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Decisione

52.2022.327

Licenza edilizia a posteriori

6 agosto 2024Italiano20 min

4.3. La ricostruzione di un edificio o un impianto è possibile soltanto se al momento della distruzione o della

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.327

Lugano

6

agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso dell'11 ottobre

2022 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 7 settembre 2022 (n. 4298) del

Consiglio di Stato, che respinge la sua impugnativa avverso la risoluzione

del 13 gennaio 2021 con cui il Municipio di Lugano le ha negato la licenza

edilizia a posteriori per la ricostruzione della muratura del suo rustico

(part. __________, sezione Castagnola);

ritenuto, in

fatto

A. La RI 1 è proprietaria

di alcuni fondi situati nel comune di Lugano, a Castagnola (in località __________),

tra cui la part. __________. In base al piano regolatore, questo terreno in

pendio si trova nella parte alta in zona residenziale (R2a) e nella parte bassa

- in cui vi era un vecchio rustico (sub A) - fuori della zona edificabile, in

area boschiva.

B. a. Il 27 gennaio 2011,

il Municipio di Lugano, sulla base dell'avviso cantonale favorevole (n. 73511),

ha rilasciato alla RI 1 la licenza edilizia per il rifacimento e la

manutenzione del tetto del predetto rustico. Il progetto approvato

contemplava la sostituzione del tetto

parzialmente ceduto, mantenendone

la conformazione originale. Non erano invece prospettati interventi ai

muri perimetrali, che sarebbero stati solo oggetto di rinforzo nelle

zone di appoggio del tetto.

b. Il 13 maggio 2014,

dopo aver raccolto l'avviso dipartimentale positivo (n. 87909), il Municipio ha

concesso alla proprietaria un'ulteriore licenza per la variante in corso d'opera

relativa alle opere di consolidamento e rinforzo del rustico. Secondo i

piani, era in particolare previsto un rafforzamento strutturale interno in

cemento armato al piano inferiore (con pareti interne spesse ca. 10 cm), l'inserimento

di due pilastri per sorreggere il colmo e il rifacimento della soletta intermedia

(per evitare il crollo di quella in legno preesistente). Era inoltre

indicato un consolidamento del terreno circostante e una predisposizione per

un eventuale allacciamento futuro locale contadino al collettore.

C. a. L'11 aprile 2017 la

RI 1 ha inoltrato al Municipio di Lugano, Dicastero del territorio, un aggiornamento

esecutivo in corso d'opera corredato da un piano,

comunicando in

particolare che, per ragioni d'instabilità dell'esistente, il rivestimento

esterno in muratura di sasso sarebbe stato eseguito ex novo, nel

rispetto delle dimensioni originali.

b. Dopo aver preso

atto, su segnalazione di un terzo, che il rustico era stato demolito ed era in

corso la sua ricostruzione, il 9 maggio 2017 l'Ufficio delle domande di

costruzione (UDC) ha sollecitato il Municipio a esigere l'inoltro di una

domanda di costruzione a posteriori. La richiesta è stata ribadita il 6 luglio

2018, dopo aver ricevuto due comunicazioni dalla Divisione edilizia privata, la

quale reputava che la sostituzione della muratura perimetrale fosse stata

effettuata nel rispetto dei contenuti delle citate licenze del 2011 e 2014.

D. a. L'11 dicembre 2018

la RI 1 ha quindi presentato una domanda di costruzione in sanatoria per le

opere di ripristino muratura in pietra. Secondo il progetto, sono stati

sostituiti i muri perimetrali del rustico, parzialmente al piano inferiore e

totalmente al livello superiore, per ragioni di sicurezza statica.

b. Nel termine di

pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di CO 1, proprietario del

fondo confinante a ovest (part. __________).

c. Con avviso dell'8

maggio 2019 (n. 108189), l'autorità dipartimentale si è opposta al rilascio del

permesso. Ha in particolare ritenuto che non potesse essere concessa

un'autorizzazione eccezionale in base all'art. 24 della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), né all'art. 24c

LPT (considerato che l'intervento andava assimilato a una demolizione e ricostruzione

a nuovo del rustico, di cui è stata sovvertita l'identità).

d. Fatto proprio tale

avviso, il 13 gennaio 2021 il Municipio ha negato la licenza edilizia

richiesta, evadendo di conseguenza l'opposizione del vicino.

E. Con giudizio del 7

settembre 2022, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla

RI 1 contro la predetta risoluzione, che ha confermato.

Dopo aver illustrato i

fatti, anche il Governo ha escluso che l'intervento potesse beneficiare di

un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT, come pure dell'art. 24c

LPT. In particolare, ha rilevato come i lavori eseguiti avessero modificato in

maniera significativa l'identità dell'edificio preesistente. Scostandosi dai

permessi del 2011 e 2014, non si sarebbero limitati a una conservazione della

struttura edilizia originaria, ma avrebbero comportato una vera e propria

ricostruzione ex novo, con nuove aperture, oltre a predisposizioni per

gli allacciamenti e un impianto di combustione volto a migliorarne la

fruibilità.

F. Contro il

predetto giudizio, la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato e che le venga rilasciato il

permesso a posteriori richiesto.

Ripercorsi i fatti, la

ricorrente nega di aver demolito e ricostruito ex novo il rustico. Al

piano inferiore, afferma, vi sarebbe stato unicamente un consolidamento

della muratura conforme alla licenza del 2014 (come dimostrerebbero anche le

foto agli atti, scattate in modo illecito dal vicino); solo la parte superiore

sarebbe stata riedificata, poiché troppo instabile per essere consolidata.

Sostiene quindi che gli interventi effettuati all'edificio - sulla base dei

precedenti permessi del 2011 e 2014, che non potrebbero essere rimessi in

discussione - non ne avrebbero alterato significativamente l'identità e

andrebbero autorizzati in base all'art. 24c LPT. Il rustico, precisa, avrebbe

mantenuto volume, dimensioni, aperture, materiale e destinazione dello stabile

preesistente, inserendosi in modo armonioso nel paesaggio.

G. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione

pervengono l'UDC, il Municipio e CO 1, con motivazioni di cui si dirà, nella

misura del necessario, nei considerandi di diritto.

H. Con la replica la

ricorrente si riconferma nelle sue conclusioni e domande di giudizio,

contestando preliminarmente la legittimazione del vicino a partecipare alla

procedura.

In sede di duplica, anche l'UDC e il Municipio ribadiscono le loro posizioni; così

pure CO 1, che respinge pure l'obiezione sulla sua veste di parte.

Dei loro diversi ulteriori argomenti si riferirà, all'occorrenza, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva della ricorrente, proprietaria e istante in licenza,

personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è

destinataria (cfr. art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto del contendere emerge

con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti (per quanto

attiene alla richiesta di estromettere dall'incarto quelle prodotte in sede di

opposizione, cfr. consid. 5.2). Nell'ambito di una valutazione anticipata (cfr.

DTF 141 I 60 consid. 3.3), le prove sollecitate dall'insorgente (sopralluogo

con esperimento di conciliazione e perizia per accertare lo stato del

manufatto al momento della sistemazione) e dal vicino resistente (richiamo

incarto relativo alla parallela procedura edilizia per la formazione di una

pista di accesso e la pavimentazione in grigliati) non appaiono idonee a

portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.

2. La ricorrente

contesta preliminarmente la qualità di parte del vicino CO 1, che non avrebbe

preso parte al procedimento dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendo quindi

che i suoi allegati siano espunti dall'incarto.

2.1. In base all'art. 3 cpv. 1 LPAmm, sono parti le persone i cui diritti od

obblighi possono essere toccati dalla decisione o le altre persone, le

organizzazioni e le autorità a cui spetta un rimedio di diritto contro la

decisione. In base all'art. 21 cpv. 2 LE, sono tra l'altro legittimati a

ricorrere contro le decisioni del Municipio e poi del Governo, le persone che

hanno fatto opposizione. L'abilitazione a fare opposizione in materia edilizia,

per costante giurisprudenza, si giudica secondo gli stessi criteri della

legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm (cfr. sul tema:

RtiD II-2017 n. 12 consid. 2.1 e 2.2; STF 1C_22/2017 del 29 agosto 2017 consid.

3). In base a tale norma, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al

procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità

di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett.

b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione

della stessa (lett. c).

2.2. In concreto, è anzitutto pacifico che l'opponente CO 1, quale proprietario

del fondo confinante (part. __________), si trova in un rapporto

particolarmente stretto e intenso con l'oggetto della lite e vanta senz'altro

un interesse degno di protezione a che non venga rilasciato un permesso, da cui

sarebbe maggiormente toccato rispetto al resto della collettività (cfr. art. 65

cpv. 1 lett. b e c LPAmm). A torto l'insorgente pretende invece che gli

andrebbe negata la qualità di parte, poiché non avrebbe partecipato alla

procedura davanti alla precedente istanza (cfr. art. 65 cpv. 1 lett. a LPAmm).

In realtà, dagli atti risulta che, venuto a conoscenza del ricorso del 12

febbraio 2021 dell'istante in licenza al Governo - che non gli era stato

erroneamente intimato - il 30 aprile 2021 il vicino, in veste di parte

interessata,

ha chiesto all'autorità di ricorso di trasmettergli il

gravame e, soprattutto, la futura decisione di merito. Ha comunque precisato

che non intendeva per il momento intervenire, essendo la situazione

piuttosto chiara in merito alla gravità dell'abuso commesso fuori zona

edificabile (..) di modo che la decisione di diniego della licenza non

può che essere confermata, riservandosi però di agire successivamente

(qualora la decisione impugnata non fosse confermata) e sollecitando infine una

rapida evasione. Presa di posizione che - dopo aver ricevuto l'intimazione del

gravame con un termine per la risposta - ha essenzialmente ribadito con scritto

del 18 maggio 2021, in cui ha pure brevemente contestato le motivazioni dell'insorgente,

rinviando all'opposizione e alla documentazione già prodotta (che confermerebbe

in particolare la portata dei lavori, riconducibili a una nuova costruzione,

smentendo la tesi del semplice intervento di consolidamento).

In queste circostanze, non si può certo affermare che egli non abbia

partecipato alla procedura e che abbia rinunciato alla sua qualità di parte

(ciò che, peraltro, non va senz'altro ammesso nemmeno nella sola eventualità in

cui non venga presentata una risposta; cfr. STF 1C_230/2022 del 7 settembre

2023 consid. 5.1, 1C_363/2020 del 30 novembre 2020 consid. 3.5, 1C_442/2007 del

21 aprile 2008 consid. 2.4.1).

Al contrario, v'è da

ritenere che i passi procedurali intrapresi in concreto dal vicino CO 1 siano

da interpretare quale chiaro interesse all'esito del gravame, con richiesta di

conferma del diniego del permesso. Da respingere è quindi l'eccezione dell'insorgente,

al pari della sua richiesta di estromettere gli allegati presentati dal vicino

in questa sede.

3. Qui oggetto di

controversia sono gli interventi che la ricorrente ha effettuato al proprio

rustico, scostandosi dalle licenze edilizie del 2011 e 2014. La legittimità di

tali permessi esula dal presente giudizio; queste decisioni sono infatti

cresciute in giudicato e avrebbero permesso di tutelare la fiducia in esse

riposta dalla sua destinataria, se le avesse utilizzate correttamente. L'insorgente

non si è tuttavia attenuta a queste autorizzazioni. Contrariamente a quanto

afferma, non si è limitata a eseguire delle opere di manutenzione e

consolidamento del vecchio rustico agricolo. Non ha solo sostituito il tetto

crollato (con rinforzo dei punti di appoggio) e irrobustito la struttura

interna dell'edificio (con pareti interne al piano inferiore, due pilastri e

una soletta in calcestruzzo). Al contrario, come indicato dalle precedenti

istanze, ha demolito e ricostruito in toto lo stabile esistente, di cui

non è praticamente rimasto nulla o tutt'al più solo un'anima dei muri

perimetrali al pian terreno, tra la nuova muratura esterna (in pietra faccia

vista) e quella interna (in cemento armato; cfr. piante aggiornamento

esecutivo dell'11 aprile 2017).

Ciò detto, occorre pertanto esaminare se tale intervento di demolizione e

ricostruzione possa essere approvato, in particolare in base all'art. 24c

LPT. Nemmeno l'insorgente pretende che possa esserle rilasciata un'autorizzazione

eccezionale in base all'art. 24 LPT (come a ragione escluso dalle precedenti

istanze). Tanto meno richiama altre disposizioni che regolano gli interventi

fuori della zona edificabile (quali gli art. 24a-b, 24d LPT e 39

cpv. 2 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000;

OPT; RS 700.1), che risultano a priori inapplicabili alla fattispecie.

4. 4.1. Secondo

l'art. 24c LPT, fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti

utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla

destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione

di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, prosegue la

norma (cpv. 2), tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati

parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti

o modificati legalmente. Lo stesso vale per gli edifici abitativi agricoli e

gli edifici annessi utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo, eretti o

trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della

zona non edificabile ai sensi del diritto federale. Il Consiglio federale emana

disposizioni al fine di evitare ripercussioni negative per l'agricoltura (cpv.

3). L'aspetto esterno di un edificio, aggiunge la norma (cpv. 4), può essere

modificato soltanto se ciò è necessario per un'utilizzazione a scopo abitativo

conforme agli standard attuali o per un risanamento energetico, oppure per

migliorare l'integrazione dell'edificio nel paesaggio. In ogni caso è fatta

salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione

territoriale (cpv. 5).

L'art. 24c LPT è applicabile a edifici e impianti costruiti o

trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della

zona non edificabile ai sensi del diritto federale (edifici e impianti secondo

il diritto anteriore; cfr. art. 41 cpv. 1 OPT). Non è invece applicabile a

edifici e impianti agricoli isolati non abitati (art. 41 cpv. 2 OPT).

4.2. L'art. 42 OPT dispone che una trasformazione è considerata parziale e un

ampliamento è considerato moderato se l'identità dell'edificio o dell'impianto,

unitamente ai dintorni, rimane conservata nei tratti essenziali; sono ammessi

miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento

determinante per la valutazione dell'identità è quello in cui si trovava

l'edificio o l'impianto al momento dell'assegnazione a una zona non edificabile

(cpv. 2). Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto rimanga

sostanzialmente immutata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze

(cpv. 3 primo periodo). In ogni caso non è più garantita qualora siano superati

Fatti

i limiti quantitativi prescritti dall'art. 42 cpv. 3 lett. a e b OPT per gli

ampliamenti all'esterno e all'interno del volume esistente dell'edificio. I

lavori di trasformazione non devono inoltre consentire una modifica rilevante

dell'utilizzazione di edifici abitati in origine solo temporaneamente (art. 42

cpv. 3 lett. c OPT).

4.3. La ricostruzione di un edificio o un impianto è possibile soltanto se al momento della distruzione o della

demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione e vi era

ancora un interesse alla sua utilizzazione

(art. 42 cpv. 4 OPT; cfr. DTF 127 II 209 consid. 3a). La tutela delle

situazioni acquisite non si estende infatti anche a edifici abbandonati da

tempo, in rovina, inutilizzabili o pronti alla demolizione; le rovine non

possono essere trasformate in nuove costruzioni (cfr. STF 1C_207/2015 del 9

settembre 2015 consid. 4.1, 1C_125/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1 e rimandi).

Determinante è lo stato edilizio reale di un edifico, poco importa se viene

scoperto solo al momento dei lavori (cfr. STF 1C_125/2012

citata consid. 2.3). L'edificio ricostruito deve rispettare l'identità di

quello preesistente e dei suoi dintorni nei tratti essenziali (cfr. art. 42

cpv. 1 OPT). Entro questi termini, può anche essere trasformato parzialmente

(cfr. Rudolf Muggli, in: Heinz

Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pier-

re Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Bauen ausser-halb der Bauzone,

Zurigo 2017, n. 39 e 42 ad art. 24c; Bern-hard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 23 ad art. 24c). In

particolare, in base all'art. 42 cpv. 4 OPT, il volume dell'edificio può essere

ricostruito entro i limiti necessari per realizzare la superficie ammessa ai

sensi del cpv. 3 (esclusa la lett. a, relativa all'ampliamento all'interno del

volume esistente), mentre l'ubicazione può divergere in misura minima, ove

risulti indicato dal profilo oggettivo.

5. 5.1. In

concreto, il rustico preesistente era un edificio a vocazione agricola, risalente

a prima del 1950 (cfr. immagine aerea del 1945, reperibile sul geoportale

dell'Ufficio federale della topografia swisstopo). Non è dato di sapere quale

fosse il suo uso in origine (che la ricorrente definisce in modo generico locale

del contadino, senza scopo abitativo; cfr. ad es. replica pag. 4). Tanto

meno quale fosse il suo stato al momento in cui è venuto a trovarsi in zona non

edificabile. Certo è in ogni caso che lo stabile, che nel corso degli anni è

stato progressivamente avvolto dal bosco (cfr. immagini aeree dopo il 1960, sub

swisstopo SWISSIMAGE Viaggio nel tempo; cfr. pure foto doc. 3 prodotta dal

resistente), nel 2010 era uno stabile abbandonato, in rovina (cfr. incarto

municipio, foto annesse alla domanda di costruzione del 2010; cfr. pure foto

allegate al ricorso al Governo e all'opposizione del vicino). L'edificio non

aveva praticamente più il tetto, per lo più crollato (cfr. foto citate). I muri

perimetrali erano invece fatiscenti e instabili; ciò che, secondo la relazione

tecnica dell'11 dicembre 2018, sarebbe emerso sin dai primi lavori alla

struttura del tetto, quando sono cedute le corone superiori dei muri (peraltro

parziali e non continue). In base a quanto affermato dalla stessa ricorrente,

già al momento del rilascio del primo permesso il rustico versava in una situazione

drammatica di pericolo e costante decadenza (cfr. ad es. replica al Governo

pag. 3). L'assoluta precarietà dei muri perimetrali sarebbe ulteriormente stata

constatata nel corso dei lavori di rinforzo strutturale interni (cfr. citata

relazione tecnica, che indica che tutta la muratura (..) era

completamente

instabile a causa dell'erosione manifestatasi nel tempo e sono avvenuti ripetuti

cedimenti). Dall'aggiornamento

esecutivo dell'11 aprile 2017

alla Divisione dell'edilizia privata risulta inoltre che la fragilità dei

muri perimetrali sarebbe stata tale da non permettere alcun tipo di

intervento di mantenimento.

Ora, già a fronte di questi elementi è evidente che al momento dei lavori il

rustico esistente non era più un

edificio utilizzabile secondo la sua destinazione (art. 42 cpv. 4 OPT).

Affinché uno stabile possa essere considerato tale occorre infatti, tra l'altro,

che le sue strutture portanti, i pavimenti e il tetto siano per lo più intatti

(cfr. STF 1C_207/2015 citata consid. 4.1, 1C_125/2012 citata consid. 2.3) - ciò

che, come visto, non era più il caso. Già solo per questo motivo, è escluso che

possa essere rilasciata una licenza edilizia a posteriori in base all'art. 24c

LPT per la sua demolizione e ricostruzione.

5.2. Nemmeno può essere ignorato che, come indicato dalle precedenti istanze,

gli interventi al rustico ne hanno sovvertito l'identità. A livello del tetto a

falde (con gronde sporgenti), di facciate (con pietra a facciavista), di

timpano e aperture (con vuoti e pieni diversi; cfr. in particolare facciate

nord, est e ovest), il nuovo stabile - dotato anche di camino, grondaia e

predisposizioni per allacciamenti al collettore, acqua ed elettricità (cfr.

pure replica pag. 4 e 8) - ben si distingue effettivamente dal vecchio rustico

preesistente (cfr. foto sopracitate e incarto municipio: piani aggiornamento

esecutivo dell'11 aprile 2017, piani annessi al progetto e foto allegate

all'opposizione; cfr. pure immagini inserite nella duplica pag. 3 e 7). E ciò anche

prescindendo dalle opere di sistemazione esterna (pista d'accesso e piazzale in

sagomati), di cui non è invero dato di sapere perché siano state trattate con

una domanda di costruzione separata (rimasta apparentemente pendente davanti al

Municipio; cfr. duplica pag. 4). Invano l'insorgente pretende che le foto

prodotte dal vicino con l'opposizione (che riproducono lo stato dell'edificio

prima, durante e dopo i lavori) dovrebbero essere escluse dagli atti,

poiché assunte violando la sua proprietà privata (cfr. replica pag. 8). Tale

censura appare invero pretestuosa, ove solo si consideri che in questa sede è

la stessa ricorrente a richiamare questi atti, per sostenere (a torto) che non

vi sarebbe stata una demolizione del manufatto (ma solo un consolidamento

della parte inferiore) o che non sarebbero state create nuove aperture (cfr.

ricorso pag. 6 e 7). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, non è comunque

dato di vedere perché non possano essere utilizzati (anche) questi scatti, che

il vicino ha affermato di aver eseguito dal terreno sovrastante (part. __________,

su cui vanta un diritto di passo; cfr. risposta pag. 4) e che per lo più

integrano quanto già risulta da altri elementi agli atti (piani e foto).

Inoltre, giova ricordare che persino l'uso di eventuali mezzi di prova ottenuti

illecitamente non è in generale escluso, laddove l'interesse all'accertamento

della verità prevale (cfr. art. 29 LPAmm). Interesse che, trattandosi in

concreto dell'applicazione del principio cardine della pianificazione del

territorio della separazione del territorio edificabile da quello non

edificabile (cfr. DTF 147 II 309 consid. 5.5, 132 II 21 consid. 6.4), apparirebbe

comunque prevalente rispetto a quello privato invocato in modo strumentale dall'insorgente.

E questo anche considerando che le stesse fotografie avrebbero agevolmente

potuto essere assunte direttamente dall'Esecutivo comunale (cfr. DTF 143 II 443

consid. 6.3 e rinvii, 139 II 95 consid. 3.1), nell'ambito dei propri compiti in

materia di polizia delle costruzioni (cfr. sul tema: STA 52.2018.545 del 13

ottobre 2015, in: RtiD I-2021 n. 12 consid. 4; CRP 60.2016.195 del 25 gennaio

2017, in: RtiD II-2017 n. 29 consid. 5).

Anche da questo

profilo, è quindi certo che l'intervento non può essere autorizzato secondo l'art.

24c LPT.

6. Già per queste

ragioni il giudizio impugnato va pertanto confermato. E ciò senza che occorra soffermarsi

sugli ulteriori contrasti evocati dal resistente, riguardanti tra l'altro l'arretramento

per la salvaguardia dei contenuti naturalistici e la tutela ambientale (cfr. art.

37 NAPR) o le disposizioni in materia di legislazione forestale (che l'insorgente

contesta richiamando una licenza edilizia del 2017, con autorizzazione di

dissodamento e rimboschimento compensativo, rilasciata per una sistemazione

esterna relativa al complesso residenziale eretto sul fondo a monte).

7. 7.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è dunque respinto.

7.2. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, soccombente (art.

47 cpv. 1 LPAmm), che rifonderà inoltre al vicino resistente, assistito da un

legale, adeguate ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- dedotto l'anticipo già versato, è posta a carico della

ricorrente, che rifonderà inoltre a CO 1 un identico importo a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera