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Decisione

52.2022.384

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato

21 marzo 2023Italiano18 min

causa di una lite domestica. Siccome in quell'occasione la moglie aveva dichiarato

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.384

Lugano

21

marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 22 novembre

2022 di

RI

1

contro

la decisione del 19 ottobre 2022 (n. 5043) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente

avverso la risoluzione del 6 luglio 2022 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre a

tempo indeterminato;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. RI 1, nato il __________

1961, ha conseguito la licenza di condurre nel 1999. Ormai pensionato, non

risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.

b. Il 31 agosto 2021,

verso le ore 17.20, la polizia cantonale è intervenuta al domicilio di RI 1 a

causa di una lite domestica. Siccome in quell'occasione la moglie aveva dichiarato

ch'egli era appena rincasato alla guida del proprio veicolo (targato TI __________)

e che da una settimana guidava in uno stato alterato dall'alcol, è stato

sottoposto a un'analisi dell'alito mediante etilometro precursore, che ha dato

esito positivo nella misura di 0.87 mg/l (milligrammi di alcol per litro di

aria espirata) alle ore 18.05. Dall'analisi del sangue successivamente disposta

dal magistrato inquirente è risultato un tasso alcolemico medio al momento

critico compreso tra 1.81 e 2.44 g/kg. È inoltre stata messa in evidenza la

presenza di alcuni farmaci (un antidepressivo, una benziodiazepina, un ipnotico

e un antidiabetico).

Interrogato il 21

settembre 2021 dalla polizia cantonale in merito ai predetti accadimenti, l'interessato,

che ha ammesso di avere bevuto troppo alcol (birra e grappa) quel

giorno, ha negato di essersi posto alla guida in stato di ebrietà. Ha inoltre

precisato di avere smesso definitivamente di bere alcolici dal 1°

settembre 2021, dopo avere preso coscienza del suo problema di dipendenza.

Al termine dell'interrogatorio, la licenza di condurre veicoli a motore gli è

stata sequestrata dalle forze dell'ordine.

c. A seguito

dell'accaduto, con decreto d'accusa del 23 marzo 2022, passato in giudicato, il

competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di giuda in stato di

inattitudine (con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue compresa

tra 1.71 e 1.92 g/kg) giusta l'art. 91 cpv. 2 lett. a della legge federale

sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), condannandolo

alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere (sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 3 anni) e alla multa di fr. 200.-. Tale decisione è

rimasta incontestata ed è quindi regolarmente passata in giudicato.

B. a. Nel frattempo, preso

atto del relativo rapporto di polizia, l'8 ottobre 2021 la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, ha avviato nei confronti del conducente un

procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre;

contestualmente, sospettando un'inidoneità alla guida a fronte dell'elevato

tasso alcolemico riscontrato (≥ 0.8 mg/l di aria espirata,

rispettivamente 1.6 g/kg di sangue), gli ha revocato la patente a titolo

preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato,

ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia specialistica a cura di un

medico del traffico SSML. Tale decisione, resa in applicazione degli art. 15d

cpv. 1 lett. a LCStr e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione

del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è passata in giudicato incontestata.

b. A fronte del certificato del 29 aprile 2022 rilasciato dal dr. med. M__________,

allora medico curante dell'interessato, che ha negato l'esistenza di indizi di

un consumo problematico di alcol, il 5 maggio successivo la Sezione della

circolazione ha temporaneamente sospeso il provvedimento di revoca cautelativa

della licenza, confermando tuttavia l'obbligo di sottoporsi alla valutazione

specialistica della sua idoneità alla guida.

C. L'8 febbraio e il 9

marzo 2022 RI 1 si è sottoposto all'esame peritale disposto nei suoi confronti,

rivolgendosi al dr. med. Cristian Palmiere, medico del traffico SSML, presso l'Unità

di medicina del traffico del Centre universitaire romand de médecine légale

(CURML).

Preso atto delle conclusioni della perizia del 31 maggio 2022 dello specialista

- che l'ha ritenuto inidoneo alla guida -, dopo avergli invano offerto la

possibilità di esprimersi in merito, con decisione del 6 luglio 2022 la Sezione

della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato.

La riammissione alla guida è stata subordinata alle seguenti condizioni:

§ presentazione, a settembre 2022, di un'attestazione

del medico curante e/o del medico diabetologo, in merito alla diagnosi di

diabete ed al trattamento prescritto, che dovranno essere compatibili con la

guida di veicoli a motore del primo gruppo;

§ presentazione, a settembre 2022, di un'attestazione

dello psichiatra curante, che dovrà fornire informazioni dettagliate in merito

alle diagnosi attualizzate, al tipo di presa in carico, al trattamento

psicofarmacologico eventualmente prescritto (che non dovrebbe comprendere

benzodiazepine o molecole della famiglia z-drugs), alla stabilizzazione del

quadro clinico per un periodo di almeno 6 mesi, all'assenza di ricoveri

ospedalieri in ambito psichiatrico nel corso degli ultimi 6 mesi ed all'assenza

di contro-indicazioni alla guida sicura di veicoli a motore del primo gruppo;

§ mantenimento dell'astinenza completa ed assoluta dal

consumo di bevande alcoliche, da verificare mediante analisi tossicologiche

(ricerca e dosaggio del PEth) a frequenza mensile per un periodo di tre mesi

(fine luglio, fine agosto e fine settembre 2022);

§ presentazione di rapporto peritale di medicina del

traffico (livello 4) steso da un medico del traffico SSML (art. 28a cpv.

1 lett. a OAC).

La

risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata sulla base

degli art. 14 cpv. 1 e 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2

lett. a, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC.

D. Con giudizio del 19

ottobre 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dal

conducente avverso il suddetto provvedimento, levando a un eventuale ricorso

l'effetto sospensivo. Il Governo ha anzitutto disatteso una contestazione

relativa alla guida in stato d'ebrietà commessa il 31 agosto 2021. Preso atto

delle generiche obiezioni sollevate e dopo aver illustrato le risultanze

dell'esame peritale, ha poi essenzialmente ritenuto che non vi fossero seri

motivi per scostarsi dalle conclusioni del referto, che ha considerato

completo, convincente e compiutamente motivato. A fronte delle sue conclusioni

(definite oggettivamente molto preoccupanti nella misura in cui farebbero stato

di una situazione gravemente compromessa sia sul piano fisico che psichico), ha

quindi tutelato la controversa revoca di sicurezza, unitamente alle condizioni

poste ai fini della riammissione alla guida.

E. Avverso il predetto

giudizio, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

che sia annullato, insieme alla decisione dipartimentale. Ripercorsi i fatti, il

ricorrente - che ribadisce di non avere guidato in stato di ebrietà qualificata

- ritiene che la revoca di sicurezza non sia sorretta da motivi oggettivi e che

la perizia del medico del traffico sia superata. Spiega infatti di essersi nel

frattempo rivolto a un nuovo medico (dr. med. B__________) per effettuare

tutti gli accertamenti necessari a dimostrare la sua idoneità alla guida, riservandosi

di presentare il relativo referto in prosieguo di causa.

F. All'accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione

perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.

G. In sede di replica,

l'insorgente ha ribadito le proprie tesi e conclusioni, indicando di produrre

una relazione del dr. med. B__________ (che ha tuttavia omesso di allegare) che

lo dichiarerebbe idoneo alla guida. Il Governo e l'autorità dipartimentale non

hanno invece duplicato.

H. Alla successiva

richiesta della giudice delegata alla causa di produrre la predetta relazione, il

ricorrente non ha dato alcun seguito.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge

di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la

tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

Pacifica è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e

direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 2 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm),

è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 25

cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se è

accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più

adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b

LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che

esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa

allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali

da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace

di liberarsi o di controllare questa

abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta

più di ogni altro automobilista il

rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di

garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex

art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica

pertanto con la nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione

giuridica permette infatti di allontanare dal traffico anche coloro che, a

causa di un consumo incontrollato di alcol, presentano un pericolo concreto di

divenire dipendenti in senso medico (cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122

consid. 3c; STF 1C_106/2016 del 9 giugno 2016 consid. 4.1). Al riguardo sono

pure rilevanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il

suo comportamento nella circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF

129.

II 82 consid. 4.1; STF 1C_309/2018 dell'8 marzo 2019 consid. 4, 1C_384/2017

del 7 marzo 2018 consid. 2.1 e rimandi).

2.2

La revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16d LCStr è una

misura di sicurezza adottata al fine di proteggere la circolazione contro

conducenti non idonei alla guida. La licenza revocata a tempo

indeterminato potrà essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è

scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona

colpita dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida

(cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova

della sua guarigione, in caso di alcoldipendenza (art. 16d cpv. 1 lett.

b LCStr) dopo un'astinenza controllata di

almeno un anno. La revoca di sicurezza comporta pertanto una limitazione

tangibile della sua libertà personale. Proprio per questo motivo

l'autorità competente, prima di adottare una tale misura, deve analizzare e

chiarire d'ufficio la situazione della persona implicata (cfr. DTF 139 II 95

consid. 3.4.1, 129 II 82 consid. 2.2). L'entità degli accertamenti dipende

dalle circostanze del caso concreto e rientra nel margine d'apprezzamento dell'autorità

decidente (cfr. DTF 129 II 82 consid. 2.2). Un esame di verifica dell'idoneità

alla guida (a cura di un medico che possiede il titolo di medico del traffico

SSML o un titolo equivalente, cfr. art. 5b cpv. 4 e 28a cpv. 2

lett. a OAC) è in particolare richiesto in caso di guida in stato di ebrietà

con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1.6 per mille o

con una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0.8 milligrammi

per litro di aria espirata (art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr). Rientrano,

tra i chiarimenti che di regola s'impongono prima di pronunciare un'eventuale

revoca di sicurezza, l'esame dettagliato delle circostanze personali (che in

fondati casi può includere la raccolta di rapporti di terzi), l'approfondimento

di eventuali episodi di guida in stato di ebrietà, un'anamnesi dell'alcolismo

(concernente il comportamento potorio rispettivamente le abitudini e le

motivazioni del consumo) come pure una completa visita medica corporale,

particolarmente attenta a possibili alterazioni o disturbi della salute

dipendenti dall'uso di alcolici (cfr. DTF 129 II 82 consid. 6.2.2; STF

1C_309/2018 citata consid. 4, 1C_701/2017 del 14 maggio 2018 consid. 2.3,

1C_150/2010 del 25 novembre 2010 consid. 5.5).

2.3

Nella misura in cui si fonda su perizie allestite da specialisti, di principio

l'autorità decidente non si scosta dal loro contenuto, a meno che non abbia

seri motivi per farlo (cfr. DTF 140 II 334 consid. 3, 133 II 384 consid. 4.2.3,

132.

II 257 consid. 4.4.1; Mizel,

op. cit., pag. 150 seg.). Decisivo ai fini del valore probatorio di un referto

medico è che si fondi su un'indagine sufficientemente

completa, tenga conto delle tesi dell'interessato, sia stato redatto con

conoscenza dell'anamnesi, sia chiaro nella descrizione e nell'apprezzamento

della situazione medica e che le conclusioni dell'esperto siano debitamente

motivate (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; STF 1C_7/2017 del 10 maggio 2017

consid. 3.5, 1C_5/2014 del 22 maggio 2014 consid. 3.3, 1C_359/2008 del

23.

febbraio 2009 consid. 2.2; Mizel,

op. cit., pag. 138 seg.).

3.

3.1. In

concreto, come visto in narrativa, le precedenti istanze hanno giustificato la

revoca della licenza di condurre disposta nei confronti del ricorrente

fondandosi sulla perizia allestita dal dr. med. Cristian Palmiere, che lo ha

esaminato presso l'Unità di medicina del traffico del CURML l'8 febbraio e il 9

marzo 2022. Il medico del traffico SSML, dopo aver effettuato l'anamnesi dell'insorgente

e aver rievocato l'episodio del 31 agosto 2021, ha indagato nel corso di un

colloquio il suo comportamento in relazione al suo consumo di alcol (discutendo

con lui anche delle risposte fornite ai questionari AUDIT [Alcohol Use

Disorders Identification Test] e CAGE [Cut down, Annoyed,

Guilty, Eye opener]) e all'uso di farmaci psicoattivi. Dal referto

risulta che lo specialista ha inoltre proceduto a un esame clinico, comprensivo

dell'impressione psichica, come pure effettuato analisi tossicologiche e

raccolto informazioni dallo psichiatra curante (dr. med. P__________). A

fronte dei diversi elementi, il perito ha quindi indicato che:

"esistono, nel caso del signor RI 1, problematiche

di vario tipo (…).

In particolare, ancora nel febbraio 2022, è descritto

un insight di malattia parziale ed una scarsa compliance sul piano

farmacologico, dal momento che l'interessato avrebbe sospeso di propria

iniziativa la terapia con risperidone e escitalopram, mantenendo unicamente la

terapia ipnotica con zolpidem.

In secondo luogo, non esiste, al momento, alcuna

informazioni relativa alla presa a carico del diabete di cui soffrirebbe

l'interessato (nessuna menzione è fatta in merito al trattamento con

vildagliptina, messo in evidenza all'epoca dei fatti di agosto 2021).

In terzo luogo, nessuna informazione esiste al momento

in merito ad un eventuale trattamento con benzodiazepine (nel periodo

precedente ai fatti di agosto 2021 ovvero nel periodo successivo ai fatti di

agosto 2021). Si ricorda che le analisi tossicologiche realizzate in seguito ai

fatti di [agosto] 2021 hanno messo in evidenza non solo zolpidem ma anche il

nordiazepam.

In quarto luogo, esiste una chiara discrepanza tra

quanto annunciato dall'interessato (nel corso del presente accertamento

peritale) in merito al consumo di etanolo (attuale e pregresso) e le informazioni

derivanti, da un lato, da quanto riferito dallo psichiatra curante e da quanto

evincibile dai risultati delle analisi tossicologiche realizzate nel contesto

della presente valutazione peritale. Lo psichiatra curante dell'interessato ha

indicato che sarebbero noti quattro ricoveri in ambito psichiatrico nel 2021

presso la Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC) di Mendrisio, tutti motivati da

eteroaggressività in un contesto di impregnazione etilica. I risultati delle

analisi tossicologiche realizzate nel contesto della presente valutazione

peritale hanno rivelato in data 8 febbraio 2022, un risultato PEth [fosfatidiletanolo]

compatibile con un consumo eccessivo di etanolo nelle 2-3 settimane antecedenti

il prelievo, mentre l'interessato si è definito un consumatore occasionale di

bevande alcoliche, e [ha indicato] un'astinenza completa dal consumo di bevande

alcoliche da Natale 2021.

Da notare inoltre che l'interessato ha dichiarato che,

dopo i fatti di agosto 2021, gli è stata proposta una "cura disintossicante

dall'alcol", che egli avrebbe rifiutato.

Infine, dal punto di vista psichiatrico, esiste una

diagnosi di disturbo di personalità di tipo misto ed uso dannoso di alcol, in

un soggetto che sembra aver beneficiato di un trattamento con risperidone ed

escitalopram (sospesi dall'interessato), che sembra beneficiare di un

trattamento con zolpidem, con una presa in carico da parte di Ingrado (non

evocata nel contesto della presente valutazione peritale) e con quattro

ricoveri in ambito psichiatrico nel 2021 presso la Clinica Psichiatrica

Cantonale (CPC) di Mendrisio, tutti motivati da eteroaggressività in un

contesto di impregnazione etilica."

Ha pertanto concluso che

il ricorrente non fosse idoneo alla guida di veicoli a motore del primo gruppo,

indicando le possibili condizioni per la riammissione alla guida, che la

Sezione della circolazione ha in sostanza fatto proprie nella decisione del 6

luglio 2022 (cfr. supra, consid. C).

3.2

Ora, dall'esame

degli atti non emergono seri e validi motivi per scostarsi dalle risultanze

della citata perizia specialistica, che - come già ritenuto dal Governo - risulta

senz'altro concludente, motivata e scevra di contraddizioni (cfr. DTF 133 II

384.

consid. 4.2.3; STF 1C_106/2016 citata consid. 3.1 e rimandi). Essa si fonda

su un'accurata indagine e su valutazioni precise e pertinenti. Il referto è ben

articolato, trasparente e intelligibile. Illustra in modo chiaro e preciso le

diverse parti in cui è strutturato, indicando le diverse fonti d'informazione

(pag. 1-2) e i dati salienti sulla persona del conducente (sub "informazioni

anamnestiche"). Indaga poi l'infrazione del 31 agosto 2021 (riportando le

osservazioni del ricorrente) e il rapporto dell'interessato con l'alcol e con

eventuali sostanze stupefacenti e farmaci psicoattivi (pag. 4-7). Riporta in

seguito l'esito dell'esame clinico (ivi compresa l'impressione psichica; pag.

7-9) e delle analisi tossicologiche (pag. 9), nonché le informazioni ricevute

dallo psichiatra curante (pag. 9-10). Analizza e discute quindi in modo

compiuto i diversi elementi raccolti, traendone infine, in modo del tutto

coerente, le logiche conclusioni di cui si è detto (cfr. supra, consid. 3.1).

Conclusioni che evidenziano non solo una problematica di abuso etilico, bensì

una situazione più complessa, connotata anche da un disturbo della personalità

di tipo misto (per cui era già stato prescritto un trattamento

psicofarmacologico), tale da escludere la sua idoneità alla guida.

Le generiche censure mosse dall'insorgente - che non si confronta minimamente con

le risultanze peritali e le deduzioni tratte dallo specialista - non permettono

di ritenere inattendibile il referto in questione. La fondatezza delle

conclusioni cui perviene non appare in particolare smentita dal certificato del

22.

novembre 2022 del dr. med. B__________ (doc. B) prodotto con il ricorso, da

cui emerge unicamente che "il paziente ha

dichiarato in mia presenza, in data 21.11.2022, di desiderare di voler

sospendere il consumo alcoolico". Il medico - specialista in

medicina interna che ha visitato l'insorgente per la prima volta il 3 ottobre

2022.

- si è quindi limitato a indicare che:

"Dal punto di vista medico verranno messe in atto valutazione

seriate ed una presa a carico specialistica per assistere il paziente nel lungo

e complesso percorso di disassuefazione alcoolica. Ad oggi non è possibile

esprimersi sulle probabilità che un simile percorso terapeutico possa condurre

ad una persistente astinenza da alcool".

Ciò che pure conferma le

preoccupazioni espresse dal dr. med. Palmiere nella sua perizia. Al di là di

tale certificato, benché evocata in replica, non è invece stata versata agli

atti alcuna altra relazione con cui, stando al ricorrente, il dr. med. B__________

lo avrebbe dichiarato idoneo alla guida (cfr. supra consid. G e H).

Per il resto, nella misura in cui il ricorrente sembra ancora voler rimettere

in discussione di aver condotto, il 31 agosto 2021, un veicolo in stato di

ebrietà, come descritto in narrativa (consid. A), giova rilevare che tali fatti

sono stati accertati anche in sede penale, con decisione passata in giudicato,

che vincolerebbe di principio anche l'autorità amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2, 123 II 97 consid. 3c/aa). Qui oggetto di

controversia non è in ogni caso una revoca d'ammonimento disposta in funzione

di tale infrazione, ma una revoca di sicurezza, fondata su una perizia che, pur

discutendo anche tale infrazione, ha come visto accertato l'inidoneità alla

guida dell'insorgente per dipendenza da alcol, unitamente ad altri motivi di

ordine medico.

3.3

Ne discende che la

decisone del Governo, che ha tutelato la controversa revoca della licenza di

condurre a tempo indeterminato disposta dalla Sezione della circolazione merita

di essere tutelata, siccome immune da violazioni del diritto.

Identica conclusione vale per le condizioni

poste per la riammissione alla guida, che il ricorrente non contesta. Va da sé

che la tempistica riferita a tali condizioni andrà se del caso attualizzata,

ritenuto che, così come anche indicato dal dr. med. Palmiere nel

suo referto (pag. 14), la nuova valutazione peritale da parte di uno

specialista in medicina del traffico dovrà essere procrastinata sino alla realizzazione delle (tre) condizioni riguardanti

le attestazioni dal punto di vista medico e psichiatrico e della comprovata

astinenza.

4.

4.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

4.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art.

47.

cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

Non si assegnano ripetibili

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La vicecancelliera