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Decisione

52.2022.343

Licenza edilizia per un posteggio

24 aprile 2023Italiano14 min

Le disposizioni che permettono all'autorità di concedere deroghe servono ad attenuare

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.343

Lugano

24

aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 19 ottobre

2022 di

RI

1

contro

la decisione del 13 settembre 2022 (n. 4385) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dal ricorrente contro

la risoluzione del 23 febbraio 2022 con cui il Municipio di Centovalli ha

concesso a CO 2 e CO 1 la licenza edilizia per la formazione di un posteggio

per biciclette e moto (part. __________, sezione Intragna);

ritenuto, in

fatto

A. a. CO 2 e CO 1 sono

comproprietari di un terreno in pendio (part. __________) situato nel Comune di

Centovalli, a Intragna, a monte di via __________, strada di servizio secondo

il piano regolatore. Nella parte meridionale del fondo, attribuita alla zona

residenziale (R), vi è un edificio, a cui si accede dalla strada mediante una

rampa, che termina con uno spiazzo adibito a parcheggio.

ESTRATTO PLANIMETRIA N

b. Con notifica di

costruzione del 21 dicembre 2021, CO 2 e CO 1 hanno chiesto al Municipio la

licenza edilizia per costruire, a fianco dello spiazzo della rampa, una soletta

a sbalzo da destinare a posteggio per biciclette e moto. Secondo i piani e la

relazione tecnica, la piattaforma, lunga e stretta (m 8 x 1.20-1.40), sarà

delimitata da un parapetto e sorretta da tre pilastri (ancorati nella scarpata

in roccia a monte di via __________). Il manufatto disterà fino a ca. 0.70 m

dal ciglio della strada perpendicolarmente sottostante.

c. Nel termine di

pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di RI 1, proprietario di

un fondo vicino, situato sull'altro lato della strada (part. __________).

d. Il 23 febbraio

2022, il Municipio ha rilasciato a CO 2 e CO 1 il permesso richiesto a titolo

precario, respingendo nel contempo l'opposizione pervenuta. Ha in particolare

concesso una deroga alla distanza dalla strada, considerando la scarsa presenza

di posteggi nella zona per moto e biciclette, la circostanza che negli anni altri

fondi lungo la via avessero beneficiato di deroghe simili per la costruzione

di

parcheggi e altri edifici o impianti accessori e che non fosse

previsto a medio - lungo termine un allargamento della strada.

B. Con decisione del 13

settembre 2022, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da RI

1 avverso la predetta risoluzione.

Ammessa la

legittimazione attiva del vicino e disattesa una censura relativa alla mancata

sottoscrizione della domanda di costruzione da parte di un architetto o

ingegnere, il Governo ha tutelato la decisione del Municipio di adottare la

procedura della notifica. Enunciate le distanze dalle strade e le facoltà di

deroga previste dall'art. 9.6.2 delle norme di attuazione del piano regolatore

di Centovalli, sezione Intragna (NAPR), ha poi confermato la licenza rilasciata

a titolo precario. Ha in particolare considerato che l'intervento,

riconducibile a un ampliamento del posteggio esistente, peraltro di esigua

entità, non comprometterebbe la fruibilità della strada, che manterrebbe un

calibro di m 3.10.

C. Contro tale giudizio, RI

1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che

venga annullato insieme alla licenza edilizia.

In sintesi, il

ricorrente rimprovera al Governo di non aver correttamente valutato la

sussistenza dei presupposti per concedere una deroga (che richiederebbe una

situazione eccezionale e un'esauriente ponderazione degli interessi). In

particolare, afferma, nulla impedirebbe agli istanti di realizzare il posteggio

ampliando il piazzale a nord-est. Inoltre, non andrebbe ignorato che la strada

è l'unica via di accesso a una strada forestale; la soletta, aggiunge,

ostacolerà sia il passaggio dei veicoli pesanti con il legname sia dei mezzi di

soccorso. L'insorgente contesta poi nuovamente l'adozione della procedura della

notifica e ripropone la censura secondo cui il progetto, peraltro lacunoso,

avrebbe dovuto essere allestito e firmato da un ingegnere.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il Municipio e gli istanti in licenza, con

argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei considerandi di

diritto.

E. Non vi è stato un

ulteriore scambio di scritti, stante la rinuncia del ricorrente a presentare

una replica.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100).

Contrariamente a quanto eccepisce il Municipio, è manifesto che RI 1 -

proprietario di un fondo (part. __________) che si trova nelle immediate

vicinanze di quello dedotto in edificazione (da cui è separato solo da via __________)

- è portatore di un interesse personale, diretto e concreto, essendo dato uno

stretto legame spaziale, peraltro nemmeno contestato. Inoltre, egli ha fatto

valere una serie di obiezioni di diritto pubblico (quale, in particolare, il

mancato rispetto della distanza dalla strada fissato dalle NAPR), che, in caso

di accoglimento, sono suscettibili di condurre all'annullamento del permesso,

procurandogli un vantaggio pratico (cfr. a titolo di esempio RtiD II-2017 n. 12

consid. 2 con riferimenti ivi citati). Certa è dunque la legittimazione attiva

dell'insorgente (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La

situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge con sufficiente

chiarezza. Le prove genericamente sollecitate dai resistenti (documenti, testi,

richiamo di documenti, sopralluogo, ispezione a registro fondiario e ogni altra

consentita) non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti

rilevanti per il giudizio.

2. Considerato che

il parcheggio non può in ogni caso essere autorizzato per i motivi che seguono,

non mette conto di dilungarsi sulle censure di natura procedurale e formale riproposte

dal ricorrente.

3. 3.1. L'art.

9.6.2 NAPR disciplina le distanze verso strade, piazze, percorsi pedonali e

posteggi (titolo a margine). Per quanto qui interessa, per tutti i tipi

d'edifici o impianti le distanze da rispettare (a) verso le infrastrutture

del traffico (strade, piazze di giro e di scambio, posteggi ecc.) con

linee d'arretramento, è quella stabilita sui documenti grafici (piani e legenda).

(b) Verso le infrastrutture del traffico senza linee d'arretramento è

invece di:

-

m 4.00 dalle strade principali SP

o di raccolta SR (ciglio esterno compreso il marciapiede);

-

m 3.00 dalle strade di servizio SS

(ciglio esterno compreso il marciapiede);

-

m 3.00 dai posteggi.

In generale alle distanze dalle

strade ineriscono svariate finalità, in primo luogo quelle volte a tutelare la sicurezza della circolazione e assicurare la

possibilità di attuare future correzioni stradali (cfr. al riguardo: cfr. RtiD

II-2009 n. 21 consid. 3.1.; RDAT II-2003 n. 21 consid. 5.3; STA

52.2014.348 del 30 maggio 2018 consid. 2.1 e rimandi; Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 1029

ad art. 25 LE).

3.2. In base allo stesso art. 9.6.2 NAPR, il Municipio può concedere deroghe

agli arretramenti sopra elencati, a condizione che sia salvaguardata la

sicurezza del traffico (visibilità, accessi ecc.), nei seguenti casi:

(1) interventi

su fabbricati esistenti (rinnovazioni, sopraelevazioni, ampliamenti e

cambiamenti di destinazione) e se è preclusa o resa difficile l'edificazione

del fondo. Tanto i fabbricati quanto i fondi dovevano risultare esistenti

(nella loro forma e dimensione) prima dell'entrata in vigore del PR (1983);

(2) per la realizzazione di posteggi coperti i cui

pilastri rispettino la distanza minima di 2.00 metri dal campo stradale, per i

cornicioni di gronda è sufficiente un metro. Deve in ogni caso essere garantito

lo spazio di manovra del posteggio (norme VSS). Entro le linee d'arretramento,

Fatti

i posteggi devono rimanere aperti;

(3) per l'esecuzione d'opere incassate lungo

muraglioni esistenti;

(4) piccoli edifici in diretta relazione con

l'accesso al fondo (pensiline ecc.).

Le disposizioni che permettono all'autorità di concedere deroghe servono ad attenuare

le conseguenze derivanti dalla rigida applicazione di una norma in casi

particolari, nei quali l'interesse pubblico o quello di terzi non permette di

giustificare la restrizione imposta al singolo (cfr. RDAT I-1993 n. 39 consid.

3.2; STA 52.2016.241 del 22 settembre 2017 consid. 3.3 e rimandi; Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n.

2664; Scolari, op. cit., n.

692 segg. ad art. 2 LE). L'art. 9.6.2 NAPR permette in particolare di concedere

deroghe (1) in caso di interventi (ampliamenti, ecc.) su fabbricati

esistenti già prima dell'entrata in vigore del primo PR (1983), solo se è preclusa

o resa difficile l'edificazione del fondo. Formulazione, quest'ultima, che

manifesta chiaramente il carattere di eccezionalità della situazione atta a

giustificare una deroga (cfr. pure STA 52.2016.241 citata consid. 3.3 e rinvii;

Scolari, op. cit., n. 692 ad art.

2 LE).

La norma consente inoltre di sfuggire alle predette distanze dalle strade in

presenza di determinate costruzioni, segnatamente per la realizzazione (2) di posteggi

coperti (che rispettano specifiche distanze minime per i pilastri e il

cornicione di gronda e dispongono dello spazio di manovra), (3) di opere

incassate lungo muraglioni e (4) di piccoli edifici in diretta relazione

con l'accesso al fondo. Da questo profilo, più che conferire al Municipio un

potere di deroga generale, la norma appare volta a istituire un regime

secondario a favore di questo particolare tipo di opere, che vincola

l'autorità, permettendole di scostarsi dal regime ordinario, a condizione comunque

che non ne risulti un pregiudizio per la sicurezza del traffico (cfr. STA 52.2019.499

del 25 aprile 2022 consid. 3.2, 52.2019.609 del 24 marzo 2022 consid. 5.1, 52.2007.298

del 21 gennaio 2008 consid. 3.1 e rinvii; Scolari,

op. cit., n. 692 ad art. 2 LE).

4. 4.1. Nel caso

concreto, come visto in narrativa, la nuova piattaforma da utilizzare quale

posteggio per moto e biciclette sporgerà fino a ca. 0.70 m dal ciglio della

strada di servizio sottostante, disattendendo quindi evidentemente la distanza

minima (3 m) prescritta dall'art. 9.6.2 lett. b NAPR. Il Municipio ha nondimeno

concesso una deroga a tale distanza, adducendo svariate motivazioni riferite in

particolare alla scarsa presenza di posteggi e all'improbabilità di futuri

allargamenti stradali, ma senza richiamare espressamente una delle ipotesi (1-4)

previste dall'art. 9.6.2 NAPR (cfr. supra consid. Ad). Il Consiglio di

Stato ha dal canto suo tutelato la deroga assimilando l'intervento a un

ampliamento di un fabbricato esistente che non comprometterebbe la fruibilità

della strada e potrebbe in sostanza beneficiare di una deroga in base all'art.

9.6.2 NAPR (caso 1). A torto.

4.2. Contrariamente a quanto ritiene il Governo, è chiaro che una deroga alla

distanza dalla strada non può anzitutto essere concessa sulla base di quest'ultima

norma: a prescindere dalla questione a sapere se l'intervento possa

effettivamente essere configurato quale ampliamento dello spiazzo esistente (e

non come nuova opera), è certo che tanto la rampa quanto l'edificazione del fondo

è avvenuta successivamente all'entrata in vigore del PR del 1983 (cfr. immagini

aeree anni 2009-2012 pubblicate sul geoportale dell'Ufficio federale della

topografia swisstopo [map.geo.admin.ch];

cfr. al riguardo STF 2C_201/2020 del 18 settembre 2020 consid. 4). Già solo per

tale motivo, è quindi esclusa una deroga in base all'art. 9.6.2 (1) NAPR. A ciò

aggiungasi che in concreto neppure risulta data una situazione di

eccezionalità: né il Consiglio di Stato, né il Municipio, né tantomeno i

resistenti spiegano in effetti perché senza la concessione della deroga sarebbe

altrimenti preclusa o resa difficile l'edificazione del fondo. In particolare,

come obbietta l'insorgente, non è dato di vedere perché un posteggio per moto o

biciclette non possa essere ricavato altrove, ad esempio sullo spiazzo

esistente (largo più di m 5) o sbancando il pendio a monte di quest'ultimo.

4.3. Manifesto è inoltre che l'intervento non può essere autorizzato in base a

una delle altre eccezioni (2-4) previste dall'art. 9.6.2 NAPR. Infatti, il

progetto non prevede la realizzazione di un parcheggio coperto

(peraltro, i pilastri che sorreggono la piattaforma non rispetterebbero la

distanza di m 2 dal campo stradale), né di un'opera incassata lungo dei

muraglioni esistenti,

né tantomeno di un piccolo edificio in

diretta relazione con l'accesso al fondo. Del resto, nessuna delle parti

pretende il contrario.

4.4. A titolo abbondanziale va osservato che il progetto non potrebbe neppure

beneficiare della deroga generale prevista dall'art. 64 cpv. 1 NAPR. Norma - che

invero nessuno invoca - che oltre ai casi previsti dalle norme specifiche, in

presenza di una situazione eccezionale, permette al Municipio di concedere

deroghe alle NAPR qualora la loro applicazione si riveli eccessivamente gravosa

senza che l'interesse pubblico o quello dei privati lo giustifichi. Come già

visto, in concreto non risulta infatti data alcuna situazione eccezionale.

4.5. Da tutto ciò discende che, a prescindere dalle considerazioni inerenti gli

improbabili futuri allargamenti della strada o la fruibilità della strada

addotte dalle precedenti istanze, la controversa piattaforma per il posteggio

di moto o biciclette non può ottenere alcuna deroga alla distanza minima dalla

strada di servizio. Il giudizio che ha confermato la decisione municipale non

può dunque essere tutelato, in quanto lesivo del diritto.

5. Una diversa

conclusione non può essere dedotta nemmeno dal principio di uguaglianza implicitamente

invocato dal Municipio in sede di rilascio del permesso.

Il diritto alla parità di

trattamento non prevale di regola sul principio di legalità. Precedenti

violazioni della legge non conferiscono al singolo il diritto di essere

trattato allo stesso modo. Soltanto in casi eccezionali, quando risulti

dimostrata l'esistenza di una prassi non conforme al diritto dalla quale

l'autorità non intende scostarsi e non appaiano lesi interessi preponderanti,

il singolo può invocare il diritto alla parità di trattamento nell'illegalità

(cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1, 132 II 485 consid. 8.6; STA 2017.625 del 30

ottobre 2018 consid. 3).

In concreto, il solo fatto che

lungo Via __________ negli anni altri fondi avrebbero beneficiato di una deroga

alla distanza dalla strada per realizzare parcheggi e altri edifici o

impianti accessori (cfr. decisione del Municipio del 23 febbraio 2022 sull'opposizione

del ricorrente) non conferisce ai resistenti alcun diritto a ottenere il

permesso. Non è anzitutto dimostrato che le situazioni genericamente evocate

dal Municipio siano paragonabili dal profilo fattuale e giuridico al caso di

specie. Ciò che non permette nemmeno di ravvisare gli estremi di una prassi

lesiva del diritto dalla quale l'autorità non intende scostarsi e che consenta quindi

di privilegiare il principio della parità di trattamento rispetto a quello

della legalità. Inoltre, non vi è alcun serio motivo di dubitare che l'Esecutivo

comunale si atterrà in futuro all'art. 9.6.2 NAPR, nel senso sopraindicato

(consid. 3), al cui rispetto vi è un sicuro interesse pubblico. E ciò, perlomeno,

fintanto che la disposizione non verrà semmai modificata dal legislatore

comunale.

6. 6.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto,

annullando la licenza censurata e la decisione governativa che la conferma.

6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1

LPAmm) è posta a carico dei resistenti. Non si assegnano ripetibili al

ricorrente, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza, sono

annullate:

1.1. la decisione

del 13 settembre 2022 (n. 4385) del Consiglio di Stato;

1.2. la licenza

edilizia del 23 febbraio 2022 rilasciata dal Municipio a CO 2 e CO 1 per la

formazione di un posteggio per biciclette e moto (part. __________).

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di CO 2 e CO 1. Al ricorrente va

restituito l'importo versato a titolo di anticipo delle presumibili spese

processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera