52.2022.349
Scolarizzazione speciale
23 gennaio 2023Italiano13 min
dall'art. 19 cpv. 2 della legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 (LPSp;
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.349
Lugano
23
gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre
2022 di
RI
1
RI
2
patrocinati
da: PA 1
contro
la decisione del 5 ottobre 2022 (n. 4811) del
Consiglio di Stato che ha respinto il loro ricorso contro la decisione del 16
maggio 2022 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, in
materia di scolarizzazione speciale della figlia RI 3;
ritenuto, in
fatto
A. RI 3, nata il 4
ottobre 2010 da genitori eritrei rifugiati in Svizzera, è scolarizzata presso
l'Istituto scolastico di __________ dall'anno scolastico 2015/2016 quando ha
iniziato il secondo anno obbligatorio della scuola dell'infanzia. L'alunna è
stata da subito seguita dal Servizio del sostegno pedagogico in considerazione
delle sue difficoltà di apprendimento, nonché da una logopedista. Al termine
dell'anno scolastico, è stato deciso il rallentamento del percorso formativo
dell'allieva, non ritenuta pronta per frequentare la scuola elementare. La
stessa ha quindi ripetuto l'ultimo anno di scuola dell'infanzia, sempre seguita
da un docente di sostegno pedagogico.
B. a. A partire dall'anno
scolastico 2017/2018, RI 3 frequenta le scuole elementari. La medesima ha
beneficiato del sostegno pedagogico, della logopedia e dell'accompagnamento da
parte di un operatore scolastico specializzato. A partire dalla terza
elementare, l'alunna ha seguito un programma quasi interamente
individualizzato. RI 3 non è stata promossa e ha quindi ripetuto la terza
classe.
b. Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 la Sezione della pedagogia speciale
ha proposto ai genitori la misura della scolarizzazione speciale, i quali si
sono opposti. Malgrado tre valutazioni insufficienti, l'allieva è stata
promossa. L'anno scolastico successivo, mentre frequentava la quarta
elementare, l'allieva è quindi stata sottoposta a un monitoraggio. A questo
scopo è stato costituito un gruppo operativo (composto da: __________,
ispettrice aggiunta, M__________, capogruppo del servizio di
sostegno pedagogico del __________, __________, docente di sostegno pedagocico,
__________, direttore dell'istituto scolastico e S__________, docente titolare)
ed elaborato un programma pedagogico. Il sostegno
da parte dell'operatore per l'integrazione è stato interrotto, su richiesta dei
genitori. È invece stata mantenuto l'accompagnamento da parte del docente di
sostegno pedagogico.
C. Al termine del
monitoraggio dell'allieva, con decisione del 16 maggio 2022, il Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), raccolto il preavviso
della Commissione consultiva per l'attribuzione delle misure supplementari di
pedagogia speciale, ha disposto la scolarizzazione speciale quale misura
supplementare di pedagogia a favore di RI 3.
D. Al termine dell'anno
scolastico, l'allieva non è stata promossa in quinta elementare.
E. a. Con risoluzione del
5 ottobre 2022 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da RI 1
e RI 2, genitori di RI 3, contro la decisione dipartimentale. Il Governo ha
innanzitutto disatteso la censura di violazione del diritto di essere sentito,
considerando che i genitori sono stati adeguatamente coinvolti dall'autorità
nel corso della procedura. Nel merito, ha tutelato la misura adottata,
ritenendola rispondente ai bisogni educativi della minore sulla base delle
valutazioni scaturite durante l'anno di monitoraggio.
b. Il medesimo giorno, l'Esecutivo cantonale ha pure respinto il ricorso presentato
dai genitori dell'alunna contro la decisione di mancata promozione in quinta
elementare.
F. Con un unico
atto, RI 1 e RI 2 insorgono contro le predette risoluzioni governative
chiedendone l'annullamento, unitamente alle decisioni delle autorità inferiori.
Domandano quindi la congiunzione delle procedure e la concessione dell'effetto
sospensivo in modo che, pendente causa, l'allieva prosegua il percorso
scolastico nella classe quinta della scuola di __________. Chiedono inoltre la
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. In sintesi,
Fatti
i ricorrenti sostengono che l'allieva avrebbe dimostrato notevoli progressi
nell'ultimo anno scolastico e meriterebbe quindi di frequentare la quinta
elementare in un istituto regolare.
G. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni. Anche il DECS domanda di respingere il gravame, confermando la
presa di posizione presentata dinanzi all'istanza inferiore.
H. I ricorrenti non hanno
replicato. Il 12 gennaio 2023 essi hanno inoltrato una nuova istanza tendente
all'inserimento dell'allieva nella classe di quinta elementare di __________,
in via cautelare.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 19 cpv. 2 della legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 (LPSp;
RL 413.100). La legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari
della decisione e agenti nell'interesse della figlia minore, è certa (art. 65
cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
Tribunale ha aperto due procedure (oltre alla presente, cfr. inc. 52.2022.350)
e decide con separate decisioni il ricorso, nella misura in cui è rivolto
contro due distinte risoluzioni del Consiglio di Stato, che scaturiscono a loro
volta da gravami interposti contro decisioni di autorità diverse, la cui
trattazione richiama l'applicazione di norme differenti. Avendolo il Governo
richiamato nella decisione impugnata, l'inc. DIP.2022.99 (concernente il
ricorso contro la decisione di mancata promozione in quinta elementare) è
annesso agli atti.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1
LPAmm). La situazione fattuale emerge con sufficiente chiarezza dagli elementi
a disposizione della Corte, senza che si renda necessario raccogliere le
testimonianze offerte dagli insorgenti, peraltro senza addurre particolari
argomentazioni. Intanto, l'audizione del pediatra non appare utile dal momento
che il monitoraggio dell'allieva condotto dai professionisti incaricati,
comprendente anche test specialistici, appare sufficientemente accurato e
attendibile, ciò che non rende necessario un ulteriore parere. Nemmeno sentire __________,
responsabile dei servizi della Croce Rossa di __________ che ha seguito
l'allieva al di fuori della scuola, permetterebbe di apportare ulteriori
elementi utili, ritenuto che i ricorrenti hanno già integrato nel loro ricorso
una presa di posizione sottoscritta da quest'ultima. Il punto di vista di M__________
e del docente S__________ emergono già con sufficiente chiarezza dalla
documentazione agli atti.
1.4. Non
si ritiene infine utile esperire un tentativo di conciliazione, viste le
posizioni radicate delle parti.
Considerandi
2.
2.1. La LPSp persegue lo scopo di garantire il diritto all'educazione e
alla formazione dei bambini e dei giovani che presentano bisogni educativi
particolari e quello di privilegiare e sostenere l'integrazione degli stessi
nella scuola regolare e nel mondo del lavoro (art. 1 LPSp). Tra le misure di
pedagogia speciale previste dalla legge vi sono, per quanto qui interessa, gli
accompagnamenti e i mezzi necessari per sostenere l'integrazione nella scuola
(art. 7 lett. c LPSp) e la scolarizzazione speciale (art. 7 lett. d LPSp). A
seconda della loro durata, intensità o a dipendenza della specializzazione
dell'operatore e dell'incidenza sulla vita del bambino, i provvedimenti sono
suddivisi in misure di base e misure supplementari (art. 8 cpv. 1 LPSp).
2.2
A norma dell'art. 5 cpv. 1 LPSp i detentori dell'autorità parentale sono
associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura
decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale. In
caso di disaccordo, l'autorità parentale sceglie i prestatari e decide sulla
scolarizzazione speciale, il DECS sulle altre misure (art. 5 cpv. 2 LPSp).
L'art. 8 cpv. 1 RPSp prevede che per la valutazione delle misure supplementari
è istituita la Commissione consultiva. Questa dà il suo preavviso in base alla
valutazione dei bisogni segnalati per il tramite della cosiddetta procedura di
valutazione standard (PVS), prevista dall'Accordo intercantonale sulla
collaborazione nel settore della pedagogia speciale (art. 8 cpv. 2 RPSp). Prima
di attuare la PVS, soggiunge il cpv. 3, è necessaria l'autorizzazione
dell'Ufficio, che ne determina anche le modalità di utilizzo. Le misure
supplementari sono decise dall'Ufficio sentito il preavviso della Commissione
(cpv. 4). Se la scelta sulla scolarizzazione speciale non è condivisa,
l'autorità scolastica procede durante l'anno al monitoraggio e alla valutazione
della situazione dell'allievo nella scuola regolare, associando l'autorità
parentale nelle diverse fasi di attuazione (art. 12 cpv. 1 RPSp e art. 5 cpv. 4
LPSp). Il docente titolare o di classe, in collaborazione con il Servizio di
sostegno pedagogico, redige un rapporto di valutazione intermedio e uno finale
riguardanti la situazione dell'allievo e la sua evoluzione (art. 12 cpv. 2
RPSp). Il RPSp prevede inoltre che, nel caso in cui i problemi segnalati in
precedenza persistessero e fossero confermati, il Servizio di sostegno
pedagogico avvia nuovamente la PVS e la sottopone per decisione alla
Commissione consultiva (art. 12 cpv. 3 RPSp). In caso di nuovo disaccordo, il DECS
decide in merito (art. 12 cpv. 5 RPSp).
3.
3.1. I ricorrenti contestano genericamente la decisione impugnata,
rifacendosi sostanzialmente a una presa di posizione di __________,
responsabile del centro di sostegno della Croce Rossa di __________, rispettivamente
dell'associazione __________ di __________, presso la quale RI 3 ha frequentato
l'aiuto allo studio da gennaio 2022. La medesima sostiene che la famiglia non
avrebbe fiducia verso l'istituzione della scuola speciale a causa dell'atteggiamento
dell'autorità, che alla fine dell'anno scolastico 2018/2019 aveva già proposto
di inserire l'allieva in una classe speciale a __________ e, a fronte del
rifiuto dei genitori, non aveva accolto la richiesta dei medesimi di far
ripetere la seconda elementare alla figlia senza concederle sostegni. Inoltre, critica
le modalità in cui si è svolto l'incontro di aprile 2022 al quale il docente
non ha partecipato malgrado la richiesta dei genitori, ciò che avrebbe impedito
di discutere i miglioramenti dell'allieva, causando in loro sfiducia. In
particolare, il padre avrebbe mostrato lavori nei quali la figlia aveva
ricevuto la nota 6. Non risulterebbe infine alla famiglia che RI 3 seguisse un
percorso differenziato.
3.2
Il Consiglio di Stato, con la decisione impugnata, ha innanzitutto ritenuto
che la misura della scolarizzazione speciale è stata disposta dopo un lungo
iter di valutazione dell'allieva. Esso ha quindi esposto il percorso scolastico
di RI 3, ricordando in particolare il rallentamento alla scuola dell'infanzia e
la ripetizione della terza elementare. L'autorità ha quindi riportato il
bilancio finale stilato da M__________ in esito alla procedura di monitoraggio,
in cui questa indica che l'allieva
presenta delle fragilità a livello di
linguaggio (comprensione e espressione) che si ripercuotono negli
apprendimenti, come anche delle fragilità a livello di alcune abilità cognitive
(attenzione, memoria, funzioni cognitive di livello superiore, risoluzione di
problemi) nonché un ritmo d'apprendimento più lento rispetto ai compagni
(linguaggio, acquisizione di nuove abilità).
Di fronte a nuove situazioni RI 3 si sente insicura e tende a bloccarsi o
evitare l'attività se non accompagnata in modo individualizzato da un compagno
o un adulto.
Per i primi 3 anni della scuola elementare, RI
3.
ha beneficiato di un accompagnamento OPI (per i primi due anni, per 6 UD a
settimana e per il terzo anno per 10 UD a settimana). Lo scorso anno i genitori
si sono opposti alle ore OPI e quindi da ottobre 2020, l'accompagnamento è
stato interrotto.
Ad oggi, nonostante i due anni in più e tutte le misure di sostegno attuale, il
divario con i compagni di classe è aumentato notevolmente e RI 3 fatica a
seguire i ritmi della classe.
È per questo motivo che si pensa che il passaggio ad una scolarizzazione
speciale sia la scelta migliore per continuare ad accompagnare RI 3 in maniera
più mirata nel suo percorso scolastico.
Il Governo ha pertanto
concluso che, malgrado il rallentamento e gli aiuti messi in atto per sostenere
l'allieva, quest'ultima non ha mostrato un'evoluzione che possa far ipotizzare
il proseguimento del suo iter scolastico nella scuola ordinaria.
4.
La conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato va tutelata. Infatti,
la procedura di valutazione standardizzata ha comportato il monitoraggio
dell'allieva sull'arco di un anno scolastico e tiene conto delle precedenti
misure messe in atto a favore dell'allieva sin dall'inizio della scolarizzazione.
Il rapporto dettagliato stilato dalla Capogruppo del servizio di sostegno
pedagogico del circondario del __________ valuta diversi aspetti e competenze
dell'alunna e risulta ben motivato e sostanziato da esempi concreti e riscontri
oggettivi (segnatamente test specifici). Questo è inoltre corredato dai
rapporti e dalle tabelle di monitoraggio della docente di sostegno pedagogico e
del docente titolare, da cui emerge che la quasi totalità delle competenze
attese dall'alunna non è stata acquisita. D'altra parte, sulla valutazione in
quanto tale i ricorrenti non si confrontano compiutamente omettendo di muovere
critiche puntuali.
Non vi sono pertanto elementi per distanziarsi dall'accurato parere degli
esperti i quali, senza incorrere in violazioni del diritto, giungono alla
conclusione che la misura della scolarizzazione speciale si rivela la più
adeguata ai bisogni dell'allieva. Le generiche critiche dei ricorrenti in
relazione alla condotta del gruppo operativo non consentono di mettere in
dubbio l'attendibilità delle predette conclusioni. A questo proposito, si
rileva che i ricorrenti sono stati resi partecipi al processo di valutazione e
che era senz'altro stato spiegato loro che l'allieva seguiva un percorso
differenziato. Ciò è stato comunicato agli stessi al più tardi con scritto del
24.
marzo 2022 dell'Ispettorato scolastico del __________, nel quale sono stati
riassunti i contenuti dell'incontro tra i genitori del 28 gennaio 2022 e i
membri del gruppo operativo, a cui hanno partecipato anche due operatori della
Croce rossa. Nello scritto, il cui contenuto non è stato contestato dagli
insorgenti, l'ispettrice ha riportato uno scambio di vedute tra il padre di RI
3.
e il docente titolare, in cui quest'ultimo ha spiegato che i risultati
raggiunti dalla bambina erano adattati all'allieva e non permettevano di
avvicinarsi agli obiettivi di quarta elementare. Ha illustrato anche che era in
atto una differenziazione e che una valutazione molto buona (5.5) non si
riferiva agli obiettivi scolastici di quarta elementare, bensì ai traguardi
personali della bambina.
5.
Visto quanto
precede il ricorso, manifestamente infondato, va respinto.
6.
L'emanazione del
presente giudizio rende prive di oggetto le domande di adozione di
provvedimenti cautelari.
7.
La domanda di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio deve pure essere respinta in
quanto il gravame non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv.
3.
della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15
marzo 2011; LAG; RL 178.300). Tuttavia, vista la situazione finanziaria dei
ricorrenti, si prescinde eccezionalmente dal prelievo della tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La domanda
di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta.
3.
Non si
preleva tassa di giustizia.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera