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Decisione

52.2022.59

Commessa pubblica. Esclusione dalla procedura di aggiudicazione di una concorrente che ha il medesimo titolare di una ditta che non rispetta il CCL di categoria

17 giugno 2022Italiano19 min

i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 LCPubb

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.59

Lugano

17

giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 22 febbraio

2022 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 9 febbraio 2022 (n. 556) del

Consiglio di Stato che in esito a pubblico concorso ha aggiudicato CO 1 una

tratta del servizio di trasporto degli allievi delle scuole medie di __________

per la durata di 10 anni, a partire dall'anno scolastico 2021/2022;

ritenuto, in

fatto

A. Il 19 gennaio 2021 il

Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;

RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il

servizio di trasporto scolastico per gli allievi della scuola media di __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________ a partire dall'anno scolastico 2021/2022 per una durata di 10 anni

scolastici (FU 5/2021 pag. 436 segg.).

B. Il bando di concorso

definiva diverse tratte di percorrenza per cui i concorrenti potevano inoltrare

la propria offerta entro il termine del 3 marzo 2021. La ditta RI 1 ha partecipato

alla gara per molteplici percorsi. Per la tratta __________.3 (__________ - SM __________)

essa ha presentato un'offerta, proponendo una tariffa annua di fr. 94'929.05,

contro quella della CO 1 di fr. 96'540.-.

C. Dopo un primo esame

formale delle offerte, il committente ha chiesto alla predetta concorrente di

fornire un documento mancante (autocertificazione e dichiarazione

dell'offerente sulla parità di trattamento tra uomo e donna). Inoltre, preso

atto dell'attestazione allegata all'offerta con cui la Commissione paritetica

cantonale autotrasporti (CoPa) ha dichiarato che la ditta, annunciante un

dipendente sottoposto al Contratto collettivo di lavoro negli autotrasporti del

Canton Ticino (CCL), rispettava le disposizioni previste dal CCL, il

committente ha invitato la concorrente a fornire i nominativi di tutti i dipendenti

dell'azienda, in particolare di quello sottoposto al CCL. In seguito è stato

pure chiesto di produrre i contratti stipulati con tutti i dipendenti.

L'offerente ha trasmesso quanto richiesto.

D. a. Nel successivo mese

di giugno il committente ha aggiudicato la maggior parte delle tratte a

concorso. Ha invece tenuto in sospeso quelle dove la ditta RI 1 risultava la migliore

offerente, volendo esperire maggiori accertamenti a seguito di un servizio

giornalistico trasmesso dalla Radiotelevisione svizzera (RSI) in cui si metteva

in dubbio che la ditta, già esecutrice di mandati analoghi assegnati in

precedenza, retribuisse effettivamente i dipendenti con i salari stabiliti dal

contratto collettivo di lavoro del settore.

b. Dopo aver accertato

che nel corso del precedente mese di giugno svolgendo il servizio di trasporto

scolastico su una tratta a lei assegnata la RI 1 aveva fatto ricorso a un

prestito di personale dalla ditta N__________ Sagl, amministrata dal suo stesso

titolare, l'11 agosto 2021 la stazione appaltante ha chiesto a quest'ultima di

trasmettere tutti i documenti di cui all'art. 39 del regolamento di

applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL

730.110) concernenti l'adempimento di oneri sociali e tributari, nonché il

rispetto del CCL, riferiti alla N__________ Sagl. La RI 1 ha trasmesso alcuni

documenti intestati alla N__________, tra cui non figuravano né la

dichiarazione della CoPa del settore né l'attestazione dell'avvenuto pagamento

dei premi dell'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia. Il 23

dicembre 2021 il committente ha richiesto direttamente alla N__________ Sagl l'invio

dei documenti mancanti e, visto il tempo trascorso, la trasmissione di tutta la

documentazione aggiornata. Nemmeno in quest'occasione è stata presentata la

dichiarazione della CoPa riferita alla N__________ Sagl.

E. Con decisione del 9

febbraio 2022, il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 1 previa

esclusione della RI 1 in base all'art. 25 lett. f della legge sulle commesse

pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100).

F. La RI 1 insorge

dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione, chiedendone

l'annullamento e l'aggiudicazione della commessa in proprio favore, previa

concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Eccepisce la carenza di

motivazione della decisione impugnata, priva di qualsiasi spiegazione sulle

ragioni dell'estromissione dalla gara, se non il richiamo all'art. 25 lett. f

LCPubb. Norma, quest'ultima, che sancisce l'esclusione di concorrenti che hanno

Fatti

i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 LCPubb

o sono controllati dalle stesse persone. In nessun caso il committente potrebbe

quindi estromettere dal concorso la RI 1 ricorrendo a questa disposizione. La N__________

Sagl, benché anch'essa riconducibile a I__________, opera infatti in un altro

settore, quello del turismo internazionale, e non ha partecipato al concorso. La

decisione di escludere la ricorrente sarebbe sostanzialmente dettata da un

servizio televisivo confezionato in modo superficiale sulla base di

dichiarazioni di persone intervistate, ora oggetto di querela penale per titolo

di diffamazione e calunnia.

G. a. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il committente, che ha brevemente riassunto il

contenuto del reportage, andato in onda il 20 maggio 2021, che ha suscitato

dubbi sulla correttezza dell'operato della ricorrente, esecutrice del servizio

di trasporto degli allievi di scuola media su due tratte a lei deliberate nel

2017 in esito a pubblico concorso. In particolare, essa è stata accusata di

dumping salariale, e meglio di aver licenziato il personale dopo

l'aggiudicazione, per trasferirlo nella neocostituita società N__________ Sagl,

non firmataria del CCL. La stazione appaltante ha quindi confermato la bontà

della propria decisione fondata sull'art. 25 lett. f LCPubb, siccome la

ricorrente non ha dimostrato che la N__________ Sagl, società a lei

strettamente legata, rispetti il contratto collettivo di lavoro.

b. L'aggiudicataria si è rimessa alle considerazione del committente e dell'CO

3 del Dipartimento del territorio, nonché al giudizio del Tribunale. Il

predetto Ufficio non ha presentato osservazioni.

H. Il 1° aprile 2022 il

giudice delegato del Tribunale ha parzialmente accolto la domanda di

conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, accordando al committente la

possibilità di concludere il contratto fino al giudizio di merito.

I. Con la

replica e la duplica la ricorrente e il committente hanno ribadito le proprie

tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso

la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua esclusione dalla

procedura di aggiudicazione; la riammissione in gara dell'insorgente le

garantirebbe concrete possibilità di vedersi attribuire l'appalto, ritenuto

oltretutto che la committenza ha ammesso che la sua offerta risulterebbe prima

in classifica (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). L'abilitazione

a contestare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 le potrà invece essere

riconosciuta solo in caso di accoglimento delle sue censure rivolte contro la

sua estromissione dalla gara (cfr. STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid.

1). Con questa precisazione il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è

pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori

accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il

concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalla ricorrente

con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente

cognizione di causa.

2. La ricorrente

lamenta la violazione del proprio diritto di essere sentita per carenza di

motivazione della decisione impugnata.

2.1. La natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati

innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale: giusta l'art. 46 LPAmm,

ogni decisione deve essere motivata per scritto e intimata alle parti con

l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è

volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a

favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a

salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa e a permettere all'istanza

di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (cfr. DTF 135

Considerandi

II 286 consid. 5.1, 123 I 31 consid. 2c; Marco

Borghi/

Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano

1997, ad art. 26, n. 1).

L'art. 33 cpv. 2 LCPubb, applicabile al caso concreto grazie all'art. 4 cpv. 4

LCPubb, prescrive che la decisione di aggiudicazione deve indicare

succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati

offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di

diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto

sospensivo. Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi

richiesti dalla predetta norma, le decisioni di esclusione e aggiudicazione

devono essere in ogni modo convenientemente motivate, conformemente alle

esigenze minime che discendono dal diritto di essere sentito ancorato all'art.

29.

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile

1999.

(Cost., RS 101). Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una

spiegazione ragionevole in ordine alle valutazioni operate dalla committenza. La stessa può anche essere succinta, risultare dai

diversi considerandi componenti la decisione o fare riferimento ad altri atti,

ma i destinatari della decisione devono essere posti nella condizione di

esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso (cfr. STF 2C_583/2017 del

18.

dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid.

5.2

e rimandi; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017 consid. 2.1).

2.2

La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco

l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza

delle contestazioni di merito (cfr. DTF 135 I 187 consid. 2.2, 125 I 113

consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono nondimeno essere sanate

davanti all'istanza di ricorso: a tal fine occorre che il committente fornisca

la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di

prendere posizione sugli argomenti addotti (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2;

RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017 consid. 2.1 e

rimandi; 52.2011.288 del 12 settembre 2011 consid. 2.1).

2.3

Con la decisione impugnata, il committente ha menzionato il motivo di

esclusione dell'insorgente soltanto con il richiamo all'art. 25 lett. f LCPubb.

Una vera e propria spiegazione della ragione che ha condotto al provvedimento

non è in effetti stata fornita. Ciò non toglie che la ricorrente non è stata

affatto lesa nei suoi diritti, avendo perfettamente compreso, grazie allo

scambio di corrispondenza che ha preceduto l'emanazione della decisione, che

l'estromissione è stata dettata dal suo legame con la società N__________ Sagl.

In ogni caso, dinanzi a questo Tribunale, che rivede liberamente fatti e

diritto, il committente ha spiegato le esatte ragioni che hanno condotto alla

sua decisione e la ricorrente ha avuto modo di esprimersi compiutamente al

riguardo: qualsiasi eventuale violazione del diritto di essere sentita della

ricorrente sarebbe da ritenere sanata. La censura va quindi disattesa.

3.

3.1. Per l'art.

13.

lett. d CIAP le disposizioni cantonali d'esecuzione garantiscono una

procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e

verificabili. Secondo l'art. 5 lett. a LCPubb, applicabile alla presente

fattispecie grazie all'art. 4 cpv. 4 LCPubb, il committente può aggiudicare la

commessa oggetto del concorso unicamente a offerenti che garantiscono

l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle

imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle

disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi

di lavoro vigenti per categoria di arti e mestieri e/o i contratti nazionali

mantello. La norma sancisce un criterio d'idoneità di carattere generale, volto

a garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto

dumping sociale (cfr. messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del

Consiglio di Stato concernente l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5; Vinicio Malfanti, Principali novità

introdotte dalla legge sulle commesse pubbliche, RDAT I-2001, pag. 446 seg.).

Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad

assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre

indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA

52.2011.2

del 27 gennaio 2011; Peter

Galli/

André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 514 segg.). Essa impone al

committente di verificare, tra le altre cose, se i concorrenti si attengono

alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro riferibili alla commessa

in vigore nel luogo di sede o di domicilio del concorrente. La norma non esige

che i concorrenti abbiano sottoscritto il CCL di riferimento. Essa si limita ad

esigerne il rispetto. L'obbligo indiretto di sottoscrivere un CCL non

dichiarato obbligatorio sarebbe in effetti contrario al diritto federale,

poiché si tradurrebbe in un'elusione delle disposizioni procedurali e materiali

fissate dalla legge federale concernente il conferimento del

carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28

settembre 1956 (LOCCL; RS 221.215.311). Una simile costrizione disattenderebbe

inoltre la libertà d'associazione garantita dall'art. 23 Cost. (STA 52.2018.398

del 15 novembre 2018 consid. 4.2.1 e rinvii). È pertanto sufficiente che il

concorrente assicuri ai suoi dipendenti un trattamento contrattuale equivalente

a quello previsto dal CCL di riferimento della commessa.

3.2

Riallacciandosi all'art. 5

lett. a LCPubb, l'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prescrive di allegare all'offerta

le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

a) AVS/AI/IPG/AD;

b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

c) SUVA o istituto analogo;

d) Cassa pensione (LPP);

e) Imposte alla fonte;

f) Imposte federali, cantonali e comunali;

g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);

h) Pensionamento anticipato (PEAN);

i)

Contributi professionali;

unitamente a una dichiarazione

del competente organo di vigilanza che attesti il rispetto di un contratto

collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto

normale di lavoro (cpv. 2), nonché un'autocertificazione del rispetto della

parità di trattamento tra uomo e donna (cpv. 3).

4.

Giusta l'art. 25

LCPubb il committente esclude dalla procedura o revoca l'aggiudicazione e può

sciogliere il contratto con gli offerenti o aggiudicatari che, segnatamente,

nella gara o dopo l'aggiudicazione e sino al termine dell'esecuzione della

prestazione contrattuale:

a) non adempiono ai

criteri di idoneità;

b) hanno dato al

committente indicazioni false;

c) non rispettano i

principi sanciti all'art. 5 lett. a) e b) della legge;

d) hanno comportamenti

tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo

rilevante;

e) sono oggetto di una

procedura di concordato o di fallimento;

f) hanno i

medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono

controllati dalle stesse persone;

g) hanno i medesimi

titolari o sono controllati dalle stesse persone riferibili a offerenti già esclusi

per sanzione.

Come segnalato dal

committente, questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in merito alla

portata del motivo di esclusione di cui alla lett. f. Ha in particolare

rilevato che lo stesso, previsto allo scopo precipuo "di frenare […] il

fenomeno di quelle aziende che, essendo in mora con il pagamento delle imposte

o con l'osservanza delle leggi previdenziali, concorrono all'assegnazione di

commesse pubbliche con altri nominativi societari, aventi comunque la stessa

sostanza aziendale" (cfr. rapporto 19.01.2001 della commissione della

legislazione sul messaggio concernente la LCPubb, pag. 15), non intende

escludere dalla gara tutte le ditte concorrenti che abbiano i medesimi titolari

o siano controllate dalle medesime persone, ma soltanto quelle nelle quali

operano persone attive a livello dirigenziale in ditte che non si attengono ai

principi dell'art. 5 LCPubb (RDAT II-2002 n. 40 consid. 2.1; STA 52.2003.113

del 30 aprile 2003 consid. 3.1). Lo scopo della norma è invero quello di

estromettere dalla gara quelle imprese che sono soltanto l'emanazione di altre

ditte, impedite a partecipare o comunque da escludere perché disattendono il

principio in questione. Non è quello di impedire a certe società di partecipare

a un concorso soltanto perché hanno i medesimi titolari o sono controllate

dalle medesime persone (cfr. RDAT II-2002 n. 40 consid. 2.2). Non è quindi

necessario che queste ultime partecipino al concorso. Tale conclusione è stata

confermata dal Tribunale anche dopo l'entrata in vigore, il 13 dicembre 2011,

della modifica del testo normativo, da cui si evince in modo più chiaro che ai

fini dell'esclusione non basta che vi sia identità a livello di titolari o di

detentori del potere di disposizione, ma occorre anche che questi dirigenti

siano attivi in seno ad aziende che disattendono i principi suddetti,

segnatamente a ditte che sono in mora con il pagamento degli oneri sociali (STA

52.2016.611

del 30 marzo 2017 consid. 2.1). Nulla muta a questa conclusione il

fatto che il testo normativo parli di offerenti che non adempiono ai

principi dell'art. 5 LCPubb. Il tenore dell'attuale disposto deriva da un

emendamento proposto dalla Commissione della legislazione nell'ambito della

modifica dell'art. 45 LCPubb, norma che nella versione allora in vigore

disciplinava le sanzioni amministrative in caso di violazioni alla legge (materia

attualmente regolata all'art. 45a seg. LCPubb). Con la predetta modifica del 19

ottobre 2011, il legislatore, nell'ottica di rafforzare l'apparato

sanzionatorio e meglio lottare contro gli abusi, ha introdotto la possibilità

di condannare i contravventori a una pena pecuniaria, la facoltà di punire le

violazioni derivanti dal mancato rispetto della legge federale concernente le

misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi

previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (LDist; RS 823.20)

e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta al

lavoro nero del 17 giugno 2005 (LLN; RS 822.41), nonché la punibilità dei

membri della committenza in caso di violazione della LCPubb (cfr. BU 2011, 582).

L'emendamento proposto dalla Commissione della legislazione e approvato dal

Gran Consiglio ha condotto innanzitutto all'introduzione dell'art. 25 lett. g volto

a sancire l'esclusione dei concorrenti che hanno i medesimi titolari di

offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati dalle stesse persone.

Ciò, per l'appunto, al fine di rafforzare la protezione contro gli abusi ed

evitare che chi è sorpreso a violare la legge possa rifarsi una verginità

attraverso schemi societari di vario tipo (cfr. raccolta dei verbali del

Gran Consiglio 2011 - 2012 Vol. 3, pag. 1472). La lett. f della norma è invece

stata soltanto rielaborata, verosimilmente per rendere più chiaro il testo e

dissipare ogni dubbio interpretativo conformemente alla giurisprudenza del

Tribunale amministrativo. La vecchia disposizione, la cui sintassi è stata

definita claudicante dal Tribunale, appariva infatti ambigua nella

misura in cui poteva far intendere che il motivo di esclusione risiedesse nel

semplice fatto che due concorrenti avessero gli stessi titolari (cfr RDAT I-2002

n. 40 consid. 2.1). La modifica presentata durante la seduta del Gran Consiglio

del 19 ottobre 2011 è la seguente:

f) le ditte che abbiano hanno i

medesimi titolari di offerenti e siano controllate dalle stesse

persone e che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati

dalle stesse persone;

Appare pertanto evidente

che l'intento dell'emendamento dell'art. 25 lett. f LCPubb, adottato senza

particolare discussione o commento, era appunto di rendere il testo più chiaro

e non di stravolgere la portata della norma. Dai materiali legislativi che

hanno accompagnato la modifica dell'art. 45 LCPubb (messaggio n. 6455 dell'8

febbraio 2011, rapporto della Commissione della legislazione del 28 settembre

2011, estratto dei verbali del Gran Consiglio di cui alla raccolta citata) emerge

la volontà del legislatore di rendere più incisive le misure applicabili nei

confronti degli offerenti per combattere le violazioni alla legislazione sugli

appalti pubblici e quelle in materia di protezione dei lavoratori, nonché i

tentativi di aggirare la legge. Impensabile quindi che il Gran Consiglio abbia

inteso, con la rielaborazione del testo di cui alla lett. f, limitare

l'applicazione del motivo di esclusione dal concorso alle sole aziende -

detenute o controllate dal concorrente passibile di estromissione e

inadempienti dei principi di cui all'art. 5 LCPubb - partecipanti quali

offerenti nella medesima gara.

5.

Nel caso

concreto, sia la RI 1 sia la N__________ Sagl, operanti nel settore degli

autotrasporti, hanno quale unico socio e gerente I__________, nonché lo stesso

scopo sociale. Secondo le dichiarazioni dell'insorgente, la N__________ Sagl

opera da alcuni anni esclusivamente nel trasporto internazionale di turisti,

con personale proprio, ma facendo capo agli automezzi della RI 1. Emerge

inoltre dagli atti che almeno in un'occasione la ricorrente ha fatto ricorso al

prestito di manodopera nello svolgimento del servizio di trasporto scolastico, impiegando

un autista alle dipendenze della N__________ Sagl. Dalle predette circostanze

si può desumere che vi sia un legame di una certa intensità tra le due società

che non permette affatto di escludere il rischio di elusione dei principi di

cui all'art. 5 LCPubb. Il fatto che la N__________ Sagl si dedicherebbe

esclusivamente al turismo internazionale nulla muta a questa conclusione, dato che

questo non impedisce lo scambio di mezzi e personale tra le due aziende. Non è pertanto

fuori luogo che il committente abbia esperito accertamenti sulla N__________

Sagl. Posta questa premessa, la ricorrente non è riuscita a dimostrare, nemmeno

in questa sede, che la predetta società garantisca ai propri dipendenti un

trattamento conforme al CCL del settore. A ben vedere, essa nemmeno ha provato

di essere in regola con il pagamento dei contributi alla cassa pensione

all'istituzione di previdenza ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale per la

vecchiaia, i superstiti e

l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP; RS 831.40). Il certificato da lei

presentato attesta infatti uno scoperto e il successivo ordine di bonifico trasmesso

al committente non permette di dedurre in modo inappuntabile che la ditta abbia

saldato i suoi debiti. Adempiute le condizioni enunciate dall'art. 25 lett. f

LCPubb, l'esclusione della ricorrente è giustificata.

6.

Estromessa a

ragione dalla gara, l'insorgente non è legittimata a contestare

l'aggiudicazione alla CO 1. Il ricorso va quindi respinto nella misura della

sua ricevibilità.

7.

La tassa di

giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza ed è

commisurata tenendo conto dei valori in discussione e dell'evasione, in data

odierna, di altre cinque procedure promosse dall'insorgente, con problematiche

giuridiche identiche (inc. 52.2022.60-64; art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si

assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente, a cui è restituito

l'anticipo versato in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera