52.2022.422
Commessa pubblica. Sostituzione del subappaltatore
31 marzo 2023Italiano21 min
subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.422
Lugano
31
marzo 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre
2022 di
RI
1
RI
2
che
compongono il Consorzio B__________,
patrocinate
da: PA 1
contro
la decisione del 14 dicembre 2022 (n. 6201) del
Consiglio di Stato che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato la
commessa per le opere di impresario costruttore occorrenti alla
ristrutturazione e all'ampliamento del liceo cantonale di __________ alla CO
1;
ritenuto, in
fatto
A. Il 17 maggio 2022 il
Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione della logistica del
Dipartimento delle finanze e dell'economia, ha indetto un pubblico concorso,
retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre
1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) per aggiudicare le opere di impresario
costruttore occorrenti alla ristrutturazione e all'ampliamento del liceo
cantonale di __________ (FU n. 95 del 17 maggio 2022, pag. 4 seg.).
Il capitolato d'appalto
annunciava che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente tenuto
conto dei seguenti criteri di aggiudicazione (pos. 224 segg.):
1.
Economicità - prezzo 50%
2.
Attendibilità dei prezzi 20%
3.
Durata dei lavori / Tempi di
esecuzione-produzione 10%
4.
Referenze ed esperienze 10%
5.
Prontezza d'intervento 10%
Il bando di concorso
annunciava inoltre che il subappalto era ammesso per le seguenti opere
(capitolato d'appalto, pag. 10, punto 2.3):
-
carotaggi e tagli calcestruzzo;
-
posa acciaio d'armatura;
-
posa sistema di precompressione;
-
scavo;
-
opere di impermeabilizzazione;
-
vasca bianca;
-
posa elementi prefabbricati in
cemento armato;
-
casserature scala circolare.
e alle seguenti
condizioni:
Fatti
I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti
dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso le
istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del
riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro
vigenti nei Cantoni per categorie d'arti e mestieri; dove non esistono, fanno
stato i contratti nazionali mantello. (…)
A semplice domanda del COM l'offerente sarà tenuto a
trasmettere i certificati richiesti alla pos. 252.110 e 252.200 delle
disposizioni particolari (CPN 102) ed eventuali altri documenti (dichiarazioni,
diplomi, certificati, …) attestanti il rispetto degli altri requisiti di legge
applicabili ai subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte, entro 5
(cinque) giorni dalla data della richiesta (art.
24 LCPubb).
Il COM si riserva il diritto di chiedere all'offerente di cambiare uno o più
subappaltatori prima dell'aggiudicazione delle prestazioni se questi ultimi non
dovessero adempiere ai requisiti di legge ed alle disposizioni particolari (CPN
102).
Il nominativo del/i subappaltatore/i in sostituzione
del precedente (un'unica sostituzione è ammessa per genere di prestazioni in
subappalto) dovrà essere trasmesso entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.
In caso di mancata comunicazione entro il termine
assegnato del nominativo del/dei subappaltatore/i in sostituzione o nell'eventualità
in cui anche il/i nuovo/i subappaltatore/i non dovesse/dovessero adempiere ai
requisiti di legge e alle disposizioni particolari (CPN 102), l'offerta del
concorrente verrà esclusa dalla gara d'appalto.
Il
capitolato d'appalto prevedeva inoltre che (pag. 20, pos. 223.110):
I concorrenti che desiderano eseguire in proprio le
opere per le quali è autorizzato il subappalto dovranno dimostrare di possedere
il titolo di studio idoneo:
Opere di carotaggi e tagli calcestruzzo: AFC “affine nel ramo dell'edilizia
principale”
Posa acciaio d'armatura: AFC “affine nel ramo dell'edilizia
principale”
Posa sistema di precompressione: AFC “affine nel ramo dell'edilizia
principale”
Opere di scavo:
AFC “affine nel ramo dell'edilizia
principale”
Opere di impermeabilizzazione: AFC “affine nel ramo dell'edilizia
principale”
Opere di vasca bianca: AFC “affine nel ramo dell'edilizia
principale”
Posa elementi prefabbricati in c.a: AFC “affine nel ramo dell'edilizia
principale”
Opere di casseratura scala circolare: AFC “affine nel ramo dell'edilizia
principale”
Tali requisiti sono da adempiere anche da parte dei
singoli subappaltatori qualora l'offerente avesse subappalto parte delle
prestazioni.
B. Entro il termine utile
sono giunte al committente cinque offerte tra cui quella della CO 1, di fr.
5'132'089.35 e quella del Consorzio B__________, formato dalle ditte RI 1 e RI
2, di fr. 5'944'952.45.
C. Nella fase di verifica
delle offerte, il committente ha convocato la CO 1. Premesso che il
subappaltatore indicato per la posa di acciaio d'armatura, la ditta A__________
SA, risultava essere esclusivamente fornitore di materiale e non posatore, il
committente ha chiesto alla concorrente di sostituirlo per inosservanza delle
disposizioni particolari del capitolato. L'Ente appaltante ha inoltre rilevato
che dall'analisi dell'offerta del subappaltatore __________T__________ SA,
indicato nel modulo d'offerta unicamente per le opere di impermeabilizzazione,
risultava che fossero comprese anche le prestazioni di impermeabilizzazione
della vasca bianca. Ha quindi chiesto di confermare il prezzo, a valere per
tutte le prestazioni legate alle impermeabilizzazioni, comprese quelle
necessarie alla realizzazione della vasca bianca.
L'offerente ha dichiarato di posare in proprio l'acciaio d'armatura, mantenendo
gli stessi prezzi e ha confermato che il prezzo delle opere subappaltate alla __________T__________
SA comprende tutte le prestazioni di impermeabilizzazione, compresa la vasca
bianca.
D. Il 14 dicembre 2022 il
Consiglio di Stato ha quindi deliberato la commessa alla CO 1, giunta prima in
graduatoria con 87.8 punti.
E. Contro la predetta
decisione insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo il
Consorzio B__________, secondo classificato con 86.8 punti, chiedendone
l'annullamento e l'aggiudicazione in proprio favore, previa esclusione dalla
gara della CO 1. In via subordinata, chiede che gli atti siano rinviati al
committente per nuova delibera. Domanda inoltre il conferimento dell'effetto
sospensivo al ricorso. Sostiene che l'offerta dell'aggiudicataria sarebbe incompleta.
In primo luogo, essa non avrebbe compilato in ogni sua parte il formulario
preposto alla designazione dei subappaltatori, lasciando semplicemente vuoti
alcuni spazi adibiti a questo scopo. Altre lacune dell'offerta in relazione
all'indicazione dei subappaltatori sarebbero a torto state sanate dal
committente in sede di discussione dell'offerta. Oltre a ciò, il ricorrente
osserva che la deliberataria non ha previsto di delegare a terzi i lavori di
precompressione del cemento armato: che essa sia in grado di eseguire in
proprio una simile operazione sarebbe inverosimile, trattandosi di un lavoro
specialistico regolarmente subappaltato a imprese esperte del settore. Pure
improbabile che la ditta sia in grado di eseguire in proprio la posa degli
elementi prefabbricati, per cui non disporrebbe di gru adatte né dell'autista
munito della necessaria patente.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone la committenza. Precisa innanzitutto che l'elenco dei
subappaltatori sottoposto agli offerenti per compilazione non necessita di
essere completato laddove essi intendano eseguire in proprio le prestazioni per
le quali il subappalto è ammesso. L'offerta della deliberataria non può
pertanto essere ritenuta incompleta per questo motivo. Difende poi il suo
operato in merito alla richiesta di sostituire la A__________ SA, conformemente
alle regole di gara. Nemmeno l'omissione del nominativo della ditta __________T__________
SA quale subappaltatrice incaricata (anche) dell'impermeabilizzazione della
vasca bianca costituirebbe un errore così grave da imporre l'esclusione
dell'offerta. Il committente osserva inoltre che l'aggiudicataria adempie ai
criteri di idoneità per eseguire tutte le opere per cui il subappalto era
ammesso, ma non obbligatorio. Non vi è quindi ragione di credere che la stessa
non sia in grado di eseguire anche la posa del sistema di precompressione e
degli elementi prefabbricati.
G. Pure l'aggiudicataria avversa
il gravame. Difende innanzitutto la completezza della propria offerta. Afferma
inoltre di disporre di mezzi e competenza per eseguire in proprio tutte le
prestazioni per cui non ha previsto il subappalto.
H. Con la replica e le
dupliche le parti ribadiscono le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà,
per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipanti al concorso
e seconde classificate, le ditte formanti il Consorzio B__________ sono legittimate
a contestare l'assegnazione della commessa a un altro concorrente (art. 15 cpv.
1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2
CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori
accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il
concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalle parti con le
memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente
cognizione di causa.
Considerandi
2.
Il Consorzio
ricorrente sostiene innanzitutto che l'aggiudicataria non avrebbe compilato
l'offerta in ogni sua parte, avendo lasciato in bianco gli spazi dedicati
all'indicazione dei subappaltatori. Ciò non permetterebbe di comprendere in
modo inequivocabile se intendesse eseguire tali prestazioni in proprio. Inoltre,
nell'ambito della verifica dell'offerta da parte del committente, la deliberataria
avrebbe esteso il subappalto alla ditta __________T__________ SA, indicata per
il subappalto delle opere di impermeabilizzazione, alle prestazioni di
impermeabilizzazione della vasca bianca.
2.1
Giusta l'art. 26 cpv. 1 della legge sulle
commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), applicabile alla
presente fattispecie grazie al rinvio di cui all'art. 4 cpv. 4 LCPubb, gli
offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e
tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal
committente. L'offerta,
sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara ed
univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del
capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di
trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al
riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). La
conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque
un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in
ogni caso riservato il principio di
proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo
eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10
luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014
n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26
ottobre 2015 consid. 2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1,
52.2013.2
del 24 aprile 2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009
consid. 6.; Matteo Cassina,
Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino,
vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
2.2
La documentazione
di gara che i concorrenti erano tenuti ad allestire comprendeva, a pagina 12,
una scheda dedicata alle informazioni relative ai subappaltatori. In
particolare, per ogni subappaltatore (da A a H) vi era lo spazio per inserire
nome, indirizzo e valore dei lavori, mentre il genere di opera era già indicato
dal committente. A titolo di esempio, si ripropone uno stralcio della scheda.
Subappaltatore A Nome: ………….
Indirizzo: ………….
Opere: Carotaggi e
tagli calcestruzzo CHF ……
Il documento riportava,
in alto in grassetto, la seguente dicitura:
L'offerente è tenuto a completare l'offerta con i
seguenti dati o allegare una distinta che presenti le stesse informazioni.
La tesi del
ricorrente, secondo cui gli offerenti erano tenuti a compilare gli spazi per
ogni genere di subappalto, anche laddove non previsto, indicando espressamente
che l'esecuzione sarebbe stata svolta in proprio, non può essere seguita. Nulla
imponeva infatti ai concorrenti di inserire una simile precisazione, potendo il
committente dedurre che, laddove non indicato il nominativo del subappaltatore,
il concorrente avrebbe eseguito esso stesso le prestazioni. Salvo diversa ed
esplicita disposizione, il concorrente poteva ragionevolmente aspettarsi di
dover fornire unicamente i nominativi utili al committente per la verifica
dell'idoneità dei subappaltatori, come usualmente avviene nei concorsi di
questo genere.
2.3
Per quanto
attiene invece al subappaltatore incaricato dell'impermeabilizzazione della
vasca bianca (F), si rileva che l'aggiudicataria ha omesso di fornire il
nominativo. Il committente, preso atto dell'offerta della ditta __________T__________
SA, indicata quale subappaltatrice delle opere di impermeabilizzazione
(subappaltatore E), ha rilevato che la stessa comprendeva pure
l'impermeabilizzazione della vasca bianca, ciò che il concorrente ha
confermato.
In relazione a queste opere si rileva che, benché suddivise in due parti
(impermeabilizzazione e vasca bianca), le stesse sono dello stesso genere e
richiedono analoghe competenze. Lo dimostra il fatto che quattro offerenti su
cinque hanno subappaltato entrambe le opere a una sola ditta e che pure
l'insorgente ha esposto un solo prezzo complessivo per le due situazioni,
apponendo la scritta vedi vasca bianca al posto del prezzo relativo alle
opere di impermeabilizzazione. È inoltre verosimile che il prezzo esposto dalla
deliberataria (fr. 85'000.-) comprenda entrambe le prestazioni, siccome in
linea con quanto offerto da altri concorrenti. Risulterebbe invero
sproporzionato se riferito alla sola impermeabilizzazione, per cui gli altri
offerenti hanno indicato un costo tra fr. 10'000.- e fr. 27'678.90. D'altro
canto, l'offerta della __________T__________ SA prevede espressamente anche le
opere riferite alla vasca bianca. Occorre ancora considerare che la lacuna non
ha impedito al committente di verificare l'idoneità della __________T__________
SA e che le prestazioni oggetto del subappalto concernono circa fr. 85'000.- su
un totale di fr. 5'132'089.35 (IVA inclusa). Considerati i predetti elementi, il
modo di agire del committente che, preso atto della precisazione della
deliberataria, ha mantenuto in gara la sua offerta, appare sostenibile e
conforme al principio di proporzionalità. La censura va quindi respinta.
3.
L'insorgente
ravvisa un ulteriore motivo di esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria
nell'indicazione della ditta A__________ SA quale subappaltatore della posa
dell'acciaio d'armatura, che ha necessitato una correzione. Intanto, la ditta
indicata non si occupa della posa dell'acciaio, ma fornisce solo il materiale.
Ciò costituirebbe già una lacuna rilevante. L'offerta avrebbe in ogni caso
meritato l'estromissione dalla gara siccome la più probabile intenzione della
deliberataria sarebbe stata quella di effettivamente delegare le prestazioni
alla A__________ SA, che avrebbe a sua volta affidato a terzi la posa
dell'acciaio di armatura, realizzando così un illecito subappalto di secondo
grado.
3.1
Secondo l'art. 24
cpv. 1 LCPubb, applicabile alla presente fattispecie nella misura in cui non si
pone in contrasto con il diritto superiore (art. 4 cpv. 4 LCPubb), è
considerata subappalto ogni forma di esecuzione di parte della prestazione
oggetto di una commessa edile, di servizio o di fornitura, ivi compreso
l'impiego di lavoratori indipendenti o autonomi. Il subappalto è di principio
vietato (art. 24 cpv. 2 LCPubb). Il divieto di subappalto è essenzialmente
volto ad impedire che l'aggiudicatario, che è valutato quantomeno dal profilo della
sua idoneità generale a partecipare alla gara, deleghi in tutto o in parte
l'esecuzione effettiva della commessa a terzi, da lui scelti in modo autonomo,
indipendentemente dal committente. Il divieto di subappalto si giustifica
specialmente nell'ambito delle commesse edili e per prestazioni di servizio,
nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le attitudini dell'aggiudicatario
assumono particolare rilevanza. Il divieto non è tuttavia assoluto. In
applicazione dell'art. 24 cpv. 3 LCPubb, gli atti di gara possono prevedere la
possibilità di subappalto a un solo livello ad alcune condizioni. I
subappaltatori devono rispettare i requisiti di legge (art. 24 cpv. 3 lett. a
LCPubb). In particolare, essi devono ossequiare i criteri di idoneità generale
(cfr. art. 5 lett. a e b LCPubb). Questi devono poi rispondere agli eventuali
criteri di idoneità particolare che il committente può fissare in relazione ai
subappaltatori. L'offerta che presenta un subappaltatore inidoneo va di
principio estromessa dalla gara.
3.2
Il Consorzio aggiudicatario ha indicato la A__________ SA nello spazio
dedicato al subappalto delle opere di posa dell'acciaio di armatura. Il
committente, verificato che la ditta fornisce solo materiale, mentre non si
occupa della posa dello stesso, ha invitato l'offerente a proporre un altro
subappaltatore, conformemente a quanto si era riservata di fare negli atti di
gara (cfr. punto 2.3 del capitolato, consid. A).
In effetti, la predetta condizione di gara permetteva la sostituzione del subappaltatore
in caso di mancato adempimento dei requisiti di legge e delle disposizioni
particolari. Nel caso di specie la ditta A__________ SA non sarebbe stata in
grado di dimostrare la propria idoneità ad eseguire le prestazioni oggetto del
subappalto, non essendo qualificata per la posa dell'acciaio di armatura,
circostanza che nessuno mette in dubbio. La richiesta del committente di
sostituire il subappaltatore, anziché escludere direttamente l'offerta per
inidoneità dello stesso è nel caso concreto ammissibile siccome questa facoltà
era espressamente prevista negli atti di gara. Inoltre, non vi è stata alcuna
modifica del prezzo né di altri aspetti determinanti nella valutazione
dell'offerta. Infatti, la figura del subappaltatore non era contemplata, nel
caso di specie, nella valutazione di alcun criterio di aggiudicazione, di modo
che le sue qualifiche non erano atte a incidere sulla valutazione dell'offerta.
In concreto, l'aggiudicataria ha dichiarato di eseguire in proprio le prestazioni
e la sua idoneità a eseguire le opere per rapporto ai criteri prefissati è
stata esaminata dalla committenza, che ha accertato il possesso di un diploma
sufficiente (cfr. pos. 223.110 del capitolato, consid. A). Anche questa censura
va pertanto disattesa.
4.
4.1. Secondo
l'insorgente, l'offerta della deliberataria sarebbe lacunosa anche nella misura
in cui non contempla il subappalto degli elementi prefabbricati in cemento armato.
A suo dire, l'aggiudicataria non disporrebbe dei mezzi e del personale
necessario per spostare i tegoli prefabbricati, del peso di 15 tonnellate
l'uno. Le gru di cantiere indicate nell'offerta dell'aggiudicataria,
paragonabili a quelle della ricorrente, non avrebbero una simile portata, ma
potrebbero reggere tuttalpiù 1'500-2'500 kg.
Dal canto suo,
l'aggiudicataria dichiara di essere in grado di eseguire in proprio queste
prestazioni in parte con le gru in dotazione della ditta (per i pezzi più
piccoli) e per il resto con un'autogru di portata maggiore, che sarà noleggiata
presso imprese con cui vi sono già chiari accordi in merito. Il personale
qualificato in grado di manovrare tali macchinari è già attivo presso la
deliberataria.
4.2
Negli appositi
spazi del modulo d'offerta, l'aggiudicataria ha indicato le caratteristiche
delle gru di cantiere, da lasciare a disposizione degli artigiani (pos.
R111.091, pag. 65 e seg. del capitolato). Esse hanno una portata di 1'000.- kg.
Il ricorrente ha
indicato di mettere a disposizione due gru, una della portata di 2'500 kg,
l'altra di 1'500 kg. Esso ha dichiarato di subappaltare la posa degli elementi
prefabbricati in cemento armato. Emerge pertanto che le gru di cantiere
proposte dall'insorgente non saranno utilizzate per posare gli elementi in
cemento armato: tale prestazione avverrà tramite i mezzi della ditta
subappaltatrice. Di conseguenza, è verosimile che anche la deliberataria si
avvarrà di un'autogru supplementare per eseguire quest'operazione. Non vi è del
resto motivo di dubitare delle sue affermazioni, secondo cui essa dispone di
accordi per il noleggio di un mezzo adeguato e ha al suo attivo personale qualificato
in grado di manovrarlo. Tali circostanze che non appaiono d'acchito insolite.
Non occorre pertanto esperire accertamenti al riguardo. L'aggiudicataria non
era del resto tenuta a fornire con l'offerta particolari prove in relazione a
questi aspetti. Anche questa censura va quindi respinta.
5.
Infine, il
Consorzio ricorrente sostiene che l'insorgente non potrebbe in alcun caso
eseguire in proprio i lavori di precompressione del cemento armato. Si tratta
infatti di un'opera specialistica, realizzata da ditte del settore.
5.1
Come esposto in narrativa, le disposizioni di gara permettevano il
subappalto della posa del sistema di precompressione. Come per gli altri generi
di subappalto, i concorrenti erano tenuti a indicare il nominativo del
subappaltatore e il relativo importo nell'apposita scheda di pag. 12 del
capitolato, o su analogo documento separato.
Nel modulo d'offerta, i sistemi di precompressione erano trattati a pag. 203
segg.. La pos. 200.110 (pag. 204) lasciava all'offerente alcuni spazi da
completare, come di seguito riportato:
200.110
Ditta di precompressione………..
Sistema di precompressione:
Sistema di tensionamento dei
trefoli VSL o prodotto
equivalente come proposto
dalla ditta:
……………….
Numero di interventi sul
cantiere per lavori di infilaggio
o di tiraggio, di tesatura,
lavori per accoppiamenti e per
iniezioni …………….
Categoria di protezione contro la corrosione b.
.200 Ripartizione dei lavori.
.210 I lavori seguenti vengono
eseguiti dalla ditta di
Precompressione:
descrizione ………….
Descrizione:
………………
I lavori seguenti vengono
eseguiti dall'imprenditore principale:
descrizione: ………………
descrizione:
……………..
5.2
La deliberataria,
alla pag. 12 del capitolato, non ha indicato alcun subappaltatore per la posa
del sistema di precompressione. Come lei, un'altra offerente. Le altre tre
hanno designato la S__________ SA per importi compresi tra fr. 27'000.- e fr.
32'320.-.
Nel modulo d'offerta, la deliberataria ha apposto la dicitura come e.p.
per quanto attiene alla ditta di precompressione e al prodotto offerto. Negli
spazi dedicati alle ulteriori precisazioni (numero di interventi, descrizione)
ha invece scritto Secondo prescr. Ing.
L'insorgente sostiene
che con l'indicazione come e.p. (ossia come elenco prezzi),
l'aggiudicataria avrebbe confermato di delegare i lavori del sistema di
precompressione alla ditta V____________________ , citata appunto dal
committente negli atti di gara. Ciò attesterebbe l'esistenza di un subappalto,
che andava tuttavia annunciato anche nella pagina 12 del fascicolo di gara.
Dal canto loro,
aggiudicataria e committente affermano che la ditta specializzata (V__________),
fornisce gli elementi precompressi da essa fabbricati. Non occorreva dunque
menzionarla nell'elenco dei subappaltatori in quanto l'indicazione del
subappalto era richiesta solo per la posa del sistema stesso, ciò che la
CO 1 eseguirà in proprio.
5.3
L'impostazione del
bando non era chiara. Da un lato, l'elenco delle opere per cui il subappalto
era ammesso menzionava solo la
posa del sistema di
precompressione. D'altro canto, nel modulo d'offerta il committente richiedeva
il nominativo della ditta di precompressione, dando per acquisito l'intervento
di un'azienda specializzata per questo tipo di operazioni. Dall'impostazione
del modulo d'offerta emerge che questa non si sarebbe limitata alla fornitura
degli elementi precompressi, ma avrebbe svolto anche alcune prestazioni
specialistiche sul cantiere, segnatamente l'iniezione delle guaine, come si
evince anche dalle disposizioni dell'ingegnere, che precisa che quest'operazione
va realizzata da personale qualificato (cfr. piano di controllo - prescrizioni
inerenti ai lavori di scavo e opere da capomastro del 22 aprile 2022, allegato
alla documentazione di gara come documento ING05). Non era quindi del tutto
inequivocabile se la ditta di precompressione menzionata nel modulo d'offerta
dovesse essere pure indicata tra i subappaltatori. Il committente lo nega,
sostenendo che il subappalto concerneva soltanto la semplice posa del sistema,
operazione che poteva essere svolta anche dall'offerente. Ponderate queste circostanze,
non vi è ragione di distanziarsi dall'interpretazione del committente in
relazione alle modalità di compilazione del modulo d'offerta. Né in concreto si
può imporre una valutazione più severa dell'offerta della deliberataria, da cui
non si deduce la volontà di mascherare un subappalto. Infatti, analogamente a
quanto testé considerato in relazione alla movimentazione dei blocchi di
cemento armato, non si può escludere che essa sia in grado di posare gli
elementi precompressi. Per quanto riguarda le ulteriori operazioni
specialistiche, essa non ha nascosto l'intervento della ditta V__________ che, come
ha osservato il ricorrente, è l'azienda designata dal committente nella
documentazione di gara. Certo, si può rimproverare alla deliberataria di non
aver specificato con la dovuta precisione la ripartizione dei lavori con la
predetta impresa. Tale lacuna non è tuttavia stata rilevata dal committente,
che avrebbe quantomeno avuto la facoltà di chiedere delucidazioni in proposito.
Occorre quindi chiedersi se l'imprecisione sia così grave da imporre
l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione, ritenuto che il
committente gode di ampio potere di apprezzamento nella valutazione della
validità delle offerte. Per rispondere a questo quesito va innanzitutto
rilevato che il dettaglio sulla suddivisione dei lavori tra la ditta di
precompressione e l'offerente non aveva impatto sui prezzi. Bisogna anche
tenere conto che le opere concernenti il sistema di precompressione rivestono
un'importanza contenuta se rapportate all'insieme della commessa. Infatti, il valore
dei lavori concernenti il sistema di precompressione della deliberataria
ammonta a fr. 35'552.60 (IVA esclusa) su fr. 4'765'171.15 (IVA esclusa)
dell'offerta. Ponderati questi elementi, la decisione del committente non può
essere ritenuta lesiva del diritto e appare tutto sommato rispettosa del
principio della proporzionalità. Anche questa censura va quindi disattesa.
5.4
Resta inteso che l'Ente appaltante, nella fase di esecuzione dei lavori,
sarà in ogni caso tenuto a verificare che tutte le opere per cui
l'aggiudicataria ha dichiarato di non avvalersi del subappalto siano effettivamente
eseguite dalla stessa, senza l'intervento di terzi.
6.
Visto quanto
precede, il ricorso deve essere respinto.
7.
L'emanazione del
presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo al ricorso.
8.
La tassa di
giustizia è posta a carico dei membri del Consorzio ricorrente (art. 47 cpv. 1
LPAmm). Essi rifonderanno congrue ripetibili alla deliberataria, assistita da
un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 6'500.-, già anticipata dai membri del Consorzio B__________,
resta a loro carico. Essi rifonderanno fr. 3'000.- alla CO 1 a titolo di
ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
1.
CO 1
1.
patrocinata da: PA 2
2.
CO 2
2.
rappr. da: RA 1
3.
CO 3
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La vicecancelliera