52.2022.58
Licenza edilizia per uno stabile residenziale
14 aprile 2023Italiano25 min
suscitato l'opposizione di RI 1, proprietario del fondo attiguo (part. __________).
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.58
Lugano
14
aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Mariano Morgani
statuendo sul ricorso del 21 febbraio
2022 di
RI
1
contro
a.
b.
la decisione del 19 gennaio 2022 (n. 138) del
Consiglio di Stato che, accogliendo parzialmente l'impugnativa del
ricorrente, conferma la licenza edilizia rilasciata il 14 gennaio 2020 dal
Municipio di Lugano a CO 1, CO 2 e CO 3 per la costruzione di un nuovo
edificio plurifamiliare (part. __________, sezione Breganzona), imponendo
determinate condizioni aggiuntive e fatti salvi alcuni posteggi;
la decisione del 19 gennaio 2022 (n. 145) del
Governo che respinge l'impugnativa del ricorrente contro la licenza edilizia
concessa il 24 marzo 2021 dal Municipio di Lugano a CO 1, CO 2 e CO 3 per l'edificazione
di un nuovo stabile plurifamiliare sul medesimo fondo (variante);
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. CO 1, CO 2 e CO 3 sono
comproprietari di un fondo (part. __________) situato nel Comune di Lugano, a
Breganzona, all'intersezione tra via L__________ e via dei B__________, in zona
residenziale artigianale (Rar4). Sul terreno vi è un edificio abitativo.
B. a. Con domanda di
costruzione dell'11 agosto 2019, CO 1, CO 2 e CO 3 hanno chiesto al Municipio
il permesso di demolire l'edificio esistente e costruire sul fondo un nuovo
stabile di quattro appartamenti. L'edificio sarà articolato su quattro piani
fuori terra (PT-3P) e un livello seminterrato (P -1) destinato a cantine e vani
tecnici e a un'autorimessa (di 4 posteggi), che con un corpo fuoriesce dal
perimetro dell'edificio e si estende fino al confine con la part. __________.
Questo corpo - coperto da uno strato di terra e incanalato sotto una pensilina
(arretrata m 2.40 da via dei B__________) - sul lato sud presenta un'altezza
superiore a 4 m (incluso il parapetto, cfr. pure schema al consid. 3.1).
Ai piedi dell'edificio,
lungo via dei B__________, il progetto prevede per il resto di sistemare il
terreno con un terrapieno sorretto da un muro di sostegno e due posteggi
esterni. Un'altra coppia di stalli esterni è prevista lungo via L__________.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha
suscitato l'opposizione di RI 1, proprietario del fondo attiguo (part. __________).
c. Raccolto l'avviso
favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 111209), il
14 gennaio 2020 il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto (risoluzione
del 9 gennaio 2020), respingendo l'opposizione del vicino.
d. Con giudizio del 19
gennaio 2022 (a), il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso
interposto da RI 1 avverso la predetta decisione, che ha confermato ad
eccezione dei due posteggi esterni paralleli a via dei B__________ e a
condizione che (1) l'accesso dall'autorimessa su questa strada avvenga
unicamente verso destra (con posa della relativa segnaletica) e (2) che la
profondità della pensilina venga ridotta in modo da rispettare la distanza di 4
m dall'area pubblica.
In sintesi, il Governo
ha ritenuto che il muro che sostiene il terrapieno ai piedi della facciata sud,
lungo via dei B__________, fosse conforme alle norme di attuazione del piano
regolatore di Breganzona (NAPR) e non chiamasse la distanza di 4 m dalla strada
- a differenza della pensilina dell'autorimessa, di cui ha chiesto l'arretramento
(2). Per garantire la sicurezza e la visibilità dei veicoli in uscita dall'autorimessa
ha inoltre eliminato i due stalli lungo questa via e imposto la svolta a destra
(1).
C. a. Nel frattempo, gli
stessi istanti hanno presentato al Municipio un'ulteriore domanda di
costruzione per lo stesso edificio. A differenza del precedente, questo
progetto rinuncia al terrapieno ai piedi della facciata sud e ai 4 posteggi
esterni, interrando inoltre maggiormente l'autorimessa, che sarà adibita a 8
posti (con un sistema d'impilaggio). Secondo i piani, il corpo dell'autorimessa
che fuoriesce dal perimetro dell'edificio sarà arretrato fino a 2 m dal confine
con la part. __________, verso la quale il terreno sarà sistemato mediante un terrapieno inclinato largo 2 m, che degrada a
cuneo verso la strada. Il corpo, coperto da uno strato di terra e sovrastato da
un parapetto, sul lato sud è alto quasi 4 m (cfr. pure schema al consid. 3.2).
b. Nel termine di pubblicazione, RI 1 ha avversato
anche questo progetto, censurando in particolare l'autorimessa a confine, che
non potrebbe essere considerata sotterranea e richiamerebbe pertanto il
rispetto della distanza dal suo fondo e il computo nell'indice di occupazione.
c. Raccolto l'avviso
favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n. 115981), il
24 marzo 2021 il Municipio ha concesso la licenza edilizia, respingendo la
suddetta opposizione (risoluzione 18 marzo 2021).
d. Con risoluzione del 19 gennaio 2022 (b), il
Governo ha respinto il gravame presentato dal vicino contro tale decisione.
L'Esecutivo cantonale ha essenzialmente
considerato che, ancorché collegata all'edificio residenziale, l'autorimessa è
comunque una parte di costruzione
interrata su 3 dei 4 lati,
considerato che di tutta evidenza il lato dove si colloca l'ingresso deve
sporgere, altrimenti ci si domanda come i posteggi sarebbero raggiungibili.
In quanto costruzione sotterranea, la stessa non sarebbe tenuta a rispettare la
distanza da confine, conformemente a quanto sancito all'art. 42 cpv. 1
del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE;
RL 705.110). Ha inoltre ritenuto conformi alle NAPR le diverse opere di
sistemazione del terreno.
D. RI 1 impugna ora i
predetti giudizi del Governo (a) e (b) davanti a questo Tribunale, chiedendo
che siano annullati insieme alle due licenze edilizie.
Il ricorrente contesta in particolare il corpo
dell'autorimessa, che in entrambi i progetti verrebbe a occupare la fascia di
terreno, definita dalla distanza da confine, che per principio deve rimanere
libera da costruzioni. Nega in particolare che l'autorimessa appartenga alla
categoria (non definita dalle NAPR) delle piccole costruzioni,
che
possono sorgere a confine o a 1.50 m. Tanto meno, prosegue, potrebbe
essere considerata sotterranea ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 RLE. L'autorimessa,
prosegue, in base ai piani del secondo progetto è alta fino a 3.90 m sul fronte
dell'entrata: andrebbe pertanto assimilata a una costruzione principale. Poco
conta che verso il suo fondo sporga invece meno di 1.50 m. Se il legislatore
avesse voluto considerare sotterranee anche le costruzioni che sporgono solo su
un lato, aggiunge, non avrebbe dovuto far altro che introdurre all'art. 42 RLE
una riserva analoga a quella dell'art. 38 cpv. 3 della legge edilizia cantonale
del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Inconsistente sarebbe invece la tesi del
Governo secondo cui il lato dell'ingresso dovrebbe necessariamente sporgere:
per accedere ai posteggi senza intaccare la fascia di rispetto definita dalla
distanza da confine basterebbe collocare il portale dell'autorimessa sotto l'edificio.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle
domande di costruzione (UDC) si riconferma nel contenuto dell'avviso cantonale.
Il Municipio chiede che il ricorso sia respinto. A identica conclusione
pervengono gli istanti in licenza, eccependo preliminarmente l'irricevibilità
del ricorso per insufficiente motivazione, in quanto riferito al primo
giudizio. Respingono inoltre punto per punto le obiezioni del ricorrente con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
F. a. Con la
replica il ricorrente si è riconfermato nelle sue conclusioni e domande di
giudizio, sviluppando ulteriormente le sue tesi e censurando inoltre, per
entrambi i progetti, il mancato rispetto dell'altezza dell'edificio (non determinata
al filo superiore del cornicione di gronda), come pure dell'area verde.
b. In sede di duplica,
gli istanti in licenza hanno riaffermato la loro posizione, rigettando anche le
ulteriori eccezioni sollevate dall'insorgente, con motivazioni che, per quanto
occorre, verranno discusse nei considerandi di diritto.
L'UDC si è riconfermato nella sua posizione, mentre Governo e Municipio sono
rimasti silenti.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, già vicino opponente,
personalmente e direttamente toccato dai giudizi di cui è destinatario (art. 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165100). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm).
1.2. Giusta l'art. 70
cpv. 1 LPAmm, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi
e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti. La giurisprudenza non pone
esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di un ricorso, soprattutto se
questo è redatto da una persona sprovvista di conoscenze giuridiche (cfr. STA
52.2017.231 del 21 agosto 2017 e rimandi, 52.2014.87 del 31 marzo 2014).
In concreto,
contrariamente a quanto eccepiscono i resistenti, dal ricorso (cfr. pag. 1, 2 e
4) emerge chiaramente che il ricorrente, peraltro non patrocinato, contesti non
solo il giudizio che ha confermato la licenza edilizia del 24 marzo 2021, ma
anche quello che ha tutelato il permesso rilasciato il 14 gennaio 2020 per il
primo progetto. Dalle motivazioni dell'impugnativa (pag. 2) ben risulta in
particolare che egli contesta soprattutto il corpo dell'autorimessa, che in
entrambi i progetti approvati dalle licenze impugnate verrebbe ad occupare la
fascia di terreno, definita dalla distanza da confine, che per principio deve
rimanere libera da costruzioni. Ancorché sviluppate soprattutto con
riferimento ai piani del secondo progetto, non v'è alcun dubbio che le
contestazioni riferite alla natura di piccola costruzione rispettivamente
di opera sotterranea del corpo dell'autorimessa si riferiscano a
entrambi i progetti. A maggior ragione se si considera che il primo progetto,
da questo profilo, risulta finanche più problematico del secondo, così come anche
puntualizzato dal ricorrente in sede di replica.
L'impugnativa, sufficientemente motivata, è dunque ricevibile in ordine.
1.3. Il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Le norme
sulle distanze (al pari di quelle sulle altezze) servono principalmente ad
assicurare la sicurezza e l'igiene delle costruzioni, in particolare dal
profilo dell'insolazione, dell'illuminazione e dell'areazione naturali (cfr. Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo
1996, n. 1175 ad art. 39 LE).
In base all'art. 39 cpv. 1 LE, la distanza dal
confine è la distanza tra l'edificio e il confine del fondo. La distanza minima
di un edificio dal confine del fondo è stabilita in funzione dell'ingombro,
ossia dell'altezza e della lunghezza dell'edificio stesso (art. 39 cpv. 2 LE).
Questa norma indica unicamente i criteri in base ai quali sono stabilite le
distanze, che vanno fissate dai piani regolatori (cfr. Scolari, op. cit., n. 1164 ad art. 39 LE). Di regola esse
dipendono dalla natura dell'opera, variando a seconda che la costruzione sia
principale, accessoria o sotterranea.
2.2
Nel comune di
Lugano, a Breganzona, nelle zone residenziali le distanze da confine degli edifici
principali sono fissate tra 4 e 7 m (cfr. art. 44 segg. NAPR). In
particolare, nella zona mista residenziale artigianale (RAr4), la distanza da
confine è pari a 5 m (art. 55 cpv. 2 lett. e NAPR).
Le piccole
costruzioni possono invece sorgere a confine di un fondo contiguo (se senza
aperture) o a una distanza di almeno m 1.50 (se con aperture; cfr. art. 8 cpv.
8.
NAPR). Per piccole costruzioni occorre intendere le costruzioni
accessorie ai sensi dell'art. 7 cpv. 4 NAPR (cfr. in tal senso anche STA
52.2011.33
del 22 settembre 2011 consid. 2.2.). È questa del resto la distanza
abitualmente ammessa dagli ordinamenti comunali per questo genere di opere.
Secondo l'art. 7 cpv. 4 NAPR, per costruzioni accessorie s'intendono edifici
indipendenti che (a) non siano più alte di m 3.50 nel punto più alto,
non siano superiori a mq 50 di SE e che la lunghezza della facciata rivolta
verso il confine del fondo adiacente non superi la lunghezza di m 7.00 e
(b) comprendono solo superfici utili secondarie.
La predetta norma fissa dunque determinati limiti d'ingombro
- altezza (m 3.50), occupazione (50 mq) e lunghezza di facciata (7 m) - e
vincoli di destinazione (superfici utili secondarie, ovvero non
destinate all'abitazione e al lavoro) ai quali devono sottostare le costruzioni
per essere considerate accessorie (o piccole) e beneficiare quindi delle minor
distanze prescritte per questo genere di opere. La norma richiede anche che
tali edifici siano indipendenti; attributo, questo, verosimilmente
inteso a ottenere una sufficiente distinzione di questi manufatti dall'edificio
principale. Di regola le costruzioni accessorie possono in effetti sorgere in
contiguità con l'edificio principale; esse devono tuttavia distinguersi
chiaramente da quest'ultimo, sia dal profilo funzionale, sia dal profilo
architettonico-strutturale (cfr. RDAT 1985 n. 61; STA 52.2011.449 del 27
settembre 2012 consid. 2.2; Scolari,
op. cit., n. 851 ad art. 11 LE).
2.3
Le NAPR di Breganzona non contengono invece disposizioni
sulle costruzioni sotterranee né norme che impongano loro particolari distanze.
Fa dunque stato l'art. 42 cpv. 1
RLE, secondo cui le distanze dal confine non si applicano agli edifici e
impianti che sporgono dal terreno meno di m 1.50 (cfr. pure il rimando
dell'art. 1 cpv. 2 NAPR), laddove per terreno occorre riferirsi al
terreno sistemato (cfr. STA 52.2013.96 del 27 marzo 2014 in RtiD II-2014 n. 20
consid. 3.1.3). Stando al suo tenore letterale, l'art. 42 cpv. 1 RLE esige che
l'intera costruzione non sporga dal terreno oltre il limite di 1.50 m. In una
sentenza citata dalle parti, in un obiter dictum il Tribunale cantonale
amministrativo ha invero indicato che la prassi considera comunque
sotterranee anche le costruzioni che sporgono dal terreno oltre questo limite,
ma soltanto su un lato
(p. es. autorimesse sotterranee, cfr. in tal
senso art. 38 cpv. 3 LE; cfr. STA 52.2014.440 del 6 maggio 2016 consid. 4.1
confermata da STF 1C_274/2016 del 1° giugno 2017). Tale prassi, come si
evince dallo stesso giudizio, fa riferimento alle autorimesse interrate ai
sensi dell'art. 38 cpv. 3 LE.
2.3.1
Quest'ultima
norma attiene alla disciplina dell'indice di occupazione. L'i.o. è il rapporto
espresso in percento tra la superficie edificata e la superficie edificabile
del fondo (art. 37 cpv. 1 LE). Secondo l'art. 38 cpv. 3 primo periodo LE, la
superficie edificata è la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di
tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori.
Determinanti ai
fini del computo sono gli ingombri degli edifici. Per ingombri si intendono
le parti di costruzione che si sviluppano sia in orizzontale, sia in verticale,
sporgendo dal terreno sistemato. Per edificio si intende invece un'opera
edilizia che definisce degli spazi, aperti o chiusi, destinati a riparare
persone e cose dalle intemperie. In linea di massima, sfuggono quindi al
computo dell'i.o. le opere che, pur essendo rilevanti dal profilo della polizia
delle costruzioni, non sono qualificabili come edifici. Sono quindi esclusi
muri, terrapieni e impianti di vario genere (cfr. STA 52.2005.312 del 19
ottobre 2005 consid. 2).
Non tutta la
proiezione orizzontale degli edifici è comunque conteggiata quale superficie
edificata. Dal computo, l'art. 38 cpv. 3 secondo periodo LE esclude infatti
alcune parti, quali i cornicioni, le gronde e le pensiline d'ingresso aperte,
ovvero parti di costruzione che determinano ingombri trascurabili. L'art. 40
cpv. 2 RLE dispensa inoltre i balconi in quanto non calcolati nella distanza
dal confine. Per quanto qui più interessa, secondo l'art. 38 cpv. 3 secondo
periodo LE, non conteggiata quale superficie edificata è inoltre la superficie
delle autorimesse interrate, sporgenti dal terreno naturale al massimo su un
lato ed aventi una copertura praticabile, ricoperta di vegetazione.
Interrate secondo la definizione data da questa norma sono le autorimesse che
non sporgono dal terreno naturale su più di un lato. Secondo la ratio legis
della norma, vanno escluse dal computo anche le autorimesse che non sporgono
dal terreno perché sono state interrate mediante sistemazione ammissibile del
terreno (cfr. STA 52.2021.306/309 del 20 gennaio 2023 consid. 6.1, 52.2009.72 del
17.
giugno 2010 consid. 4, 52.2002.435 del 28 aprile 2003 consid. 4; Scolari, op. cit., n. 1138 ad art. 38,
secondo cui il termine terreno naturale sarebbe da ricondurre a un'imprecisione
legislativa; cfr. inoltre, sul requisito della copertura ricoperta di
vegetazione, non necessariamente imposto: STA 52.2008.413 del 26 gennaio 2009
consid. 3.1, 52.2002.435 citata consid. 4.1, RDAT 1987 n. 46; Scolari, op. cit., n. 113 ad art. 38
LE).
Come detto, decisivo ai fini del computo nella
superficie edificata è l'ingombro di un edificio (cfr. art. 38 cpv. 3 primo
periodo LE), e in particolare la proiezione sulla superficie del fondo della sua
struttura orizzontale. Le parti di costruzione sotterranee - a prescindere
dalla loro destinazione - non sono dunque mai computabili quale superficie
edificata nell'i.o. (cfr. STA 52.2012.137-137-142 del 13 novembre 2012 consid.
2, 52.2005.312 citata consid. 2; Scolari,
op. cit., n. 1137 ad art. 38 LE). In tal senso, conformemente all'art. 42 cpv.
1.
RLE, sono considerate sotterranee e quindi non soggette alla distanza né all'i.o.,
in quanto non determinanti ingombro, le costruzioni che sporgono dal terreno
sistemato meno di m 1.50 (cfr. STA 52.2011.296 del 28 febbraio 2012 consid.
3.3, 52.2009.72 citata consid. 4, 52.2007.410-414 del 31 gennaio 2008 consid.
3, 52.2002.435 citata consid. 4). Anche se l'art. 42 RLE attiene all'ordinamento
delle distanze, considerato che entrambi i parametri fanno riferimento agli
ingombri delle costruzioni, la giurisprudenza ammette la sua applicazione anche
nell'ambito dell'art. 38 LE (cfr. STA 52.2005.312 citata consid. 2.2,
52.2002.435
citata consid. 4.2).
2.3.2
Meno scontato è invece se
le autorimesse interrate secondo la definizione data dall'art. 38 cpv. 3
secondo periodo LE, ovvero quelle che sporgono dal terreno al massimo su un
lato e sfuggono all'i.o., possono essere considerate edifici sotterranei
anche ai fini delle distanze. Il testo dell'art. 42 cpv. 1 RLE invero non lo
prevede: così come anche rilevato nella citata sentenza del 6 maggio 2016 (inc.
n. 52.2014.440), la norma esige che l'intero edificio sporga dal terreno meno
di 1.50 m.
A ben vedere, non si può inoltre ignorare che simili
autorimesse - seppur non alterino l'equilibrio tra aree edificate e inedificate
(non incidendo essenzialmente sulla proiezione orizzontale degli edifici sul
fondo) - determinano pur sempre un ingombro verticale almeno su un lato, ovvero
quello in cui sporgono dal terreno più di 1.50 m. Ingombro che può comunque
ridursi o azzerarsi, laddove l'accesso viene realizzato in trincea (cfr. STA
52.2016.504
del 16 marzo 2018 consid. 4.7 e rimandi, 52.2005.39 del 20
aprile 2005 consid. 2.1; Scolari, op.
cit., n. 1129 ad art. 40/41 LE). A differenza di una costruzione sotterranea ex art. 42
cpv. 1 RLE, l'ingombro verticale di un'autorimessa ai sensi dell'art. 38 cpv. 3
LE, nella misura in cui travalica l'altezza di 1.50 m, è dunque percepibile
come tale, in particolare dal fondo su cui s'affaccia, rispetto al quale non
può evidentemente essere considerata sotterranea. In queste circostanze, in
assenza di una disposizione che lo preveda esplicitamente, non è quindi
possibile considerare in generale sotterranee le autorimesse (o altre
costruzioni in genere) che su uno o più lati sporgono dal terreno più di m
1.50
Al contrario, dal profilo delle distanze, come del resto anche delle
altezze, questi manufatti, al pari di qualsiasi altra costruzione accessoria o
principale, devono rispettare i relativi parametri. Le autorimesse possono in
particolare anche sporgere all'interno della fascia di rispetto definita dalle
distanze da confine applicabili agli edifici principali, ma solo se osservano i
requisiti validi per le costruzioni accessorie. L'obiter dictum della
sentenza citata anche dai resistenti - che comunque concerneva un caso diverso
- va pertanto così puntualizzato. Il Tribunale non ha del resto considerato
sotterranea in applicazione dell'art. 38 cpv. 3 LE, ma richiamante la distanza
per edifici principali dal confine del fondo prospiciente, la parte centrale di
uno zoccolo di un edificio (adibita ad autorimessa, locali tecnici e fitness),
collocata tra due terrapieni, che sporgeva su un solo lato più di 3 m (cfr. STA
52.2013.96
citata consid. 3.2).
3.
3.1. In concreto, come visto in narrativa, il primo progetto prevede
in particolare di erigere, a livello del piano seminterrato (P -1), un'autorimessa
che con un corpo fuoriesce dal perimetro dell'edificio, estendendosi fino al
confine con la part. __________.
In base ai piani, verso via dei B__________, questo
corpo - incanalato sotto una pensilina - presenta
un'altezza fino a 4.45 m (incluso il parapetto-recinzione sovrastante [m 1.50],
cfr. facciata sud). Altezza che, in corrispondenza dello spigolo sud-est (a
confine con la part. __________), resta invariata anche con l'arretramento
della pensilina imposto dal Governo. Già solo per questo motivo, conformemente
alla giurisprudenza sopraesposta, è escluso che questo corpo possa essere
considerato una costruzione sotterranea ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 RLE. Anche
sul lato est il manufatto sporge fino a m 2.80 dal giardino perpendicolarmente
sottostante del ricorrente, delimitato da un muro di cinta (cfr. la differenza
tra la quota del terreno della part. __________ [385.12 m slm], deducibile
dalla sezione E-E** del secondo progetto [a una distanza di circa 4 m dalla
strada], e la quota [387.92m slm] al filo superiore del parapetto-recinzione
sopra l'autorimessa, cfr. facciata est e sezione A-A). Al di là del fatto che
neppure sul lato ovest risulta propriamente interrato, ma più che altro
"addossato" all'edificio principale, anche per questo motivo non può
essere ritenuto sotterraneo.
Il manufatto non può nemmeno essere considerato una
costruzione accessoria ex art. 7 cpv. 4 NAPR. Non solo perché travalica i
limiti d'ingombro di queste costruzioni (in particolare d'altezza: 3.50 m), ma
anche perché dal profilo architettonico-strutturale non si distingue
sufficientemente dall'edificio principale, di cui configura piuttosto
un'estensione.
Ne discende che l'autorimessa non può sottrarsi alla
distanza da confine applicabile agli edifici principali (5 m); distanza che,
tuttavia, chiaramente non rispetta verso il fondo del ricorrente.
Già solo per questo motivo, il giudizio governativo
che ha tutelato il permesso del 14 gennaio 2020 non può essere confermato.
3.2
Il secondo progetto, a differenza del primo,
interra maggiormente l'autorimessa, arretrando il corpo che fuoriesce dal
perimetro dell'edificio fino a una distanza di 2 m dal confine con il fondo
vicino. A est del manufatto, verso la part. __________, il terreno sarà
sistemato con un terrapieno inclinato largo 2 m, che degrada a cuneo in
direzione della strada.
Ora, quand'anche si possa ammettere che la
sistemazione del terreno a fianco del corpo dell'autorimessa (pure coperto da
uno strato di terra di 30 cm) non prefiguri ancora un artifizio destinato a
mascherare l'opera al fine di considerarla sotterranea (cfr. STA 52.2019.288
del 23 settembre 2020 consid. 3.4, 52.2017.197-199-200 del 14 maggio 2018 consid.
2.4
e rimandi), è comunque evidente che neppure a questo manufatto può es-sere
attribuita tale qualifica: sul lato sud, rivolto su via dei B__________, esso
presenta infatti un'altezza fino a m 3.90. Travalica dunque abbondantemente il
limite d'altezza massimo ammesso dall'art. 42 cpv. 1 RLE per gli edifici
sotterranei. È ben vero che sul lato est, verso il fondo del ricorrente,
l'autorimessa non sporge dal terreno sistemato mediante il terrapieno inclinato.
Questa sola circostanza non permette tuttavia di considerare l'opera
sotterranea. A prescindere dal fatto che neppure sul lato ovest risulta
realmente interrato nel terreno, la situazione del manufatto non è in
definitiva essenzialmente diversa da quella di un edificio che, pur non
sporgendo da un terreno sovrastante, è tenuto a rispettare la distanza anche su
quel lato, poiché emerge sugli altri lati (cfr. STA 52.1996.73 del 17 novembre
1996.
confermata da STF 1P.646/1996 in RDAT I-1998 n. 46; 52.2014.440 citata
confer-mata da STF 1C_274/2016 del 1° giugno 2017; cfr. pure STA 52.2014.185
del 5 novembre 2014 consid. 3.4). Con il suo sviluppo verticale, percepibile in
particolare sul fronte sud, la costruzione determina infatti pur sempre un
ingombro all'interno della fascia di rispetto definita dalle distanze da confine
applicabili agli edifici principali, che per principio può essere edificata
soltanto nei limiti stabiliti per le costruzioni accessorie. Limiti che,
tuttavia, il manufatto non rispetta. Non solo perché oltrepassa lo sviluppo
massimo ammesso per queste opere (in particolare d'altezza: m 3.50), ma anche
perché a livello architettonico-strutturale continua a non distinguersi dallo
stabile principale, da cui non risulta indipendente (cfr. art. 7 cpv. 4 NAPR).
Tanto più se si considera che la parte d'autorimessa con l'ingresso è per lo
più già collocata all'interno del perimetro dello stabile (di cui concorre a
determinare l'altezza, cfr. facciata sud e sezione E-E). In queste circostanze,
malvenuta è quindi l'affermazione del Governo secondo cui il lato dove si
colloca l'ingresso deve sporgere, altrimenti ci si domanda come i posteggi
sarebbero raggiungibili. Come giustamente rileva l'insorgente, nulla
impedirebbe ai resistenti di rivedere il progetto in modo da disporre l'accesso
interamente sotto l'edificio, evitando la sporgenza nella fascia di rispetto a
confine.
Ne discende che anche la decisione governativa
relativa alla li-cenza edilizia del 20 marzo 2021, non può essere tutelata in
quanto lesiva del diritto.
4.
4.1. Nella zona mista residenziale-artigianale l'altezza
massima degli edifici è di m 13.50 alla gronda e 15.50 m al colmo (cfr. art. 55
cpv. 2 lett. d NAPR). Per il modo di misurare le altezze di un edificio sono
applicabili le disposizioni della LE (cfr. art. 10 cpv. 1 NAPR). Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un
edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore
del cornicione di gronda o del parapetto. Per principio, l'altezza degli
edifici è misurata sulla verticale delle facciate, a partire dal terreno
sistemato sino al punto superiore determinante (filo superiore del
cornicione di gronda o parapetto). Il punto inferiore di misurazione è invece
dato dal livello del terreno sistemato, perpendicolarmente sottostante (cfr. RDAT
II-1996 n. 35 consid. 4.1). Per terreno sistemato occorre intendere il livello
del terreno aperto, al servizio di una costruzione in senso lato, come un
giardino, un tappeto verde o un cortile (cfr. Scolari,
op. cit., n. 1229 ad art. 40/41 LE). Se la sistemazione è ottenuta abbassando
il livello del terreno naturale (mediante
escavazione), il maggior sviluppo verticale delle facciate che ne risulta va
interamente preso in considerazione ai fini della misurazione dell'altezza
(cfr. STA 52.2016.504 citata consid. 4.7 e rimandi; Scolari, op. cit., n. 1223 ad art. 40/41 LE). Una trincea
che occupa soltanto una frazione della facciata, scavata nel terreno per
formare un'area di disimpegno (come l'accesso a un'autorimessa o a locali
sotterranei), non è tuttavia da considerare quale livello del terreno sistemato
(cfr. STA 52.2016.504 citata consid. 4.7 e rimandi, Scolari, op. cit., n. 1129 ad art. 40/41 LE; cfr. in tal
senso art. 10 cpv. 5 NAPR).
4.2
In concreto, secondo i piani del primo progetto, in corrispondenza
dello spigolo sud-est (tagliato dai balconi ad angolo), l'edificio presenta un'altezza
di m 13.46, misurata dal terreno sistemato a fianco dell'autorimessa sino al
filo superiore del canale di gronda.
Considerato che, in base al chiaro testo di legge, il punto superiore
determinante non coincide con il canale ma con il filo superiore del cornicione
di gronda, a questa misura vanno tuttavia aggiunti 0.10 m (= 13.56 m). Non
porta ad altra conclusione il disegno del progetto riprodotto nella sentenza
citata dal ricorrente, la quale al contrario ribadisce più volte il punto
superiore determinante fissato dall'art. 40 cpv. 1 LE (cfr. RDAT II-1996 n. 35
consid. 4.1).
Il punto inferiore
considerato non risulta invece scorretto, nella misura in cui, in quel punto,
il terreno scavato davanti al portone dell'autorimessa appare formare una
leggera trincea, trascurabile (cfr. art. 10 cpv. 5 NAPR).
In ogni caso, come
visto, seppur di poco, anche da questo profilo il progetto non è pienamente
conforme alle NAPR.
4.3
Il secondo
progetto presenta il medesimo difetto del primo: anche in questo caso l'altezza
dell'edificio (13.50 m) riportata sui piani in corrispondenza dello spigolo
sud-est (tagliato dai balconi ad angolo), non considera il filo superiore del
cornicione di gronda, ma il canale di gronda leggermente sottostante (- 0.10 m;
cfr. facciate sud ed est e sezione E-E). Neppure questo stabile, alto fino a m
13.60, si attiene quindi compiutamente all'altezza massima (m 13.50) prescritta
dall'art. 55 cpv. 2 NAPR.
5.
Ritenuto che i
giudizi impugnati non possono essere confermati già per i motivi di cui si è
detto, non occorre soffermarsi anche sull'ulteriore censura sollevata dal
ricorrente, inerente l'area verde.
6.
6.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, annullando
le decisioni governative impugnate, unitamente alle relative licenze edilizie.
6.2
Dato l'esito, la
tassa di giustizia è posta a carico dei resistenti, secondo soccombenza (art.
47.
cpv. 1 LPAmm). Questi ultimi rifonderanno inoltre al ricorrente un'indennità
per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), nella misura in cui si è fatto assistere
da un legale davanti al Governo (segnatamente per la procedura riguardante la
licenza edilizia del 14 gennaio 2020).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di
conseguenza, sono annullate:
1.1
le decisioni del 19 gennaio
2022.
(n. 138 e 145) del Consiglio di Stato;
1.2
le licenze edilizie del 14
gennaio 2020 e del 20 marzo 2021 rilasciate dal Municipio di Lugano a CO 1, CO
2.
e CO 3.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1, CO 2 e CO 3, in solido. Gli
stessi rifonderanno inoltre a RI 1 complessivi fr. 800.- a titolo di ripetibili
per la procedura davanti al Governo, come indicato al consid. 5.2. A RI 1 va
retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente Il
vicecancelliere