52.2022.334
Scolarizzazione speciale
4 maggio 2023Italiano9 min
otterrebbe buoni risultati nelle discipline artistiche e in educazione fisica. L'ultimo
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.334
Lugano
4
maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 13 ottobre
2022 di
RI
1
RI
2
patrocinati
da: PA 1
contro
la decisione del 13 settembre 2022 (n. 4371) del
Consiglio di Stato che ha respinto il loro ricorso avverso la risoluzione del
21 giugno 2022 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport,
in materia di scolarizzazione speciale della figlia __________;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. __________, nata l'__________
2010, frequenta la scuola elementare di L__________. Sin dalla prima elementare
l'allieva, che presentava un ritardo globale dello sviluppo, è stata seguita da
una docente di sostegno pedagogico a cui si è poi aggiunto un accompagnamento
con un operatore scolastico specializzato. La stessa ha ripetuto la seconda
elementare. Alla fine della classe terza il servizio pedagogico ha richiesto la
scolarizzazione speciale di __________. A seguito dell'opposizione della
famiglia, durante l'anno scolastico 2021/2022, mentre frequentava la quarta
elementare, l'allieva è stata sottoposta a un monitoraggio.
B. A seguito dell'anno di
monitoraggio, con decisione del 21 giugno 2022, il Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), raccolto il preavviso
della Commissione consultiva per l'attribuzione delle misure supplementari di
pedagogia speciale, ha disposto la scolarizzazione speciale in favore
dell'allieva __________.
C. a. RI 1e RI 2,
genitori di __________, hanno impugnato la predetta risoluzione dinanzi al
Consiglio di Stato. Nel corso della procedura, con decisione del 26 agosto
2022, il Presidente del Governo ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso,
permettendo all'alunna di iniziare il quinto anno di scuola elementare nella
sede di L__________ sino a quel momento frequentata.
b. Con decisione del 13 settembre 2022 il Consiglio di Stato ha respinto il
ricorso interposto da RI 1e RI 2 contro la predetta risoluzione dipartimentale.
Secondo il Governo risulta dagli atti che la bambina non ha raggiunto, al
termine dell'anno di monitoraggio, i requisiti minimi al fine di poter
continuare la scolarizzazione ordinaria. Pur seguendo un percorso scolastico
individualizzato, l'allieva non avrebbe mostrato progressi significativi
nell'acquisizione di nuove competenze rispetto agli obiettivi fissati a inizio
anno, avendo importanti lacune in particolare nelle materie italiano, francese,
studio dell'ambiente e matematica. La scolarizzazione speciale costituirebbe
quindi una possibilità di fornire a __________ un'istruzione più adatta alle
sue esigenze.
D. Contro la decisione
governativa insorgono ora RI 1e RI 2, chiedendone l'annullamento e la
conseguente attribuzione della figlia __________ alla classe quinta nelle
scuole ordinarie di L__________, previa concessione dell'effetto sospensivo al
gravame. Chiedono pure l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio. Sostengono che l'allieva, pur non avendo raggiunto i
traguardi di quarta elementare, sarebbe ben integrata nel gruppo classe e
otterrebbe buoni risultati nelle discipline artistiche e in educazione fisica. L'ultimo
anno di scuola elementare dovrebbe pertanto continuare nella sezione ordinaria,
ritenuta l'importanza dell'inclusione nel sistema scolastico ticinese. Essi
sono invece d'accordo che la stessa inizi la scuola media nella scuola
speciale.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il
DECS. Quest'ultimo premette che, a seguito del decreto del Presidente del
Governo che ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso, la direzione delle
scuole di L__________, in collaborazione con la Sezione della pedagogia
speciale, si è adoperata per mantenere la bambina nella classe regolare. Questa
sta quindi frequentando la quinta elementare nella scuola di L__________ con il
sostegno di un'operatrice pedagogica per l'integrazione per 4 unità didattiche
alla settimana. Posta questa premessa, ribadisce la bontà del provvedimento,
confermata dall'osservazione dell'allieva nei primi mesi del nuovo anno
scolastico. La medesima manifesterebbe infatti un forte disagio. Difende poi
l'istituto della scuola speciale, che costituisce un'opportunità formativa atta
all'individualizzazione del percorso scolastico e la possibilità di essere
seguiti da personale specificatamente formato in un gruppo ristretto di
allievi.
F. Delle
argomentazioni esposte dalle parti nel successivo scambio di scritti si dirà,
per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 19 cpv. 2 della legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 (LPSp;
RL 413.100). La legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari
della decisione e agenti nell'interesse della figlia minore, è certa (art. 65
cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1
LPAmm). La situazione fattuale emerge con sufficiente chiarezza dalla
documentazione a disposizione della Corte.
Considerandi
2.
2.1. La LPSp persegue lo scopo di garantire il diritto all'educazione e
alla formazione dei bambini e dei giovani che presentano bisogni educativi
particolari e quello di privilegiare e sostenere l'integrazione degli stessi
nella scuola regolare e nel mondo del lavoro (art. 1 LPSp). Tra le misure di
pedagogia speciale previste dalla legge vi sono, per quanto qui interessa, gli
accompagnamenti e i mezzi necessari per sostenere l'integrazione nella scuola
(art. 7 lett. c LPSp) e la scolarizzazione speciale (art. 7 lett. d LPSp). A
seconda della loro durata, intensità o a dipendenza della specializzazione
dell'operatore e dell'incidenza sulla vita del bambino, i provvedimenti sono
suddivisi in misure di base e misure supplementari (art. 8 cpv. 1 LPSp).
2.2
A norma dell'art. 5 cpv. 1 LPSp i detentori dell'autorità parentale sono
associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura
decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale. In
caso di disaccordo, l'autorità parentale sceglie i prestatari e decide sulla
scolarizzazione speciale, il DECS sulle altre misure (art. 5 cpv. 2 LPSp).
L'art. 8 cpv. 1 RPSp prevede che per la valutazione delle misure supplementari
è istituita la Commissione consultiva. Questa dà il suo preavviso in base alla
valutazione dei bisogni segnalati per il tramite della cosiddetta procedura di
valutazione standard (PVS), prevista dall'Accordo intercantonale sulla
collaborazione nel settore della pedagogia speciale (art. 8 cpv. 2 RPSp). Prima
di attuare la PVS, soggiunge il cpv. 3, è necessaria l'autorizzazione
dell'Ufficio, che ne determina anche le modalità di utilizzo. Le misure
supplementari sono decise dall'Ufficio sentito il preavviso della Commissione
(cpv. 4). Se la scelta sulla scolarizzazione speciale non è condivisa,
l'autorità scolastica procede durante l'anno al monitoraggio e alla valutazione
della situazione dell'allievo nella scuola regolare, associando l'autorità
parentale nelle diverse fasi di attuazione (art. 12 cpv. 1 RPSp e art. 5 cpv. 4
LPSp). Il docente titolare o di classe, in collaborazione con il Servizio di
sostegno pedagogico, redige un rapporto di valutazione intermedio e uno finale
riguardanti la situazione dell'allievo e la sua evoluzione (art. 12 cpv. 2
RPSp). Il RPSp prevede inoltre che, nel caso in cui i problemi segnalati in
precedenza persistessero e fossero confermati, il Servizio di sostegno
pedagogico avvia nuovamente la PVS e la sottopone per decisione alla
Commissione consultiva (art. 12 cpv. 3 RPSp). In caso di nuovo disaccordo, il
DECS decide in merito (art. 12 cpv. 5 RPSp).
3.
Il Governo, con
la decisione impugnata, ha ripreso le conclusioni esposte nella PVS al termine
dell'anno di monitoraggio di __________. Esso ha in particolare dedotto il
mancato raggiungimento dei requisiti minimi affinché l'allieva continui la
scolarizzazione ordinaria. La medesima non ha infatti dimostrato progressi
significativi nell'acquisizione di nuove competenze rispetto agli obiettivi
fissati a inizio anno, conservando importanti lacune nelle materie italiano,
francese, studio dell'ambiente e matematica. La bambina, ha soggiunto il
Governo, ha sviluppato alcune nuove competenze di base riferite al primo ciclo,
soprattutto in presenza di misure compensative, mentre non sono stati osservati
progressi in relazione alle competenze del secondo ciclo. Il Consiglio di Stato
ha inoltre rilevato un notevole ritardo in ambito scolastico della bambina, che
segue un programma differenziato e non riesce a portare a termine le consegne
se non adeguatamente accompagnata. Esso ha quindi concluso che l'allieva potrebbe
beneficiare della scolarizzazione speciale, da considerare quale opportunità
formativa grazie a una maggiore individualizzazione del percorso scolastico e
l'insegnamento da parte di personale specializzato in un gruppo ristretto di
allievi.
4.
I ricorrenti
contestano genericamente la decisione impugnata. Essi si limitano a considerare
che la scolarizzazione speciale per l'ultimo anno di scuola elementare non
porterebbe vantaggi alla figlia. L'integrazione nelle scuole regolari, con il
necessario accompagnamento, costituirebbe invece la soluzione migliore per __________,
ben inserita nel gruppo classe e contenta di andare a scuola. Essi non si
confrontano tuttavia compiutamente con le dettagliate motivazioni del Consiglio
di Stato, fondate sui risultati della PVS. Anzi, i ricorrenti ammettono il
leggero deficit cognitivo dell'allieva e il mancato raggiungimento dei
traguardi di IV elementare.
Posta questa premessa, la conclusione a cui è giunto il Governo va tutelata.
Infatti, la procedura di valutazione standardizzata ha comportato il
monitoraggio dell'allieva sull'arco di un anno scolastico e tiene conto delle
precedenti misure messe in atto a favore della stessa durante tutto il suo
percorso scolastico. Il rapporto dettagliato che è emerso valuta diversi
aspetti e competenze dell'alunna e risulta ben motivato. Questo è inoltre
corredato da un referto di consultazione psicometrica, dalla valutazione delle
docenti titolari e dal rapporto (bilancio) stilato dall'operatrice pedagogica
per l'integrazione assieme alla docente titolare e al capogruppo del servizio
di sostegno pedagogico. Non vi sono pertanto elementi per distanziarsi
dall'accurato parere degli esperti i quali, senza incorrere in violazioni del
diritto, giungono alla conclusione che la misura della scolarizzazione speciale
si rivela la più adeguata ai bisogni dell'allieva.
5.
Visto quanto
precede il ricorso, manifestamente infondato, va respinto. Resta tuttavia
facoltà delle autorità scolastiche, che hanno sin qui mostrato comprensione e sensibilità,
permettere all'allieva di terminare l'anno all'interno della classe attualmente
frequentata, qualora lo ritenessero più opportuno per il benessere della
medesima.
6.
L'emanazione del
presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di adozione di
provvedimenti cautelari.
7.
L'istanza di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio deve pure essere respinta in
quanto il gravame non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv.
3.
della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15
marzo 2011; LAG; RL 178.300). Vista la situazione finanziaria dei ricorrenti,
si assegna una tassa di giustizia minima.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La domanda
di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta.
3.
La tassa di
giustizia, di fr. 200.-, è posta a carico dei ricorrenti.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
5.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La vicecancelliera