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Decisione

52.2022.346

Licenza edilizia preliminare per un complesso turistico

8 marzo 2024Italiano21 min

proprietaria di diversi fondi (part. __________, __________, __________, __________

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.346

Lugano

8

marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 21 ottobre

2022 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 13 settembre 2022 (n. 4379) del

Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso interposto dall'insorgente

contro la decisione del 19 agosto 2019 con cui il Municipio di Monteceneri ha

rilasciato alla CO 1 la licenza edilizia preliminare per la costruzione di un

complesso turistico-alberghiero-congressuale-amministrativo-medicale-sportivo

(part. __________, __________, __________, __________ e __________ di

Monteceneri, sezione Rivera);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. La CO 1 è

proprietaria di diversi fondi (part. __________, __________, __________, __________

e __________, di complessivi 12'156 m2) situati a Rivera, lungo la

strada cantonale (che collega il Sopraceneri con il Sottoceneri), in un

comparto assegnato dal piano regolatore a zona per costruzioni private di

interesse pubblico (AEPP), e meglio ad attrezzature e costruzioni turistico-alberghiere

(comparto B, approvato con ris. gov. n. 2619 del 21 giugno 2000).

ESTRATTO MAPPA

b. Con domanda di costruzione preliminare del 3 ottobre 2017, la CO 1 ha

chiesto al Municipio di Monteceneri il permesso di costruire su questi fondi un

nuovo complesso turistico-alberghiero-congressuale-amministrativo-medicale-sportivo

con gastronomia e commerci del territorio (__________). Il

complesso è in particolare formato da tre volumi (A, B e C) essenzialmente

disposti a U, collegati da un'autorimessa interrata e gallerie, con un

anfiteatro centrale (D), oltre a una piazza e dei posteggi esterni. In

corrispondenza del blocco C, una passerella sospesa su via __________

collegherà il complesso al parco acquatico __________ (part. __________). Secondo

la relazione tecnica, il __________ ha l'obiettivo di fornire un'offerta

aggiuntiva alle attività già presenti di __________.

c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione

dell'associazione RI 1 e di alcuni privati.

d. Raccolto un complemento atti dall'istante in licenza (in seguito a una

richiesta dell'autorità dipartimentale) e le relative osservazioni dei privati

e di RI 1, dopo aver preso atto del nuovo avviso cantonale favorevole (n.

103154), con decisione del 19 agosto 2019 il Municipio ha rilasciato alla CO 1,

a determinate condizioni, la licenza edilizia preliminare, rigettando le

opposizioni pervenute.

e. Il 26 agosto 2020, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, in

quanto tardivo, il gravame interposto da RI 1 avverso la predetta risoluzione,

respingendo contestualmente un'istanza di restituzione del termine. Tale decisione

è stata tuttavia annullata dal Tribunale cantonale amministrativo, che con

sentenza del 14 marzo 2022 (n. 52.2020.464) ha rinviato gli atti all'Esecutivo

cantonale affinché si pronunciasse nuovamente sul ricorso.

B. Ripreso possesso dell'incarto,

con giudizio del 13 settembre 2022 il Consiglio di Stato è quindi entrato nel

merito del gravame di RI 1, che ha respinto.

Dopo aver ritenuto superflua l'assunzione di prove e tutelato la procedura

seguita per la concessione della licenza preliminare, il Governo ha escluso che

in questa fase

il progetto dovesse essere sottoposto a un esame d'impatto

ambientale (EIA): i nuovi posteggi previsti dal complesso (192), unitamente a

quelli esistenti al servizio del parco acquatico e all'impianto di risalita del

__________ (300), secondo la domanda di costruzione, non raggiungerebbero

infatti la soglia (500) prevista dall'allegato (n. 11.4) dell'ordinanza

concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA; RS 814.011);

inoltre, nemmeno il parco divertimenti raggiungerebbe la relativa asticella (n.

60.6 dell'allegato). Qualsiasi variazione dei posteggi, ha aggiunto, andrà

comunque adeguatamente valutata al momento dell'inoltro della domanda di

costruzione ordinaria. Il Governo ha poi negato che il nuovo insediamento fosse

da assimilare a un grande generatore di traffico (GGT): esclusa una valutazione

congiunta ex art. 72 cpv. 3 della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011 (LST; RL 701.100) con il parco acquatico e l'impianto di risalita,

ha in particolare rilevato come l'istante avesse dimostrato che il nuovo

complesso genererà (da solo) un numero di movimenti veicolari giornalieri

inferiore a 1'000 (933.26, ridotti a 806.30 senza quelli dei lavoratori).

Infine, l'Esecutivo cantonale ha escluso che dalla scheda del piano direttore

V12 (con riferimento all'impianto di risalita __________) - non ancora

concretizzata a livello di piano regolatore - potesse derivare un impedimento

al rilascio della licenza edilizia.

C. Contro il predetto

giudizio governativo, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia e che

l'incarto sia retrocesso al Municipio per essere completato.

In sintesi, l'insorgente contesta nuovamente che il complesso possa sfuggire

all'EIA. Al riguardo eccepisce l'incompletezza dell'incarto, rimproverando al

Governo di aver ignorato la sua offerta di prove (anche documentali) - che

ripropone - relativa al numero effettivo dei posteggi esistenti al servizio del

parco acquatico (che da solo usufruirebbe di 300 posti) e dell'impianto di

risalita del __________ (che beneficerebbe di un altro centinaio di posti, non

autorizzati). Ribadisce inoltre la stretta connessione funzionale e spaziale

tra queste due strutture e il __________, che andrebbero considerati come un

unico complesso ai fini della verifica dei parametri ambientali. Identica

conclusione varrebbe per la qualifica di GGT. Ritiene che il complesso sia una

costruzione commerciale, che non potrebbe essere valutata facendo astrazione dai

due impianti esistenti con cui forma un GGT (muovendo anche delle obiezioni sul

numero di movimenti giornalieri considerato dall'istanza inferiore). Il

progetto non potrebbe quindi essere autorizzato, ritenuto che né il PR, né la

scheda R8 del PD prevedono la realizzazione di un GGT nel Comune di

Monteceneri. Ritiene in ogni caso che l'intero comparto andrebbe ripianificato,

contestando infine anche le conclusioni tratte dal Governo in relazione alla

scheda V12 del PD.

D. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione si riconferma nelle precedenti prese di

posizione, con alcune puntualizzazioni dei servizi interpellati. Il Municipio e

l'istante in licenza chiedono la reiezione del gravame con argomenti che, per

quanto occorre, verranno discussi in appresso.

E. Con la replica e le

dupliche le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro conclusioni e

domande di giudizio, sviluppando in parte le rispettive tesi. Anche di queste

si riferirà, se del caso, più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, già opponente, personalmente e

direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è destinataria (cfr. art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm;

RL 165.100], art. 21 cpv. 2 LE e art. 1 del decreto esecutivo che designa le

organizzazioni legittimate a fare opposizione ai sensi dell'art. 8 LE del 22

febbraio 1995 [RL 705.150]). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm) e, contrariamente a quanto eccepisce sommariamente il Municipio,

risponde chiaramente ai requisiti minimi di motivazione ex art. 70 cpv. 1

LPAmm, nella misura in cui si confronta sufficientemente con il giudizio

impugnato ed espone i motivi di censura, come del resto già davanti al Governo

(cfr. ricorso del 1° ottobre 2019). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). Le prove sollecitate dall'insorgente relative al numero di

posteggi al servizio del parco acquatico e dell'impianto di risalita

(sopralluogo, edizione documenti; ricorso pag. 10 seg.) non appaiono idonee a

portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio (cfr. pure infra

consid. 3).

2. Grande

generatore di traffico

2.1. I grandi generatori di traffico (GGT) sono regolati dagli art. 72 segg.

LST, che disciplinano le definizioni (art. 72), gli indirizzi

pianificatori (a livello di piano direttore e della pianificazione dell'utilizzazione,

art. 73), il regime d'autorizzazione (art. 74) e le eccezioni per

grandi generatori di traffico (art. 75).

2.1.1. Secondo l'art. 72 cpv. 1 LST, sono grandi generatori di traffico le

costruzioni che generano un traffico giornaliero medio di visitatori, nei

giorni di apertura di almeno 1'000 movimenti, segnatamente:

- costruzioni

commerciali (centri commerciali, mercati specializzati, factory outlets),

- centri

turistici attrezzati,

- attrezzature

di svago intensive,

- cinema

multisala.

Questa

norma, frutto di una rielaborazione da parte della commissione parlamentare,

procede dalla constatazione che un GGT è una costruzione o un impianto che, a

causa del traffico che genera, presenta una forte incidenza sul

territorio e sull'ambiente (cfr. rapporto n. 6309R del 1° marzo 2011 della

Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio 9

dicembre 2009 concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale, pag.

21; cfr. pure UFAM/ARE, Grandi generatori di traffico nel piano direttore

cantonale, Raccomandazioni sulla pianificazione dell'ubicazione, Berna 2006,

pag. 9). Essa fissa quindi anzitutto un criterio quantitativo: l'esistenza di

un traffico medio di visitatori, nei giorni di apertura, di 1'000

movimenti. Elenca poi le classiche tipologie di GGT, sia commerciali (centri

commerciali, mercati specializzati, factory outlets), che del

tempo libero, ossia centri turistici attrezzati (cfr. rapporto citato,

pag. 21, che cita ad es. il costruendo Acqua parco di Rivera), le attrezzature

di svago intensivo e i cinema multisala (cfr. pure scheda PD R8,

punto 2.1 lett. a). Come indica l'avverbio segnatamente, anche altre

costruzioni di forte affluenza di visitatori possono comunque essere

considerate GGT se raggiungono la predetta soglia di movimenti giornalieri di

visitatori (cfr. rapporto citato, pag. 21; cfr. pure art. 89 cpv. 1 del

regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLST;

RL 701.110).

2.1.2. In base all'art. 72 cpv. 2 LST, per le costruzioni commerciali con una

superficie utile lorda di almeno 1'500 m2 vige la presunzione che

configurino un grande generatore di traffico. È conferita facoltà all'istante,

soggiunge la norma, di dimostrare mediante stima del traffico indotto che la

costruzione genera un traffico giornaliero medio inferiore a 1'000 movimenti.

La norma mira a individuare con facilità i GGT notoriamente più problematici

legati al commercio intensivo (laddove 1'500 m2 di SUL generano di

solito ca. 1'000 movimenti, riservata comunque la possibilità di dimostrare il

contrario mediante perizia; cfr. pure art. 90 RLST; rapporto citato, pag. 21

seg.; scheda PD R8 punto 2.1).

2.1.3. L'art. 72 cpv. 3 LST dispone inoltre che costruzioni commerciali che

singolarmente non adempiono i requisiti del grande generatore di traffico,

possono essere considerati tali se tra loro sussiste una connessione funzionale

e congiuntamente generano un traffico giornaliero medio superiore a 2'000

movimenti. Questa disposizione tende a dare una soluzione a un problema

specificatamente individuato dalla scheda del piano direttore R8: evitare che

generatori di traffico che non raggiungono la soglia di un grande generatore -

singolarmente non problematici - esplichino sul territorio gli effetti di un

vero e proprio GGT trovandosi concentrati l'uno accanto all'altro (cfr.

rapporto citato, pag. 22). Riallacciandosi per analogia alla dottrina e alla

giurisprudenza relativa all'art. 8 della legge federale sulla protezione

dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) - in base al quale, ai fini

dell'esame d'impatto ambientale, due impianti vanno valutati congiuntamente

quando tra loro sussiste una stretta relazione (funzionale e spaziale; cfr. DTF

142 II 20 consid. 3.1, 124 II 75 consid. 7a) - l'art. 72 cpv. 3 LST ha quindi

introdotto il principio della

connessione funzionale (cfr.

rapporto citato, pag. 22). L'art. 91 RLST precisa che fra più costruzioni

commerciali, che singolarmente non adempiono i requisiti del grande generatore

di traffico, sussiste una stretta connessione funzionale se i progetti delle

costruzioni si completano o possono completarsi a vicenda, in modo da dover

essere considerati, dal profilo gestionale, come un'unità.

Per l'art. 72 cpv. 3 LST, affinché due costruzioni commerciali strettamente connesse

dal profilo funzionale vengano valutate congiuntamente non basta comunque che

raggiungano insieme la soglia determinante di 1'000 movimenti di cui al cpv. 1

(cfr. invece per le opere che globalmente superano i valori soglia dell'EIA: DTF

142 II 20 consid. 3.1, 124 II 75 consid. 7a): la norma fissa infatti un limite

superiore (2'000 movimenti), al fine di gestire la realtà di esistenti

comparti commerciali o misti di piano regolatore

(cfr. rapporto citato,

pag. 22).

2.1.4. L'art. 72 cpv. 3 LST menziona solo le costruzioni commerciali:

non indica quindi se il principio della connessione funzionale debba valere

anche per altri generatori, segnatamente del tempo libero (cfr. art. 72 cpv. 1

LST). Ad esempio, non spiega come occorre procedere in presenza di sviluppi di

un centro turistico attrezzato rispettivamente di singole strutture del tempo

libero in stretta relazione dal profilo funzionale e spaziale, tali da apparire

come un unico GGT (laddove più parti o progetti si completano al punto da (poter)

costituire un'unità aziendale, cfr. per analogia DTF 146 II 36 consid. 3.5, 142

Considerandi

II 20 consid. 3.2). Ora, alla luce dello scopo della norma - che come visto ha

inteso dare una soluzione al problema segnalato dalla scheda PD R8 di evitare

gli effetti negativi dati dalla concentrazione di piccoli e medi generatori di

traffico - non v'è ragione di non valutare congiuntamente anche più edifici o

impianti del tempo libero, in stretta connessione funzionale. Nulla permette

del resto di affermare che, con l'art. 72 cpv. 3 LST, il legislatore abbia

espressamente inteso escludere questa ipotesi (silenzio qualificato, cfr. DTF

143.

IV 49 consid. 1.4.2; STF 1C_4/2015 del 13 giugno 2018 consid. 4.3). Dai

materiali legislativi non emerge alcuna indicazione in tal senso (cfr. rapporto

citato, pag. 22), mentre la scheda PD R8 demanda ai Comuni di evitare, in

generale, che attraverso l'esame delle domande di costruzione al di fuori dei

comparti per GGT si formino concentrazioni

di edifici e impianti che

nel complesso potrebbero configurarsi come GGT (ad es. senza ammettere

espedienti quali la presentazione in fasi successive di un unico progetto, cfr.

Compiti, punto 4.2 lett. h). Non solo di costruzioni commerciali.

Inoltre, anche gli Indirizzi della scheda R8 richiedono alla

pianificazione delle zone destinate ad attività lavorative e del tempo libero

di assicurare (attraverso un adeguato dimensionamento delle zone e la

definizione dei contenuti ammessi e delle rispettive quote) che non si formino simili

concentrazioni (cfr. punto 2.6 lett. b). Al di fuori delle ubicazioni

potenzialmente idonee (comparti per GGT e centri dei poli urbani), l'insediamento

di singoli GGT per il tempo libero e lo sport è infatti ammesso solo a titolo d'eccezione,

previo adattamento del PR (cfr. scheda PD R8 punto 2.7 lett. b; infra

consid. 2.2). Avuto riguardo all'importanza di una corretta pianificazione dei GGT,

è quindi evidente che una concentrazione di più costruzioni del tempo libero in

stretta connessione spaziale e funzionale, al punto da apparire come un GGT, va

considerata tale e soggiace al regime degli art. 72 segg. LST. E ciò perlomeno allorquando

è soddisfatto anche il requisito del traffico giornaliero medio indotto di più

di 2'000 movimenti (cfr. art. 72 cpv. 3 LST per analogia).

2.2

In base al regime d'autorizzazione retto dall'art. 74 LST, la costruzione

o trasformazione di grandi generatori di traffico è ammessa unicamente nei

comparti per grandi generatori di traffico e nei centri dei poli urbani che la

pianificazione dell'utilizzazione ha delimitato conformemente alle indicazioni

del piano direttore (cpv. 1). L'autorizzazione è in particolare rilasciata solo

se il progetto è conforme ad una zona ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 o 3 LST e se

il proprietario assume proporzionalmente le spese di costruzione ed esercizio

delle infrastrutture di mobilità e quelle di sistemazione urbanistica (cfr.

art. 74 cpv. 2 lett. a e b LST).

Secondo l'art. 75 cpv. 1 LST, al di fuori dei comparti per grandi generatori di

traffico e dei centri dei poli urbani che la pianificazione dell'utilizzazione

ha delimitato conformemente alle indicazioni del piano direttore può

eccezionalmente essere autorizzata la costruzione di singoli grandi generatori

di traffico di tipo non commerciale se: (a) la pianificazione dell'utilizzazione

adempie le condizioni dell'articolo 73 cpv. 2 LST e (b) l'impianto risponde a

importanti bisogni d'interesse cantonale o di sviluppo regionale. La

pianificazione dell'utilizzazione deve quindi almeno definire: (a) la

delimitazione del comparto con le attività consentite e i parametri

edificatori; (b) l'assetto urbanistico; (c) il volume di traffico medio che il

comparto può generare nei giorni di apertura; (d) un adeguato allacciamento

alla rete viaria; (e) l'integrazione nella rete dei trasporti pubblici con un

servizio commisurato all'affluenza di pubblico e (f) la regolamentazione dei

posteggi (cfr. art. 73 cpv. 2 LST). In questo caso, conclude l'art. 75 cpv. 3

LST, il proprietario del terreno assume proporzionalmente le spese di

costruzione ed esercizio delle infrastrutture di mobilità e quelle di

sistemazione urbanistica.

2.3

In concreto, come visto in narrativa, il progetto (inoltrato mediante

domanda di costruzione preliminare) prevede di realizzare un nuovo complesso turistico-alberghiero-congressuale-amministrativo-medicale-sportivo

con gastronomia e commerci del territorio __________). L'insediamento

è formato da tre volumi (A, B e C) disposti a U, collegati da un'autorimessa

interrata e gallerie, con un anfiteatro centrale (D). Il blocco laterale (A)

sarà in particolare destinato a un commercio legato al territorio (PT, 1'100 m2),

all'amministrazione diretta del comparto __________

(1P), oltre ad

alcune unità residenziali di servizio (2P). Il volume centrale (B) sarà in

buona parte adibito a hotel-apparthotel (183 posti letto; 2P-4P); al pian

terreno vi saranno inoltre un info-point turistico (__________; 121 m2),

servizi pubblici (107 m2) e commerci di prossimità (ad es. negozi di

souvenir, di noleggio biciclette e attrezzature per parapendio, trekking,

ecc.), mentre al primo piano un ampio spazio (di oltre 1'000 m2) per

attività ricreative dedicate al turismo (che contribuiranno ad accrescere l'attrattività

della zona e a fornire un'occasione di apprendimento ludico per piccoli

visitatori; Kindercity), nonché ulteriori superfici per l'amministrazione

diretta del __________ (che con il primo piano del bocco A disporrà in tutto di

850.

m2). Il terzo volume (C) sarà destinato a un'area di

ristorazione (PT; snack bar, aperitivi, ecc.), un centro di medicina per lo

sport (1P, 498 mq; legato alle attività che quotidianamente si svolgono sul __________)

e a uno spazio legato ad attività amministrative di carattere pubblico. Sotto l'anfiteatro

(D) è inoltre prevista un'area meeting-convention, con due sale riunioni

(150 posti) al servizio di tutte le attività (cfr. per quanto precede:

relazione tecnica, pag. 20 seg.; piano viabilità e funzioni, livelli del

quartiere). In corrispondenza del blocco C una passerella sospesa (sopra via __________)

collegherà inoltre il complesso al parco acquatico __________. Secondo la

relazione tecnica (pag. 15), la domanda si pone come obiettivo di fornire un'offerta

aggiuntiva alle attività presenti di __________ (sia fornendo i servizi

previsti da piano regolatore, sia proponendo una serie di sinergie

ente-pubblico-privato al fine di valorizzare tutti gli spazi circostanti).

2.4

Ora, contrariamente a quanto assunto dalle precedenti autorità e affermato

dall'istante in licenza, è manifesto che il nuovo complesso si pone in stretta

relazione dal profilo funzionale e spaziale con gli impianti della __________ e

di __________, che formano insieme il __________. Il __________ costituisce all'evidenza

un'ulteriore tappa di sviluppo, che mira a promuovere e supportare le attività

esistenti, offrendo come visto servizi commerciali, promozionali e medici ad

esse strettamente connessi. Al suo interno si troverà anche l'amministrazione

diretta dell'intero comparto (__________). L'albergo si rivolgerà poi, almeno

in parte, alla stessa cerchia di utenti (turisti) che visiterà il __________ e

il parco acquatico (cfr. pure relazione dello studio __________ del 21 giugno

2008, Verifiche viabilistiche supplementari relative al piano di quartiere del __________,

pag. 10). Anche a livello di posteggi sussisterà un effetto sinergico dato

dalla complementarietà d'utilizzo delle diverse strutture (cfr. pure predetta

relazione, pag. 10). Il nuovo complesso costituisce insomma un'ulteriore tessera

del polo turistico __________, che completerà le strutture esistenti, con cui

agirà in sinergia, al punto da apparire come un'unità dal profilo gestionale

(cfr. pure presentazione del progettista di cui al doc. D). E ciò a prescindere

dal fatto che i singoli impianti resteranno riconducibili a società distinte.

2.5

Ferme queste premesse, è manifesto che il nuovo complesso debba essere

valutato congiuntamente con l'insieme delle attività esistenti della __________

e della __________, con cui si configura chiaramente come un GGT, che genererà

un traffico giornaliero medio di più di 2'000 movimenti. Il principio della

connessione funzionale e il limite quantitativo fissato all'art. 72 cpv. 3 LST,

come visto, va applicato per analogia anche ai GGT quali i centri turistici

attrezzati, non solo a quelli a esclusiva destinazione commerciale (supra

consid. 2.1.4). In concreto, già solo dai documenti agli atti emerge che l'impianto

di risalita e il parco acquatico autorizzato nel 2008 (che dispone di una

superficie di ca. 14'000 m2 ed è pensato per attirare un flusso di

ca. 1'300 visitatori al giorno, cfr. avviso cantonale pag. 3) indurranno

insieme al __________ un traffico medio di visitatori, nei giorni di apertura,

di ben più di 2'000 movimenti: almeno 800 movimenti il __________ (cfr.

relazione tecnica, pag. 58) e quantomeno 1'700 movimenti le altre attività

della __________ (cfr. perizia fonica IFEC del 30 maggio 2008, tabella 7 pag.

13.

con figura 3 a pag. 11, da cui risulta il TGM [1856] su via __________ fino

all'incrocio con la via che dà l'accesso al parco acquatico [tratti 5a + 5b,

dedotti tratti 6a e 6b], al netto della percentuale [5%] considerata dalla

relazione tecnica a pag. 58 per movimenti dei dipendenti). Del resto, anche la

relazione tecnica del progetto (pag. 72) conclude chiaramente che l'insieme

del __________ (__________, funivia del __________, __________) si configura (...)

come GGT. Considerato che il polo turistico del __________ (cfr.

relazione tecnica, pag. 72) non rientra pacificamente nei comparti per grandi

generatori di traffico individuati dal piano direttore (cfr. scheda R8), lo

stesso può quindi solo essere autorizzato a titolo eccezionale in base all'art.

75.

LST, e dunque, tra l'altro, solo se la pianificazione dell'utilizzazione

adempie le condizioni dell'articolo 73 cpv. 2 LST (cfr. supra consid.

2.2). Condizioni, queste, che in concreto il PR tuttavia chiaramente non

soddisfa, nella misura in cui si limita essenzialmente a disciplinare in modo

isolato i contenuti e i parametri edificatori del comparto (cfr. art. 47 cpv. 3

delle norme di attuazione del piano regolatore di Monteceneri, sezione Rivera).

Non porta evidentemente ad altra conclusione l'apparente opposta deduzione dell'avviso

cantonale (pag. 2 e 11), priva di ogni spiegazione, come rettamente osservato

dal Municipio (cfr. risposta pag. 6). Quand'anche si potesse ammettere che

risponde a importanti bisogni d'interesse cantonale o di sviluppo regionale

(lett. b), è in particolare certo che per conseguire un'autorizzazione

eccezionale ex art. 75 LST il polo turistico del __________ (con il __________),

in quanto GGT, richiede una modifica del piano regolatore (cfr. art. 75 cpv. 1

lett. a e art. 73 cpv. 2 LST).

Già solo per questo motivo, è quindi escluso che possa essere confermata la

licenza edilizia preliminare. Il giudizio impugnato va di conseguenza

annullato.

3.

Dato l'esito,

non mette conto di chinarsi sulla questione dell'esame d'impatto ambientale,

allo stadio attuale comunque prematura. Di riflesso non occorre neppure

esaminare se, come eccepisce la ricorrente, il parco acquatico e l'impianto di

risalita disporrebbero in realtà di più di 300 posteggi.

Identica sorte segue l'eccezione relativa alla scheda del piano direttore V12,

che ha integrato la nuova funivia del __________.

4.

4.1. Sulla base

di quanto precede, il ricorso è accolto. Il giudizio del Governo è di

conseguenza annullato, unitamente alla licenza edilizia preliminare rilasciata

dal Municipio alla resistente.

4.2

Visto l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dell'istante in licenza, soccombente. Quest'ultima rifonderà inoltre un'adeguata

indennità all'insorgente a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), a

valere per entrambe le sedi di giudizio. Il Comune ne va esente, essendo

comparso in lite per esigenze di funzione (cfr. art. 47 cpv. 6 LPAmm),

rispettivamente non quale unico antagonista (cfr. tra tante: STA 52.2019.216

del 5 luglio 2021 consid. 5.2; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 2b ad art. 31).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza, sono

annullate:

1.1

la

decisione del 13 settembre 2022 (n. 4379) del Consiglio di Stato;

1.2

la

licenza edilizia preliminare del 19 agosto 2019 rilasciata dal Municipio di

Monteceneri alla CO 1.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico della CO 1, che è inoltre tenuta a

rifondere un identico importo alla ricorrente a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi.

All'insorgente va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera