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Decisione

52.2022.81

Licenza edilizia per un posteggio

20 marzo 2023Italiano17 min

intimata, il suo dispositivo (n. 2) non avrebbe pertanto potuto essere emendato.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.81

Lugano

20

marzo 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Sabina Ghidossi

statuendo sul ricorso del 10 marzo

2022 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

-

la decisione del 2 febbraio 2022

(n. 390) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa inoltrata da CO 1

e CO 2 avverso la risoluzione del 2 settembre 2020 con cui il Municipio di

Breggia gli ha rilasciato la licenza edilizia per la realizzazione di una

nuova casa monofamiliare con posteggio (part. __________, sezione Sagno);

-

la decisione del 9 febbraio 2022

(n. 536) del Governo che accogliendo un'istanza di rettifica di CO 1 e CO 2

ha modificato il dispositivo n. 2 della predetta risoluzione (relativo alle

ripetibili);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Con domanda di

costruzione del 20 gennaio 2020, l'arch. RI 1 ha chiesto il permesso di

costruire su un terreno in pendio (part. __________) situato a Sagno, nel

comune di Breggia, una nuova casa unifamiliare con due posteggi sul tetto. Il

fondo, in zona residenziale (ZR), si trova a valle di via __________, strada di

servizio (s3) a fondo cieco che in quel punto termina con una piazza di giro.

b. Dopo che la domanda aveva suscitato due opposizioni, il 5 maggio 2020,

l'istante ha prodotto una variante di progetto per la stessa casa, senza i due

posteggi sul tetto. Secondo la variante, questi ultimi saranno realizzati a

monte dell'edificio, sopra una piattaforma (a pianta trapezoidale, ca. 58 m2)

sorretta da due muri trasversali, sotto la quale verranno ricavati due vani

tecnici (caldaia). La piattaforma, delimitata da un parapetto, sarà accessibile

dalla piazza di giro. Sul lato nord, una scala la collegherà alla sottostante

abitazione.

ESTRATTO PLANIMETRIA

c. Nel termine di pubblicazione, alla

domanda in variante si sono tra l'altro nuovamente opposti CO 1 e CO 2,

comproprietari del fondo (part. __________) situato sul lato opposto di via

Belvedere, a monte della piazza di giro.

d. Fatto proprio

l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (n.

113697), il Municipio ha rilasciato - a determinate condizioni - la licenza

edilizia, evadendo nel contempo le opposizioni pervenute.

B. a. Con giudizio del 2

febbraio 2022 (n. 390), il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato

da CO 1 e CO 2 avverso la predetta risoluzione, che ha annullato.

Dopo aver ammesso la

legittimazione attiva dei vicini, il Governo ha in sostanza considerato gli

atti della domanda incompleti per comprendere l'esatta portata dei lavori,

segnatamente per quanto concerne la costruzione accessoria, la sistemazione

del terreno al di sotto del parcheggio e il perimetro totale del muro

che sostiene la piattaforma. Agli atti mancherebbe in particolare un

prospetto della costruzione accessoria verso sud; alla base dell'accessorio, in

pianta, vi sarebbe una linea puntinata di cui non si comprenderebbe il

significato; inoltre, non sarebbe chiara la posizione del parapetto. Nemmeno

sarebbe possibile valutare se siano rispettate le linee di arretramento della

strada di servizio (di cui fa parte anche la piazza di giro). La domanda

sarebbe insomma talmente carente e incompleta, da non permettere di verificare

la conformità delle citate opere con le norme di attuazione del piano

regolatore di Sagno (NAPR; altezze, distanze, linee di arretramento). Il

Governo ha infine negato la possibilità di autorizzare il progetto unicamente

per l'abitazione (senza parcheggio), ritenuto come nella costruzione

accessoria si trovi anche il locale riscaldamento.

Dato l'esito, ha infine condannato l'istante in licenza al pagamento di

un'indennità per ripetibili (consid. 6), che non ha tuttavia riportato nel

dispositivo (n. 2) relativo alle spese processuali.

b. A seguito di un'istanza di rettifica presentata da CO 1 e CO 2, con

risoluzione del 9 febbraio 2022 (n. 536), il Governo ha emendato il predetto

dispositivo (n. 2) nel senso che: “la tassa di giudizio di fr. 800.-

(ottocento) è posta a carico dell'arch. RI 1, il quale verserà ai signori CO 1

e CO 2 l'importo complessivo di fr. 800.- (ottocento) a titolo di ripetibili”.

C. Con unico ricorso,

l'arch. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo

avverso i due predetti giudizi, chiedendo, con riferimento alla prima

risoluzione, in via principale, che venga annullata e confermata la licenza

edilizia del 2 settembre 2020 e, in via subordinata, che gli atti vengano

ritornati al Consiglio di Stato per nuova decisione. Relativamente alla

decisione del 9 febbraio 2022, ne chiede l'annullamento.

Preliminarmente, il

ricorrente contesta la legittimazione attiva dei vicini ad interporre ricorso

avverso la licenza edilizia, non potendo avvalersi di alcun interesse

all'annullamento della stessa. La sola vicinanza spaziale sarebbe

insufficiente. Nel merito, l'insorgente contesta che la documentazione allegata

al progetto non sia sufficientemente chiara per comprendere la portata

dell'intervento edilizio prospettato. Dai piani risulterebbe in particolare

come verrà sistemato il terreno sotto il posteggio, la posizione del parapetto

e il rispetto delle linee di arretramento. Altrettanto chiare sarebbero pure le

indicazioni riferite al muro che sorregge l'area di parcheggio, che non

sarebbe un vero e proprio muro di sostegno ma una lama strutturale. A

titolo abbondanziale, ritiene comunque infondate tutte le censure già sollevate

dai vicini, che il Governo non ha affrontato, quali la distanza dell'area di

parcheggio dalla strada comunale e la conformità della nuova scala pedonale

(che non dovrebbe rispettare alcuna distanza da confine).

Con riferimento alla

risoluzione sull'istanza di rettifica, secondo l'insorgente la decisione del 2

febbraio 2022 non prevedeva l'assegnazione di un'indennità per ripetibili: a

prescindere dal fatto che l'istanza di rettifica non gli è neppure stata

intimata, il suo dispositivo (n. 2) non avrebbe pertanto potuto essere emendato.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle domande

di costruzione (UDC) si rimette al giudizio di questo Tribunale. Il Municipio

si riconferma nelle proprie precedenti comparse scritte, mentre CO 1 e CO 2

chiedono la reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà, nella

misura del necessario, nei considerandi di diritto.

E. Con la replica e le

dupliche, le parti (ad eccezione del Consiglio di Stato, rimasto silente) si

sono essenzialmente riconfermate nelle loro posizioni, sviluppando i propri

argomenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal

giudizio impugnato di cui è destinatario, quale istante in licenza (art. 21

cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). A

eventuali carenze potrà semmai essere posto rimedio rinviando gli atti

all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 8 cpv. 1 LE, contro il rilascio della licenza edilizia può fare

opposizione ogni persona che dimostri un interesse legittimo. La legittimazione

a fare opposizione in materia edilizia, in base alla giurisprudenza di questa Corte, si giudica secondo gli stessi criteri

della legittimazione a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), tenendo conto

della prassi federale in tema di legittimazione ricorsuale dei vicini (art. 89

cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110; cfr. sul tema: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2.1 e

2.2; STF 1C_22/2017 del 29 agosto 2017 consid. 3). L'opponente deve

essere particolarmente toccato dalla decisione impugnata e avere un interesse

degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 65

cpv. 1 lett. b e c LPAmm). Nella prassi, la vicinanza spaziale dalla progettata

costruzione (edificio o impianto) costituisce un criterio importante per

determinare se un ricorrente è particolarmente toccato da una decisione (cfr.

DTF 140 II 214 consid. 2.3; cfr. René

Wiederkehr, Die materielle Beschwer von Nachbarinnen und Nachbarn sowie

von lmmissionsbetroffenen, in: ZBI 116/2015, pag. 351 segg.). Secondo il

Tribunale federale, la legittimazione di un vicino è di regola ammessa quando

il suo fondo si trova in un raggio di circa 100 m dall'opera contestata (cfr.

DTF 140 II 214 consid. 2.3; STF 1C_22/2017 citata consid. 3.4, 1C_247/2016 del

20.

settembre 2016 consid. 3.1.1). L'interesse degno di protezione del vicino a

ricorrere consiste in sostanza nella rimozione del pregiudizio di natura

materiale o ideale che il provvedimento impugnato altrimenti gli arrecherebbe.

Tale interesse non coincide forzatamente con quello tutelato dalla norma di cui

è censurata la violazione. Secondo la prassi più recente del Tribunale

federale, il vicino ricorrente è pertanto legittimato a sollevare tutte le

censure il cui accoglimento potrebbe comportare il diniego della licenza o

l'adozione di modifiche di progetto talmente importanti da non poter essere

sanate tramite l'imposizione di condizioni particolari (cfr. DTF 139 II 499 consid.

2.2, 137 II 30 consid. 2.2.3). Può dunque esigere la verifica del progetto

contestato in base a tutte le normative che dal profilo giuridico o fattuale

potrebbero avere un effetto sulla sua posizione, procurandogli un vantaggio

pratico, ritenuto che quest'ultimo è già ravvisabile nel fatto che, in caso di

accoglimento, l'intervento non potrà essere realizzato o richiederà modifiche

sostanziali (cfr. DTF 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2 e rimandi).

In tal senso, il vicino ricorrente può far valere anche la lesione di norme che

servono (prioritariamente) a proteggere gli interessi di terzi o della

collettività (cfr. RtiD II-2017 n. 12 consid. 2.2 e rimandi; STA 52.2018.487 del

19.

novembre 2019 consid. 2.2 e rimandi; René

Wiederkehr/Stefan Eggenschwiler, Die allgemeine Beschwerdebefugnis

Dritter, Eine Übersicht über die Rechtsprechung zur materiellen

Beschwerdebefugnis Dritter im öffentlichen Verfahrensrecht, Berna 2018, n. 65 e

98.

segg. e rimandi).

2.2

In concreto, a ragione il Consiglio

di Stato ha ammesso la legittimazione attiva di CO 1 e CO 2. Contrariamente a

quanto eccepisce il ricorrente, è manifesto che gli stessi - proprietari di un

fondo (part. __________) che si trova nelle immediate vicinanze di quello

dedotto in edificazione (da cui è separato unicamente da via __________ e dalla

citata piazza di giro) - sono portatori di un interesse personale, diretto e

concreto, essendo dato uno stretto legame spaziale, peraltro nemmeno

contestato. Inoltre, i vicini hanno fatto valere una serie di obiezioni di

diritto pubblico (quali il mancato rispetto delle distanze dalle strade fissate

dalle NAPR), che, in caso di accoglimento, sono suscettibili di condurre all'annullamento

del permesso, procurando loro un vantaggio pratico.

3.

3.1. La domanda

di costruzione deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria

(art. 4 cpv. 1 LE). Deve in particolare contenere tutte le indicazioni elencate

all'art. 9 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre

1992.

(RLE; RL 705.110). Secondo l'art. 11 cpv. 1 RLE, poi, i progetti devono

fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura

e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'esigenza di completezza

della documentazione da allegare alla domanda di costruzione è volta, da un

lato, a permettere all'autorità di esperire un esame approfondito ed esauriente

della conformità dell'intervento per rapporto alle disposizioni concretamente

applicabili, dall'altro, a definire esattamente i limiti della licenza edilizia

che viene semmai accordata al richiedente (cfr. STA 52.2019.261 del 4 ottobre

2019.

consid. 3.1).

All'occorrenza,

soggiunge il cpv. 3 dell'art. 11 RLE, l'autorità può chiedere informazioni o

completamenti.

La disposizione, che permette

all'autorità di chiedere, di precisare e completare domande di costruzione

carenti, è espressione del principio di proporzionalità e del conseguente

divieto di formalismo eccessivo. Non è tanto un diritto, quanto piuttosto un

dovere dell'autorità, che non può respingere domande di costruzione lacunose

dal profilo della documentazione allorché il difetto può essere facilmente

sanato chiedendo all'istante di completarle o di fornire le indicazioni

mancanti (cfr. STA 52.2016.504 del 16 marzo 2018 consid. 2.1).

3.2

Eventuali carenze

formali della domanda di costruzione devono in primo luogo essere rimosse

davanti al municipio. Se l'autorità comunale non procede nelle sue incombenze,

spetta al Consiglio di Stato, nell'ambito dell'accertamento d'ufficio dei fatti

rilevanti, esigere quei chiarimenti o complementi che si rendessero necessari,

salvaguardando il diritto di essere sentito delle parti. Ciò vale segnatamente

allorquando le informazioni mancanti possono essere acquisite facilmente (cfr.

RDAT I-1995 n. 19 consid. 3.1 in fine; cfr. anche STA 52.2010.171 del 22 giugno

2010, consid. 2.4). Parimenti, nulla impedisce all'istante in licenza,

segnatamente in presenza di una contestazione, di produrre spontaneamente

davanti all'autorità di ricorso documenti mancanti o aggiuntivi (ad es.

perizie, studi, ecc.) tendenti ad accertare la conformità del progetto con il

diritto applicabile (cfr. Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 1 ad art. 57 LPamm; cfr. anche STA 52.2010.171 citata consid.

2.2). Riservate le modifiche (varianti) di progetto di una certa importanza, la

produzione di simili complementi, al pari delle differenze che non superano un

grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile, non soggiace a particolari

formalità (cfr. art. 16 cpv. 2 LE; STA 52.2016.504 citata consid. 2.2 con

riferimenti ivi citati).

3.3

In concreto, come

visto in narrativa, il progetto prevede in particolare di realizzare due posteggi

a monte della casa d'abitazione, sopra una piattaforma a pianta trapezoidale

[di ca. 58 m2: (m 5.18 + 7.55) x 9.18 / 2], delimitata da un

parapetto e sorretta da due muri trasversali (o lame strutturali). Sotto

la piattaforma verranno inoltre ricavati due vani tecnici (cfr. sezione 2,

piante piano abitazione [quota 716.40] e piano tetto e calcolo indici).

Contrariamente a quanto ritenuto dal Governo, dai piani emerge in modo

sufficientemente chiaro la natura ed estensione di questo manufatto, che sul

lato ovest avrà segnatamente un'altezza fino a m 4 (incluso il parapetto),

misurata dal terreno perpendicolarmente sottostante (cfr. pianta piano

abitazione, sezione 2 e prospetto sud). Terreno che, come emerge dagli stessi

piani, in corrispondenza del muro a nord e dell'attigua scala sarà leggermente

escavato (cfr. prospetto nord), mentre sul lato opposto sarà sistemato mediante

un terrapieno alto fino a ca. m 1.20, largo meno di m 3 (quota 716.00; cfr.

sezione 2 e prospetto sud).

SCHEMA SEZIONE 2

Altrettanto chiara è l'ubicazione del manufatto, che in particolare si

estenderà a est fino al confine con i fondi a monte, e a sud con la piazza di

giro (part. __________), da cui sarà accessibile (cfr. planimetria, piante

piano abitazione e piano tetto). In queste circostanze, anziché lamentare le

carenze dei piani, l'assenza del prospetto sud o il significato incerto della linea

puntinata alla base dell'accessorio (cfr. pianta piano abitazione) - che

semplicemente riproduce l'ingombro della piattaforma sovrastante (cfr. pianta piano

tetto) - il Governo non aveva che da qualificare la natura dell'opera e

verificare il rispetto dei parametri evocati nel suo giudizio (distanze,

altezze, linee di arretramento). Tanto più che, contrariamente a quanto da esso

indicato, anche le linee di arretramento dalla strada comunale sono chiaramente

riprodotte sui piani di progetto (cfr. linea rossa tratteggiata, piante citate

e piano del traffico agli atti; cfr. pure licenza edilizia, pag. 8 e risposta

del Municipio al Governo, pag. 1). Inoltre, se proprio riteneva necessaria la

produzione di ulteriori piani, sezioni o indicazioni supplementari per meglio

comprendere l'estensione delle opere, l'Esecutivo cantonale non aveva che da

richiederli all'istante in licenza, conformemente al suo obbligo di

accertamento dei fatti (supra consid. 3.2). In concreto, risulta per

contro inammissibile, oltre che lesiva del principio di proporzionalità, la sua

decisione di annullare tout court la licenza edilizia. Il ricorso deve

dunque essere accolto e, di conseguenza gli atti devono essere rinviati al

Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente sul gravame inoltratogli dai

vicini.

4.

4.1. Secondo

l'art. 62 cpv. 1 LPAmm, se il dispositivo di una decisione è poco chiaro,

ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l'autorità,

su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica.

Questa norma ha

riformulato e completato il previgente art. 40 della legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181) alla luce degli

art. 69 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre

1968.

(PA; RS 172.021), 334 del codice di diritto processuale civile svizzero

del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) e 129 della legge sul Tribunale federale del

17.

giugno 2005 (LTF; RS 173.110; cfr. Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012

concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966, pag. 32 seg.). L'interpretazione mira a

rimediare a una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o

contraddittoria del dispositivo di una decisione; può inoltre riferirsi a delle

contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione e il dispositivo. Domande

che tendono a una modifica materiale della decisione o a un nuovo esame della

causa non sono per contro ammissibili (cfr. STA 52.2018.574 dell'8 agosto 2019

consid. 2.1, 52.2018.420 del 19 settembre 2018 e rimandi).

4.2

In base all'art. 59 cpv. 2 LPAmm (applicabile per analogia in forza del

rimando dell'art. 62 cpv. 2 LPAmm), se non risulta manifestamente inammissibile

o manifestamente infondata, l'istanza è comunicata alla controparte alla quale

viene assegnato un congruo termine per la risposta. Questa norma è espressione

del diritto fondamentale di essere sentito, già sancito dall'art. 29 cpv. 2

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101), che assicura a ogni interessato di esprimersi prima che una

decisione sia presa (cfr. DTF 135 I 282 consid. 2.3; STA 52.2018.574 citata

consid. 2.2).

4.3

In concreto, il

giudizio del 2 febbraio 2022 conteneva effettivamente una contraddizione tra i

suoi motivi e il dispositivo, nella misura in cui quest'ultimo aveva omesso di

riprendere quanto disposto al consid. 6 in merito all'assegnazione delle ripetibili.

Prima di statuire sull'istanza di rettifica, il Governo avrebbe nondimeno

dovuto intimarla alla controparte (art. 59 cpv. 2 LPAmm), garantendole il

diritto di esprimersi.

Considerato che la predetta decisione deve essere comunque annullata e gli atti

rinviati all'istanza inferiore per nuova decisione per i motivi di cui si è

detto (cfr. supra consid. 3.3), non mette comunque conto di soffermarsi

su tali aspetti: dato l'esito, anche il giudizio di rettifica del 9 febbraio

2022.

non può infatti che essere annullato.

5.

5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto,

annullando i giudizi impugnati. Gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato,

affinché proceda ai sensi del considerando 3.3.

5.2

Per giurisprudenza,

il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per procedere ad un riesame

complessivo della fattispecie, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga

considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto 2018 consid. 6.2).

La tassa di giustizia è dunque posta a carico dei vicini che hanno resistito al

gravame. Questi ultimi rifonderanno inoltre al ricorrente, patrocinato,

un'adeguata indennità per ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

le decisioni

del 2 e 9 febbraio 2022 (n. 390 e 536) del Consiglio di Stato sono annullate;

1.2

gli atti sono

rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda ai sensi del consid. 3.3.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico di CO 1 e CO 2, i quali rifonderanno

inoltre all'arch. RI 1 un identico importo a titolo di ripetibili per questa

sede. Al ricorrente va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo delle

presumibili spese processuali.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

1.

CO 1

2.

CO 2

1,

2.

patrocinati da: PA 2

3.

CO 3

4.

CO 4

5.

CO 5

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera