52.2022.419
Apertura domenicale di un negozio annesso a una stazione di servizio. Nozione di strada principale con traffico intenso
1 settembre 2025Italiano24 min
STA 52.2016.598 del 30 marzo 2017 consid. 1 e rif. confermata dalla STF 2C_464/2017
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.419
Lugano
1
settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 19 dicembre
2022 di
__________
Sagl, (già RI 1, ),
__________, (già RI 2, ),
patrocinate
da: avv. dott. PA 1, ,
contro
la decisione del 30 novembre 2022 (n. 5839) del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dalle insorgenti
avverso la risoluzione del 21 dicembre 2021 del Dipartimento delle finanze e
dell'economia in materia di applicazione della legge sull'apertura dei negozi;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 29 aprile 2021
ha aperto in via Pian Scairolo __________ a Pambio-Noranco un negozio __________
con stazione di servizio. L'attività, di proprietà dell'allora RI 2 (oggi __________)
di __________, era gestita in franchising dalla RI 1, con __________.
b. Con scritti del 5 maggio e del 17 novembre 2021 l'Ufficio dell'ispettorato
del lavoro (UIL) del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha reso
attenta la gerente del fatto che il punto vendita non adempiva i presupposti
legali per poter rimanere aperto la domenica, invitandola quindi a modificare i
suoi orari di apertura rispettivamente a ridurre la superficie di vendita
durante la domenica e i giorni festivi parificati alla domenica.
B. Nonostante la
successiva richiesta della locatrice (in qualità di rappresentante della
gerente del negozio) di riconsiderare la questione, con decisione del 21
dicembre 2021 il DFE ha accertato che il negozio non poteva beneficiare di
alcuna deroga al divieto di apertura domenicale. Ha in particolare ritenuto che
la via Pian Scairolo, pur essendo intensamente trafficata, non costituisca una
strada principale con traffico intenso di viaggiatori ai sensi di legge,
considerando inoltre irrilevante il fatto che su tale strada transiterebbe il
traffico che dallo svincolo autostradale di Lugano Sud conduce alla località
turistica di Morcote.
C. Con giudizio del 30
novembre 2022 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta dalla RI
1 e dalla RI 2 avverso il suddetto provvedimento dipartimentale, che ha
confermato.
Illustrato il quadro giuridico applicabile, ha ritenuto che il punto vendita __________
non si trovi né all'interno di un'area di sosta dell'autostrada, né lungo
una strada principale con traffico intenso di viaggiatori. La via Pian Scairolo
non rientrerebbe tra le arterie elencate nel decreto esecutivo applicabile, non
collegherebbe alcun centro urbano di dimensioni importanti e il traffico che la
percorre, per essendo intenso, sarebbe di natura prevalentemente locale. Ciò
posto, ricordato lo scopo della deroga in discussione e la recente
giurisprudenza federale in materia, ha ritenuto irrilevante l'ubicazione del
negozio soltanto nelle vicinanze dello svincolo autostradale di Lugano
Sud. Ha infine escluso, a titolo abbondanziale, la possibilità di una deroga in
funzione della posizione all'interno di una località turistica, in casu non
realizzata, ricordando invece la possibilità di poter beneficiare di un'altra
deroga riducendo la superficie di vendita a 50 m2.
D. Contro la predetta
pronuncia governativa, le soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, il suo annullamento e
l'accertamento che il negozio beneficia della deroga richiesta; subordinatamente,
postulano il rinvio degli atti alla precedente istanza affinché, operati
ulteriori accertamenti, si pronunci nuovamente.
Ricordato il
parallelismo tra la legislazione federale sul lavoro e la legge cantonale
sull'apertura dei negozi, le ricorrenti contestano in particolare che il punto
vendita in questione non si trovi lungo una strada principale a
traffico intenso di viaggiatori, ritenendo incompleto il decreto esecutivo
che le enumera poiché non contempla il tratto di strada principale a nord di
Melide. Percorso, questo, che corrisponderebbe al tratto autostradale tra
Melide e lo svincolo di Lugano Sud (il quale avrebbe dunque una duplice
connotazione), nelle cui immediate vicinanze si troverebbe il negozio.
Alla luce anche della composizione della sua clientela domenicale e festiva (in
prevalenza viaggiatori), ritengono pertanto che il negozio adempia le
condizioni poste dalla giurisprudenza per poter beneficiare della deroga in
discussione. Contestano inoltre la natura prevalentemente pendolare o locale
del traffico su via Pian Scairolo (non comprovata), ritenendo che anch'essa
costituisca quindi una strada principale a traffico intenso di viaggiatori. Si
prevalgono infine di una violazione del loro diritto di essere sentite e del
principio della parità di trattamento, considerando in ogni caso arbitraria la
decisione impugnata.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio
di Stato sia il Dipartimento, quest'ultimo con argomentazioni di cui si
dirà, se necessario, in seguito.
F. In sede di replica e
duplica, le insorgenti e l'Autorità dipartimentale si sono riconfermate nelle
loro contrapposte conclusioni, sviluppando ulteriormente le loro tesi. Il
Governo è invece rimasto silente.
Considerato, in diritto
1. La competenza di questo
Tribunale è data dall'art. 19 cpv. 3 della legge sull'apertura dei negozi del
23 marzo 2015 (LAN; RL 945.200).
Per quanto attiene alla legittimazione attiva delle ricorrenti, che deve essere
esaminata d'ufficio da questo Tribunale, occorre rilevare che la LAN, legge in
base alla quale è stata adottata la querelata decisione, non contiene alcuna
norma che regoli tale aspetto. L'art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) riconosce la facoltà
di ricorrente a chi, cumulativamente, ha partecipato al procedimento dinanzi
all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a),
è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett.
c). La nozione di interesse degno di protezione corrisponde a quella, identica,
racchiusa negli art. 48 lett. a della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e 103 lett. a della
vecchia legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943
(OG; abrogata dall'art. 131 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110). Affinché il gravame sia ricevibile in ossequio
all'art. 65 cpv. 1 LPAmm basta che l'insorgente possa prevalersi di un
interesse personale, immediato e attuale all'annullamento o alla modificazione
della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un giudizio più
favorevole. Anche un interesse di mero
fatto, ad esempio di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. (cfr., fra tante, STA 52.2021.170/192 del 16
luglio 2021 consid. 1.3.1 e rif.). Di principio l'interesse degno di protezione deve esistere
non soltanto al momento del
deposito del ricorso, bensì anche nel momento in cui viene resa la decisione
(cfr. DTF 150 II 409 consid. 2.2.1 e rimandi).
Ora, in concreto, si osserva
anzitutto che nell'aprile 2024 (cioè dopo l'emanazione della pronuncia
governativa) la RI 1 ha cambiato ragione (ora: __________ Sagl), sede (ora: __________)
e scopo sociali (passando dalla gestione del negozio __________ e della
stazione di servizio della __________ a Pambio- Noranco ai più generici gestione
ed esercizio di edicole e negozi per la vendita al dettaglio di prodotti).
Ci si potrebbe chiedere se con tale cambiamento di scopo sociale la stessa
abbia ancora un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 lett. c LPAmm. La
questione può tuttavia rimanere indecisa visto che ad ogni modo dev'essere
riconosciuta la potestà ricorsuale alla RI 2. Tale società - che ha partecipato
al procedimento dinanzi alle autorità inferiori in qualità di locatrice (e non
solo di rappresentante della RI 1, come a torto considerato dal Dipartimento,
cfr. email del 14 dicembre 2021 e risposta al Governo, pag. 2) - in quanto
proprietaria del negozio e della stazione di servizio __________ ha infatti un
chiaro e attuale interesse a che il punto vendita possa rimanere aperto anche
la domenica, ritenuto che il modello di franchising da lei proposto prevede che
Fatti
i suoi partner versino un canone di franchising che dipende dal fatturato
(cfr. doc. E). Essa ha quindi un interesse di fatto, personale e legittimo, a
che i suoi eventuali locatari rispettivamente franchisee dispongano delle
migliori condizioni quadro possibili per svolgere la loro attività di vendita,
in modo tale da scongiurare una riduzione del canone di franchising (cfr. anche
STA 52.2016.598 del 30 marzo 2017 consid. 1 e rif. confermata dalla STF 2C_464/2017
del 17 settembre 2018 consid. 1.2). A maggior ragione sarebbe interessata a
poter beneficiare dell'apertura domenicale se - come parrebbe evincersi dal
nuovo scopo sociale iscritto a registro di commercio - non concedesse più alcun
franchising, ma gestisse direttamente il negozio e la stazione di servizio.
Ciò posto, il gravame, tempestivo poiché inoltrato nel termine di 15 giorni
prescritto dall'art. 19 cpv. 3 LAN (nonostante l'errata indicazione dei rimedi
giuridici in calce alla decisione impugnata, cfr. disp. n. 3), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Va anzitutto rilevato che è
a torto che le ricorrenti si prevalgono apparentemente di una violazione del
loro diritto di essere sentite per il fatto che il Governo avrebbe apprezzato
in modo inesatto e incompleto fatti giuridicamente rilevanti, ossia la
rilevanza della prossimità del negozio allo svincolo autostradale di Lugano Sud
e la composizione della sua clientela (cfr. ricorso, n. 77). Con tale
argomentazione esse non rimproverano infatti al Governo di non essersi chinato
su tali aspetti, ma di averli apprezzati in maniera scorretta. Ciò che tuttavia
costituisce una questione di merito che, come tale, verrà esaminata in seguito.
3. 3.1. La LAN si applica a
tutti i negozi ed esercizi di vendita con lo scopo di tutelare la quiete
serale, notturna e festiva (cfr. art. 1 LAN). Essa dispone che, di regola, dal
lunedì al venerdì, escluso il giorno di apertura serale, i negozi possono
restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 19.00, il sabato tra le ore 06.00 e le
ore 18.30 (cfr. art. 8 cpv. 1 LAN). I negozi rimangono di principio chiusi la
domenica e nei giorni festivi ufficiali definiti dalla legislazione cantonale
(cfr. art. 12 LAN), fatte salve le eccezioni previste dagli art. 13-16 LAN. In
particolare, l'art. 14 cpv. 1 LAN dispone che, in deroga all'art. 12, durante
le domeniche e nei giorni festivi ufficiali possono restare aperti tra le ore
06.00 e le ore 22.30 segnatamente i negozi annessi alle stazioni di servizio
situate nelle aree di sosta lungo le autostrade e le strade principali con
traffico intenso i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici
dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq (lett. h).
3.2. Al fine di istituire il necessario parallelismo con il diritto federale ed
evitare così che un negozio possa rimanere aperto la domenica senza tuttavia
poter impiegare personale dipendente, l'art. 14 cpv. 1 lett. h LAN riprende
essenzialmente le condizioni poste agli art. 27 cpv. 1quater della legge
federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13
marzo 1964 (legge sul lavoro; LL; RL 822.11) e 26 cpv. 2bis della relativa
ordinanza 2 del 10 maggio 2000 (OLL 2; RL 822.112), che permettono di occupare
personale la domenica nei negozi delle stazioni di
servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade
principali con traffico intenso di viaggiatori, la cui offerta di merci e
servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, allo scopo di consentire
ai viaggiatori che percorrono tali strade di ottenere facilmente e
rapidamente i beni e i servizi di cui potrebbero aver bisogno durante il
viaggio (cfr. messaggio n. 6480 del 23 marzo 2011 concernente la legge
sull'apertura dei negozi, ad 8.1, pag. 21; cfr. pure DTF 134 II 265 consid.
5.2; STF 2C_162/2020 del 5 novembre 2020 consid. 3.4). La giurisprudenza
federale relativa a tali norme (che consacrano una deroga al principio generale
del divieto del lavoro domenicale e devono perciò essere interpretate
restrittivamente; cfr. DTF 134 II 265 consid. 5.5; STF 2C_162/2020 citata
consid. 3.4, 2C_1056/2017 del 5 luglio 2018 consid. 4.6) torna quindi
applicabile anche in questo ambito, così come le direttive della Segreteria di
Stato dell'economia (SECO).
3.3. La nozione di "strada principale con traffico intenso" (di
viaggiatori) è definita all'art. 10 del regolamento della legge sull'apertura
dei negozi del 18 dicembre 2019 (RLAN; RL 945.210) che, riprendendo
essenzialmente il contenuto delle raccomandazioni della SECO (cfr. Indicazioni
relative all'OLL 2: articolo per articolo, ad art. 26, pag. 1; cfr. anche
rapporto di maggioranza n. 6480 R1 del 20 maggio 2014 della Commissione della
gestione e delle finanze sul messaggio concernente la LAN, pag. 20),
attribuisce tale qualifica alle arterie di traffico - designate per decreto
esecutivo - che collegano località di dimensioni importanti, Cantoni o Stati e
sulle quali si snoda la parte principale del traffico che percorre le grandi
distanze (cfr. cpv. 1). Né il traffico pendolare quotidiano fra località vicine
né il traffico locale sono invece parte integrante essenziale del traffico ai
sensi di tale nozione (cfr. DTF 134 II 265 consid. 5.3 con rimando alle citate indicazioni
SECO; STF 2C_1056/2017 citata consid. 4.4, 2C_206/2008 del 13 agosto 2008
consid. 4.3). I Cantoni dispongono di un certo potere d'apprezzamento per
stabilire quali sono le vie che sul loro territorio rispondono alla nozione di
strada principale con traffico intenso (cfr. DTF 134 II 265 consid. 5.3; citato
messaggio, pag. 21; indicazioni SECO, ad art. 26, pag. 1). In questo senso, l'art.
10 cpv. 2 RLAN stabilisce che sono considerate località di dimensioni importanti
Bellinzona, Locarno, Biasca, Lugano, Mendrisio e Chiasso. Il cpv. 3 della
medesima norma precisa inoltre che le strade principali ai sensi del cpv. 1
sono considerate tali sino ad un raggio di un chilometro rispetto al centro
delle località di cui al cpv. 2, ritenuto che la sede del municipio costituisce
il centro della località. Il decreto esecutivo concernente la designazione
delle località turistiche e di confine, i comuni di frontiera e le strade
principali con traffico intenso di viaggiatori del 18 dicembre 2019 (RL
945.220), al suo art. 4, sancisce che la strada principale con traffico inteso
di viaggiatori tra Lugano e Mendrisio va dall'uscita di Melide (A2), lungo via
Cantonale / via Maroggia / via Longhena / via Cantonale / via Ronco / via S.
Bernardo / via Cantine di Capolago / via Arongie / via Maderno fino
all'incrocio di via Vignalunga.
Giusta l'art. 10 cpv. 4 RLAN, sono invece considerate strade principali di
collegamento fra Stati le strade - designate per decreto esecutivo - che, a partire
dallo svincolo autostradale o semi-autostradale, portano al confine cantonale o
a un valico.
Con riferimento al valico di Ponte Tresa, è invece considerato, tra gli altri,
una strada principale di collegamento fra Stati il tratto dallo svincolo di Lugano
Sud (Paradiso) / via Calloni / via Riva (cfr. art. 5 del decreto esecutivo).
4. 4.1. Come accennato in
narrativa, le precedenti istanze hanno escluso che il negozio delle ricorrenti
si trovi su una strada principale con traffico intenso di viaggiatori. Hanno in
particolare ritenuto che l'intenso traffico su via Pian Scairolo sia di natura
prevalentemente locale poiché dovuto alla presenza di centri commerciali e
attività industriali e artigianali nella zona di Grancia. Il Governo ha inoltre
precisato che il traffico di grande percorrenza tra Lugano e Mendrisio passa o
dall'autostrada o dalla strada cantonale che la costeggia a partire dall'uscita
di Melide, ma non dalla via Pian Scairolo, che non collega nessun centro urbano
di dimensioni importanti. Ha inoltre ritenuto irrilevante che il negozio si
trovi nelle vicinanze dello svincolo autostradale di Lugano Sud: fondandosi su
una recente decisione dell'Alta Corte federale, ha infatti sostenuto che, al di
fuori delle autostrade, solo i negozi annessi alle stazioni di servizio situati
direttamente lungo le principali vie di comunicazione con un intenso
traffico turistico (non al di fuori di essi, né nelle loro immediate
vicinanze) possano beneficiare della deroga di cui all'art. 14 lett. h LAN,
finalizzata a consentire ai viaggiatori che percorrono le autostrade o le
principali arterie di traffico turistico a procurarsi facilmente e rapidamente,
senza dover abbandonare tali percorsi, i beni e i servizi di cui possono avere
bisogno durante il loro tragitto.
4.2. Le ricorrenti contestano che il negozio non si trovi lungo una strada
principale con traffico intenso di viaggiatori.
Richiamandosi all'art. 10 cpv. 3 RLAN, pretendono infatti che le strade
principali debbano giungere fino a 1 km dal centro (municipio) delle località
di dimensioni importanti. Il decreto esecutivo, che per il collegamento tra
Lugano e Mendrisio indica soltanto il tratto di strada cantonale a partire
dall'uscita autostradale di Melide (distante ben oltre 1 km dal municipio di Lugano)
e Mendrisio, sarebbe quindi incompleto poiché ometterebbe di considerare il
tratto di strada principale a nord di Melide. Quest'ultimo non sarebbe
costituito dalla strada cantonale lungo la cosiddetta Forca di San Martino
(discosta e relativamente pericolosa, con traffico limitato e perlopiù
pendolare), bensì dal tratto autostradale compreso tra Lugano Sud e l'uscita di
Melide, che avrebbe dunque una duplice connotazione (sia di autostrada che di
strada principale con traffico intenso di viaggiatori ai sensi dell'art. 10
RLAN). Situandosi nelle immediate vicinanze dello svincolo autostradale di
Lugano Sud ed essendo la sua clientela domenicale composta in gran parte da
viaggiatori che percorrono un asse di circolazione importante, il negozio
adempirebbe quindi le condizioni poste dalla giurisprudenza per essere
considerato situato lungo una strada principale con traffico intenso di
viaggiatori pur senza essere ubicato direttamente sulla stessa.
5. 5.1. Come visto, ritenuto
che quella in discussione ricalca le condizioni poste alla deroga del divieto
di lavoro domenicale, la giurisprudenza relativa agli art. 27 cpv. 1quater LL e
26 cpv. 2bis OLL 2 trova applicazione anche nell'ambito che qui ci occupa. Al
proposito va rilevato che, interpretando la corrispondente disposizione della
previgente OLL 2 (art. 26 cpv. 4 vOLL 2, materialmente identica agli attuali
disposti; cfr. STF 2C_162/2020 citata consid. 2.3 e 2.4.2), l'Alta Corte
federale ha avuto modo di stabilire che, per essere facilmente accessibili ai
viaggiatori, i negozi delle stazioni di servizio devono, di principio, situarsi
direttamente ai bordi delle autostrade o delle strade principali. Non ha
tuttavia escluso che un tale negozio, seppur non situato direttamente al bordo
di una strada principale, possa soddisfare i requisiti della norma, a
condizione che la sua clientela sia effettivamente composta, la domenica e nei
giorni festivi, in gran parte da viaggiatori che percorrono una strada
principale situata nelle immediate vicinanze (cfr. DTF 134 II 265 consid. 5.2;
STF 2C_1056/2017 citata consid. 5.1, 2C_206/2008 citata consid. 4.2,
2A.211/2006 del 16 gennaio 2007 consid. 3.3).
In una più recente sentenza, i giudici federali hanno escluso l'applicazione
per analogia di tale giurisprudenza alle autostrade, considerate un sistema
chiuso in cui i negozi delle stazioni di servizio possono essere ubicati
soltanto in luoghi precisamente designati sulle autostrade, cioè nelle
aree di servizio autostradali ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza sulle strade
nazionali del 7 novembre 2007 (OSN; RS 725.111) - e, a differenza di quanto
vale per le strade principali, non vicino alle autostrade. Hanno così
negato la possibilità di beneficiare della deroga di cui all'art. 26 OLL 2 a un
negozio di una stazione di servizio situato nelle immediate vicinanze di uno
svincolo autostradale (e non in un'area di servizio sull'autostrada né su una
strada principale con traffico intenso di viaggiatori). Hanno in effetti
ritenuto che la necessità e volontà di uscire dall'autostrada per rifornirsi di
beni e servizi per i viaggiatori contrasta con lo scopo perseguito dal Legislatore
(cfr. STF 2C_162/2020 citata consid. 3.3-3.6).
5.2.
5.2.1. Ora, va preliminarmente rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto
dal Governo, nella STF 2C_162/2020 (concernente proprio un punto vendita __________,
che indiscutibilmente non si trovava su una strada principale con traffico
intenso di viaggiatori) il Tribunale federale ha confermato che, a determinate
condizioni, possono beneficiare della deroga al divieto di lavoro domenicale
anche i negozi delle stazioni di servizio che non si trovano direttamente su
una strada principale con traffico intenso di viaggiatori, ma soltanto nelle
sue immediate vicinanze (cfr. supra, consid. 5.1). I giudici federali si
sono invece limitati a respingere la richiesta di estendere l'applicazione di
tale giurisprudenza alle autostrade, escludendo quindi la possibilità di poter
beneficiare di tale deroga per i negozi delle stazioni di servizio situati al
di fuori delle aree di servizio autostradali (benché nelle immediate vicinanze
dell'autostrada). Ne discende che, come correttamente rilevato dalle ricorrenti
(cfr. ricorso, ad n. 55 seg.), un negozio di una stazione di servizio che non
si trova su un'area di servizio autostradale può beneficiare della deroga di
cui all'art. 26 cpv. 2bis OLL 2 (e dunque anche di quella qui in discussione)
purché sia situato nelle immediate vicinanze di una strada principale con
traffico intenso di viaggiatori e la domenica e nei giorni festivi la sua
clientela sia costituita in gran parte da viaggiatori.
5.2.2. Ciò posto, la tesi delle insorgenti (secondo cui la tratta autostradale
tra Melide e Lugano costituirebbe anche la strada principale con
traffico intenso di viaggiatori, a torto non contemplata nel decreto esecutivo,
che da Melide porta al centro di Lugano e vicino alla quale si troverebbe il
negozio) è comunque priva di pregio.
A tal proposito, va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto
inspiegabilmente ritenuto dal DFE e dalle ricorrenti stesse, secondo cui la LAN
non si applicherebbe ai negozi delle stazioni di servizio ubicati all'interno
delle aree di sosta autostradali (cfr. risposta, pag. 7, e replica, n. 9; al
riguardo si osserva che la STF 2C_98/2020 del 22 dicembre 2021 alla quale fanno
riferimento le insorgenti [cfr. in particolare consid. 10.3] non riguarda
l'apertura dei negozi bensì la vendita di bevande alcoliche, soggetta, quella
sì, alla legge federale sulle strade nazionali dell'8 marzo 1960 [LSN; RS 725.11]
e alla relativa ordinanza), il campo di applicazione della LAN si estende
infatti a tutti i negozi ed esercizi di vendita (cfr. art. 1 cpv. 1 LAN),
a prescindere che si trovino sull'autostrada o no. Diversamente da quanto
preteso dal DFE, la ragione per cui le autostrade ticinesi non sono menzionate
nel decreto esecutivo sta nel fatto che allo stesso è riservata la designazione
solo delle strade principali con traffico intenso (cfr. art. art. 10
cpv. 1 RLAN; cfr. pure 4 del decreto esecutivo) e non anche delle
autostrade (che costituiscono peraltro già una nozione ben chiara e definita
dal diritto federale). A torto le ricorrenti pretendono che il decreto sia
incompleto poiché le strade principali che menziona non coprirebbero l'intera
tratta tra Lugano e Mendrisio, ciò che invece si imporrebbe alla luce dell'art.
10 cpv. 3 RLAN. Insostenibile è infatti l'interpretazione che danno di
quest'ultima disposizione che non va intesa nel senso che le strade principali
devono arrivare a 1 km dalla sede del municipio delle località elencate al cpv.
2 della norma ma, al contrario, nel senso che le strade principali perdono tale
statuto entro il raggio di 1 km dalla sede del municipio delle città elencate
al cpv. 2 della norma (al fine di escludere il traffico prettamente locale).
Del resto, nemmeno le altre strade principali menzionate nell'art. 4 del decreto
esecutivo proseguono fino a 1 km dal municipio della località importante in
questione (cfr. ad esempio la tratta Biasca-Bellinzona che si interrompe ad
Arbedo-Castione [all'altezza dell'incrocio tra via alla Gerretta e via alla
Gerretta], ad una distanza di almeno 4 km da Piazza Nosetto a Bellinzona, sede
del municipio). Ne discende che l'argomentazione delle ricorrenti, che
pretendono che debba essere individuata anche una strada principale che dallo
svincolo autostradale di Melide conduca fino a 1 km dal municipio di Lugano,
non merita accoglimento. Infondata risulta dunque anche la tesi secondo cui la
corrispondente tratta dell'A2 abbia una doppia connotazione. Ammetterla
significherebbe del resto giungere di fatto al medesimo risultato che il
Tribunale federale ha voluto escludere nella STF 2C_162/2020, ovvero che
possano beneficiare della deroga anche negozi delle stazioni di servizio che
non si trovano nelle aree di servizio autostradali ma solo nelle immediate
vicinanze dell'autostrada.
Ne discende che il punto vendita delle ricorrenti - che pacificamente non è
situato in un'area di sosta dell'autostrada - non può beneficiare della deroga
in discussione poiché non si trova nelle immediate vicinanze dell'unica strada
principale con traffico intenso di viaggiatori indicata nel decreto esecutivo
(per quanto qui interessa), ovvero quella che dallo svincolo autostradale di
Melide porta a Mendrisio.
6. Pure da respingere è la
tesi ricorsuale secondo cui via Pian Scairolo sarebbe una strada principale con
traffico intenso di viaggiatori.
Già soltanto perché non collega località di dimensioni importanti ai sensi del
cpv. 2 della norma la stessa non ricade nella definizione dell'art. 10 cpv. 1
RLAN (che, come visto, è perfettamente in linea con la posizione espressa dalla
SECO nelle sue indicazioni relative all'OLL 2). Il collegamento tra Lugano e
Mendrisio non passa infatti da via Pian Scairolo ma è, come visto (cfr. supra,
consid. 5.2.2), assicurato dall'autostrada A2 rispettivamente dalla strada
cantonale che da Melide porta a sud. Si osserva peraltro che nemmeno in caso di
chiusura temporanea dell'autostrada il traffico a lunga percorrenza viene
deviato su via Pian Scairolo, bensì sulla strada cantonale che da Paradiso
costeggia il lago e, passando da Capo San Martino, conduce a Melide (cfr. doc.
2), che è del resto quella che da Lugano è segnalata mediante i cartelli di
colore blu (come anche rilevato dal DFE; cfr. risposta, pag. 11). Non può
quindi essere considerata una strada oggettivamente importante per il traffico
dei viaggiatori che percorrono una certa distanza ai sensi della citata
giurisprudenza, e ciò a prescindere del fatto che sia indiscutibilmente assai
trafficata (cfr. DTF 134 II 265 consid. 5.5; STF 2C_1056/2017 citata consid. 4,
2C_206/2008 citata consid. 4.5).
Ciò posto, non giova inoltre alle insorgenti prevalersi della circostanza
secondo cui via Pian Scairolo sarebbe percorsa anche da molti turisti che,
desiderando un'alternativa all'autostrada A2, dall'uscita autostradale di
Lugano Sud raggiungerebbero mediante la strada panoramica in riva al lago
destinazioni turistiche come Morcote ecc., che all'evidenza non ricadono nelle
località di dimensioni importati elencate nell'art. 10 cpv. 2 RLAN.
Neppure può essere considerata una strada principale di collegamento tra Stati,
ritenuto come per la definizione delle stesse l'art. 10 cpv. 4 RLAN rinvii al
decreto esecutivo che, al suo art. 5, con riferimento al valico di Ponte Tresa,
non menziona il percorso che passa da via Pian Scairolo.
A tal proposito si ribadisce che la definizione di quali strade debbano essere
considerate strade principali con traffico intenso rientra, nei limiti posti
dalla giurisprudenza federale e dalla SECO, nel potere d'apprezzamento dei
Cantoni (cfr. supra, consid. 3.3).
Ne discende che, indipendentemente dalla composizione della clientela del punto
vendita la domenica e nei giorni festivi, lo stesso non può beneficiare della
deroga prevista dall'art. 14 cpv. 1 lett. h LAN.
7. Non occorre infine
chinarsi sulle condizioni poste alla deroga giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. f
LAN, che non è più oggetto del presente procedimento (cfr. ricorso, pag. 73).
Come ripetutamente ricordato dalle precedenti istanze, resta invece riservata
al negozio in questione la possibilità di beneficiare della deroga prevista
dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LAN semplicemente riducendo la superficie di
vendita a meno di 50 m2.
8. Da respingere è infine la
censura con cui le insorgenti lamentano una violazione del principio della
parità di trattamento (art. 8 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), già solo per il fatto che nemmeno
loro si prevalgono di casi simili che l'Autorità avrebbe trattato in maniera
diversa.
9. 9.1. Stante tutto quanto
precede, il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere respinto.
9.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico delle ricorrenti,
secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalle ricorrenti, resta interamente a
loro carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera