52.2022.410
Licenza edilizia a posteriori per la modifica della sistemazione esterna
9 ottobre 2024Italiano13 min
fondo (part. __________, costituita in proprietà per piani) situato a __________,
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.410
Lugano
9
ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 12 dicembre
2022 di
RI
1 e RI 2,
patrocinati
da: avv.
contro
la decisione del 9 novembre 2022 (n. 5359) del
Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa avverso la risoluzione
dell'8 febbraio 2021 con cui il Municipio di Monteceneri ha rilasciato a CO 1
la licenza edilizia a posteriori per modificare la sistemazione esterna
relativa alla facciata nord-est di un complesso residenziale (part. __________,
sezione __________);
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 26 marzo 2018 il
Municipio di Monteceneri ha rilasciato alla __________ SA la licenza edilizia
per demolire un edificio e costruire un nuovo complesso residenziale su un
fondo (part. __________, costituita in proprietà per piani) situato a __________,
in zona residenziale semi-intensiva (R3).
ESTRATTO PLANIMETRIA
A valle della facciata nord-est, il progetto prospettava in particolare un
terrapieno, che degradava progressivamente verso i posteggi. Ai piedi della
facciata nord-ovest, lungo via __________, era invece prevista la realizzazione
di una rampa d'accesso all'autorimessa sotterranea, tra due terrapieni.
B. a. A seguito di eventi
che non occorre riprendere, il 17 ottobre 2019 la __________ SA ha inoltrato
una notifica di costruzione (parzialmente a posteriori) per modificare la
sistemazione esterna riferita alla facciata nord-ovest. Il progetto prevede in
particolare di rinunciare al terrapieno sul fianco nord della rampa e
realizzare al suo posto un piazzale in asfalto che si estende fino allo spigolo
nord dell'edificio, delimitato da un muro perpendicolare (oltre il quale è
contenuto il riempimento a nord-est).
b. Il 9 marzo 2020 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta,
subordinata ad alcune condizioni, evadendo nel contempo le opposizioni
pervenute. Contro tale decisione, gli opponenti RI 2 e RI 1 (quest'ultima
proprietaria del fondo edificato [part. __________] situato sull'altro lato di
via __________) hanno adito il Governo, che il 26 ottobre 2022 ha tuttavia
respinto la loro impugnativa (inc. EDI.2020.107). Il ricorso interposto dai
medesimi avverso questo giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo
viene evaso con sentenza separata di data odierna (inc. 52.2022.394).
C. a. Nel frattempo, dopo
aver constatato che, diversamente dal progetto approvato nel 2018, il terreno a
valle della facciata nord-est era stato parzialmente sistemato con un giardino
a terrazzi (sorretti da tronchi di legno), affiancati lungo la strada da una
scaletta laterale, il 15 ottobre 2020 il Municipio ha ordinato alla __________
SA la sospensione di questi lavori e l'inoltro di una notifica di costruzione
in sanatoria.
b. Il 6 novembre 2020, CO 1 - divenuta in seguito proprietaria, insieme a CO 2,
dell'appartamento al primo piano (PPP __________) rivolto sul giardino a
nord-est - ha inoltrato al Municipio una notifica parzialmente a posteriori per
la predetta sistemazione a terrazzi (che non supereranno l'altezza di m 1.50
dal terreno originale).
ESTRATTO PLANIMETRIA
c. Nel termine di pubblicazione, anche questa notifica ha suscitato l'opposizione
di RI 1e RI 2.
d. L'8 febbraio 2021 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia a titolo
provvisorio, respingendo nel contempo l'opposizione pervenuta. Premesso che
la notifica non interessava l'area oggetto della procedura ricorsuale pendente
davanti al Governo riferita alla facciata nord-ovest e che non occorreva
pertanto sospenderne l'esame, l'Esecutivo comunale ha poi considerato la
sistemazione a terrazzi conforme alle norme di diritto comunale. A maggiore
tutela del diritto pubblico in relazione al ricorso EDI.2020.107, ha
nondimeno stabilito che il permesso era concesso a titolo precario e/o provvisorio
fintanto che l'autorità superiore non si fosse espressa in merito al
ricorso pendente e che, qualora il Governo avesse imposto delle modifiche, l'istante
in licenza avrebbe dovuto conformarvisi senza indugio.
D. Con giudizio del 9
novembre 2022, il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il
ricorso interposto da RI 1e RI 2 avverso la predetta licenza edilizia che ha
confermato, ma non a titolo provvisorio.
In sintesi, il Governo ha difeso l'autorizzazione edilizia dopo aver tutelato
la procedura della notifica, ritenuto che il progetto (chiaro e completo) non
si poneva in contrasto con le norme di attuazione del piano regolatore (NAPR)
di Monteceneri, sezione Rivera, né altre norme di diritto pubblico e che la
procedura riguardante il ricorso dei qui insorgenti, attinente alla
sistemazione dell'angolo nord-ovest del sedime (EDI.2020.107), non
era correlata a quella in oggetto. Ha tuttavia ritenuto che il Municipio
non poteva concedere il permesso a titolo provvisorio, intendendolo a titolo
precario: il precario, ha aggiunto, costituirebbe infatti una forma di
licenza in deroga, di cui in concreto non vi sarebbe tuttavia alcuna necessità
(visto che il progetto ossequia le norme applicabili), ritenendo quindi
inammissibile la clausola disposta in attesa dell'esito finale dell'altro
procedimento.
E. Con ricorso del 12
dicembre 2022, RI 1e RI 2 impugnano il predetto giudizio davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione
del Municipio e che gli atti siano rinviati a quest'ultimo affinché proceda
ai sensi dei considerandi.
Gli insorgenti rimproverano al Governo di aver riformato in peius la
decisione municipale, senza informarli e dar loro la possibilità di esprimersi,
violando l'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Ritengono inoltre che la procedura
avrebbe dovuto essere sospesa a livello comunale in applicazione dell'art. 24
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
165.100), alla luce delle giustificazioni addotte dal Municipio a sostegno del
rilascio del permesso a titolo precario/provvisorio, con cui il Governo
non si sarebbe confrontato limitandosi a scomodare una planimetria, ledendo
il suo obbligo di motivazione.
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione richiama le precedenti prese di
posizione, senza formulare osservazioni. Il Municipio postula il rigetto del
gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, in appresso. CO 1 e CO 2
sono invece rimasti silenti.
G. Non vi è stato un
ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dei ricorrenti a presentare
una replica (cfr. scritto del 28 febbraio 2023).
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). La
legittimazione attiva può essere riconosciuta solo alla ricorrente RI 1, già
opponente e proprietaria del fondo dirimpettaio (part. __________),
personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è
destinataria (cfr. art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 LPAmm). Non invece al coniuge RI 2: egli non risulta infatti vantare
alcun diritto sul predetto mappale, né ha altrimenti sostanziato la sua
abilitazione a ricorrere (all'evidenza improprio è invece il richiamo nella
parallela procedura alla proprietà di Mezzovico [part. __________], in cui
abita con la moglie).
Entro questi termini, l'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Secondo l'art.
83.
cpv. 1 LPAmm, se il Consiglio di Stato annulla la decisione impugnata, esso
decide nel merito o rinvia gli atti all'istanza inferiore per una nuova
decisione. Il Governo può modificare la decisione impugnata a vantaggio o a
pregiudizio di una parte (cpv. 2). Se intende modificarla a pregiudizio di una
parte, in base all'art. 83 cpv. 3 LPAmm, deve informarla della sua intenzione e
darle la possibilità di esprimersi.
Una reformatio in peius è data quando l'autorità di ricorso oltrepassa
le domande della parte ricorrente rispettivamente in caso di postulata
cassazione o modifica della decisione impugnata dispone delle conseguenze
giuridiche diverse da quelle richieste. La sussistenza di una reformatio in
peius va determina alla luce del dispositivo del giudizio dell'istanza
inferiore, non dalla sua motivazione (cfr. STF 2C_985/2020 del 5 novembre 2021
consid. 3.2 e rimandi; Thomas
Häberli, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, III ed., Zurigo 2023, n. 10 ad art. 62 VwVG).
2.2
In concreto, contrariamente a quanto eccepisce la parte ricorrente,
il Governo non ha modificato la decisione impugnata a suo danno, oltrepassando
le sue domande di giudizio. In realtà, la precedente istanza ha accolto - ma
solo in minima parte - la richiesta degli insorgenti di annullare la licenza
provvisoria, e meglio limitatamente alla clausola relativa al rilascio a
titolo provvisorio (e/o precario), che essi stessi avevano
espressamente contestato ritenendola illegale (cfr. ricorso ad punto 2 e petitum,
pag. 2 e 3). La censura ricorsuale relativa alla reformatio in peius
senza preventivamente permettergli di esercitare il loro diritto di essere
sentite va di conseguenza respinta, siccome infondata.
3.
3.1. Secondo l'art.
24.
LPAmm, l'autorità, d'ufficio o su richiesta di parte, può sospendere la
procedura per giustificati motivi, in particolare allorquando la decisione da
prendere dipende dall'esito di un altro procedimento o potrebbe esserne
influenzata in modo determinante.
3.2
Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio
della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione
della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29
cpv. 2 Cost., che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione
motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante
giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte
interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del
provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa
(cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità
esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso
piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle
sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a
influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232
consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò
non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può
anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da
rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18
dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).
3.3
Nella fattispecie, come già accennato, il Governo ha stabilito che la
procedura riguardante il ricorso dei qui insorgenti, attinente alla
sistemazione dell'angolo nord-ovest del sedime (EDI.2020.107), non
era correlata a quella in oggetto. Ha in particolare ritenuto che ciò
risultava chiaramente dalla planimetria STC 4207/2021 del 4 febbraio 2021:
il giardino antistante l'appartamento dei resistenti, dove sono in
parte già stati realizzati i lavori di sistemazione del terreno oggetto della
notifica (parzialmente a posteriori) in esame, ha rilevato, è ubicato a
est, verso la strada comunale, mentre l'altra procedura pendente è circoscritta
alla sistemazione dell'angolo nord ovest del mappale.
Ora, manifesto è anzitutto che con tale argomentazione il Governo ha rifiutato di
sospendere il procedimento in attesa dell'esito della parallela procedura di
cui si è detto in narrativa (consid. B), come richiesto nel gravame. Da questo
profilo, contrariamente a quanto eccepito dalla parte ricorrente, il giudizio
risulta sufficientemente motivato e l'ha senz'altro posta in condizione di
poterlo impugnare con cognizione di causa.
Sennonché, nel suo gravame quest'ultima non si confronta con le spiegazioni
addotte dal Governo, limitandosi a rimproverargli di aver scomodato
una
planimetria della procedura ricorsuale parallela [in realtà agli atti: cfr.
incarto municipale, allegato 3.2] e di non essersi pronunciato sugli argomenti
addotti dal Municipio per giustificare il rilascio del permesso a titolo
provvisorio. Così facendo, non spiega tuttavia perché la presente procedura
inerente alla sistemazione esterna a nord-est - sebbene interessi una porzione
del fondo diversa da quella toccata dal procedimento relativo al fronte
nord-ovest - non potesse seguire il suo corso, come invero già concluso dall'Esecutivo
comunale (per gli stessi motivi, cfr. decisione dell'8 febbraio 2021, pag. 2 in
fine). È ben vero che il Municipio - nel motivare la clausola di provvisorietà
e/o precario (o condizione risolutiva,
cfr. sua risposta
in questa sede, pag. 5) - ha indicato che a maggiore tutela del diritto
pubblico in relazione al ricorso EDI.2020.107 il permesso era concesso a
titolo precario fintanto che
l'autorità superiore non si sarà espressa
in merito al ricorso
e che
qualora il Consiglio di Stato imponga
delle modifiche
l'istante in licenza
sarà tenuta a conformarvisi
senza indugio, previo ordine municipale.
Resta il fatto che non è dato di vedere in che modo l'esito di tale
procedimento possa concretamente incidere su quello in oggetto. La notifica di
costruzione alla base della presente procedura riguarda in effetti solo la
sistemazione del terreno a nord-est (non la sanatoria di eventuali sorpassi d'altezza
dell'edificio, che peraltro - al di là dell'errore di riporto delle sezioni
ufficiali nei piani del 2018 - appare essenzialmente essere stato posizionato
conformemente al progetto approvato, cfr. STA 52.2022.394 di data odierna
consid. 3.3). A maggior ragione s'impone questa conclusione, considerando che nell'impugnativa
la parte ricorrente non solleva obiezioni di merito, e segnatamente non adduce alcun
impedimento di diritto pubblico che si opporrebbe all'esecuzione della
sistemazione esterna in quanto tale, né contesta il giudizio impugnato che l'ha
ritenuta conforme alle NAPR. Anche su questo punto, il giudizio impugnato
resiste quindi alle sommarie critiche ricorsuali.
4.
4.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il
ricorso è respinto.
4.2
Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a
carico degli insorgenti, soccombenti. Gli stessi sono inoltre tenuti a
rifondere al Comune, che non dispone di un servizio giuridico e si è avvalso
dell'assistenza di un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per
questa sede (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dai ricorrente, resta interamente a
loro carico, in solido. Gli stessi sono tenuti a rifondere al Comune di
Monteceneri l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera