52.2022.350
Mancata promozione in quinta elementare
23 gennaio 2023Italiano13 min
contenuto non è stato contestato dagli insorgenti, l'ispettrice ha riportato uno
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.350
Lugano
23
gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre
2022 di
RI
1
RI
2
patrocinati
da: PA 1
contro
la decisione del 5 ottobre 2022 (n. 4792) del
Consiglio di Stato che ha respinto il loro ricorso contro la decisione del 7
luglio 2022 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport,
Ispettorato scolastico del __________, in materia di mancata promozione della
figlia RI 3 al termine della quarta elementare;
ritenuto, in
fatto
A. RI 3, nata il 4
ottobre 2010 da genitori eritrei rifugiati in Svizzera, è scolarizzata presso
l'Istituto scolastico di __________ dall'anno scolastico 2015/2016 quando ha
iniziato il secondo anno obbligatorio della scuola dell'infanzia. L'alunna è
stata da subito seguita dal Servizio del sostegno pedagogico in considerazione
delle sue difficoltà di apprendimento, nonché da una logopedista. Al termine
dell'anno scolastico, è stato deciso il rallentamento del percorso formativo
dell'allieva, non ritenuta pronta per frequentare la scuola elementare. La
stessa ha quindi ripetuto l'ultimo anno di scuola dell'infanzia, sempre seguita
da un docente di sostegno pedagogico.
B. a. A partire dall'anno
scolastico 2017/2018, RI 3 frequenta le scuole elementari. La medesima ha
beneficiato del sostegno pedagogico, della logopedia e dell'accompagnamento da
parte di un operatore scolastico specializzato. A partire dalla terza
elementare, l'alunna ha seguito un programma quasi interamente
individualizzato. RI 3 non è stata promossa e ha quindi ripetuto la terza
classe.
b. Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 la Sezione della pedagogia speciale
ha proposto ai genitori la misura della scolarizzazione speciale, i quali si
sono opposti. Malgrado tre valutazioni insufficienti, l'allieva è stata
promossa. L'anno scolastico successivo, mentre frequentava la quarta
elementare, l'allieva è quindi stata sottoposta a un monitoraggio. A questo
scopo è stato costituito un gruppo operativo (composto da: __________,
ispettrice aggiunta, M__________, capogruppo del servizio di
sostegno pedagogico del __________, __________, docente di sostegno pedagocico,
__________, direttore dell'istituto scolastico e S__________, docente titolare)
ed elaborato un programma pedagogico. Il sostegno da parte
dell'operatore per l'integrazione è stato interrotto, su richiesta dei
genitori. È invece stata mantenuto l'accompagnamento da parte del docente di
sostegno pedagogico.
C. Al termine del
monitoraggio dell'allieva, con decisione del 16 maggio 2022, il Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), raccolto il preavviso
della Commissione consultiva per l'attribuzione delle misure supplementari di
pedagogia speciale, ha disposto la scolarizzazione speciale quale misura
supplementare di pedagogia a favore di RI 3.
D. a. Al termine
dell'anno scolastico, l'allieva non è stata promossa in quinta elementare. La
pagella di data 15 giugno 2022 riporta quattro note insufficienti (3.5) nelle
materia lingua italiana, matematica, studio dell'ambiente e lingua francese.
b. Con decisione del 7 luglio 2022, l'Ispettorato scolastico del __________
(Ispettorato) ha respinto il ricorso interposto da RI 1 e RI 2, genitori
dell'allieva, contro la mancata promozione della stessa, confermando la
correttezza delle quattro note insufficienti.
E. a. Il 5 ottobre 2022,
adito su ricorso dai genitori di RI 3, il Consiglio di Stato ha pure respinto
l'impugnativa, tutelando la decisione dell'Ispettorato. Premesso che i
ricorrenti non hanno prodotto l'integralità del materiale consegnato alla fine
dell'anno scolastico dal docente, il Governo ha tutelato le valutazioni
attribuite dall'insegnante. Sulla base della documentazione agli atti e delle
dichiarazioni dell'autorità scolastica, l'Esecutivo cantonale ha concluso che
all'allieva era stato assegnato un programma differenziato: le buone note
esibite dai ricorrenti non attestavano di conseguenza il raggiungimento dei
traguardi fissati per la quarta elementare.
b. Lo stesso giorno, l'Esecutivo cantonale ha pure respinto il gravame
presentato dai genitori dell'alunna contro la decisione concernente la misura
della scolarizzazione speciale.
F. Con un unico
atto, RI 1 e RI 2 insorgono contro le predette risoluzioni governative
chiedendone l'annullamento, unitamente alle decisioni delle autorità inferiori.
Domandano quindi la congiunzione delle procedure e la concessione dell'effetto
sospensivo in modo che, pendente causa, l'allieva prosegua il percorso
scolastico nella classe quinta della scuola regolare di __________. Chiedono
inoltre la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
In sintesi, i ricorrenti sostengono che l'allieva avrebbe dimostrato notevoli
progressi nell'ultimo anno scolastico e meriterebbe quindi di frequentare la
quinta elementare.
G. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Pure
l'Ispettorato domanda di respingere il gravame, confermando la presa di
posizione presentata dinanzi all'istanza inferiore.
H. I ricorrenti non hanno
replicato. Il 12 gennaio 2023 essi hanno inoltrato una nuova istanza tendente
all'inserimento dell'allieva nella classe di quinta elementare di __________,
in via cautelare.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 96
cpv. 3 della legge della scuola del
1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100). La legittimazione
attiva dei ricorrenti, destinatari della decisione impugnata e agenti
nell'interesse della figlia minore, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 97 LSc) è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il Tribunale ha aperto due procedure (oltre alla presente, cfr. inc.
52.2022.349) e decide con separate decisioni il ricorso, nella misura in cui è
rivolto contro due distinte risoluzioni del Consiglio di Stato, che
scaturiscono a loro volta da gravami interposti contro decisioni di autorità
diverse, la cui trattazione richiama l'applicazione di norme differenti. Avendolo
il Governo richiamato nella decisione impugnata, l'inc. DIP.2022.67
(concernente il ricorso contro la decisione di attribuzione della scolarizzazione
speciale) è annesso agli atti.
1.3. Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La
situazione fattuale emerge con sufficiente chiarezza dagli elementi a
disposizione della Corte, senza che si renda necessario raccogliere le
testimonianze offerte dagli insorgenti, peraltro senza addurre particolari
argomentazioni. Intanto, l'audizione del pediatra non appare utile per l'esame
della valutazione della prestazione scolastica dell'allieva. Nemmeno sentire __________,
responsabile dei servizi della Croce Rossa di __________ che ha seguito l'alunna
al di fuori della scuola, permetterebbe di apportare ulteriori elementi utili,
ritenuto che i ricorrenti hanno già integrato nel loro ricorso una presa di
posizione sottoscritta da quest'ultima. Il punto di vista di M__________ e di S__________
emergono già con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti. Inoltre,
come meglio precisato in seguito, risulta dal carteggio a disposizione del
Tribunale che il programma scolastico della bambina è stato individualizzato:
non occorre quindi procedere con un confronto dei lavori scolastici dei suoi
compagni.
1.4. Non
si ritiene infine utile esperire un tentativo di conciliazione, viste le
posizioni radicate delle parti.
2. Secondo l'art. 22a cpv. 1 del regolamento delle scuole comunali (RSIE;
RL 411.110), emanato grazie alla delega legislativa di cui all'art. 27 della legge
sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (LSIE;
RL 411.100), alla scuola elementare si procede a una valutazione
per l'apprendimento durante l'anno scolastico; alla fine dello stesso i docenti
assegnano le note. Queste, precisa il cpv. 2, vanno dal 3 al 6, la nota 6
rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza; è concesso l'uso dei mezzi
punti. Il cpv. 3 della norma prescrive che la promozione al termine delle
classi I, III e IV elementare può avvenire anche se gli allievi non hanno
completamente raggiunto i traguardi stabiliti dal piano di studio. Il passaggio
del ciclo, ovvero la promozione al termine delle classi II e V elementare,
presuppone di regola il raggiungimento delle competenze fondamentali per la
prosecuzione del percorso scolastico.
Dal canto suo, l'art. 23 cpv. 1 RSIE prevede che a dipendenza dello sviluppo intellettuale
e dalla maturità affettiva dell'allievo, se necessario egli è sostenuto nei
primi anni di scuola con progetti specifici, tra i quali possono trovar posto
eccezionalmente anche il rallentamento o l'accelerazione del percorso
scolastico. La decisione sul rallentamento spetta al docente titolare (cpv. 4).
Per quanto qui interessa, la lett. b della norma prevede che quest'ultimo,
prima di decidere al termine delle classi intracicliche della scuola elementare
deve ottenere la convalida da parte della direzione di istituto e discuterne
preventivamente con i genitori.
3. Nell'ambito del controllo di decisioni in materia
di valutazioni scolastiche e
professionali il giudizio dell'esaminatore, in quanto espressione del suo
apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo
soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le
valutazioni insostenibili, poiché
integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo
dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza
di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo
dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve
quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'esaminatore
(cfr. messaggio n. 6645 del
23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). In questo ambito, specie quando si tratta di pronunciarsi su
apprezzamenti che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità
del candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche,
l'autorità di ricorso dà comunque prova di un certo riserbo nel controllo
dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. Un controllo giudiziario più
completo si giustifica invece per i vizi di
procedura o per le valutazioni manifestamente sbagliate della prova fornita dal candidato o ancora quando
risulta che l'autorità esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio
giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame (DTF 136 I
229 consid. 5.4.1. STF
2C_632/2013 dell'8 luglio 2014 consid. 3.2; 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012
consid. 3.3; 2D_55/2010 del 1° marzo 2011 consid. 3.2).
4. 4.1. I ricorrenti contestano la mancata promozione della figlia,
sostenendo che da gennaio 2022 fino alla fine dell'anno scolastico avrebbe
ricevuto voti sempre in crescendo e mai sotto il 5 e che parecchie volte
avrebbe preso 6. Le insufficienze ricevute sarebbero ingiustificate. Per le
materie italiano, studio dell'ambiente e francese avrebbe sempre ottenuto note
sopra la sufficienza, su lavori non differenziati. Pure in matematica, seppur
si tratti della materia per lei meno interessante, l'alunna avrebbe ottenuto
una media al di sopra della sufficienza su lavori non differenziati.
4.2. Il Consiglio di Stato, richiamate le disposizioni applicabili, ha tutelato
la valutazione espressa dal docente per tutte e quattro le materie oggetto di
contestazione. Esso ha ripreso la tabella delle note assegnate durante l'anno
prodotta dall'insegnante per considerare che l'allieva:
- in italiano l'allieva ha ottenuto 6 valutazioni insufficienti e tre
note sufficienti (4; 4.5; 5);
- in matematica ha ricevuto due note sufficienti a inizio anno (5.5; 4.5)
per poi ottenere sette valutazioni insufficienti;
- in francese ha ottenuto, durante tutto l'arco dell'anno, cinque
valutazioni sufficienti, di cui solo una superiore al 4 (4.5) e quattro
insufficienze;
- nella materia studio dell'ambiente ha ricevuto nell'arco dell'anno
sette insufficienze e solo due note sufficienti (5; 5.5).
Il
Governo ha quindi ritenuto che i lavori dell'alunna prodotti dagli insorgenti
non erano atti a dimostrare che le note assegnate fossero ingiustificate. Il
Consiglio di Stato ha quindi accreditato la presa di posizione del docente
titolare, secondo cui gran parte della documentazione prodotta si riferisce o a
lavori svolti collettivamente in classe o a lavori differenziati verso il basso
(contenuti di terza elementare) spesso svolti con l'aiuto supplementare di un
adulto, che non attestano in alcun modo il raggiungimento dei traguardi della
quarta elementare. I ricorrenti non avrebbero pertanto dimostrato che la
valutazione adottata dal docente nell'ambito delle sue competenze e del proprio
margine discrezionale potesse essere viziata.
5. 5.1. Le conclusioni del Consiglio di Stato meritano di essere tutelate.
In effetti, come esso rileva, emerge dagli atti che all'allieva è stato
assegnato un programma parzialmente differenziato. Di questa circostanza è innanzitutto
dato atto nel rapporto reso della responsabile del servizio di sostegno pedagogico
(cfr. doc. procedura di valutazione standardizzata [PVS], prodotto sub allegato
4 dall'Ispettorato il 30 agosto 2022, pag. 16). Trova inoltre conferma nelle delucidazioni
fornite dinanzi al Governo il 26 settembre 2022 dall'ispettore scolastico, che
ha attuato un confronto puntuale tra i traguardi annunciati nel piano di studio
della scuola dell'obbligo ticinese e quelli posti all'alunna nell'ambito del
progetto pedagogico attuato durante l'anno scolastico. Il medesimo ha in
particolare illustrato come il raggiungimento di molti di questi per le materie
di italiano e matematica fosse di norma atteso alla fine della seconda o della
terza elementare. Analisi che l'ispettore ha eseguito concretamente anche in
relazione ai lavori dell'allieva esibiti dai ricorrenti. Non vi è inoltre motivo
di dubitare della veridicità delle dichiarazioni del docente, che ha spiegato
per ogni scheda inizialmente prodotta dagli insorgenti come si è svolto il
lavoro (collettivamente, al domicilio, con il supporto di un adulto) e in quali
casi la difficoltà corrispondeva al programma di terza elementare.
5.2. D'altro
canto, i genitori sono stati informati della personalizzazione delle attività
assegnate all'allieva, al più tardi con scritto del 24 marzo 2022
dell'Ispettorato, nel quale sono stati riassunti i contenuti dell'incontro tra
Fatti
i genitori del 28 gennaio 2022 e i membri del gruppo operativo, a cui hanno
partecipato anche due operatori della Croce rossa. Nello scritto, il cui
contenuto non è stato contestato dagli insorgenti, l'ispettrice ha riportato uno
scambio di vedute tra il padre di RI 3 e il docente titolare, in cui
quest'ultimo ha spiegato che i risultati raggiunti dalla bambina erano adattati
all'allieva e non permettevano di avvicinarsi agli obiettivi di quarta
elementare. Ha illustrato anche che era in atto una differenziazione e che una
valutazione molto buona (5.5) non si riferiva agli obiettivi scolastici di
quarta elementare, bensì ai traguardi personali della bambina.
5.3. Occorre pertanto tutelare la conclusione del Governo secondo cui la
documentazione prodotta dagli insorgenti non dimostra il raggiungimento degli
obiettivi di quarta elementare. Di questo si trova del resto conferma nella
tabella di monitoraggio del programma pedagogico, da cui non risultano
acquisiti i traguardi posti, pur essendo in molti casi adattati verso il basso.
Sulla base di questi elementi, la mancata promozione dell'allieva non appare
lesiva del diritto. La decisione del docente titolare, che ha seguito da vicino
l'alunna durante l'arco dell'anno e anche in quello precedente, non appare
frutto di un uso scorretto del suo potere di apprezzamento, ritenuto che
l'autorità di ricorso deve fare prova di un certo riserbo. Il ricorso va
pertanto respinto.
6. L'emanazione del
presente giudizio rende prive di oggetto le domande di adozione di
provvedimenti cautelari.
7. La domanda di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio deve pure essere respinta in
quanto il gravame non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv.
3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15
marzo 2011; LAG; RL 178.300). Tuttavia, vista la situazione finanziaria dei
ricorrenti, si prescinde eccezionalmente dal prelievo della tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
Non si
preleva tassa di giustizia.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico
(cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera