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Decisione

52.2022.58

Licenza edilizia per uno stabile residenziale

14 aprile 2023Italiano25 min

suscitato l'opposizione di RI 1, proprietario del fondo attiguo (part. __________).

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.58

Lugano

14

aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Mariano Morgani

statuendo sul ricorso del 21 febbraio

2022 di

RI

1

contro

a.

b.

la decisione del 19 gennaio 2022 (n. 138) del

Consiglio di Stato che, accogliendo parzialmente l'impugnativa del

ricorrente, conferma la licenza edilizia rilasciata il 14 gennaio 2020 dal

Municipio di Lugano a CO 1, CO 2 e CO 3 per la costruzione di un nuovo

edificio plurifamiliare (part. __________, sezione Breganzona), imponendo

determinate condizioni aggiuntive e fatti salvi alcuni posteggi;

la decisione del 19 gennaio 2022 (n. 145) del

Governo che respinge l'impugnativa del ricorrente contro la licenza edilizia

concessa il 24 marzo 2021 dal Municipio di Lugano a CO 1, CO 2 e CO 3 per l'edificazione

di un nuovo stabile plurifamiliare sul medesimo fondo (variante);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. CO 1, CO 2 e CO 3 sono

comproprietari di un fondo (part. __________) situato nel Comune di Lugano, a

Breganzona, all'intersezione tra via L__________ e via dei B__________, in zona

residenziale artigianale (Rar4). Sul terreno vi è un edificio abitativo.

B. a. Con domanda di

costruzione dell'11 agosto 2019, CO 1, CO 2 e CO 3 hanno chiesto al Municipio

il permesso di demolire l'edificio esistente e costruire sul fondo un nuovo

stabile di quattro appartamenti. L'edificio sarà articolato su quattro piani

fuori terra (PT-3P) e un livello seminterrato (P -1) destinato a cantine e vani

tecnici e a un'autorimessa (di 4 posteggi), che con un corpo fuoriesce dal

perimetro dell'edificio e si estende fino al confine con la part. __________.

Questo corpo - coperto da uno strato di terra e incanalato sotto una pensilina

(arretrata m 2.40 da via dei B__________) - sul lato sud presenta un'altezza

superiore a 4 m (incluso il parapetto, cfr. pure schema al consid. 3.1).

Ai piedi dell'edificio,

lungo via dei B__________, il progetto prevede per il resto di sistemare il

terreno con un terrapieno sorretto da un muro di sostegno e due posteggi

esterni. Un'altra coppia di stalli esterni è prevista lungo via L__________.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha

suscitato l'opposizione di RI 1, proprietario del fondo attiguo (part. __________).

c. Raccolto l'avviso

favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 111209), il

14 gennaio 2020 il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto (risoluzione

del 9 gennaio 2020), respingendo l'opposizione del vicino.

d. Con giudizio del 19

gennaio 2022 (a), il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso

interposto da RI 1 avverso la predetta decisione, che ha confermato ad

eccezione dei due posteggi esterni paralleli a via dei B__________ e a

condizione che (1) l'accesso dall'autorimessa su questa strada avvenga

unicamente verso destra (con posa della relativa segnaletica) e (2) che la

profondità della pensilina venga ridotta in modo da rispettare la distanza di 4

m dall'area pubblica.

In sintesi, il Governo

ha ritenuto che il muro che sostiene il terrapieno ai piedi della facciata sud,

lungo via dei B__________, fosse conforme alle norme di attuazione del piano

regolatore di Breganzona (NAPR) e non chiamasse la distanza di 4 m dalla strada

- a differenza della pensilina dell'autorimessa, di cui ha chiesto l'arretramento

(2). Per garantire la sicurezza e la visibilità dei veicoli in uscita dall'autorimessa

ha inoltre eliminato i due stalli lungo questa via e imposto la svolta a destra

(1).

C. a. Nel frattempo, gli

stessi istanti hanno presentato al Municipio un'ulteriore domanda di

costruzione per lo stesso edificio. A differenza del precedente, questo

progetto rinuncia al terrapieno ai piedi della facciata sud e ai 4 posteggi

esterni, interrando inoltre maggiormente l'autorimessa, che sarà adibita a 8

posti (con un sistema d'impilaggio). Secondo i piani, il corpo dell'autorimessa

che fuoriesce dal perimetro dell'edificio sarà arretrato fino a 2 m dal confine

con la part. __________, verso la quale il terreno sarà sistemato mediante un terrapieno inclinato largo 2 m, che degrada a

cuneo verso la strada. Il corpo, coperto da uno strato di terra e sovrastato da

un parapetto, sul lato sud è alto quasi 4 m (cfr. pure schema al consid. 3.2).

b. Nel termine di pubblicazione, RI 1 ha avversato

anche questo progetto, censurando in particolare l'autorimessa a confine, che

non potrebbe essere considerata sotterranea e richiamerebbe pertanto il

rispetto della distanza dal suo fondo e il computo nell'indice di occupazione.

c. Raccolto l'avviso

favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 115981), il

24 marzo 2021 il Municipio ha concesso la licenza edilizia, respingendo la

suddetta opposizione (risoluzione 18 marzo 2021).

d. Con risoluzione del 19 gennaio 2022 (b), il

Governo ha respinto il gravame presentato dal vicino contro tale decisione.

L'Esecutivo cantonale ha essenzialmente

considerato che, ancorché collegata all'edificio residenziale, l'autorimessa è

comunque una parte di costruzione

interrata su 3 dei 4 lati,

considerato che di tutta evidenza il lato dove si colloca l'ingresso deve

sporgere, altrimenti ci si domanda come i posteggi sarebbero raggiungibili.

In quanto costruzione sotterranea, la stessa non sarebbe tenuta a rispettare la

distanza da confine, conformemente a quanto sancito all'art. 42 cpv. 1

del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE;

RL 705.110). Ha inoltre ritenuto conformi alle NAPR le diverse opere di

sistemazione del terreno.

D. RI 1 impugna ora i

predetti giudizi del Governo (a) e (b) davanti a questo Tribunale, chiedendo

che siano annullati insieme alle due licenze edilizie.

Il ricorrente contesta in particolare il corpo

dell'autorimessa, che in entrambi i progetti verrebbe a occupare la fascia di

terreno, definita dalla distanza da confine, che per principio deve rimanere

libera da costruzioni. Nega in particolare che l'autorimessa appartenga alla

categoria (non definita dalle NAPR) delle piccole costruzioni,

che

possono sorgere a confine o a 1.50 m. Tanto meno, prosegue, potrebbe

essere considerata sotterranea ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 RLE. L'autorimessa,

prosegue, in base ai piani del secondo progetto è alta fino a 3.90 m sul fronte

dell'entrata: andrebbe pertanto assimilata a una costruzione principale. Poco

conta che verso il suo fondo sporga invece meno di 1.50 m. Se il legislatore

avesse voluto considerare sotterranee anche le costruzioni che sporgono solo su

un lato, aggiunge, non avrebbe dovuto far altro che introdurre all'art. 42 RLE

una riserva analoga a quella dell'art. 38 cpv. 3 della legge edilizia cantonale

del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Inconsistente sarebbe invece la tesi del

Governo secondo cui il lato dell'ingresso dovrebbe necessariamente sporgere:

per accedere ai posteggi senza intaccare la fascia di rispetto definita dalla

distanza da confine basterebbe collocare il portale dell'autorimessa sotto l'edificio.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle

domande di costruzione (UDC) si riconferma nel contenuto dell'avviso cantonale.

Il Municipio chiede che il ricorso sia respinto. A identica conclusione

pervengono gli istanti in licenza, eccependo preliminarmente l'irricevibilità

del ricorso per insufficiente motivazione, in quanto riferito al primo

giudizio. Respingono inoltre punto per punto le obiezioni del ricorrente con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

F. a. Con la

replica il ricorrente si è riconfermato nelle sue conclusioni e domande di

giudizio, sviluppando ulteriormente le sue tesi e censurando inoltre, per

entrambi i progetti, il mancato rispetto dell'altezza dell'edificio (non determinata

al filo superiore del cornicione di gronda), come pure dell'area verde.

b. In sede di duplica,

gli istanti in licenza hanno riaffermato la loro posizione, rigettando anche le

ulteriori eccezioni sollevate dall'insorgente, con motivazioni che, per quanto

occorre, verranno discusse nei considerandi di diritto.

L'UDC si è riconfermato nella sua posizione, mentre Governo e Municipio sono

rimasti silenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, già vicino opponente,

personalmente e direttamente toccato dai giudizi di cui è destinatario (art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165100). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm).

1.2. Giusta l'art. 70

cpv. 1 LPAmm, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi

e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti. La giurisprudenza non pone

esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di un ricorso, soprattutto se

questo è redatto da una persona sprovvista di conoscenze giuridiche (cfr. STA

52.2017.231 del 21 agosto 2017 e rimandi, 52.2014.87 del 31 marzo 2014).

In concreto,

contrariamente a quanto eccepiscono i resistenti, dal ricorso (cfr. pag. 1, 2 e

4) emerge chiaramente che il ricorrente, peraltro non patrocinato, contesti non

solo il giudizio che ha confermato la licenza edilizia del 24 marzo 2021, ma

anche quello che ha tutelato il permesso rilasciato il 14 gennaio 2020 per il

primo progetto. Dalle motivazioni dell'impugnativa (pag. 2) ben risulta in

particolare che egli contesta soprattutto il corpo dell'autorimessa, che in

entrambi i progetti approvati dalle licenze impugnate verrebbe ad occupare la

fascia di terreno, definita dalla distanza da confine, che per principio deve

rimanere libera da costruzioni. Ancorché sviluppate soprattutto con

riferimento ai piani del secondo progetto, non v'è alcun dubbio che le

contestazioni riferite alla natura di piccola costruzione rispettivamente

di opera sotterranea del corpo dell'autorimessa si riferiscano a

entrambi i progetti. A maggior ragione se si considera che il primo progetto,

da questo profilo, risulta finanche più problematico del secondo, così come anche

puntualizzato dal ricorrente in sede di replica.

L'impugnativa, sufficientemente motivata, è dunque ricevibile in ordine.

1.3. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Le norme

sulle distanze (al pari di quelle sulle altezze) servono principalmente ad

assicurare la sicurezza e l'igiene delle costruzioni, in particolare dal

profilo dell'insolazione, dell'illuminazione e dell'areazione naturali (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, n. 1175 ad art. 39 LE).

In base all'art. 39 cpv. 1 LE, la distanza dal

confine è la distanza tra l'edificio e il confine del fondo. La distanza minima

di un edificio dal confine del fondo è stabilita in funzione dell'ingombro,

ossia dell'altezza e della lunghezza dell'edificio stesso (art. 39 cpv. 2 LE).

Questa norma indica unicamente i criteri in base ai quali sono stabilite le

distanze, che vanno fissate dai piani regolatori (cfr. Scolari, op. cit., n. 1164 ad art. 39 LE). Di regola esse

dipendono dalla natura dell'opera, variando a seconda che la costruzione sia

principale, accessoria o sotterranea.

2.2

Nel comune di

Lugano, a Breganzona, nelle zone residenziali le distanze da confine degli edifici

principali sono fissate tra 4 e 7 m (cfr. art. 44 segg. NAPR). In

particolare, nella zona mista residenziale artigianale (RAr4), la distanza da

confine è pari a 5 m (art. 55 cpv. 2 lett. e NAPR).

Le piccole

costruzioni possono invece sorgere a confine di un fondo contiguo (se senza

aperture) o a una distanza di almeno m 1.50 (se con aperture; cfr. art. 8 cpv.

8.

NAPR). Per piccole costruzioni occorre intendere le costruzioni

accessorie ai sensi dell'art. 7 cpv. 4 NAPR (cfr. in tal senso anche STA

52.2011.33

del 22 settembre 2011 consid. 2.2.). È questa del resto la distanza

abitualmente ammessa dagli ordinamenti comunali per questo genere di opere.

Secondo l'art. 7 cpv. 4 NAPR, per costruzioni accessorie s'intendono edifici

indipendenti che (a) non siano più alte di m 3.50 nel punto più alto,

non siano superiori a mq 50 di SE e che la lunghezza della facciata rivolta

verso il confine del fondo adiacente non superi la lunghezza di m 7.00 e

(b) comprendono solo superfici utili secondarie.

La predetta norma fissa dunque determinati limiti d'ingombro

- altezza (m 3.50), occupazione (50 mq) e lunghezza di facciata (7 m) - e

vincoli di destinazione (superfici utili secondarie, ovvero non

destinate all'abitazione e al lavoro) ai quali devono sottostare le costruzioni

per essere considerate accessorie (o piccole) e beneficiare quindi delle minor

distanze prescritte per questo genere di opere. La norma richiede anche che

tali edifici siano indipendenti; attributo, questo, verosimilmente

inteso a ottenere una sufficiente distinzione di questi manufatti dall'edificio

principale. Di regola le costruzioni accessorie possono in effetti sorgere in

contiguità con l'edificio principale; esse devono tuttavia distinguersi

chiaramente da quest'ultimo, sia dal profilo funzionale, sia dal profilo

architettonico-strutturale (cfr. RDAT 1985 n. 61; STA 52.2011.449 del 27

settembre 2012 consid. 2.2; Scolari,

op. cit., n. 851 ad art. 11 LE).

2.3

Le NAPR di Breganzona non contengono invece disposizioni

sulle costruzioni sotterranee né norme che impongano loro particolari distanze.

Fa dunque stato l'art. 42 cpv. 1

RLE, secondo cui le distanze dal confine non si applicano agli edifici e

impianti che sporgono dal terreno meno di m 1.50 (cfr. pure il rimando

dell'art. 1 cpv. 2 NAPR), laddove per terreno occorre riferirsi al

terreno sistemato (cfr. STA 52.2013.96 del 27 marzo 2014 in RtiD II-2014 n. 20

consid. 3.1.3). Stando al suo tenore letterale, l'art. 42 cpv. 1 RLE esige che

l'intera costruzione non sporga dal terreno oltre il limite di 1.50 m. In una

sentenza citata dalle parti, in un obiter dictum il Tribunale cantonale

amministrativo ha invero indicato che la prassi considera comunque

sotterranee anche le costruzioni che sporgono dal terreno oltre questo limite,

ma soltanto su un lato

(p. es. autorimesse sotterranee, cfr. in tal

senso art. 38 cpv. 3 LE; cfr. STA 52.2014.440 del 6 maggio 2016 consid. 4.1

confermata da STF 1C_274/2016 del 1° giugno 2017). Tale prassi, come si

evince dallo stesso giudizio, fa riferimento alle autorimesse interrate ai

sensi dell'art. 38 cpv. 3 LE.

2.3.1

Quest'ultima

norma attiene alla disciplina dell'indice di occupazione. L'i.o. è il rapporto

espresso in percento tra la superficie edificata e la superficie edificabile

del fondo (art. 37 cpv. 1 LE). Secondo l'art. 38 cpv. 3 primo periodo LE, la

superficie edificata è la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di

tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori.

Determinanti ai

fini del computo sono gli ingombri degli edifici. Per ingombri si intendono

le parti di costruzione che si sviluppano sia in orizzontale, sia in verticale,

sporgendo dal terreno sistemato. Per edificio si intende invece un'opera

edilizia che definisce degli spazi, aperti o chiusi, destinati a riparare

persone e cose dalle intemperie. In linea di massima, sfuggono quindi al

computo dell'i.o. le opere che, pur essendo rilevanti dal profilo della polizia

delle costruzioni, non sono qualificabili come edifici. Sono quindi esclusi

muri, terrapieni e impianti di vario genere (cfr. STA 52.2005.312 del 19

ottobre 2005 consid. 2).

Non tutta la

proiezione orizzontale degli edifici è comunque conteggiata quale superficie

edificata. Dal computo, l'art. 38 cpv. 3 secondo periodo LE esclude infatti

alcune parti, quali i cornicioni, le gronde e le pensiline d'ingresso aperte,

ovvero parti di costruzione che determinano ingombri trascurabili. L'art. 40

cpv. 2 RLE dispensa inoltre i balconi in quanto non calcolati nella distanza

dal confine. Per quanto qui più interessa, secondo l'art. 38 cpv. 3 secondo

periodo LE, non conteggiata quale superficie edificata è inoltre la superficie

delle autorimesse interrate, sporgenti dal terreno naturale al massimo su un

lato ed aventi una copertura praticabile, ricoperta di vegetazione.

Interrate secondo la definizione data da questa norma sono le autorimesse che

non sporgono dal terreno naturale su più di un lato. Secondo la ratio legis

della norma, vanno escluse dal computo anche le autorimesse che non sporgono

dal terreno perché sono state interrate mediante sistemazione ammissibile del

terreno (cfr. STA 52.2021.306/309 del 20 gennaio 2023 consid. 6.1, 52.2009.72 del

17.

giugno 2010 consid. 4, 52.2002.435 del 28 aprile 2003 consid. 4; Scolari, op. cit., n. 1138 ad art. 38,

secondo cui il termine terreno naturale sarebbe da ricondurre a un'imprecisione

legislativa; cfr. inoltre, sul requisito della copertura ricoperta di

vegetazione, non necessariamente imposto: STA 52.2008.413 del 26 gennaio 2009

consid. 3.1, 52.2002.435 citata consid. 4.1, RDAT 1987 n. 46; Scolari, op. cit., n. 113 ad art. 38

LE).

Come detto, decisivo ai fini del computo nella

superficie edificata è l'ingombro di un edificio (cfr. art. 38 cpv. 3 primo

periodo LE), e in particolare la proiezione sulla superficie del fondo della sua

struttura orizzontale. Le parti di costruzione sotterranee - a prescindere

dalla loro destinazione - non sono dunque mai computabili quale superficie

edificata nell'i.o. (cfr. STA 52.2012.137-137-142 del 13 novembre 2012 consid.

2, 52.2005.312 citata consid. 2; Scolari,

op. cit., n. 1137 ad art. 38 LE). In tal senso, conformemente all'art. 42 cpv.

1.

RLE, sono considerate sotterranee e quindi non soggette alla distanza né all'i.o.,

in quanto non determinanti ingombro, le costruzioni che sporgono dal terreno

sistemato meno di m 1.50 (cfr. STA 52.2011.296 del 28 febbraio 2012 consid.

3.3, 52.2009.72 citata consid. 4, 52.2007.410-414 del 31 gennaio 2008 consid.

3, 52.2002.435 citata consid. 4). Anche se l'art. 42 RLE attiene all'ordinamento

delle distanze, considerato che entrambi i parametri fanno riferimento agli

ingombri delle costruzioni, la giurisprudenza ammette la sua applicazione anche

nell'ambito dell'art. 38 LE (cfr. STA 52.2005.312 citata consid. 2.2,

52.2002.435

citata consid. 4.2).

2.3.2

Meno scontato è invece se

le autorimesse interrate secondo la definizione data dall'art. 38 cpv. 3

secondo periodo LE, ovvero quelle che sporgono dal terreno al massimo su un

lato e sfuggono all'i.o., possono essere considerate edifici sotterranei

anche ai fini delle distanze. Il testo dell'art. 42 cpv. 1 RLE invero non lo

prevede: così come anche rilevato nella citata sentenza del 6 maggio 2016 (inc.

n. 52.2014.440), la norma esige che l'intero edificio sporga dal terreno meno

di 1.50 m.

A ben vedere, non si può inoltre ignorare che simili

autorimesse - seppur non alterino l'equilibrio tra aree edificate e inedificate

(non incidendo essenzialmente sulla proiezione orizzontale degli edifici sul

fondo) - determinano pur sempre un ingombro verticale almeno su un lato, ovvero

quello in cui sporgono dal terreno più di 1.50 m. Ingombro che può comunque

ridursi o azzerarsi, laddove l'accesso viene realizzato in trincea (cfr. STA

52.2016.504

del 16 marzo 2018 consid. 4.7 e rimandi, 52.2005.39 del 20

aprile 2005 consid. 2.1; Scolari, op.

cit., n. 1129 ad art. 40/41 LE). A differenza di una costruzione sotterranea ex art. 42

cpv. 1 RLE, l'ingombro verticale di un'autorimessa ai sensi dell'art. 38 cpv. 3

LE, nella misura in cui travalica l'altezza di 1.50 m, è dunque percepibile

come tale, in particolare dal fondo su cui s'affaccia, rispetto al quale non

può evidentemente essere considerata sotterranea. In queste circostanze, in

assenza di una disposizione che lo preveda esplicitamente, non è quindi

possibile considerare in generale sotterranee le autorimesse (o altre

costruzioni in genere) che su uno o più lati sporgono dal terreno più di m

1.50

Al contrario, dal profilo delle distanze, come del resto anche delle

altezze, questi manufatti, al pari di qualsiasi altra costruzione accessoria o

principale, devono rispettare i relativi parametri. Le autorimesse possono in

particolare anche sporgere all'interno della fascia di rispetto definita dalle

distanze da confine applicabili agli edifici principali, ma solo se osservano i

requisiti validi per le costruzioni accessorie. L'obiter dictum della

sentenza citata anche dai resistenti - che comunque concerneva un caso diverso

- va pertanto così puntualizzato. Il Tribunale non ha del resto considerato

sotterranea in applicazione dell'art. 38 cpv. 3 LE, ma richiamante la distanza

per edifici principali dal confine del fondo prospiciente, la parte centrale di

uno zoccolo di un edificio (adibita ad autorimessa, locali tecnici e fitness),

collocata tra due terrapieni, che sporgeva su un solo lato più di 3 m (cfr. STA

52.2013.96

citata consid. 3.2).

3.

3.1. In concreto, come visto in narrativa, il primo progetto prevede

in particolare di erigere, a livello del piano seminterrato (P -1), un'autorimessa

che con un corpo fuoriesce dal perimetro dell'edificio, estendendosi fino al

confine con la part. __________.

In base ai piani, verso via dei B__________, questo

corpo - incanalato sotto una pensilina - presenta

un'altezza fino a 4.45 m (incluso il parapetto-recinzione sovrastante [m 1.50],

cfr. facciata sud). Altezza che, in corrispondenza dello spigolo sud-est (a

confine con la part. __________), resta invariata anche con l'arretramento

della pensilina imposto dal Governo. Già solo per questo motivo, conformemente

alla giurisprudenza sopraesposta, è escluso che questo corpo possa essere

considerato una costruzione sotterranea ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 RLE. Anche

sul lato est il manufatto sporge fino a m 2.80 dal giardino perpendicolarmente

sottostante del ricorrente, delimitato da un muro di cinta (cfr. la differenza

tra la quota del terreno della part. __________ [385.12 m slm], deducibile

dalla sezione E-E** del secondo progetto [a una distanza di circa 4 m dalla

strada], e la quota [387.92m slm] al filo superiore del parapetto-recinzione

sopra l'autorimessa, cfr. facciata est e sezione A-A). Al di là del fatto che

neppure sul lato ovest risulta propriamente interrato, ma più che altro

"addossato" all'edificio principale, anche per questo motivo non può

essere ritenuto sotterraneo.

Il manufatto non può nemmeno essere considerato una

costruzione accessoria ex art. 7 cpv. 4 NAPR. Non solo perché travalica i

limiti d'ingombro di queste costruzioni (in particolare d'altezza: 3.50 m), ma

anche perché dal profilo architettonico-strutturale non si distingue

sufficientemente dall'edificio principale, di cui configura piuttosto

un'estensione.

Ne discende che l'autorimessa non può sottrarsi alla

distanza da confine applicabile agli edifici principali (5 m); distanza che,

tuttavia, chiaramente non rispetta verso il fondo del ricorrente.

Già solo per questo motivo, il giudizio governativo

che ha tutelato il permesso del 14 gennaio 2020 non può essere confermato.

3.2

Il secondo progetto, a differenza del primo,

interra maggiormente l'autorimessa, arretrando il corpo che fuoriesce dal

perimetro dell'edificio fino a una distanza di 2 m dal confine con il fondo

vicino. A est del manufatto, verso la part. __________, il terreno sarà

sistemato con un terrapieno inclinato largo 2 m, che degrada a cuneo in

direzione della strada.

Ora, quand'anche si possa ammettere che la

sistemazione del terreno a fianco del corpo dell'autorimessa (pure coperto da

uno strato di terra di 30 cm) non prefiguri ancora un artifizio destinato a

mascherare l'opera al fine di considerarla sotterranea (cfr. STA 52.2019.288

del 23 settembre 2020 consid. 3.4, 52.2017.197-199-200 del 14 maggio 2018 consid.

2.4

e rimandi), è comunque evidente che neppure a questo manufatto può es-sere

attribuita tale qualifica: sul lato sud, rivolto su via dei B__________, esso

presenta infatti un'altezza fino a m 3.90. Travalica dunque abbondantemente il

limite d'altezza massimo ammesso dall'art. 42 cpv. 1 RLE per gli edifici

sotterranei. È ben vero che sul lato est, verso il fondo del ricorrente,

l'autorimessa non sporge dal terreno sistemato mediante il terrapieno inclinato.

Questa sola circostanza non permette tuttavia di considerare l'opera

sotterranea. A prescindere dal fatto che neppure sul lato ovest risulta

realmente interrato nel terreno, la situazione del manufatto non è in

definitiva essenzialmente diversa da quella di un edificio che, pur non

sporgendo da un terreno sovrastante, è tenuto a rispettare la distanza anche su

quel lato, poiché emerge sugli altri lati (cfr. STA 52.1996.73 del 17 novembre

1996.

confermata da STF 1P.646/1996 in RDAT I-1998 n. 46; 52.2014.440 citata

confer-mata da STF 1C_274/2016 del 1° giugno 2017; cfr. pure STA 52.2014.185

del 5 novembre 2014 consid. 3.4). Con il suo sviluppo verticale, percepibile in

particolare sul fronte sud, la costruzione determina infatti pur sempre un

ingombro all'interno della fascia di rispetto definita dalle distanze da confine

applicabili agli edifici principali, che per principio può essere edificata

soltanto nei limiti stabiliti per le costruzioni accessorie. Limiti che,

tuttavia, il manufatto non rispetta. Non solo perché oltrepassa lo sviluppo

massimo ammesso per queste opere (in particolare d'altezza: m 3.50), ma anche

perché a livello architettonico-strutturale continua a non distinguersi dallo

stabile principale, da cui non risulta indipendente (cfr. art. 7 cpv. 4 NAPR).

Tanto più se si considera che la parte d'autorimessa con l'ingresso è per lo

più già collocata all'interno del perimetro dello stabile (di cui concorre a

determinare l'altezza, cfr. facciata sud e sezione E-E). In queste circostanze,

malvenuta è quindi l'affermazione del Governo secondo cui il lato dove si

colloca l'ingresso deve sporgere, altrimenti ci si domanda come i posteggi

sarebbero raggiungibili. Come giustamente rileva l'insorgente, nulla

impedirebbe ai resistenti di rivedere il progetto in modo da disporre l'accesso

interamente sotto l'edificio, evitando la sporgenza nella fascia di rispetto a

confine.

Ne discende che anche la decisione governativa

relativa alla li-cenza edilizia del 20 marzo 2021, non può essere tutelata in

quanto lesiva del diritto.

4.

4.1. Nella zona mista residenziale-artigianale l'altezza

massima degli edifici è di m 13.50 alla gronda e 15.50 m al colmo (cfr. art. 55

cpv. 2 lett. d NAPR). Per il modo di misurare le altezze di un edificio sono

applicabili le disposizioni della LE (cfr. art. 10 cpv. 1 NAPR). Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un

edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore

del cornicione di gronda o del parapetto. Per principio, l'altezza degli

edifici è misurata sulla verticale delle facciate, a partire dal terreno

sistemato sino al punto superiore determinante (filo superiore del

cornicione di gronda o parapetto). Il punto inferiore di misurazione è invece

dato dal livello del terreno sistemato, perpendicolarmente sottostante (cfr. RDAT

II-1996 n. 35 consid. 4.1). Per terreno sistemato occorre intendere il livello

del terreno aperto, al servizio di una costruzione in senso lato, come un

giardino, un tappeto verde o un cortile (cfr. Scolari,

op. cit., n. 1229 ad art. 40/41 LE). Se la sistemazione è ottenuta abbassando

il livello del terreno naturale (mediante

escavazione), il maggior sviluppo verticale delle facciate che ne risulta va

interamente preso in considerazione ai fini della misurazione dell'altezza

(cfr. STA 52.2016.504 citata consid. 4.7 e rimandi; Scolari, op. cit., n. 1223 ad art. 40/41 LE). Una trincea

che occupa soltanto una frazione della facciata, scavata nel terreno per

formare un'area di disimpegno (come l'accesso a un'autorimessa o a locali

sotterranei), non è tuttavia da considerare quale livello del terreno sistemato

(cfr. STA 52.2016.504 citata consid. 4.7 e rimandi, Scolari, op. cit., n. 1129 ad art. 40/41 LE; cfr. in tal

senso art. 10 cpv. 5 NAPR).

4.2

In concreto, secondo i piani del primo progetto, in corrispondenza

dello spigolo sud-est (tagliato dai balconi ad angolo), l'edificio presenta un'altezza

di m 13.46, misurata dal terreno sistemato a fianco dell'autorimessa sino al

filo superiore del canale di gronda.

Considerato che, in base al chiaro testo di legge, il punto superiore

determinante non coincide con il canale ma con il filo superiore del cornicione

di gronda, a questa misura vanno tuttavia aggiunti 0.10 m (= 13.56 m). Non

porta ad altra conclusione il disegno del progetto riprodotto nella sentenza

citata dal ricorrente, la quale al contrario ribadisce più volte il punto

superiore determinante fissato dall'art. 40 cpv. 1 LE (cfr. RDAT II-1996 n. 35

consid. 4.1).

Il punto inferiore

considerato non risulta invece scorretto, nella misura in cui, in quel punto,

il terreno scavato davanti al portone dell'autorimessa appare formare una

leggera trincea, trascurabile (cfr. art. 10 cpv. 5 NAPR).

In ogni caso, come

visto, seppur di poco, anche da questo profilo il progetto non è pienamente

conforme alle NAPR.

4.3

Il secondo

progetto presenta il medesimo difetto del primo: anche in questo caso l'altezza

dell'edificio (13.50 m) riportata sui piani in corrispondenza dello spigolo

sud-est (tagliato dai balconi ad angolo), non considera il filo superiore del

cornicione di gronda, ma il canale di gronda leggermente sottostante (- 0.10 m;

cfr. facciate sud ed est e sezione E-E). Neppure questo stabile, alto fino a m

13.60, si attiene quindi compiutamente all'altezza massima (m 13.50) prescritta

dall'art. 55 cpv. 2 NAPR.

5.

Ritenuto che i

giudizi impugnati non possono essere confermati già per i motivi di cui si è

detto, non occorre soffermarsi anche sull'ulteriore censura sollevata dal

ricorrente, inerente l'area verde.

6.

6.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, annullando

le decisioni governative impugnate, unitamente alle relative licenze edilizie.

6.2

Dato l'esito, la

tassa di giustizia è posta a carico dei resistenti, secondo soccombenza (art.

47.

cpv. 1 LPAmm). Questi ultimi rifonderanno inoltre al ricorrente un'indennità

per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), nella misura in cui si è fatto assistere

da un legale davanti al Governo (segnatamente per la procedura riguardante la

licenza edilizia del 14 gennaio 2020).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di

conseguenza, sono annullate:

1.1

le decisioni del 19 gennaio

2022.

(n. 138 e 145) del Consiglio di Stato;

1.2

le licenze edilizie del 14

gennaio 2020 e del 20 marzo 2021 rilasciate dal Municipio di Lugano a CO 1, CO

2.

e CO 3.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1, CO 2 e CO 3, in solido. Gli

stessi rifonderanno inoltre a RI 1 complessivi fr. 800.- a titolo di ripetibili

per la procedura davanti al Governo, come indicato al consid. 5.2. A RI 1 va

retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente Il

vicecancelliere