52.2022.391
Rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS
12 febbraio 2024Italiano26 min
29 marzo 2020, per svolgere un'attività lucrativa dipendente quale collaboratore
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.391
Lugano
12
febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso del 23 novembre
2022 di
RI
1
patrocinato
da PA 1
contro
la risoluzione del 19 ottobre 2022 (n. 5035) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione del 28 dicembre 2020 della Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni in materia di rifiuto del rilascio di
un'autorizzazione di domicilio UE/AELS e del rinnovo di un permesso di dimora
UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il cittadino germanico RI
1 (1973) è giunto in Svizzera il 1° marzo 2015, ottenendo dalle competenti
Autorità zurighesi un permesso di dimora UE/AELS, con termine di controllo al
29 marzo 2020, per svolgere un'attività lucrativa dipendente quale collaboratore
della __________, succursale di __________, che ha poi dovuto interrompere dal
mese di ottobre 2015 causa malattia.
b. Il 1° maggio 2017 l'interessato si è trasferito nel Canton
Ticino, a __________, dove il 23 luglio 2018 ha ottenuto la modifica dell'indirizzo
sul proprio permesso di dimora UE/AELS.
c. Sino al 6 ottobre 2017 RI 1 ha percepito dalla __________
le indennità di perdita di guadagno pari a 730 giorni, successivamente, le
indennità di disoccupazione germaniche fino alla fine di gennaio 2019. Il 9
ottobre 2017, egli si è annunciato all'Ufficio regionale di collocamento di __________
quale persona alla ricerca di un impiego. Dal mese di gennaio 2019, essendo
privo di entrate, egli è stato posto al beneficio di prestazioni assistenziali
da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI).
d. Il rapporto di lavoro di RI 1 è stato sciolto dalla __________,
succursale di __________, per il 31 gennaio 2018.
e. Preso atto della segnalazione dell'USSI, la Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha invitato RI 1 a documentare
la propria situazione finanziaria e lavorativa. Il 17 maggio 2019 quest'ultimo ha
affermato di non essere più stato in grado di lavorare per malattia dal 7/8
ottobre 2015, in quanto tra l'ottobre 2015 e il luglio 2017 gli erano stati diagnosticati
dei tumori ed ha trasmesso, tra le altre cose, la conferma da parte
dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton Ticino, Cassa di
compensazione AVS/AI/IPG, di affiliazione quale persona senza attività
lucrativa a partire dal 1° maggio 2017, l'estratto del suo conto individuale e
lo scritto del 28 aprile 2016 della Sozialversicherungsanstalt des Kantons
Zürich (SVA Zürich) attestante che egli aveva presentato il 20 aprile 2016 una
domanda di rendita d'invalidità.
B. a. Il 3 febbraio 2020 RI 1
ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio per soggiorno privato.
b. Sentito dalla Polizia cantonale il 25 maggio 2020 in
merito alla sua domanda e con l'ausilio di un interprete, il candidato ha
dichiarato di essere celibe e senza figli, di non lavorare, di dipendere dall'aiuto
sociale e di recarsi all'estero per vacanza e/o visita ai parenti circa 2 mesi
all'anno.
c. Con progetto di decisione del 2 dicembre 2020, la SVA
Zürich ha ritenuto che le condizioni per riconoscere una rendita intera di
invalidità a RI 1 fossero date a decorrere dal 1° ottobre 2016, dopo avere
accertato la sua incapacità di lavoro a partire dall'ottobre 2015.
d. Dopo avergli dato la possibilità di esprimersi, il 28
dicembre 2020 la Sezione della popolazione ha deciso di non rilasciare a RI 1 un'autorizzazione
di domicilio UE/AELS, negandogli nel contempo il rinnovo del permesso di dimora
UE/AELS.
L'Autorità ha tenuto conto del fatto che l'interessato,
licenziato il 31 gennaio 2018, non esercitava più un'attività lucrativa dal
mese di ottobre 2015, aveva ottenuto una rendita di invalidità intera dal 1°
ottobre 2016 e dipendeva dall'aiuto sociale per un importo complessivo di fr.
47'143.85, ragione per la quale non adempiva le condizioni per l'ottenimento del
permesso di domicilio come pure quelle per il riconoscimento dello statuto di
lavoratore e del diritto di rimanere nel nostro Paese sulla base dell'Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC; RS 0.142.112.681), non disponendo inoltre di mezzi finanziari sufficienti
per il proprio sostentamento. Non essendovi inoltre spazio per rilasciargli un
permesso di dimora quale caso di rigore, gli ha quindi fissato un termine fino
al 27 febbraio 2021 per lasciare la Svizzera. Il provvedimento è stato reso
sulla base degli art. 4, 6, 20, 24 allegato l ALC; 20, 22 e 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera
circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203); 34, 62, 96 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019
rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]);
60 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24
ottobre 2007 (OASA; RS 142.201); 26 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100); 5 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).
C. Con giudizio del 19 ottobre
2022 il Consiglio di Stato ha confermato la
suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di
essa interposta da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha
ritenuto che vi fossero gli estremi per non rilasciargli un permesso di
domicilio UE/AELS e non rinnovargli quello di dimora UE/AELS in virtù dei
motivi addotti dalla Sezione della popolazione, dopo avere constatato che l'interessato
non padroneggiava la lingua italiana e non adempiva i criteri dell'integrazione
sanciti all'art. 58a LStrI.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un'autorizzazione
di domicilio UE/AELS, mentre in via subordinata il rinnovo del permesso di
dimora UE/AELS o il rilascio di un permesso di dimora UE/AELS quale caso di
rigore.
RI 1, il quale contesta di non essere sufficientemente
integrato per motivi linguistici come addotto dall'Esecutivo cantonale, afferma
che la dipendenza dall'aiuto sociale non è imputabile a sua colpa in quanto
dovuta alle lungaggini della procedura per l'ottenimento della rendita AI.
Inoltre sostiene di poter prevalersi del diritto di rimanere in Svizzera poiché
ne adempie le relative condizioni, la sua incapacità lavorativa essendo
subentrata il 16 ottobre 2018 e non nell'ottobre del 2015, tenuto conto che il
suo contratto di lavoro è stato sciolto per il 31 gennaio 2018 ed ha ricevuto le
indennità per la perdita di guadagno fino all'ottobre 2017. Ritiene pure che il
principio dell'uguaglianza giuridica garantita dall'art. 8 Cost. sia stato
violato, il Tribunale federale avendo accolto il ricorso di una cittadina
straniera ammalatasi e che si trovava in una situazione ancora più sfavorevole
della sua dal profilo lavorativo (DTF 144 II 121 consid. 3.5). Chiede altresì
di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il Dipartimento,
quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà se necessario in seguito.
F. In fase di replica
l'insorgente riconferma ed amplia i propri argomenti ricorsuali, segnalando di
essere stato posto nel frattempo al beneficio delle prestazioni complementari
all'AI e la necessità di continuare ad essere seguito in Svizzera dal profilo
medico. Nella duplica l'Autorità dipartimentale ribadisce quanto espresso nella
risposta, mentre il Governo è rimasto silente.
G. Pendente causa, l'insorgente
ha segnalato che con sentenza del 27 dicembre 2022 (DTF 149 II 1 consid. 4) il
Tribunale federale ha sancito che a una persona straniera non può essere
revocato il permesso di domicilio per motivi di dipendenza dall'aiuto sociale
se la medesima ottiene, durante la procedura ricorsuale cantonale, le
prestazioni complementari.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (dal 30 aprile 2021 rinominata
legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro
integrazione [LALSI; RL 143.100]). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.
68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013
(LPAmm; RL 165.100) e presentato
da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
1.2. Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la revisione
della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (vLStr; RS 142.20),
rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RU
2007 5437). Giusta l'art. 126 cpv. 1 LStrI, alle
domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane
applicabile il diritto previgente.
In concreto, la domanda di
rilascio del permesso di domicilio UE/AELS è stata depositata il 3 febbraio
2020. La vertenza va quindi esaminata, nella
misura in cui è applicabile il diritto interno, nella sua attuale versione (STF 2C_586/2020 del 26
novembre 2020 consid. 3.1, 2C_1072/2019
del 25 marzo 2020 consid. 7.1).
Considerandi
2.
Per la risoluzione della
presente vertenza, bisogna innanzitutto esaminare se l'insorgente adempie le
condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio (STF 2C_615/2020 del 20
maggio 2021 consid. 4.3 con rif. alla STF 2C_1008/2019 del 13 marzo 2020 consid.
3). Ciò che, contrariamente al Consiglio di Stato, l'Autorità dipartimentale
non ha proceduto a fare.
2.1
L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini
elvetici nonché a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (attualmente
Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere
ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati
contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano
alle disposizioni di diritto interno (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).
In concreto, essendo cittadino germanico e titolare di un
documento di legittimazione valido, il ricorrente può, in linea di principio, prevalersi
del menzionato accordo bilaterale per
esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate
condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese.
2.2
L'autorizzazione di domicilio UE/AELS non
è, in quanto tale, prevista dall'ALC. Giusta l'art. 5 OLCP, essa viene infatti rilasciata ai
cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù degli art. 34 LStrI
e 60-63 OASA nonché in conformità degli accordi di
domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).
2.3
2.3.1
Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStrI
dispone - tra l'altro - che il permesso di domicilio può essere
rilasciato allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in
totale, sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora
e che negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un
permesso di dimora (cpv. 2 lett. a),
sempre che non sussistano motivi di
revoca secondo l'art. 62 o 63 cpv. 2 (cpv. 2 lett. b) e che egli sia integrato (cpv. 2 lett. c), oppure
dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un
permesso di dimora se egli adempie le condizioni di cui al capoverso 2
lettere b e c ed è in grado di comunicare bene nella lingua nazionale parlata
nel luogo di residenza (cpv. 4).
2.3.1.1
L'art. 62 cpv. 1 LStrI sancisce che l'Autorità
competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se: a. lo
straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione,
indicazioni false o taciuto fatti essenziali; b. lo straniero è stato
condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi
degli articoli 59–61 o 64 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP;
RS 311.0); c. lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o
espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o
costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; d. lo
straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione; e. lo
straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale; f. lo
straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la
cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in
giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge
sulla cittadinanza del 20 giugno 2014 (LCit; RS 141.0); g. lo straniero non
rispetta un accordo d'integrazione senza validi motivi.
2.3.1.2
L'art. 58a LStrI dispone che nel valutare l'integrazione
l'autorità competente si basa sui criteri seguenti: a. il rispetto della
sicurezza e dell'ordine pubblici; b. il rispetto dei valori della Costituzione
federale; c. le competenze linguistiche; d. la partecipazione alla vita
economica o l'acquisizione di una formazione.
Gli art. 77a segg. OASA concretizzano questi criteri.
In particolare, secondo l'art. 77e OASA in relazione con l'art. 58a
cpv. 1 lett. d LStrI, partecipa alla vita economica chi è in grado di mantenere
sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari
con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto
(cpv. 1). Acquisisce una formazione chi sta seguendo una formazione o una
formazione continua (cpv. 2).
2.3.1.3
L'art. 60 OASA precisa che per il rilascio del
permesso di domicilio devono essere soddisfatti i criteri d'integrazione di cui
all'art. 58a cpv. 1 LStrI (cpv. 1). Lo straniero deve dimostrare di
possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale
parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per
quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del
quadro di riferimento (cpv. 2).
Secondo l'art. 62 OASA, il rilascio anticipato del permesso
di domicilio presuppone che siano soddisfatti i criteri d'integrazione di cui
all'art. 58a cpv. 1 LStrI (cpv. 1). Lo straniero deve dimostrare di
possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale
parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento B1 e, per
quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del
quadro di riferimento (cpv. 1bis). Nell'esame della domanda di rilascio
anticipato del permesso di domicilio è tenuto conto del grado d'integrazione
dei membri della famiglia di età superiore a 12 anni (cpv. 2).
2.3.1.4
L'art. 34 LStrI, avendo carattere potestativo, non conferisce un diritto all'ottenimento
di un'autorizzazione di domicilio. Ne discende che le
Autorità amministrative competenti in
materia di polizia degli stranieri fruiscono, nella sua applicazione, di
un ampio potere discrezionale. In questo senso l'art. 96 cpv. 1 LStrI dispone
che, nell'esercizio del loro potere discrezionale, le Autorità competenti
tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell'integrazione
dello straniero.
2.3.2
2.3.2.1
Dal profilo del
diritto internazionale, potrebbe entrare in linea di conto il Protocollo
tra la Svizzera e la Repubblica federale di
Germania relativo a questioni di domicilio, conchiuso il 19 dicembre 1953 ed
entrato in vigore il 1° agosto 1958, nella sua versione dopo la modifica del 30
aprile 1991 (RS 0.142.111.364). Tale protocollo dispone (n. 1, prima
frase) che i cittadini germanici hanno il diritto, dopo una dimora regolare e
ininterrotta di cinque anni in Svizzera, di ottenere il permesso di domicilio
previsto nell'articolo 6 dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora
degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS). Legge, quest'ultima, sostituita dalla
vigente LStrI che regola il rilascio del permesso di domicilio, come visto,
all'art. 34.
Ne discende che la presente causa va risolta in applicazione
del diritto interno.
2.3.2.2
Come accennato in narrativa, il ricorrente ha
ottenuto un permesso di dimora UE/AELS a
partire dal 1° marzo 2015 con termine di controllo fissato per il 29
marzo 2020 e la decisione con cui l'Autorità dipartimentale gli ha negato il
permesso di domicilio risale al 28 dicembre 2020.
Essendo stato al beneficio di un valido permesso durante
almeno 5 anni e non essendo stato messo in discussione che da quando si trova
in Svizzera il suo soggiorno è regolare e
ininterrotto, ne discende che sulla base del Protocollo tra la Svizzera
e la Repubblica federale di Germania testé
menzionato egli ha diritto, in linea di principio, al rilascio di un permesso
di domicilio. Sapere se possa essergli conferita siffatta autorizzazione, è un
aspetto che riguarda il merito della vertenza.
3.
3.1. Innanzitutto, occorre
esaminare se esiste nei confronti dell'insorgente una delle ipotesi di revoca
del permesso di dimora contemplate all'art. 62 cpv. 1 LStrI.
3.1.1
Fermo restando che non risulta dagli atti che RI 1
abbia fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o
taciuto fatti essenziali, oppure che egli abbia subìto delle condanne penali o
violato in qualche modo il nostro ordine pubblico, nel proprio giudizio del 19
ottobre 2022 l'Esecutivo cantonale ha rilevato che a partire dal 1° ottobre 2016 l'interessato dipendeva dall'aiuto sociale ed aveva
percepito fino a quel momento prestazioni per un importo complessivo che
superava i fr. 83'000.-.
Su quest'ultimo aspetto va comunque tenuto presente di quanto
segue.
3.1.2
Pur considerando che diversamente da quanto previsto
per la revoca di un permesso di domicilio (art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI) l'art.
62.
cpv. 1 lett. e LStrI non richiede una dipendenza "durevole e considerevole"
dall'aiuto sociale e che questa differenza è voluta (messaggio dell'8 marzo
2002.
relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 pag. 3327 segg.,
p.to 2.9.2, commento ad art. 62 LStrI), non bisogna dimenticare che la revoca o
il mancato rinnovo del permesso di soggiorno a causa di problemi economici ha
quale primo obiettivo quello di evitare che lo straniero faccia ulteriormente
capo ad aiuti pubblici. Dato che questo aspetto non può essere constatato con
certezza, è necessario fondarsi sulla probabile evoluzione della situazione
economica della persona interessata. Per ammettere il sussistere di un motivo di revoca giusta l'art. 62 cpv. 1 lett. e
LStrI occorre pertanto che vi sia un pericolo di dipendenza dall'aiuto sociale
concreto; non ci si può basare su semplici ipotesi (STF 2C_854/2015 del 2 marzo
2016.
consid. 4.2, 2C_42/2011 del 23 agosto 2012 consid. 5.4, 2C_685/2010
del 30 maggio 2011 consid. 2.3.1 e 2.3.2). Ne discende che oltre a tenere conto
della situazione passata e di quella attuale, dev'essere formulato un
pronostico a più lunga scadenza (DTF 137 I 351 consid.
3.9, STF 2C_1228/2012 del 20 giugno 2013 consid. 2.3). In altre parole, vi sono
gli estremi per revocare il permesso di soggiorno o rifiutarne il rinnovo quando
la persona ha ricevuto prestazioni di assistenza elevate e non è possibile
contare sul fatto che possa provvedere economicamente a sé stessa in futuro (STF
2C_547/2017 del 12 dicembre 2017 consid. 3.1 e 2C_780/2013 del 2 maggio 2014
consid. 3.3.1).
3.1.3
In concreto, RI 1 non dipende attualmente più
dall'aiuto sociale. In effetti, con decisione del 14 dicembre 2022 (doc. 14),
l'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton Ticino, Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG, gli ha assegnato, con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2017, una
prestazione complementare alla rendita di
invalidità riconosciutagli dall'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton
Zurigo il 26 novembre 2021 (doc. 6: decisione SVA Zürich), ciò che ha
permesso di rimborsare l'importo di fr. 85'834.90 corrispondente al debito
assistenziale accumulato fino a quel momento presso l'USSI. Questo comporta che
l'insorgente non adempie (più) tale ipotesi di revoca (STF 2C_49/2023 dell'11 aprile
2023.
consid. 5.2 concernente un caso ticinese). In effetti, per costante prassi,
il rischio concreto di dipendenza dall'aiuto sociale, in altri termini il
motivo di revoca di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI per il permesso di
domicilio e all'art. 62 cpv. 1 lett. e LStrI per il permesso di dimora, deve
continuare e sussistere quando l'Autorità di ultima istanza giudica il caso (DTF
149.
II 1 consid. 4.4.), ciò che non si avvera nella presente fattispecie.
3.1.4
Ne discende che nei confronti dell'insorgente non vi è
attualmente alcuna delle ipotesi di revoca del permesso di dimora contemplate
all'art. 62 cpv. 1 LStrI.
3.2
Resta quindi da esaminare l'integrazione del ricorrente
nel nostro Paese.
3.2.1
Oltre al rispetto della sicurezza e dell'ordine
pubblici e dei valori della Costituzione federale, che non sono qui in
discussione, l'art. 58a LStrI dispone che nel valutare l'integrazione l'autorità
competente si basa anche sui criteri delle competenze linguistiche e della
partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione.
Le competenze linguistiche in una lingua nazionale sono
considerate dimostrate, giusta l'art. 77d cpv. 1 OASA, se lo straniero parla
e scrive detta lingua nazionale in quanto lingua madre (lett. a); ha
frequentato almeno tre anni la scuola dell'obbligo in detta lingua nazionale
(lett. b); ha frequentato una formazione di livello secondario II o terziario
in detta lingua nazionale (lett. c); oppure dispone di un certificato
attestante le pertinenti competenze linguistiche in detta lingua nazionale,
basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard
qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici (lett. d).
Secondo l'art. 77e cpv. 1 OASA, partecipa alla vita
economica chi è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di
ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo
patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.
3.2.2
Tornando al caso in esame, il Consiglio di Stato ha
ritenuto che l'insorgente non adempisse i criteri dell'integrazione sanciti
all'art. 58a LStrI a causa della sua dipendenza dall'aiuto sociale e
della sua scarsa conoscenza della lingua italiana.
3.2.2.1
L'insorgente contesta tale conclusione. Sostiene che
le sue difficoltà linguistiche e a partecipare alla vita economica sono
riconducibili al fatto di essere stato colpito dalle diverse malattie. Nel
dettaglio, precisa che nell'ottobre 2015 gli è stato diagnosticato un primo
tumore. Dopo alcune operazioni, chemioterapia e radioterapia, nel maggio 2016
gliene è stato rilevato un secondo. Dopo la nefrectomia del rene destro, nel
luglio 2017 gliene è stato diagnosticato un terzo, questa volta nel bicipite sinistro,
che dev'essere costantemente monitorato. Oltre a ciò, afferma di essere
attualmente affetto dalle seguenti malattie che impongono trattamenti medici costanti:
grave danneggiamento ai denti a causa di chemioterapia e radioterapia, psoriasi,
artrite, polineuropatia, cirrosi epatica, danneggiamento dei reni, restrizioni
irreversibili alla mobilità del braccio sinistro (60%), xerostomia, stanchezza
cronica, emicrania cronica. Questi problemi di salute lo avrebbero pertanto reso
inabile al lavoro e costretto a dipendere dall'aiuto sociale per un periodo protrattosi
a causa delle lungaggini cui è stato suo malgrado confrontato per ottenere l'assicurazione
invalidità, giunta soltanto dopo più di 5 anni dall'inoltro della domanda.
Per quanto riguarda le sue conoscenze linguistiche il
ricorrente - il quale afferma di avere sempre scritto tutte le sue lettere e comunicato
in italiano con tutti gli enti, uffici, i medici e le autorità - rileva che dall'ottobre
2015.
ha difficoltà a parlare a causa dei numerosi interventi nella zona della
bocca e della gola e alla resezione laser del carcinoma a cellule squamose, durante
la quale anche i muscoli della lingua sono stati gravemente danneggiati. Da
allora la funzione della lingua è stata fortemente limitata, dovendo gradualmente
riapprendere a parlare. Anche oggi egli avrebbe ancora grandissimi problemi e
gli costerebbe un'enorme quantità di forza e concentrazione sostenere una
conversazione. Oltre a ciò, egli avrebbe perso tutti i denti per un lungo
periodo di tempo a causa della chemioterapia e delle radiazioni nella zona
della bocca e della gola al punto da dover ora portare delle protesi. Le
attuali limitazioni motorie dovute alla lingua e alle protesi, aggravate anche
da una xerostomia cronica e dolorosa (secchezza delle fauci), gli renderebbero impossibile
partecipare a un corso di lingua.
3.2.2.2
Sull'aspetto della dipendenza dall'aiuto sociale,
già si è detto che il ricorrente non è più a carico dell'assistenza pubblica,
ragione per la quale tale motivo non può più essergli rimproverato.
In merito alle sue conoscenze linguistiche, non va
dimenticato che RI 1 è di lingua madre tedesca, ovvero una delle nostre lingue
nazionali, ragione per la quale non è dato di vedere come egli non adempia la
condizione prevista all'art. 77d cpv. 1 OASA in relazione con l'art. 58a
LStrI. Non porta a diversa conclusione il fatto che l'art. 62 cpv. 2 OASA in
relazione con l'art. 34 cpv. 4 LStrI preveda, per il rilascio del permesso di
domicilio anticipato dopo cinque anni di soggiorno, che lo straniero deve
dimostrare di possedere le competenze orali della lingua nazionale parlata nel
luogo di domicilio. In effetti, nel valutare il criterio d'integrazione di cui
all'articolo 58a capoverso 1 lett. c (competenze linguistiche e la loro
dimostrazione) ma anche alla lett. d (partecipazione alla vita economica o
acquisizione di una formazione) LStrI, l'art. 77f OASA in relazione con
l'art. 58 cpv. 2 LStrI dispone che l'autorità competente considera debitamente
le circostanze personali dello straniero. È possibile derogare a detti criteri
se lo straniero non li può adempiere o può farlo solo con grandi difficoltà a
causa di: a. una disabilità fisica, mentale o psichica; b. una malattia grave o
cronica; c. altre gravi circostanze personali, segnatamente perché ha grandi
difficoltà a imparare, leggere o scrivere (1), è un lavoratore povero (2),
adempie obblighi di assistenza (3). In caso di malattia occorre che vi sia un
certo grado di gravità e/o deve perdurare per un certo periodo di tempo e nel
peggiore dei casi essere completamente incurabile. Esempi di tali disabilità o
malattie sono riconducibili a gravi disabilità visive o uditive, a malattie
psichiche o cancro, che devono essere comprovate, laddove sia ragionevole, da
un attestato medico ed eventualmente verificate con una perizia (Istruzioni
LStrI della Segreteria di Stato della migrazione SEM, dell'ottobre 2013, n.
3.3.1.5.1., stato al 1° settembre 2023).
Ora, il fatto che nel mese di ottobre 2015 a RI 1 sia stato
diagnosticato un primo tumore al quale hanno fatto seguito altri due (tra cui
uno del pavimento orale), oltre ad altre malattie, che hanno comportato una sua
inabilità lavorativa e per le quali dovrà essere curato anche in futuro, trova
riscontro in gran parte della documentazione versata agli atti (vedasi in particolare
doc. C: certificato dr. med. FMH medicina interna __________; doc. J: lista dei
medici; doc. 5: scritto dell'11 novembre 2022 dell'istituto Oncologia della
Svizzera italiana; doc. 13: certificato dr. med. FMH specialista in
gastroenterologia ed epatologia __________). Questo spiega le difficoltà lavorative
e linguistiche cui verosimilmente il ricorrente è andato incontro.
3.2.2.3
Ora, tutti questi
aspetti vanno presi in considerazione nell'ambito della valutazione
dell'integrazione del ricorrente e gli permettono quindi di beneficiare del rilascio di un permesso di domicilio.
3.3
Ne discende che l'insorgente ha diritto di ottenere il
permesso di domicilio in forza del Protocollo tra la Svizzera e la Repubblica
federale di Germania relativo a questioni di
domicilio testé menzionato.
4.
Va osservato, per completezza, che il ricorrente avrebbe in ogni
caso avuto diritto al rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS,
potendo prevalersi del diritto di rimanere
sancito dagli art. 7 lett. c ALC, 4 allegato I ALC e
22.
OLCP in relazione con l'art. 2
par. 1 lett. b del regolamento 1251/70 della Commissione Europea, del 29
giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di
uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, in quanto la sua inabilità
permanente al lavoro è insorta il 16 ottobre 2018, ovvero dopo i due anni di
soggiorno imposti dalla legge, quando il suo stato di salute è definitivamente
peggiorato (DTF 144 II 121 consid. 3.5).
Certo, il 1° ottobre 2015 egli ha dovuto interrompere
l'attività lucrativa iniziata il 1° marzo 2015, ma questo per malattia.
Inoltre, la rendita di invalidità intera concessagli a decorrere dal 1° ottobre
2016.
è stata di durata determinata, fino al 30 settembre 2017, percependo fino
al 6 ottobre 2017 dalla __________ le indennità di perdita di guadagno pari a 730
giorni. Come risulta dall'estratto del suo conto individuale AVS (doc. D) da
febbraio 2015 ad aprile 2017 e da ottobre 2017 a gennaio 2018, quando è stato
licenziato, ha percepito ancora un salario dal suo datore di lavoro. Dopodiché,
egli è stato iscritto unicamente quale persona senza attività lucrativa.
Licenziato per la fine di gennaio 2018, egli ha ottenuto le indennità di
disoccupazione germaniche fino alla fine di gennaio 2019, quando era caduto a
carico dell'assistenza pubblica in attesa di ottenere la rendita di invalidità
completa di durata indeterminata assegnatagli il 26 novembre 2021 dalla SVA
Zürich con effetto retroattivo dall'ottobre 2016 poiché dal 16 ottobre 2018 il
suo stato di salute era definitivamente peggiorato, come attestato anche dal
dr. med. __________ (doc. 6; doc. C).
Ne discende che se è vero che l'insorgente aveva ottenuto una
prima rendita di invalidità intera di durata determinata dal 1° ottobre 2016 al
30.
settembre 2017, è altresì vero che la sua definitiva incapacità lavorativa e
di guadagno è stata accertata a partire dal 16 ottobre 2018, quando il suo
stato di salute è peggiorato.
5.
5.1. Stante quanto precede il
ricorso va dunque accolto senza ulteriore disamina, con il conseguente
annullamento della decisione governativa impugnata e di quella dipartimentale
da essa tutelata.
5.2
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia e delle spese (art. 47 LPAmm).
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente,
patrocinato da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per
entrambe le sedi ricorsuali (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Il ricorrente non presenta una nota spese relativa alla
procedura ricorsuale. L'indennità è quindi determinata con un ammontare
complessivo conforme alla prassi usuale (cfr. art. 4 della legge
sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 [LAG;
RL 178.300]; art. 10 segg. del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione di
ripetibili del 19 dicembre 2007 [RL 178.310]).
L'importo delle ripetibili corrisponde in concreto a quanto
gli sarebbe spettato quale indennità in caso di concessione del gratuito
patrocinio. In tali circostanze, la sua domanda di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio diviene priva di oggetto
(STF 2C_381/2020 del 9 marzo 2021 consid. 4.2; STA 52.2019.486 del 19 aprile
2021.
consid. 6.2).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è accolto.
Di
conseguenza la risoluzione del 28 dicembre 2020 della Sezione della
popolazione del Dipartimento delle
istituzioni e quella del 19 ottobre 2022 (n. 5035) del Consiglio di
Stato sono annullate e gli atti sono trasmessi alla Sezione della popolazione
così come indicato al considerando 3.3, affinché venga rilasciato un permesso
di domicilio a RI 1 (1973).
2.
Non si prelevano né tassa di
giustizia né spese. Lo Stato del
Cantone Ticino rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 2'000.– a titolo
di ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali.
3.
La domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è priva di oggetto.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il cancelliere