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Decisione

52.2022.342

Multa disciplinare per violazione dei doveri di fiduciario - prescrizione dell'azione disciplinare

17 aprile 2023Italiano24 min

semplicemente stati spesi dai due suddetti imputati. Accortosi verso la fine del

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.342

Lugano

17

aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 17 ottobre

2022 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 14 settembre 2022 dell'Autorità di

vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è

stata inflitta all'insorgente una multa disciplinare di fr. 1'000.-;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 è al beneficio

dal 7 febbraio 2006 dell'autorizzazione

cantonale per l'esercizio della professione di fiduciario commercialista.

Egli è stato oggetto di una complessa inchiesta penale per i reati di truffa,

appropriazione indebita e amministrazione infedele iniziata nel febbraio 2014

(cfr. art. 146, art. 138 e art. 158 del codice penale svizzero del 21 dicembre

1937; CP; RS 311.0). I fatti di rilevanza penale riguardavano la succursale

ticinese di una società di B__________, la __________ Ltd, iscritta a Registro

di commercio nell'agosto 2012 da RI 1 su incarico dei due imputati principali e

tramite la quale sono stati proposti a svariati clienti dei cospicui

investimenti finanziari ad altissimo rendimento, rivelatisi poi del tutto

inesistenti, atteso come i fondi raccolti, per oltre fr. 2'000'000.-, fossero

semplicemente stati spesi dai due suddetti imputati. Accortosi verso la fine del

2013 che i soldi dei clienti venivano spesi in maniera difforme rispetto a

quanto promesso, nel febbraio del 2014 RI 1 ha segnalato i fatti al Ministero

pubblico. Ritenuto che, unitamente ad altre persone, egli risultava direttore

della succursale fin dalla sua costituzione (e della società madre da giugno

2013) e che aveva pure firmato lui stesso alcuni dei contratti riferiti agli

investimenti fasulli, il magistrato inquirente ha aperto il procedimento penale

anche nei suoi confronti.

Il Procuratore pubblico all'epoca incaricato delle indagini aveva pertanto

segnalato all'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di

fiduciario (Autorità di vigilanza), in conformità con i propri obblighi,

l'apertura di un procedimento penale nei confronti di RI 1. Il 2 settembre 2014

quest'ultima autorità ha di conseguenza notificato all'interessato l'apertura

di un procedimento disciplinare e amministrativo a suo carico, fissandogli nel

contempo un termine per presentare delle osservazioni riguardo ad una possibile

sospensione cautelare della sua autorizzazione, che poi non ha però avuto

luogo. L'8 settembre 2016 l'Autorità di vigilanza ha potuto compulsare gli atti

del procedimento penale, ottenendo copia di alcuni documenti. Dopo svariate

richieste di aggiornamento sullo stato dell'inchiesta penale, sia al fiduciario

sia all'autorità di perseguimento penale, il 7 marzo 2022 l'Autorità di

vigilanza ha infine ricevuto il decreto d'abbandono del 26 gennaio 2022 con il

quale RI 1 è stato prosciolto da ogni imputazione riferita alla suddetta

inchiesta.

In seguito ad un altro procedimento penale a suo carico per dei fatti avvenuti

nel 2019, con sentenza del 30 marzo 2022 della Pretura penale RI 1 è stato

condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere, sospesa

condizionalmente per il periodo di prova di due anni, poiché ritenuto colpevole

del reato di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o

dell'aiuto sociale (art. 148a CP).

B.

Dopo aver dato all'interessato la possibilità di esprimersi in

merito, ritenendo che dai fatti riportati nella decisione di proscioglimento

del Procuratore pubblico emergesse la violazione dei suoi doveri di fiduciario,

il 14 settembre 2022 l'Autorità di vigilanza ha inflitto a RI 1 una multa

disciplinare di fr. 1'000.-.

A causa della condanna penale del 30 marzo 2022, il 22 settembre successivo la

medesima autorità gli ha altresì revocato l'autorizzazione ad esercitare la

professione di fiduciario commercialista; pronuncia quest'ultima che egli ha

pure impugnato dinanzi a questa Corte con separato gravame.

C.

Avverso la decisione con cui

gli è stata inflitta la multa disciplinare RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando - in subordine

- che la misura a suo carico si limiti ad un ammonimento. Postulando

preliminarmente la congiunzione delle procedure riferite ai suoi due ricorsi

inoltrati sia contro la revoca dell'autorizzazione, sia contro la multa

disciplinare, sostiene anzitutto che l'azione disciplinare sia prescritta visto

che i fatti in esame risalirebbero, al più tardi, al 2013 e che l'Autorità di

vigilanza ne fosse a conoscenza già dal 2016. Contesta poi quanto ritenuto dal

Procuratore pubblico in merito al comportamento da lui tenuto, sostenendo di

non essere stato negligente, anzi di aver segnalato all'autorità penale i fatti

non appena resosi conto di quanto stava avvenendo. Eccepisce pertanto di non

aver infranto alcuna regola professionale che d'altra parte l'autorità di prime

cure non avrebbe indicato, limitandosi invece a rimproverargli la disattenzione

di non meglio specificati doveri di diligenza. Ritiene infine che, tenuto conto

dei fatti concreti, un'eventuale misura disciplinare dovrebbe al massimo

limitarsi ad un semplice ammonimento.

D. In sede di risposta

l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie

di argomentazioni di cui si dirà in seguito.

E. Con replica e duplica

le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di

giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1

LFid. La legittimazione del ricorrente, direttamente e personalmente toccato

dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la

tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1 LFid), sono certe. Il gravame è dunque

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

1.2. Preliminarmente occorre rammentare che la revoca disposta dall'autorità di

vigilanza dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario -

che ha carattere di permesso di polizia - non è di natura disciplinare e

neppure dipende dalla parallela pronuncia di una sanzione da parte

dell'autorità di vigilanza giusta l'art. 21 LFid, ma unicamente dal venir meno

dei requisiti richiesti per il suo rilascio. Ne consegue dunque che le misure

previste dall'art. 21 LFid, tra cui la multa, non sono delle alternative alla

revoca dell'autorizzazione quale fiduciario. Di conseguenza, non può essere

seguito l'insorgente laddove sostiene che la revoca della sua autorizzazione

renderebbe inutile e superflua la sanzione della multa disciplinare

inflittagli.

1.3. Per quanto attiene alla richiesta di congiunzione della presente causa con

quella relativa al ricorso inoltrato avverso la revoca dell'autorizzazione

all'esercizio della professione, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm prevede che, quando

sono proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di

fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la congiunzione delle

istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più

procedure in attesa dell'istruzione o della decisione delle altre.

In concreto, i fatti alla base delle due contestate decisioni dell'Autorità di

vigilanza non sono gli stessi: la revoca è stata ordinata a causa della

condanna penale del 30 marzo 2022 inflitta al ricorrente per una fattispecie

diversa da quella che ha portato al decreto d'abbandono pronunciato il 26

gennaio 2022 dal Procuratore pubblico. Non vi è identità tra i periodi in cui i

fatti si sono svolti (prima del 2014 per i reati per cui il ricorrente è stato

prosciolto e durante il 2019 per quelli riferiti alla sua condanna), così come

neppure tra le persone e le società coinvolte. Non si giustifica pertanto la

congiunzione delle cause che vanno istruite e decise separatamente,

riguardando, tra l'altro, due problematiche giuridiche diverse.

Considerandi

2.

Nel Canton

Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo

professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid).

La LFid impone una serie di doveri a carico dei fiduciari. Giusta l'art. 13

LFid, quali doveri generali, il fiduciario deve operare in modo coscienzioso e

dimostrarsi degno della considerazione che la sua professione e la sua funzione

esigono (lett. a), deve osservare le direttive emanate dall'Autorità di

vigilanza nonché gli usi commerciali vigenti nel Canton Ticino (lett. b), deve

gestire gli averi ed i valori appartenenti a clienti in conti o depositi

separati tra loro e dai suoi personali (lett. c), deve tenere le registrazioni

per stabilire in ogni momento lo stato della pratica e la distinta delle sue

prestazioni e deve poter restituire i valori affidatigli entro i termini

pattuiti (lett. d).

L'Autorità di vigilanza punisce le infrazioni ai doveri con le seguenti misure

disciplinari (art. 21 LFid): (a) l'ammonimento, (b) la multa sino a fr. 20'000.-,

(c) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata minima di due

mesi e massima di un anno.

3.

3.1. Come

indicato in narrativa, il ricorrente lamenta anzitutto di essere stato

sanzionato per dei fatti avvenuti nel 2012 e nel 2013 e di cui l'Autorità di

vigilanza era al corrente almeno dal 2016. Contesta poi che gli si possa

rimproverare la violazione dei suoi doveri di fiduciario, ritenuto come la

stessa autorità di prime cure si sia limitata nella decisione impugnata a

rimproverargli la violazione di non meglio precisati doveri di diligenza. Sostiene

infatti di aver segnalato i fatti all'autorità penale non appena resosi conto

della parziale assenza di fondi e che il comportamento da lui tenuto non possa

dirsi negligente, come invece ritenuto dal Procuratore pubblico senza - a suo

dire - il minimo riscontro probatorio.

3.2

Anzitutto occorre decidere in merito all'eccezione di prescrizione sollevata

dal ricorrente, dato che, se la stessa fosse fondata, ciò renderebbe superflua

l'analisi delle altre sue censure.

3.2.1

La LFid è silente in merito al termine di prescrizione dell'azione

disciplinare. Tuttavia, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere

che anche in difetto di un esplicito

disposto di legge i crediti e le pretese fondate sul diritto pubblico possono estinguersi per prescrizione; un regime che

ignora completamente tale istituto è infatti, quantomeno in linea di principio,

arbitrario (DTF 140 II 384 consid. 4.2, 135 V

163.

consid. 5.3; STF 2C_744/2014 del 23 marzo 2016 consid. 6.2, 1P.434/2006 del

29.

novembre 2006 consid. 4; STA

52.2019.472

del 4 gennaio 2021 consid. 5.1, 52.2017.481 del 13 agosto 2019

consid. 4.3, 52.2009.311 del 3 novembre 2011 consid. 3.1; Ulrich Häfelin/

Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo 2020, n.

767.

e segg.; Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, Zurigo 2018, pag. 261; Pierre Moor/

Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II,

III ed., Berna 2011, pag. 96). Se la legge non fissa il termine di

prescrizione, occorre fondarsi sulle norme stabilite dal legislatore in casi

analoghi. In assenza di tali norme o in presenza di soluzioni contraddittorie non

applicabili per analogia, il giudice deve fissare il termine che egli

stabilirebbe come legislatore (DTF 140 II 384 consid. 4.2.; Tanquerel, op. cit., pag. 262; Thomas Meier, Verjährung und Verwirkung

öffentlichrechtlicher Forderungen, in: Arbeiten aus dem iuristischen Seminar

der Universität Freiburg Schweiz, Band n.328, Zurigo 2013, pag. 166; Moor/Poltier, op. cit., pag. 97; Adelio Scolari, Diritto amministrativo

parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 690 e giurisprudenza ivi citata).

La prescrizione è inoltre una questione di diritto materiale che, in diritto

amministrativo, il giudice è tenuto ad esaminare d'ufficio nel caso in cui il

creditore è l'ente pubblico, senza che l'amministrato debba eccepirlo

autonomamente (DTF 138 II 169 consid. 3.2, 133 II 366 consid. 3.3;

Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit.,

n. 773 seg., in particolare n. 774; Thomas

Meier, Verjährung und Verwirkung öffentlich-rechtlicher Forderungen,

Friburgo 2013, pag. 279 segg; Attilio R.

Gadola, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, in: AJP 1995,

pag. 50).

Ora, esaminando la regolamentazione in materia di prescrizione vigente

in altri ambiti disciplinari, si rileva che nella maggior parte dei casi le

specifiche normative prevedono l'applicazione di un termine di prescrizione

relativo abbastanza corto, che parte dal momento in cui l'autorità preposta al

perseguimento disciplinare viene a conoscenza dei fatti contestati ed è

interrotto da ogni atto istruttorio, e di un termine assoluto - solitamente

decennale - a contare dalla commissione dell'infrazione. È il caso del regime

applicabile ai notai (art. 100 della legge sul notariato del 26 novembre 2013;

LN; RL 952.100), agli avvocati (19 della legge federale sulla libera

circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61), ai magistrati (art. 86 della legge

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100) e ai

medici (art. 46 della legge federale

sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006; LPMed; RS 811.11;

quest'ultimo a differenza dei precedenti stabilisce tuttavia un termine

relativo leggermente più lungo e meglio di due anni anziché uno). La legge

cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24

marzo 2004 (RL 705.400; LEPIA) e la legge sull'ordinamento degli impiegati

dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (RL 173.100; LORD; cfr. art. 39

LORD) sanciscono invece un termine unico di cinque anni dalla trasgressione.

3.2.2

In concreto, i fatti oggetto di indagine penale si sono svolti tra il

2012.

e il 2013 (non è dato di sapere esattamente fino a che momento del 2013).

L'Autorità di vigilanza è poi stata informata dal Procuratore pubblico

dell'apertura del procedimento penale a carico del fiduciario il 19 agosto 2014

(doc. 1) ed è stata autorizzata ad accedere all'incarto penale il 10 giugno

2015.

(doc. 1), ciò che ha fatto l'8 settembre 2016, ricevendo copia degli atti

istruttori richiesti il 17 novembre successivo (doc. 2). Da quest'ultima data e

fino alla ricezione del decreto d'abbandono del 26 gennaio 2022, avvenuta il 7

marzo 2022, gli unici passi intrapresi dall'autorità di prime cure sono delle

richieste di aggiornamento dello stato della procedura penale inviate sia al

fiduciario (cfr. doc. da 3 a 13) sia al Ministero pubblico, il quale ha

risposto unicamente il 6 ottobre 2020 (doc. 14) e ha poi trasmesso nel mese di

marzo del 2022 il decreto d'abbandono, una volta passato in giudicato (doc.

15). In ossequio al diritto di essere sentito del ricorrente, il 4 luglio 2022

l'Autorità di vigilanza ha infine invitato quest'ultimo a prendere posizione in

merito al procedimento disciplinare a suo carico, invero già aperto dal 2014

(cfr. doc. 1, secondo foglio, e doc. 16).

In tali circostanze, si deve rilevare che, volendo applicare per analogia alla

presente fattispecie il termine unico quinquennale della LEPIA e della LORD,

l'azione disciplinare si sarebbe prescritta al più tardi dalla fine del 2018.

Non risulta invece raggiunto, seppur per poco, il termine decennale di

prescrizione assoluta sancito dagli altri regimi sopraindicati. Tuttavia questi

ultimi, come visto, prevedono anche un lasso di tempo piuttosto breve

(generalmente di un anno e, in un unico caso, di due anni), a partire dalla

conoscenza dei fatti rilevanti, entro il quale l'autorità deve procedere

quantomeno con degli atti istruttori. Considerato che già dal 10 giugno 2015,

quando è stato concesso l'accesso agli atti del procedimento penale (doc. 1,

ultimo foglio), all'8 settembre 2016, data in cui è avvenuta la visione atti, è

trascorso oltre un anno (così come pure dal 7 ottobre 2020, di cui al doc. 14,

al 7 marzo 2022 quando l'autorità ha ricevuto il decreto d'abbandono, cfr. doc.

15), anche il termine relativo di un anno previsto dalla LN, dalla LLCA e dalla

LOG, risulterebbe in concreto disatteso.

Solo la LPMed prevede un termine di prescrizione relativo di due anni, il quale

viene interrotto da ogni atto di inchiesta o atto processuale compiuto non solo

dall'autorità di vigilanza, ma - e si tratta invero di un unicum - anche

dall'autorità di perseguimento penale o da un tribunale in relazione ai fatti

contestati (art. 46 cpv. 2 LPMed).

Orbene, da quanto emerge dalla decisione impugnata e dalla risposta del 24

novembre 2022, l'Autorità di vigilanza ha rimproverato a RI 1 di aver violato

l'art. 13 lett. a LFid per avere gravemente mancato ai suoi doveri professionali

in qualità di direttore della succursale della __________ Ltd, e meglio per non

avere - in definitiva - esercitato alcun tipo di vigilanza sulla gestione della

succursale (art. 716, 717 e 716a del codice delle obbligazioni del 30

marzo 1911; CO; RS 220); violazioni di obblighi di diritto societario che

emergevano ampiamento già dal primo interrogatorio del ricorrente (cfr. doc. 1,

verbale di interrogatorio del 24 febbraio 2014), di cui l'Autorità di vigilanza

ha preso visione, al più tardi, nel 2016 quando ha compulsato l'incarto penale

e ricevuto copia dei verbali di interrogatorio.

Da tale momento andrebbe pertanto stabilito se vi siano stati atti interruttivi

della prescrizione, segnatamente se tali possano essere ritenute le varie

richieste di aggiornamento da parte dell'autorità di prime cure, questione che

- nel contesto della LPMed - è tutt'altro che scontata (cfr. sul tema cfr. Yves Donzallaz, Traité de droit médical,

vol. II, Berna 2021, n. 5829). Non è poi dato di sapere se l'autorità penale

abbia nel frattempo intrapreso altri atti interruttivi della prescrizione, ciò

che non è qui necessario acclarare. Considerato che il regime istituito dalla

LPMed concerne un ambito particolare che meno degli altri si presta a paragone

rispetto al contesto della LFid ed è in definitiva l'unico a sancire una norma

leggermente diversa rispetto alla LN, la LLCA e la LOG, non è necessario

chinarsi oltre sulla questione.

Infine, seppur fosse a quel tempo pendente un procedimento penale in merito ai

medesimi fatti, il ricorrente è stato in definitiva prosciolto da ogni

imputazione per cui l'azione disciplinare non può beneficiare del termine di

prescrizione più lungo previsto dal diritto penale (cfr. art. 19 cpv. 4 LLCA,

art. 46 cpv. 4 LPMed, art. 100 cpv. 4 LN e art. 86 cpv. 4 LOG; cfr. anche art.

97.

CP nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2013). D'altra parte

poi, la pronuncia di una misura disciplinare è indipendente rispetto a quella

di una sanzione penale (cfr. STF 2C_782/2015 del 19 gennaio 2016 consid. 3.2; Thierry Tanquerel, Le droit

disciplinaire, Ginevra/Zurigo/Basilea 2018, pag. 28 e segg.) e gli elementi

posti a fondamento della sanzione impugnata risultavano dagli atti istruttori

di cui l'Autorità di vigilanza disponeva già dal 2016 (cfr. doc. 2), essendo

d'altronde i medesimi a cui il Procuratore pubblico ha fatto riferimento nel

suo decreto d'abbandono (cfr. consid. 10, 11, 16 e 17), per cui la sanzione

inflitta avrebbe potuto essere adottata già all'epoca senza bisogno di

aspettare l'esito della procedura penale.

Tenuto conto dunque di quanto precede, questa Corte ritiene che effettivamente

l'azione disciplinare promossa nei confronti dell'insorgente in base alla LFid

debba considerarsi in specie prescritta, senza che sia necessario esprimersi

sul termine di prescrizione preciso da applicare al caso concreto, ritenuto che

l'unico che potrebbe forse dirsi rispettato è quello previsto della LPMed, la

quale però istituisce un regime disciplinare che diverge da tutti gli altri e

che meno si presta per un'applicazione analogica al presente caso.

Ne discende dunque che il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata

per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

4.

A titolo

abbondanziale, si ritiene necessario esprimere alcune considerazioni sulla

violazione dei doveri professionali in cui sarebbe incorso il ricorrente.

4.1

Come visto, l'autorità di vigilanza, facendo proprie le considerazioni

espresse dal Procuratore pubblico nel decreto d'abbandono del 26 gennaio 2022,

ha ritenuto che il ricorrente avesse violato l'art. 13 lett. a LFid per non

aver esercitato alcuna vigilanza sull'attività svolta dalla succursale di cui

era direttore.

Ora, le considerazioni espresse dal magistrato penale nell'ambito delle proprie

competenze (tra le quali la fissazione delle spese procedurali, cfr. art. 421

CPC), che l'autorità di prime cure ha fatto sue, devono essere debitamente

soppesate.

Il Procuratore pubblico non ha ritenuto il fiduciario colpevole, in sostanza, poiché

non risultava che egli fosse a conoscenza del disegno truffaldino dei

coimputati (poi condannati) e che la società avesse in definitiva subìto un

danno patrimoniale (cfr. consid. 10 e 11 del decreto d'abbandono del 26 gennaio

2022).

Benché dunque il ricorrente risultasse quale organo formale della succursale, egli

non aveva in realtà svolto attività rilevanti per la società in parola.

Il Procuratore pubblico ha tuttavia ritenuto che si giustificasse in specie

accollare le spese di procedura all'interessato poiché questi aveva provocato

con il suo comportamento l'apertura del procedimento penale a suo carico (cfr.

decreto d'abbandono del 26 gennaio 2022 consid. 17 all'inizio). Infatti,

nonostante rivestisse la carica di direttore fin dall'iscrizione della

succursale a Registro di commercio (e invero pure di direttore della sede

principale da giugno 2013; cfr. doc. 2, verbale di interrogatorio di RI 1 del

24.

febbraio 2014 pag. 4), egli - in spregio dei più elementari doveri che

incombono al consiglio d'amministrazione (art. 716, 717 e 716a CO) - non

aveva esercitato alcuna sorveglianza sull'attività della società, limitandosi

ad allestire la contabilità in maniera peraltro erronea e parziale e firmando

personalmente pure alcuni contratti di cui non aveva né discusso le condizioni,

né sapeva esattamente a che tipo di operazioni si riferissero (né d'altronde se

tali operazioni fossero reali, ciò che poi si è rivelato non essere il caso).

Proprio a causa del ruolo che egli rivestiva e dei compiti che apparentemente

avrebbe dovuto svolgere in seno alla società, il magistrato allora incaricato

delle indagini lo aveva da subito - fin dal suo primo verbale di interrogatorio

- qualificato quale imputato nel procedimento penale (cfr. doc. 2, verbale di

interrogatorio di RI 1 del 24 febbraio 2014, pag. 12 in fondo).

Da quanto ritenuto in sede penale per fissare le spese di procedura tuttavia

non si può dedurre - quantomeno non in modo altrettanto diretto - una

violazione dei doveri del fiduciario.

La professione del fiduciario consiste, in sostanza, nell'assolvere i compiti affidatigli

dal mandante in relazione a determinati affari, che si tratti dell'ambito

immobiliare, commerciale o (quantomeno fino all'ultima modifica legislativa

della LFid) finanziario. L'estensione e il tipo di compiti, segnatamente gli

atti concreti che il fiduciario andrà ad eseguire, dipendono dalla natura del

mandato ed in particolare dalle pattuizioni con il cliente. È nell'ambito di

tale rapporto che la LFid impone al titolare dell'autorizzazione di fiduciario una

serie di doveri, tra i quali, per quanto qui di interesse, quello di agire in

modo coscienzioso e di dimostrarsi degno della considerazione che la sua

professione e la sua funzione esigono (art. 13 lett. a LFid). Civilmente, il

termine coscienzioso va interpretato alla luce degli obblighi di diligenza e di

fedeltà previsti dal contratto di mandato. Il mandatario deve pertanto fare

quanto necessario per arrivare al risultato atteso dal cliente, tenuto conto di

tutte le circostanze del caso; in particolare egli deve essere in grado di

adempiere l'incarico affidatogli, sia in termini di tempo sia di capacità e

formazione, disponendo di un'adeguata struttura lavorativa. Egli deve altresì

agire sempre nell'interesse del cliente, informandolo debitamente ed evitando

conflitti di interesse (Mauro Mini,

La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea/Ginevra/Monaco

2002, pag. 86 e segg.). Il dovere di dimostrarsi degno di considerazione, ai

sensi della LFid, è invece da ricollegare alle esigenze di ottima reputazione e

di garanzia di un'attività irreprensibile che già configurano una delle

condizioni necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. b LFid; Mini, op. cit. pag.

89). Al di là di eventuali condanne penali subite dal fiduciario (cfr. art. 8

cpv. 2 LFid), questi non garantisce un'attività irreprensibile se agisce in

modo incompetente, contrario al diritto o ai buoni costumi, al punto da

ingenerare un giudizio negativo sulle sue future attitudini (Mini, op. cit., pag. 90).

4.2

Ora, il caso in esame è invero alquanto singolare. L'Autorità di vigilanza

dà per scontato che il rapporto fiduciario in essere fosse tra il ricorrente e

la società, la succursale o la casa madre, e che pertanto il fiduciario abbia

violato il suo dovere di diligenza nei confronti della persona giuridica per la

quale fungeva da direttore. Questa Corte nutre tuttavia alcuni dubbi al

riguardo.

In concreto, RI 1 ha ricevuto mandato da parte dei due imputati principali nel

procedimento penale, ovvero gli ideatori del disegno truffaldino messo in atto

a danno degli investitori, di iscrivere in Ticino la succursale della __________

Ltd, di provvedere - invero in aiuto alla segretaria della società -

all'allestimento della contabilità e di risultare, unitamente ad altri, quale suo

direttore, benché di fatto non gli sia mai stato chiesto di svolgere alcun

compito vero e proprio in relazione agli affari della società, di cui egli

sapeva poco o niente (cfr. doc. 2, verbale di interrogatorio del fiduciario del

24.

febbraio 2014, pag. 2).

In questi termini, quantomeno negli intenti criminali delle persone che lo

hanno concretamente incaricato del mandato, egli lo ha di fatto eseguito come

da loro istruzioni, disinteressandosi (quasi) completamente dell'attività

svolta dalla società che veniva di fatto gestita dagli altri direttori iscritti

a Registro di commercio.

Anche volendo ritenere che il mandato riguardasse la gestione della società, a

fronte del fatto che vi erano più direttori tutti di medesimo rango (nessun

direttore generale e ognuno con diritto di firma individuale), andrebbe ancora

stabilito se in concreto egli fosse tenuto e in che misura, sempre secondo le

pattuizioni riferite al suo mandato, ad esercitare la sorveglianza sulla

gestione corrente.

Tuttavia, il quesito che si pone non è tanto quello di sapere cosa un buon

amministratore, rispettivamente direttore, avrebbe dovuto fare, quanto

piuttosto se un fiduciario possa accettare di risultare organo formale di una

società per la quale non svolge in realtà alcuna attività dirigenziale,

fungendo di fatto da mero prestanome. E ciò in spregio non tanto agli obblighi

degli amministratori sanciti dal diritto societario, volti principalmente ad

istituire un regime di responsabilità civile, ma in violazione della LFid

stessa che, quale pubblico interesse, persegue proprio quello di proteggere la

buona fede nei rapporti commerciali da atti sleali e idonei a ingannare il

pubblico e che permette appunto di prevedere misure di polizia a tutela dei

cittadini e del pubblico in generale.

D'altra parte, il motivo per il quale, di tutta evidenza, i titolari della

società volevano che un fiduciario autorizzato risultasse nell'organo esecutivo

della medesima, consisteva nell'impressione che ciò riusciva a suscitare nei

clienti che si volevano truffare. La presenza di un professionista, che in

Ticino è pure una figura regolamentata dalla legge e soggetta ad

autorizzazione, suscita nel pubblico una certa garanzia di affidabilità. Dai

verbali di interrogatorio agli atti si evince infatti che in occasione di

alcuni incontri dei clienti avevano espressamente chiesto la presenza del

ricorrente, proprio perché ai loro occhi ciò rendeva la società più credibile

(cfr. ad esempio doc. 2, verbale di confronti di RI 1 e __________ del 5 agosto

2014.

pag. 3 righe 11-12). Per la medesima ragione gli era pure stato chiesto di

firmare alcuni contratti.

Il ricorrente, con una superficialità allarmante, pare non essersi nemmeno reso

conto che la succursale ticinese della __________ Ltd aveva quale scopo

societario pure l'esercizio di attività di tipo fiduciario, commerciale ma di

fatto soprattutto finanziario (data la raccolta di fondi, oggetto dei contratti

da lui stesso sottoscritti; cfr. doc. 2, verbale di confronto di __________ e RI

1.

del 5 agosto 2014, pag. 3 righe 1-6), attività soggette ad autorizzazione e

per le quali il ricorrente - fiduciario commercialista - non era né abilitato

né esercitava un effettivo controllo.

Come risulta dalla decisione di abbandono del Procuratore pubblico, l'insorgente

non era al corrente del disegno truffaldino perseguito dai due imputati

principali e la società di cui risultava direttore non ha verosimilmente subìto

alcun danno patrimoniale. Allo stesso tempo si deve considerare che se egli avesse

svolto con serietà la carica che apparentemente rivestiva, rifiutandosi di

fungere da uomo di paglia, dando prova di un minimo di diligenza e

dimostrandosi pertanto degno della considerazione che la professione di

fiduciario gli imponeva, si sarebbe reso conto molto in fretta - ben prima di

febbraio 2014 - della realtà dei fatti e dei reati che si andavano consumando

proprio sotto il suo naso e, in un certo senso, con il suo involontario aiuto.

Sia quel che sia, non occorre dilungarsi oltre sulla questione, atteso che,

come precedentemente esposto, l'azione disciplinare nei suoi confronti risulta

ad ogni modo prescritta e la multa inflittagli deve essere annullata.

5.

5.1. Stante

quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.

5.2

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia (art. 47

cpv. 6 LPAmm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente,

rappresentato da un legale, un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza la

decisione del 14 settembre 2022 dell'Autorità di vigilanza è annullata.

2.

Non si preleva tassa di giustizia, al

ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'500.-. Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà all'insorgente pari importo a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

vicecancelliera