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Decisione

52.2022.334

Scolarizzazione speciale

4 maggio 2023Italiano9 min

otterrebbe buoni risultati nelle discipline artistiche e in educazione fisica. L'ultimo

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.334

Lugano

4

maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 13 ottobre

2022 di

RI

1

RI

2

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 13 settembre 2022 (n. 4371) del

Consiglio di Stato che ha respinto il loro ricorso avverso la risoluzione del

21 giugno 2022 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport,

in materia di scolarizzazione speciale della figlia __________;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. __________, nata l'__________

2010, frequenta la scuola elementare di L__________. Sin dalla prima elementare

l'allieva, che presentava un ritardo globale dello sviluppo, è stata seguita da

una docente di sostegno pedagogico a cui si è poi aggiunto un accompagnamento

con un operatore scolastico specializzato. La stessa ha ripetuto la seconda

elementare. Alla fine della classe terza il servizio pedagogico ha richiesto la

scolarizzazione speciale di __________. A seguito dell'opposizione della

famiglia, durante l'anno scolastico 2021/2022, mentre frequentava la quarta

elementare, l'allieva è stata sottoposta a un monitoraggio.

B. A seguito dell'anno di

monitoraggio, con decisione del 21 giugno 2022, il Dipartimento

dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), raccolto il preavviso

della Commissione consultiva per l'attribuzione delle misure supplementari di

pedagogia speciale, ha disposto la scolarizzazione speciale in favore

dell'allieva __________.

C. a. RI 1e RI 2,

genitori di __________, hanno impugnato la predetta risoluzione dinanzi al

Consiglio di Stato. Nel corso della procedura, con decisione del 26 agosto

2022, il Presidente del Governo ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso,

permettendo all'alunna di iniziare il quinto anno di scuola elementare nella

sede di L__________ sino a quel momento frequentata.

b. Con decisione del 13 settembre 2022 il Consiglio di Stato ha respinto il

ricorso interposto da RI 1e RI 2 contro la predetta risoluzione dipartimentale.

Secondo il Governo risulta dagli atti che la bambina non ha raggiunto, al

termine dell'anno di monitoraggio, i requisiti minimi al fine di poter

continuare la scolarizzazione ordinaria. Pur seguendo un percorso scolastico

individualizzato, l'allieva non avrebbe mostrato progressi significativi

nell'acquisizione di nuove competenze rispetto agli obiettivi fissati a inizio

anno, avendo importanti lacune in particolare nelle materie italiano, francese,

studio dell'ambiente e matematica. La scolarizzazione speciale costituirebbe

quindi una possibilità di fornire a __________ un'istruzione più adatta alle

sue esigenze.

D. Contro la decisione

governativa insorgono ora RI 1e RI 2, chiedendone l'annullamento e la

conseguente attribuzione della figlia __________ alla classe quinta nelle

scuole ordinarie di L__________, previa concessione dell'effetto sospensivo al

gravame. Chiedono pure l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e

del gratuito patrocinio. Sostengono che l'allieva, pur non avendo raggiunto i

traguardi di quarta elementare, sarebbe ben integrata nel gruppo classe e

otterrebbe buoni risultati nelle discipline artistiche e in educazione fisica. L'ultimo

anno di scuola elementare dovrebbe pertanto continuare nella sezione ordinaria,

ritenuta l'importanza dell'inclusione nel sistema scolastico ticinese. Essi

sono invece d'accordo che la stessa inizi la scuola media nella scuola

speciale.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il

DECS. Quest'ultimo premette che, a seguito del decreto del Presidente del

Governo che ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso, la direzione delle

scuole di L__________, in collaborazione con la Sezione della pedagogia

speciale, si è adoperata per mantenere la bambina nella classe regolare. Questa

sta quindi frequentando la quinta elementare nella scuola di L__________ con il

sostegno di un'operatrice pedagogica per l'integrazione per 4 unità didattiche

alla settimana. Posta questa premessa, ribadisce la bontà del provvedimento,

confermata dall'osservazione dell'allieva nei primi mesi del nuovo anno

scolastico. La medesima manifesterebbe infatti un forte disagio. Difende poi

l'istituto della scuola speciale, che costituisce un'opportunità formativa atta

all'individualizzazione del percorso scolastico e la possibilità di essere

seguiti da personale specificatamente formato in un gruppo ristretto di

allievi.

F. Delle

argomentazioni esposte dalle parti nel successivo scambio di scritti si dirà,

per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 19 cpv. 2 della legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 (LPSp;

RL 413.100). La legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari

della decisione e agenti nell'interesse della figlia minore, è certa (art. 65

cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1

LPAmm). La situazione fattuale emerge con sufficiente chiarezza dalla

documentazione a disposizione della Corte.

Considerandi

2.

2.1. La LPSp persegue lo scopo di garantire il diritto all'educazione e

alla formazione dei bambini e dei giovani che presentano bisogni educativi

particolari e quello di privilegiare e sostenere l'integrazione degli stessi

nella scuola regolare e nel mondo del lavoro (art. 1 LPSp). Tra le misure di

pedagogia speciale previste dalla legge vi sono, per quanto qui interessa, gli

accompagnamenti e i mezzi necessari per sostenere l'integrazione nella scuola

(art. 7 lett. c LPSp) e la scolarizzazione speciale (art. 7 lett. d LPSp). A

seconda della loro durata, intensità o a dipendenza della specializzazione

dell'operatore e dell'incidenza sulla vita del bambino, i provvedimenti sono

suddivisi in misure di base e misure supplementari (art. 8 cpv. 1 LPSp).

2.2

A norma dell'art. 5 cpv. 1 LPSp i detentori dell'autorità parentale sono

associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura

decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale. In

caso di disaccordo, l'autorità parentale sceglie i prestatari e decide sulla

scolarizzazione speciale, il DECS sulle altre misure (art. 5 cpv. 2 LPSp).

L'art. 8 cpv. 1 RPSp prevede che per la valutazione delle misure supplementari

è istituita la Commissione consultiva. Questa dà il suo preavviso in base alla

valutazione dei bisogni segnalati per il tramite della cosiddetta procedura di

valutazione standard (PVS), prevista dall'Accordo intercantonale sulla

collaborazione nel settore della pedagogia speciale (art. 8 cpv. 2 RPSp). Prima

di attuare la PVS, soggiunge il cpv. 3, è necessaria l'autorizzazione

dell'Ufficio, che ne determina anche le modalità di utilizzo. Le misure

supplementari sono decise dall'Ufficio sentito il preavviso della Commissione

(cpv. 4). Se la scelta sulla scolarizzazione speciale non è condivisa,

l'autorità scolastica procede durante l'anno al monitoraggio e alla valutazione

della situazione dell'allievo nella scuola regolare, associando l'autorità

parentale nelle diverse fasi di attuazione (art. 12 cpv. 1 RPSp e art. 5 cpv. 4

LPSp). Il docente titolare o di classe, in collaborazione con il Servizio di

sostegno pedagogico, redige un rapporto di valutazione intermedio e uno finale

riguardanti la situazione dell'allievo e la sua evoluzione (art. 12 cpv. 2

RPSp). Il RPSp prevede inoltre che, nel caso in cui i problemi segnalati in

precedenza persistessero e fossero confermati, il Servizio di sostegno

pedagogico avvia nuovamente la PVS e la sottopone per decisione alla

Commissione consultiva (art. 12 cpv. 3 RPSp). In caso di nuovo disaccordo, il

DECS decide in merito (art. 12 cpv. 5 RPSp).

3.

Il Governo, con

la decisione impugnata, ha ripreso le conclusioni esposte nella PVS al termine

dell'anno di monitoraggio di __________. Esso ha in particolare dedotto il

mancato raggiungimento dei requisiti minimi affinché l'allieva continui la

scolarizzazione ordinaria. La medesima non ha infatti dimostrato progressi

significativi nell'acquisizione di nuove competenze rispetto agli obiettivi

fissati a inizio anno, conservando importanti lacune nelle materie italiano,

francese, studio dell'ambiente e matematica. La bambina, ha soggiunto il

Governo, ha sviluppato alcune nuove competenze di base riferite al primo ciclo,

soprattutto in presenza di misure compensative, mentre non sono stati osservati

progressi in relazione alle competenze del secondo ciclo. Il Consiglio di Stato

ha inoltre rilevato un notevole ritardo in ambito scolastico della bambina, che

segue un programma differenziato e non riesce a portare a termine le consegne

se non adeguatamente accompagnata. Esso ha quindi concluso che l'allieva potrebbe

beneficiare della scolarizzazione speciale, da considerare quale opportunità

formativa grazie a una maggiore individualizzazione del percorso scolastico e

l'insegnamento da parte di personale specializzato in un gruppo ristretto di

allievi.

4.

I ricorrenti

contestano genericamente la decisione impugnata. Essi si limitano a considerare

che la scolarizzazione speciale per l'ultimo anno di scuola elementare non

porterebbe vantaggi alla figlia. L'integrazione nelle scuole regolari, con il

necessario accompagnamento, costituirebbe invece la soluzione migliore per __________,

ben inserita nel gruppo classe e contenta di andare a scuola. Essi non si

confrontano tuttavia compiutamente con le dettagliate motivazioni del Consiglio

di Stato, fondate sui risultati della PVS. Anzi, i ricorrenti ammettono il

leggero deficit cognitivo dell'allieva e il mancato raggiungimento dei

traguardi di IV elementare.

Posta questa premessa, la conclusione a cui è giunto il Governo va tutelata.

Infatti, la procedura di valutazione standardizzata ha comportato il

monitoraggio dell'allieva sull'arco di un anno scolastico e tiene conto delle

precedenti misure messe in atto a favore della stessa durante tutto il suo

percorso scolastico. Il rapporto dettagliato che è emerso valuta diversi

aspetti e competenze dell'alunna e risulta ben motivato. Questo è inoltre

corredato da un referto di consultazione psicometrica, dalla valutazione delle

docenti titolari e dal rapporto (bilancio) stilato dall'operatrice pedagogica

per l'integrazione assieme alla docente titolare e al capogruppo del servizio

di sostegno pedagogico. Non vi sono pertanto elementi per distanziarsi

dall'accurato parere degli esperti i quali, senza incorrere in violazioni del

diritto, giungono alla conclusione che la misura della scolarizzazione speciale

si rivela la più adeguata ai bisogni dell'allieva.

5.

Visto quanto

precede il ricorso, manifestamente infondato, va respinto. Resta tuttavia

facoltà delle autorità scolastiche, che hanno sin qui mostrato comprensione e sensibilità,

permettere all'allieva di terminare l'anno all'interno della classe attualmente

frequentata, qualora lo ritenessero più opportuno per il benessere della

medesima.

6.

L'emanazione del

presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di adozione di

provvedimenti cautelari.

7.

L'istanza di

assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio deve pure essere respinta in

quanto il gravame non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv.

3.

della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15

marzo 2011; LAG; RL 178.300). Vista la situazione finanziaria dei ricorrenti,

si assegna una tassa di giustizia minima.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La domanda

di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta.

3.

La tassa di

giustizia, di fr. 200.-, è posta a carico dei ricorrenti.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera