52.2022.395
Piano di quartiere concernente l'edificazione di otto stabili
16 maggio 2023Italiano25 min
kV - 380kV) tensione (elettrodotto), è assegnato dal vigente piano regolatore (PR)
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.395
Lugano
16
maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Mariano Morgani
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2022 di
RI
1
contro
la decisione del 26 ottobre 2022 (n. 5210) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente
avverso la decisione con cui il Municipio di Riviera ha rilasciato al proprio
Comune la licenza edilizia per un piano di quartiere concernente l'edificazione
di otto edifici con destinazione primaria al mapp. 4__________ di quel
Comune, sezione di Iragna;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il Comune di Riviera è
proprietario del mapp. 4__________, un terreno pianeggiante di 7'197 m2
sostanzialmente inedificato, situato a Iragna, a sud-est del nucleo, in uno
spazio delimitato a sud e a nord da altre proprietà private, a ovest dalla
strada cantonale (via della Pi__________) e a est da via G__________. Il fondo,
che nell'angolo nord-est è attraversato diagonalmente da una linea di alta (220
kV - 380kV) tensione (elettrodotto), è assegnato dal vigente piano regolatore (PR)
alla zona speciale Gera (ZSG) con obbligo di piano di quartiere (PQ),
disciplinata dall'art. 45 delle norme di attuazione del piano regolatore
(NAPR).
b. Il 20 novembre 2020, il
Comune di Riviera ha chiesto al proprio Municipio il permesso per un piano di
quartiere comprendente l'edificazione di otto edifici con destinazione
primaria. Scopo della domanda è quello di definire l'impostazione generale del
comparto per permetterne l'urbanizzazione generale e il frazionamento in
singoli lotti, ritenuto che questi ultimi verranno successivamente venduti al
privato, che potrà poi inoltrare la domanda di costruzione relativa alla
propria unità abitativa coerentemente al progetto generale di PQ. Il progetto
prevede in particolare la costruzione di otto edifici principali, tra loro
sfalsati e divisi in due file di quattro disposte sull'asse nord-sud e separate
da un giardino comune, e di altrettanti edifici accessori, destinati ad
ospitare il garage ed il locale tecnico, disposti sui lati est ed ovest del
comparto, lungo via G__________ e via della P__________, a loro volta sfalsati
rispetto all'edificio principale di riferimento. Le unità insediative
principali sono articolate su due livelli fuori terra e presentano tre diverse
tipologie (= massimo ingombro volumetrico in pianta) con una superficie utile
lorda variante tra 240 e 260 m2, utilizzabile per un'unica unità
abitativa o per due unità abitative (una per ciascun livello). Gli edifici
accessori presentano invece un livello unico. Completano il progetto i piazzali
d'accesso e i giardini privati al servizio delle singole unità insediative.
c. Alla domanda di
costruzione, pubblicata dal 17 marzo al 15 aprile 2021, si è opposto RI 1,
proprietario della confinante part. 41__________, che ha censurato il progetto
sotto svariati profili. In particolare, l'opponente ha eccepito il superamento
dei valori fissati dall'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non
ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710) a causa dei campi magnetici
(elettrosmog) prodotti dall'elettrodo presente nelle vicinanze del comparto
soggetto a PQ.
Raccolto l'avviso favorevole (n. 117385) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio,
in data 18 settembre 2014 il Municipio
ha rilasciato il permesso richiesto, respingendo l'opposizione del vicino. In
relazione alla predetta obiezione, l'Esecutivo comunale ha segnatamente
rilevato che, in base all'art. 16 ORNI, la conformità della nuova ZSG è stata
valutata nella variante approvata nel 2017, ove è stata imposta per le zone
sensibili una linea di arretramento dalla linea elettrica di 36.68 m, che il
progetto rispetterebbe.
B. Con giudizio del 26 ottobre
2022, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata da RI 1 avverso
il provvedimento municipale, confermando così la licenza edilizia.
In sostanza, richiamata la presa di posizione della Sezione della
protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) contenuta nell'avviso
cantonale (pag. 5) e rilevato come tale servizio dipartimentale avesse
confermato che le analisi utili a stabilire il rispetto dei valori di
esposizione a radiazioni non ionizzanti sono state effettuate nella sede
preposta, ovvero in occasione della delimitazione della zona edificabile, il
Governo ne ha ritenuto condivisibili le conclusioni, secondo cui tale verifica
non sarebbe più ammissibile in questa procedura di rilascio del permesso di
costruzione e non spetterebbe all'autorità comunale di esaminare se l'edificazione
proposta rispetti o meno la linea di demarcazione a suo tempo approvata e
vincolante per l'ammissibilità di luoghi a utilizzazione sensibile (LAUS). Di
seguito, evidenziato come anche il Municipio avesse chiarito nella licenza
edilizia che l'ORNI è applicabile agli
azzonamenti delle nuove zone edificabili e che la linea di arretramento dalla
linea elettrica prevista dalle norme approvate è rispettata dal progetto in
esame, l'Esecutivo cantonale ha reputato che la censura relativa al preteso
mancato rispetto dell'ORNI cadesse nel vuoto e non dovesse essere esaminata
ulteriormente.
C. Avverso il predetto giudizio
governativo, RI 1 si aggrava dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato assieme alla licenza edilizia per il piano di
quartiere. In via subordinata, postula che gli atti siano rinviati al Municipio
affinché abbia a verificare, mediante nuova perizia, i valori relativi alle
radiazioni non ionizzanti sul mapp. 4__________.
Il ricorrente sostiene che solo con la modinatura delle costruzioni avrebbe
appreso concretamente dove fossero previste le case, notando che alcune di esse
sarebbero inserite nello stesso corridoio della sua abitazione, che non
rispetta l'ORNI. Vi sarebbe quindi un impedimento alla realizzazione di alcune
case del quartiere. Diversa sarebbe stata la situazione se fossero state
previste delle autorimesse o altri stabili accessori. L'insorgente contesta poi
che le verifiche effettuate a suo tempo siano state eseguite correttamente,
richiamando una presa di posizione inoltrata dall'Ufficio federale dell'ambiente
(UFAM) all'Associazione PIAE (proprietari di immobili attraversati da
elettrodi). L'accertamento, risalente al 2004, non sarebbe più sufficiente e
andrebbe quindi ripetuto al fine di stabilire se non ci sia una violazione dell'ORNI.
In particolare andrebbe raccolta la notifica del proprietario della linea. In
concreto, a suo avviso, vi sarebbe motivo di credere che siano superati i
valori limite d'immissione giusta l'allegato 2 dell'ORNI, per cui in base all'art.
14 cpv. 1 ORNI l'autorità dovrebbe rilevare le immissioni.
D. a. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il Municipio con argomentazioni di cui si
dirà, ove necessario, nei considerandi di diritto.
l'Ufficio delle domande di
costruzione (UDC) si riconferma nelle precedenti prese di posizione e dichiara
di condividere le conclusioni governative.
b. In sede di replica e
duplica, le parti ribadiscono essenzialmente le proprie tesi e conclusioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva del ricorrente, già opponente, destinatario del provvedimento impugnato (art. 21 cpv. 2 LE; art.
65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
Resta da vedere se le
censure sollevate siano ammissibili in quanto tali.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei
luoghi e l'oggetto della vertenza emergono sufficientemente dalle carte
processuali. Se, come preteso dall'insorgente, sia necessaria una (nuova)
perizia, è questione che verrà esaminata con il merito.
Considerandi
2.
2.1. Il piano di quartiere
è regolato dagli art. 54 seg. della legge sullo sviluppo territoriale del 21
giugno 2011 (LST; RL 701.100), che hanno ripreso - essenzialmente invariata -
la disciplina prevista dall'art. 56 seg. della legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990
(LALPT; BU 1990, 365). Secondo l'art. 54 cpv. 1 LST, il piano di quartiere è un
progetto planovolumetrico inteso a concretizzare gli obiettivi di qualità
paesaggistica, architettonica ed urbanistica fissati dal piano regolatore (cpv.
1). Esso si compone di una relazione tecnica, di piani di progetto e di un
modello plastico (art. 54 cpv. 2 LST), che il regolamento precisa ulteriormente
(art. 77 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre
2011; RLST; RL 701.110). Lo strumento del piano di quartiere mira a conferire
ad un determinato comparto territoriale una particolare qualità urbanistica ed
architettonica. Nel contempo tende a favorire lo spirito di collaborazione tra
ente pubblico e iniziativa privata nella ricerca di soluzioni progettuali che
conciliano l'interesse pubblico con quello privato, incentivando la creatività
dei promotori, ai quali è lasciata l'iniziativa in merito all'edificazione
futura (cfr. RDAT I-1999 n. 25, consid. 5.3; Matea
Pessina, Il piano di quartiere nel diritto della pianificazione del
territorio ticinese, Aspetti e problematiche giuridiche, in RDAT II-1997, pag.
289.
e 293; cfr. anche messaggio 9 dicembre 2009 n. 6309 del Consiglio di Stato
sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale, pag. 78).
2.2
Il piano di quartiere
segue la procedura della domanda di costruzione (art. 55 cpv. 1 LST). Esso si
configura in sostanza come un'assicurazione di massima, mediante la quale viene
definito in modo vincolante il quadro degli interventi ammissibili all'interno
di un determinato comprensorio territoriale (cfr. RDAT II-2000 n. 31, consid.
3.1; Adelio Scolari, Commentario,
Cadenazzo 1996, ad art. 56 LALPT, n. 418). Di principio, il permesso di piano
di quartiere non autorizza direttamente l'edificazione delle opere che
contempla. Non diversamente da una licenza preliminare, esso si limita ad accertare
che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone al rilascio di ulteriori
licenze edilizie per l'attuazione degli interventi previsti dal piano a livello
di semplice progetto planovolumetrico (cfr. RDAT II-2000 n. 31 consid. 3.1). L'approvazione
del piano di quartiere può tuttavia anche sovrapporsi - ciò che non è però il
caso nella fattispecie, ove sono espressamente riservate le procedure di
rilascio della licenza edilizia per le future edificazioni sui singoli lotti - a
quella delle sue singole parti/componenti. Nulla impedisce in effetti di
cumulare la procedura di rilascio del permesso
di piano di quartiere con quella di rilascio della licenza edilizia necessaria
per la sua realizzazione, in blocco o a tappe. Lo conferma indirettamente l'art.
78.
cpv. 1 in fine RLST, laddove impone di presentarlo al più
tardi al momento dell'inoltro della domanda per la prima costruzione (cfr. STA
52.2008.247/257/258 del 7 gennaio 2009 consid. 2.1; Pessina, op. cit, pag. 286). In questo caso, date le
differenze di fondo tra piano di quartiere e domanda di costruzione, è tuttavia
bene distinguere, anche nell'ottica di un eventuale futura variante, ciò che è tema
del primo da quanto è oggetto della seconda.
2.3
In concreto, il
ricorrente non contesta il piano di quartiere in sé. Non pretende, in
particolare, che lo stesso violi in qualche modo il disposto (art. 45 NAPR) che
disciplina la ZSG. Sostiene invece che la realizzazione di quanto previsto dal
piano di quartiere si porrebbe in contrasto con l'ORNI, nella misura in cui
alcune delle case previste saranno a suo avviso esposte a radiazioni superiori
ai valori limite d'immissione prescritti all'allegato 2 dell'ORNI. Rimette anche
in discussione l'azzonamento effettuato, che sarebbe basato su accertamenti
(stime) non (più) attendibili. Questi aspetti verranno trattati al considerando
4.
3.
3.1. La Confederazione si adopera per impedire gli effetti nocivi o molesti
per l'essere umano e il suo ambiente naturale (art. 74 cpv. 1 e 2 della
Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999; Cost.;
RS 101). In tale ottica è stata dunque emanata la legge federale sulla
protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), il cui scopo è
segnatamente quello di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro
biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti (art. 1 cpv. 1
LPAmb). Per effetti si intendono, tra l'altro, le radiazioni prodotte dall'esercizio
di impianti (art. 7 cpv. 1 LPAmb), le quali sono,
all'uscita da un impianto, definite emissioni e, nel luogo di impatto,
immissioni (art. 7 cpv. 2 LPAmb). Per la
limitazione delle emissioni/immissioni e, in genere, per l'esecuzione della
LPAmb, quest'ultima conferisce un'ampia delega al Consiglio federale, cui è assegnato
il compito di emanare le ordinanze di esecuzione. L'ORNI si iscrive nel quadro
di questa delega, che il Consiglio federale aveva già precedentemente
utilizzato in altri campi. Essa ha in effetti lo scopo di proteggere l'uomo
dalle radiazioni non ionizzanti dannose e moleste (art. 1), regolando a) la
limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con
frequenze da 0 Hz a 300 GHz prodotte durante l'esercizio di impianti
fissi, b) il rilevamento e la valutazione delle immissioni di radiazioni e c)
le esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili (cfr. art. 2
cpv. 1).
3.2
L'ORNI distingue chiaramente tra i valori limite d'immissione
e i valori limite dell'impianto. Mentre i primi servono alla protezione dagli effetti
termici (scientificamente provati) delle radiazioni non ionizzanti, i secondi
costituiscono uno strumento di limitazione preventiva delle emissioni ai
sensi dell'art. 11 cpv. 2 LPAmb per la protezione contro il rischio (a lungo
termine) di altri effetti dannosi, in particolare contro gli effetti non
termici (biologici) delle radiazioni non ionizzanti (DTF 126 II 399 consid. 3b
e c). I primi sono precisati nell'allegato 2 dell'ordinanza e devono essere rispettati ovunque possano trattenersi
persone (art. 13 cpv. 1), i secondi sono contemplati nell'allegato 1 dell'ordinanza
e trovano applicazione nei LAUS (cfr. art. 3
cpv. 3). In effetti, l'art. 4 cpv. 1 ORNI,
che concretizza il principio di prevenzione, stabilisce che gli impianti devono
essere costruiti e fatti funzionare in modo tale da rispettare, nello stato di
esercizio determinante, le limitazioni preventive delle emissioni definite (per
diverse categorie d'impianti) nell'allegato 1. Quest'ultimo, per quanto
concerne le linee aeree e sotterranee per il trasporto dell'energia elettrica,
prevede dal canto suo che il valore limite dell'impianto, pari a 1 microtesla (µT; cfr. cifra 14), deve di principio essere
ossequiato nei LAUS sia dai nuovi impianti (cfr.
cifra 15) sia dai vecchi impianti modificati (cfr. cifra 17). Il valore limite
dell'impianto è inoltre determinante nel quadro della delimitazione
delle zone edificabili (cfr. art. 16 ORNI).
Nella misura in cui la limitazione preventiva delle
emissioni mira a creare un margine di sicurezza in considerazione delle incertezze
sugli effetti a lungo termine degli inquinamenti ambientali e, in tale ottica,
a ridurre ulteriormente le emissioni laddove i
valori limite d'immissione sono rispettati, i valori limite dell'impianto fissati nell'allegato 1 dell'ordinanza sono
giocoforza notevolmente più bassi dei valori
limite d'immissione (DTF 126 II 399 consid. 4b e c).
3.3
Come accennato, i valori limite d'immissione devono essere rispettati ovunque
possano trattenersi delle persone anche solo per brevi periodi (luoghi di
soggiorno di breve durata; LSBD;
art. 13 cpv. 1 ORNI; cfr. Ufficio federale dell'ambiente [UFAM], Lignes à haute
tension – Aide à l'exécution de l'ORNI, Berna 2007, pag. 8 e 26; di seguito: Aide
ORNI). Rientrano tra gli LSBD, ad esempio, i garage e gli stalli per lo
stazionamento di veicoli, i corpi scale, i depositi e gli archivi, le chiese e
le sale da concerto/teatro, gli spazi esterni come i giardini privati, i
balconi e le terrazze (DTF 128 II 378 consid. 6; STF 1A.200/2002 del 19 maggio
2003.
consid. 2), le installazioni sportive e per il tempo libero (cfr. Aide
ORNI, pag. 26).
Dato
che la limitazione preventiva delle emissioni ai sensi dell'ORNI concerne l'esposizione
a lungo termine delle persone agli effetti potenzialmente nocivi delle
radiazioni non ionizzanti, in particolare, nel caso delle linee elettriche, ai
campi magnetici generati da queste ultime (cfr. Aide ORNI, pag. 8), essa trova invece
applicazione (soltanto) nei luoghi ove le persone soggiornano durevolmente, che
l'ORNI definisce come LAUS. Si tratta, segnatamente, dei locali situati
in edifici destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone (art. 3
cpv. 3 lett. a), dei terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti
come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio (art. 3 cpv. 3
lett. b) e delle superfici di parcelle non occupate da costruzioni per le quali
sono ammesse le utilizzazioni giusta le due precedenti lettere (art. 3 cpv. 3 lett.
c). Rientrano nella prima categoria i locali d'abitazione (soggiorno, camera da
letto, bagno), le aule scolastiche e delle scuole dell'infanzia, gli ospedali e
le case per anziani nonché i posti di lavoro permanenti, ossia dove i
lavoratori operano almeno 2.5 giorni alla settimana (cfr. Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht -
Allgemeinen Grundlagen, Zurigo 2017, n. 586). Appartengono alla seconda, oltre
ai parchi giochi, gli spazi fruibili per le pause nelle scuole, ritenuto che in
entrambi i casi la destinazione deve essere prevista come tale a livello
pianificatorio o di licenza edilizia (Wagner
Pfeifer, op. cit. n. 587; STF 1C_343/2015 del 30 marzo 2016 consid. 5). Fanno
invece parte della terza categoria quelle superfici ancora inedificate che,
conformemente alla pianificazione vigente, potrebbero ospitare in un prossimo futuro
spazi come quelli delle predette categorie (Wagner
Pfeifer, op. cit. n. 588).
3.4
La limitazione
preventiva delle emissioni fa stato anche per la delimitazione delle (nuove)
zone edificabili. In base all'art. 16 ORNI, queste ultime possono infatti essere delimitate soltanto dove i
valori limite dell'impianto giusta l'allegato 1 vengono rispettati da impianti
esistenti e pianificati, definiti come tali nella legislazione sulla
pianificazione del territorio, oppure dove possono essere rispettati mediante
misure di tipo pianificatorio o edile. In sostanza, ciò significa che la
delimitazione deve avvenire in modo da assicurare che i nuovi LAUS siano
collocati in un settore della nuova zona edificabile dove è rispettato il valore limite dell'impianto definito all'allegato
1.
dell'ORNI. Dove invece quest'ultimo è superato, potranno essere realizzati
unicamente dei LSBD, purché siano ossequiati i valori limite d'immissione (cfr.
Aide ORNI, pag. 27 e 36). In presenza di linee aeree e sotterranee per
il trasporto dell'energia elettrica, la delimitazione
di nuove zone edificabili è pertanto subordinata al rispetto, perlomeno laddove
sono previsti dei LAUS, del valore di 1 µT
(cfr. cifra 14 dell'allegato 1). Concretamente, dato che l'intensità del
campo magnetico diminuisce in funzione della distanza dall'elettrodotto,
rispettivamente della distanza tra i cavi conduttori ed il suolo sottostante, la
delimitazione delle nuove zone edificabili presuppone la determinazione di un
corridoio ai lati della linea elettrica, parallelo all'asse della linea, all'interno
del quale il valore limite dell'impianto nello stato d'esercizio determinante è
raggiunto o superato. E contrario, è garantito che all'esterno di tale
corridoio il valore limite dell'impianto è rispettato a qualunque altezza dal
suolo (cfr. Aide ORNI, pag. 27 e 48).
4.
4.1. L'attribuzione alla
ZSG è frutto della variante di PR adottata il 30 maggio 2016 dal Legislativo
dell'allora Comune di Iragna, il cui scopo era quello di proporre una nuova
edificazione capace, da una parte, di integrarsi e relazionarsi con il tessuto
urbano di Iragna, e dall'altra parte di risolvere, attraverso un concetto
architettonico, quelli che sono i vincoli di carattere tecnico (inquinamento
fonico e elettromagnetico, pericolo di esondazione del vicino riale) che
interessano il mappale 4__________ (cfr. rapporto di pianificazione dell'aprile
2016, pag. 1; di seguito: rapporto 2016). Da qui, per quanto concerne in
particolare la problematica dell'inquinamento elettromagnetico (elettrosmog),
la delimitazione sul mapp. 4__________, tenuto conto delle verifiche eseguite,
di un'area edificabile di circa 5'000 m2, distante almeno 36.68 m
dall'elettrodotto, in modo da perlopiù rispettare il valore limite di 1 µT
stabilito dall'ORNI (cfr. rapporto 2016, pag. 12, 35 e 37 nonché allegato 4).
Non essendo il tracciato dell'elettrodotto parallelo alla strada (via Gera),
ossia al confine est del fondo, ma diagonale, il rapporto di pianificazione
dava invero atto che vi era/è un angolo della nuova zona edificabile che rispetta(va)
soltanto parzialmente la distanza minima di ca. 37.00 m dalla linea di alta
tensione e che, quindi, risulta(va) interessato da valori potenzialmente
superiori a 1 µT. Questo fatto non è tuttavia stato considerato di ostacolo alle
potenzialità edificatorie del comparto, poiché toccato dal problema era essenzialmente
soltanto uno degli otto lotti previsti, e meglio quello situato all'estremità
nord-est dell'area edificabile. Inoltre, è stato ritenuto quanto segue. Da un
lato, che l'edificabilità nella fascia esterna (quella più vicina all'elettrodotto)
può avvenire senza restrizioni, in quanto si tratta di una fascia riservata
esclusivamente per le costruzioni accessorie, che, ai sensi dell'art. 3 ORNI,
non sono luoghi ad utilizzazione sensibile (cd. LAUS). Dall'altro, che l'edificabilità
nella fascia interna è limitata, nella misura in cui vi sarà una superficie all'interno
di questa fascia (ca. 22 m2) dove non sarà possibile costruire l'edificio
abitativo. Limitazione, quest'ultima, che è stata ritenuta insuscettibile
di compromettere le possibilità edificatorie del lotto in questione, bastando
spostare l'edificio verso il percorso pedonale centrale (cfr. rapporto 2016,
pag. 37 e 52).
4.2
Contro la citata
variante di PR un privato (che non coincide con il qui ricorrente),
proprietario di un fondo confinante, è insorto davanti al Consiglio di Stato,
contestando (anche) l'idoneità all'edificazione del mapp. 4__________, tenuto
conto (tra l'altro) delle radiazioni non ionizzanti emesse dalla vicina linea
ad alta tensione.
Il ricorso è stato
respinto dal Governo, che, contestualmente, ha approvato la variante
concernente (pure) la creazione della nuova ZSG al mapp. 4__________ (cfr. ris.
gov. n. 1365 del 28 marzo 2017), annotando al riguardo come la stessa fosse stata
concepita appositamente per rispondere alle caratteristiche del fondo (in
specie in relazione all'inquinamento elettromagnetico e fonico) e come la nuova
zona s'integrasse in modo coerente nel tessuto costruito d'Iragna.
4.3
Adito dal soccombente,
che, dal profilo dell'elettrosmog, lamentava segnatamente la mancanza del
parere vincolante dell'Ispettorato federale per gli impianti a corrente forte
(ESTI), il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il gravame (STA
90.2017.20
del 24 aprile 2018). Per quanto qui interessa, il Tribunale ha
rilevato quanto segue:
6.1.1
Il Municipio, in sede di elaborazione
della variante, ha analizzato le caratteristiche e le problematiche che
interessano il mapp. 4__________, fra cui l'inquinamento elettromagnetico,
dovuto alla presenza dei tralicci della linea di alta tensione (…) (cfr.
Rapporto di pianificazione relativo alla nuova zona residenziale in località
Gera, aprile 2016, pag. 11-15). Ha poi sviluppato un modello urbanistico (cfr.
citato Rapporto, pag. 31-39), che è stato verificato alla luce delle
problematiche di carattere ambientale che toccano il fondo (cfr. citato
Rapporto, pag. 37 e 39 e in particolare, pag. 33,: "La questione
compositiva del modello urbanistico scelto (…) nasce da una questione legata
alla soluzione del problema fonico verso la strada e di quello elettromagnetico
verso la campagna"). In base a tali premesse la nuova zona edificabile è stata limitata alla porzione del mapp. 4__________
che, partendo dalla strada cantonale, dista al minimo 37 m dall'asse dell'elettrodotto
ed è pertanto sottoposta a un valore di inquinamento elettromagnetico inferiore
a 1 μT (valore limite
stabilito dall'art. 16 e dall'allegato 1 ORNI). Siccome il tracciato dell'elettrodotto
non è parallelo alla strada, l'angolo a nord-est della nuova zona edificabile
risulta parzialmente interessato da valori che potrebbero superare 1 μT. Tale area è quindi
stata riservata esclusivamente alle costruzioni accessorie che non sono luoghi
a utilizzazione sensibile (cfr. art. 3 ORNI). (…).
6.1.2
Alla luce di queste premesse, la critica del ricorrente, secondo cui la
variante "(…) non tiene conto della presenza delle radiazioni non
ionizzanti dovute alla linea ad altissima tensione e delle immissioni foniche
provenienti dal traffico giornaliero" appare manifestamente priva di
fondamento. Come rettamente rilevato nella decisione impugnata, la variante è stata concepita
proprio per rispondere alle problematiche ambientali presenti al mapp. 4__________. Le modalità costruttive
dei vari edifici scaturiscono poi da un approfondito esame e da un accurato
confronto fra due modelli urbanistici. (…) Non è infine dato di vedere quale
parere vincolante dell'Ispettorato federale per gli impianti a corrente forte
sarebbe necessario: nei compiti affidati a questa autorità non ricadono infatti
preavvisi in materia di pianificazione comunale (cfr. art. 2 ordinanza sull'Ispettorato
federale degli impianti a corrente forte del 7 dicembre 1992; RS 734.24).
La sentenza è passata in giudicato incontestata.
4.4
Ferme queste
premesse, nella misura in cui il qui ricorrente contesta l'azzonamento di parte
del mapp. 4__________ in zona edificabile, ovvero la sua (parziale) attribuzione
alla ZSG, in quanto basati su verifiche insufficienti e lesivi dell'ORNI, la
censura è irricevibile siccome tardiva. L'insorgente avrebbe in effetti dovuto
semmai contestare la variante di PR adottata nel maggio 2017 dal Legislativo
dell'allora Comune di Iragna, poi approvata nel marzo 2017 dal Consiglio di
Stato. Le obiezioni sollevate sono peraltro manifestamente infondate, in
quanto, diversamente da quanto preteso, la delimitazione della zona edificabile
non è stata basata (soltanto) su accertamenti (misurazioni) risalenti al 2004,
bensì sulle verifiche e indicazioni risalenti all'ottobre 2015 fornite da Swiss-grid
SA, che dal 2013 è proprietaria di tutta la rete ad altissima tensione svizzera,
di cui è pure gestrice unica (cfr. STF 1C_418/2017 del 28 marzo 2019 consid.
2.3). È in particolare Swissgrid SA che ha determinato il corridoio ai lati
dell'elettrodotto, parallelo all'asse della linea elettrica, all'interno del
quale il valore limite dell'impianto nello stato d'esercizio determinante è
raggiunto o superato, stabilendo di conseguenza pure l'arretramento da tenere,
segnatamente per i LAUS, dall'elettrodotto (cfr. rapporto 2016, pag. 12 nonché
planimetria AET di cui all'allegato 4 del rapporto).
Il ricorrente sostiene inoltre che talune case del piano di quartiere
sarebbero comprese nello stesso corridoio della sua abitazione, che non rispetta
l'ORNI, e non potrebbero quindi essere realizzate senza violare l'ordinanza. Con
questa obiezione l'insorgente contesta in sostanza la congruenza della domanda
con la pianificazione soggiacente. A torto. In effetti, sovrapponendo il
concetto di progetto del piano di quartiere (cfr. relazione architettonica,
pag. 7) al modello urbanistico della citata variante pianificatoria (cfr.
rapporto 2016, pag. 35), emerge che il controverso piano di quartiere si
attiene sostanzialmente a quanto precedentemente stabilito a livello
pianificatorio, dove la tematica della distanza dall'elettrodotto è stata
espressamente affrontata e risolta (cfr. supra, consid. 4.1). Nonostante
che nei piani della domanda non sia riportato il corridoio a suo tempo
determinato da Swissgrid, non vi è quindi motivo di ritenere che gli edifici
abitativi del piano di quartiere, che configurano dei LAUS secondo l'ORNI,
sorgano all'interno della fascia (corridoio) ove il valore limite dell'impianto
(1 µT) è raggiunto o superato. Ciò vale, in particolare, anche per l'abitazione
prevista sul lotto più problematico da
questo punto di vista, ossia quello che è situato all'estremità nord-est dell'area
edificabile e che più si avvicina al limite ovest del corridoio definito da
Swissgrid, posto che, come già era stato indicato negli atti pianificatori (cfr.
supra, consid. 4.3 e 4.4), l'edificio in questione è stato ulteriormente
spostato verso ovest, in direzione del percorso pedonale centrale, in modo da situarsi
al di fuori della fascia di arretramento definita in sede pianificatoria.
Dato che i nuovi LAUS sono previsti all'esterno di
quest'ultima è d'altronde pure certo che presso i medesimi sarà rispettato anche
il pertinente valore limite d'immissione (cfr. supra, consid. 3.2), che,
per la rete di distribuzione elettrica qui in discussione (avente, al pari
della rete europea, una frequenza standard di 50 Herz; Hz; cfr. https://www.swissgrid.ch/it/home/operation/regulation/frequency.html),
è pari a 100 µT (cfr. Aide ORNI, pag. 34). Valore, questo, che, come ben emerge
pure dall'allegato 4 annesso al rapporto di pianificazione del 2016, è
riscontrabile unicamente nelle immediate vicinanze della linea elettrica (cfr. pure
Aide ORNI, pag. 35). Ne consegue che, in concreto, non vi è motivo di dubitare nemmeno
del rispetto del valore limite d'immissione presso gli impianti classificabili
come LSBD ubicati, in base ai piani del piano di quartiere, nella parte di zona
edificabile che sconfina leggermente all'interno del noto corridoio (cfr. piani
della domanda a confronto con il modello urbanistico contenuto nel rapporto
2016). Trattasi, segnatamente, di una porzione del giardino privato del lotto
presente all'estremità nord-est della ZSG, dell'edificio accessorio destinato a
garage e locale tecnico del medesimo lotto e dei piazzali di accesso di questo
lotto e di quello sottostante. Come illustrato, non è necessario che anche
questi impianti, comunque situati a una certa distanza dall'elettrodotto, sorgano
all'esterno del corridoio determinato da Swiss-grid SA, ove il valore limite
dell'impianto è rispettato. Basta che presso gli stessi sia ossequiato il
pertinente valore limite d'immissione, cosa che, consideratane l'ubicazione, è
senz'altro il caso nella fattispecie. Ciò detto, non essendovi motivo di credere che presso i LAUS e gli LSBD del controverso
piano di quartiere vi sia un superamento dei
valori limite d'immissione,
non v'è ragione,
contrariamente a quanto pretende il ricorrente con riferimento all'art. 14 cpv.
1.
ORNI, di procedere a nuovi accertamenti peritali.
5.
5.1. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto
respinto, confermando di conseguenza il permesso per il piano di quartiere.
5.2
La tassa di giustizia
è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Egli
rifonderà inoltre adeguate ripetibili al Comune di Riviera, patrocinato (art.
49.
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide
1.
Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- già anticipata, è posta a carico di RI 1, il quale
verserà fr. 1'200.- al Comune di Riviera a titolo di ripetibili di questa sede.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il vicecancelliere