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Decisione

52.2022.6

Sanzione disciplinare

23 dicembre 2022Italiano21 min

mese - a contratto già annullato - per trasmettergliela. Un diligente espletamento delle proprie funzioni avrebbe

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.6

Lugano

23

dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 10 gennaio

2022 dell'

RI

1

contro

la decisione del 4 dicembre 2021 (n. 20.2021.10) con

cui la Commissione di disciplina notarile le ha inflitto una multa di fr.

3'000.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto, in

fatto

A. a. Nel corso del 2020,

la __________ Sagl, interessata all'acquisto di un appartamento situato a __________

di proprietà della defunta H__________ (PPP __________ del fondo base __________),

ha preso contatto con l'avv. B__________, amministratore della successione, che

le ha confermato la possibile vendita al prezzo di fr. 90'000.-.

b. Il 21 gennaio 2021

il notaio RI 1 ha convocato l'amministratrice della società per la firma del

rogito. L'atto prevedeva il pagamento del prezzo entro dieci giorni dalla

firma. Nella stessa occasione l'acquirente ha ricevuto le chiavi

dell'appartamento.

c. Il 17 febbraio 2021

il notaio ha esortato l'acquirente a versare il prezzo, rilevando che il

termine pattuito nel rogito era scaduto. A seguito di un'ulteriore scambio di

corrispondenza, il 24 febbraio 2021 il notaio ha nuovamente sollecitato il

pagamento, precisando che avrebbe chiesto alla parte venditrice se intendeva mantenere

il rogito. Sempre quel giorno ha poi comunicato all'acquirente che, vista la

sua inadempienza, la venditrice aveva deciso di annullare il contratto,

chiedendo nel contempo la restituzione delle chiavi e preannunciato l'invio

della propria parcella. Annullamento che, nonostante il tentativo dell'acquirente

di far tornare la venditrice sulla sua decisione, il notaio ha confermato

ancora l'indomani.

d. Ricevute la copia

autentica dell'atto e la parcella notarile e restituite le chiavi, la __________

Sagl ha appreso il 9 marzo 2021 che l'appartamento era stato acquistato dal

notaio rogante.

B. a. Con scritto dell'8

aprile 2021 la predetta società ha segnalato alla Commissione di disciplina

notarile (Commissione) il comportamento del notaio (oltre che dell'avv. B__________),

ritenuto non professionale, non etico, al limite della truffa. Alla

denunciata ha in particolare rimproverato di non avere fatto il suo interesse,

prevedendo un termine di pagamento irrealistico (visto che una parte del prezzo

sarebbe stata finanziata mediante ipoteca), e di essere incorsa in un conflitto

d'interessi per avere personalmente acquistato un immobile oggetto di un atto

pubblico da lei istrumentato.

b. Preso atto di tale

segnalazione, il 12 aprile 2021 la Commissione ha aperto nei confronti del

notaio RI 1 un procedimento disciplinare.

Chiamata a esprimersi

in merito, l'interessata ha contestato ogni addebito. Ha in particolare

rilevato che la parte acquirente - di cui ha lamentato la malafede contrattuale

- era perfettamente a conoscenza del termine di pagamento (tassativamente imposto

dalla parte venditrice). Ha quindi spiegato di essersi impegnata, prima,

durante e dopo la rogazione, anche e soprattutto nell'interesse

dell'acquirente, al fine di consentire l'esecuzione del contratto, in

particolare il pagamento del prezzo. Prezzo - ha soggiunto - che, a detta

dell'acquirente, sarebbe stato corrisposto in contanti qualora la banca non

avesse concesso il finanziamento. Ha infine negato qualsivoglia conflitto

d'interessi, rilevando come l'immobile in questione fosse ormai liberamente

disponibile sul mercato.

c. Con scritto del 19 ottobre 2021 il notaio ha trasmesso alla Commissione

copia della decisione del 12 ottobre 2021 con cui la competente autorità

disciplinare degli avvocati aveva abbandonato il procedimento aperto nei confronti

dell'avv. B__________.

C. Con decisione del 4

dicembre 2021, la Commissione ha inflitto al notaio RI 1 una multa di fr.

3'000.-.

Ripercorsi i fatti e circoscritta la propria competenza, la precedente istanza

ha ritenuto che il notaio avesse violato i propri obblighi di imparzialità e diligenza

(1). Anzitutto, (1.1) per non avere agito nell'interesse delle parti, non

rendendole attente all'incongruità del termine di pagamento previsto nel

rogito. Secondariamente, (1.2) per non aver intrapreso i passi necessari al

perfezionamento dell'iscrizione, e meglio (a) per non essersi attivata fino al

17 febbraio 2021 per definire il seguito della pratica (a fronte del mancato

tempestivo pagamento del prezzo) e (b) per avere atteso troppo a trasmettere

alle parti la copia autentica dell'atto. In terzo luogo, (1.3) per avere

comunicato direttamente all'acquirente, per conto della parte venditrice,

l'annullamento del contratto. Infine, le ha rimproverato di avere disatteso la

fiducia che il pubblico ripone nel notariato visto che, solo pochi giorni dopo

l'annullamento del contratto, ha acquistato l'immobile in questione (2). La

sanzione è stata commisurata avuto riguardo alla gravità della violazione e

all'assenza di precedenti dell'interessata.

D. Avverso la predetta decisione,

il notaio RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento.

L'insorgente ribadisce

anzitutto che la segnalante era perfettamente a conoscenza del termine di

pagamento previsto e, grazie alla consegna di una bozza del rogito al momento

della firma, anche degli estremi bancari del suo conto clienti (su cui versare

il prezzo). A tal proposito, rileva come il notaio sia tenuto a riportare le

condizioni pattuite tra le parti (salvo che siano contrarie alle leggi).

Contesta poi fermamente di non essersi attivata per favorire l'esecuzione del

contratto. Evidenziata la scorrettezza dell'acquirente, contesta che

l'annullamento del contratto (che sarebbe peraltro intervenuto ex lege)

avrebbe dovuto essere comunicato direttamente dalla parte venditrice. Respinge

inoltre qualsivoglia critica relativa al suo successivo acquisto dell'immobile

(che rientrerebbe nella sua libertà economica e che nessuna legge impedirebbe).

Contesta infine la sanzione, ritenuta totalmente sproporzionata (tanto più

considerando le ulteriori spese a suo carico rispettivamente non coperte dalla

segnalante).

E. In sede di risposta,

la Commissione ha rinunciato a formulare particolari osservazioni,

riconfermandosi nel provvedimento impugnato.

F. In replica, il

notaio si è limitato a comunicare che, pur sollecitata, la segnalante

continuava a rifiutare il pagamento della sua parcella.

G. A richiesta del

Tribunale, in corso di causa la ricorrente ha prodotto una copia semplice della

copia autentica del rogito in questione.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge

sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione

attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dalla decisione

impugnata, di cui è destinataria (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti, integrati dalla copia semplice della copia

autentica del rogito (consid. G).

2. 2.1. La

violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello

disciplinare. Corollario della

vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio

irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è

regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22

novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).

2.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare

degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da

compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore

in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il

pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla

legge sul notariato, al regolamento, alla

legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto. Quest'ultima

puntualizzazione - assente nel corrispondente art. 126 n. 1 della previgente

legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è stata aggiunta

al fine di conferire una chiara base legale in merito al perseguimento delle

violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui contenuto può essere

individuato anche facendo capo alle norme deontologiche (cfr. STA 52.2018.536

del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.2 e rimandi).

2.3 Tra gli obblighi

professionali che incombono al notaio si annovera quello - discendente

direttamente dal diritto di rango federale, in particolare dalla nozione

federale di forma autentica e dal principio dell'uguaglianza davanti alla

giurisdizione volontaria - di salvaguardare in modo imparziale ed equo gli interessi delle

parti (cfr. Michel Mooser,

Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014, n. 53d e 241; Aron Pfammatter, in: Stephan Wolf [curatore], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons

Bern, Berna 2009, n. 1 ad art. 37 NG; cfr. pure Ufficio federale di giustizia, rapporto esplicativo relativo

alla modifica del Codice civile svizzero concernente gli atti pubblici,

dicembre 2012, ad art. 55f, pag. 16). L'obbligo di imparzialità - di cui gli obblighi di

ricusazione e d'indipendenza contribuiscono ad assicurare il rispetto -

contribuisce alla forza probante accresciuta degli atti autentici (cfr. Mooser, op. cit., n. 241).

A livello cantonale

tale principio è ricordato all'art. 11 cpv. 1 LN, giusta il quale il notaio

deve salvaguardare in modo equo e imparziale gli interessi di tutte le parti,

nonché all'art. 13 del codice professionale dell'Ordine dei notai del Cantone

Ticino del 18 giugno 2015 (RL 952.205), secondo cui il notaio mantiene una

perfetta equidistanza tra le parti, indipendentemente

da chi lo remuneri o da chi gli abbia conferito l'incarico.

Il dovere d'imparzialità implica che il notaio informi tutte le parti allo

stesso modo e istrumenti gli atti pubblici senza tentare di difendere

maggiormente gli interessi di una di esse (cfr. STF 2C_26/2009 del 18 giugno 2009 consid. 8.3, in: RNRF 92/2011 pag. 127

segg.; Mooser, op. cit., n. 242; UFG, rapporto citato,

pag. 16). Il dovere di imparzialità perdura anche dopo la conclusione del

contratto, con la conseguenza che non solo nell'assisterle prima e durante la

stesura dell'atto, ma anche dopo la stessa, il notaio non può consigliare né

favorire una di esse a discapito dell'altra (cfr. RtiD II-2020 n. 18 consid.

2.3 e rif.).

2.4. L'art. 12 LN impone inoltre al notaio di usare la massima diligenza nell'espletare le proprie funzioni. Il

dovere di diligenza deriva dall'obbligo del

notaio di tutelare al meglio gli interessi delle parti, rispettivamente da

quello di esercitare la professione in modo irreprensibile (cfr. STA

52.2021.360 del 24 maggio 2022 consid. 3 e rif., 52.2019.416 dell'11 novembre

2020 consid. 3.1 e rif.). Secondo il codice

professionale, il notaio deve eseguire i compiti affidatigli in modo

imparziale, secondo scienza e coscienza e con sollecitudine (art. 5 cpv. 1).

Egli deve dunque consacrare il massimo impegno alla pronta esecuzione del

compito che gli è affidato, trattando con solerzia le pratiche e garantendo ai

piccoli incarti la stessa cura che dedica alle operazioni più importanti (cfr. Mooser, op. cit., n. 149).

La sottoscrizione dell'atto non mette fine all'attività del notaio, che è

tenuto ad adempiere al suo obbligo di esecuzione, vigilando sul traffico dei

pagamenti previsto nel rogito ed effettuando alcune formalità ulteriori, tra

cui l'iscrizione nei pubblici registri e il rilascio di copie autentiche alle

parti (cfr. Etienne Jeandin, La

profession de notaire, Ginevra/Zurigo/Basilea 2017, pag. 190 seg.; Mooser, op. cit., n. 258 seg. e 661, con

rimando al n. 508; Jörg Schmid,

Grundlagen zum Beurkundungsverfahren, in: Jürg Schmid [curatore], Ausgewählte

Fragen zum Beurkundungsverfahren, Zurigo 2007, pag. 5; Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht,

Zurigo 1993, n. 495c). Anche in questa fase successiva (Nachverfahren),

il notaio è tenuto al suo obbligo di diligenza (cfr. Schmid, op. cit., pag. 28; Louis

Bochud, Notar und Steuern, in: ZBGR 76/1995 pag. 1, pag. 20).

2.5. Il notaio deve

inoltre astenersi da ogni atto suscettibile di compromettere la sua reputazione

professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la

fiducia che in lui ripone il pubblico (cfr. art. 20 cpv. 1 LN). Nell'ambito

dell'attività di rogazione, il notaio è in generale tenuto a osservare

determinate regole di comportamento, che gli impediscono in particolare di

sfruttare a proprio favore informazioni apprese nello svolgimento della

funzione rispettivamente di subentrare in un affare di cui ha rogato un atto

(cfr. Brückner, op. cit., n. 3552,

3562 e nota n. 25 ad § 18; cfr. inoltre Mooser,

op. cit., n. 293 seg.).

3. 3.1. In concreto, come visto in

narrativa, la società segnalante era interessata all'acquisto di un appartamento

di proprietà della defunta H__________, la cui successione era amministrata

dall'avv. B__________. Dopo i contatti intrattenuti tra le parti, il 21 gennaio

2021 la ricorrente ha convocato l'amministratrice della società per la firma

del rogito, che prevedeva il pagamento del prezzo (fr. 90'000.-) entro dieci

giorni dalla firma. Tale termine non è tuttavia stato rispettato; il 17

febbraio 2021 la ricorrente ha esortato l'acquirente a pagare il prezzo. A

seguito di un ulteriore scambio di corrispondenza (in cui l'acquirente ha

essenzialmente lamentato ritardi della banca nel finanziamento e il notaio ha

chiesto della documentazione mancante ai fini dell'autorizzazione LAFE), il 24

febbraio 2021 l'insorgente ha nuovamente sollecitato il versamento del prezzo, precisando

che avrebbe chiesto alla venditrice se intendeva mantenere il contratto (cfr.

e-mail del 24 febbraio 2021 ore 15.52 sub doc. 1.7). Poco dopo (cfr. e-mail del

24 febbraio 2021 ore 16.34 sub doc. 1.8), la ricorrente ha poi comunicato alla

società che, vista la sua inadempienza, la venditrice aveva deciso di annullare

la vendita, chiedendo la restituzione delle chiavi e preannunciando l'invio

della propria parcella. Annullamento che, nonostante le rimostranze della

segnalante (cfr. e-mail del 24 febbraio 2021 ore 20.46 sub doc. 1.8), ha

confermato ancora l'indomani (cfr. e-mail del 25 febbraio 2021 doc. 1.8). Il 1°

marzo 2021 ha infine trasmesso alla società la copia autentica dell'atto e la

sua parcella (cfr. doc. 1.12 e 1.13; cfr. pure segnalazione, pag. 3). Nel

frattempo, il 26 febbraio 2021, il notaio stesso ha concluso l'affare,

acquistando direttamente l'appartamento in questione (cfr. istanza d'iscrizione

del 1° marzo 2021 sub doc. 6.2).

3.2. La Commissione ha ravvisato nell'agire del notaio più violazioni dei suoi

obblighi di imparzialità e diligenza (1). Gli ha in particolare rimproverato di

(1.1) non avere reso attente le parti al fatto che il termine di pagamento

previsto nell'atto di compravendita sarebbe stato difficile, se non

impossibile, da rispettare, considerato che, al momento della firma,

risultavano ancora in sospeso questioni (quali la concessione del finanziamento

ipotecario e il chiarimento dell'eventuale assoggettamento alla LAFE) la cui

soluzione avrebbe richiesto un certo tempo (anche a causa dei rallentamenti

nell'espletamento delle pratiche bancarie dovuti alla pandemia). Lo ha inoltre

biasimato per (1.2.a) avere atteso oltre due settimane dalla scadenza,

infruttuosa, del predetto termine per definire il seguito della pratica e per

avere (1.2.b) tardato a trasmettere la copia autentica del rogito alle parti.

Ha inoltre ritenuto inammissibile che (1.3) il notaio avesse comunicato direttamente

alla segnalante l'annullamento del contratto per conto della venditrice. Infine

ha reputato che, acquistando per sé l'immobile oggetto del contratto da lei

rogato e poi annullato, la ricorrente avesse assunto un comportamento incompatibile

con gli obblighi legati al buon funzionamento del notariato e la reputazione

della categoria (2).

3.3.

3.3.1. Ora, con riferimento al rimprovero relativo all'incongruità del termine

previsto per il pagamento (1.1), va osservato che nella sola circostanza di

avere fissato un termine di dieci giorni dalla firma dell'atto - che

apparentemente rifletteva la concorde volontà delle parti (cfr. anche Mooser, op. cit., n. 203 segg.; Brückner, op. cit., n. 499 e 892), in

una situazione in cui sulla successione della defunta gravavano diverse fatture

scoperte a fronte di modesti averi in conto corrente (cfr. doc. 3-5 allegati alla

dichiarazione dell'avv. B__________ sub doc. 3) - non è ancora ravvisabile una

violazione del dovere di diligenza del notaio. Tanto più che nulla permette di affermare

con sicurezza che un tale termine sarebbe stato effettivamente impossibile da

rispettare per la segnalante, ritenuto che al momento della firma del rogito il

suo socio unico risultava ormai residente in Ticino (cfr. modifica del 3

dicembre 2020 a registro di commercio) e la sua amministratrice si era apparentemente

impegnata a coprire semmai il prezzo con mezzi propri (cfr. doc. 3, pag. 3), per

modo che sia la questione LAFE che quella ipotecaria potevano ritenersi già

risolte o quasi. A ciò aggiungasi che dagli atti non emergono neppure

chiaramente le conseguenze - di natura essenzialmente civile - del mancato

rispetto del predetto termine di pagamento, su cui anche le parti divergono

(cfr. e-mail del 24 febbraio 2021 delle ore 20.46 sub doc. 1.8). Peraltro, se

davvero l'inadempienza della segnalante entro la scadenza avesse comportato ipso

facto l'annullamento del contratto, la ricorrente non avrebbe avuto ragione

di sollecitare l'invio di documentazione ancora il 22 febbraio 2021 (cfr.

e-mail delle ore 15.51 sub doc. 1.7). In queste circostanze, in assenza di

elementi diversi, che nemmeno la Commissione ha d'altronde sostanziato, non è

dato di vedere come possa essere mosso all'insorgente un rimprovero

sanzionabile a livello disciplinare in relazione alla congruità del termine.

3.3.2. Analoga conclusione s'impone per il dovere di diligenza in sede

di esecuzione del contratto, nella misura in cui è stato rimproverato all'insorgente

di non essersi attivata per definire il seguito della pratica, una volta

accertato il mancato tempestivo pagamento del prezzo. È ben vero che di

principio un notaio è tenuto a prestare particolare attenzione al rispetto dei

termini di pagamento e a non rimanere passivo, tenendo informate le parti, soprattutto

laddove viene espressamente incaricato di procedere all'iscrizione di un atto e

a tutte le incombenze ad esso relative (cfr. rogito, disposizioni finali, n. 2).

Nelle circostanze concrete, non si può tuttavia ignorare che dagli atti emerge

che le parti erano perfettamente a conoscenza della situazione: a inizio

febbraio, quando era già scaduto il termine, l'acquirente aveva infatti informato

dei ritardi (riconducibili alla banca) la venditrice, la quale non aveva

sollevato particolari obiezioni (cfr. e-mail dell'avv. B__________ del 3

febbraio 2021: Ok, no problem). In una simile costellazione, in cui

neppure le parti hanno del resto rimproverato una passività alla ricorrente (che

afferma peraltro di essersi attivata già prima del 17 febbraio 2021, con varie

telefonate, cfr. ricorso, pag. 4; cfr. pure citata dichiarazione dell'avv.

B__________, pag. 3), non è in definitiva possibile rimproverare al notaio -

che non è comunque garante del pagamento del prezzo, né della solvibilità

dell'acquirente (cfr. Mooser, op.

cit., n. 258) - un'inerzia tale da configurare una violazione del suo dovere di

diligenza. L'opposta deduzione della Commissione (1.2.a) non può pertanto

essere confermata.

3.3.3. Configura invece effettivamente una violazione disciplinare l'aver

trasmesso la copia autentica dell'atto sottoscritto il 21 gennaio 2021 soltanto

il 1° marzo 2021 (1.2.b). Per adempiere al dovere di

diligenza che gli incombe e che gli impone di svolgere con sollecitudine tutti

Fatti

i suoi compiti (cfr. art. 12 LN e art. 5 cpv. 1 del codice professionale), il

notaio deve infatti rilasciare alle parti una

copia autentica dell'atto da lui rogato (art. 55 cpv. 2 LN) in tempi

relativamente rapidi, a prescindere da una loro esplicita richiesta in tal

senso. Nella misura in cui non risulta dagli atti che la segnalante avesse in

concreto rinunciato a ricevere una tale copia dell'atto (cfr. art. 55 cpv. 2

seconda frase LN), la ricorrente non poteva in concreto attendere più di un

mese - a contratto già annullato - per trasmettergliela. Un diligente espletamento delle proprie funzioni avrebbe

richiesto che avesse agito con maggior prontezza. A maggior ragione visti i

ristretti termini contrattuali fissati. Da questo profilo occorre

pertanto concludere che l'insorgente è venuta meno al suo dovere di diligenza.

3.3.4. Diversamente, non può nemmeno essere confermato il rimprovero d'imparzialità

mosso alla ricorrente (1.3), per il fatto di aver riportato alla segnalante

quanto comunicatole dalla venditrice in punto alla rescissione del contratto. Nella

mera indicazione che la parte venditrice mi comunica la decisione di

annullare la compravendita (cfr. citato e-mail del 24 febbraio 2021 sub

doc. 1.8) tutto sommato non è ancora ravvisabile un atto tale da integrare gli

estremi di una violazione dell'obbligo d'imparzialità da sanzionare a livello

disciplinare.

3.3.5. Infine, a giusta ragione la Commissione ha invece ravvisato una

violazione dei doveri generali del notaio nell'acquisto dell'appartamento da

parte dell'insorgente, avvenuto poco dopo la comunicazione relativa alla rescissione

del contratto rogato (2). Un tale agire risulta effettivamente contrario al

distacco di cui deve dar prova un notaio ed è senz'altro atto a compromettere

la fiducia che in lui ripone il pubblico. Considerato che la compravendita è

stata perfezionata appena due giorni dopo (26 febbraio 2021) e che la

segnalante non aveva pacificamente accettato l'annullamento del contratto, ma lo

aveva anzi contestato (cfr. citato e-mail del 24 febbraio 2021 sub doc. 1.8), v'è

da ritenere che subentrando di fatto nell'affare, la ricorrente abbia disatteso

una regola di comportamento generale, connessa al buon funzionamento del

notariato e alla dignità della funzione.

4. Ferme queste premesse,

resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere alla ricorrente.

4.1. In caso di violazione

della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari

seguenti:

-

l'avvertimento;

-

l'ammonimento;

- la

multa fino a fr. 20'000.-;

- la

sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da

pubblicarsi sul Foglio ufficiale.

Considerandi

La multa può

essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il

divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).

L'art. 98

cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono

essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della

colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il

comportamento del notaio.

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella

scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale

multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione.

L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della

proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve

rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la

sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera

ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto,

necessario e proporzionato a tale fine.

La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura

e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica

funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa

del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio

ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da

lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr.

STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017, consid. 5.1 e riferimenti).

4.2

In concreto, diversi rimproveri

mossi all'insorgente riferiti agli obblighi d'imparzialità e diligenza sono

come visto venuti a cadere, segnatamente quelli relativi all'incongruità del

termine di pagamento fissato nel rogito (1.1), alla passività in sede di

esecuzione del contratto (a seguito del mancato tempestivo pagamento del prezzo,

1.2.a), come pure alla comunicazione riguardante l'annullamento del contratto da

parte della venditrice (1.3). Rimangono la mancata diligente tempestiva

trasmissione all'acquirente della copia autentica del rogito (1.2.b) e il

biasimevole acquisto a titolo personale dell'oggetto dell'atto da lei rogato e

poi rescisso (2), che ha intaccato la fiducia che il

pubblico ripone nel notaio e nel notariato; violazioni che restano di una certa

rilevanza. A favore della ricorrente depone però l'assenza di precedenti

disciplinari.

Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di ridurre la multa

pronunciata dalla Commissione a fr. 500.-. La sanzione così ricommisurata,

situata attorno al limite inferiore di quanto prescritto dall'art. 97 cpv. 1

LN, risulta maggiormente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e

senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto

dell'incensuratezza dell'insorgente e appare sufficiente a richiamarla al

rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

5.

5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. La

decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che nei confronti della

ricorrente è pronunciata una multa di fr. 500.-. Le spese di prima istanza sono

adeguate in funzione dell'esito.

5.2

La tassa di giustizia di questa sede (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta

a carico dell'insorgente, proporzionalmente

al suo grado di soccombenza. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6

LPAmm). Non si assegnano ripetibili alla ricorrente (art. 49 cpv. 1

LPAmm), ritenuto che non ne ha per principio diritto l'avvocato che agisce in

causa propria (cfr., fra tante: STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid.

7.2, 52.2019.418 del 10 maggio 2021 consid. 7.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, la decisione del 4 dicembre 2021 (n. 20.2020.10) della

Commissione di disciplina notarile è annullata e riformata come segue:

1.1.

Al notaio RI 1 è inflitta una

multa di fr. 500.-.

1.2.

Le spese della procedura

disciplinare sono poste a carico del notaio

RI 1 nella misura di fr. 300.-.

2. La tassa di

giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente, cui va restituito

l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo.

Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Commissione

di disciplina notarile, 6501

Bellinzona,

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera