52.2022.59
Commessa pubblica. Esclusione dalla procedura di aggiudicazione di una concorrente che ha il medesimo titolare di una ditta che non rispetta il CCL di categoria
17 giugno 2022Italiano19 min
i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 LCPubb
Source ti.ch
Incarto n.
52.2022.59
Lugano
17
giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 22 febbraio
2022 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 9 febbraio 2022 (n. 556) del
Consiglio di Stato che in esito a pubblico concorso ha aggiudicato CO 1 una
tratta del servizio di trasporto degli allievi delle scuole medie di __________
per la durata di 10 anni, a partire dall'anno scolastico 2021/2022;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19 gennaio 2021 il
Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;
RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il
servizio di trasporto scolastico per gli allievi della scuola media di __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ a partire dall'anno scolastico 2021/2022 per una durata di 10 anni
scolastici (FU 5/2021 pag. 436 segg.).
B. Il bando di concorso
definiva diverse tratte di percorrenza per cui i concorrenti potevano inoltrare
la propria offerta entro il termine del 3 marzo 2021. La ditta RI 1 ha partecipato
alla gara per molteplici percorsi. Per la tratta __________.3 (__________ - SM __________)
essa ha presentato un'offerta, proponendo una tariffa annua di fr. 94'929.05,
contro quella della CO 1 di fr. 96'540.-.
C. Dopo un primo esame
formale delle offerte, il committente ha chiesto alla predetta concorrente di
fornire un documento mancante (autocertificazione e dichiarazione
dell'offerente sulla parità di trattamento tra uomo e donna). Inoltre, preso
atto dell'attestazione allegata all'offerta con cui la Commissione paritetica
cantonale autotrasporti (CoPa) ha dichiarato che la ditta, annunciante un
dipendente sottoposto al Contratto collettivo di lavoro negli autotrasporti del
Canton Ticino (CCL), rispettava le disposizioni previste dal CCL, il
committente ha invitato la concorrente a fornire i nominativi di tutti i dipendenti
dell'azienda, in particolare di quello sottoposto al CCL. In seguito è stato
pure chiesto di produrre i contratti stipulati con tutti i dipendenti.
L'offerente ha trasmesso quanto richiesto.
D. a. Nel successivo mese
di giugno il committente ha aggiudicato la maggior parte delle tratte a
concorso. Ha invece tenuto in sospeso quelle dove la ditta RI 1 risultava la migliore
offerente, volendo esperire maggiori accertamenti a seguito di un servizio
giornalistico trasmesso dalla Radiotelevisione svizzera (RSI) in cui si metteva
in dubbio che la ditta, già esecutrice di mandati analoghi assegnati in
precedenza, retribuisse effettivamente i dipendenti con i salari stabiliti dal
contratto collettivo di lavoro del settore.
b. Dopo aver accertato
che nel corso del precedente mese di giugno svolgendo il servizio di trasporto
scolastico su una tratta a lei assegnata la RI 1 aveva fatto ricorso a un
prestito di personale dalla ditta N__________ Sagl, amministrata dal suo stesso
titolare, l'11 agosto 2021 la stazione appaltante ha chiesto a quest'ultima di
trasmettere tutti i documenti di cui all'art. 39 del regolamento di
applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL
730.110) concernenti l'adempimento di oneri sociali e tributari, nonché il
rispetto del CCL, riferiti alla N__________ Sagl. La RI 1 ha trasmesso alcuni
documenti intestati alla N__________, tra cui non figuravano né la
dichiarazione della CoPa del settore né l'attestazione dell'avvenuto pagamento
dei premi dell'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia. Il 23
dicembre 2021 il committente ha richiesto direttamente alla N__________ Sagl l'invio
dei documenti mancanti e, visto il tempo trascorso, la trasmissione di tutta la
documentazione aggiornata. Nemmeno in quest'occasione è stata presentata la
dichiarazione della CoPa riferita alla N__________ Sagl.
E. Con decisione del 9
febbraio 2022, il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 1 previa
esclusione della RI 1 in base all'art. 25 lett. f della legge sulle commesse
pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100).
F. La RI 1 insorge
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione, chiedendone
l'annullamento e l'aggiudicazione della commessa in proprio favore, previa
concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Eccepisce la carenza di
motivazione della decisione impugnata, priva di qualsiasi spiegazione sulle
ragioni dell'estromissione dalla gara, se non il richiamo all'art. 25 lett. f
LCPubb. Norma, quest'ultima, che sancisce l'esclusione di concorrenti che hanno
Fatti
i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 LCPubb
o sono controllati dalle stesse persone. In nessun caso il committente potrebbe
quindi estromettere dal concorso la RI 1 ricorrendo a questa disposizione. La N__________
Sagl, benché anch'essa riconducibile a I__________, opera infatti in un altro
settore, quello del turismo internazionale, e non ha partecipato al concorso. La
decisione di escludere la ricorrente sarebbe sostanzialmente dettata da un
servizio televisivo confezionato in modo superficiale sulla base di
dichiarazioni di persone intervistate, ora oggetto di querela penale per titolo
di diffamazione e calunnia.
G. a. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il committente, che ha brevemente riassunto il
contenuto del reportage, andato in onda il 20 maggio 2021, che ha suscitato
dubbi sulla correttezza dell'operato della ricorrente, esecutrice del servizio
di trasporto degli allievi di scuola media su due tratte a lei deliberate nel
2017 in esito a pubblico concorso. In particolare, essa è stata accusata di
dumping salariale, e meglio di aver licenziato il personale dopo
l'aggiudicazione, per trasferirlo nella neocostituita società N__________ Sagl,
non firmataria del CCL. La stazione appaltante ha quindi confermato la bontà
della propria decisione fondata sull'art. 25 lett. f LCPubb, siccome la
ricorrente non ha dimostrato che la N__________ Sagl, società a lei
strettamente legata, rispetti il contratto collettivo di lavoro.
b. L'aggiudicataria si è rimessa alle considerazione del committente e dell'CO
3 del Dipartimento del territorio, nonché al giudizio del Tribunale. Il
predetto Ufficio non ha presentato osservazioni.
H. Il 1° aprile 2022 il
giudice delegato del Tribunale ha parzialmente accolto la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, accordando al committente la
possibilità di concludere il contratto fino al giudizio di merito.
I. Con la
replica e la duplica la ricorrente e il committente hanno ribadito le proprie
tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso
la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua esclusione dalla
procedura di aggiudicazione; la riammissione in gara dell'insorgente le
garantirebbe concrete possibilità di vedersi attribuire l'appalto, ritenuto
oltretutto che la committenza ha ammesso che la sua offerta risulterebbe prima
in classifica (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). L'abilitazione
a contestare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 le potrà invece essere
riconosciuta solo in caso di accoglimento delle sue censure rivolte contro la
sua estromissione dalla gara (cfr. STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid.
1). Con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è
pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori
accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il
concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalla ricorrente
con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente
cognizione di causa.
2. La ricorrente
lamenta la violazione del proprio diritto di essere sentita per carenza di
motivazione della decisione impugnata.
2.1. La natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati
innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale: giusta l'art. 46 LPAmm,
ogni decisione deve essere motivata per scritto e intimata alle parti con
l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è
volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a
favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a
salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa e a permettere all'istanza
di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (cfr. DTF 135
Considerandi
II 286 consid. 5.1, 123 I 31 consid. 2c; Marco
Borghi/
Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, ad art. 26, n. 1).
L'art. 33 cpv. 2 LCPubb, applicabile al caso concreto grazie all'art. 4 cpv. 4
LCPubb, prescrive che la decisione di aggiudicazione deve indicare
succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati
offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di
diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto
sospensivo. Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi
richiesti dalla predetta norma, le decisioni di esclusione e aggiudicazione
devono essere in ogni modo convenientemente motivate, conformemente alle
esigenze minime che discendono dal diritto di essere sentito ancorato all'art.
29.
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile
1999.
(Cost., RS 101). Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una
spiegazione ragionevole in ordine alle valutazioni operate dalla committenza. La stessa può anche essere succinta, risultare dai
diversi considerandi componenti la decisione o fare riferimento ad altri atti,
ma i destinatari della decisione devono essere posti nella condizione di
esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso (cfr. STF 2C_583/2017 del
18.
dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid.
5.2
e rimandi; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017 consid. 2.1).
2.2
La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza
delle contestazioni di merito (cfr. DTF 135 I 187 consid. 2.2, 125 I 113
consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono nondimeno essere sanate
davanti all'istanza di ricorso: a tal fine occorre che il committente fornisca
la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di
prendere posizione sugli argomenti addotti (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2;
RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017 consid. 2.1 e
rimandi; 52.2011.288 del 12 settembre 2011 consid. 2.1).
2.3
Con la decisione impugnata, il committente ha menzionato il motivo di
esclusione dell'insorgente soltanto con il richiamo all'art. 25 lett. f LCPubb.
Una vera e propria spiegazione della ragione che ha condotto al provvedimento
non è in effetti stata fornita. Ciò non toglie che la ricorrente non è stata
affatto lesa nei suoi diritti, avendo perfettamente compreso, grazie allo
scambio di corrispondenza che ha preceduto l'emanazione della decisione, che
l'estromissione è stata dettata dal suo legame con la società N__________ Sagl.
In ogni caso, dinanzi a questo Tribunale, che rivede liberamente fatti e
diritto, il committente ha spiegato le esatte ragioni che hanno condotto alla
sua decisione e la ricorrente ha avuto modo di esprimersi compiutamente al
riguardo: qualsiasi eventuale violazione del diritto di essere sentita della
ricorrente sarebbe da ritenere sanata. La censura va quindi disattesa.
3.
3.1. Per l'art.
13.
lett. d CIAP le disposizioni cantonali d'esecuzione garantiscono una
procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e
verificabili. Secondo l'art. 5 lett. a LCPubb, applicabile alla presente
fattispecie grazie all'art. 4 cpv. 4 LCPubb, il committente può aggiudicare la
commessa oggetto del concorso unicamente a offerenti che garantiscono
l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle
imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi
di lavoro vigenti per categoria di arti e mestieri e/o i contratti nazionali
mantello. La norma sancisce un criterio d'idoneità di carattere generale, volto
a garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto
dumping sociale (cfr. messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del
Consiglio di Stato concernente l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5; Vinicio Malfanti, Principali novità
introdotte dalla legge sulle commesse pubbliche, RDAT I-2001, pag. 446 seg.).
Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad
assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre
indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA
52.2011.2
del 27 gennaio 2011; Peter
Galli/
André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 514 segg.). Essa impone al
committente di verificare, tra le altre cose, se i concorrenti si attengono
alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro riferibili alla commessa
in vigore nel luogo di sede o di domicilio del concorrente. La norma non esige
che i concorrenti abbiano sottoscritto il CCL di riferimento. Essa si limita ad
esigerne il rispetto. L'obbligo indiretto di sottoscrivere un CCL non
dichiarato obbligatorio sarebbe in effetti contrario al diritto federale,
poiché si tradurrebbe in un'elusione delle disposizioni procedurali e materiali
fissate dalla legge federale concernente il conferimento del
carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28
settembre 1956 (LOCCL; RS 221.215.311). Una simile costrizione disattenderebbe
inoltre la libertà d'associazione garantita dall'art. 23 Cost. (STA 52.2018.398
del 15 novembre 2018 consid. 4.2.1 e rinvii). È pertanto sufficiente che il
concorrente assicuri ai suoi dipendenti un trattamento contrattuale equivalente
a quello previsto dal CCL di riferimento della commessa.
3.2
Riallacciandosi all'art. 5
lett. a LCPubb, l'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prescrive di allegare all'offerta
le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:
a) AVS/AI/IPG/AD;
b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
c) SUVA o istituto analogo;
d) Cassa pensione (LPP);
e) Imposte alla fonte;
f) Imposte federali, cantonali e comunali;
g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);
h) Pensionamento anticipato (PEAN);
i)
Contributi professionali;
unitamente a una dichiarazione
del competente organo di vigilanza che attesti il rispetto di un contratto
collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto
normale di lavoro (cpv. 2), nonché un'autocertificazione del rispetto della
parità di trattamento tra uomo e donna (cpv. 3).
4.
Giusta l'art. 25
LCPubb il committente esclude dalla procedura o revoca l'aggiudicazione e può
sciogliere il contratto con gli offerenti o aggiudicatari che, segnatamente,
nella gara o dopo l'aggiudicazione e sino al termine dell'esecuzione della
prestazione contrattuale:
a) non adempiono ai
criteri di idoneità;
b) hanno dato al
committente indicazioni false;
c) non rispettano i
principi sanciti all'art. 5 lett. a) e b) della legge;
d) hanno comportamenti
tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo
rilevante;
e) sono oggetto di una
procedura di concordato o di fallimento;
f) hanno i
medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono
controllati dalle stesse persone;
g) hanno i medesimi
titolari o sono controllati dalle stesse persone riferibili a offerenti già esclusi
per sanzione.
Come segnalato dal
committente, questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in merito alla
portata del motivo di esclusione di cui alla lett. f. Ha in particolare
rilevato che lo stesso, previsto allo scopo precipuo "di frenare […] il
fenomeno di quelle aziende che, essendo in mora con il pagamento delle imposte
o con l'osservanza delle leggi previdenziali, concorrono all'assegnazione di
commesse pubbliche con altri nominativi societari, aventi comunque la stessa
sostanza aziendale" (cfr. rapporto 19.01.2001 della commissione della
legislazione sul messaggio concernente la LCPubb, pag. 15), non intende
escludere dalla gara tutte le ditte concorrenti che abbiano i medesimi titolari
o siano controllate dalle medesime persone, ma soltanto quelle nelle quali
operano persone attive a livello dirigenziale in ditte che non si attengono ai
principi dell'art. 5 LCPubb (RDAT II-2002 n. 40 consid. 2.1; STA 52.2003.113
del 30 aprile 2003 consid. 3.1). Lo scopo della norma è invero quello di
estromettere dalla gara quelle imprese che sono soltanto l'emanazione di altre
ditte, impedite a partecipare o comunque da escludere perché disattendono il
principio in questione. Non è quello di impedire a certe società di partecipare
a un concorso soltanto perché hanno i medesimi titolari o sono controllate
dalle medesime persone (cfr. RDAT II-2002 n. 40 consid. 2.2). Non è quindi
necessario che queste ultime partecipino al concorso. Tale conclusione è stata
confermata dal Tribunale anche dopo l'entrata in vigore, il 13 dicembre 2011,
della modifica del testo normativo, da cui si evince in modo più chiaro che ai
fini dell'esclusione non basta che vi sia identità a livello di titolari o di
detentori del potere di disposizione, ma occorre anche che questi dirigenti
siano attivi in seno ad aziende che disattendono i principi suddetti,
segnatamente a ditte che sono in mora con il pagamento degli oneri sociali (STA
52.2016.611
del 30 marzo 2017 consid. 2.1). Nulla muta a questa conclusione il
fatto che il testo normativo parli di offerenti che non adempiono ai
principi dell'art. 5 LCPubb. Il tenore dell'attuale disposto deriva da un
emendamento proposto dalla Commissione della legislazione nell'ambito della
modifica dell'art. 45 LCPubb, norma che nella versione allora in vigore
disciplinava le sanzioni amministrative in caso di violazioni alla legge (materia
attualmente regolata all'art. 45a seg. LCPubb). Con la predetta modifica del 19
ottobre 2011, il legislatore, nell'ottica di rafforzare l'apparato
sanzionatorio e meglio lottare contro gli abusi, ha introdotto la possibilità
di condannare i contravventori a una pena pecuniaria, la facoltà di punire le
violazioni derivanti dal mancato rispetto della legge federale concernente le
misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi
previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (LDist; RS 823.20)
e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta al
lavoro nero del 17 giugno 2005 (LLN; RS 822.41), nonché la punibilità dei
membri della committenza in caso di violazione della LCPubb (cfr. BU 2011, 582).
L'emendamento proposto dalla Commissione della legislazione e approvato dal
Gran Consiglio ha condotto innanzitutto all'introduzione dell'art. 25 lett. g volto
a sancire l'esclusione dei concorrenti che hanno i medesimi titolari di
offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati dalle stesse persone.
Ciò, per l'appunto, al fine di rafforzare la protezione contro gli abusi ed
evitare che chi è sorpreso a violare la legge possa rifarsi una verginità
attraverso schemi societari di vario tipo (cfr. raccolta dei verbali del
Gran Consiglio 2011 - 2012 Vol. 3, pag. 1472). La lett. f della norma è invece
stata soltanto rielaborata, verosimilmente per rendere più chiaro il testo e
dissipare ogni dubbio interpretativo conformemente alla giurisprudenza del
Tribunale amministrativo. La vecchia disposizione, la cui sintassi è stata
definita claudicante dal Tribunale, appariva infatti ambigua nella
misura in cui poteva far intendere che il motivo di esclusione risiedesse nel
semplice fatto che due concorrenti avessero gli stessi titolari (cfr RDAT I-2002
n. 40 consid. 2.1). La modifica presentata durante la seduta del Gran Consiglio
del 19 ottobre 2011 è la seguente:
f) le ditte che abbiano hanno i
medesimi titolari di offerenti e siano controllate dalle stesse
persone e che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati
dalle stesse persone;
Appare pertanto evidente
che l'intento dell'emendamento dell'art. 25 lett. f LCPubb, adottato senza
particolare discussione o commento, era appunto di rendere il testo più chiaro
e non di stravolgere la portata della norma. Dai materiali legislativi che
hanno accompagnato la modifica dell'art. 45 LCPubb (messaggio n. 6455 dell'8
febbraio 2011, rapporto della Commissione della legislazione del 28 settembre
2011, estratto dei verbali del Gran Consiglio di cui alla raccolta citata) emerge
la volontà del legislatore di rendere più incisive le misure applicabili nei
confronti degli offerenti per combattere le violazioni alla legislazione sugli
appalti pubblici e quelle in materia di protezione dei lavoratori, nonché i
tentativi di aggirare la legge. Impensabile quindi che il Gran Consiglio abbia
inteso, con la rielaborazione del testo di cui alla lett. f, limitare
l'applicazione del motivo di esclusione dal concorso alle sole aziende -
detenute o controllate dal concorrente passibile di estromissione e
inadempienti dei principi di cui all'art. 5 LCPubb - partecipanti quali
offerenti nella medesima gara.
5.
Nel caso
concreto, sia la RI 1 sia la N__________ Sagl, operanti nel settore degli
autotrasporti, hanno quale unico socio e gerente I__________, nonché lo stesso
scopo sociale. Secondo le dichiarazioni dell'insorgente, la N__________ Sagl
opera da alcuni anni esclusivamente nel trasporto internazionale di turisti,
con personale proprio, ma facendo capo agli automezzi della RI 1. Emerge
inoltre dagli atti che almeno in un'occasione la ricorrente ha fatto ricorso al
prestito di manodopera nello svolgimento del servizio di trasporto scolastico, impiegando
un autista alle dipendenze della N__________ Sagl. Dalle predette circostanze
si può desumere che vi sia un legame di una certa intensità tra le due società
che non permette affatto di escludere il rischio di elusione dei principi di
cui all'art. 5 LCPubb. Il fatto che la N__________ Sagl si dedicherebbe
esclusivamente al turismo internazionale nulla muta a questa conclusione, dato che
questo non impedisce lo scambio di mezzi e personale tra le due aziende. Non è pertanto
fuori luogo che il committente abbia esperito accertamenti sulla N__________
Sagl. Posta questa premessa, la ricorrente non è riuscita a dimostrare, nemmeno
in questa sede, che la predetta società garantisca ai propri dipendenti un
trattamento conforme al CCL del settore. A ben vedere, essa nemmeno ha provato
di essere in regola con il pagamento dei contributi alla cassa pensione
all'istituzione di previdenza ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP; RS 831.40). Il certificato da lei
presentato attesta infatti uno scoperto e il successivo ordine di bonifico trasmesso
al committente non permette di dedurre in modo inappuntabile che la ditta abbia
saldato i suoi debiti. Adempiute le condizioni enunciate dall'art. 25 lett. f
LCPubb, l'esclusione della ricorrente è giustificata.
6.
Estromessa a
ragione dalla gara, l'insorgente non è legittimata a contestare
l'aggiudicazione alla CO 1. Il ricorso va quindi respinto nella misura della
sua ricevibilità.
7.
La tassa di
giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza ed è
commisurata tenendo conto dei valori in discussione e dell'evasione, in data
odierna, di altre cinque procedure promosse dall'insorgente, con problematiche
giuridiche identiche (inc. 52.2022.60-64; art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si
assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Nella misura
in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente, a cui è restituito
l'anticipo versato in eccesso.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La vicecancelliera