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Decisione

52.2022.349

Scolarizzazione speciale

23 gennaio 2023Italiano13 min

dall'art. 19 cpv. 2 della legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 (LPSp;

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.349

Lugano

23

gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 24 ottobre

2022 di

RI

1

RI

2

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 5 ottobre 2022 (n. 4811) del

Consiglio di Stato che ha respinto il loro ricorso contro la decisione del 16

maggio 2022 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, in

materia di scolarizzazione speciale della figlia RI 3;

ritenuto, in

fatto

A. RI 3, nata il 4

ottobre 2010 da genitori eritrei rifugiati in Svizzera, è scolarizzata presso

l'Istituto scolastico di __________ dall'anno scolastico 2015/2016 quando ha

iniziato il secondo anno obbligatorio della scuola dell'infanzia. L'alunna è

stata da subito seguita dal Servizio del sostegno pedagogico in considerazione

delle sue difficoltà di apprendimento, nonché da una logopedista. Al termine

dell'anno scolastico, è stato deciso il rallentamento del percorso formativo

dell'allieva, non ritenuta pronta per frequentare la scuola elementare. La

stessa ha quindi ripetuto l'ultimo anno di scuola dell'infanzia, sempre seguita

da un docente di sostegno pedagogico.

B. a. A partire dall'anno

scolastico 2017/2018, RI 3 frequenta le scuole elementari. La medesima ha

beneficiato del sostegno pedagogico, della logopedia e dell'accompagnamento da

parte di un operatore scolastico specializzato. A partire dalla terza

elementare, l'alunna ha seguito un programma quasi interamente

individualizzato. RI 3 non è stata promossa e ha quindi ripetuto la terza

classe.

b. Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 la Sezione della pedagogia speciale

ha proposto ai genitori la misura della scolarizzazione speciale, i quali si

sono opposti. Malgrado tre valutazioni insufficienti, l'allieva è stata

promossa. L'anno scolastico successivo, mentre frequentava la quarta

elementare, l'allieva è quindi stata sottoposta a un monitoraggio. A questo

scopo è stato costituito un gruppo operativo (composto da: __________,

ispettrice aggiunta, M__________, capogruppo del servizio di

sostegno pedagogico del __________, __________, docente di sostegno pedagocico,

__________, direttore dell'istituto scolastico e S__________, docente titolare)

ed elaborato un programma pedagogico. Il sostegno

da parte dell'operatore per l'integrazione è stato interrotto, su richiesta dei

genitori. È invece stata mantenuto l'accompagnamento da parte del docente di

sostegno pedagogico.

C. Al termine del

monitoraggio dell'allieva, con decisione del 16 maggio 2022, il Dipartimento

dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), raccolto il preavviso

della Commissione consultiva per l'attribuzione delle misure supplementari di

pedagogia speciale, ha disposto la scolarizzazione speciale quale misura

supplementare di pedagogia a favore di RI 3.

D. Al termine dell'anno

scolastico, l'allieva non è stata promossa in quinta elementare.

E. a. Con risoluzione del

5 ottobre 2022 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1

e RI 2, genitori di RI 3, contro la decisione dipartimentale. Il Governo ha

innanzitutto disatteso la censura di violazione del diritto di essere sentito,

considerando che i genitori sono stati adeguatamente coinvolti dall'autorità

nel corso della procedura. Nel merito, ha tutelato la misura adottata,

ritenendola rispondente ai bisogni educativi della minore sulla base delle

valutazioni scaturite durante l'anno di monitoraggio.

b. Il medesimo giorno, l'Esecutivo cantonale ha pure respinto il ricorso presentato

dai genitori dell'alunna contro la decisione di mancata promozione in quinta

elementare.

F. Con un unico

atto, RI 1 e RI 2 insorgono contro le predette risoluzioni governative

chiedendone l'annullamento, unitamente alle decisioni delle autorità inferiori.

Domandano quindi la congiunzione delle procedure e la concessione dell'effetto

sospensivo in modo che, pendente causa, l'allieva prosegua il percorso

scolastico nella classe quinta della scuola di __________. Chiedono inoltre la

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. In sintesi,

Fatti

i ricorrenti sostengono che l'allieva avrebbe dimostrato notevoli progressi

nell'ultimo anno scolastico e meriterebbe quindi di frequentare la quinta

elementare in un istituto regolare.

G. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni. Anche il DECS domanda di respingere il gravame, confermando la

presa di posizione presentata dinanzi all'istanza inferiore.

H. I ricorrenti non hanno

replicato. Il 12 gennaio 2023 essi hanno inoltrato una nuova istanza tendente

all'inserimento dell'allieva nella classe di quinta elementare di __________,

in via cautelare.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 19 cpv. 2 della legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 (LPSp;

RL 413.100). La legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari

della decisione e agenti nell'interesse della figlia minore, è certa (art. 65

cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il

Tribunale ha aperto due procedure (oltre alla presente, cfr. inc. 52.2022.350)

e decide con separate decisioni il ricorso, nella misura in cui è rivolto

contro due distinte risoluzioni del Consiglio di Stato, che scaturiscono a loro

volta da gravami interposti contro decisioni di autorità diverse, la cui

trattazione richiama l'applicazione di norme differenti. Avendolo il Governo

richiamato nella decisione impugnata, l'inc. DIP.2022.99 (concernente il

ricorso contro la decisione di mancata promozione in quinta elementare) è

annesso agli atti.

1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1

LPAmm). La situazione fattuale emerge con sufficiente chiarezza dagli elementi

a disposizione della Corte, senza che si renda necessario raccogliere le

testimonianze offerte dagli insorgenti, peraltro senza addurre particolari

argomentazioni. Intanto, l'audizione del pediatra non appare utile dal momento

che il monitoraggio dell'allieva condotto dai professionisti incaricati,

comprendente anche test specialistici, appare sufficientemente accurato e

attendibile, ciò che non rende necessario un ulteriore parere. Nemmeno sentire __________,

responsabile dei servizi della Croce Rossa di __________ che ha seguito

l'allieva al di fuori della scuola, permetterebbe di apportare ulteriori

elementi utili, ritenuto che i ricorrenti hanno già integrato nel loro ricorso

una presa di posizione sottoscritta da quest'ultima. Il punto di vista di M__________

e del docente S__________ emergono già con sufficiente chiarezza dalla

documentazione agli atti.

1.4. Non

si ritiene infine utile esperire un tentativo di conciliazione, viste le

posizioni radicate delle parti.

Considerandi

2.

2.1. La LPSp persegue lo scopo di garantire il diritto all'educazione e

alla formazione dei bambini e dei giovani che presentano bisogni educativi

particolari e quello di privilegiare e sostenere l'integrazione degli stessi

nella scuola regolare e nel mondo del lavoro (art. 1 LPSp). Tra le misure di

pedagogia speciale previste dalla legge vi sono, per quanto qui interessa, gli

accompagnamenti e i mezzi necessari per sostenere l'integrazione nella scuola

(art. 7 lett. c LPSp) e la scolarizzazione speciale (art. 7 lett. d LPSp). A

seconda della loro durata, intensità o a dipendenza della specializzazione

dell'operatore e dell'incidenza sulla vita del bambino, i provvedimenti sono

suddivisi in misure di base e misure supplementari (art. 8 cpv. 1 LPSp).

2.2

A norma dell'art. 5 cpv. 1 LPSp i detentori dell'autorità parentale sono

associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura

decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale. In

caso di disaccordo, l'autorità parentale sceglie i prestatari e decide sulla

scolarizzazione speciale, il DECS sulle altre misure (art. 5 cpv. 2 LPSp).

L'art. 8 cpv. 1 RPSp prevede che per la valutazione delle misure supplementari

è istituita la Commissione consultiva. Questa dà il suo preavviso in base alla

valutazione dei bisogni segnalati per il tramite della cosiddetta procedura di

valutazione standard (PVS), prevista dall'Accordo intercantonale sulla

collaborazione nel settore della pedagogia speciale (art. 8 cpv. 2 RPSp). Prima

di attuare la PVS, soggiunge il cpv. 3, è necessaria l'autorizzazione

dell'Ufficio, che ne determina anche le modalità di utilizzo. Le misure

supplementari sono decise dall'Ufficio sentito il preavviso della Commissione

(cpv. 4). Se la scelta sulla scolarizzazione speciale non è condivisa,

l'autorità scolastica procede durante l'anno al monitoraggio e alla valutazione

della situazione dell'allievo nella scuola regolare, associando l'autorità

parentale nelle diverse fasi di attuazione (art. 12 cpv. 1 RPSp e art. 5 cpv. 4

LPSp). Il docente titolare o di classe, in collaborazione con il Servizio di

sostegno pedagogico, redige un rapporto di valutazione intermedio e uno finale

riguardanti la situazione dell'allievo e la sua evoluzione (art. 12 cpv. 2

RPSp). Il RPSp prevede inoltre che, nel caso in cui i problemi segnalati in

precedenza persistessero e fossero confermati, il Servizio di sostegno

pedagogico avvia nuovamente la PVS e la sottopone per decisione alla

Commissione consultiva (art. 12 cpv. 3 RPSp). In caso di nuovo disaccordo, il DECS

decide in merito (art. 12 cpv. 5 RPSp).

3.

3.1. I ricorrenti contestano genericamente la decisione impugnata,

rifacendosi sostanzialmente a una presa di posizione di __________,

responsabile del centro di sostegno della Croce Rossa di __________, rispettivamente

dell'associazione __________ di __________, presso la quale RI 3 ha frequentato

l'aiuto allo studio da gennaio 2022. La medesima sostiene che la famiglia non

avrebbe fiducia verso l'istituzione della scuola speciale a causa dell'atteggiamento

dell'autorità, che alla fine dell'anno scolastico 2018/2019 aveva già proposto

di inserire l'allieva in una classe speciale a __________ e, a fronte del

rifiuto dei genitori, non aveva accolto la richiesta dei medesimi di far

ripetere la seconda elementare alla figlia senza concederle sostegni. Inoltre, critica

le modalità in cui si è svolto l'incontro di aprile 2022 al quale il docente

non ha partecipato malgrado la richiesta dei genitori, ciò che avrebbe impedito

di discutere i miglioramenti dell'allieva, causando in loro sfiducia. In

particolare, il padre avrebbe mostrato lavori nei quali la figlia aveva

ricevuto la nota 6. Non risulterebbe infine alla famiglia che RI 3 seguisse un

percorso differenziato.

3.2

Il Consiglio di Stato, con la decisione impugnata, ha innanzitutto ritenuto

che la misura della scolarizzazione speciale è stata disposta dopo un lungo

iter di valutazione dell'allieva. Esso ha quindi esposto il percorso scolastico

di RI 3, ricordando in particolare il rallentamento alla scuola dell'infanzia e

la ripetizione della terza elementare. L'autorità ha quindi riportato il

bilancio finale stilato da M__________ in esito alla procedura di monitoraggio,

in cui questa indica che l'allieva

presenta delle fragilità a livello di

linguaggio (comprensione e espressione) che si ripercuotono negli

apprendimenti, come anche delle fragilità a livello di alcune abilità cognitive

(attenzione, memoria, funzioni cognitive di livello superiore, risoluzione di

problemi) nonché un ritmo d'apprendimento più lento rispetto ai compagni

(linguaggio, acquisizione di nuove abilità).

Di fronte a nuove situazioni RI 3 si sente insicura e tende a bloccarsi o

evitare l'attività se non accompagnata in modo individualizzato da un compagno

o un adulto.

Per i primi 3 anni della scuola elementare, RI

3.

ha beneficiato di un accompagnamento OPI (per i primi due anni, per 6 UD a

settimana e per il terzo anno per 10 UD a settimana). Lo scorso anno i genitori

si sono opposti alle ore OPI e quindi da ottobre 2020, l'accompagnamento è

stato interrotto.

Ad oggi, nonostante i due anni in più e tutte le misure di sostegno attuale, il

divario con i compagni di classe è aumentato notevolmente e RI 3 fatica a

seguire i ritmi della classe.

È per questo motivo che si pensa che il passaggio ad una scolarizzazione

speciale sia la scelta migliore per continuare ad accompagnare RI 3 in maniera

più mirata nel suo percorso scolastico.

Il Governo ha pertanto

concluso che, malgrado il rallentamento e gli aiuti messi in atto per sostenere

l'allieva, quest'ultima non ha mostrato un'evoluzione che possa far ipotizzare

il proseguimento del suo iter scolastico nella scuola ordinaria.

4.

La conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato va tutelata. Infatti,

la procedura di valutazione standardizzata ha comportato il monitoraggio

dell'allieva sull'arco di un anno scolastico e tiene conto delle precedenti

misure messe in atto a favore dell'allieva sin dall'inizio della scolarizzazione.

Il rapporto dettagliato stilato dalla Capogruppo del servizio di sostegno

pedagogico del circondario del __________ valuta diversi aspetti e competenze

dell'alunna e risulta ben motivato e sostanziato da esempi concreti e riscontri

oggettivi (segnatamente test specifici). Questo è inoltre corredato dai

rapporti e dalle tabelle di monitoraggio della docente di sostegno pedagogico e

del docente titolare, da cui emerge che la quasi totalità delle competenze

attese dall'alunna non è stata acquisita. D'altra parte, sulla valutazione in

quanto tale i ricorrenti non si confrontano compiutamente omettendo di muovere

critiche puntuali.

Non vi sono pertanto elementi per distanziarsi dall'accurato parere degli

esperti i quali, senza incorrere in violazioni del diritto, giungono alla

conclusione che la misura della scolarizzazione speciale si rivela la più

adeguata ai bisogni dell'allieva. Le generiche critiche dei ricorrenti in

relazione alla condotta del gruppo operativo non consentono di mettere in

dubbio l'attendibilità delle predette conclusioni. A questo proposito, si

rileva che i ricorrenti sono stati resi partecipi al processo di valutazione e

che era senz'altro stato spiegato loro che l'allieva seguiva un percorso

differenziato. Ciò è stato comunicato agli stessi al più tardi con scritto del

24.

marzo 2022 dell'Ispettorato scolastico del __________, nel quale sono stati

riassunti i contenuti dell'incontro tra i genitori del 28 gennaio 2022 e i

membri del gruppo operativo, a cui hanno partecipato anche due operatori della

Croce rossa. Nello scritto, il cui contenuto non è stato contestato dagli

insorgenti, l'ispettrice ha riportato uno scambio di vedute tra il padre di RI

3.

e il docente titolare, in cui quest'ultimo ha spiegato che i risultati

raggiunti dalla bambina erano adattati all'allieva e non permettevano di

avvicinarsi agli obiettivi di quarta elementare. Ha illustrato anche che era in

atto una differenziazione e che una valutazione molto buona (5.5) non si

riferiva agli obiettivi scolastici di quarta elementare, bensì ai traguardi

personali della bambina.

5.

Visto quanto

precede il ricorso, manifestamente infondato, va respinto.

6.

L'emanazione del

presente giudizio rende prive di oggetto le domande di adozione di

provvedimenti cautelari.

7.

La domanda di

assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio deve pure essere respinta in

quanto il gravame non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv.

3.

della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15

marzo 2011; LAG; RL 178.300). Tuttavia, vista la situazione finanziaria dei

ricorrenti, si prescinde eccezionalmente dal prelievo della tassa di giustizia.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La domanda

di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta.

3.

Non si

preleva tassa di giustizia.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera