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Decisione

52.2022.398

Sanzione disciplinare

21 luglio 2023Italiano14 min

denunciante ha essenzialmente ribadito le sue tesi e conclusioni. Pur avendo espressamente

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.398

Lugano

21

luglio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 26 novembre

2022 dell'

RI

1

contro

la decisione del 26 ottobre 2022 (n. 390) con cui la

Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr.

900.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

A. a. Con scritto del 25 febbraio 2021 M__________, per

il tramite dell'avv. L__________, ha segnalato alla Commissione di disciplina

degli avvocati (Commissione) il comportamento dell'avv. RI 1, suo precedente patrocinatore,

cui ha rimproverato una serie di gravi mancanze nello svolgimento di un

mandato relativo alle conseguenze di un incidente. Lo ha in particolare biasimato

per avere omesso di (a) procedere tempestivamente al versamento di un anticipo

spese richiesto dal Tribunale federale nell'ambito di un procedimento penale.

Non avrebbe inoltre (b) collaborato con l'avv. L__________ (con cui doveva

comparire a un'udienza e poi diventato suo unico legale), trasmettendogli tutti

gli atti relativi al suo caso, ivi compreso un filmato (che avrebbe perso) di

fondamentale importanza per una procedura civile in corso; né avrebbe (c) fatto

firmare alla controparte una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione. Lo ha

inoltre criticato per (d) averla patrocinata in diversi procedimenti in una

lingua a lui praticamente sconosciuta, con la conseguenza che buona parte delle

sue argomentazioni si sarebbe rivelata di difficile comprensione.

b. Preso atto di tale segnalazione, il 26 marzo 2021 la Commissione ha aperto

nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile

violazione del dovere di cura e diligenza (art. 12 lett. a della legge federale

sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000; LLCA; RS 935.61).

c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni

addebito, denunciando a sua volta il comportamento dell'avv. L__________, cui

ha rimproverato di avere approfittato della situazione per accaparrarsi la

cliente. Riservata la questione della competenza della Commissione, in sua

difesa ha essenzialmente sostenuto di avere consegnato all'avv. L__________ tutti

Fatti

i documenti relativi alla causa. Quanto al procedimento penale in sede

federale, ha rilevato come i giudici avessero respinto una richiesta di proroga

del termine per versare l'anticipo e poi deciso che lo stesso era stato pagato

tardivamente. Ha affermato di avere raccolto dalle parti coinvolte le

dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione e negato di avere argomentato in

maniera poco comprensibile. Ha quindi escluso qualsivoglia sua negligenza e

conseguente pregiudizio patito dall'ex mandante.

d. In replica, la

denunciante ha essenzialmente ribadito le sue tesi e conclusioni. Pur avendo espressamente

richiesto un secondo scambio di allegati, l'interessato ha per finire

rinunciato a presentare una duplica.

B. Con

decisione del 26 ottobre 2022, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al

pagamento di una multa disciplinare di fr. 900.-, ritenendo i fatti oggetto

della segnalazione solo in parte costitutivi di una violazione delle regole

professionali. Giustificata la sua competenza, la precedente istanza ha in

particolare concluso che il denunciato fosse incorso in una violazione

dell'obbligo di cura e diligenza per il mancato pagamento tempestivo dell'anticipo

richiesto dal Tribunale federale (a), rilevando come su quel punto

l'interessato avesse mentito, rispettivamente accampato delle scuse ingiustificabili,

considerato che l'avvocato deve assicurarsi del pagamento degli anticipi senza poter

far ricadere sul suo cliente la colpa di un'eventuale omissione. L'autorità

inferiore ha invece ritenuto che l'avvocato non avesse mancato intenzionalmente

o con grave negligenza al suo obbligo di (b) fornire tutta la documentazione

necessaria al collega (che aveva tutto sommato potuto raddrizzare la

causa con la replica), in particolare la videoregistrazione della partita

di hockey (poiché non vi sarebbe stata la prova certa che esistesse per

davvero o che la sua scomparsa fosse imputabile a lui). Ha poi

disatteso - siccome non comprovati - anche gli altri addebiti avanzati dalla

denunciante (mancato ottenimento di una dichiarazione di rinuncia alla

prescrizione [c] e mancanza di competenze linguistiche sufficienti [d]). La

sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità dell'infrazione.

C. Avverso

la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Nel suo allegato, il ricorrente lamenta che la precedente istanza abbia dato

per acquisiti i fatti denunciati dalla segnalante, senza tener conto delle sue

argomentazioni difensive. Ripercorsi i propri interventi in favore dell'ex

cliente, conferma essenzialmente di avere svolto il mandato a regola d'arte,

senza alcun pregiudizio per la segnalante.

D. In

sede di risposta la Commissione, riconfermandosi integralmente nel

provvedimento impugnato, si è rimessa al giudizio del Tribunale.

E. Non

vi è stato un ulteriore scambio di allegati, ritenuto che il ricorrente non ha

presentato la replica nel termine prorogato assegnato, limitandosi a

richiedere, tardivamente, un'ennesima proroga, non più accordata.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura

del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente,

personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è

destinataria (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. L'art. 12 lett. a LLCA

impone all'avvocato di esercitare la professione

con cura e diligenza. Questa disposizione costituisce una clausola generale che permette di

esigere dall'avvocato un comportamento corretto nell'esercizio della sua

professione (cfr. STF 2C_354/2021 del 24 agosto 2021 consid. 4.1, 2C_50/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 4.2 e rif.). La regola vale per tutti gli ambiti della sua attività professionale e concerne,

oltre al rapporto con il proprio cliente, anche i contatti con le autorità

giudiziarie, le controparti, i colleghi e l'opinione pubblica (cfr. DTF 144 II

473.

consid. 4.1 e rimandi; STF 2C_209/2022 del 22 novembre 2022 consid. 2.1, 2C_354/2021

citata consid. 4.1; Walter Fellmann,

Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 212; François

Bohnet/Vin-cent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009,

n. 1161). Tale obbligo concretizza, sul piano disciplinare, il dovere

imposto al mandatario nei confronti del mandante dall'art. 398 cpv. 2 del

codice delle obbligazioni svizzero del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) di eseguire

fedelmente e diligentemente gli affari affidatigli. La violazione dell'art. 398

cpv. 2 CO non implica tuttavia necessariamente anche una violazione dell'art.

12.

lett. a LLCA. L'autorità di disciplina non deve

esaminare la correttezza e l'opportunità degli atti del mandatario. Una

sanzione disciplinare si giustifica soltanto in caso di violazione qualificata,

intenzionale o dovuta a grave negligenza, ai suoi doveri, tale da ledere

gravemente la fiducia riposta nell'avvocato e nella sua professione (cfr. DTF

144.

II 473 consid. 4.1 e rif.; STF 2C_209/2022 citata consid. 2.1, 2C_354/2021 citata consid. 4.1, 2C_50/2019

citata consid. 4.2 e rif.; Fellmann,

op. cit., n. 216; Bohnet/Mar-tenet,

op. cit., n. 1154, 1165 e 1202; Giovanni

Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des

Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2001, pag. 83).

2.2

Il mancato rispetto di un termine è rilevante dal profilo

disciplinare soltanto in presenza di circostanze aggravanti che lasciano

trasparire un'esecuzione irresponsabile della professione, vale a dire quando

l'avvocato omette di adottare le usuali misure di precauzione per evitare

simili errori (cfr. Testa, op.

cit., pag. 87 seg. e rif.; Fellmann,

op. cit., n. 242; cfr. pure Bohnet/Mar-tenet,

op. cit., pag. 1208). L'osservanza dei termini costituisce infatti uno degli

obblighi fondamentali dell'avvocato, che deve dotarsi di un'organizzazione

adeguata del suo studio e predisporre dei meccanismi di controllo tali da

permettergli di adempiere questo suo dovere (cfr. Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, La profession d'avocat, Zurigo/Basilea/Ginevra

2021, n. 175 e 1164; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 2765). Egli deve in particolare assicurarsi del versamento degli

anticipi delle spese processuali da parte dei suoi clienti entro il termine

impartito. Non può fare valere che il ritardo nel pagamento è dovuto all'assenza

del suo cliente, a una perdita della posta che gli era destinata o a un

problema tecnico di cui poteva avere conoscenza prima della scadenza del

termine (cfr. Benoît Chappuis, La

responsabilité de l'avocat - Thèmes choisis, in: Pascal Pichonnaz/Franz Werro, La pratique contractuelle

5, Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, pag. 80 seg.; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2767 e rif.).

2.3

I principi testé esposti, oltre

ad essere ricordati dall'art. 16 e 19 cpv. 2 LAvv, sono essenzialmente recepiti

anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore

normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a

livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione

delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid.

2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/Martenet,

op. cit., n. 296). Essi sono in particolare ripresi dall'art. 1 del codice

svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD), in vigore all'epoca dei

fatti, secondo cui l'avvocato esercita la sua

professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento

giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità

(cpv. 2). Secondo l'art. 2 cpv. 2 CSD, egli esegue il mandato tempestivamente e

informa il cliente sullo sviluppo dell'incarico affidatogli.

3.

3.1.

Nel caso concreto, per quanto qui interessa, dagli atti emerge che la

segnalante si era rivolta al ricorrente affinché la patrocinasse in

relazione alle conseguenze di un incidente di cui era stata vittima nel 2014, allorquando

ha subito una grave lesione a un occhio dopo essere stata colpita in volto da

un disco in occasione di una partita di hockey a cui stava assistendo come

spettatrice. Dopo avere intavolato - invano - delle trattative extragiudiziali

con l'assicurazione dell'organizzatrice dell'evento, il legale ha in

particolare sporto una denuncia nei confronti del club sportivo (cui imputava

la mancata installazione dei necessari dispositivi di sicurezza). Il

procedimento penale è tuttavia culminato nella sentenza del 26 febbraio 2019

con cui il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso contro il

decreto di abbandono per mancato versamento tempestivo dell'anticipo richiesto

entro il termine suppletorio impartito (cfr. STF 6B_57/2019 sub doc. 6). Dagli

atti emerge che, nonostante l'Alta Corte federale l'avesse reso attento della

non prorogabilità di questo secondo termine, l'ultimo giorno utile egli ha

semplicemente richiesto un'ulteriore dilazione, senza addurre nuove particolari

e non prevedibili ragioni, limitandosi a indicare che la cliente si trovava all'estero

(cfr. sentenza citata e scritto del 20 febbraio 2019).

Il 2 maggio 2019 ha poi trasmesso la decisione d'irricevibilità alla cliente,

con la semplice annotazione che il tribunale aveva rifiutato una proroga del

termine per l'anticipo ([...]

Im Rahmen der

Kostenvorschussleistung wurde uns eine Fristverlängerung verweigert und der

entsprechende Entscheid ausgefällt [...]), che tale

decisione era chiaramente sbagliata e che occorreva inoltrare una domanda di

riesame (Wiedererwägung).

3.2

Come visto in narrativa, la Commissione

ha ritenuto che in relazione al mancato pagamento dell'anticipo il ricorrente

fosse incorso in una violazione dell'obbligo di cura e diligenza ex art. 12

lett. a LLCA, avendo mentito rispettivamente accampato scuse ingiustificabili,

atteso che l'avvocato deve assicurarsi del pagamento degli anticipi senza poter

far ricadere la colpa sul cliente se questo è assente o non riceve la

corrispondenza. Ha rilevato che l'osservanza dei termini costituisce uno degli

obblighi organizzativi di base della professione forense, la cui violazione

comporta una sanzione disciplinare, specie nel caso in esame in cui l'assicurazione

giuridica si sarebbe assunta i costi processuali. A giusta ragione.

3.3

In concreto è anzitutto pacifico che il ricorso in materia penale che il

ricorrente ha presentato all'Alta Corte federale per conto della segnalante è

stato dichiarato irricevibile poiché - nonostante il termine suppletorio non

prorogabile impartito - non era stato versato in tempo l'anticipo richiesto

(cfr. STF 6B_57/2019 citata, in particolare consid. 3). Altrettanto evidente è

che l'insorgente non ha mai addotto una qualsiasi giustificazione plausibile

per quanto accaduto, né nei confronti della cliente e nemmeno nell'ambito della

presente procedura. Nelle sue domande di proroga al Tribunale federale (del 31

gennaio e 20 febbraio 2019, cfr. doc. 5) egli si è limitato a indicare una non

meglio precisata assenza della cliente, che quest'ultima ha tuttavia chiaramente

smentito, lamentando invece di essere sempre rimasta all'oscuro della

richiesta, che avrebbe dovuto essere girata alla sua assicurazione protezione

giuridica (cfr. e-mail del 2 novembre 2020 sub doc. 4). In queste circostanze,

posto che nemmeno un'eventuale assenza della mandante all'estero avrebbe invero

giustificato il comportamento del ricorrente (che ha negligentemente omesso di

assicurarsi del pagamento tempestivo dell'anticipo da parte della stessa

rispettivamente di trasmettere la relativa richiesta alla sua assicurazione

protezione giuridica, cfr. doc. 7), forza è constatare che egli è manifestamente

incorso in una violazione dell'obbligo di cura e diligenza sancito dall'art. 12

lett. a LLCA.

4.

Ferme queste premesse,

resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1

In caso di

violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari

seguenti:

a. l'avvertimento;

b. l'ammonimento;

c. la multa fino a fr. 20'000.-;

d. la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e. il divieto definitivo di esercitare.

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione

gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta

della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa

o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità

deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della

parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un

interesse pubblico. Il provvedimento deve

tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della

violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca

evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione

disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento

adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale

svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar

modo conto anche degli antecedenti e del comportamento tenuto dall'avvocato

durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2015.68 del 4 dicembre 2015

consid. 8; Bohnet/

Martenet, op. cit., n.

2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in:

Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, ad art. 17, n. 23 segg.).

4.2

In concreto, la violazione commessa dall'insorgente dev'essere

considerata grave poiché il mancato rispetto del termine per il versamento

dell'anticipo richiesto dal Tribunale federale ha avuto quale diretta

conseguenza l'irricevibilità del ricorso interposto in quella sede e dunque

l'esaurimento del procedimento penale avviato a seguito della denuncia della segnalante

(cui sono state anche accollate le spese giudiziarie della sede federale). La

violazione appare tanto più seria se si considera che l'insorgente non ha mai fornito

una chiara giustificazione del suo comportamento, tanto meno nei confronti

della cliente (a cui era stata finanche prospettata la possibilità di chiedere un

riesame della sentenza d'irricevibilità; cfr. citato scritto del 2 maggio 2019).

A favore del ricorrente depone per contro l'assenza di precedenti disciplinari.

Alla luce di tutto quanto precede e avuto riguardo al margine di apprezzamento

di cui gode la Commissione in questo ambito (cfr. supra, consid. 4.1),

la multa di fr. 900.- inflitta all'insorgente merita di essere confermata. La

sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto

dalla norma, risulta senz'altro opportunamente

ragguagliata all'infrazione addebitatagli e rispettosa del principio della

proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del

ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi

deontologici che sono stati in concreto disattesi.

5.

5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

5.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente,

secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente,

resta interamente a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera