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Decisione

52.2022.395

Piano di quartiere concernente l'edificazione di otto stabili

16 maggio 2023Italiano25 min

kV - 380kV) tensione (elettrodotto), è assegnato dal vigente piano regolatore (PR)

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.395

Lugano

16

maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2022 di

RI

1

contro

la decisione del 26 ottobre 2022 (n. 5210) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente

avverso la decisione con cui il Municipio di Riviera ha rilasciato al proprio

Comune la licenza edilizia per un piano di quartiere concernente l'edificazione

di otto edifici con destinazione primaria al mapp. 4__________ di quel

Comune, sezione di Iragna;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Il Comune di Riviera è

proprietario del mapp. 4__________, un terreno pianeggiante di 7'197 m2

sostanzialmente inedificato, situato a Iragna, a sud-est del nucleo, in uno

spazio delimitato a sud e a nord da altre proprietà private, a ovest dalla

strada cantonale (via della Pi__________) e a est da via G__________. Il fondo,

che nell'angolo nord-est è attraversato diagonalmente da una linea di alta (220

kV - 380kV) tensione (elettrodotto), è assegnato dal vigente piano regolatore (PR)

alla zona speciale Gera (ZSG) con obbligo di piano di quartiere (PQ),

disciplinata dall'art. 45 delle norme di attuazione del piano regolatore

(NAPR).

b. Il 20 novembre 2020, il

Comune di Riviera ha chiesto al proprio Municipio il permesso per un piano di

quartiere comprendente l'edificazione di otto edifici con destinazione

primaria. Scopo della domanda è quello di definire l'impostazione generale del

comparto per permetterne l'urbanizzazione generale e il frazionamento in

singoli lotti, ritenuto che questi ultimi verranno successivamente venduti al

privato, che potrà poi inoltrare la domanda di costruzione relativa alla

propria unità abitativa coerentemente al progetto generale di PQ. Il progetto

prevede in particolare la costruzione di otto edifici principali, tra loro

sfalsati e divisi in due file di quattro disposte sull'asse nord-sud e separate

da un giardino comune, e di altrettanti edifici accessori, destinati ad

ospitare il garage ed il locale tecnico, disposti sui lati est ed ovest del

comparto, lungo via G__________ e via della P__________, a loro volta sfalsati

rispetto all'edificio principale di riferimento. Le unità insediative

principali sono articolate su due livelli fuori terra e presentano tre diverse

tipologie (= massimo ingombro volumetrico in pianta) con una superficie utile

lorda variante tra 240 e 260 m2, utilizzabile per un'unica unità

abitativa o per due unità abitative (una per ciascun livello). Gli edifici

accessori presentano invece un livello unico. Completano il progetto i piazzali

d'accesso e i giardini privati al servizio delle singole unità insediative.

c. Alla domanda di

costruzione, pubblicata dal 17 marzo al 15 aprile 2021, si è opposto RI 1,

proprietario della confinante part. 41__________, che ha censurato il progetto

sotto svariati profili. In particolare, l'opponente ha eccepito il superamento

dei valori fissati dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non

ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710) a causa dei campi magnetici

(elettrosmog) prodotti dall'elettrodo presente nelle vicinanze del comparto

soggetto a PQ.

Raccolto l'avviso favorevole (n. 117385) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio,

in data 18 settembre 2014 il Municipio

ha rilasciato il permesso richiesto, respingendo l'opposizione del vicino. In

relazione alla predetta obiezione, l'Esecutivo comunale ha segnatamente

rilevato che, in base all'art. 16 ORNI, la conformità della nuova ZSG è stata

valutata nella variante approvata nel 2017, ove è stata imposta per le zone

sensibili una linea di arretramento dalla linea elettrica di 36.68 m, che il

progetto rispetterebbe.

B. Con giudizio del 26 ottobre

2022, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata da RI 1 avverso

il provvedimento municipale, confermando così la licenza edilizia.

In sostanza, richiamata la presa di posizione della Sezione della

protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) contenuta nell'avviso

cantonale (pag. 5) e rilevato come tale servizio dipartimentale avesse

confermato che le analisi utili a stabilire il rispetto dei valori di

esposizione a radiazioni non ionizzanti sono state effettuate nella sede

preposta, ovvero in occasione della delimitazione della zona edificabile, il

Governo ne ha ritenuto condivisibili le conclusioni, secondo cui tale verifica

non sarebbe più ammissibile in questa procedura di rilascio del permesso di

costruzione e non spetterebbe all'autorità comunale di esaminare se l'edificazione

proposta rispetti o meno la linea di demarcazione a suo tempo approvata e

vincolante per l'ammissibilità di luoghi a utilizzazione sensibile (LAUS). Di

seguito, evidenziato come anche il Municipio avesse chiarito nella licenza

edilizia che l'ORNI è applicabile agli

azzonamenti delle nuove zone edificabili e che la linea di arretramento dalla

linea elettrica prevista dalle norme approvate è rispettata dal progetto in

esame, l'Esecutivo cantonale ha reputato che la censura relativa al preteso

mancato rispetto dell'ORNI cadesse nel vuoto e non dovesse essere esaminata

ulteriormente.

C. Avverso il predetto giudizio

governativo, RI 1 si aggrava dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato assieme alla licenza edilizia per il piano di

quartiere. In via subordinata, postula che gli atti siano rinviati al Municipio

affinché abbia a verificare, mediante nuova perizia, i valori relativi alle

radiazioni non ionizzanti sul mapp. 4__________.

Il ricorrente sostiene che solo con la modinatura delle costruzioni avrebbe

appreso concretamente dove fossero previste le case, notando che alcune di esse

sarebbero inserite nello stesso corridoio della sua abitazione, che non

rispetta l'ORNI. Vi sarebbe quindi un impedimento alla realizzazione di alcune

case del quartiere. Diversa sarebbe stata la situazione se fossero state

previste delle autorimesse o altri stabili accessori. L'insorgente contesta poi

che le verifiche effettuate a suo tempo siano state eseguite correttamente,

richiamando una presa di posizione inoltrata dall'Ufficio federale dell'ambiente

(UFAM) all'Associazione PIAE (proprietari di immobili attraversati da

elettrodi). L'accertamento, risalente al 2004, non sarebbe più sufficiente e

andrebbe quindi ripetuto al fine di stabilire se non ci sia una violazione dell'ORNI.

In particolare andrebbe raccolta la notifica del proprietario della linea. In

concreto, a suo avviso, vi sarebbe motivo di credere che siano superati i

valori limite d'immissione giusta l'allegato 2 dell'ORNI, per cui in base all'art.

14 cpv. 1 ORNI l'autorità dovrebbe rilevare le immissioni.

D. a. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il Municipio con argomentazioni di cui si

dirà, ove necessario, nei considerandi di diritto.

l'Ufficio delle domande di

costruzione (UDC) si riconferma nelle precedenti prese di posizione e dichiara

di condividere le conclusioni governative.

b. In sede di replica e

duplica, le parti ribadiscono essenzialmente le proprie tesi e conclusioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, già opponente, destinatario del provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art.

65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

Resta da vedere se le

censure sollevate siano ammissibili in quanto tali.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei

luoghi e l'oggetto della vertenza emergono sufficientemente dalle carte

processuali. Se, come preteso dall'insorgente, sia necessaria una (nuova)

perizia, è questione che verrà esaminata con il merito.

Considerandi

2.

2.1. Il piano di quartiere

è regolato dagli art. 54 seg. della legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011 (LST; RL 701.100), che hanno ripreso - essenzialmente invariata -

la disciplina prevista dall'art. 56 seg. della legge cantonale di applicazione

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990

(LALPT; BU 1990, 365). Secondo l'art. 54 cpv. 1 LST, il piano di quartiere è un

progetto planovolumetrico inteso a concretizzare gli obiettivi di qualità

paesaggistica, architettonica ed urbanistica fissati dal piano regolatore (cpv.

1). Esso si compone di una relazione tecnica, di piani di progetto e di un

modello plastico (art. 54 cpv. 2 LST), che il regolamento precisa ulteriormente

(art. 77 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre

2011; RLST; RL 701.110). Lo strumento del piano di quartiere mira a conferire

ad un determinato comparto territoriale una particolare qualità urbanistica ed

architettonica. Nel contempo tende a favorire lo spirito di collaborazione tra

ente pubblico e iniziativa privata nella ricerca di soluzioni progettuali che

conciliano l'interesse pubblico con quello privato, incentivando la creatività

dei promotori, ai quali è lasciata l'iniziativa in merito all'edificazione

futura (cfr. RDAT I-1999 n. 25, consid. 5.3; Matea

Pessina, Il piano di quartiere nel diritto della pianificazione del

territorio ticinese, Aspetti e problematiche giuridiche, in RDAT II-1997, pag.

289.

e 293; cfr. anche messaggio 9 dicembre 2009 n. 6309 del Consiglio di Stato

sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale, pag. 78).

2.2

Il piano di quartiere

segue la procedura della domanda di costruzione (art. 55 cpv. 1 LST). Esso si

configura in sostanza come un'assicurazione di massima, mediante la quale viene

definito in modo vincolante il quadro degli interventi ammissibili all'interno

di un determinato comprensorio territoriale (cfr. RDAT II-2000 n. 31, consid.

3.1; Adelio Scolari, Commentario,

Cadenazzo 1996, ad art. 56 LALPT, n. 418). Di principio, il permesso di piano

di quartiere non autorizza direttamente l'edificazione delle opere che

contempla. Non diversamente da una licenza preliminare, esso si limita ad accertare

che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone al rilascio di ulteriori

licenze edilizie per l'attuazione degli interventi previsti dal piano a livello

di semplice progetto planovolumetrico (cfr. RDAT II-2000 n. 31 consid. 3.1). L'approvazione

del piano di quartiere può tuttavia anche sovrapporsi - ciò che non è però il

caso nella fattispecie, ove sono espressamente riservate le procedure di

rilascio della licenza edilizia per le future edificazioni sui singoli lotti - a

quella delle sue singole parti/componenti. Nulla impedisce in effetti di

cumulare la procedura di rilascio del permesso

di piano di quartiere con quella di rilascio della licenza edilizia necessaria

per la sua realizzazione, in blocco o a tappe. Lo conferma indirettamente l'art.

78.

cpv. 1 in fine RLST, laddove impone di presentarlo al più

tardi al momento dell'inoltro della domanda per la prima costruzione (cfr. STA

52.2008.247/257/258 del 7 gennaio 2009 consid. 2.1; Pessina, op. cit, pag. 286). In questo caso, date le

differenze di fondo tra piano di quartiere e domanda di costruzione, è tuttavia

bene distinguere, anche nell'ottica di un eventuale futura variante, ciò che è tema

del primo da quanto è oggetto della seconda.

2.3

In concreto, il

ricorrente non contesta il piano di quartiere in sé. Non pretende, in

particolare, che lo stesso violi in qualche modo il disposto (art. 45 NAPR) che

disciplina la ZSG. Sostiene invece che la realizzazione di quanto previsto dal

piano di quartiere si porrebbe in contrasto con l'ORNI, nella misura in cui

alcune delle case previste saranno a suo avviso esposte a radiazioni superiori

ai valori limite d'immissione prescritti all'allegato 2 dell'ORNI. Rimette anche

in discussione l'azzonamento effettuato, che sarebbe basato su accertamenti

(stime) non (più) attendibili. Questi aspetti verranno trattati al considerando

4.

3.

3.1. La Confederazione si adopera per impedire gli effetti nocivi o molesti

per l'essere umano e il suo ambiente naturale (art. 74 cpv. 1 e 2 della

Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999; Cost.;

RS 101). In tale ottica è stata dunque emanata la legge federale sulla

protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), il cui scopo è

segnatamente quello di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro

biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti (art. 1 cpv. 1

LPAmb). Per effetti si intendono, tra l'altro, le radiazioni prodotte dall'esercizio

di impianti (art. 7 cpv. 1 LPAmb), le quali sono,

all'uscita da un impianto, definite emissioni e, nel luogo di impatto,

immissioni (art. 7 cpv. 2 LPAmb). Per la

limitazione delle emissioni/immissioni e, in genere, per l'esecuzione della

LPAmb, quest'ultima conferisce un'ampia delega al Consiglio federale, cui è assegnato

il compito di emanare le ordinanze di esecuzione. L'ORNI si iscrive nel quadro

di questa delega, che il Consiglio federale aveva già precedentemente

utilizzato in altri campi. Essa ha in effetti lo scopo di proteggere l'uomo

dalle radiazioni non ionizzanti dannose e moleste (art. 1), regolando a) la

limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con

frequenze da 0 Hz a 300 GHz prodotte durante l'esercizio di impianti

fissi, b) il rilevamento e la valutazione delle immissioni di radiazioni e c)

le esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili (cfr. art. 2

cpv. 1).

3.2

L'ORNI distingue chiaramente tra i valori limite d'immissione

e i valori limite dell'impianto. Mentre i primi servono alla protezione dagli effetti

termici (scientificamente provati) delle radiazioni non ionizzanti, i secondi

costituiscono uno strumento di limitazione preventiva delle emissioni ai

sensi dell'art. 11 cpv. 2 LPAmb per la protezione contro il rischio (a lungo

termine) di altri effetti dannosi, in particolare contro gli effetti non

termici (biologici) delle radiazioni non ionizzanti (DTF 126 II 399 consid. 3b

e c). I primi sono precisati nell'allegato 2 dell'ordinanza e devono essere rispettati ovunque possano trattenersi

persone (art. 13 cpv. 1), i secondi sono contemplati nell'allegato 1 dell'ordinanza

e trovano applicazione nei LAUS (cfr. art. 3

cpv. 3). In effetti, l'art. 4 cpv. 1 ORNI,

che concretizza il principio di prevenzione, stabilisce che gli impianti devono

essere costruiti e fatti funzionare in modo tale da rispettare, nello stato di

esercizio determinante, le limitazioni preventive delle emissioni definite (per

diverse categorie d'impianti) nell'allegato 1. Quest'ultimo, per quanto

concerne le linee aeree e sotterranee per il trasporto dell'energia elettrica,

prevede dal canto suo che il valore limite dell'impianto, pari a 1 microtesla (µT; cfr. cifra 14), deve di principio essere

ossequiato nei LAUS sia dai nuovi impianti (cfr.

cifra 15) sia dai vecchi impianti modificati (cfr. cifra 17). Il valore limite

dell'impianto è inoltre determinante nel quadro della delimitazione

delle zone edificabili (cfr. art. 16 ORNI).

Nella misura in cui la limitazione preventiva delle

emissioni mira a creare un margine di sicurezza in considerazione delle incertezze

sugli effetti a lungo termine degli inquinamenti ambientali e, in tale ottica,

a ridurre ulteriormente le emissioni laddove i

valori limite d'immissione sono rispettati, i valori limite dell'impianto fissati nell'allegato 1 dell'ordinanza sono

giocoforza notevolmente più bassi dei valori

limite d'immissione (DTF 126 II 399 consid. 4b e c).

3.3

Come accennato, i valori limite d'immissione devono essere rispettati ovunque

possano trattenersi delle persone anche solo per brevi periodi (luoghi di

soggiorno di breve durata; LSBD;

art. 13 cpv. 1 ORNI; cfr. Ufficio federale dell'ambiente [UFAM], Lignes à haute

tension – Aide à l'exécution de l'ORNI, Berna 2007, pag. 8 e 26; di seguito: Aide

ORNI). Rientrano tra gli LSBD, ad esempio, i garage e gli stalli per lo

stazionamento di veicoli, i corpi scale, i depositi e gli archivi, le chiese e

le sale da concerto/teatro, gli spazi esterni come i giardini privati, i

balconi e le terrazze (DTF 128 II 378 consid. 6; STF 1A.200/2002 del 19 maggio

2003.

consid. 2), le installazioni sportive e per il tempo libero (cfr. Aide

ORNI, pag. 26).

Dato

che la limitazione preventiva delle emissioni ai sensi dell'ORNI concerne l'esposizione

a lungo termine delle persone agli effetti potenzialmente nocivi delle

radiazioni non ionizzanti, in particolare, nel caso delle linee elettriche, ai

campi magnetici generati da queste ultime (cfr. Aide ORNI, pag. 8), essa trova invece

applicazione (soltanto) nei luoghi ove le persone soggiornano durevolmente, che

l'ORNI definisce come LAUS. Si tratta, segnatamente, dei locali situati

in edifici destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone (art. 3

cpv. 3 lett. a), dei terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti

come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio (art. 3 cpv. 3

lett. b) e delle superfici di parcelle non occupate da costruzioni per le quali

sono ammesse le utilizzazioni giusta le due precedenti lettere (art. 3 cpv. 3 lett.

c). Rientrano nella prima categoria i locali d'abitazione (soggiorno, camera da

letto, bagno), le aule scolastiche e delle scuole dell'infanzia, gli ospedali e

le case per anziani nonché i posti di lavoro permanenti, ossia dove i

lavoratori operano almeno 2.5 giorni alla settimana (cfr. Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht -

Allgemeinen Grundlagen, Zurigo 2017, n. 586). Appartengono alla seconda, oltre

ai parchi giochi, gli spazi fruibili per le pause nelle scuole, ritenuto che in

entrambi i casi la destinazione deve essere prevista come tale a livello

pianificatorio o di licenza edilizia (Wagner

Pfeifer, op. cit. n. 587; STF 1C_343/2015 del 30 marzo 2016 consid. 5). Fanno

invece parte della terza categoria quelle superfici ancora inedificate che,

conformemente alla pianificazione vigente, potrebbero ospitare in un prossimo futuro

spazi come quelli delle predette categorie (Wagner

Pfeifer, op. cit. n. 588).

3.4

La limitazione

preventiva delle emissioni fa stato anche per la delimitazione delle (nuove)

zone edificabili. In base all'art. 16 ORNI, queste ultime possono infatti essere delimitate soltanto dove i

valori limite dell'impianto giusta l'allegato 1 vengono rispettati da impianti

esistenti e pianificati, definiti come tali nella legislazione sulla

pianificazione del territorio, oppure dove possono essere rispettati mediante

misure di tipo pianificatorio o edile. In sostanza, ciò significa che la

delimitazione deve avvenire in modo da assicurare che i nuovi LAUS siano

collocati in un settore della nuova zona edificabile dove è rispettato il valore limite dell'impianto definito all'allegato

1.

dell'ORNI. Dove invece quest'ultimo è superato, potranno essere realizzati

unicamente dei LSBD, purché siano ossequiati i valori limite d'immissione (cfr.

Aide ORNI, pag. 27 e 36). In presenza di linee aeree e sotterranee per

il trasporto dell'energia elettrica, la delimitazione

di nuove zone edificabili è pertanto subordinata al rispetto, perlomeno laddove

sono previsti dei LAUS, del valore di 1 µT

(cfr. cifra 14 dell'allegato 1). Concretamente, dato che l'intensità del

campo magnetico diminuisce in funzione della distanza dall'elettrodotto,

rispettivamente della distanza tra i cavi conduttori ed il suolo sottostante, la

delimitazione delle nuove zone edificabili presuppone la determinazione di un

corridoio ai lati della linea elettrica, parallelo all'asse della linea, all'interno

del quale il valore limite dell'impianto nello stato d'esercizio determinante è

raggiunto o superato. E contrario, è garantito che all'esterno di tale

corridoio il valore limite dell'impianto è rispettato a qualunque altezza dal

suolo (cfr. Aide ORNI, pag. 27 e 48).

4.

4.1. L'attribuzione alla

ZSG è frutto della variante di PR adottata il 30 maggio 2016 dal Legislativo

dell'allora Comune di Iragna, il cui scopo era quello di proporre una nuova

edificazione capace, da una parte, di integrarsi e relazionarsi con il tessuto

urbano di Iragna, e dall'altra parte di risolvere, attraverso un concetto

architettonico, quelli che sono i vincoli di carattere tecnico (inquinamento

fonico e elettromagnetico, pericolo di esondazione del vicino riale) che

interessano il mappale 4__________ (cfr. rapporto di pianificazione dell'aprile

2016, pag. 1; di seguito: rapporto 2016). Da qui, per quanto concerne in

particolare la problematica dell'inquinamento elettromagnetico (elettrosmog),

la delimitazione sul mapp. 4__________, tenuto conto delle verifiche eseguite,

di un'area edificabile di circa 5'000 m2, distante almeno 36.68 m

dall'elettrodotto, in modo da perlopiù rispettare il valore limite di 1 µT

stabilito dall'ORNI (cfr. rapporto 2016, pag. 12, 35 e 37 nonché allegato 4).

Non essendo il tracciato dell'elettrodotto parallelo alla strada (via Gera),

ossia al confine est del fondo, ma diagonale, il rapporto di pianificazione

dava invero atto che vi era/è un angolo della nuova zona edificabile che rispetta(va)

soltanto parzialmente la distanza minima di ca. 37.00 m dalla linea di alta

tensione e che, quindi, risulta(va) interessato da valori potenzialmente

superiori a 1 µT. Questo fatto non è tuttavia stato considerato di ostacolo alle

potenzialità edificatorie del comparto, poiché toccato dal problema era essenzialmente

soltanto uno degli otto lotti previsti, e meglio quello situato all'estremità

nord-est dell'area edificabile. Inoltre, è stato ritenuto quanto segue. Da un

lato, che l'edificabilità nella fascia esterna (quella più vicina all'elettrodotto)

può avvenire senza restrizioni, in quanto si tratta di una fascia riservata

esclusivamente per le costruzioni accessorie, che, ai sensi dell'art. 3 ORNI,

non sono luoghi ad utilizzazione sensibile (cd. LAUS). Dall'altro, che l'edificabilità

nella fascia interna è limitata, nella misura in cui vi sarà una superficie all'interno

di questa fascia (ca. 22 m2) dove non sarà possibile costruire l'edificio

abitativo. Limitazione, quest'ultima, che è stata ritenuta insuscettibile

di compromettere le possibilità edificatorie del lotto in questione, bastando

spostare l'edificio verso il percorso pedonale centrale (cfr. rapporto 2016,

pag. 37 e 52).

4.2

Contro la citata

variante di PR un privato (che non coincide con il qui ricorrente),

proprietario di un fondo confinante, è insorto davanti al Consiglio di Stato,

contestando (anche) l'idoneità all'edificazione del mapp. 4__________, tenuto

conto (tra l'altro) delle radiazioni non ionizzanti emesse dalla vicina linea

ad alta tensione.

Il ricorso è stato

respinto dal Governo, che, contestualmente, ha approvato la variante

concernente (pure) la creazione della nuova ZSG al mapp. 4__________ (cfr. ris.

gov. n. 1365 del 28 marzo 2017), annotando al riguardo come la stessa fosse stata

concepita appositamente per rispondere alle caratteristiche del fondo (in

specie in relazione all'inquinamento elettromagnetico e fonico) e come la nuova

zona s'integrasse in modo coerente nel tessuto costruito d'Iragna.

4.3

Adito dal soccombente,

che, dal profilo dell'elettrosmog, lamentava segnatamente la mancanza del

parere vincolante dell'Ispettorato federale per gli impianti a corrente forte

(ESTI), il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il gravame (STA

90.2017.20

del 24 aprile 2018). Per quanto qui interessa, il Tribunale ha

rilevato quanto segue:

6.1.1

Il Municipio, in sede di elaborazione

della variante, ha analizzato le caratteristiche e le problematiche che

interessano il mapp. 4__________, fra cui l'inquinamento elettromagnetico,

dovuto alla presenza dei tralicci della linea di alta tensione (…) (cfr.

Rapporto di pianificazione relativo alla nuova zona residenziale in località

Gera, aprile 2016, pag. 11-15). Ha poi sviluppato un modello urbanistico (cfr.

citato Rapporto, pag. 31-39), che è stato verificato alla luce delle

problematiche di carattere ambientale che toccano il fondo (cfr. citato

Rapporto, pag. 37 e 39 e in particolare, pag. 33,: "La questione

compositiva del modello urbanistico scelto (…) nasce da una questione legata

alla soluzione del problema fonico verso la strada e di quello elettromagnetico

verso la campagna"). In base a tali premesse la nuova zona edificabile è stata limitata alla porzione del mapp. 4__________

che, partendo dalla strada cantonale, dista al minimo 37 m dall'asse dell'elettrodotto

ed è pertanto sottoposta a un valore di inquinamento elettromagnetico inferiore

a 1 μT (valore limite

stabilito dall'art. 16 e dall'allegato 1 ORNI). Siccome il tracciato dell'elettrodotto

non è parallelo alla strada, l'angolo a nord-est della nuova zona edificabile

risulta parzialmente interessato da valori che potrebbero superare 1 μT. Tale area è quindi

stata riservata esclusivamente alle costruzioni accessorie che non sono luoghi

a utilizzazione sensibile (cfr. art. 3 ORNI). (…).

6.1.2

Alla luce di queste premesse, la critica del ricorrente, secondo cui la

variante "(…) non tiene conto della presenza delle radiazioni non

ionizzanti dovute alla linea ad altissima tensione e delle immissioni foniche

provenienti dal traffico giornaliero" appare manifestamente priva di

fondamento. Come rettamente rilevato nella decisione impugnata, la variante è stata concepita

proprio per rispondere alle problematiche ambientali presenti al mapp. 4__________. Le modalità costruttive

dei vari edifici scaturiscono poi da un approfondito esame e da un accurato

confronto fra due modelli urbanistici. (…) Non è infine dato di vedere quale

parere vincolante dell'Ispettorato federale per gli impianti a corrente forte

sarebbe necessario: nei compiti affidati a questa autorità non ricadono infatti

preavvisi in materia di pianificazione comunale (cfr. art. 2 ordinanza sull'Ispettorato

federale degli impianti a corrente forte del 7 dicembre 1992; RS 734.24).

La sentenza è passata in giudicato incontestata.

4.4

Ferme queste

premesse, nella misura in cui il qui ricorrente contesta l'azzonamento di parte

del mapp. 4__________ in zona edificabile, ovvero la sua (parziale) attribuzione

alla ZSG, in quanto basati su verifiche insufficienti e lesivi dell'ORNI, la

censura è irricevibile siccome tardiva. L'insorgente avrebbe in effetti dovuto

semmai contestare la variante di PR adottata nel maggio 2017 dal Legislativo

dell'allora Comune di Iragna, poi approvata nel marzo 2017 dal Consiglio di

Stato. Le obiezioni sollevate sono peraltro manifestamente infondate, in

quanto, diversamente da quanto preteso, la delimitazione della zona edificabile

non è stata basata (soltanto) su accertamenti (misurazioni) risalenti al 2004,

bensì sulle verifiche e indicazioni risalenti all'ottobre 2015 fornite da Swiss-grid

SA, che dal 2013 è proprietaria di tutta la rete ad altissima tensione svizzera,

di cui è pure gestrice unica (cfr. STF 1C_418/2017 del 28 marzo 2019 consid.

2.3). È in particolare Swissgrid SA che ha determinato il corridoio ai lati

dell'elettrodotto, parallelo all'asse della linea elettrica, all'interno del

quale il valore limite dell'impianto nello stato d'esercizio determinante è

raggiunto o superato, stabilendo di conseguenza pure l'arretramento da tenere,

segnatamente per i LAUS, dall'elettrodotto (cfr. rapporto 2016, pag. 12 nonché

planimetria AET di cui all'allegato 4 del rapporto).

Il ricorrente sostiene inoltre che talune case del piano di quartiere

sarebbero comprese nello stesso corridoio della sua abitazione, che non rispetta

l'ORNI, e non potrebbero quindi essere realizzate senza violare l'ordinanza. Con

questa obiezione l'insorgente contesta in sostanza la congruenza della domanda

con la pianificazione soggiacente. A torto. In effetti, sovrapponendo il

concetto di progetto del piano di quartiere (cfr. relazione architettonica,

pag. 7) al modello urbanistico della citata variante pianificatoria (cfr.

rapporto 2016, pag. 35), emerge che il controverso piano di quartiere si

attiene sostanzialmente a quanto precedentemente stabilito a livello

pianificatorio, dove la tematica della distanza dall'elettrodotto è stata

espressamente affrontata e risolta (cfr. supra, consid. 4.1). Nonostante

che nei piani della domanda non sia riportato il corridoio a suo tempo

determinato da Swissgrid, non vi è quindi motivo di ritenere che gli edifici

abitativi del piano di quartiere, che configurano dei LAUS secondo l'ORNI,

sorgano all'interno della fascia (corridoio) ove il valore limite dell'impianto

(1 µT) è raggiunto o superato. Ciò vale, in particolare, anche per l'abitazione

prevista sul lotto più problematico da

questo punto di vista, ossia quello che è situato all'estremità nord-est dell'area

edificabile e che più si avvicina al limite ovest del corridoio definito da

Swissgrid, posto che, come già era stato indicato negli atti pianificatori (cfr.

supra, consid. 4.3 e 4.4), l'edificio in questione è stato ulteriormente

spostato verso ovest, in direzione del percorso pedonale centrale, in modo da situarsi

al di fuori della fascia di arretramento definita in sede pianificatoria.

Dato che i nuovi LAUS sono previsti all'esterno di

quest'ultima è d'altronde pure certo che presso i medesimi sarà rispettato anche

il pertinente valore limite d'immissione (cfr. supra, consid. 3.2), che,

per la rete di distribuzione elettrica qui in discussione (avente, al pari

della rete europea, una frequenza standard di 50 Herz; Hz; cfr. https://www.swissgrid.ch/it/home/operation/regulation/frequency.html),

è pari a 100 µT (cfr. Aide ORNI, pag. 34). Valore, questo, che, come ben emerge

pure dall'allegato 4 annesso al rapporto di pianificazione del 2016, è

riscontrabile unicamente nelle immediate vicinanze della linea elettrica (cfr. pure

Aide ORNI, pag. 35). Ne consegue che, in concreto, non vi è motivo di dubitare nemmeno

del rispetto del valore limite d'immissione presso gli impianti classificabili

come LSBD ubicati, in base ai piani del piano di quartiere, nella parte di zona

edificabile che sconfina leggermente all'interno del noto corridoio (cfr. piani

della domanda a confronto con il modello urbanistico contenuto nel rapporto

2016). Trattasi, segnatamente, di una porzione del giardino privato del lotto

presente all'estremità nord-est della ZSG, dell'edificio accessorio destinato a

garage e locale tecnico del medesimo lotto e dei piazzali di accesso di questo

lotto e di quello sottostante. Come illustrato, non è necessario che anche

questi impianti, comunque situati a una certa distanza dall'elettrodotto, sorgano

all'esterno del corridoio determinato da Swiss-grid SA, ove il valore limite

dell'impianto è rispettato. Basta che presso gli stessi sia ossequiato il

pertinente valore limite d'immissione, cosa che, consideratane l'ubicazione, è

senz'altro il caso nella fattispecie. Ciò detto, non essendovi motivo di credere che presso i LAUS e gli LSBD del controverso

piano di quartiere vi sia un superamento dei

valori limite d'immissione,

non v'è ragione,

contrariamente a quanto pretende il ricorrente con riferimento all'art. 14 cpv.

1.

ORNI, di procedere a nuovi accertamenti peritali.

5.

5.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto

respinto, confermando di conseguenza il permesso per il piano di quartiere.

5.2

La tassa di giustizia

è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Egli

rifonderà inoltre adeguate ripetibili al Comune di Riviera, patrocinato (art.

49.

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- già anticipata, è posta a carico di RI 1, il quale

verserà fr. 1'200.- al Comune di Riviera a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere