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Decisione

52.2022.422

Commessa pubblica. Sostituzione del subappaltatore

31 marzo 2023Italiano21 min

subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.422

Lugano

31

marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 23 dicembre

2022 di

RI

1

RI

2

che

compongono il Consorzio B__________,

patrocinate

da: PA 1

contro

la decisione del 14 dicembre 2022 (n. 6201) del

Consiglio di Stato che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato la

commessa per le opere di impresario costruttore occorrenti alla

ristrutturazione e all'ampliamento del liceo cantonale di __________ alla CO

1;

ritenuto, in

fatto

A. Il 17 maggio 2022 il

Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione della logistica del

Dipartimento delle finanze e dell'economia, ha indetto un pubblico concorso,

retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre

1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) per aggiudicare le opere di impresario

costruttore occorrenti alla ristrutturazione e all'ampliamento del liceo

cantonale di __________ (FU n. 95 del 17 maggio 2022, pag. 4 seg.).

Il capitolato d'appalto

annunciava che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente tenuto

conto dei seguenti criteri di aggiudicazione (pos. 224 segg.):

1.

Economicità - prezzo 50%

2.

Attendibilità dei prezzi 20%

3.

Durata dei lavori / Tempi di

esecuzione-produzione 10%

4.

Referenze ed esperienze 10%

5.

Prontezza d'intervento 10%

Il bando di concorso

annunciava inoltre che il subappalto era ammesso per le seguenti opere

(capitolato d'appalto, pag. 10, punto 2.3):

-

carotaggi e tagli calcestruzzo;

-

posa acciaio d'armatura;

-

posa sistema di precompressione;

-

scavo;

-

opere di impermeabilizzazione;

-

vasca bianca;

-

posa elementi prefabbricati in

cemento armato;

-

casserature scala circolare.

e alle seguenti

condizioni:

Fatti

I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti

dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso le

istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del

riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in

materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro

vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno

stato i contratti nazionali mantello. (…)

A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a

trasmettere i certificati richiesti alla pos. 252.110 e 252.200 delle

disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni,

diplomi, certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge

applicabili ai subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5

(cinque) giorni dalla data della richiesta (art.

24 LCPubb).

Il COM si riserva il diritto di chiedere all'offerente di cambiare uno o più

subappaltatori prima dell'aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non

dovessero adempiere ai requisiti di legge ed alle disposizioni particolari (CPN

102).

Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione

del precedente (un'unica sostituzione è ammessa per genere di prestazioni in

subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.

In caso di mancata comunicazione entro il termine

assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i in sostituzione o nell'eventualità

in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero adempiere ai

requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l'offerta del

concorrente verrà esclusa dalla gara d'appalto.

Il

capitolato d'appalto prevedeva inoltre che (pag. 20, pos. 223.110):

I concorrenti che desiderano eseguire in proprio le

opere per le quali è autorizzato il subappalto dovranno dimostrare di possedere

il titolo di studio idoneo:

Opere di carotaggi e tagli calcestruzzo: AFC “affine nel ramo dell'edilizia

principale”

Posa acciaio d'armatura: AFC “affine nel ramo dell'edilizia

principale”

Posa sistema di precompressione: AFC “affine nel ramo dell'edilizia

principale”

Opere di scavo:

AFC “affine nel ramo dell'edilizia

principale”

Opere di impermeabilizzazione: AFC “affine nel ramo dell'edilizia

principale”

Opere di vasca bianca: AFC “affine nel ramo dell'edilizia

principale”

Posa elementi prefabbricati in c.a: AFC “affine nel ramo dell'edilizia

principale”

Opere di casseratura scala circolare: AFC “affine nel ramo dell'edilizia

principale”

Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei

singoli subappaltatori qualora l'offerente avesse subappalto parte delle

prestazioni.

B. Entro il termine utile

sono giunte al committente cinque offerte tra cui quella della CO 1, di fr.

5'132'089.35 e quella del Consorzio B__________, formato dalle ditte RI 1 e RI

2, di fr. 5'944'952.45.

C. Nella fase di verifica

delle offerte, il committente ha convocato la CO 1. Premesso che il

subappaltatore indicato per la posa di acciaio d'armatura, la ditta A__________

SA, risultava essere esclusivamente fornitore di materiale e non posatore, il

committente ha chiesto alla concorrente di sostituirlo per inosservanza delle

disposizioni particolari del capitolato. L'Ente appaltante ha inoltre rilevato

che dall'analisi dell'offerta del subappaltatore __________T__________ SA,

indicato nel modulo d'offerta unicamente per le opere di impermeabilizzazione,

risultava che fossero comprese anche le prestazioni di impermeabilizzazione

della vasca bianca. Ha quindi chiesto di confermare il prezzo, a valere per

tutte le prestazioni legate alle impermeabilizzazioni, comprese quelle

necessarie alla realizzazione della vasca bianca.

L'offerente ha dichiarato di posare in proprio l'acciaio d'armatura, mantenendo

gli stessi prezzi e ha confermato che il prezzo delle opere subappaltate alla __________T__________

SA comprende tutte le prestazioni di impermeabilizzazione, compresa la vasca

bianca.

D. Il 14 dicembre 2022 il

Consiglio di Stato ha quindi deliberato la commessa alla CO 1, giunta prima in

graduatoria con 87.8 punti.

E. Contro la predetta

decisione insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo il

Consorzio B__________, secondo classificato con 86.8 punti, chiedendone

l'annullamento e l'aggiudicazione in proprio favore, previa esclusione dalla

gara della CO 1. In via subordinata, chiede che gli atti siano rinviati al

committente per nuova delibera. Domanda inoltre il conferimento dell'effetto

sospensivo al ricorso. Sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria sarebbe incompleta.

In primo luogo, essa non avrebbe compilato in ogni sua parte il formulario

preposto alla designazione dei subappaltatori, lasciando semplicemente vuoti

alcuni spazi adibiti a questo scopo. Altre lacune dell'offerta in relazione

all'indicazione dei subappaltatori sarebbero a torto state sanate dal

committente in sede di discussione dell'offerta. Oltre a ciò, il ricorrente

osserva che la deliberataria non ha previsto di delegare a terzi i lavori di

precompressione del cemento armato: che essa sia in grado di eseguire in

proprio una simile operazione sarebbe inverosimile, trattandosi di un lavoro

specialistico regolarmente subappaltato a imprese esperte del settore. Pure

improbabile che la ditta sia in grado di eseguire in proprio la posa degli

elementi prefabbricati, per cui non disporrebbe di gru adatte né dell'autista

munito della necessaria patente.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone la committenza. Precisa innanzitutto che l'elenco dei

subappaltatori sottoposto agli offerenti per compilazione non necessita di

essere completato laddove essi intendano eseguire in proprio le prestazioni per

le quali il subappalto è ammesso. L'offerta della deliberataria non può

pertanto essere ritenuta incompleta per questo motivo. Difende poi il suo

operato in merito alla richiesta di sostituire la A__________ SA, conformemente

alle regole di gara. Nemmeno l'omissione del nominativo della ditta __________T__________

SA quale subappaltatrice incaricata (anche) dell'impermeabilizzazione della

vasca bianca costituirebbe un errore così grave da imporre l'esclusione

dell'offerta. Il committente osserva inoltre che l'aggiudicataria adempie ai

criteri di idoneità per eseguire tutte le opere per cui il subappalto era

ammesso, ma non obbligatorio. Non vi è quindi ragione di credere che la stessa

non sia in grado di eseguire anche la posa del sistema di precompressione e

degli elementi prefabbricati.

G. Pure l'aggiudicataria avversa

il gravame. Difende innanzitutto la completezza della propria offerta. Afferma

inoltre di disporre di mezzi e competenza per eseguire in proprio tutte le

prestazioni per cui non ha previsto il subappalto.

H. Con la replica e le

dupliche le parti ribadiscono le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà,

per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipanti al concorso

e seconde classificate, le ditte formanti il Consorzio B__________ sono legittimate

a contestare l'assegnazione della commessa a un altro concorrente (art. 15 cpv.

1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2

CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori

accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il

concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalle parti con le

memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente

cognizione di causa.

Considerandi

2.

Il Consorzio

ricorrente sostiene innanzitutto che l'aggiudicataria non avrebbe compilato

l'offerta in ogni sua parte, avendo lasciato in bianco gli spazi dedicati

all'indicazione dei subappaltatori. Ciò non permetterebbe di comprendere in

modo inequivocabile se intendesse eseguire tali prestazioni in proprio. Inoltre,

nell'ambito della verifica dell'offerta da parte del committente, la deliberataria

avrebbe esteso il subappalto alla ditta __________T__________ SA, indicata per

il subappalto delle opere di impermeabilizzazione, alle prestazioni di

impermeabilizzazione della vasca bianca.

2.1

Giusta l'art. 26 cpv. 1 della legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), applicabile alla

presente fattispecie grazie al rinvio di cui all'art. 4 cpv. 4 LCPubb, gli

offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e

tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal

committente. L'offerta,

sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara ed

univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del

capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di

trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al

riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). La

conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque

un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in

ogni caso riservato il principio di

proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo

eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10

luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014

n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26

ottobre 2015 consid. 2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1,

52.2013.2

del 24 aprile 2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009

consid. 6.; Matteo Cassina,

Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,

vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

2.2

La documentazione

di gara che i concorrenti erano tenuti ad allestire comprendeva, a pagina 12,

una scheda dedicata alle informazioni relative ai subappaltatori. In

particolare, per ogni subappaltatore (da A a H) vi era lo spazio per inserire

nome, indirizzo e valore dei lavori, mentre il genere di opera era già indicato

dal committente. A titolo di esempio, si ripropone uno stralcio della scheda.

Subappaltatore A Nome: ………….

Indirizzo: ………….

Opere: Carotaggi e

tagli calcestruzzo CHF ……

Il documento riportava,

in alto in grassetto, la seguente dicitura:

L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i

seguenti dati o allegare una distinta che presenti le stesse informazioni.

La tesi del

ricorrente, secondo cui gli offerenti erano tenuti a compilare gli spazi per

ogni genere di subappalto, anche laddove non previsto, indicando espressamente

che l'esecuzione sarebbe stata svolta in proprio, non può essere seguita. Nulla

imponeva infatti ai concorrenti di inserire una simile precisazione, potendo il

committente dedurre che, laddove non indicato il nominativo del subappaltatore,

il concorrente avrebbe eseguito esso stesso le prestazioni. Salvo diversa ed

esplicita disposizione, il concorrente poteva ragionevolmente aspettarsi di

dover fornire unicamente i nominativi utili al committente per la verifica

dell'idoneità dei subappaltatori, come usualmente avviene nei concorsi di

questo genere.

2.3

Per quanto

attiene invece al subappaltatore incaricato dell'impermeabilizzazione della

vasca bianca (F), si rileva che l'aggiudicataria ha omesso di fornire il

nominativo. Il committente, preso atto dell'offerta della ditta __________T__________

SA, indicata quale subappaltatrice delle opere di impermeabilizzazione

(subappaltatore E), ha rilevato che la stessa comprendeva pure

l'impermeabilizzazione della vasca bianca, ciò che il concorrente ha

confermato.

In relazione a queste opere si rileva che, benché suddivise in due parti

(impermeabilizzazione e vasca bianca), le stesse sono dello stesso genere e

richiedono analoghe competenze. Lo dimostra il fatto che quattro offerenti su

cinque hanno subappaltato entrambe le opere a una sola ditta e che pure

l'insorgente ha esposto un solo prezzo complessivo per le due situazioni,

apponendo la scritta vedi vasca bianca al posto del prezzo relativo alle

opere di impermeabilizzazione. È inoltre verosimile che il prezzo esposto dalla

deliberataria (fr. 85'000.-) comprenda entrambe le prestazioni, siccome in

linea con quanto offerto da altri concorrenti. Risulterebbe invero

sproporzionato se riferito alla sola impermeabilizzazione, per cui gli altri

offerenti hanno indicato un costo tra fr. 10'000.- e fr. 27'678.90. D'altro

canto, l'offerta della __________T__________ SA prevede espressamente anche le

opere riferite alla vasca bianca. Occorre ancora considerare che la lacuna non

ha impedito al committente di verificare l'idoneità della __________T__________

SA e che le prestazioni oggetto del subappalto concernono circa fr. 85'000.- su

un totale di fr. 5'132'089.35 (IVA inclusa). Considerati i predetti elementi, il

modo di agire del committente che, preso atto della precisazione della

deliberataria, ha mantenuto in gara la sua offerta, appare sostenibile e

conforme al principio di proporzionalità. La censura va quindi respinta.

3.

L'insorgente

ravvisa un ulteriore motivo di esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria

nell'indicazione della ditta A__________ SA quale subappaltatore della posa

dell'acciaio d'armatura, che ha necessitato una correzione. Intanto, la ditta

indicata non si occupa della posa dell'acciaio, ma fornisce solo il materiale.

Ciò costituirebbe già una lacuna rilevante. L'offerta avrebbe in ogni caso

meritato l'estromissione dalla gara siccome la più probabile intenzione della

deliberataria sarebbe stata quella di effettivamente delegare le prestazioni

alla A__________ SA, che avrebbe a sua volta affidato a terzi la posa

dell'acciaio di armatura, realizzando così un illecito subappalto di secondo

grado.

3.1

Secondo l'art. 24

cpv. 1 LCPubb, applicabile alla presente fattispecie nella misura in cui non si

pone in contrasto con il diritto superiore (art. 4 cpv. 4 LCPubb), è

considerata subappalto ogni forma di esecuzione di parte della prestazione

oggetto di una commessa edile, di servizio o di fornitura, ivi compreso

l'impiego di lavoratori indipendenti o autonomi. Il subappalto è di principio

vietato (art. 24 cpv. 2 LCPubb). Il divieto di subappalto è essenzialmente

volto ad impedire che l'aggiudicatario, che è valutato quantomeno dal profilo della

sua idoneità generale a partecipare alla gara, deleghi in tutto o in parte

l'esecuzione effettiva della commessa a terzi, da lui scelti in modo autonomo,

indipendentemente dal committente. Il divieto di subappalto si giustifica

specialmente nell'ambito delle commesse edili e per prestazioni di servizio,

nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le attitudini dell'aggiudicatario

assumono particolare rilevanza. Il divieto non è tuttavia assoluto. In

applicazione dell'art. 24 cpv. 3 LCPubb, gli atti di gara possono prevedere la

possibilità di subappalto a un solo livello ad alcune condizioni. I

subappaltatori devono rispettare i requisiti di legge (art. 24 cpv. 3 lett. a

LCPubb). In particolare, essi devono ossequiare i criteri di idoneità generale

(cfr. art. 5 lett. a e b LCPubb). Questi devono poi rispondere agli eventuali

criteri di idoneità particolare che il committente può fissare in relazione ai

subappaltatori. L'offerta che presenta un subappaltatore inidoneo va di

principio estromessa dalla gara.

3.2

Il Consorzio aggiudicatario ha indicato la A__________ SA nello spazio

dedicato al subappalto delle opere di posa dell'acciaio di armatura. Il

committente, verificato che la ditta fornisce solo materiale, mentre non si

occupa della posa dello stesso, ha invitato l'offerente a proporre un altro

subappaltatore, conformemente a quanto si era riservata di fare negli atti di

gara (cfr. punto 2.3 del capitolato, consid. A).

In effetti, la predetta condizione di gara permetteva la sostituzione del subappaltatore

in caso di mancato adempimento dei requisiti di legge e delle disposizioni

particolari. Nel caso di specie la ditta A__________ SA non sarebbe stata in

grado di dimostrare la propria idoneità ad eseguire le prestazioni oggetto del

subappalto, non essendo qualificata per la posa dell'acciaio di armatura,

circostanza che nessuno mette in dubbio. La richiesta del committente di

sostituire il subappaltatore, anziché escludere direttamente l'offerta per

inidoneità dello stesso è nel caso concreto ammissibile siccome questa facoltà

era espressamente prevista negli atti di gara. Inoltre, non vi è stata alcuna

modifica del prezzo né di altri aspetti determinanti nella valutazione

dell'offerta. Infatti, la figura del subappaltatore non era contemplata, nel

caso di specie, nella valutazione di alcun criterio di aggiudicazione, di modo

che le sue qualifiche non erano atte a incidere sulla valutazione dell'offerta.

In concreto, l'aggiudicataria ha dichiarato di eseguire in proprio le prestazioni

e la sua idoneità a eseguire le opere per rapporto ai criteri prefissati è

stata esaminata dalla committenza, che ha accertato il possesso di un diploma

sufficiente (cfr. pos. 223.110 del capitolato, consid. A). Anche questa censura

va pertanto disattesa.

4.

4.1. Secondo

l'insorgente, l'offerta della deliberataria sarebbe lacunosa anche nella misura

in cui non contempla il subappalto degli elementi prefabbricati in cemento armato.

A suo dire, l'aggiudicataria non disporrebbe dei mezzi e del personale

necessario per spostare i tegoli prefabbricati, del peso di 15 tonnellate

l'uno. Le gru di cantiere indicate nell'offerta dell'aggiudicataria,

paragonabili a quelle della ricorrente, non avrebbero una simile portata, ma

potrebbero reggere tuttalpiù 1'500-2'500 kg.

Dal canto suo,

l'aggiudicataria dichiara di essere in grado di eseguire in proprio queste

prestazioni in parte con le gru in dotazione della ditta (per i pezzi più

piccoli) e per il resto con un'autogru di portata maggiore, che sarà noleggiata

presso imprese con cui vi sono già chiari accordi in merito. Il personale

qualificato in grado di manovrare tali macchinari è già attivo presso la

deliberataria.

4.2

Negli appositi

spazi del modulo d'offerta, l'aggiudicataria ha indicato le caratteristiche

delle gru di cantiere, da lasciare a disposizione degli artigiani (pos.

R111.091, pag. 65 e seg. del capitolato). Esse hanno una portata di 1'000.- kg.

Il ricorrente ha

indicato di mettere a disposizione due gru, una della portata di 2'500 kg,

l'altra di 1'500 kg. Esso ha dichiarato di subappaltare la posa degli elementi

prefabbricati in cemento armato. Emerge pertanto che le gru di cantiere

proposte dall'insorgente non saranno utilizzate per posare gli elementi in

cemento armato: tale prestazione avverrà tramite i mezzi della ditta

subappaltatrice. Di conseguenza, è verosimile che anche la deliberataria si

avvarrà di un'autogru supplementare per eseguire quest'operazione. Non vi è del

resto motivo di dubitare delle sue affermazioni, secondo cui essa dispone di

accordi per il noleggio di un mezzo adeguato e ha al suo attivo personale qualificato

in grado di manovrarlo. Tali circostanze che non appaiono d'acchito insolite.

Non occorre pertanto esperire accertamenti al riguardo. L'aggiudicataria non

era del resto tenuta a fornire con l'offerta particolari prove in relazione a

questi aspetti. Anche questa censura va quindi respinta.

5.

Infine, il

Consorzio ricorrente sostiene che l'insorgente non potrebbe in alcun caso

eseguire in proprio i lavori di precompressione del cemento armato. Si tratta

infatti di un'opera specialistica, realizzata da ditte del settore.

5.1

Come esposto in narrativa, le disposizioni di gara permettevano il

subappalto della posa del sistema di precompressione. Come per gli altri generi

di subappalto, i concorrenti erano tenuti a indicare il nominativo del

subappaltatore e il relativo importo nell'apposita scheda di pag. 12 del

capitolato, o su analogo documento separato.

Nel modulo d'offerta, i sistemi di precompressione erano trattati a pag. 203

segg.. La pos. 200.110 (pag. 204) lasciava all'offerente alcuni spazi da

completare, come di seguito riportato:

200.110

Ditta di precompressione………..

Sistema di precompressione:

Sistema di tensionamento dei

trefoli VSL o prodotto

equivalente come proposto

dalla ditta:

……………….

Numero di interventi sul

cantiere per lavori di infilaggio

o di tiraggio, di tesatura,

lavori per accoppiamenti e per

iniezioni …………….

Categoria di protezione contro la corrosione b.

.200 Ripartizione dei lavori.

.210 I lavori seguenti vengono

eseguiti dalla ditta di

Precompressione:

descrizione ………….

Descrizione:

………………

I lavori seguenti vengono

eseguiti dall'imprenditore principale:

descrizione: ………………

descrizione:

……………..

5.2

La deliberataria,

alla pag. 12 del capitolato, non ha indicato alcun subappaltatore per la posa

del sistema di precompressione. Come lei, un'altra offerente. Le altre tre

hanno designato la S__________ SA per importi compresi tra fr. 27'000.- e fr.

32'320.-.

Nel modulo d'offerta, la deliberataria ha apposto la dicitura come e.p.

per quanto attiene alla ditta di precompressione e al prodotto offerto. Negli

spazi dedicati alle ulteriori precisazioni (numero di interventi, descrizione)

ha invece scritto Secondo prescr. Ing.

L'insorgente sostiene

che con l'indicazione come e.p. (ossia come elenco prezzi),

l'aggiudicataria avrebbe confermato di delegare i lavori del sistema di

precompressione alla ditta V____________________ , citata appunto dal

committente negli atti di gara. Ciò attesterebbe l'esistenza di un subappalto,

che andava tuttavia annunciato anche nella pagina 12 del fascicolo di gara.

Dal canto loro,

aggiudicataria e committente affermano che la ditta specializzata (V__________),

fornisce gli elementi precompressi da essa fabbricati. Non occorreva dunque

menzionarla nell'elenco dei subappaltatori in quanto l'indicazione del

subappalto era richiesta solo per la posa del sistema stesso, ciò che la

CO 1 eseguirà in proprio.

5.3

L'impostazione del

bando non era chiara. Da un lato, l'elenco delle opere per cui il subappalto

era ammesso menzionava solo la

posa del sistema di

precompressione. D'altro canto, nel modulo d'offerta il committente richiedeva

il nominativo della ditta di precompressione, dando per acquisito l'intervento

di un'azienda specializzata per questo tipo di operazioni. Dall'impostazione

del modulo d'offerta emerge che questa non si sarebbe limitata alla fornitura

degli elementi precompressi, ma avrebbe svolto anche alcune prestazioni

specialistiche sul cantiere, segnatamente l'iniezione delle guaine, come si

evince anche dalle disposizioni dell'ingegnere, che precisa che quest'operazione

va realizzata da personale qualificato (cfr. piano di controllo - prescrizioni

inerenti ai lavori di scavo e opere da capomastro del 22 aprile 2022, allegato

alla documentazione di gara come documento ING05). Non era quindi del tutto

inequivocabile se la ditta di precompressione menzionata nel modulo d'offerta

dovesse essere pure indicata tra i subappaltatori. Il committente lo nega,

sostenendo che il subappalto concerneva soltanto la semplice posa del sistema,

operazione che poteva essere svolta anche dall'offerente. Ponderate queste circostanze,

non vi è ragione di distanziarsi dall'interpretazione del committente in

relazione alle modalità di compilazione del modulo d'offerta. Né in concreto si

può imporre una valutazione più severa dell'offerta della deliberataria, da cui

non si deduce la volontà di mascherare un subappalto. Infatti, analogamente a

quanto testé considerato in relazione alla movimentazione dei blocchi di

cemento armato, non si può escludere che essa sia in grado di posare gli

elementi precompressi. Per quanto riguarda le ulteriori operazioni

specialistiche, essa non ha nascosto l'intervento della ditta V__________ che, come

ha osservato il ricorrente, è l'azienda designata dal committente nella

documentazione di gara. Certo, si può rimproverare alla deliberataria di non

aver specificato con la dovuta precisione la ripartizione dei lavori con la

predetta impresa. Tale lacuna non è tuttavia stata rilevata dal committente,

che avrebbe quantomeno avuto la facoltà di chiedere delucidazioni in proposito.

Occorre quindi chiedersi se l'imprecisione sia così grave da imporre

l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione, ritenuto che il

committente gode di ampio potere di apprezzamento nella valutazione della

validità delle offerte. Per rispondere a questo quesito va innanzitutto

rilevato che il dettaglio sulla suddivisione dei lavori tra la ditta di

precompressione e l'offerente non aveva impatto sui prezzi. Bisogna anche

tenere conto che le opere concernenti il sistema di precompressione rivestono

un'importanza contenuta se rapportate all'insieme della commessa. Infatti, il valore

dei lavori concernenti il sistema di precompressione della deliberataria

ammonta a fr. 35'552.60 (IVA esclusa) su fr. 4'765'171.15 (IVA esclusa)

dell'offerta. Ponderati questi elementi, la decisione del committente non può

essere ritenuta lesiva del diritto e appare tutto sommato rispettosa del

principio della proporzionalità. Anche questa censura va quindi disattesa.

5.4

Resta inteso che l'Ente appaltante, nella fase di esecuzione dei lavori,

sarà in ogni caso tenuto a verificare che tutte le opere per cui

l'aggiudicataria ha dichiarato di non avvalersi del subappalto siano effettivamente

eseguite dalla stessa, senza l'intervento di terzi.

6.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto.

7.

L'emanazione del

presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto

sospensivo al ricorso.

8.

La tassa di

giustizia è posta a carico dei membri del Consorzio ricorrente (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Essi rifonderanno congrue ripetibili alla deliberataria, assistita da

un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 6'500.-, già anticipata dai membri del Consorzio B__________,

resta a loro carico. Essi rifonderanno fr. 3'000.- alla CO 1 a titolo di

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

1.

CO 1

1.

patrocinata da: PA 2

2.

CO 2

2.

rappr. da: RA 1

3.

CO 3

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera