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Decisione

52.2022.88

Autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario - diniego dell'autorizzazione per una seconda fiduciaria e interesse pubblico per le attività di fiduciario commercialista e immobiliare

1 settembre 2022Italiano23 min

ed è regolarmente iscritto come tale all'albo professionale dei fiduciari dal 22

Source ti.ch

Incarto n.

52.2022.88

Lugano

1

settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 18 marzo

2022 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 10 febbraio 2022 dell'Autorità di

vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario con la quale è stato

negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione in deroga per esercitare

la professione di fiduciario immobiliare a favore di una seconda società;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 è titolare di

un'autorizzazione per l'esercizio della professione di fiduciario immobiliare

ed è regolarmente iscritto come tale all'albo professionale dei fiduciari dal 22

ottobre 1986; attualmente egli lavora presso la propria società fiduciaria, la

C__________ SA di __________, quale unico fiduciario autorizzato. Il 25 marzo

2021 ha domandato all'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di

fiduciario (Autorità di vigilanza) il rilascio di un'autorizzazione, in deroga

all'art. 6 cpv. 3 della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di

fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100), per esercitare la

professione presso una seconda società, la T__________ Sagl. A sostegno della

propria richiesta, ha spiegato che il figlio, suo dipendente per tanti anni,

aveva costituito la suddetta società al fine di gestire un'attività

indipendente e che egli era intenzionato a mettere a disposizione la propria

autorizzazione.

B. Dopo un incontro

tenutosi presso gli uffici dell'Autorità di vigilanza e svariata corrispondenza

con cui l'autorità ha in sostanza indicato le esigenze per ottenere la deroga

richiesta, il 16 dicembre 2021 l'autorità di prime cure ha preavvisato

negativamente l'istanza di RI 1 ritenendo non date le condizioni per la concessione

della stessa.

Sollecitata a emanare un provvedimento formale, con decisione del 10 febbraio

2022 la medesima autorità ha ribadito il proprio diniego. A suo giudizio, la

proposta formulata dall'istante non sarebbe conforme ai disposti di legge, né

alla direttiva applicabile in materia, non risulterebbe compatibile con lo

spirito della LFid e con la finalità dell'istituto della deroga in esame. In

particolare l'istante non avrebbe fornito sufficienti garanzie che l'attività

lavorativa presso la T__________ Sagl sia effettiva; non avrebbe nessun legame

con l'attività della suddetta ditta, non essendone né socio né dipendente e il

ruolo con cui egli propone di essere iscritto a Registro di commercio,

segnatamente quale procuratore, non sarebbe conforme all'art. 6 cpv. 2 lett. e

LFid. Secondo l'impostazione presentata dall'istante, il figlio di questi non si

troverebbe ad agire in posizione subordinata e non vi sarebbero garanzie che la

struttura aziendale sia diretta dal fiduciario autorizzato.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e il rilascio della controversa autorizzazione.

Egli sostiene, in estrema sintesi, che sia la decisione impugnata, che la legge

su cui la stessa si basa, violino la libertà economica e il principio di

proporzionalità.

D. In sede di risposta

l'Autorità di vigilanza chiede che il ricorso sia respinto, adducendo una serie

di argomentazioni di cui si dirà in seguito.

E. Con replica e duplica

le parti si sono confermate nelle loro rispettive argomentazioni e domande di

giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LFid. La legittimazione

del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100), è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm),

è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere deciso sulla base degli

atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Nel Canton

Ticino le attività di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare,

svolte per conto di terzi a titolo professionale, sono soggette ad

autorizzazione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFid); l'autorizzazione può essere

rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale (art. 1 cpv. 2 LFid).

Giusta l'art. 6 LFid le persone giuridiche, le società di persone e le ditte

individuali possono esercitare le attività disciplinate dalla legge se al loro

interno opera almeno un fiduciario autorizzato, il quale deve svolgere l'attività

professionale nell'azienda ed avere diritto di firma iscritto nel Registro di

commercio (cpv. 1), nonché rivestire determinati ruoli all'interno dell'azienda

(cpv. 2). Un fiduciario autorizzato può essere responsabile di una sola persona

giuridica, società di persone o ditta individuale attiva nel campo fiduciario

salvo eccezioni pronunciate dall'autorità di vigilanza (art. 6 cpv. 3 LFid).

L'Autorità di vigilanza ha adottato la direttiva n. 1 del 28 maggio 2019 per

disciplinare con precisione il rilascio della deroga all'autorizzazione ai

sensi della LFid.

3.

3.1. L'insorgente

sostiene che a seguito dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2020 della legge

federale sui servizi finanziari del 15 giugno 2018 (LSerFi; RS 950.1) e della

legge federale sugli istituti finanziari del 15 giugno 2019 (LIsFi; RS 954.1),

normative che hanno escluso dal campo di applicazione della LFid la figura del

fiduciario finanziario, non vi sia più un interesse pubblico residuo

sufficiente che giustifichi il mantenimento dell'attuale regime autorizzativo,

perlomeno per quanto attiene ai fiduciari immobiliari. Anche in Parlamento,

nell'ambito del dibattito in merito all'adeguamento della LFid al diritto

federale in materia di operatori finanziari (BU 2021, 404), l'interesse

pubblico al mantenimento della LFid sarebbe stato seriamente messo in

discussione.

La censura va trattata prioritariamente poiché qualora dovesse risultare

fondata, renderebbe superfluo l'esame delle rimanenti doglianze.

3.2

A questo proposito occorre innanzitutto rilevare che il regime

autorizzativo istituito dalla LFid costituisce indubbiamente un'importante

restrizione della libertà economica garantita dall'art. 27 cpv. 1 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101; cfr. STF

2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 3 con numerosi riferimenti), la quale -

per essere ammessa - deve rispettare le condizioni poste dall'art. 36 Cost. (DTF 125 I 335 consid. 2a; STF 2C_335/2012 del 27

settembre 2012 consid. 2.1,

2P.306/2001 del 17 maggio 2002 consid. 2.2; Klaus A. Vallender, in: Bernhard

Ehrenzeller/Benjamin Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender

[curatori], St. Galler Kommentar, Die schweizerische Bundesverfassung, III ed.,

San Gallo 2014, n. 58 ad art. 27). Va però altresì rammentato che, il

Tribunale federale ha già avuto modo di ritenere compatibile con l'art. 27

Cost. l'obbligo di dover richiedere

un'autorizzazione per poter esercitare nel Cantone Ticino la professione di

fiduciario.

In particolare, tra le altre, al consid. 5 della STF 2C_204/2010 del 24

novembre 2011 (pubbl. in: RtiD I-2012 n. 22) esso ha considerato

conforme alla libertà economica il regime autorizzativo istituito dalla LFid

per tutte e tre le categorie di fiduciari (commercialisti, immobiliari e

finanziari) istituite da questa legge, senza formulare alcuna riserva nei

confronti dell'uno o dell'altro settore, rilevando per contro che vi è un

interesse pubblico evidente a sostegno di una normativa che prevede misure di

polizia a tutela dei cittadini e del pubblico in generale (consid. 5.2. e

riferimenti ivi citati).

Questa giurisprudenza, già inaugurata quando ancora vigeva la vecchia legge sui

fiduciari del 1984 (RDAT 1996 II n. 54; STF 2P.345/1990 del 7 ottobre

1991.

consid. 2, 2A.97/2004 del 24 febbraio 2004 consid. 2.2; STA 52.2009.369

del 12 agosto 2010 consid. 5.4; Mauro Bianchetti,

Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in:

RDAT I-2000, pag. 33 segg.; Mauro

Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea

2002, pag. 42 segg.), è stata in seguito ribadita a più riprese

anche in casi che non riguardavano l'esercizio della professione di fiduciario

finanziario (STF 2C_609/2021 del 17 dicembre 2021, 2C_479/2021 del 1° novembre

2021, 2_848/2015 del 20 novembre 2015, 2C_720/2014 del 12 maggio 2015,

2C_1022/2013 del 25 marzo 2014). D'altronde il Tribunale federale ha in diverse

occasioni sottolineato come l'interesse pubblico perseguito dalla LFid sia

quello di garantire, tramite lo strumento dell'autorizzazione, la protezione

degli investitori e degli utenti di questo

genere di prestazioni, dando maggiore trasparenza all'intero settore e creando

esigenze uguali per tutti i fornitori di servizi (STF 2C_204/2010 del 24

novembre 2011 pubbl. in: RtiD

I-2012 n. 22 consid. 5.2 e 5.3,

2P.106/2002 del 20 dicembre 2002 consid. 5.2.2, 2P.142/1990 del 21 dicembre

1990.

consid. 3b). L'attività del fiduciario, per tutte e tre le

categorie professionali inizialmente disciplinate dalla LFid, espone infatti quest'ultimo

a stretto contatto con interessi patrimoniali altrui per la cui gestione egli

deve essere idoneo, formato, e aver maturato sufficienti anni di esperienza.

L'interesse pubblico del cittadino risiede quindi proprio nel proteggerlo da un

possibile danno, salvaguardando la buona fede nei rapporti commerciali da

pericoli derivanti dall'imperizia o dalla scorrettezza di chi esercita tali

delicate attività senza essere in possesso delle necessarie qualifiche

professionali (STF 2P.345/1990 del 7 ottobre 1991 consid. 2; STA 52.2009.369

del 12 agosto 2010 consid. 5.4; Mauro

Bianchetti, Aspetti giuridici concernenti l'applicazione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in:

RDAT I-2000, pag. 33 segg.; Mauro

Mini, La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, Basilea

2002, pag. 42 segg.). Contrariamente a quanto pretende l'insorgente,

l'interesse pubblico perseguito dalla LFid, così come evidenziato in svariate

occasioni sia dal Tribunale federale sia da questa Corte, non risulta pertanto né

insufficientemente sostanziato, né insuscettibile di giustificare un'ingerenza

nella libertà economica. Come detto, la LFid è stata infatti concepita per

proteggere i clienti che affidano i propri valori in gestione - siano essi di

natura finanziaria, commerciale o immobiliare - dall'agire di operatori poco

qualificati e poco scrupolosi e, sussidiariamente, a garantire l'affidabilità

dei fiduciari attraverso la selezione dell'accesso alla professione e il

controllo della loro attività.

In quest'ottica il semplice fatto che il legislatore federale abbia

recentemente optato per il disciplinamento della sola professione di fiduciario

finanziario, non permette ancora di concludere, come fa il ricorrente, che non

sussistano (più) sufficienti motivi a livello cantonale per continuare a regolare

l'attività dei fiduciari commercialisti e immobiliari. Quest'ultimi gestiscono infatti

a loro volta beni di proprietà di terze persone come pure patrimoni che possono

essere di ingente valore, esercitando sui medesimi - per conto dei clienti -

rilevanti poteri (cfr. STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 3.3). La

questione è stata affrontata anche nell'ambito della procedura che ha portato

di recente il Legislatore ticinese a modificare la LFid per adeguarla alla

LSerFi e alla LIsFi, la cui entrata in vigore ha avuto luogo il 1° gennaio 2020

(cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 7753 del 13 novembre 2019

sull'adeguamento della LFid alle leggi federali sui servizi finanziari e sugli

istituti finanziari e il relativo rapporto della Commissione Costituzione e

leggi n. 7753R del 5 ottobre 2021). Dai materiali legislativi emerge come nel

corso della procedura di consultazione tutte le parti interpellate, tranne una,

si sono espresse a favore del mantenimento della LFid. La stessa Commissione

Costituzione e leggi ha osservato che solo determinate attività esercitate dai

fiduciari commercialisti e immobiliari sottostanno a delle leggi federali, per

cui la regolamentazione cantonale in materia non appare superflua. Dopo aver

ricordato che la normativa era già stata giudicata conforme alla Costituzione

dal Tribunale federale, essa ha poi rilevato che la decisione di mantenere o

abrogare il regime autorizzativo per le attività fiduciarie rimanenti è di

fatto una scelta di natura squisitamente politica.

Orbene, a fronte di quanto esposto, si deve concludere che in termini generali l'interesse

pubblico a sostegno della normativa in esame risulta tuttora attuale e

preponderante nell'ottica delle restrizioni alla libertà economica istituite

dalla medesima. Sapere se in Ticino sia opportuno o meno mantenere la LFid, è

una questione che non va risolta dal Tribunale cantonale amministrativo, ma che

compete al legislatore.

4.

4.1. Il

ricorrente si duole quindi del fatto che le condizioni poste per l'ottenimento

della deroga da lui richiesta possano essere contenute in una direttiva emanata

dall'autorità di vigilanza, atteso che ogni restrizione a un diritto

fondamentale - come la libertà economica nel caso di specie - debba essere

prevista in una legge in senso formale. Sostiene inoltre che la decisione

impugnata sarebbe pure sproporzionata poiché per evitare che un fiduciario

metta la sua autorizzazione a disposizione di società sulle quali non esercita

un controllo effettivo, le condizioni poste dall'Autorità di vigilanza appaiono

eccessive e non necessarie. Per contro le garanzie fornite dall'insorgente,

tenuto conto delle particolarità del caso e meglio del rapporto di parentela

con il socio e gerente della T__________ Sagl, giustificherebbero la deroga

richiesta. In particolare il ricorrente ritiene adempiuta la condizione posta

nella direttiva (art. 4 cpv. 1 lett. b) che impone la conclusione di un

contratto di lavoro almeno al 50% per la seconda società con una remunerazione

consona al ruolo di responsabile, dal momento che egli è attivo solo a tempo

parziale per la società principale e metterebbe a disposizione della seconda

società fiduciaria il tempo rimanente nella misura prevista. Il fatto di

esercitare l'attività di fiduciario a titolo volontario e senza

controprestazione - in ragione del particolare legame di parentela con il

titolare della seconda società - non permetterebbe poi di escludere che la

stessa sarà svolta in modo effettivo e appropriato. Contesta infine di dover

essere iscritto a Registro di commercio quale gerente della seconda società. Da

una parte osserva che per le società anonime è ammesso che il fiduciario possa

ricoprire il ruolo di mero direttore, ruolo che non impone necessariamente una

sua presenza nel consiglio d'amministrazione e che può essere assimilato al

procuratore con diritto di firma come da lui postulato. Dall'altra ritiene che

non si possa pretendere che la società condivida con il fiduciario autorizzato

scelte strategiche ed economiche che non riguardano l'attività fiduciaria, ciò

che nuovamente non esclude che questa sarà svolta in modo effettivo e

diligente, atteso che per impedire che un fiduciario funga da mero prestanome

non è necessario che questi diriga a tutti gli effetti e sotto tutti i punti di

vista la società. L'insorgente avrebbe d'altronde proposto che per gli atti

importanti di natura fiduciaria il socio gerente della società avrebbe avuto la

firma collettiva a due con il fiduciario autorizzato.

4.2

In primo luogo, per quanto concerne l'asserita assenza di una sufficiente base

legale, va rilevato che la restrizione alla libertà economica del ricorrente consiste

nell'obbligo di essere responsabile di una sola entità aziendale attiva in

ambito fiduciario, così come prescritto dalla LFid stessa, legge in senso

formale che adempie pertanto alla condizione di cui all'art. 36 cpv. 1 Cost.

(cfr. STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 6.1). La norma in questione contempla

comunque la possibilità di concedere delle eccezioni a questa regola, senza

tuttavia specificare le condizioni in virtù delle quali può essere autorizzato

un alleggerimento della suddetta limitazione; esigenze che sono invece

stabilite nella contestata direttiva emessa dall'Autorità di vigilanza.

Premesso che le direttive (o cosiddette ordinanze amministrative), ancorché di

principio vincolanti per l'autorità amministrativa, non hanno forza di legge,

né possono porsi in contrasto con la stessa, ma solo concretizzarla senza

modificarla (DTF 128 I 167 consid. 4.3, 121 II 473 consid. 2b; Aurélie Gavillet, La pratique

administrative dans l'ordre juridique suisse, Berna 2018, n. 109-111, 479 e

867; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix

Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020,

n. 81 segg., 84 e 87), al di là di delle condizioni specifiche da questa poste,

di cui si dirà in seguito, va anzitutto rammentato che lo scopo della

restrizione sancita dall'art. 6 cpv. 3 LFid è quello di garantire che ogni

studio fiduciario sia effettivamente controllato da una persona in possesso

della relativa autorizzazione cantonale (cfr. STF 2C_204/2010 del 24 novembre

2011.

consid. 6.1.1 e 6.1.3). In questo senso la predetta norma predispone un meccanismo

di verifica facilmente attuabile e capace di garantire che il titolare dell'autorizzazione

sia realmente responsabile dell'attività fiduciaria, sia nel caso in cui viene

svolta in proprio, sia nel caso in cui è esercitata in forma societaria (STF

2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 6.1.2) e come tale essa è sorretta da

un sufficiente interesse pubblico. Atteso che un'applicazione troppo rigorosa

di tale regola potrebbe in alcuni casi portare e dei risultati in contrasto con

il principio di proporzionalità, la facoltà di concedere una deroga - benché

non automatica o certa a priori - permette di regolarizzare la posizione di

quei fiduciari che, seppur attivi in più società fiduciarie, esercitano un

controllo concreto e diligente delle stesse. La deroga resta ad ogni modo una

misura di carattere eccezionale che, negli intendimenti del legislatore, deve

unicamente evitare il verificarsi di determinati casi di rigore che

penalizzerebbero senza sufficienti ragioni l'esercizio della professione (cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 5896 del 6 marzo 2007 sulla revisione della

LFid e relativo rapporto del 18 novembre 2009 della Commissione legislativa).

Orbene, come osserva giustamente l'Autorità di vigilanza, indipendentemente

dall'adempimento o meno delle specifiche condizioni poste dalla direttiva in

questione, sono piuttosto le motivazioni e l'impostazione prospettata dal

ricorrente per lo svolgimento dell'attività fiduciaria a non apparire conformi

allo spirito della LFid e di riflesso a determinare che nello specifico non si

sia affatto in presenza di una situazione di rigore suscettibile di

giustificare la concessione di una deroga al principio prescritto dall'art. 6

cpv. 3 di quest'ultima legge. Egli sostiene infatti di volersi mettere a

disposizione della società costituita dal figlio consentendogli così di

avviare un'attività autonoma (cfr. ricorso del 18 marzo 2022 pag. 3),

segnatamente fungendo al suo interno da fiduciario di riferimento in questa

fase iniziale e transitoria (…) fino a quando l'azienda non si sarà consolidata

e sarà trovata una soluzione definitiva, atteso comunque che l'insorgente

stesso, ultra ottantenne, ammette che questa collaborazione non potrà essere di

lunga durata (cfr. scritto del 4 novembre 2021 del patrocinatore del ricorrente

all'autorità, doc. 16 allegato alla risposta). Ora, dai materiali legislativi

si evince che la casistica presa in considerazione e in ragione della quale il

Legislatore cantonale ha ritenuto necessario prevedere la deroga in oggetto,

concerne prevalentemente quelle situazioni in cui un fiduciario, per necessità

di natura operativa, agisce tramite più soggetti giuridici, benché poi gestiti

da un'unica struttura organizzativa (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

5896.

del 6 marzo 2007 sulla revisione della LFid pag. 16 e relativo rapporto

del 18 novembre 2009 della Commissione legislativa, pag. 8). Esigenze, quelle

appena esposte, che in specie non si ravvedono atteso che l'unica motivazione

addotta dal ricorrente è quella di agevolare il figlio nell'avvio della propria

attività, motivo per cui - tra l'altro - egli non percepirebbe alcuna

controprestazione. L'insorgente, in sostanza, non ha alcun bisogno di una

seconda entità fiduciaria per esercitare la propria professione tant'è che egli

da oltre trent'anni la svolge tramite un'unica società, a lui direttamente

riconducibile, per cui anche dal profilo della proporzionalità il diniego che

gli è stato opposto non lo limita in modo particolarmente marcato nella sua

libertà economica; è semmai la T__________ Sagl, e di riflesso il figlio del

ricorrente, a necessitare di un fiduciario autorizzato per poter operare in

ambito immobiliare. Occorrenza a cui però non si può provvedere utilizzando

l'istituto della deroga alla regola sancita dall'art. 6 cpv. 3 LFid al fine di eludere

o alleggerire, anche solo provvisoriamente, il regime autorizzativo previsto

dalla LFid per questo genere di attività. Se la T__________ Sagl intende essere

attiva quale fiduciaria immobiliare nel rispetto delle leggi vigenti, essa deve

dotarsi della necessaria struttura organizzativa, la quale comporta la presenza

nel suo organico di un proprio fiduciario immobiliare autorizzato a cui spetta

il compito di gestire in maniera effettiva e costante nel tempo le proprie

attività in questo specifico settore.

D'altra parte poi, anche concedendo la deroga richiesta, il figlio del

ricorrente non raggiungerebbe quel livello di autonomia che pare auspicare

rispetto all'attività del padre: ogni attività di natura fiduciaria dovrebbe

comunque e sempre essere svolta sotto la stretta supervisione del fiduciario

abilitato.

Non giova poi all'insorgente pretendere che la deroga richiesta si

giustificherebbe in ragione del particolare rapporto di parentela con il socio

gerente della T__________ Sagl. L'esistenza di un legame familiare,

indipendentemente da quanto sia stretto, non permette di fornire alcuna

garanzia sulle modalità con cui l'attività fiduciaria sarà svolta, atteso che

circostanze del genere, che concernono esclusivamente la sfera privata delle

persone interessate, non presentano alcuna relazione con lo scopo perseguito

dalla LFid e non permettono dunque di ottenere un allentamento del regime

autorizzativo previsto da questa legge. Anzi, la concessione di una deroga in

ragione di un simile motivo rischierebbe di dar luogo ad una violazione del principio

della parità di trattamento rispetto tutte quelle società che, per esercitare

nel Canton Ticino, sono obbligate a disporre di un proprio fiduciario

autorizzato attivo in un'unica entità.

Già per queste ragioni, la decisione di negare l'autorizzazione in deroga non

presta il fianco a critiche e come tale va confermata in quanto rispettosa

della legge e della garanzia costituzionale della libertà economica.

4.3

A titolo abbondanziale, si rileva comunque che le condizioni minime per l'ottenimento

di una deroga, previste dall'art. 4 della direttiva a tal proposito emanata

dall'Autorità di vigilanza, appaiono tutto sommato pertinenti e in linea con

gli intendimenti del Legislatore. Le stesse perseguono infatti un fine anti

elusivo e sono volte a dimostrare, laddove la rigorosa applicazione della

restrizione sancita dall'art. 6 cpv. 3 LFid dovesse condurre a dei risultati in

contrasto con il principio di proporzionalità e con lo spirito della legge, che

il fiduciario che chiede di poter essere eccezionalmente autorizzato a fungere

da responsabile di più di una persona giuridica, società di persone o ditta

individuale attiva nel campo fiduciario ricopra in ciascuna di esse questa sua

funzione in modo effettivo e costante. Da qui dunque l'esigenza di definire

contrattualmente il ruolo che il fiduciario dovrà ricoprire nelle varie ditte

di cui è responsabile, di pretendere da parte sua un impegno di una certa

rilevanza, espresso sia in termini di percentuale di lavoro che di

remunerazione (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. b della direttiva), nonché di regolare

il suo potere di firma a livello di Registro di commercio (cfr. art. 4 cpv. 1

lett. d). Si tratta infatti di elementi che permettono di valutare - quantomeno

quali indizi da vagliare alla luce delle circostanze concrete del caso (cfr.

art. 4 cpv. 1 ultima frase della direttiva) - se vi sia o meno un controllo

effettivo sulle attività svolte dalle ulteriori società o ditte di cui il

fiduciario autorizzato figura quale responsabile.

In concreto l'insorgente aveva inizialmente prospettato di fornire le proprie

prestazioni per un solo giorno a settimana con un compenso mensile di fr.

1'000.- (cfr. doc. 6 allegato alla risposta del 4 maggio 2022), ciò che di

tutta evidenza non sarebbe stato minimamente sufficiente per garantire lo

svolgimento di un'attività effettiva presso la seconda entità fiduciaria. Per

quanto concerne invece il ruolo con il quale il fiduciario deve essere iscritto

a Registro di commercio, premesso che l'Autorità di vigilanza aveva chiesto all'insorgente

l'iscrizione come gerente e non quale socio gerente (come pare a tratti

ritenere il ricorrente; cfr. ad esempio ricorso del 18 marzo 2022 pag. 16), la

condizione imposta non comporta che il fiduciario partecipi alle scelte

societarie che non riguardano direttamente l'attività professionale soggetta ad

autorizzazione; gli esempi evocati nel gravame (aumento di capitale e

genericamente decisioni non connesse con l'esercizio dell'attività fiduciaria,

cfr. ricorso del 18 marzo 2022 pag. 16) riguardano attribuzioni - anche

inalienabili (cfr. art. 781 cpv. 1 e art. 808b cpv. 1 n. 5 del codice

delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220) - dell'assemblea dei soci,

atteso d'altronde che le funzioni del gerente dipendono, in sostanza, da una

decisione dei soci e possono essere limitate a livello statutario (cfr. art.

810.

e 811 CO). È poi irrilevante che l'art. 6 cpv. 1 lett d LFid permetta che

nelle società anonime il fiduciario possa essere iscritto quale direttore: al

di là del fatto che ciò è possibile quando la gestione dell'attività diretta

nel quadro aziendale è delegata ad una direzione, situazione che può avverarsi

anche con una società a garanzia limitata (cfr. art. 804 cpv. 3 CO),

l'insorgente ha postulato di rivestire il ruolo di procuratore e non di direttore.

Ora, i gerenti, rispettivamente gli amministratori e i direttori, sono organi

esecutivi in senso formale e agiscono direttamente per la società, esprimendone

la volontà e vincolandola in virtù di specifiche disposizioni del diritto

societario (rappresentanza legale, cfr. art. 55 del codice civile svizzero del

10.

dicembre 1907 [CC; RS 210], art. 716, 718 e 814 CO: cfr. DTF 146 III 37

consid. 5.1. e 5.2.; Annick

Fournier, L'imputation de la connaissance - Étude de droit privé suisse,

Zurigo 2021, n. 581, 597 e segg., 606 e 644 e segg.). I procuratori per

contro, così come i mandatari commerciali, anche quando incaricati della

gestione di affari della persona giuridica, non sono organi della società ma

suoi rappresentanti commerciali (art. 458 e segg. CO), tant'è che sono tenuti a

firmare indicando specificatamente di agire per procura della persona giuridica

(art. 458 cpv. 1 CO) e rappresentano la società in virtù delle norme sulla

rappresentanza (art. 32 e segg. e 458 e segg. CO; cfr. Fournier, op. cit., n. 581 e 644 e segg; Pascal Montavon/Michael Montavon/Rémy

Bucheler/Ivan Jabbour/Alban Matthey, Jeremy Reichlin, Abrégé de droit

commercial, VI ed., Zurigo 2017, pag. 106; Nicolas

Rouiller/Marc Bauen/Robert Bernet/Colette Lassere Rouiller, La société anonyme

suisse, II ed., 2017, pag. 381). In questo senso, non risulta affatto fuori

luogo pretendere che, laddove vi siano gli estremi per ammettere una situazione

di rigore emendabile attraverso il rilascio di una deroga, il fiduciario

autorizzato sia membro dell'organo esecutivo formale e non solo un

rappresentante dell'azienda, considerato anche il livello di operatività che

egli deve necessariamente prestare per la ditta fiduciaria affinché l'attività

di questa venga diligentemente controllata. Ciò varrebbe a maggior ragione in

un caso come quello in esame dove - a quanto è dato di sapere - presso la T__________

Sagl sarebbero attivi unicamente il ricorrente e il figlio. Se l'insorgente

fosse solo un rappresentante della società e non un organo, mancherebbe nei

confronti del gerente (in specie pure unico socio) il necessario rapporto di

subordinazione, atteso che - come visto - il fiduciario autorizzato dovrà

supervisionare tutte le attività fiduciarie svolte dalla società, dirigendole

in prima persona e con sufficiente autonomia decisionale. D'altra parte poi

l'Autorità di vigilanza non ha escluso che il socio unico risulti anche quale

gerente e nemmeno che questi non disponga di diritto di firma individuale, a

condizione tuttavia che quest'ultimo possa essere esercitato esclusivamente per

le questioni prive di natura fiduciaria e che vada pertanto formalizzato in un

verbale assembleare ad hoc (cfr. doc. 7 allegato alla risposta). In siffatte

circostanze dunque, quand'anche in concreto fosse sussistita una situazione di

rigore suscettibile di giustificare il rilascio di una deroga, il ricorso sarebbe

stato comunque da respingere poiché l'insorgente non può essere considerato

come il reale ed effettivo responsabile dell'attività fiduciaria esercitata

dalla ditta del figlio.

5.

5.1. Stante

quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

5.2

Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente

(art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera

Autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario - diniego dell'autorizzazione per una seconda fiduciaria e interesse pubblico per le attività di fiduciario commercialista e immobiliare | Lexipedia