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Decisione

52.2022.391

Rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS

12 febbraio 2024Italiano26 min

29 marzo 2020, per svolgere un'attività lucrativa dipendente quale collaboratore

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.391

Lugano

12

febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso del 23 novembre

2022 di

RI

1

patrocinato

da PA 1

contro

la risoluzione del 19 ottobre 2022 (n. 5035) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione del 28 dicembre 2020 della Sezione della popolazione del

Dipartimento delle istituzioni in materia di rifiuto del rilascio di

un'autorizzazione di domicilio UE/AELS e del rinnovo di un permesso di dimora

UE/AELS;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Il cittadino germanico RI

1 (1973) è giunto in Svizzera il 1° marzo 2015, ottenendo dalle competenti

Autorità zurighesi un permesso di dimora UE/AELS, con termine di controllo al

29 marzo 2020, per svolgere un'attività lucrativa dipendente quale collaboratore

della __________, succursale di __________, che ha poi dovuto interrompere dal

mese di ottobre 2015 causa malattia.

b. Il 1° maggio 2017 l'interessato si è trasferito nel Canton

Ticino, a __________, dove il 23 luglio 2018 ha ottenuto la modifica dell'indirizzo

sul proprio permesso di dimora UE/AELS.

c. Sino al 6 ottobre 2017 RI 1 ha percepito dalla __________

le indennità di perdita di guadagno pari a 730 giorni, successivamente, le

indennità di disoccupazione germaniche fino alla fine di gennaio 2019. Il 9

ottobre 2017, egli si è annunciato all'Ufficio regionale di collocamento di __________

quale persona alla ricerca di un impiego. Dal mese di gennaio 2019, essendo

privo di entrate, egli è stato posto al beneficio di prestazioni assistenziali

da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI).

d. Il rapporto di lavoro di RI 1 è stato sciolto dalla __________,

succursale di __________, per il 31 gennaio 2018.

e. Preso atto della segnalazione dell'USSI, la Sezione della

popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha invitato RI 1 a documentare

la propria situazione finanziaria e lavorativa. Il 17 maggio 2019 quest'ultimo ha

affermato di non essere più stato in grado di lavorare per malattia dal 7/8

ottobre 2015, in quanto tra l'ottobre 2015 e il luglio 2017 gli erano stati diagnosticati

dei tumori ed ha trasmesso, tra le altre cose, la conferma da parte

dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton Ticino, Cassa di

compensazione AVS/AI/IPG, di affiliazione quale persona senza attività

lucrativa a partire dal 1° maggio 2017, l'estratto del suo conto individuale e

lo scritto del 28 aprile 2016 della Sozialversicherungsanstalt des Kantons

Zürich (SVA Zürich) attestante che egli aveva presentato il 20 aprile 2016 una

domanda di rendita d'invalidità.

B. a. Il 3 febbraio 2020 RI 1

ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio per soggiorno privato.

b. Sentito dalla Polizia cantonale il 25 maggio 2020 in

merito alla sua domanda e con l'ausilio di un interprete, il candidato ha

dichiarato di essere celibe e senza figli, di non lavorare, di dipendere dall'aiuto

sociale e di recarsi all'estero per vacanza e/o visita ai parenti circa 2 mesi

all'anno.

c. Con progetto di decisione del 2 dicembre 2020, la SVA

Zürich ha ritenuto che le condizioni per riconoscere una rendita intera di

invalidità a RI 1 fossero date a decorrere dal 1° ottobre 2016, dopo avere

accertato la sua incapacità di lavoro a partire dall'ottobre 2015.

d. Dopo avergli dato la possibilità di esprimersi, il 28

dicembre 2020 la Sezione della popolazione ha deciso di non rilasciare a RI 1 un'autorizzazione

di domicilio UE/AELS, negandogli nel contempo il rinnovo del permesso di dimora

UE/AELS.

L'Autorità ha tenuto conto del fatto che l'interessato,

licenziato il 31 gennaio 2018, non esercitava più un'attività lucrativa dal

mese di ottobre 2015, aveva ottenuto una rendita di invalidità intera dal 1°

ottobre 2016 e dipendeva dall'aiuto sociale per un importo complessivo di fr.

47'143.85, ragione per la quale non adempiva le condizioni per l'ottenimento del

permesso di domicilio come pure quelle per il riconoscimento dello statuto di

lavoratore e del diritto di rimanere nel nostro Paese sulla base dell'Accordo

del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,

e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle

persone (ALC; RS 0.142.112.681), non disponendo inoltre di mezzi finanziari sufficienti

per il proprio sostentamento. Non essendovi inoltre spazio per rilasciargli un

permesso di dimora quale caso di rigore, gli ha quindi fissato un termine fino

al 27 febbraio 2021 per lasciare la Svizzera. Il provvedimento è stato reso

sulla base degli art. 4, 6, 20, 24 allegato l ALC; 20, 22 e 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera

circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203); 34, 62, 96 della

legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019

rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]);

60 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24

ottobre 2007 (OASA; RS 142.201); 26 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100); 5 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

C. Con giudizio del 19 ottobre

2022 il Consiglio di Stato ha confermato la

suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di

essa interposta da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha

ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciargli un permesso di

domicilio UE/AELS e non rinnovargli quello di dimora UE/AELS in virtù dei

motivi addotti dalla Sezione della popolazione, dopo avere constatato che l'interessato

non padroneggiava la lingua italiana e non adempiva i criteri dell'integrazione

sanciti all'art. 58a LStrI.

D. Contro la predetta pronuncia

governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un'autorizzazione

di domicilio UE/AELS, mentre in via subordinata il rinnovo del permesso di

dimora UE/AELS o il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS quale caso di

rigore.

RI 1, il quale contesta di non essere sufficientemente

integrato per motivi linguistici come addotto dall'Esecutivo cantonale, afferma

che la dipendenza dall'aiuto sociale non è imputabile a sua colpa in quanto

dovuta alle lungaggini della procedura per l'ottenimento della rendita AI.

Inoltre sostiene di poter prevalersi del diritto di rimanere in Svizzera poiché

ne adempie le relative condizioni, la sua incapacità lavorativa essendo

subentrata il 16 ottobre 2018 e non nell'ottobre del 2015, tenuto conto che il

suo contratto di lavoro è stato sciolto per il 31 gennaio 2018 ed ha ricevuto le

indennità per la perdita di guadagno fino all'ottobre 2017. Ritiene pure che il

principio dell'uguaglianza giuridica garantita dall'art. 8 Cost. sia stato

violato, il Tribunale federale avendo accolto il ricorso di una cittadina

straniera ammalatasi e che si trovava in una situazione ancora più sfavorevole

della sua dal profilo lavorativo (DTF 144 II 121 consid. 3.5). Chiede altresì

di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il Dipartimento,

quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se necessario in seguito.

F. In fase di replica

l'insorgente riconferma ed amplia i propri argomenti ricorsuali, segnalando di

essere stato posto nel frattempo al beneficio delle prestazioni complementari

all'AI e la necessità di continuare ad essere seguito in Svizzera dal profilo

medico. Nella duplica l'Autorità dipartimentale ribadisce quanto espresso nella

risposta, mentre il Governo è rimasto silente.

G. Pendente causa, l'insorgente

ha segnalato che con sentenza del 27 dicembre 2022 (DTF 149 II 1 consid. 4) il

Tribunale federale ha sancito che a una persona straniera non può essere

revocato il permesso di domicilio per motivi di dipendenza dall'aiuto sociale

se la medesima ottiene, durante la procedura ricorsuale cantonale, le

prestazioni complementari.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire

nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8

giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata

legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro

integrazione [LALSI; RL 143.100]). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.

68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013

(LPAmm; RL 165.100) e presentato

da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

1.2. Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la revisione

della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (vLStr; RS 142.20),

rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RU

2007 5437). Giusta l'art. 126 cpv. 1 LStrI, alle

domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane

applicabile il diritto previgente.

In concreto, la domanda di

rilascio del permesso di domicilio UE/AELS è stata depositata il 3 febbraio

2020. La vertenza va quindi esaminata, nella

misura in cui è applicabile il diritto interno, nella sua attuale versione (STF 2C_586/2020 del 26

novembre 2020 consid. 3.1, 2C_1072/2019

del 25 marzo 2020 consid. 7.1).

Considerandi

2.

Per la risoluzione della

presente vertenza, bisogna innanzitutto esaminare se l'insorgente adempie le

condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio (STF 2C_615/2020 del 20

maggio 2021 consid. 4.3 con rif. alla STF 2C_1008/2019 del 13 marzo 2020 consid.

3). Ciò che, contrariamente al Consiglio di Stato, l'Autorità dipartimentale

non ha proceduto a fare.

2.1

L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini

elvetici nonché a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (attualmente

Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere

ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati

contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano

alle disposizioni di diritto interno (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).

In concreto, essendo cittadino germanico e titolare di un

documento di legittimazione valido, il ricorrente può, in linea di principio, prevalersi

del menzionato accordo bilaterale per

esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate

condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese.

2.2

L'autorizzazione di domicilio UE/AELS non

è, in quanto tale, prevista dall'ALC. Giusta l'art. 5 OLCP, essa viene infatti rilasciata ai

cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù degli art. 34 LStrI

e 60-63 OASA nonché in conformità degli accordi di

domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).

2.3

2.3.1

Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStrI

dispone - tra l'altro - che il permesso di domicilio può essere

rilasciato allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in

totale, sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora

e che negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un

permesso di dimora (cpv. 2 lett. a),

sempre che non sussistano motivi di

revoca secondo l'art. 62 o 63 cpv. 2 (cpv. 2 lett. b) e che egli sia integrato (cpv. 2 lett. c), oppure

dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un

permesso di dimora se egli adempie le condizioni di cui al capoverso 2

lettere b e c ed è in grado di comunicare bene nella lingua nazionale parlata

nel luogo di residenza (cpv. 4).

2.3.1.1

L'art. 62 cpv. 1 LStrI sancisce che l'Autorità

competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se: a. lo

straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione,

indicazioni false o taciuto fatti essenziali; b. lo straniero è stato

condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi

degli articoli 59–61 o 64 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP;

RS 311.0); c. lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o

espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o

costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; d. lo

straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione; e. lo

straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale; f. lo

straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la

cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in

giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge

sulla cittadinanza del 20 giugno 2014 (LCit; RS 141.0); g. lo straniero non

rispetta un accordo d'integrazione senza validi motivi.

2.3.1.2

L'art. 58a LStrI dispone che nel valutare l'integrazione

l'autorità competente si basa sui criteri seguenti: a. il rispetto della

sicurezza e dell'ordine pubblici; b. il rispetto dei valori della Costituzione

federale; c. le competenze linguistiche; d. la partecipazione alla vita

economica o l'acquisizione di una formazione.

Gli art. 77a segg. OASA concretizzano questi criteri.

In particolare, secondo l'art. 77e OASA in relazione con l'art. 58a

cpv. 1 lett. d LStrI, partecipa alla vita economica chi è in grado di mantenere

sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari

con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto

(cpv. 1). Acquisisce una formazione chi sta seguendo una formazione o una

formazione continua (cpv. 2).

2.3.1.3

L'art. 60 OASA precisa che per il rilascio del

permesso di domicilio devono essere soddisfatti i criteri d'integrazione di cui

all'art. 58a cpv. 1 LStrI (cpv. 1). Lo straniero deve dimostrare di

possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale

parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per

quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del

quadro di riferimento (cpv. 2).

Secondo l'art. 62 OASA, il rilascio anticipato del permesso

di domicilio presuppone che siano soddisfatti i criteri d'integrazione di cui

all'art. 58a cpv. 1 LStrI (cpv. 1). Lo straniero deve dimostrare di

possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale

parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento B1 e, per

quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del

quadro di riferimento (cpv. 1bis). Nell'esame della domanda di rilascio

anticipato del permesso di domicilio è tenuto conto del grado d'integrazione

dei membri della famiglia di età superiore a 12 anni (cpv. 2).

2.3.1.4

L'art. 34 LStrI, avendo carattere potestativo, non conferisce un diritto all'ottenimento

di un'autorizzazione di domicilio. Ne discende che le

Autorità amministrative competenti in

materia di polizia degli stranieri fruiscono, nella sua applicazione, di

un ampio potere discrezionale. In questo senso l'art. 96 cpv. 1 LStrI dispone

che, nell'esercizio del loro potere discrezionale, le Autorità competenti

tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell'integrazione

dello straniero.

2.3.2

2.3.2.1

Dal profilo del

diritto internazionale, potrebbe entrare in linea di conto il Protocollo

tra la Svizzera e la Repubblica federale di

Germania relativo a questioni di domicilio, conchiuso il 19 dicembre 1953 ed

entrato in vigore il 1° agosto 1958, nella sua versione dopo la modifica del 30

aprile 1991 (RS 0.142.111.364). Tale protocollo dispone (n. 1, prima

frase) che i cittadini germanici hanno il diritto, dopo una dimora regolare e

ininterrotta di cinque anni in Svizzera, di ottenere il permesso di domicilio

previsto nell'articolo 6 dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora

degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS). Legge, quest'ultima, sostituita dalla

vigente LStrI che regola il rilascio del permesso di domicilio, come visto,

all'art. 34.

Ne discende che la presente causa va risolta in applicazione

del diritto interno.

2.3.2.2

Come accennato in narrativa, il ricorrente ha

ottenuto un permesso di dimora UE/AELS a

partire dal 1° marzo 2015 con termine di controllo fissato per il 29

marzo 2020 e la decisione con cui l'Autorità dipartimentale gli ha negato il

permesso di domicilio risale al 28 dicembre 2020.

Essendo stato al beneficio di un valido permesso durante

almeno 5 anni e non essendo stato messo in discussione che da quando si trova

in Svizzera il suo soggiorno è regolare e

ininterrotto, ne discende che sulla base del Protocollo tra la Svizzera

e la Repubblica federale di Germania testé

menzionato egli ha diritto, in linea di principio, al rilascio di un permesso

di domicilio. Sapere se possa essergli conferita siffatta autorizzazione, è un

aspetto che riguarda il merito della vertenza.

3.

3.1. Innanzitutto, occorre

esaminare se esiste nei confronti dell'insorgente una delle ipotesi di revoca

del permesso di dimora contemplate all'art. 62 cpv. 1 LStrI.

3.1.1

Fermo restando che non risulta dagli atti che RI 1

abbia fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o

taciuto fatti essenziali, oppure che egli abbia subìto delle condanne penali o

violato in qualche modo il nostro ordine pubblico, nel proprio giudizio del 19

ottobre 2022 l'Esecutivo cantonale ha rilevato che a partire dal 1° ottobre 2016 l'interessato dipendeva dall'aiuto sociale ed aveva

percepito fino a quel momento prestazioni per un importo complessivo che

superava i fr. 83'000.-.

Su quest'ultimo aspetto va comunque tenuto presente di quanto

segue.

3.1.2

Pur considerando che diversamente da quanto previsto

per la revoca di un permesso di domicilio (art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI) l'art.

62.

cpv. 1 lett. e LStrI non richiede una dipendenza "durevole e considerevole"

dall'aiuto sociale e che questa differenza è voluta (messaggio dell'8 marzo

2002.

relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 pag. 3327 segg.,

p.to 2.9.2, commento ad art. 62 LStrI), non bisogna dimenticare che la revoca o

il mancato rinnovo del permesso di soggiorno a causa di problemi economici ha

quale primo obiettivo quello di evitare che lo straniero faccia ulteriormente

capo ad aiuti pubblici. Dato che questo aspetto non può essere constatato con

certezza, è necessario fondarsi sulla probabile evoluzione della situazione

economica della persona interessata. Per ammettere il sussistere di un motivo di revoca giusta l'art. 62 cpv. 1 lett. e

LStrI occorre pertanto che vi sia un pericolo di dipendenza dall'aiuto sociale

concreto; non ci si può basare su semplici ipotesi (STF 2C_854/2015 del 2 marzo

2016.

consid. 4.2, 2C_42/2011 del 23 agosto 2012 consid. 5.4, 2C_685/2010

del 30 maggio 2011 consid. 2.3.1 e 2.3.2). Ne discende che oltre a tenere conto

della situazione passata e di quella attuale, dev'essere formulato un

pronostico a più lunga scadenza (DTF 137 I 351 consid.

3.9, STF 2C_1228/2012 del 20 giugno 2013 consid. 2.3). In altre parole, vi sono

gli estremi per revocare il permesso di soggiorno o rifiutarne il rinnovo quando

la persona ha ricevuto prestazioni di assistenza elevate e non è possibile

contare sul fatto che possa provvedere economicamente a sé stessa in futuro (STF

2C_547/2017 del 12 dicembre 2017 consid. 3.1 e 2C_780/2013 del 2 maggio 2014

consid. 3.3.1).

3.1.3

In concreto, RI 1 non dipende attualmente più

dall'aiuto sociale. In effetti, con decisione del 14 dicembre 2022 (doc. 14),

l'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton Ticino, Cassa di compensazione

AVS/AI/IPG, gli ha assegnato, con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2017, una

prestazione complementare alla rendita di

invalidità riconosciutagli dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton

Zurigo il 26 novembre 2021 (doc. 6: decisione SVA Zürich), ciò che ha

permesso di rimborsare l'importo di fr. 85'834.90 corrispondente al debito

assistenziale accumulato fino a quel momento presso l'USSI. Questo comporta che

l'insorgente non adempie (più) tale ipotesi di revoca (STF 2C_49/2023 dell'11 aprile

2023.

consid. 5.2 concernente un caso ticinese). In effetti, per costante prassi,

il rischio concreto di dipendenza dall'aiuto sociale, in altri termini il

motivo di revoca di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI per il permesso di

domicilio e all'art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI per il permesso di dimora, deve

continuare e sussistere quando l'Autorità di ultima istanza giudica il caso (DTF

149.

II 1 consid. 4.4.), ciò che non si avvera nella presente fattispecie.

3.1.4

Ne discende che nei confronti dell'insorgente non vi è

attualmente alcuna delle ipotesi di revoca del permesso di dimora contemplate

all'art. 62 cpv. 1 LStrI.

3.2

Resta quindi da esaminare l'integrazione del ricorrente

nel nostro Paese.

3.2.1

Oltre al rispetto della sicurezza e dell'ordine

pubblici e dei valori della Costituzione federale, che non sono qui in

discussione, l'art. 58a LStrI dispone che nel valutare l'integrazione l'autorità

competente si basa anche sui criteri delle competenze linguistiche e della

partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione.

Le competenze linguistiche in una lingua nazionale sono

considerate dimostrate, giusta l'art. 77d cpv. 1 OASA, se lo straniero parla

e scrive detta lingua nazionale in quanto lingua madre (lett. a); ha

frequentato almeno tre anni la scuola dell'obbligo in detta lingua nazionale

(lett. b); ha frequentato una formazione di livello secondario II o terziario

in detta lingua nazionale (lett. c); oppure dispone di un certificato

attestante le pertinenti competenze linguistiche in detta lingua nazionale,

basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard

qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici (lett. d).

Secondo l'art. 77e cpv. 1 OASA, partecipa alla vita

economica chi è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di

ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo

patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.

3.2.2

Tornando al caso in esame, il Consiglio di Stato ha

ritenuto che l'insorgente non adempisse i criteri dell'integrazione sanciti

all'art. 58a LStrI a causa della sua dipendenza dall'aiuto sociale e

della sua scarsa conoscenza della lingua italiana.

3.2.2.1

L'insorgente contesta tale conclusione. Sostiene che

le sue difficoltà linguistiche e a partecipare alla vita economica sono

riconducibili al fatto di essere stato colpito dalle diverse malattie. Nel

dettaglio, precisa che nell'ottobre 2015 gli è stato diagnosticato un primo

tumore. Dopo alcune operazioni, chemioterapia e radioterapia, nel maggio 2016

gliene è stato rilevato un secondo. Dopo la nefrectomia del rene destro, nel

luglio 2017 gliene è stato diagnosticato un terzo, questa volta nel bicipite sinistro,

che dev'essere costantemente monitorato. Oltre a ciò, afferma di essere

attualmente affetto dalle seguenti malattie che impongono trattamenti medici costanti:

grave danneggiamento ai denti a causa di chemioterapia e radioterapia, psoriasi,

artrite, polineuropatia, cirrosi epatica, danneggiamento dei reni, restrizioni

irreversibili alla mobilità del braccio sinistro (60%), xerostomia, stanchezza

cronica, emicrania cronica. Questi problemi di salute lo avrebbero pertanto reso

inabile al lavoro e costretto a dipendere dall'aiuto sociale per un periodo protrattosi

a causa delle lungaggini cui è stato suo malgrado confrontato per ottenere l'assicurazione

invalidità, giunta soltanto dopo più di 5 anni dall'inoltro della domanda.

Per quanto riguarda le sue conoscenze linguistiche il

ricorrente - il quale afferma di avere sempre scritto tutte le sue lettere e comunicato

in italiano con tutti gli enti, uffici, i medici e le autorità - rileva che dall'ottobre

2015.

ha difficoltà a parlare a causa dei numerosi interventi nella zona della

bocca e della gola e alla resezione laser del carcinoma a cellule squamose, durante

la quale anche i muscoli della lingua sono stati gravemente danneggiati. Da

allora la funzione della lingua è stata fortemente limitata, dovendo gradualmente

riapprendere a parlare. Anche oggi egli avrebbe ancora grandissimi problemi e

gli costerebbe un'enorme quantità di forza e concentrazione sostenere una

conversazione. Oltre a ciò, egli avrebbe perso tutti i denti per un lungo

periodo di tempo a causa della chemioterapia e delle radiazioni nella zona

della bocca e della gola al punto da dover ora portare delle protesi. Le

attuali limitazioni motorie dovute alla lingua e alle protesi, aggravate anche

da una xerostomia cronica e dolorosa (secchezza delle fauci), gli renderebbero impossibile

partecipare a un corso di lingua.

3.2.2.2

Sull'aspetto della dipendenza dall'aiuto sociale,

già si è detto che il ricorrente non è più a carico dell'assistenza pubblica,

ragione per la quale tale motivo non può più essergli rimproverato.

In merito alle sue conoscenze linguistiche, non va

dimenticato che RI 1 è di lingua madre tedesca, ovvero una delle nostre lingue

nazionali, ragione per la quale non è dato di vedere come egli non adempia la

condizione prevista all'art. 77d cpv. 1 OASA in relazione con l'art. 58a

LStrI. Non porta a diversa conclusione il fatto che l'art. 62 cpv. 2 OASA in

relazione con l'art. 34 cpv. 4 LStrI preveda, per il rilascio del permesso di

domicilio anticipato dopo cinque anni di soggiorno, che lo straniero deve

dimostrare di possedere le competenze orali della lingua nazionale parlata nel

luogo di domicilio. In effetti, nel valutare il criterio d'integrazione di cui

all'articolo 58a capoverso 1 lett. c (competenze linguistiche e la loro

dimostrazione) ma anche alla lett. d (partecipazione alla vita economica o

acquisizione di una formazione) LStrI, l'art. 77f OASA in relazione con

l'art. 58 cpv. 2 LStrI dispone che l'autorità competente considera debitamente

le circostanze personali dello straniero. È possibile derogare a detti criteri

se lo straniero non li può adempiere o può farlo solo con grandi difficoltà a

causa di: a. una disabilità fisica, mentale o psichica; b. una malattia grave o

cronica; c. altre gravi circostanze personali, segnatamente perché ha grandi

difficoltà a imparare, leggere o scrivere (1), è un lavoratore povero (2),

adempie obblighi di assistenza (3). In caso di malattia occorre che vi sia un

certo grado di gravità e/o deve perdurare per un certo periodo di tempo e nel

peggiore dei casi essere completamente incurabile. Esempi di tali disabilità o

malattie sono riconducibili a gravi disabilità visive o uditive, a malattie

psichiche o cancro, che devono essere comprovate, laddove sia ragionevole, da

un attestato medico ed eventualmente verificate con una perizia (Istruzioni

LStrI della Segreteria di Stato della migrazione SEM, dell'ottobre 2013, n.

3.3.1.5.1., stato al 1° settembre 2023).

Ora, il fatto che nel mese di ottobre 2015 a RI 1 sia stato

diagnosticato un primo tumore al quale hanno fatto seguito altri due (tra cui

uno del pavimento orale), oltre ad altre malattie, che hanno comportato una sua

inabilità lavorativa e per le quali dovrà essere curato anche in futuro, trova

riscontro in gran parte della documentazione versata agli atti (vedasi in particolare

doc. C: certificato dr. med. FMH medicina interna __________; doc. J: lista dei

medici; doc. 5: scritto dell'11 novembre 2022 dell'istituto Oncologia della

Svizzera italiana; doc. 13: certificato dr. med. FMH specialista in

gastroenterologia ed epatologia __________). Questo spiega le difficoltà lavorative

e linguistiche cui verosimilmente il ricorrente è andato incontro.

3.2.2.3

Ora, tutti questi

aspetti vanno presi in considerazione nell'ambito della valutazione

dell'integrazione del ricorrente e gli permettono quindi di beneficiare del rilascio di un permesso di domicilio.

3.3

Ne discende che l'insorgente ha diritto di ottenere il

permesso di domicilio in forza del Protocollo tra la Svizzera e la Repubblica

federale di Germania relativo a questioni di

domicilio testé menzionato.

4.

Va osservato, per completezza, che il ricorrente avrebbe in ogni

caso avuto diritto al rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS,

potendo prevalersi del diritto di rimanere

sancito dagli art. 7 lett. c ALC, 4 allegato I ALC e

22.

OLCP in relazione con l'art. 2

par. 1 lett. b del regolamento 1251/70 della Commissione Europea, del 29

giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di

uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, in quanto la sua inabilità

permanente al lavoro è insorta il 16 ottobre 2018, ovvero dopo i due anni di

soggiorno imposti dalla legge, quando il suo stato di salute è definitivamente

peggiorato (DTF 144 II 121 consid. 3.5).

Certo, il 1° ottobre 2015 egli ha dovuto interrompere

l'attività lucrativa iniziata il 1° marzo 2015, ma questo per malattia.

Inoltre, la rendita di invalidità intera concessagli a decorrere dal 1° ottobre

2016.

è stata di durata determinata, fino al 30 settembre 2017, percependo fino

al 6 ottobre 2017 dalla __________ le indennità di perdita di guadagno pari a 730

giorni. Come risulta dall'estratto del suo conto individuale AVS (doc. D) da

febbraio 2015 ad aprile 2017 e da ottobre 2017 a gennaio 2018, quando è stato

licenziato, ha percepito ancora un salario dal suo datore di lavoro. Dopodiché,

egli è stato iscritto unicamente quale persona senza attività lucrativa.

Licenziato per la fine di gennaio 2018, egli ha ottenuto le indennità di

disoccupazione germaniche fino alla fine di gennaio 2019, quando era caduto a

carico dell'assistenza pubblica in attesa di ottenere la rendita di invalidità

completa di durata indeterminata assegnatagli il 26 novembre 2021 dalla SVA

Zürich con effetto retroattivo dall'ottobre 2016 poiché dal 16 ottobre 2018 il

suo stato di salute era definitivamente peggiorato, come attestato anche dal

dr. med. __________ (doc. 6; doc. C).

Ne discende che se è vero che l'insorgente aveva ottenuto una

prima rendita di invalidità intera di durata determinata dal 1° ottobre 2016 al

30.

settembre 2017, è altresì vero che la sua definitiva incapacità lavorativa e

di guadagno è stata accertata a partire dal 16 ottobre 2018, quando il suo

stato di salute è peggiorato.

5.

5.1. Stante quanto precede il

ricorso va dunque accolto senza ulteriore disamina, con il conseguente

annullamento della decisione governativa impugnata e di quella dipartimentale

da essa tutelata.

5.2

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di

giustizia e delle spese (art. 47 LPAmm).

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente,

patrocinato da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi ricorsuali (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Il ricorrente non presenta una nota spese relativa alla

procedura ricorsuale. L'indennità è quindi determinata con un ammontare

complessivo conforme alla prassi usuale (cfr. art. 4 della legge

sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 [LAG;

RL 178.300]; art. 10 segg. del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione di

ripetibili del 19 dicembre 2007 [RL 178.310]).

L'importo delle ripetibili corrisponde in concreto a quanto

gli sarebbe spettato quale indennità in caso di concessione del gratuito

patrocinio. In tali circostanze, la sua domanda di essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio diviene priva di oggetto

(STF 2C_381/2020 del 9 marzo 2021 consid. 4.2; STA 52.2019.486 del 19 aprile

2021.

consid. 6.2).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è accolto.

Di

conseguenza la risoluzione del 28 dicembre 2020 della Sezione della

popolazione del Dipartimento delle

istituzioni e quella del 19 ottobre 2022 (n. 5035) del Consiglio di

Stato sono annullate e gli atti sono trasmessi alla Sezione della popolazione

così come indicato al considerando 3.3, affinché venga rilasciato un permesso

di domicilio a RI 1 (1973).

2.

Non si prelevano né tassa di

giustizia né spese. Lo Stato del

Cantone Ticino rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 2'000.– a titolo

di ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali.

3.

La domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è priva di oggetto.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il cancelliere