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Decisione

52.2022.394

Licenza edilizia a posteriori per la modifica della sistemazione esterna

9 ottobre 2024Italiano17 min

consid. 3.1, 52.2005.39 del 20 aprile 2005 consid. 2.1; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1223 ad art.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.394

Lugano

9

ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 25 novembre

2022 di

RI

1 e RI 2,

patrocinati

da:

contro

la decisione del 26 ottobre 2022 (n. 5206) del

Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa avverso la risoluzione

del 9 marzo 2020 con cui il Municipio di Monteceneri ha rilasciato alla __________

SA la licenza edilizia parzialmente a posteriori per modificare la

sistemazione esterna relativa alla facciata nord-ovest di un complesso

residenziale (part. __________, sezione __________);

ritenuto, in

fatto

A. Il 26 marzo 2018 il

Municipio di Monteceneri ha rilasciato alla __________ SA la licenza edilizia

per demolire un edificio e costruire un nuovo complesso residenziale su un

fondo (part. __________, costituita in proprietà per piani) situato a __________,

in zona residenziale semi-intensiva (R3).

ESTRATTO PLANIMETRIA

Ai piedi della facciata nord-ovest, lungo via __________, il progetto

prevedeva in particolare di realizzare una rampa d'accesso all'autorimessa

sotterranea, tra due terrapieni.

B. A fronte di alcune

segnalazioni, dopo aver raccolto delle analisi del geometra revisore (ing. __________)

ed esperito delle verifiche, il 29 aprile 2019 il Municipio ha constatato che

nei piani di progetto non erano state riportate in modo corretto le sezioni

ufficiali del terreno (errore di ca. 0.30/0.35 m), rilevando nondimeno che la

posizione del nuovo edificio costruito (segnatamente della rampa d'accesso e

della platea di partenza) corrispondeva ai piani approvati. Ha poi rilevato che

la sistemazione del terreno rispettivamente l'altezza dello stabile erano

conformi alle norme della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL

705.100), con un'unica eccezione limitata alla facciata nord-ovest, verso lo

spigolo nord, data dal terrapieno avente un'altezza superiore a m 1.50 (+ 0.30

m ca.). Ha quindi respinto una richiesta di sospensione lavori e ordinato alla

beneficiaria del permesso di presentare una notifica di costruzione per

adeguare la relativa sistemazione esterna. La decisione non è stata contestata.

C. a. A seguito di eventi

che non occorre riprendere, il 17 ottobre 2019 la __________ SA ha inoltrato

una notifica di costruzione (parzialmente a posteriori) per modificare la

sistemazione esterna riferita alla facciata nord-ovest. Il progetto prevede in

particolare di rinunciare al terrapieno sul fianco nord della rampa e

realizzare al suo posto un piazzale in asfalto che si estende fino allo spigolo

nord dell'edificio, delimitato da un muro perpendicolare (oltre il quale è

contenuto il riempimento a nord-est). Prospetta inoltre delle modifiche al

terreno sistemato nella parte centrale, con l'inserimento di una nuova rampa

pedonale.

ESTRATTO PLANIMETRIA

b. Dopo essere stata completata a richiesta del Municipio, la notifica,

pubblicata, ha tra l'altro suscitato l'opposizione dei coniugi RI 2 e RI 1,

quest'ultima proprietaria del fondo edificato (part. __________) situato sull'altro

lato di via __________.

c. Con decisione del 9 marzo 2020, il Municipio ha rilasciato la licenza

edilizia richiesta, subordinata ad alcune condizioni, evadendo nel contempo le

opposizioni pervenute. Dopo aver riscontrato la corretta integrazione nei piani

delle sezioni ufficiali del terreno e la corrispondenza della posizione dello

stabile al progetto approvato nel 2018, ha in generale constatato la conformità

delle altezze di tutte le facciate (senza riempimenti eccedenti m 1.50). In

particolare, per la facciata nord-ovest ha osservato che con la variante al

piazzale (da non adibire a posteggio), a cui tornava applicabile il supplemento

per la creazione di rampe e di piazzali d'accesso ex art. 10 cpv. 1 delle norme

di attuazione del piano regolatore di Monteceneri, sezione __________ (NAPR;

sfruttato per m 1.86, nel punto più sfavorevole), l'altezza massima era

rispettata. Così pure quella massima (m 2.50) applicabile al muro

perpendicolare allo spigolo nord, che contiene il riempimento a nord-est

(riempimento che, ha stabilito, per una distanza di 5 m dalla strada non potrà

superare m 1.50).

D. a. A seguito di

ulteriori accadimenti, il 6 novembre 2020, CO 1 - divenuta in seguito

proprietaria, insieme a CO 2, dell'appartamento al primo piano (PPP __________)

rivolto sul giardino a nord-est - ha inoltrato al Municipio una notifica (parzialmente

a posteriori) per sistemare il terreno a valle della facciata nord-est (con terrazzi

che non supereranno l'altezza di m 1.50 dal terreno originale).

b. L'8 febbraio 2021 il Municipio ha rilasciato il postulato permesso a

titolo provvisorio, respingendo nel contempo l'opposizione inoltrata da RI

2 e RI 1. Anche contro tale decisione, i medesimi si sono rivolti al Governo,

che il 9 novembre 2022 ha evaso ai sensi dei considerandi la loro impugnativa

contro tale licenza edilizia che ha confermato, ma non a titolo provvisorio.

Il ricorso interposto da RI 2e RI 1 avverso questo giudizio davanti al

Tribunale cantonale amministrativo viene evaso con sentenza separata di data

odierna (inc. 52.2022.410).

E. Nel frattempo, con

giudizio del 26 ottobre 2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso

interposto da RI 1 e RI 2 avverso la citata licenza edilizia del 9 marzo 2020 (cfr.

supra consid. Cc). In sintesi, dopo aver tutelato la domanda inoltrata

sotto forma di notifica (cfr. art. 6 del regolamento di applicazione della

legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110) e condiviso le valutazioni

dell'ing. __________ (già parte integrante della risoluzione municipale del 26

aprile 2019), il Governo ha sua volta ritenuto il progetto relativo alla

sistemazione esterna della facciata nord-ovest conforme alle NAPR, ribadendo in

particolare le conclusioni del Municipio relative all'applicazione dell'art. 10

cpv. 1 NAPR per il piazzale, come pure quelle riferite alle altre opere

esterne.

F. Con ricorso del

25 novembre 2022, RI 1 e RI 2 impugnano ora il predetto giudizio davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla

decisione del Municipio e che gli atti siano rinviati a quest'ultimo

affinché proceda ai sensi dei considerandi.

Gli insorgenti ripropongono la censura riferita alla procedura, negando che la

creazione del piazzale potesse essere autorizzata previa semplice notifica

(nella misura in cui comporterebbe una modifica sostanziale dell'aspetto

esterno e della destinazione di quell'area). Insostenibile sarebbe l'opposta

deduzione del giudizio impugnato, carente di motivazione e lesivo dell'art. 29

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999 (Cost.; RS 101). Contestano inoltre le conclusioni tratte dal Governo in

merito all'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 NAPR, a loro dire applicabile solo

quando un'opera (rampa o piazzale) sarebbe necessaria per accedere all'autorimessa;

ciò che in concreto non sarebbe il caso (come dimostrerebbe il progetto

iniziale approvato nel 2018). La norma non potrebbe insomma essere utilizzata

per correggere un non altrimenti evitabile sorpasso d'altezza relativo alla

facciata nord-ovest.

G. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) richiama le precedenti prese di

posizione, senza formulare osservazioni. Il Municipio e l'istante in licenza

postulano il rigetto del gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, in

appresso.

H. Con la replica e le

dupliche, i ricorrenti rispettivamente l'UDC, il Municipio e l'istante in

licenza si sono essenzialmente riconfermati nelle rispettive tesi e domande di

giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE.

La legittimazione attiva può essere riconosciuta solo alla ricorrente RI 1, già

opponente e proprietaria del fondo dirimpettaio (part. __________),

personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è

destinataria (cfr. art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Non invece al

coniuge RI 2: egli non risulta infatti vantare alcun diritto sul predetto

mappale, né ha altrimenti sostanziato la sua abilitazione a ricorrere;

evidentemente improprio è invece il richiamo alla proprietà di Mezzovico (part.

__________), in cui abita con la moglie (cfr. replica e relativa rettifica).

Entro questi termini, l'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. La licenza

edilizia è rilasciata dal municipio dietro domanda di costruzione (art. 4 cpv.

1 LE), debitamente pubblicata e notificata ai confinanti (art. 6 LE), di regola

previo avviso dell'autorità dipartimentale, che si pronuncia sulla conformità

dell'intervento con il diritto federale e cantonale, la cui applicazione è

rimessa al suo giudizio (art. 7 LE). Per lavori di secondaria importanza,

l'art. 11 cpv. 1 LE prevede tuttavia una procedura semplificata, che prescinde

dal coinvolgimento dell'autorità cantonale. La distinzione tra i due tipi di

procedura si fonda sull'importanza dell'opera edilizia e si manifesta nel

coinvolgimento o meno dell'autorità cantonale (cfr. STA 52.2009.488 del 7

maggio 2010 consid. 2.1). Secondo l'art. 11 cpv. 1 LE sono di secondaria importanza

Fatti

i lavori quali il rinnovamento e la trasformazione di edifici ed impianti senza

modificazione della destinazione, del volume e dell'aspetto generale e i lavori

quali il rifacimento delle facciate, la sostituzione dei tetti, le costruzioni

accessorie nelle zone edificabili, le opere di cinta, le sistemazioni di

terreno e la demolizione di fabbricati. L'art. 6 cpv. 1 RLE enumera in modo

esaustivo gli interventi che possono essere sottoposti alla procedura della

notifica (cfr. art. 5 cpv. 1 RLE); vi rientrano - tra l'altro - le opere di

cinta e i muri di sostegno; la costruzioni di strade private e accessi alle

strade (pubbliche degli enti locali o private aperte al pubblico) che non

ingenerano ripercussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del suolo,

sulle opere di urbanizzazione o sull'ambiente; gli scavi e le colmate con

materiale terroso fino all'altezza di m 1.50 e una superficie di mq 1000 (cfr.

art. 6 cpv. 1 n. 4, 6 e 9 RLE). Se il progetto, pur essendo di secondaria

importanza ai sensi dei citati disposti, comporta l'applicazione di leggi

rimesse al giudizio dell'autorità cantonale, deve essere in ogni caso raccolto

l'avviso del Dipartimento del territorio (cfr. art. 6 cpv. 2 RLE; cfr. STA

52.2009.488 citata consid. 2.2).

2.2. Secondo l'art. 16 cpv. 1 LE, la pubblicazione dev'essere ripetuta se i

progetti vengono modificati nel corso della procedura d'approvazione o

successivamente. Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche

essenziali, soggiunge la norma (cpv. 2), è applicabile la procedura della

notifica; differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente

ammissibile non soggiacciono a nessuna

formalità. Per principio, le varianti

soggiacciono dunque alla procedura ordinaria di rilascio del permesso di

costruzione. La regola non è tuttavia assoluta. Se i progetti rimangono

immutati nelle loro caratteristiche essenziali, il cpv. 2 della norma dispone

infatti che è applicabile la procedura (semplificata) della notifica. Anche in

questo contesto vale tuttavia il principio secondo cui, nel caso di modifiche

che, pur essendo di minore entità, richiamano l'applicazione di disposizioni

del diritto federale o cantonale rimesse al giudizio dell'autorità cantonale,

va comunque raccolto il preavviso di quest'ultima (cfr. STA 52.2018.171 del 27

maggio 2019 consid. 3.1, 52.2016.471/476 del 13 ottobre 2017 consid. 3.1,

52.2014.51 del 18 marzo 2015 consid. 2.2, 52.2004.311 del 26 ottobre 2004

consid. 2). Infine, differenze che non superano un grado di tolleranza

ragionevolmente ammissibile, non soggiacciono a nessuna formalità. Scopo di

quest'ultima precisazione è essenzialmente quello di evitare procedure

sproporzionate all'entità dei cambiamenti da apportare (cfr. STA 52.2019.365

del 1° marzo 2021 in RtiD II-2021 n. 7 consid. 3.2).

2.3. In concreto, la notifica di costruzione (parzialmente a posteriori)

riguarda in sostanza una variante del progetto autorizzato nel 2018, relativa

alla sistemazione esterna della facciata nord-ovest, e in particolare la

realizzazione di un piazzale a fianco della rampa dell'autorimessa, fino allo

spigolo nord delimitato da un muro perpendicolare, oltre a delle modifiche al

terreno nella parte centrale. Questi interventi possono essere ritenuti lavori

di secondaria importanza ai sensi degli art. 11 cpv. 1 LE e 6 cpv. 1 n. 4, 6 e

9 RLE rispettivamente modifiche di minore entità del progetto precedentemente

approvato, che non viene alterato nei suoi tratti essenziali (cfr. art. 16 cpv.

2 LE). Non richiamando l'applicazione di norme di competenza dell'autorità

cantonale, la variante poteva quindi essere sottoposta alla procedura della

notifica, così come concluso dal Governo (seppur con motivazione assai

stringata, cfr. giudizio impugnato, consid. 4.1). Da respingere sono le opposte

deduzioni della parte ricorrente.

3. 3.1. Giusta

l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato

al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.

Il punto inferiore di misurazione è dato dal livello del terreno sistemato

perpendicolarmente sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1). Se il

terreno è sistemato mediante la formazione di un terrapieno, la sua altezza va

aggiunta a quella dell'edificio sovrastante, soltanto nella misura in cui

supera il limite di 1.50 m a una distanza di 3.00 m dal filo della facciata

(cfr. art. 41 LE; RtiD II-2006 n. 18 consid. 3). Se la sistemazione è ottenuta

abbassando il livello del terreno naturale (mediante escavazione), il maggior

sviluppo verticale delle facciate che ne risulta va interamente preso in

considerazione ai fini della misurazione dell'altezza (cfr. STA 52.2020.525 del

21 dicembre 2023 consid. 2.1, 52.2019.288 del 23 settembre 2020 consid. 3.3,

52.2016.504 del 16 marzo 2018 consid. 4.7, 52.2008.24/27/28 del 28 aprile 2008

consid. 3.1, 52.2005.39 del 20 aprile 2005 consid. 2.1; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1223 ad art.

40/41 LE). Per giurisprudenza, una trincea che occupa soltanto una frazione

della facciata, scavata nel terreno per formare un'area di disimpegno (come

l'accesso a un'autorimessa o a locali sotterranei), non è tuttavia da

considerare quale livello del terreno sistemato. Le sue dimensioni non sono in

effetti tali da determinare un aumento dell'impatto risultante dagli ingombri

verticali dell'edificio sul paesaggio circostante (cfr. STA 52.2020.525 citata

consid. 2.1, 52.2019.288 citata consid. 3.3, 52.2016.504 citata consid. 4.7,

52.2016.149 del 15 settembre 2017 consid. 2.1, 52.2005.39 citata consid. 2.1; Scolari, op. cit., n. 1229 ad art. 40/41

LE).

3.2. Secondo l'art. 10 cpv. 1 NAPR - dal titolo marginale Supplemento di

altezza per la formazione di rampe - per la creazione di rampe e

piazzali d'accesso ad autorimesse e depositi sotterranei è concesso un

supplemento d'altezza di m 2.50, alla condizione che la loro larghezza massima

non superi la metà della lunghezza della relativa facciata. Resta riservato l'esame

estetico e paesaggistico.

Tale norma si riallaccia ad analoghe disposizioni presenti in altri ordinamenti

comunali, che escludono dall'altezza dell'edificio le trincee d'accesso ai vani

sotterranei (rampe e piazzali d'accesso ad autorimesse e depositi

sotterranei), purché la loro estensione non superi una determinata frazione

della lunghezza della facciata corrispondente (cfr. Scolari, op. cit., n. 1229 ad art. 40/41 LE; ad es. STA

52.2012.112 del 19 febbraio 2013 consid. 3.1). A differenza di altre disposizioni,

l'art. 10 cpv. 1 NAPR fissa anche un limite di altezza (supplemento) per la

trincea (2.50 m; cfr. in senso analogo: STA 52.2019.68 del 23 luglio 2020

consid. 5.2.2; inoltre, STA 52.2019.288 citata consid. 3.3).

Anche la variante di PR in corso, concernente l'armonizzazione del regolamento

edilizio del Comune di Monteceneri (pubblicata quest'anno per informazione e

partecipazione; cfr. www.monteceneri.ch/it/article/1042/avviso-di-pubblicazione-variante-di-piano-regolatore-adeguamento-alla-lst-e-varianti-di-pr-concernente-l-armonizzazione-del-regolamento-edilizio),

prevede peraltro una disposizione analoga che, conformemente alla

giurisprudenza, continuerà a permettere di fare astrazione dalle trincee

scavate nel terreno per formare un'area di disimpegno (cfr. art. 9 cpv. I n. 1

in fine: nel

caso della creazione di rampe e piazzali di accesso ad

autorimesse o locali sotterranei, l'altezza dell'edificio non è misurata dalla

trincea scavata nel terreno bensì dal terreno sistemato al servizio della

costruzione, a condizione che la trincea si sviluppi su un fronte non superiore

al 50% della lunghezza della relativa facciata).

3.3. In concreto, come già accennato, la variante di progetto contempla in

particolare la realizzazione di un piazzale in asfalto a fianco della rampa d'accesso

(larga ca. 5 m) all'autorimessa, che si estende per circa 7 m fino allo spigolo

nord dell'edificio (delimitato da un muro perpendicolare; cfr. pianta piano

terreno). Ora non v'è dubbio che - a differenza di quanto già ammesso dal

Municipio per la rampa tra i due terrapieni prevista dal progetto originario -

il piazzale latistante non configura una trincea scavata nel piano di campagna

per formare un'area di disimpegno di accesso a un vano interrato, ma uno

spiazzo piuttosto pianeggiante, che presenta un dislivello esiguo rispetto a

via __________, pressoché inesistente verso lo spigolo nord (cfr. Δ quote:

-2.76 / -2.78 m; cfr. pianta piano terreno). Pur tenendo conto del riserbo di

cui il Tribunale deve dar prova nell'interpretazione e applicazione nelle norme

di diritto comunale autonomo (cfr.

DTF 145 I 52 consid. 3.6, 96 I 369 consid. 4; STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021

consid. 4.1, 1C_650/2019 del 10 marzo 2019 consid. 2; RtiD I-2013 n. 44 consid.

2.3 e rimandi), non è quindi dato di vedere come a questo piazzale possa

tornare applicabile il supplemento per rampe dell'art. 10 cpv. 1 NAPR, evidentemente

concepito per gli abbassamenti del terreno naturale attuati mediante

escavazione (per accedere a locali sotterranei; cfr. supra consid.

3.1-3.2; cfr. pure in senso analogo: STA 52.2018.138 del 13 novembre 2019

consid. 2.3). Non per ogni spiazzo attiguo a una rampa, sul quale possono

eventualmente essere svolte delle manovre. Lo stesso deve essere pertanto

considerato come terreno sistemato, dal quale deve essere determinata l'altezza

dell'edificio (art. 40 cpv. 1 LE), che risulta di riflesso maggiore (> di 1.86

m) a quella massima prescritta (m 9.50, cfr. art. 39 NAPR). Non essendo

infossato, lo zoccolo dell'edificio che poggia sul piazzale si ripercuote del

resto chiaramente sugli ingombri verticali effettivamente apparenti (cfr.

fotografie di cui al doc. C prodotte dalla parte ricorrente e facciata

nord-ovest). E peraltro in modo ben maggiore rispetto al primo progetto

approvato. Ne discende che, per quanto attiene alla formazione del piazzale, la

licenza in variante non può essere confermata, poiché comporta un netto

superamento dell'altezza massima dell'edificio. È invece questione che esula

dalla presente procedura, in che modo possa semmai essere posto rimedio a

eventuali difetti d'altezza dello stabile che dovessero ancora sussistere su

questo lato, a causa dell'errato riporto delle sezioni ufficiali nei piani del

2018 - tenuto peraltro conto che l'edificio, al di là di tale errore, appare essenzialmente

essere stato posizionato conformemente alle tavole approvate (cfr. scritti del

geometra revisore del 26 e 29 aprile 2019 e decisione del Municipio del 29

aprile 2019, cfr. supra consid. B; cfr. pure verso lo spigolo nord, la

lieve differenza riscontrabile tra la quota già prevista del terreno sistemato

[-0.92] e il profilo della strada nelle facciate nord-ovest [± 0.10 m, dato

dedotto per misurazione]).

4. Per il resto,

considerato che nemmeno la parte ricorrente solleva obiezioni sulle altre opere

di sistemazione esterna previste dal progetto (muri, rampa pedonale e

terrapieno centrale), limitatamente alle stesse nulla osta alla conferma del

giudizio impugnato, che ha tutelato il permesso municipale.

5. 5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il

ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il giudizio governativo, oltre

che per le spese processuali (disp. n. 2), è annullato nella misura in cui

conferma la licenza edilizia per la formazione del piazzale. Limitatamente a

quest'opera, anche il permesso comunale è annullato.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è suddivisa tra

le parti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le ripetibili

(art. 49 cpv. 1 LPAmm) di entrambe le sedi sono compensate.

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione

del 26 ottobre 2022 del Consiglio di Stato (n. 5206) è annullata, nei limiti di

cui si è detto al consid. 5.1.

1.2. la licenza

edilizia del 9 marzo 2020 rilasciata dal Municipio di Monteceneri è annullata

nella misura in cui approva la formazione del piazzale. Per il resto è

confermata.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è suddivisa tra i ricorrenti (fr. 600.-) e la __________

SA (fr. 1'200.-.). Agli insorgenti va retrocesso l'importo versato in eccesso a

titolo di anticipo.

Le ripetibili sono compensate.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera