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Decisione

52.2022.350

Mancata promozione in quinta elementare

23 gennaio 2023Italiano13 min

contenuto non è stato contestato dagli insorgenti, l'ispettrice ha riportato uno

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.350

Lugano

23

gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 24 ottobre

2022 di

RI

1

RI

2

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 5 ottobre 2022 (n. 4792) del

Consiglio di Stato che ha respinto il loro ricorso contro la decisione del 7

luglio 2022 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport,

Ispettorato scolastico del __________, in materia di mancata promozione della

figlia RI 3 al termine della quarta elementare;

ritenuto, in

fatto

A. RI 3, nata il 4

ottobre 2010 da genitori eritrei rifugiati in Svizzera, è scolarizzata presso

l'Istituto scolastico di __________ dall'anno scolastico 2015/2016 quando ha

iniziato il secondo anno obbligatorio della scuola dell'infanzia. L'alunna è

stata da subito seguita dal Servizio del sostegno pedagogico in considerazione

delle sue difficoltà di apprendimento, nonché da una logopedista. Al termine

dell'anno scolastico, è stato deciso il rallentamento del percorso formativo

dell'allieva, non ritenuta pronta per frequentare la scuola elementare. La

stessa ha quindi ripetuto l'ultimo anno di scuola dell'infanzia, sempre seguita

da un docente di sostegno pedagogico.

B. a. A partire dall'anno

scolastico 2017/2018, RI 3 frequenta le scuole elementari. La medesima ha

beneficiato del sostegno pedagogico, della logopedia e dell'accompagnamento da

parte di un operatore scolastico specializzato. A partire dalla terza

elementare, l'alunna ha seguito un programma quasi interamente

individualizzato. RI 3 non è stata promossa e ha quindi ripetuto la terza

classe.

b. Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 la Sezione della pedagogia speciale

ha proposto ai genitori la misura della scolarizzazione speciale, i quali si

sono opposti. Malgrado tre valutazioni insufficienti, l'allieva è stata

promossa. L'anno scolastico successivo, mentre frequentava la quarta

elementare, l'allieva è quindi stata sottoposta a un monitoraggio. A questo

scopo è stato costituito un gruppo operativo (composto da: __________,

ispettrice aggiunta, M__________, capogruppo del servizio di

sostegno pedagogico del __________, __________, docente di sostegno pedagocico,

__________, direttore dell'istituto scolastico e S__________, docente titolare)

ed elaborato un programma pedagogico. Il sostegno da parte

dell'operatore per l'integrazione è stato interrotto, su richiesta dei

genitori. È invece stata mantenuto l'accompagnamento da parte del docente di

sostegno pedagogico.

C. Al termine del

monitoraggio dell'allieva, con decisione del 16 maggio 2022, il Dipartimento

dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), raccolto il preavviso

della Commissione consultiva per l'attribuzione delle misure supplementari di

pedagogia speciale, ha disposto la scolarizzazione speciale quale misura

supplementare di pedagogia a favore di RI 3.

D. a. Al termine

dell'anno scolastico, l'allieva non è stata promossa in quinta elementare. La

pagella di data 15 giugno 2022 riporta quattro note insufficienti (3.5) nelle

materia lingua italiana, matematica, studio dell'ambiente e lingua francese.

b. Con decisione del 7 luglio 2022, l'Ispettorato scolastico del __________

(Ispettorato) ha respinto il ricorso interposto da RI 1 e RI 2, genitori

dell'allieva, contro la mancata promozione della stessa, confermando la

correttezza delle quattro note insufficienti.

E. a. Il 5 ottobre 2022,

adito su ricorso dai genitori di RI 3, il Consiglio di Stato ha pure respinto

l'impugnativa, tutelando la decisione dell'Ispettorato. Premesso che i

ricorrenti non hanno prodotto l'integralità del materiale consegnato alla fine

dell'anno scolastico dal docente, il Governo ha tutelato le valutazioni

attribuite dall'insegnante. Sulla base della documentazione agli atti e delle

dichiarazioni dell'autorità scolastica, l'Esecutivo cantonale ha concluso che

all'allieva era stato assegnato un programma differenziato: le buone note

esibite dai ricorrenti non attestavano di conseguenza il raggiungimento dei

traguardi fissati per la quarta elementare.

b. Lo stesso giorno, l'Esecutivo cantonale ha pure respinto il gravame

presentato dai genitori dell'alunna contro la decisione concernente la misura

della scolarizzazione speciale.

F. Con un unico

atto, RI 1 e RI 2 insorgono contro le predette risoluzioni governative

chiedendone l'annullamento, unitamente alle decisioni delle autorità inferiori.

Domandano quindi la congiunzione delle procedure e la concessione dell'effetto

sospensivo in modo che, pendente causa, l'allieva prosegua il percorso

scolastico nella classe quinta della scuola regolare di __________. Chiedono

inoltre la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

In sintesi, i ricorrenti sostengono che l'allieva avrebbe dimostrato notevoli

progressi nell'ultimo anno scolastico e meriterebbe quindi di frequentare la

quinta elementare.

G. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Pure

l'Ispettorato domanda di respingere il gravame, confermando la presa di

posizione presentata dinanzi all'istanza inferiore.

H. I ricorrenti non hanno

replicato. Il 12 gennaio 2023 essi hanno inoltrato una nuova istanza tendente

all'inserimento dell'allieva nella classe di quinta elementare di __________,

in via cautelare.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 96

cpv. 3 della legge della scuola del

1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100). La legittimazione

attiva dei ricorrenti, destinatari della decisione impugnata e agenti

nell'interesse della figlia minore, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 97 LSc) è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il Tribunale ha aperto due procedure (oltre alla presente, cfr. inc.

52.2022.349) e decide con separate decisioni il ricorso, nella misura in cui è

rivolto contro due distinte risoluzioni del Consiglio di Stato, che

scaturiscono a loro volta da gravami interposti contro decisioni di autorità

diverse, la cui trattazione richiama l'applicazione di norme differenti. Avendolo

il Governo richiamato nella decisione impugnata, l'inc. DIP.2022.67

(concernente il ricorso contro la decisione di attribuzione della scolarizzazione

speciale) è annesso agli atti.

1.3. Il

giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La

situazione fattuale emerge con sufficiente chiarezza dagli elementi a

disposizione della Corte, senza che si renda necessario raccogliere le

testimonianze offerte dagli insorgenti, peraltro senza addurre particolari

argomentazioni. Intanto, l'audizione del pediatra non appare utile per l'esame

della valutazione della prestazione scolastica dell'allieva. Nemmeno sentire __________,

responsabile dei servizi della Croce Rossa di __________ che ha seguito l'alunna

al di fuori della scuola, permetterebbe di apportare ulteriori elementi utili,

ritenuto che i ricorrenti hanno già integrato nel loro ricorso una presa di

posizione sottoscritta da quest'ultima. Il punto di vista di M__________ e di S__________

emergono già con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli atti. Inoltre,

come meglio precisato in seguito, risulta dal carteggio a disposizione del

Tribunale che il programma scolastico della bambina è stato individualizzato:

non occorre quindi procedere con un confronto dei lavori scolastici dei suoi

compagni.

1.4. Non

si ritiene infine utile esperire un tentativo di conciliazione, viste le

posizioni radicate delle parti.

2. Secondo l'art. 22a cpv. 1 del regolamento delle scuole comunali (RSIE;

RL 411.110), emanato grazie alla delega legislativa di cui all'art. 27 della legge

sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (LSIE;

RL 411.100), alla scuola elementare si procede a una valutazione

per l'apprendimento durante l'anno scolastico; alla fine dello stesso i docenti

assegnano le note. Queste, precisa il cpv. 2, vanno dal 3 al 6, la nota 6

rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza; è concesso l'uso dei mezzi

punti. Il cpv. 3 della norma prescrive che la promozione al termine delle

classi I, III e IV elementare può avvenire anche se gli allievi non hanno

completamente raggiunto i traguardi stabiliti dal piano di studio. Il passaggio

del ciclo, ovvero la promozione al termine delle classi II e V elementare,

presuppone di regola il raggiungimento delle competenze fondamentali per la

prosecuzione del percorso scolastico.

Dal canto suo, l'art. 23 cpv. 1 RSIE prevede che a dipendenza dello sviluppo intellettuale

e dalla maturità affettiva dell'allievo, se necessario egli è sostenuto nei

primi anni di scuola con progetti specifici, tra i quali possono trovar posto

eccezionalmente anche il rallentamento o l'accelerazione del percorso

scolastico. La decisione sul rallentamento spetta al docente titolare (cpv. 4).

Per quanto qui interessa, la lett. b della norma prevede che quest'ultimo,

prima di decidere al termine delle classi intracicliche della scuola elementare

deve ottenere la convalida da parte della direzione di istituto e discuterne

preventivamente con i genitori.

3. Nell'ambito del controllo di decisioni in materia

di valutazioni scolastiche e

professionali il giudizio dell'esaminatore, in quanto espressione del suo

apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo

soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le

valutazioni insostenibili, poiché

integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo

dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza

di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo

dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve

quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'esaminatore

(cfr. messaggio n. 6645 del

23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). In questo ambito, specie quando si tratta di pronunciarsi su

apprezzamenti che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità

del candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche,

l'autorità di ricorso dà comunque prova di un certo riserbo nel controllo

dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. Un controllo giudiziario più

completo si giustifica invece per i vizi di

procedura o per le valutazioni manifestamente sbagliate della prova fornita dal candidato o ancora quando

risulta che l'autorità esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio

giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame (DTF 136 I

229 consid. 5.4.1. STF

2C_632/2013 dell'8 luglio 2014 consid. 3.2; 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012

consid. 3.3; 2D_55/2010 del 1° marzo 2011 consid. 3.2).

4. 4.1. I ricorrenti contestano la mancata promozione della figlia,

sostenendo che da gennaio 2022 fino alla fine dell'anno scolastico avrebbe

ricevuto voti sempre in crescendo e mai sotto il 5 e che parecchie volte

avrebbe preso 6. Le insufficienze ricevute sarebbero ingiustificate. Per le

materie italiano, studio dell'ambiente e francese avrebbe sempre ottenuto note

sopra la sufficienza, su lavori non differenziati. Pure in matematica, seppur

si tratti della materia per lei meno interessante, l'alunna avrebbe ottenuto

una media al di sopra della sufficienza su lavori non differenziati.

4.2. Il Consiglio di Stato, richiamate le disposizioni applicabili, ha tutelato

la valutazione espressa dal docente per tutte e quattro le materie oggetto di

contestazione. Esso ha ripreso la tabella delle note assegnate durante l'anno

prodotta dall'insegnante per considerare che l'allieva:

- in italiano l'allieva ha ottenuto 6 valutazioni insufficienti e tre

note sufficienti (4; 4.5; 5);

- in matematica ha ricevuto due note sufficienti a inizio anno (5.5; 4.5)

per poi ottenere sette valutazioni insufficienti;

- in francese ha ottenuto, durante tutto l'arco dell'anno, cinque

valutazioni sufficienti, di cui solo una superiore al 4 (4.5) e quattro

insufficienze;

- nella materia studio dell'ambiente ha ricevuto nell'arco dell'anno

sette insufficienze e solo due note sufficienti (5; 5.5).

Il

Governo ha quindi ritenuto che i lavori dell'alunna prodotti dagli insorgenti

non erano atti a dimostrare che le note assegnate fossero ingiustificate. Il

Consiglio di Stato ha quindi accreditato la presa di posizione del docente

titolare, secondo cui gran parte della documentazione prodotta si riferisce o a

lavori svolti collettivamente in classe o a lavori differenziati verso il basso

(contenuti di terza elementare) spesso svolti con l'aiuto supplementare di un

adulto, che non attestano in alcun modo il raggiungimento dei traguardi della

quarta elementare. I ricorrenti non avrebbero pertanto dimostrato che la

valutazione adottata dal docente nell'ambito delle sue competenze e del proprio

margine discrezionale potesse essere viziata.

5. 5.1. Le conclusioni del Consiglio di Stato meritano di essere tutelate.

In effetti, come esso rileva, emerge dagli atti che all'allieva è stato

assegnato un programma parzialmente differenziato. Di questa circostanza è innanzitutto

dato atto nel rapporto reso della responsabile del servizio di sostegno pedagogico

(cfr. doc. procedura di valutazione standardizzata [PVS], prodotto sub allegato

4 dall'Ispettorato il 30 agosto 2022, pag. 16). Trova inoltre conferma nelle delucidazioni

fornite dinanzi al Governo il 26 settembre 2022 dall'ispettore scolastico, che

ha attuato un confronto puntuale tra i traguardi annunciati nel piano di studio

della scuola dell'obbligo ticinese e quelli posti all'alunna nell'ambito del

progetto pedagogico attuato durante l'anno scolastico. Il medesimo ha in

particolare illustrato come il raggiungimento di molti di questi per le materie

di italiano e matematica fosse di norma atteso alla fine della seconda o della

terza elementare. Analisi che l'ispettore ha eseguito concretamente anche in

relazione ai lavori dell'allieva esibiti dai ricorrenti. Non vi è inoltre motivo

di dubitare della veridicità delle dichiarazioni del docente, che ha spiegato

per ogni scheda inizialmente prodotta dagli insorgenti come si è svolto il

lavoro (collettivamente, al domicilio, con il supporto di un adulto) e in quali

casi la difficoltà corrispondeva al programma di terza elementare.

5.2. D'altro

canto, i genitori sono stati informati della personalizzazione delle attività

assegnate all'allieva, al più tardi con scritto del 24 marzo 2022

dell'Ispettorato, nel quale sono stati riassunti i contenuti dell'incontro tra

Fatti

i genitori del 28 gennaio 2022 e i membri del gruppo operativo, a cui hanno

partecipato anche due operatori della Croce rossa. Nello scritto, il cui

contenuto non è stato contestato dagli insorgenti, l'ispettrice ha riportato uno

scambio di vedute tra il padre di RI 3 e il docente titolare, in cui

quest'ultimo ha spiegato che i risultati raggiunti dalla bambina erano adattati

all'allieva e non permettevano di avvicinarsi agli obiettivi di quarta

elementare. Ha illustrato anche che era in atto una differenziazione e che una

valutazione molto buona (5.5) non si riferiva agli obiettivi scolastici di

quarta elementare, bensì ai traguardi personali della bambina.

5.3. Occorre pertanto tutelare la conclusione del Governo secondo cui la

documentazione prodotta dagli insorgenti non dimostra il raggiungimento degli

obiettivi di quarta elementare. Di questo si trova del resto conferma nella

tabella di monitoraggio del programma pedagogico, da cui non risultano

acquisiti i traguardi posti, pur essendo in molti casi adattati verso il basso.

Sulla base di questi elementi, la mancata promozione dell'allieva non appare

lesiva del diritto. La decisione del docente titolare, che ha seguito da vicino

l'alunna durante l'arco dell'anno e anche in quello precedente, non appare

frutto di un uso scorretto del suo potere di apprezzamento, ritenuto che

l'autorità di ricorso deve fare prova di un certo riserbo. Il ricorso va

pertanto respinto.

6. L'emanazione del

presente giudizio rende prive di oggetto le domande di adozione di

provvedimenti cautelari.

7. La domanda di

assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio deve pure essere respinta in

quanto il gravame non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv.

3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15

marzo 2011; LAG; RL 178.300). Tuttavia, vista la situazione finanziaria dei

ricorrenti, si prescinde eccezionalmente dal prelievo della tassa di giustizia.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

Non si

preleva tassa di giustizia.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico

(cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera