Lexipedia

Decisione

52.2022.353

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario - sentenza penale italiana di patteggiamento italiana

13 febbraio 2023Italiano26 min

i fatti ascritti agli imputati, RI 1 compreso, apparivano sussistenti, facendo poi esplicito

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.353

Lugano

13

febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 26 ottobre

2022 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 22 settembre 2022 dell'Autorità di

vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, con la quale è

stata revocata all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione

di fiduciario commercialista;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è al beneficio

dal 19 giugno 2013 dell'autorizzazione

cantonale per l'esercizio della professione di fiduciario commercialista.

Nell'ambito di un controllo avviato il 12 aprile 2022, l'Autorità di vigilanza

sull'esercizio delle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) ha

appreso che il fiduciario era stato condannato in Italia con sentenza del 20

dicembre 2018 ad una pena detentiva di un anno e tre mesi, sospesa

condizionalmente, per il reato di emissione di fatture o altri documenti per

operazioni inesistenti (art. 8 del decreto legislativo del 10 marzo 2000 n. 74;

D.Lgs 74/2000). Il 4 luglio 2022 la stessa Autorità ha pertanto aperto nei suoi

confronti un procedimento di revoca dell'autorizzazione ad esercitare la

professione di fiduciario, fissandogli al contempo un termine per

prendere posizione in merito.

B. Preso atto delle

osservazioni inoltrate dall'interessato, espresse durante un incontro con

l'Autorità di vigilanza avvenuto il 23 agosto 2022 a cui è seguito l'invio di

documentazione, il 22 settembre 2022 l'autorità di prime cure ha revocato a RI

1 l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista, ordinandogli al contempo di cessare immediatamente

ogni attività di questo genere. Considerando che il fiduciario era stato

condannato in Italia ad una pena detentiva superiore a sei mesi per reati intenzionali

contrari alla dignità professionale e contemplati anche dal diritto svizzero,

l'autorità ha ritenuto che egli non adempisse più i requisiti dell'ottima

reputazione e della garanzia di un'attività irreprensibile previsti dall'art. 8

cpv. 2 lett. a della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di

fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100), disposto applicabile anche

in caso di condanne subite all'estero per reati contemplati dal diritto

svizzero giusta l'art. 8 cpv. 3 LFid. L'autorità ha altresì disposto la revoca

dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso inoltrato contro il proprio

provvedimento.

C. Contro la predetta

pronuncia RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione di revoca; in via

subordinata postula che la revoca si fondi sull'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid e

che pertanto sia della durata di 5 anni a partire dal giorno della condanna. Egli

sostiene che l'Autorità di vigilanza non abbia accertato correttamente i fatti

e di conseguenza abbia applicato in maniera errata il diritto; in sintesi

ritiene che i fatti oggetto della sentenza penale italiana, di patteggiamento,

non avrebbero comportato la sua condanna anche in Svizzera e che, ad ogni modo,

la pena sarebbe stata sostanzialmente inferiore.

Postula inoltre che al suo gravame sia conferito l'effetto sospensivo.

D. In sede di risposta

l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie

di argomentazioni di cui si dirà in seguito.

E. Con replica e duplica

le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di

giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione

del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del ricorso (art. 28 cpv. 1

LFid), sono certe. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. Nel Canton

Ticino le attività di tipo fiduciario, svolte per conto di terzi a titolo

professionale, sono soggette ad autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid).

L'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità di vigilanza a chi soddisfa i

requisiti posti dall'art. 8 LFid. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid,

l'autorizzazione alla professione di fiduciario è rilasciata all'istante che -

tra l'altro - gode di ottima reputazione e garantisce un'attività

irreprensibile. L'art. 8 cpv. 2 LFid stabilisce che non gode di ottima

reputazione, rispettivamente non garantisce

un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in

Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale ad una pena

pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere oppure ad una pena detentiva

superiore a sei mesi negli ultimi dieci anni (lett. a) o chi negli ultimi 5

anni è stato condannato al massimo ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote

giornaliere oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (lett. b). L'art. 8

cpv. 2 si applica per analogia nel caso di condanne subite all’estero per reati

contemplati dal diritto svizzero (cpv. 3).

Giusta l'art. 20 cpv. 1 LFid l'Autorità di vigilanza revoca l'autorizzazione all'esercizio

della professione se il fiduciario non adempie più le condizioni per il

rilascio dell'autorizzazione. Le norme concernenti

il procedimento disciplinare si applicano per analogia (cpv. 2). La

revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale (cpv. 3).

3. 3.1. Come

accennato in narrativa, l'insorgente lamenta un accertamento inesatto dei fatti

giuridicamente rilevanti e, di riflesso, la violazione del diritto. Egli

precisa che la sentenza di condanna italiana è il risultato di un

patteggiamento, iter procedurale che differisce dal normale procedimento penale

e nel quale non viene esperito un accertamento preciso e puntuale dei fatti;

anzi, il complesso fattuale sottostante la pena sarebbe secondario ritenuto che

l'aspetto di primaria importanza è l'accordo tra imputato e pubblico ministero

sulla determinazione della pena. Ritiene pertanto che non si potesse in specie

fare completa astrazione delle concrete circostanze in cui l'episodio si

sarebbe svolto. La sentenza in parola infatti non farebbe alcun accenno ai fatti

imputati, di cui l'unico richiamo è rilevabile nell'avviso all'indagato della

conclusione delle indagini preliminari. Il ricorrente avrebbe d'altronde

dettagliatamente spiegato quanto accaduto, ciò che tuttavia l'autorità di prime

cure non avrebbe tenuto in debita considerazione, omettendo così di rilevare

che il comportamento da lui tenuto non sarebbe punibile secondo il diritto

svizzero.

Ribadisce che la condanna concerne una fattura di € 130'000.- emessa dalla

società H__________ di Londra, per la quale egli non ha mai avuto alcun ruolo,

a carico della __________ Srl di M__________ (I), cliente dello studio

fiduciario per cui l'insorgente lavora, e meglio la __________ SA di __________,

per prestazioni asseritamente inesistenti; documento che la società italiana

avrebbe utilizzato per gonfiare i costi in contabilità al fine di ottenere un

minor onere fiscale. In tale contesto, __________ SA - su mandato di R__________

(avente diritto economico della __________ Srl) - aveva reperito la società

londinese mettendola poi unicamente in contatto con quella italiana. Secondo il

ricorrente, che all'epoca non aveva alcun potere di firma per la fiduciaria, né

era membro del suo consiglio di amministrazione, egli non era, come

erroneamente indicato dall'autorità italiana, gerente con diritto di firma

individuale della __________, ciò che è facilmente verificabile dall'estratto

del Registro di commercio. Egli, all'epoca mero dipendente dello studio

fiduciario, non aveva il potere di decidere l’accettazione del mandato per __________

SA, che infatti non è stato da lui firmato. Afferma che un ricorso contro la

sentenza italiana su tale accertamento errato, e meglio sul ruolo da lui

realmente svolto in __________ SA, sarebbe stato inutile in quanto non avrebbe

avuto un impatto particolare sulla determinazione della pena, oggetto di

contrattazione extraprocessuale.

A suo dire, l’Autorità di vigilanza ha ritenuto a torto che il comportamento

imputatogli in Italia sarebbe stato punibile anche secondo il diritto svizzero,

giusta gli art. 251 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS

311.0) e 14 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo

1974 (DPA; RS 313.0), senza nemmeno precisare in che modo egli adempirebbe i

presupposti oggettivi e soggettivi dei reati in parola. In particolare, in

relazione alla falsità in documenti, eccepisce di non aver allestito la fattura

incriminata, di non averne deciso il contenuto e, più in generale, di non aver

fatto alcun atto e/o preso decisioni in rapporto a tale documento. Per quanto

attiene alla truffa in materia fiscale, osserva che trattasi di un reato

intenzionale, non perseguibile per negligenza, e di non aver mai avuto la

volontà di ingannare l'autorità fiscale italiana, con la quale egli non ha avuto

alcun contatto e a cui non ha fornito informazioni. Conclude pertanto che in

Svizzera egli non sarebbe stato oggetto di nessuna condanna penale per quanto

accaduto.

3.2. Le censure sollevate dall’insorgente risultano infondate e come tali

devono essere integralmente respinte.

3.2.1. Anzitutto va detto che, seppur in Svizzera non esista l'istituto del

patteggiamento, l'applicazione della pena su richiesta delle parti giusta gli

art. 444 e segg. del codice di procedura penale italiano (testo coordinato ed

aggiornato del decreto del presidente della Repubblica del 22 settembre 1988,

n. 447; c.p.p.) costituisce un procedimento penale speciale mediante il quale,

entro certi limiti, l'imputato e il pubblico ministero chiedono al giudice

l'applicazione di una pena concordata che può essere diminuita fino a un terzo.

In virtù dei principi di celerità e speditezza dei giudizi, nonché di economia

processuale, questo permette di porre fine alla procedura senza ulteriore

istruttoria e, di norma, evitando la fase dibattimentale; per l'imputato, per

il quale il procedimento speciale ha carattere premiale in ragione della sua

collaborazione, è evidente il vantaggio legato alla sostanziale riduzione e

alla certezza della pena inflitta, di solito sospesa condizionalmente. Il negozio

giuridico processuale alla base di questo istituto non si limita all'accordo

tra imputato e pubblico ministero e non esime da un controllo giudiziale. La

richiesta di pena così formulata è infatti demandata per accettazione a un

giudice (cfr. art. 444 comma 2 c.p.p.) che, sulla base degli atti all'incarto,

verifica la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati,

l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, la

congruità della pena indicata, nonché l'inesistenza di cause immediate di

proscioglimento giusta l'art. 129 c.p.p. Secondo quest'ultimo disposto - e ciò

è particolarmente dirimente - il

giudice deve esaminare se non ricorrano i presupposti della sentenza di

proscioglimento (fatto non sussistente, fatto non commesso dall'imputato, fatto

non costituente reato, fatto non previsto dalla legge come reato, reato

estinto, mancanza di una condizione di procedibilità), decisione che, se del

caso, egli pronuncia d'ufficio. In tal modo l'accertamento giudiziale si

sovrappone a quello concordato tra le parti e il giudice non solo non accoglie

la richiesta, ma definisce la causa anche nel merito, a favore dell'imputato e

dell'economia generale del processo (STA 52.2020.442 del 25 marzo 2021 consid.

3.2.1, 52.1998.23 del 15 aprile 1998 consid. 3.1). Così non fosse,

l'istituto in parola risulterebbe lesivo dei più elementari principi del

diritto penale. Questa Corte si è già confrontata con l'istituto del

patteggiamento italiano, ritenendo che questo tipo di condanna comporti, al

pari di una normale sentenza penale, conseguenze in Svizzera in ambito

amministrativo (cfr. STA 52.2020.442

del 25 marzo 2021 consid. 3.2.1, 52.2020.176 del 15 giugno 2020 consid.

3.3, 52.2019.32 del 22 agosto 2019 consid. 4.1, 52.2017.314 del 17 luglio 2019

consid. 4.1, 52.2012.263 del 6 novembre 2012 consid. 3.2, 52.2010.462 del 3

marzo 2011 [confermata dal Tribunale federale STF 1C_165/2011 del 6 marzo

2012], 52.1998.23 del 15 aprile 1998

consid. 3.1).

In concreto, nella sentenza italiana, che riporta sinteticamente la fattispecie

imputata (cfr. pag. 2, di cui al doc. 1), il giudice ha rilevato che non vi

fossero elementi che consentissero un proscioglimento immediato (art. 129

c.p.p.), atteso che - sulla base dell'incarto prodotto dal pubblico ministero -

Fatti

i fatti ascritti agli imputati, RI 1 compreso, apparivano sussistenti, facendo poi esplicito

riferimento ad alcuni atti precisi (e meglio l'annotazione riepilogativa della

Guardia di finanza del 23 marzo 2016, con i relativi allegati, nonché la

successiva nota dell'11 aprile 2016 in tema di accertamenti patrimoniali, i

verbali di trascrizione delle numerosissime conversazioni telefoniche e ambientali

e gli accertamenti di natura tributaria; cfr. pag. 3 della sentenza del 20

dicembre 2018, di cui al doc. 1). In questo senso non può essere seguito

l'insorgente laddove sostiene che nell'ambito di questa particolare procedura i

fatti sarebbero di secondaria importanza e che la pena inflitta sarebbe stata

oggetto di contrattazione extraprocessuale: il patteggiamento è una

procedura, in rito abbreviato, prevista dall'ordinamento penale italiano ed è,

come visto, soggetta a controllo giudiziario, per cui i fatti oggetto di

patteggiamento vengono verificati da un giudice che ne valuta la rilevanza

penale. Va poi considerato che egli ridiscute in questa sede, in sostanza, gli

elementi di colpevolezza sostenendo che il suo ruolo fosse del tutto marginale,

di non aver partecipato alla preparazione del documento falso e di non aver

avuto alcuna volontà di ingannare le autorità fiscali italiane. Atteso che tali

aspetti sono, contrariamente a quanto egli asserisce, decisamente rilevanti ai

fini della sua responsabilità penale anche in Italia e della commisurazione

della pena, se riteneva che la fattispecie penale ascrittagli poggiasse su

presupposti fattuali errati, avrebbe dovuto avvalersi della procedura ordinaria

adducendo in quella sede le censure e i mezzi di prova utili alla sua difesa, contestando

ad esempio di essere stato gerente, di aver concorso alla formazione

della fattura o di aver agito con intenzionalità, e impugnare se del caso

l'eventuale condanna. Al di là di quanto opportuno per il procedimento

italiano, nell'ambito delle proprie valutazioni il ricorrente avrebbe dovuto

considerare che quanto avvenuto in Italia avrebbe avuto ripercussioni anche

sulla sua attività lavorativa in Svizzera.

3.2.2. Per quanto attiene ai fatti oggetto di condanna penale e alla loro

trasposizione in diritto svizzero, nemmeno il ricorrente mette in dubbio che

simulare operazioni commerciali tra società, creando a tal fine documenti falsi

nel loro contenuto, per evitare l'imposizione di tributi (in specie sui redditi

e sul valore aggiunto) sia un comportamento di tutta evidenza perseguibile

anche in Svizzera. Tale fattispecie realizza infatti i reati di falsità in

documenti, frode fiscale e truffa fiscale, infrazioni previste dall'art. 251 CP (cfr. Bernard Corboz,

Les infractions en droit suisse, Vol. II, III ed., Berna 2010, ad art.

251 n. 155, in tema di fatture contenutisticamente false inserite in

contabilità), dall'art. 186 della legge sull'imposta federale diretta del 14

dicembre 1990 (LIFD; RS 642.11; che presuppone l'uso di documenti falsi),

dall'art. 97 cpv. 2 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente

l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20; segnatamente il citato disposto

precisa che in caso di circostanze aggravanti, come il fatto di reclutare una o

più persone allo scopo di commettere la sottrazione d'imposta, si possa

infliggere una pena detentiva sino a due anni) e dall'art. 14 DPA, che concerne

specificatamente le truffe commesse in ambito di imposte indirette, tra cui

l'imposta sul valore aggiunto (cfr. sul tema Henri

Torrione, Les infractions fiscales en matière d’impôts directs et dans

le domaine de l’impôt anticipé, des droits de timbre et de la TVA, in: Les

procédures en droit fiscal, Berna 2021, IV ed., pag. 1096 e segg. e pag. 1180 e

segg.).

Egli sostiene tuttavia che il suo ruolo sarebbe stato del tutto marginale,

essendosi limitato a mettere in contatto due entità giuridiche e senza alcuna

volontà di commettere il reato in esame; ciò che, tuttavia, non risulta affatto

dagli atti.

Benché la sentenza del 20 dicembre 2018 riporti sinteticamente i fatti

contestati (pag. 2, doc. 1), si evince dal testo della stessa che al ricorrente

è stato rimproverato di avere, in concorso con altri due imputati, e meglio del

socio-direttore e del manager della H__________ Ltd, emesso la contestata

fattura di € 130'000.-, per operazioni inesistenti, al fine di permettere alla __________

Srl di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto. Il giudice lo ha giudicato

colpevole al pari delle due persone riconducibili alla società londinese

(coautori), in particolare non ha ritenuto che egli avesse avuto un ruolo

marginale nella preparazione e nell'esecuzione dell'atto, segnatamente nel

predisporre il documento falso, ed infatti non gli è stata concessa la

specifica attenuante prevista dall'art. 114 del codice penale italiano (testo

coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398; c.p.),

disposizione che corrisponde nella sostanza alla complicità di cui all'art. 25

CP. La questione del grado di partecipazione è d'altra parte particolarmente

rilevante per la determinazione della pena, atteso che - in Svizzera come in

Italia - la complicità comporta una sanzione più mite.

Di particolare rilievo risulta poi l'annotazione di polizia giudiziaria,

Guardia di finanza, del 20 dicembre 2013, prodotta dall'insorgente all'Autorità

di vigilanza (cfr. allegato 1 del doc. 9). Premesso che con tale documento veniva

chiesto alla procura competente di prorogare i termini per delle intercettazioni

(richiesta verosimilmente concessa visti gli atti indicati poi in sentenza,

cfr. sopra consid. 3.2.1.) e che lo stesso è precedente alla commissione

dell'infrazione (cfr. sentenza del 20 dicembre 2018, pag. 2), avvenuta il 7

febbraio 2014 (data della fattura falsa), la sua lettura integrale permette di

avere una visione sufficientemente precisa della vicenda in esame e porta a

concludere che il ricorrente abbia preso parte attivamente alla commissione del

reato.

Si evince infatti che lo specifico reparto di polizia giudiziaria stava

eseguendo delle indagini su alcune persone che, attraverso uno studio con sede

a M__________ che proponeva servizi contabili e fiscali, ponevano in essere

sistematicamente attività finalizzate a consentire a terzi di trasferire

all'estero somme di denaro, anche ingenti, di origine illecita; tant'è che

nell'avviso della conclusione delle indagini preliminari del 10 luglio 2017 e

dalla richiesta di rinvio a giudizio del 21 maggio 2018 (cfr. allegato 1 al

doc. 9) risulta che a questi indagati - giudicati separatamente - è stata

imputata, oltre che la commissione dei vari reati per le puntuali operazioni da

essi messe in atto (svariati atti di riciclaggio, ricettazioni e falsità

materiale), anche l'associazione a delinquere (art. 416 c.p.) proprio per la

struttura organizzativa con cui i reati venivano sistematicamente commessi.

Al di là di una complessa fattispecie legata ad un enorme patrimonio costituito

da risorse finanziarie illecite, che qui non interessa (cfr. pag. da 1 a 9), la

Guardia di finanza segnalava che alcuni dei suddetti indagati fornivano, e per

questo erano alla costante ricerca di clienti, servizi finalizzati a sottrarre

denaro e patrimoni al fisco italiano (cfr. pag. 9). Il punto 2a del rapporto si

riferisce poi alla vicenda qui in esame e riporta le trascrizioni delle

intercettazioni eseguite (telefoniche, ambientali e telematiche) da cui si

evince che al fine di ottenere una fattura fittizia R__________ __________ si

era rivolto ai suddetti indagati, i quali a loro volta avevano interpellato il

ricorrente (che non conoscevano ma indicato loro da un altro fiduciario) per

predisporre l'operazione e meglio trovare una società che emettesse una fattura

falsa per prestazioni riferite al mercato pubblicitario monegasco. L'insorgente

è quindi stato direttamente contattato dai membri del sodalizio criminale, e

non dall'avente diritto economico di __________ Srl che all'epoca non era (ancora)

cliente di __________ SA, al fine di reperire una società estera che si prestasse

al disegno delittuoso e ha a tal fine incontrato, almeno due volte, alcuni dei

partecipanti all'associazione a delinquere per discutere dell'affare,

pattuendo, tra l'altro, la propria percentuale remunerativa (che dalle

intercettazioni non risulta essere stata del 5% come egli ha affermato durante

l'incontro con l'Autorità di vigilanza, né dell'8% come indicato nel mandato

[allegato 3 al doc. 9], ma del 12% [pag. 11 telefonata del 9 dicembre 2013 ore

11.23], di cui un 2% non si può escludere fosse destinato al ricorrente stesso e

non alla sua fiduciaria [pag. 12 intercettazione ambientale del 12 dicembre

2013, ore 12.09]). Anche il fatto che - a detta del ricorrente - la __________

SA abbia percepito per questa intermediazione una commissione corrispondente a €

6'500.- (pari al 5% dell'importo della fattura; cfr. verbale di udienza del 23

agosto 2022, righe 27-32), permette di ritenere che il ruolo nell'affare svolto

dalla fiduciaria svizzera, e per essa dall'insorgente, sia stato tutt’altro che

marginale. Dalle ulteriori intercettazioni emerge poi che, le parti - tra cui anche

lo stesso ricorrente - si erano accordate per una fattura fasulla di € 100'000.-,

posizione che R__________ ha affermato di aver lasciato aperta sul 2013 (pag.

13, intercettazione telefonica del 18 dicembre 2013, ore 19.26), non potendosi

escludere altre collaborazioni di questo genere (pag. 11 intercettazione

telefonica del 9 dicembre 2013, ore 11.23). La fattura in parola riporta

effettivamente un importo di € 100'000.- per il 2013 e un altro di € 30'000.- contabilizzato

sull’esercizio 2014 per consulenze riferite proprio all'apertura di un’agenzia

pubblicitaria nel __________ (cfr. allegato 2 al doc. 9). Non risulta in alcun

modo che fino al 18 dicembre 2013 (data dell'ultima intercettazione riportata

nel rapporto), il ricorrente avesse mai incontrato R__________ e quindi che lo

stesso o la __________ Srl fossero clienti della __________ SA, ciò che invece

è avvenuto solo dopo che i membri dell'associazione a delinquere lo avevano

appositamente contattato. Secondo quanto prodotto dall'insorgente stesso, il

mandato è infatti stato firmato giusto tre giorni prima dell'emissione della

fattura falsa.

Ora atteso che, come detto, l'annotazione di polizia giudiziaria è precedente

alla fattura falsa del 7 febbraio 2014 (allegato 2 al doc. 9), che il mandato è

stato firmato per __________ SA il 4 febbraio 2014 (allegato 3 al doc. 9) e che

quest'ultimo indica esplicitamente operazione spot (fatturazione) tra H__________

Limited e __________ Srl, quindi un'operazione a pronti (in cui si

ha contemporaneità tra pattuizione e esecuzione delle prestazioni reciproche), si

deve ritenere che __________ SA era stata incaricata di eseguire, ed ha

eseguito, un'operazione puntuale e immediata in vece del suo mandante, la __________

Srl, che consisteva appunto nel far emettere alla ditta londinese una fattura, come

richiesto da R__________, che attestasse contrariamente al vero, visti gli

intendimenti con il sodalizio criminale, una prestazione in realtà inesistente

e tesa unicamente ad evadere il fisco italiano. In base alle risultanze

istruttorie, di cui qui si dispone solo di alcuni documenti trasmessi dal

ricorrente (e nemmeno i più recenti, ad esempio quelli citati nella sentenza di

condanna, che egli si è ben guardato dal trasmettere), emerge che, per le

autorità italiane, quest’ultimo non si è limitato a mettere in contatto le due

società ma ha partecipato materialmente alla preparazione della fattura falsa,

reperendo la ditta londinese e, in rappresentanza del (nuovo) cliente, portando

a termine l'operazione. Ritenuto che il reato di cui all'art. 8 D.Lgs 74/200 è

di natura intenzionale, non essendo prevista in specie la negligenza (cfr. art.

42 c.p. paragonabile all'art. 12 CP), al pari d'altronde delle corrispettive

infrazioni in diritto svizzero (Torrione,

op. cit., pag. 1115 e1199, Corboz,

op. cit., ad art. 251 n. 171 e segg.), il ricorrente non può seriamente

pretendere di non aver mai avuto la volontà di ingannare le autorità fiscali

italiane; egli, contattato al fine di predisporre un'operazione fasulla per un

cliente che nemmeno conosceva all'epoca, non poteva non rendersi conto dell'impiego

che poteva essere fatto di quel documento; eventualità, questa, che - nella

migliore delle ipotesi - ha pacificamente accettato agendo con dolo eventuale

(cfr. art. 12 cpv. 2 CP).

Va poi rilevato che non giova all'insorgente sostenere in questa sede che

l'autorità italiana abbia ritenuto erroneamente che egli era gerente con diritto

di firma individuale per la __________ SA. Premesso che se del caso spettava a

lui contestare questo fatto, già indicato sia nell'avviso di conclusione delle

indagini preliminari sia nella richiesta di rinvio a giudizio (allegato 1 a

doc. 9), si deve considerare che, quello appena evocato, è un aspetto tutto

sommato di scarso rilievo che non influisce più di quel tanto sulla sostanza delle

cose. A prescindere dalla posizione ricoperta a quel tempo dall’insorgente

all’interno della __________ SA, ciò che conta veramente è che, come emerge

chiaramente dalle tavole processuali, egli ha gestito personalmente per conto

della sua datrice di lavoro il mandato che le era stato attribuito dalla __________

Srl. Il relativo contratto sottoscritto il 4 febbraio 2014 da queste due

società è ovviamente stato firmato dal membro del consiglio di amministrazione di

__________ SA in possesso dei necessari poteri di rappresentanza e non dal

ricorrente che effettivamente a quel tempo ne era sprovvisto; ciò non toglie

che quest’ultimo, come dipendente e fiduciario autorizzato ai sensi della LFid,

avesse il compito di portare a compimento il suddetto, che d'altra parte aveva

lui stesso procacciato, negoziato e che per finire ha anche eseguito in prima

persona.

Così come il reato perseguito in Italia, anche le infrazioni di cui ai predetti

disposti di diritto svizzero sono delitti comuni, che possono essere commessi

sia dal contribuente, sia da una terza persona che concorra all'esecuzione del

disegno illecito di eludere l'imposizione di pubblici tributi (Torrione, op. cit. pag. 1115 e 1199). Per

la falsità in documenti inoltre, quando l'infrazione è commessa da più persone

che la organizzano e si ripartiscono i compiti, l'autore è punibile anche se

non ha materialmente confezionato il documento (Corboz,

op. cit., ad art. 251 n. 87), per cui è irrilevante che egli non avrebbe, a suo

dire, materialmente redatto il documento, dal momento che comunque ha pattuito

per conto di __________ Srl il suo contenuto in esecuzione del mandato che gli

era stato affidato. L'art. 6 DPA e l'art. 29 CP (quest'ultimo contempla, alla

lett. c, i collaboratori di una persona giuridica, di una società o di una

ditta individuale nella quale esercitano competenze decisionali autonome nel

proprio settore di attività) prevedono poi la punibilità delle persone fisiche

a cui l'atto è imputabile, ragione per la quale dal profilo penale il fatto che

l'insorgente fosse all'epoca unicamente un dipendente di __________ SA, non

avrebbe certo escluso la sua responsabilità in Svizzera.

Non vi è poi alcun dubbio che l'infrazione per la quale il ricorrente è stato

condannato, commessa proprio nell'esercizio della sua professione e che ha

comportato l'emissione di un documento falso destinato ad ingannare

un'autorità, sia senz'altro di natura tale da far venir meno la

fiducia che la clientela, i pubblici ufficiali, nonché il pubblico in generale

devono poter riporre in chi esercita l'attività di fiduciario.

L'Autorità di vigilanza, che ha permesso all'interessato di esprimere le

proprie ragioni anche oralmente e ha esaminato la documentazione da questi

trasmessale senza rilevare in questa alcuna circostanza esimente, ha - a giusto

titolo - ritenuto dati i presupposti per procedere alla revoca della sua

autorizzazione, senza che fosse necessario esprimersi dettagliatamente

sull'adempimento delle condizioni di applicazione dei reati di diritto

svizzero.

4. 4.1. In via

subordinata, il ricorrente sostiene che, visto il suo ruolo del tutto marginale

nella vicenda, in applicazione del principio di proporzionalità si

giustificherebbe di limitare la revoca al periodo previsto dall'art. 8 cpv. 2

lett. b LFid, e meglio a cinque anni a contare dalla condanna.

4.2. Atteso che a giusta ragione il ricorrente non mette in discussione la

legittimità del sistema autorizzativo istituito dalla LFid (STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5, 2P.345/1990

del 7 ottobre 1991 consid. 2; Mauro

Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge

sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in RDAT I-2000, pag. 33 e

segg.; Mauro Mini, La legge

sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea/Ginevra/Monaco 2002,

pag. 37 e segg.), a questo proposito va anzitutto osservato che, a fronte di

una condanna per reati intenzionali contrari alla dignità professionale, l'art.

8 cpv. 2 LFid prevede che il periodo di revoca sia stabilito in funzione dell’entità

della pena inflitta, senza che l'Autorità di vigilanza disponga di alcun

margine di apprezzamento che gli permetta di stabilire una durata diversa da

quella prevista dalla legge (lett. a e b del suddetto disposto). In questo

senso il provvedimento, che pur avendo effetti afflittivi, è di mera natura

amministrativa, può avere una durata di 10 o di 5 anni a contare dal giudizio

di condanna. Trattandosi in specie di una sentenza italiana ci si potrebbe al

più chiedere se, qualora la medesima fattispecie si fosse consumata in

Svizzera, ciò avrebbe comportato - come pretende il ricorrente - la pronuncia

di una condanna penale più lieve, suscettibile di giustificare un provvedimento

di revoca della durata di 5 anni, anziché di 10 anni. Si tratta però di

un’ipotesi che nel caso di specie deve essere scartata. I reati commessi dal

ricorrente non possono certo ritenersi di lieve gravità e anche se fossero

stati giudicati in Svizzera avrebbero con ogni verosimiglianza comportato per

lui la pronuncia di una pena che non si sarebbe discostata di molto da quella subita

italiana. In ogni caso, considerata la natura del delitto commesso e il ruolo svolto

dall’insorgente nella vicenda, quest’ultimo ben difficilmente avrebbe potuto

contare su di una condanna inferiore a 180 aliquote giornaliere o a sei mesi di detenzione, suscettibile di

farlo ricadere nel campo di applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid.

Come già ricordato sopra, il reato, commesso nell'esercizio

dell'attività professionale di fiduciario, era teso a ingannare le autorità

fiscali italiane; il ricorrente ha poi avuto un ruolo attivo e determinante

nella vicenda, reperendo la società londinese e partecipando all'emissione

della fattura falsa. Certo, il fatto che per dieci anni egli non possa

sollecitare il rilascio di una nuova autorizzazione (art. 8 cpv. 2 lett. a

LFid) è suscettibile di generare dei disagi non indifferenti alla sua persona e

alla sua attività. A questo proposito occorre comunque considerare che tale

termine va computato a far tempo dalla data della condanna, avvenuta nel 2018 e

di cui l'Autorità di vigilanza è venuta a conoscenza solo nel 2022. Di fatto il

querelato provvedimento di revoca avrà effetto solo per sei anni, durante i

quali l'insorgente potrà continuare a svolgere, come attualmente già fa, la sua

attività in collaborazione con un fiduciario regolarmente autorizzato, nei

limiti di quanto consentito dalla LFid (STF 2C_955/2010 del 6 aprile 2011

consid. 6.2, 2P.290/2005 del 3 luglio 2006 consid. 5.4 e 2P.137/2001 del 17

luglio 2001 consid. 4e). D'altra parte poi, nonostante la durata della revoca

non sia trascurabile, ciò dipende dalla scelta operata dal Legislatore ticinese

di voler considerare con una certa severità quelle fattispecie che, come è

sicuramente il caso in concreto, si contraddistinguono per l'esistenza di gravi

reati contrari alla dignità professionale, commessi intenzionalmente da un

fiduciario (cfr. Rapporto del 18 novembre 2009 n. 5896 e 5896a della

Commissione della legislazione sul messaggio 6 marzo 2007 e sul messaggio

aggiuntivo 3 giugno 2008 del Consiglio di Stato concernente la revisione della

legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984, pag.

11 e seg.).

Ne consegue dunque che nemmeno la domanda di giudizio postulata in via

subordinata può essere accolta.

5. 5.1. Visto

quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo

diventa priva d'oggetto.

5.2. Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente

(art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera