Lexipedia

Decisione

52.2022.54

Divieto di prestare servizi in Svizzera per mancato rispetto del salario minimo prescritto dal CCL nel ramo delle vetrerie

9 novembre 2022Italiano20 min

delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) nell'ambito della retribuzione

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.54

Lugano

9

novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 17 febbraio

2022 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 19 gennaio 2022 (n. 150) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 27 agosto 2021 dell'Ufficio dell'ispettorato del

lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di

lavoratori distaccati (mancato rispetto delle condizioni salariali);

ritenuto, in

fatto

A. a. Il 30 ottobre 2020 l'Associazione

interprofessionale di controllo (AIC) ha effettuato un controllo presso un

cantiere a Bissone per verificare le condizioni lavorative e salariali dei

dipendenti che la ditta RI 1 di Pavia aveva distaccato in Svizzera per

realizzare dei lavori nel settore della vetreria. Dai conteggi salariali

richiesti a seguito dello stesso è emerso che i tre collaboratori impiegati (

Ba__________, Br__________ e C__________) avevano percepito, per i mesi da

febbraio a settembre 2020 (eccetto quelli di aprile e agosto), un salario

inferiore al minimo prescritto dal contratto collettivo di lavoro di categoria

(ammanco complessivo di fr. 13'748.64).

b. Dopo aver aperto un procedimento per violazione del contratto collettivo di

lavoro nel ramo delle vetrerie (CCL), dichiarato di obbligatorietà generale,

con decisione del 26 marzo 2021 la Commissione paritetica cantonale (CPC) ha

inflitto alla RI 1 una pena convenzionale di fr. 13'000.- in virtù dell'art. 6

cpv. 7 CCL. Adito dalla condannata, il 27 luglio 2021 l'Arbitro Unico nel ramo

delle Vetrerie ha proposto un accordo transattivo circa la riduzione della

penalità a fr. 10'000.- (spese comprese), che le parti hanno accettato.

B. Preso atto di tali fatti e

constatato che la retribuzione minima non era stata rispettata, il 5 agosto

2021 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e

dell'economia (UIL) ha intimato alla RI 1 un rapporto, prospettandole

l'adozione di una sanzione amministrativa giusta l'art. 9 della legge federale

concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo

dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999

(legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per inosservanza del

salario minimo prescritto dal CCL.

Dopo avere raccolto le sue osservazioni, il 27 agosto successivo le ha fatto

divieto di prestare servizi in Svizzera per la durata di due anni a decorrere

dalla crescita in giudicato della decisione. La risoluzione è stata resa sulla

base degli art. 2 cpv. 1 lett. a, 7 e 9 cpv. 2 lett. b LDist, nonché

dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera del 21 maggio 2003 (ODist;

RS 823.201) e 3 lett. a e b del regolamento della legge d'applicazione della

LDist e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta

contro il lavoro nero del 24 settembre 2008 (RLLDist-LLN; RL

843.310).

C. Con giudizio del 19 gennaio

2022, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.

Disattesa una censura relativa al diritto di

essere sentito, il Governo ha in sostanza

ritenuto che vi fossero gli estremi per vietarle di prestare servizi in

Svizzera per la durata di due anni in virtù

dei motivi addotti dall'UIL, considerando la decisione impugnata

conforme al principio della proporzionalità, segnatamente alla luce dei

precedenti accumulati dalla ditta.

D. Contro la predetta pronuncia

governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e, subordinatamente, la riforma nel senso che le sia

inflitta una sanzione pecuniaria (pari al 50% della differenza salariale

constatata). In via ancor più subordinata chiede che il divieto si estenda

soltanto alla società e non ai suoi titolari e ai suoi dipendenti.

Spiega che la violazione commessa deriva da un errore - commesso peraltro da un

consulente estero - nella classificazione dei lavoratori nelle categorie

indicate nel CCL svizzero, che divergono da quelle previste dal CCL italiano.

Evidenzia inoltre la sua buona fede, che sarebbe stata riconosciuta anche

dall'Arbitro Unico nel ramo delle Vetrerie e che sarebbe comprovata dall'immediata

completa reintegrazione salariale cui ha proceduto già nella busta paga di

ottobre 2020 (versata nel mese successivo). Relativizzata la sua recidiva,

ritiene poi inopportuno e sproporzionato il divieto pronunciato nei suoi

confronti, che non danneggerebbe soltanto l'azienda ma anche i clienti svizzeri

con cui ha già concluso dei contratti che non potrà adempiere. Lamenta infine

l'assenza di una base legale per estendere il divieto anche ai suoi dipendenti

(che la LDist mirerebbe a proteggere ma per i quali il divieto si rivelerebbe

oltremodo punitivo) e ai suoi dirigenti.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento,

quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

F. Non vi è stato un ulteriore

scambio di allegati, stante la rinuncia della ricorrente a presentare una

replica.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall'art. 9 cpv. 1 della legge d'applicazione

della LDist e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 (LLDist-LLN; RL 843.300). La legittimazione attiva della ricorrente,

personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è

destinataria, è data (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68

cpv. 1 LPAmm), è quindi ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. L'Accordo tra la

Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla

libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) si

rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità

(oggi: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare,

di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi

negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di

principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

Nei settori per i quali non sono stati conclusi speciali accordi

sul-la prestazione di servizi, l'art. 5 n. 1 ALC prevede un diritto alla

prestazione di servizi transfrontalieri in un altro Stato contraente per una

durata di 90 giorni lavorativi al massimo per anno civile.

Beneficiano di tale diritto i cittadini UE/AELS

che effettuano una prestazione di servizi in un altro Stato contraente in

qualità di lavoratori indipendenti, come pure i lavoratori dipendenti di

qualsiasi cittadinanza, distaccati in Svizzera per fornire una prestazione di

servizi (cfr. art. 14

cpv. 1 dell'ordinanza

sull'introduzio-ne della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002;

OLCP; RS 142.203).

Fatti

I lavoratori dipendenti sono considerati distaccati quando il prestatore di

servizi (ditta con sede in uno Sta-to contraente) li invia in un altro Stato

contraente in vista di una prestazione di servizi (mandato o contratto

d'appalto) - nel contesto di un rapporto di subordinazione - da effettuare a

favore di uno o più destinatari, indipendentemente che siano una persona fisica

o giuridica (cfr. Istruzioni OLCP,

versione gennaio 2022, emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione, n.

5.3.1).

2.2. Per combattere il pericolo di un'eventuale pressione

sociale potenzialmente connessa con la

comparsa sul mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato

proveniente dai Paesi dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha

elaborato delle misure di accompagnamento per l'introduzione dell'ALC,

volte a istituire una base giuridica al fine di evitare un dumping sociale e

salariale a scapito dei lavoratori in Svizzera.

In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata adottata, tra

l'altro, la LDist, entrata in vigore il 1° luglio 2004.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a LDist sancisce che il datore di lavoro deve garantire

ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali prescritte

nelle leggi federali, nelle ordinanze del Consiglio federale, in contratti

collettivi di obbligatorietà generale e in contratti normali di lavoro ai sensi

dell'articolo 360a

del codice

delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) nell'ambito della retribuzione

minima, inclusi i supplementi.

L'art. 7 cpv. 1 lett. a LDist dispone che il rispetto dei requisiti è

controllato, per quanto riguarda le disposizioni di un contratto collettivo di

obbligatorietà generale, dagli organi paritetici incaricati dell'esecuzione del

contratto collettivo di lavoro.

Gli organi di controllo notificano ogni infrazione alla presente legge alla

competente autorità cantonale (art. 9 cpv. 1 LDist).

3. Posto che la RI 1, a giusto

titolo, non contesta la violazione rimproveratale, ai fini del presente

giudizio occorre soltanto chiedersi se la sanzione inflittale sia conforme alle

norme applicabili.

3.1. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist, l'autorità cantonale

competente può, per infrazioni all'art. 2, pronunciare una sanzione

amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a fr. 30'000 o vieti

alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo

da uno a cinque anni. L'art. 9 cpv. 2 lett. c LDist dispone che la medesima

autorità può, per infrazioni particolarmente gravi all'art. 2, pronunciare il

cumulo delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b.

Secondo l'art. 9 cpv. 3 LDist, l'autorità che pronuncia una sanzione notifica una

copia della sua decisione all'organo di controllo paritetico competente

ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, come pure alla SECO, la quale tiene un

elenco - pubblico - delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione mediante

decisione passata in giudicato.

3.2. La commisurazione dell'entità della sanzione dipende

dalle circostanze oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie.

Deve in particolare tenere debitamente conto della gravità della violazione e della colpa, degli antecedenti dell'interessato,

oltre che del principio della proporzionalità (cfr. sentenza Verwaltungsgericht

Bern dell'8 febbraio 2016, in: BVR 2017 pag. 255 consid. 6.3; cfr. anche STA

52.2016.337 del 1° febbraio 2017 consid. 5.2).

3.3. In concreto, il Governo ha confermato il divieto di

prestare servizi in Svizzera per la durata di due anni pronunciato dall'UIL,

ritenendolo adeguato alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa e alla

colpa della ricorrente. L'insorgente contesta tale conclusione, evidenziando

sostanzialmente la sua buona fede - asseritamente confermata dall'immediata

reintegrazione salariale avvenuta - e relativizzando la sua recidiva.

3.3.1. Anzitutto, come essenzialmente rilevato anche dal Governo, va tenuto

conto del fatto che la violazione della legge da parte dell'insorgente è

senz'altro grave, dal momento che riguarda ben tre dipendenti, i quali, nel

periodo considerato, sono stati retribuiti con uno stipendio (di fr. 40'766.05)

che presentava una differenza complessiva - assai rilevante - del 25.2%

rispetto al minimo (di fr. 54'518.69) previsto dal CCL di categoria. Neppure

può essere trascurato che l'infrazione, così come accertata dall'autorità di

prime cure, si è protratta sull'arco di sei mesi (da febbraio a settembre 2020,

eccetto i mesi di aprile e agosto) e ha comportato per l'azienda un risparmio

pari a fr. 13'752.64.

3.3.2. Grave è anche la colpa della ricorrente, il cui agire appare gravemente

negligente, se non addirittura intenzionale. Come ritenuto anche dalla precedente

istanza, risulta in particolare poco credibile che la violazione sia

riconducibile a un errore (di classificazione dei tre dipendenti in questione

nelle categorie previste dal CCL del settore) commesso in buona fede, atteso

che l'azienda era già incappata in un'analoga infrazione in passato, in ben due

occasioni (cfr. infra, consid. 3.3.3): nel 2018 e poi ancora nel gennaio

del 2020, quando erano stati controllati gli stessi dipendenti Br__________, Ba__________

e G__________ (cfr. doc. E allegato al ricorso al Governo, punto n. 2, pag. 2;

decisione di multa dell'UIL del 5 novembre 2020). Proprio a seguito di quest'ultimo

controllo, correndo ai ripari, l'insorgente aveva poi corrisposto ai predetti

quanto dovuto con la busta paga di maggio 2020 (reintegrazione salariale, cfr.

citata decisione del 5 novembre 2020). Al più tardi a quel momento - e quindi

ben prima del nuovo controllo avvenuto il 30 ottobre 2020 - l'insorgente doveva

quindi sapere esattamente quale era il loro corretto inquadramento secondo il

CCL svizzero rispettivamente il loro salario minimo (cfr. pure foglio di

calcolo da ispettorato ricevuto a seguito di prima ispezione,

allegato

1A alla lettera del 16 febbraio 2022 del consulente dell'insorgente [doc. D]).

In ogni caso, se avesse ancora nutrito dei dubbi in proposito, avrebbe potuto -

e dovuto - rivolgersi ai competenti uffici per scioglierli, rispettivamente

fare capo a un fiduciario commercialista attivo alle nostre latitudini,

maggiormente cognito della materia (cfr. risposta dell'UIL, pag. 3): come

rilevato dal Governo, la legge non ammette infatti ignoranza. È pertanto a

torto che la ricorrente invoca la sua buona fede. Altrettanto ingiustamente

sostiene che la stessa sia stata riconosciuta dall'Arbitro Unico nella

procedura civile avviata dalla CPC. Contrariamente a quanto preteso (cioè che

la riduzione della pena convenzionale

è stata stabilita alla luce

delle spiegazioni fornite dalla qui ricorrente, sulla base delle quali è stata

riconosciuta l'involontarietà dell'errore commesso e l'assoluta sua buona fede,

cfr. ricorso, punto n. 2, pag. 3), dalla decisione del 27 luglio 2021 emerge

solo ch'essa deriva da un accordo transattivo proposto alle parti, le quali lo

hanno accettato (cfr. doc. 3 allegato alla risposta dell'UIL al Governo; cfr.

pure decisione impugnata, consid. 7.2 e risposta dell'UIL, pag. 2).

Neppure giova all'insorgente la circostanza che dei conteggi salariali fosse

incaricato un consulente esterno: la responsabilità del rispetto della LDist

incombe infatti alla datrice di lavoro, la quale risponde anche per il

comportamento di eventuali suoi mandatari.

3.3.3. Come appena accennato, non può inoltre essere

trascurato che la stessa è già stata sanzionata in passato per inosservanza dei

salari minimi dovuti ai dipendenti. Il 29 novembre 2018, l'UIL le ha in

particolare inflitto una multa di fr. 100.- per l'infrazione commessa quell'anno

nei confronti di un solo lavoratore (il cui salario era stato successivamente

reintegrato). Per aver corrisposto agli stessi dipendenti G__________, Br__________

e Ba__________ una paga insufficiente nel mese di gennaio 2020, tenuto conto

che l'ammanco era stato coperto, il 5 novembre 2020 l'UIL l'ha invece

sanzionata con una multa di fr. 779.- (che si è aggiunta a una pena convenzionale

inflittale il 24 giugno 2020 dalla CPC). Nulla può dedurre a suo favore l'insorgente

dal fatto che quest'ultima infrazione le sarebbe stata notificata in un'epoca

(maggio 2020) segnata dalla pandemia di COVID-19 e dalle difficoltà ad essa

connesse, in cui l'attività dei consulenti del lavoro (incaricati

dell'elaborazione delle buste paga) sarebbe stata pesantemente messa sotto

pressione per consentire all'azienda provata dal lockdown di avere accesso ai

meccanismi di supporto all'occupazione nonché ai contributi e finanziamenti

statali (con procedure nuove e, in Italia, spesso farraginose, poco

comprensibili e con scadenze stringenti). Non v'è infatti chi non veda come, in

una simile situazione congiunturale, il rispetto dei salari minimi previsti da un

CCL rivestisse semmai un'ancor maggiore importanza, a tutela del potere

d'acquisto dei lavoratori.

3.3.4. Le raccomandazioni emanate dalla SECO nell'aprile 2017

prevedono, per differenze salariali comprese tra fr. 10'001.- e fr. 20'000.- e

in caso di avvenuta reintegrazione salariale, alternativamente l'inflizione di

una sanzione pecuniaria pari al 50% della differenza salariale oppure la

pronuncia di un divieto di offrire i propri servizi per una durata da 12 a 18 mesi

(cfr. punto n. 1.2.2.b).

In concreto, viste le circostanze concrete e i precedenti specifici a suo

carico, l'inflizione solo di una

multa si rivela inadeguata per sanzionare la grave infrazione di cui si è resa

colpevole l'insorgente. Al contrario, la decisione dell'UIL di

pronunciare nei suoi confronti un divieto di offrire i propri servizi in

Svizzera appare senz'altro opportuna e proporzionata. Un tale divieto appare l'unica

sanzione adatta a dissuaderla da future analoghe infrazioni alla LDist, atteso

che le precedenti sanzioni pecuniarie si sono rivelate inefficaci. Del resto, tra

quelle previste all'art. 9 cpv. 2 LDist, il divieto di prestare servizi in

Svizzera è ritenuta la misura più efficace e dissuasiva (cfr. Messaggio

concernente la legge federale sulla revisione delle misure collaterali alla

libera circolazione delle persone del 1° ottobre 2004, FF 2004 5863, 5877). Non

porta ad altra conclusione la sentenza citata dalla ricorrente (STA 52.2020.160

del 23 novembre 2020, in cui per un ammanco salariale di oltre 20'000.- a danno

di sette dipendenti è stata inflitta soltanto una multa di fr 30'000.-): quel

caso non riguardava infatti, come in concreto, un'infrazione ai salari minimi

commessa da un datore di lavoro estero che distacca i suoi lavoratori in

Svizzera (art. 9 cpv. 2 lett. b LDist), bensì una violazione ai minimi

salariali ad opera di una ditta svizzera ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. f

LDist. Disposizione, quest'ultima, che commina esclusivamente una sanzione

pecuniaria di fr. 30'000.- al massimo. Del resto, il divieto di offrire i

propri servizi in Svizzera può logicamente essere pronunciato soltanto nei

confronti di aziende straniere e non di quelle svizzere (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge sui lavoratori distaccati del 1° luglio

2015, FF 2015 4809, 4820; cfr. pure Kurt

Pärli, Entsendegesetz, II ed., Berna 2022, n. 28 e 50 ad art. 9).

Divieto che è evidentemente possibile anche per i casi di inosservanza dei

salari minimi, così come risulta dalle citate raccomandazioni e dalla prassi

delle diverse autorità cantonali (cfr. Pärli,

op. cit., n. 57 ad art. 9; rapporto d'esecuzione 2021 della SECO sulla messa in

opera delle misure d'accompagnamento alla libera circolazione delle persone tra

la Svizzera e l'Unione europea, pag. 55 seg.).

3.3.5. Relativamente alla durata del divieto (due anni), va invece osservato

quanto segue. L'UIL ha spiegato che essa rientra nella forchetta di 12 - 24

mesi indicata dalla SECO nelle sue raccomandazioni, precisando che la sanzione

avrebbe potuto essere ancor più severa, ritenuto come le citate raccomandazioni

prevedano addirittura l'eventuale cumulo di divieto e multa (cfr. risposta,

punto n. 10, pag. 4).

Tale motivazione non può tuttavia essere condivisa, poiché non tiene conto che,

in caso di reintegrazione salariale - in concreto avvenuta, anche se solo dopo

l'avvio del procedimento davanti alla CPC (cfr. citata decisione del 26 marzo

2021, pag. 2; cfr. pure buste paga ottobre 2020) - nemmeno le raccomandazioni

SECO propongono una tale durata rispettivamente di cumulare il divieto alla

multa. In queste circostanze, la durata (due anni) del divieto inflitto

dall'autorità di prime cure e tutelata dal Governo non può pertanto essere

confermata in quanto eccessiva, ma deve essere ridotta a 18 mesi. Una sanzione

di tale entità, che rientra nei limiti concessi dalla legge e corrisponde a

quanto previsto dalle già citate raccomandazioni della SECO (cfr. punto n.

1.2.2.b, seconda ipotesi), risulta più

opportunamente ragguagliata alle circostanze

del caso concreto, in particolare alla gravità oggettiva

dell'infrazione rimproverata all'insorgente e al grado di colpa ad essa

ascrivibile, e comunque rispettosa del principio della proporzionalità. Tanto più che dal profilo effettivo il controverso

divieto si tradurrà nell'impossibilità di fornire i propri servizi in Svizzera durante

135 giorni nell'arco di un anno e mezzo (cfr. art. 5 ALC, 17 dell'Allegato I all'ALC

e 27 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone

del 22 maggio 2002; OLCP; RS 142.203), ciò che permette di relativizzare

l'entità del provvedimento.

3.3.6. Invano l'insorgente lamenta che la sanzione inflittale

la costringerà all'inadempienza dei contratti già conclusi e comporterà dunque

anche per i suoi clienti un pregiudizio irreparabile. Un tale inconveniente,

necessariamente connesso all'effetto preventivo ed educativo della misura (qui

comunque ridimensionata), tocca in realtà soltanto la ditta colpita dal

divieto, la quale è semmai tenuta a rispondere ai propri committenti di una sua

eventuale inadempienza. In concreto un tale effetto va peraltro relativizzato.

Visto l'effetto sospensivo dei ricorsi interposti dapprima al Consiglio di

Stato e ora a questo Tribunale, v'è da ritenere che, allo stadio attuale, essa

abbia già avuto diverso tempo per organizzarsi e permettere il compimento di

eventuali lavori già iniziati rispettivamente pattuiti. Ai fini della

conclusione di nuovi contratti spettava in ogni caso alla ricorrente rendere attenti

potenziali committenti della decisione di divieto e del conseguente forte

rischio di non poter adempierli (cfr. pure risposta, punto n. 11, pag. 5). La

censura cade dunque nel vuoto.

3.3.7. Da ultimo, non presta il fianco a critiche il

riferimento nel divieto anche ai dirigenti e a tutti i dipendenti della ditta,

nella misura in cui la sanzione va intesa come divieto indirizzato all'impresa

datrice di lavoro (indipendentemente dalla sua struttura giuridica) di

fornire prestazioni in Svizzera tramite i suoi mezzi e dipendenti, non

evidentemente quale divieto inflitto ai singoli dipendenti e dirigenti - a cui

non risulta nemmeno essere stato notificato - a titolo personale, a

prescindere dalla ditta (ad esempio, l'ex dipendente che nel frattempo non è

più impiegato per la società; cfr. art. 9 cpv. 3 LDist e 17a cpv. 1

lett. b ODist; cfr. pure FF 2015 4809, 4820; Pärli,

op. cit., n. 20 ad art. 2 e n. 25, 28, 92 e 96 ad art. 9). In questo senso,

cade nel vuoto la censura con cui la ricorrente lamenta l'assenza di una valida

base legale per la contestata estensione. Allo stesso modo priva di fondamento

è l'argomentazione secondo cui la misura lederebbe gli stessi lavoratori che la

LDist mirerebbe a tutelare.

3.3.8. In

conclusione, il divieto pronunciato nei confronti della RI 1 di prestare

servizi in Svizzera va quindi confermato, ma la sua durata ridotta a 18 mesi.

4. 4.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto e la

decisione dell'UIL riformata, così come quella del Consiglio di Stato che la

tutela, nel senso che nei confronti della ricorrente è pronunciato un divieto di prestare i

propri servizi in Svizzera per la durata di 18 mesi.

4.2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente proporzionalmente

al suo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo

Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Quest'ultimo rifonderà però alla

ricorrente, assistita da un legale, un importo ridotto a titolo di ripetibili

per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza, la risoluzione del 19 gennaio

2022 (n. 150) del Consiglio di Stato è riformata come

segue:

1. Il ricorso è parzialmente accolto e la

decisione del 27 agosto 2021 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro riformata

nel senso che:

"1. Alla società RI 1 è intimato il divieto di prestare

servizi in Svizzera per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla crescita in

giudicato della presente decisione".

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di fr. 400.-

(quattrocento) è posta a carico della ricorrente, cui va restituito l'importo

di fr. 200.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese

processuali.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente, cui va restituito

l'importo di fr. 500.- versato in eccesso a titolo di anticipo.

3.

Lo Stato del

Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 700.- a titolo di ripetibili

ridotte per entrambe le sedi.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera