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Decisione

52.2022.405

Commessa pubblica. Interpretazione di una regola di gara

2 marzo 2023Italiano11 min

giunte sette offerte, di importi compresi tra fr. 279'575.28 e fr. 486'857.83. Esso

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.405

Lugano

2

marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 2 dicembre

2022 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 18 novembre 2022 del Municipio del

Comune di CO 2 che, in esito al pubblico concorso per l'aggiudicazione delle

opere di impresario forestale relative al progetto selvicolturale per i

boschi di protezione __________ - comparto __________, ha deliberato la

commessa all'CO 1;

ritenuto, in

fatto

A. Il 28 luglio 2022 il

Municipio del Comune di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge

sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), per

aggiudicare le opere di impresario forestale relative al progetto “boschi di

protezione __________: comparto __________” (FU n. 143 del 28/ luglio 2022 pag.

6).

Il bando di concorso

annunciava che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente,

tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione:

1.

Prezzo 40%

2.

Attendibilità dell'offerta 20%

3.

Organizzazione del cantiere e dei

lavori 25%

4.

Referenze ed esperienza per lavori

analoghi 7%

5.

Formazione apprendisti

5%

6.

Perfezionamento professionale

3%

In relazione al

criterio delle referenze, il capitolato d'appalto prescriveva quanto segue

(cfr. pos. 224.200, pag 16):

“Referenze ed esperienza dell'impresa forestale per

lavori analoghi”

Con lavori analoghi si intendono interventi

selvicolturali di taglio ed esbosco in boschi di protezione di latifoglie con

pericolo di caduta di sassi, soprastanti zone abitate, infrastrutture

ferroviarie o strade cantonali o federali e con un volume minimo di 500 m3

di legname tagliato.

Nel caso in cui la referenza fosse stata eseguita

dalla ditta nell'ambito di un consorzio fa stato la percentuale del lavoro

(prestazione) eseguito dalla ditta in seno al consorzio. Nell'eventualità in

cui la percentuale di quota della ditta in seno al consorzio non fosse definita

sarà applicata la media aritmetica.

Nota 6 Per la realizzazione di 4 o più lavori

analoghi eseguiti dall'impresa negli ultimi 5 anni

Nota 5 Per la realizzazione di 3 o più lavori

analoghi eseguiti dall'impresa negli ultimi 5 anni

Nota 4 Per la realizzazione di 1 o 2 lavori

analoghi eseguiti dall'impresa negli ultimi 5 anni

Nota 3 Nessun lavoro analogo eseguito

dall'impresa negli ultimi 5 anni.

Ogni referenza deve essere attestata da un certificato

rilasciato dall'Ufficio Forestale competente, con indicato:

-

Committente e nome del

progetto/ubicazione;

-

Anno dell'esecuzione;

-

Mc tagliati ed esboscati;

-

La percentuale d'esecuzione in

proprio o in consorzio.

Senza questa dichiarazione scritta e completa nelle

informazioni richieste, la referenza non è considerata valida.

Fatti

I concorrenti erano

tenuti a indicare le proprie referenze compilando una tabella, con i seguenti

dati (allegato 5 del fascicolo di gara):

-

Anno/periodo;

-

Nome dell'impresa;

-

Nome del progetto (specificare se

i lavori sono stati realizzati nell'ambito di un consorzio) e descrizione dei

lavori eseguiti;

-

Volume lavoro totale consuntivato

(m3 legname);

-

Percentuale dell'impresa in caso

di consorzio;

-

Nome e n. tel. della persona di

contatto per referenze.

B. Al committente sono

giunte sette offerte, di importi compresi tra fr. 279'575.28 e fr. 486'857.83. Esso

ha in prima battuta assegnato la commessa alla RI 1, per poi revocare la

delibera una volta accortosi di aver commesso un errore aritmetico nell'ambito della

valutazione delle offerte. Stilata la nuova graduatoria, il Municipio ha

aggiudicato l'appalto alla CO 1, giunta al primo rango con un'offerta di fr.

313'079.89 che ha totalizzato 5.41 punti.

C. Contro la predetta

decisione insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo l'RI 1,

seconda classificata con un'offerta di fr. 340'004.76 a cui è stato assegnato

un punteggio di 5.35. Contesta la valutazione del committente in relazione al

criterio di aggiudicazione legato alle referenze: meriterebbe la nota 6 anziché

5, ciò che lo porterebbe a primeggiare la graduatoria. Il committente avrebbe

infatti erroneamente tenuto conto solo in misura parziale delle referenze

relative a opere eseguite in consorzio.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppongono il committente e l'aggiudicataria, sostenendo che la

regola di gara è stata applicata in modo corretto e conformemente a quanto

avviene usualmente in concorsi analoghi.

E. Con il successivo

scambio di scritti le parti ribadiscono le proprie tesi. L'Ufficio di vigilanza

delle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non ha presentato

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda classificata,

la ricorrente è legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha

affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza assumere prove (art. 25 cpv. 1

LPAmm). Il carteggio completo trasmesso dal committente e l'ulteriore

documentazione esibita dalle parti permettono al Tribunale di determinarsi con

cognizione di causa.

Considerandi

2.

In materia di

commesse pubbliche il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è

proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del

potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti

giuridicamente rilevanti (cfr. art. 38 cpv. 1 e 2 LCPubb). Il controllo

dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto

alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del

potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio

dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare

evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente

istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di

una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di

potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la

decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive,

fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi

fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento

o alla proporzionalità. In altre parole, l'autorità giudiziaria esamina

liberamente se il committente ha applicato in modo corretto la legislazione

determinante. In tale contesto, quando il diritto materiale lascia a

quest'ultimo un ampio potere di apprezzamento, ciò che è il caso in particolare

nella fase di valutazione e di confronto delle offerte, così come

nell'interpretazione dei criteri che ha esso stesso formulato, il giudice deve

tuttavia badare a non interferire indebitamente nella libertà di decisione del

committente. L'autorità giudiziaria non deve infatti sostituire il proprio

potere di apprezzamento a quello dell'ente appaltante riguardo

all'aggiudicazione di una commessa pubblica, perché in tal caso adotterebbe un

giudizio di opportunità esaminando l'adeguatezza della decisione, e ciò non le

è consentito. Ciò, in pratica, può essere equiparato ad un controllo limitato all'arbitrio

(DTF 141 II 353 consid. 3; STA 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).

3.

La ricorrente

contesta l'interpretazione data dal committente alla regola di gara che

definisce il metodo di calcolo del criterio di aggiudicazione referenze per

lavori analoghi, in particolare il passaggio di seguito riportato

(cfr.

supra consid. A), e la conseguente valutazione delle proprie referenze

concernenti lavori svolti in consorzio.

Con lavori analoghi si intendono interventi

selvicolturali di taglio ed esbosco in boschi di protezione di latifoglie con

pericolo di caduta di sassi, soprastanti zone abitate, infrastrutture

ferroviarie o strade cantonali o federali e con un volume minimo di 500 m3

di legname tagliato.

Nel caso in cui la referenza fosse stata eseguita

dalla ditta nell'ambito di un consorzio fa stato la percentuale del lavoro

(prestazione) eseguito dalla ditta in seno al consorzio. Nell'eventualità in

cui la percentuale di quota della ditta in seno al consorzio non fosse definita

sarà applicata la media aritmetica.

3.1

È usuale che i

bandi di concorso pubblici prevedano regole che facciano in modo di tenere

adeguatamente conto dell'apporto concreto dell'offerente nella prestazione

indicata come referenza se questa è stata fornita nell'ambito di un consorzio.

Esistono sia clausole che fanno dipendere l'ammissibilità di una referenza

dalla dimostrazione del contributo effettivo che questo ha fornito, sia regole

di gara che prevedono che le referenze conseguite da un concorrente in quanto

membro di un consorzio possono essere ponderate in base al suo grado di

partecipazione in quel consorzio (cfr. STA 52.2016.75 del 4 maggio 2016 consid.

2.3). a titolo di esempio, si

possono citare due condizioni di gara tratte da casi esaminati dal Tribunale.

La prima, in cui il committente aveva fatto dipendere la validità della

referenza in base al valore dell'opera attribuibile alla quota parte

dell'offerente, è la seguente (STA 52.2020.474 del 25 febbraio 2021 consid.

5.1):

Si richiede la compilazione della tabella referenze contenuta nel

fascicolo “dichiarazioni dell'offerente” indicando l'elenco dei lavori simili

svolti direttamente dall'offerente negli ultimi 5 anni, il cui importo di ogni

singolo oggetto sia superiore a CHF 100'000.- per i lavori di posa di condotte

o tracciati e sia superiore a CHF 30'000.- per i lavori relativi alle cabine di

trasformazione.

Fa stato la data della fattura finale.

Sono ammesse le referenze per lavori fatti in consorzio solamente

se la quota percentuale di partecipazione nel consorzio supera il valore soglia

fissato. In caso di consorziamento deve essere allegato il giustificativo

relativo alla quota di consorziamento. In assenza di tale documento la

referenza non sarà ritenuta valida.

La seconda regola di

gara, formulata allo scopo di ponderare le referenze in base alla

partecipazione del Consorzio, è stata inserita in un bando di concorso per la

fornitura di cippato di legna che prevede una condizione molto simile a quella

oggetto della presente vertenza, ma il cui senso è esplicitato con un esempio

posto tra parentesi (STA 52.2021.305 del 7 ottobre 2021 consid. A):

Nel caso di fornitura

all'interno di un Consorzio fa stato la percentuale di partecipazione al

Consorzio (esempio: se l'offerente partecipa ad un consorzio nella misura del

50% sarà riconosciuto il valore corrispondente a 0.5 centrali).

3.2

L'Ente appaltante

ha preso in considerazione cinque delle sette referenze addotte dalla

ricorrente e le ha valutate ponderando le referenze riferite a lavori svolti in

consorzio in base al grado di partecipazione dell'offerente in seno al

medesimo:

Nome impresa

Volume lavoro

totale

(m3 legname)

% impresa in caso

di

consorzio

Punti

referenza

__________

2'548.70

50%

0.5

Città di __________

1'185.85

1.

Patriziato di __________

2'000.00

50%

0.5

Consorzio manutenzione __________

1'454.00

33%

0.33

Comune di __________

1'291.00

1.

La ricorrente contesta

questo modo di procedere. A suo avviso, con il bando di concorso il committente

si sarebbe limitato a specificare che per ammettere una referenza concernente

un lavoro eseguito in consorzio, l'offerente doveva aver lavorato, in proprio,

almeno 500 m3 di legname. Il Municipio avrebbe quindi dovuto

conteggiare per intero le tre referenze eseguite in consorzio, siccome il

legname tagliato dalla ricorrente (per la sua quota parte) è superiore a 500 m3.

3.3

Occorre riconoscere

che la regola di gara che qui ci occupa non è formulata in modo inequivocabile.

Il senso che suggerisce di attribuirle il ricorrente non è tuttavia l'unico

possibile. Il metodo di valutazione delle referenze applicato dal committente

non è infatti insostenibile. Come sopra esposto, non è affatto inusuale che le

referenze siano ponderate in funzione del contributo effettivamente prestato

nello svolgimento del lavoro oggetto di referenza. Il semplice fatto che si

possa ipotizzare un altro modo di intendere la citata disposizione non può

condurre il Tribunale a sostituirsi nell'ampio potere di apprezzamento

riservato all'ente appaltante nell'interpretazione delle regole di gara che

esso stesso ha formulato. La censura va quindi disattesa.

4.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a

carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si

assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

1.

CO 1

2.

CO 2

3.

CO 3

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

vicecancelliera