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Decisione

52.2022.416

Revoca della licenza di condurre a titolo cautelativo. Ordine di sottoporsi a perizia di medicina del traffico. Effetto sospensivo

25 gennaio 2023Italiano14 min

pubblico - per principio preponderante - volto a proteggere la sicurezza del traffico

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.416

Lugano

25

gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 16 dicembre

2022 di

RI

1,

patrocinato

da: avv. PA 1,

contro

la decisione del 12 dicembre 2022 (n. 50) del

Presidente del Consiglio di Stato che respinge la domanda dell'insorgente di

conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa da lui interposta

avverso la risoluzione del 22 novembre 2022 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre a

titolo preventivo e cautelativo, ordinandogli di sottoporsi a perizia

specialistica;

ritenuto, in

fatto

che RI 1, nato nel 1971 e muratore di professione, è titolare

di una licenza di condurre veicoli a motore dal 1989;

che il 27 ottobre 2022, verso le ore 18.00, RI 1 stava circolando in territorio

di __________, all'uscita dell'autostrada A2 in direzione sud, alla guida

dell'autofurgone __________ (targato TI __________) quando è stato fermato

dalla Polizia cantonale poiché stava utilizzando indebitamente la corsia di

sorpasso e manipolando il telefono cellulare;

che, sottoposto a un test per lo screening di droghe

(Drugwipe 6 S) dopo avere ammesso di fare uso di marijuana, è risultato

positivo alla cocaina e alle anfetamine;

che in seguito si è rifiutato di sottoporsi all'esame medico

e al prelievo di sangue e urina ordinato dal magistrato inquirente;

che la licenza di condurre gli è stata immediatamente sequestrata dalle forze

dell'ordine;

che, preso atto del relativo rapporto di polizia, sospettando

seriamente un'inidoneità alla guida dell'interessato, il 22 novembre 2022,

sulla base segnatamente degli art. 15d cpv. 1 della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 30 dell'ordinanza

sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), la

Sezione della circolazione gli ha revocato la patente a titolo preventivo e

cautelativo a tempo indeterminato e con effetto immediato, ordinandogli nel

contempo di sottoporsi a una perizia specialistica a cura di un medico del

traffico SSML;

che contro quest'ultima decisione, dichiarata immediatamente

esecutiva, RI 1 si è aggravato davanti al Governo, postulandone l'annullamento

e chiedendo, in via cautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al

ricorso;

che, con giudizio del 12 dicembre 2022, il Presidente del Consiglio di Stato ha

respinto quest'ultima domanda; dopo aver riepilogato gli elementi agli atti

(risultato positivo del test Drugwipe, ammissioni sul consumo di marjuana,

rifiuto di sottoporsi al prelievo di sangue e urine) ed escluso la forte probabilità che non fossero date le

condizioni per adottare la decisione impugnata, la precedente istanza ha

rifiutato di concedere l'effetto sospensivo al ricorso vista l'opportunità

della revoca, ritenendo l'interesse pubblico alla sicurezza del traffico

prevalente su quello del ricorrente a rientrare immediatamente in possesso

della licenza di condurre;

che, contro tale pronuncia, il ricorrente

insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone

l'annullamento e riproponendo la domanda formulata in via provvisionale,

rimasta inascoltata;

che l'insorgente contesta in particolare che vi siano gli estremi per diffidare

della sua idoneità alla guida alla luce della sua ammissione di un'assunzione

isolata di canapa e in assenza di altri indizi di un suo consumo di

stupefacenti, che sarebbe al contrario smentito dall'analisi da lui prodotta

(attestante l'assenza di tracce di tali sostanze nelle sue urine), con cui il

Presidente del Consiglio di Stato non si sarebbe confrontato; contesta inoltre

il risultato - considerato non sufficientemente chiaro - del test Drugwipe; ritiene

in ogni caso il provvedimento, che comporterebbe la perdita del suo posto lavoro,

lesivo della sua libertà economica e del principio della proporzionalità;

che il Presidente del Governo si oppone all'accoglimento del

ricorso, senza formulare particolari osservazioni; a identica conclusione

perviene la Sezione della circolazione, con argomentazioni di cui si dirà, se

necessario, in appresso;

che non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante

la rinuncia del ricorrente a presentare una replica;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 10

cpv. 2 della legge di applicazione alla

legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico

pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100) e 37 cpv. 4 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che

certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente

toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che il ricorso, tempestivo

(art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2

LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti richiamati, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che oggetto di controversia è il giudizio con cui il Presidente del Governo si

è rifiutato di ripristinare l'effetto sospensivo alla decisione del 22 novembre

2022 della Sezione della circolazione, dichiarata immediatamente esecutiva, di

revocare all'insorgente la licenza di

condurre a titolo preventivo e cautelativo, ordinandogli nel contempo di

sottoporsi a un esame peritale, così come indicato in narrativa;

che quando vi sono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona,

quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di guida

sotto l'influsso di stupefacenti o di presenza a bordo di stupefacenti che

compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato

rischio di dipendenza (cfr. art. 15d cpv. 1 lett. b LCStr); per giurisprudenza,

l'ordine non presuppone necessariamente che il conducente abbia circolato sotto

l'influsso di tali sostanze (cfr. STF 1C_458/2019 del 25 marzo 2020 consid.

2.1, 1C_111/2015 del 21 maggio 2015 consid. 4.6 e 4.8);

che, per giurisprudenza, un regolare ma controllato e moderato consumo di

canapa non porta in sé alla conclusione di inidoneità alla guida; a questo

riguardo sono pure determinanti le abitudini di consumo del conducente, i suoi

precedenti, il suo comportamento nell'ambito della circolazione stradale e la

sua personalità (cfr. DTF 128 II 335 consid. 4a; STF 1C_487/2016 del 7 aprile

2017 consid. 2.1); considerato che il consumo di droghe pesanti come la cocaina

presenta invece un potenziale di dipendenza elevato, l'ordine di una perizia

sull'idoneità alla guida può essere opportuno già in presenza di un consumo

sporadico o occasionale (vereinzeltem bzw. gelegentlichem Kokainkonsum,

cfr. STF 1C_458/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1 e rimandi);

che, se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la

licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC); per

giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando

viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II

396 consid. 3; STF 1C_184/2019 del 3 giugno 2019 consid. 2.1, 1C_339/2016 del 7

novembre 2016 consid. 3.1 e rinvii); la predetta norma istituisce una misura

cautelare destinata a proteggere gli

interessi minacciati in attesa dell'esito del procedimento principale

concernente la revoca di sicurezza;

che per prassi costante,

avallata da dottrina e giurisprudenza, le revoche preventive (art. 30 OAC) - al

pari delle misure di sicurezza - sono

per principio dichiarate immediatamente esecutive, nel senso che l'autorità che

le adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo a un'eventuale

impugnativa (cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a, 106 Ib 115 consid. 2b; STF 1C_184/2019

del 3 giugno 2019 consid. 2.1, 1C_195/2013 del 20 marzo 2013 consid. 3.2; STA

52.2019.158 del 24 maggio 2019 e rimandi; Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire,

Berna 2015, n. 25.3 pag. 192 e 97.5.2 pag. 741 e rimandi; per la procedura

ticinese, cfr. l'art. 37 cpv. 4 LPAmm, che dichiara le misure provvisionali

immediatamente esecutive per legge);

che anche l'ordine di sottoporsi a un

accertamento dell'idoneità alla guida può essere dichiarato immediatamente

esecutivo (cfr. Mizel, op. cit.,

pag. 152; cfr. nella prassi ad es. STF 1C_406/2022 del 26 settembre 2022

consid. A-B, 1C_197/2017 del 29 giugno 2017 consid. A, 1C_111/2015 citata consid.

D, 1C_7/2014 del 2 settembre 2014 consid. B); nella misura in cui la sua natura

è cautelare (cfr. STF 1C_151/2021 del 20 agosto 2021 consid. 1.2, 1C_319/2020

del 18 febbraio 2021 consid. 1.2; STA 52.2021.202 del 10 novembre 2021), tale

effetto discende di per sé direttamente dall'art. 37 cpv. 4 LPAmm;

che in caso di ricorso contro una revoca preventiva o un ordine di

sottoporsi a un esame di verifica il destinatario può nondimeno chiedere la

sospensione della decisione al Presidente del Governo (art. 71 LPAmm), che è

competente ad adottare misure provvisionali d'ufficio o su istanza di parte

(art. 37 cpv. 1 e 2 LPAmm);

che la pronuncia sull'effetto sospensivo - fondata su un giudizio d'apparenza

(prima facie) - dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti

delle parti, nell'ambito della quale l'autorità adita fruisce di un ampio

margine d'apprezzamento (cfr. DTF 130 II 149

consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3; Marco

Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1c ad art. 21);

nella valutazione deve evitare di anticipare il giudizio di merito e può tener

conto del probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo

stesso (cfr. DTF 130 II 149 consid. 2.2, 129 II 286 consid. 3; tra tante, STA

52.2019.272 del 27 agosto 2019 consid. 4.1 e rimandi);

che, chiamato a statuire su un ricorso proposto contro una decisione

mediante la quale il Presidente del Governo respinge la domanda di concessione

dell'effetto sospensivo al gravame inoltrato contro una decisione

immediatamente esecutiva, il Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi

a verificare che il diniego non integri gli estremi di una violazione del

diritto, segnatamente dal profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69

cpv. 1 lett. a LPAmm);

che le misure fondate sugli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC, così come le revoche

adottate in base all'art. 16d cpv. 1 LCStr, mirano come detto a prevenire possibili compromissioni della sicurezza

del traffico da parte di persone che non offrono sufficiente affidabilità

quali conducenti di veicoli a motore;

che, considerato il potenziale pericolo ingenerato da tali conducenti,

nel caso di revoche per scopo di sicurezza (siano esse preventive o ordinarie) per giurisprudenza l'effetto sospensivo a un

ricorso va quindi accordato soltanto

quando sulla base degli atti si può ritenere che molto probabilmente non sono

date le premesse per adottare un simile provvedimento; non occorre per contro

sia provata l'inidoneità alla guida: basta la sussistenza di sufficienti indizi

per ritenere che il conducente non soddisfi più le condizioni poste per

il rilascio della licenza (cfr. DTF 122 II 359 consid. 3a, 106 Ib 115 consid.

2b; STF 1C_195/2013 citata consid. 3.2

e 3.3; STA 52.2019.158 citata);

che l'effetto sospensivo a un ricorso contro un ordine di sottoporsi a un esame

di verifica va concesso solo quando sussistono motivi particolari (cfr. Mizel, op. cit., pag. 151 nota 691 e la giurisprudenza

ivi citata), in particolare che non fanno apparire prevalente l'interesse

pubblico a un sollecito accertamento dell'idoneità alla guida, nell'ottica

della sicurezza del traffico;

che in concreto, il Presidente del Governo ha dapprima escluso la forte

probabilità che non sussistessero le premesse per adottare la decisione

impugnata (alla luce del risultato positivo del test Drugwipe, delle

ammissioni del ricorrente riguardo al suo consumo di marijuana e del suo

rifiuto di sottoporsi al prelievo di sangue e urine); ha quindi rifiutato di

concedere l'effetto sospensivo al ricorso pendente, ritenendo l'interesse

pubblico alla sicurezza del traffico prevalente su quello del ricorrente a

rientrare immediatamente in possesso della licenza di condurre;

che tale conclusione, alla luce di quanto emerge dall'incarto, non appare

insostenibile;

che dal rapporto di polizia agli atti risulta che il ricorrente, fermato alla

guida del suo veicolo, è stato sottoposto a un test Drugwipe, che è

apparentemente risultato positivo alle droghe pesanti (cocaina e anfetamine;

cfr. rapporto di costatazione per rifiuto di accertamento dell'inattitudine:

accertamenti preliminari a pag. 1 e verbale a pag. 4; cfr. pure formulario

accertamento inattitudine/

prelievo sangue, pag. 3 ad 9);

che, a questo

stadio, tale elemento non appare contraddetto dal solo fatto che nell'ordine di

prelievo di sangue e urine disposto dal magistrato, l'esito del test - sempre

marcato come positivo - sia stato accompagnato dalla specificazione risultato

non chiaro,

o che il ricorrente non l'abbia accettato, rifiutando di

sottoporsi agli ulteriori esami (cfr. rapporto citato: osservazioni a pag. 1 e

verbale a pag. 4; cfr. pure ricorso, pag. 7); comportamento, quest'ultimo, che

al di là del suo diritto di rifiutarsi di collaborare in un procedimento

penale, non permette a prima vista di escludere che egli abbia inteso sottrarsi

alla prova di un episodio di guida sotto l'influsso di sostanze

stupefacenti o di un consumo problematico delle stesse;

che non può inoltre essere trascurato che, secondo il rapporto di polizia, il ricorrente avrebbe pure ammesso un

uso di canapa, indicando di averla consumata (l'ultima volta) una settimana

prima (cfr. rapporto citato, verbale a pag. 4 e 5; cfr. pure formulario accertamento

inattitudine/prelievo sangue, ad punto 3: a precisa domanda, dichiarava di

consumare regolarmente marijuana);

che, a un esame sommario, sussistono quindi indizi di un (non meglio quantificato) uso di marijuana

rispettivamente di un consumo di cocaina

associato ad anfetamine, che è stato rilevato il 27 ottobre 2022, nell'ambito

della circolazione stradale; consumo che non ha finora potuto essere meglio

chiarito e che, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, non appare

smentito dall'unica analisi delle urine effettuata soltanto a distanza di 8

giorni dai fatti (cfr. STF 1C_519/2019 del 28 maggio 2020 consid. 3.2,

1C_328/2013 del 18 settembre 2013 consid. 4.3.2); più eloquente avrebbe semmai

potuto essere un esame del capello attestante l'assenza di uso di droghe nei

mesi precedenti (cfr. STF 1C_519/2019 citata consid. 3.2);

che sapere se i predetti indizi fondino seri dubbi sull'idoneità alla guida del

ricorrente rispettivamente se giustifichino i provvedimenti disposti nei suoi

confronti è questione di merito, che esula dalla presente procedura; qui basta

rilevare che, allo stato attuale delle cose, non è possibile affermare che con

ogni probabilità non sussistono le premesse per la pronuncia dei provvedimenti

imposti al ricorrente;

che, fermo quanto precede, dal profilo della ponderazione degli

interessi non si può rimproverare al Presidente del Governo di avere fatto un

uso scorretto - segnatamente abusivo (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) - del

potere di apprezzamento che la legge gli riserva, per aver attribuito un peso

accresciuto all'interesse pubblico alla sicurezza stradale piuttosto che a

quello privato del ricorrente a poter condurre fino all'esito della procedura

Fatti

di merito pendente (revoca preventiva);

che l'insorgente non adduce alcun elemento a dimostrazione che il suo interesse

a non essere privato della licenza di guida sia superiore all'interesse

pubblico - per principio preponderante - volto a proteggere la sicurezza del traffico

e gli altri utenti della strada (cfr. DTF 106 Ib 115 consid. 2b; Mizel, op. cit., n. 25.3 pag. 192 e

rimandi), tale non potendo in particolare essere l'asserito rischio di perdere

il suo posto di lavoro (cfr. STF 1C_116/2010 del 17 maggio 2010 consid. 3; STA 52.2019.158

citata);

che la misura non gli impedisce del resto di esercitare la sua professione di impiegato per gestioni

cantieri, sebbene in questo lasso di

tempo non potrà guidare e dovrà quindi organizzarsi diversamente (con i mezzi

di trasporto pubblico o facendo capo ad altre persone che l'accompagnino);

nemmeno il ricorrente sostanzia d'altra parte che quale impiegato per

gestioni cantieri avrebbe un'esigenza imperativa di condurre un veicolo,

come ad es. un'autista professionista o un tassista (cfr. STF 1C_339/2016

citata consid. 5.1);

che, seppur non particolarmente sostanziato dal Presidente del Governo,

prevalente risulta in concreto anche l'interesse pubblico a una sollecita

attuazione dell'esame di medicina del traffico disposto nei suoi confronti, e

meglio che sia accertata la sua idoneità alla guida in tempi rapidi (ciò che

appare alla fin fine anche nell'interesse dell'insorgente per tornare al più

presto in possesso della licenza di condurre);

che il ricorrente, che si è peraltro già spontaneamente sottoposto a un'analisi

delle urine, non adduce del resto alcun particolare motivo tale da far apparire

prevalente il suo interesse privato a non sottoporsi senza indugio all'esame

medico (onere che non configura comunque una misura particolarmente incisiva

della sua libertà personale, cfr. DTF 133 II 384 consid. 5.2.2);

che, in conclusione, il giudizio impugnato che ha respinto la domanda di

conferimento dell'effetto sospensivo alla decisione del 22 novembre 2022 della

Sezione della circolazione va confermato, in quanto immune da violazioni del

diritto;

che il ricorso va quindi respinto;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1

LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, soccombente.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera