52.2022.54
Divieto di prestare servizi in Svizzera per mancato rispetto del salario minimo prescritto dal CCL nel ramo delle vetrerie
9 novembre 2022Italiano20 min
delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) nell'ambito della retribuzione
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.54
Lugano
9
novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 17 febbraio
2022 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 19 gennaio 2022 (n. 150) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la risoluzione del 27 agosto 2021 dell'Ufficio dell'ispettorato del
lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di
lavoratori distaccati (mancato rispetto delle condizioni salariali);
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 30 ottobre 2020 l'Associazione
interprofessionale di controllo (AIC) ha effettuato un controllo presso un
cantiere a Bissone per verificare le condizioni lavorative e salariali dei
dipendenti che la ditta RI 1 di Pavia aveva distaccato in Svizzera per
realizzare dei lavori nel settore della vetreria. Dai conteggi salariali
richiesti a seguito dello stesso è emerso che i tre collaboratori impiegati (
Ba__________, Br__________ e C__________) avevano percepito, per i mesi da
febbraio a settembre 2020 (eccetto quelli di aprile e agosto), un salario
inferiore al minimo prescritto dal contratto collettivo di lavoro di categoria
(ammanco complessivo di fr. 13'748.64).
b. Dopo aver aperto un procedimento per violazione del contratto collettivo di
lavoro nel ramo delle vetrerie (CCL), dichiarato di obbligatorietà generale,
con decisione del 26 marzo 2021 la Commissione paritetica cantonale (CPC) ha
inflitto alla RI 1 una pena convenzionale di fr. 13'000.- in virtù dell'art. 6
cpv. 7 CCL. Adito dalla condannata, il 27 luglio 2021 l'Arbitro Unico nel ramo
delle Vetrerie ha proposto un accordo transattivo circa la riduzione della
penalità a fr. 10'000.- (spese comprese), che le parti hanno accettato.
B. Preso atto di tali fatti e
constatato che la retribuzione minima non era stata rispettata, il 5 agosto
2021 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e
dell'economia (UIL) ha intimato alla RI 1 un rapporto, prospettandole
l'adozione di una sanzione amministrativa giusta l'art. 9 della legge federale
concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo
dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999
(legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per inosservanza del
salario minimo prescritto dal CCL.
Dopo avere raccolto le sue osservazioni, il 27 agosto successivo le ha fatto
divieto di prestare servizi in Svizzera per la durata di due anni a decorrere
dalla crescita in giudicato della decisione. La risoluzione è stata resa sulla
base degli art. 2 cpv. 1 lett. a, 7 e 9 cpv. 2 lett. b LDist, nonché
dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera del 21 maggio 2003 (ODist;
RS 823.201) e 3 lett. a e b del regolamento della legge d'applicazione della
LDist e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta
contro il lavoro nero del 24 settembre 2008 (RLLDist-LLN; RL
843.310).
C. Con giudizio del 19 gennaio
2022, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.
Disattesa una censura relativa al diritto di
essere sentito, il Governo ha in sostanza
ritenuto che vi fossero gli estremi per vietarle di prestare servizi in
Svizzera per la durata di due anni in virtù
dei motivi addotti dall'UIL, considerando la decisione impugnata
conforme al principio della proporzionalità, segnatamente alla luce dei
precedenti accumulati dalla ditta.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e, subordinatamente, la riforma nel senso che le sia
inflitta una sanzione pecuniaria (pari al 50% della differenza salariale
constatata). In via ancor più subordinata chiede che il divieto si estenda
soltanto alla società e non ai suoi titolari e ai suoi dipendenti.
Spiega che la violazione commessa deriva da un errore - commesso peraltro da un
consulente estero - nella classificazione dei lavoratori nelle categorie
indicate nel CCL svizzero, che divergono da quelle previste dal CCL italiano.
Evidenzia inoltre la sua buona fede, che sarebbe stata riconosciuta anche
dall'Arbitro Unico nel ramo delle Vetrerie e che sarebbe comprovata dall'immediata
completa reintegrazione salariale cui ha proceduto già nella busta paga di
ottobre 2020 (versata nel mese successivo). Relativizzata la sua recidiva,
ritiene poi inopportuno e sproporzionato il divieto pronunciato nei suoi
confronti, che non danneggerebbe soltanto l'azienda ma anche i clienti svizzeri
con cui ha già concluso dei contratti che non potrà adempiere. Lamenta infine
l'assenza di una base legale per estendere il divieto anche ai suoi dipendenti
(che la LDist mirerebbe a proteggere ma per i quali il divieto si rivelerebbe
oltremodo punitivo) e ai suoi dirigenti.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
F. Non vi è stato un ulteriore
scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare una
replica.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 9 cpv. 1 della legge d'applicazione
della LDist e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 (LLDist-LLN; RL 843.300). La legittimazione attiva della ricorrente,
personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è
destinataria, è data (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68
cpv. 1 LPAmm), è quindi ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. L'Accordo tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla
libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) si
rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità
(oggi: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare,
di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi
negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di
principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali accordi
sul-la prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un diritto alla
prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una
durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.
Beneficiano di tale diritto i cittadini UE/AELS
che effettuano una prestazione di servizi in un altro Stato contraente in
qualità di lavoratori indipendenti, come pure i lavoratori dipendenti di
qualsiasi cittadinanza, distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di
servizi (cfr. art. 14
cpv. 1 dell'ordinanza
sull'introduzio-ne della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002;
OLCP; RS 142.203).
Fatti
I lavoratori dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di
servizi (ditta con sede in uno Sta-to contraente) li invia in un altro Stato
contraente in vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto
d'appalto) - nel contesto di un rapporto di subordinazione - da effettuare a
favore di uno o più destinatari, indipendentemente che siano una persona fisica
o giuridica (cfr. Istruzioni OLCP,
versione gennaio 2022, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione, n.
5.3.1).
2.2. Per combattere il pericolo di un'eventuale pressione
sociale potenzialmente connessa con la
comparsa sul mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato
proveniente dai Paesi dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha
elaborato delle misure di accompagnamento per l'introduzione dell'ALC,
volte a istituire una base giuridica al fine di evitare un dumping sociale e
salariale a scapito dei lavoratori in Svizzera.
In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata adottata, tra
l'altro, la LDist, entrata in vigore il 1° luglio 2004.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LDist sancisce che il datore di lavoro deve garantire
ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte
nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti
collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi
dell'articolo 360a
del codice
delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) nell'ambito della retribuzione
minima, inclusi i supplementi.
L'art. 7 cpv. 1 lett. a LDist dispone che il rispetto dei requisiti è
controllato, per quanto riguarda le disposizioni di un contratto collettivo di
obbligatorietà generale, dagli organi paritetici incaricati dell'esecuzione del
contratto collettivo di lavoro.
Gli organi di controllo notificano ogni infrazione alla presente legge alla
competente autorità cantonale (art. 9 cpv. 1 LDist).
3. Posto che la RI 1, a giusto
titolo, non contesta la violazione rimproveratale, ai fini del presente
giudizio occorre soltanto chiedersi se la sanzione inflittale sia conforme alle
norme applicabili.
3.1. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist, l'autorità cantonale
competente può, per infrazioni all'art. 2, pronunciare una sanzione
amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a fr. 30'000 o vieti
alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo
da uno a cinque anni. L'art. 9 cpv. 2 lett. c LDist dispone che la medesima
autorità può, per infrazioni particolarmente gravi all'art. 2, pronunciare il
cumulo delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b.
Secondo l'art. 9 cpv. 3 LDist, l'autorità che pronuncia una sanzione notifica una
copia della sua decisione all'organo di controllo paritetico competente
ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, come pure alla SECO, la quale tiene un
elenco - pubblico - delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione mediante
decisione passata in giudicato.
3.2. La commisurazione dell'entità della sanzione dipende
dalle circostanze oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie.
Deve in particolare tenere debitamente conto della gravità della violazione e della colpa, degli antecedenti dell'interessato,
oltre che del principio della proporzionalità (cfr. sentenza Verwaltungsgericht
Bern dell'8 febbraio 2016, in: BVR 2017 pag. 255 consid. 6.3; cfr. anche STA
52.2016.337 del 1° febbraio 2017 consid. 5.2).
3.3. In concreto, il Governo ha confermato il divieto di
prestare servizi in Svizzera per la durata di due anni pronunciato dall'UIL,
ritenendolo adeguato alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa e alla
colpa della ricorrente. L'insorgente contesta tale conclusione, evidenziando
sostanzialmente la sua buona fede - asseritamente confermata dall'immediata
reintegrazione salariale avvenuta - e relativizzando la sua recidiva.
3.3.1. Anzitutto, come essenzialmente rilevato anche dal Governo, va tenuto
conto del fatto che la violazione della legge da parte dell'insorgente è
senz'altro grave, dal momento che riguarda ben tre dipendenti, i quali, nel
periodo considerato, sono stati retribuiti con uno stipendio (di fr. 40'766.05)
che presentava una differenza complessiva - assai rilevante - del 25.2%
rispetto al minimo (di fr. 54'518.69) previsto dal CCL di categoria. Neppure
può essere trascurato che l'infrazione, così come accertata dall'autorità di
prime cure, si è protratta sull'arco di sei mesi (da febbraio a settembre 2020,
eccetto i mesi di aprile e agosto) e ha comportato per l'azienda un risparmio
pari a fr. 13'752.64.
3.3.2. Grave è anche la colpa della ricorrente, il cui agire appare gravemente
negligente, se non addirittura intenzionale. Come ritenuto anche dalla precedente
istanza, risulta in particolare poco credibile che la violazione sia
riconducibile a un errore (di classificazione dei tre dipendenti in questione
nelle categorie previste dal CCL del settore) commesso in buona fede, atteso
che l'azienda era già incappata in un'analoga infrazione in passato, in ben due
occasioni (cfr. infra, consid. 3.3.3): nel 2018 e poi ancora nel gennaio
del 2020, quando erano stati controllati gli stessi dipendenti Br__________, Ba__________
e G__________ (cfr. doc. E allegato al ricorso al Governo, punto n. 2, pag. 2;
decisione di multa dell'UIL del 5 novembre 2020). Proprio a seguito di quest'ultimo
controllo, correndo ai ripari, l'insorgente aveva poi corrisposto ai predetti
quanto dovuto con la busta paga di maggio 2020 (reintegrazione salariale, cfr.
citata decisione del 5 novembre 2020). Al più tardi a quel momento - e quindi
ben prima del nuovo controllo avvenuto il 30 ottobre 2020 - l'insorgente doveva
quindi sapere esattamente quale era il loro corretto inquadramento secondo il
CCL svizzero rispettivamente il loro salario minimo (cfr. pure foglio di
calcolo da ispettorato ricevuto a seguito di prima ispezione,
allegato
1A alla lettera del 16 febbraio 2022 del consulente dell'insorgente [doc. D]).
In ogni caso, se avesse ancora nutrito dei dubbi in proposito, avrebbe potuto -
e dovuto - rivolgersi ai competenti uffici per scioglierli, rispettivamente
fare capo a un fiduciario commercialista attivo alle nostre latitudini,
maggiormente cognito della materia (cfr. risposta dell'UIL, pag. 3): come
rilevato dal Governo, la legge non ammette infatti ignoranza. È pertanto a
torto che la ricorrente invoca la sua buona fede. Altrettanto ingiustamente
sostiene che la stessa sia stata riconosciuta dall'Arbitro Unico nella
procedura civile avviata dalla CPC. Contrariamente a quanto preteso (cioè che
la riduzione della pena convenzionale
è stata stabilita alla luce
delle spiegazioni fornite dalla qui ricorrente, sulla base delle quali è stata
riconosciuta l'involontarietà dell'errore commesso e l'assoluta sua buona fede,
cfr. ricorso, punto n. 2, pag. 3), dalla decisione del 27 luglio 2021 emerge
solo ch'essa deriva da un accordo transattivo proposto alle parti, le quali lo
hanno accettato (cfr. doc. 3 allegato alla risposta dell'UIL al Governo; cfr.
pure decisione impugnata, consid. 7.2 e risposta dell'UIL, pag. 2).
Neppure giova all'insorgente la circostanza che dei conteggi salariali fosse
incaricato un consulente esterno: la responsabilità del rispetto della LDist
incombe infatti alla datrice di lavoro, la quale risponde anche per il
comportamento di eventuali suoi mandatari.
3.3.3. Come appena accennato, non può inoltre essere
trascurato che la stessa è già stata sanzionata in passato per inosservanza dei
salari minimi dovuti ai dipendenti. Il 29 novembre 2018, l'UIL le ha in
particolare inflitto una multa di fr. 100.- per l'infrazione commessa quell'anno
nei confronti di un solo lavoratore (il cui salario era stato successivamente
reintegrato). Per aver corrisposto agli stessi dipendenti G__________, Br__________
e Ba__________ una paga insufficiente nel mese di gennaio 2020, tenuto conto
che l'ammanco era stato coperto, il 5 novembre 2020 l'UIL l'ha invece
sanzionata con una multa di fr. 779.- (che si è aggiunta a una pena convenzionale
inflittale il 24 giugno 2020 dalla CPC). Nulla può dedurre a suo favore l'insorgente
dal fatto che quest'ultima infrazione le sarebbe stata notificata in un'epoca
(maggio 2020) segnata dalla pandemia di COVID-19 e dalle difficoltà ad essa
connesse, in cui l'attività dei consulenti del lavoro (incaricati
dell'elaborazione delle buste paga) sarebbe stata pesantemente messa sotto
pressione per consentire all'azienda provata dal lockdown di avere accesso ai
meccanismi di supporto all'occupazione nonché ai contributi e finanziamenti
statali (con procedure nuove e, in Italia, spesso farraginose, poco
comprensibili e con scadenze stringenti). Non v'è infatti chi non veda come, in
una simile situazione congiunturale, il rispetto dei salari minimi previsti da un
CCL rivestisse semmai un'ancor maggiore importanza, a tutela del potere
d'acquisto dei lavoratori.
3.3.4. Le raccomandazioni emanate dalla SECO nell'aprile 2017
prevedono, per differenze salariali comprese tra fr. 10'001.- e fr. 20'000.- e
in caso di avvenuta reintegrazione salariale, alternativamente l'inflizione di
una sanzione pecuniaria pari al 50% della differenza salariale oppure la
pronuncia di un divieto di offrire i propri servizi per una durata da 12 a 18 mesi
(cfr. punto n. 1.2.2.b).
In concreto, viste le circostanze concrete e i precedenti specifici a suo
carico, l'inflizione solo di una
multa si rivela inadeguata per sanzionare la grave infrazione di cui si è resa
colpevole l'insorgente. Al contrario, la decisione dell'UIL di
pronunciare nei suoi confronti un divieto di offrire i propri servizi in
Svizzera appare senz'altro opportuna e proporzionata. Un tale divieto appare l'unica
sanzione adatta a dissuaderla da future analoghe infrazioni alla LDist, atteso
che le precedenti sanzioni pecuniarie si sono rivelate inefficaci. Del resto, tra
quelle previste all'art. 9 cpv. 2 LDist, il divieto di prestare servizi in
Svizzera è ritenuta la misura più efficace e dissuasiva (cfr. Messaggio
concernente la legge federale sulla revisione delle misure collaterali alla
libera circolazione delle persone del 1° ottobre 2004, FF 2004 5863, 5877). Non
porta ad altra conclusione la sentenza citata dalla ricorrente (STA 52.2020.160
del 23 novembre 2020, in cui per un ammanco salariale di oltre 20'000.- a danno
di sette dipendenti è stata inflitta soltanto una multa di fr 30'000.-): quel
caso non riguardava infatti, come in concreto, un'infrazione ai salari minimi
commessa da un datore di lavoro estero che distacca i suoi lavoratori in
Svizzera (art. 9 cpv. 2 lett. b LDist), bensì una violazione ai minimi
salariali ad opera di una ditta svizzera ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. f
LDist. Disposizione, quest'ultima, che commina esclusivamente una sanzione
pecuniaria di fr. 30'000.- al massimo. Del resto, il divieto di offrire i
propri servizi in Svizzera può logicamente essere pronunciato soltanto nei
confronti di aziende straniere e non di quelle svizzere (cfr. Messaggio
concernente la modifica della legge sui lavoratori distaccati del 1° luglio
2015, FF 2015 4809, 4820; cfr. pure Kurt
Pärli, Entsendegesetz, II ed., Berna 2022, n. 28 e 50 ad art. 9).
Divieto che è evidentemente possibile anche per i casi di inosservanza dei
salari minimi, così come risulta dalle citate raccomandazioni e dalla prassi
delle diverse autorità cantonali (cfr. Pärli,
op. cit., n. 57 ad art. 9; rapporto d'esecuzione 2021 della SECO sulla messa in
opera delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone tra
la Svizzera e l'Unione europea, pag. 55 seg.).
3.3.5. Relativamente alla durata del divieto (due anni), va invece osservato
quanto segue. L'UIL ha spiegato che essa rientra nella forchetta di 12 - 24
mesi indicata dalla SECO nelle sue raccomandazioni, precisando che la sanzione
avrebbe potuto essere ancor più severa, ritenuto come le citate raccomandazioni
prevedano addirittura l'eventuale cumulo di divieto e multa (cfr. risposta,
punto n. 10, pag. 4).
Tale motivazione non può tuttavia essere condivisa, poiché non tiene conto che,
in caso di reintegrazione salariale - in concreto avvenuta, anche se solo dopo
l'avvio del procedimento davanti alla CPC (cfr. citata decisione del 26 marzo
2021, pag. 2; cfr. pure buste paga ottobre 2020) - nemmeno le raccomandazioni
SECO propongono una tale durata rispettivamente di cumulare il divieto alla
multa. In queste circostanze, la durata (due anni) del divieto inflitto
dall'autorità di prime cure e tutelata dal Governo non può pertanto essere
confermata in quanto eccessiva, ma deve essere ridotta a 18 mesi. Una sanzione
di tale entità, che rientra nei limiti concessi dalla legge e corrisponde a
quanto previsto dalle già citate raccomandazioni della SECO (cfr. punto n.
1.2.2.b, seconda ipotesi), risulta più
opportunamente ragguagliata alle circostanze
del caso concreto, in particolare alla gravità oggettiva
dell'infrazione rimproverata all'insorgente e al grado di colpa ad essa
ascrivibile, e comunque rispettosa del principio della proporzionalità. Tanto più che dal profilo effettivo il controverso
divieto si tradurrà nell'impossibilità di fornire i propri servizi in Svizzera durante
135 giorni nell'arco di un anno e mezzo (cfr. art. 5 ALC, 17 dell'Allegato I all'ALC
e 27 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone
del 22 maggio 2002; OLCP; RS 142.203), ciò che permette di relativizzare
l'entità del provvedimento.
3.3.6. Invano l'insorgente lamenta che la sanzione inflittale
la costringerà all'inadempienza dei contratti già conclusi e comporterà dunque
anche per i suoi clienti un pregiudizio irreparabile. Un tale inconveniente,
necessariamente connesso all'effetto preventivo ed educativo della misura (qui
comunque ridimensionata), tocca in realtà soltanto la ditta colpita dal
divieto, la quale è semmai tenuta a rispondere ai propri committenti di una sua
eventuale inadempienza. In concreto un tale effetto va peraltro relativizzato.
Visto l'effetto sospensivo dei ricorsi interposti dapprima al Consiglio di
Stato e ora a questo Tribunale, v'è da ritenere che, allo stadio attuale, essa
abbia già avuto diverso tempo per organizzarsi e permettere il compimento di
eventuali lavori già iniziati rispettivamente pattuiti. Ai fini della
conclusione di nuovi contratti spettava in ogni caso alla ricorrente rendere attenti
potenziali committenti della decisione di divieto e del conseguente forte
rischio di non poter adempierli (cfr. pure risposta, punto n. 11, pag. 5). La
censura cade dunque nel vuoto.
3.3.7. Da ultimo, non presta il fianco a critiche il
riferimento nel divieto anche ai dirigenti e a tutti i dipendenti della ditta,
nella misura in cui la sanzione va intesa come divieto indirizzato all'impresa
datrice di lavoro (indipendentemente dalla sua struttura giuridica) di
fornire prestazioni in Svizzera tramite i suoi mezzi e dipendenti, non
evidentemente quale divieto inflitto ai singoli dipendenti e dirigenti - a cui
non risulta nemmeno essere stato notificato - a titolo personale, a
prescindere dalla ditta (ad esempio, l'ex dipendente che nel frattempo non è
più impiegato per la società; cfr. art. 9 cpv. 3 LDist e 17a cpv. 1
lett. b ODist; cfr. pure FF 2015 4809, 4820; Pärli,
op. cit., n. 20 ad art. 2 e n. 25, 28, 92 e 96 ad art. 9). In questo senso,
cade nel vuoto la censura con cui la ricorrente lamenta l'assenza di una valida
base legale per la contestata estensione. Allo stesso modo priva di fondamento
è l'argomentazione secondo cui la misura lederebbe gli stessi lavoratori che la
LDist mirerebbe a tutelare.
3.3.8. In
conclusione, il divieto pronunciato nei confronti della RI 1 di prestare
servizi in Svizzera va quindi confermato, ma la sua durata ridotta a 18 mesi.
4. 4.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto e la
decisione dell'UIL riformata, così come quella del Consiglio di Stato che la
tutela, nel senso che nei confronti della ricorrente è pronunciato un divieto di prestare i
propri servizi in Svizzera per la durata di 18 mesi.
4.2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente proporzionalmente
al suo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo
Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Quest'ultimo rifonderà però alla
ricorrente, assistita da un legale, un importo ridotto a titolo di ripetibili
per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la risoluzione del 19 gennaio
2022 (n. 150) del Consiglio di Stato è riformata come
segue:
1. Il ricorso è parzialmente accolto e la
decisione del 27 agosto 2021 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro riformata
nel senso che:
"1. Alla società RI 1 è intimato il divieto di prestare
servizi in Svizzera per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla crescita in
giudicato della presente decisione".
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr. 400.-
(quattrocento) è posta a carico della ricorrente, cui va restituito l'importo
di fr. 200.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese
processuali.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente, cui va restituito
l'importo di fr. 500.- versato in eccesso a titolo di anticipo.
3.
Lo Stato del
Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 700.- a titolo di ripetibili
ridotte per entrambe le sedi.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera