52.2023.107
Licenza edilizia per una terrazza esterna di un ristorante
5 agosto 2025Italiano23 min
presentato da RI 1 avverso la predetta risoluzione. Tale giudizio è stato tuttavia annullato dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha retrocesso gli
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.107
Lugano
5
agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 27 marzo
2023 di
RI
1,
rappresentata
da: RA 1, ,
contro
la decisione del 1° marzo 2023 (n. 890) del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dalla ricorrente
avverso la risoluzione del 5 agosto 2021 con cui il Municipio di Locarno ha
rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la formazione di una nuova terrazza
esterna (part. __________), durante il periodo estivo (3 mesi), al servizio
del Ristorante __________;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. CO 1 è gerente del
Ristorante __________, situato sull'omonima via nel nucleo storico di Locarno
(part. __________). Dirimpetto al ristorante vi sono la ____________________
(part. _______) e la Chiesa __________ (part. __________), beni culturali
protetti d'interesse cantonale.
Dalla __________ si accede, oltrepassando un androne, a un cortile che presenta
un portico e un doppio loggiato, sul quale si affacciano anche la chiesa e lo
stabile residenziale (part. __________) di proprietà di RI 1.
ESTRATTO MAPPA
B. a. Dopo vicissitudini
che non occorre rievocare, il 20 agosto 2015 CO 1 ha inoltrato al Municipio di
Locarno una domanda (variante) per la realizzazione di una nuova “terrazza”
esterna al servizio del Ristorante __________ al mapp. __________. Tale
progetto prevede in particolare di ricavare nel cortile un'area con 50-55 posti
a sedere e 19 tavoli o, in via subordinata, un’area più ridotta con 34 posti e
11 tavoli (collocati in parte sotto il portico).
b. Nel termine di pubblicazione, RI 1 si è opposta al progetto, proponendo
svariate eccezioni attinenti all'impatto fonico del nuovo impianto.
c. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 94860), il 14 marzo 2016
il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia
per la nuova terrazza esterna nella soluzione riduttiva, subordinandola
a una serie di condizioni e respingendo l'opposizione pervenuta.
C. a. Con giudizio del 14
marzo 2017, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso
presentato da RI 1 avverso la predetta risoluzione. Tale giudizio è stato tuttavia annullato dal Tribunale cantonale amministrativo, che ha retrocesso gli
atti al Governo affinché si pronunciasse nel merito (cfr. STA
52.2017.231 del 21 agosto 2017).
b. Con decisione del 17
gennaio 2018, l'Esecutivo cantonale ha poi respinto il ricorso interposto dalla
vicina, ritenendo in estrema sintesi che nella soluzione riduttiva con 34 posti
e 11 tavoli la terrazza rispettasse i limiti
fissati dall'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986
(OIF; RS 814.41).
c. Nuovamente adito da RI
1, con giudizio del 15 ottobre 2018 (STA 52.2018.103), questo Tribunale ne ha
parzialmente accolto il ricorso. Ha di conseguenza annullato la predetta
risoluzione governativa, insieme alla licenza edilizia, e rinviato gli atti al
Municipio ai sensi dei considerandi (6 e 7), ovvero per pronunciarsi nuovamente
(dopo aver sentito l’autorità dipartimentale e le parti), previo chiarimento di
tutti i ricettori sensibili interessati e rivalutazione del disturbo derivante
dalla terrazza (mediante nuovo studio fonico, che consideri la versione
aggiornata della relativa direttiva Cercle Bruit del 22 dicembre 2017), nonché
esame di eventuali agevolazioni ex art. 25 cpv. 2 della legge federale sulla
protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) e 7 cpv. 2 OIF.
A dipendenza delle risultanze, avrebbe quindi dovuto stabilire, se del caso, se
un’autorizzazione (con o senza facilitazioni) possa essere concessa a ulteriori
condizioni (in base al principio di prevenzione o di un’eventuale applicazione
dell’art. 25 cpv. 2 LPAmb).
D. a. A seguito di tale
giudizio, il 3 luglio 2019 CO 1 ha trasmesso al Municipio una nuova valutazione
fonica (quarto complemento) della __________ SA, basata sull’ultima versione
della citata direttiva Cercle Bruit. A fronte della presa di posizione del 18
settembre 2019 di RI 1 e delle richieste dell'autorità dipartimentale,
l’istante ha poi prodotto altri due complementi. In particolare, l’ultimo complemento
(sesto) conclude che, riducendo i posti esterni a 17 nella fascia oraria
19.00-22.00 e a 10 tra le 22.00 e le 23.00, presso tutti i ricettori sensibili
considerati (una finestra sulla part. __________ e 5 sulla part. __________) la
terrazza rispetterà i valori di pianificazione (VP), nel senso che il disturbo
potrà al massimo essere considerato esiguo. Nell’ottica del principio di
prevenzione, prospetta infine il rivestimento del soffitto del portico con
pannelli fonoassorbenti.
Anche alla luce di questa documentazione, la vicina ha mantenuto le sue
obiezioni.
b. Richiamato il nuovo
avviso cantonale favorevole (n. 94860), integrato tra l’altro dai pareri
positivi dell’Ufficio dei beni culturali (UBC) e dell’Ufficio per la
prevenzione dei rumori (UPR) della Sezione per la protezione dell’aria,
dell’acqua e del suolo (SPAAS) - che ha in particolare imposto delle
prescrizioni d’esercizio (orari di apertura e chiusura, affluenza massima,
divieto di riproduzioni sonore, ecc.) e la posa del rivestimento fonoassorbente
nella parte inferiore del portico, anche con elementi amovibili -, il 5 agosto
2021 il Municipio ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la nuova
terrazza (nel periodo estivo, 3 mesi), respingendo nel contempo l’opposizione
della vicina. Il permesso è stato subordinato a determinate condizioni,
segnatamente quelle contenute nel predetto avviso e per cui la terrazza dovrà
avere la seguente occupazione a fasce orarie:
·
dalle ore 09:00 alle ore 19:00
massimo 24 posti,
·
dalle ore 19:00 alle ore 22:00
massimo 17 posti,
·
dalle ore 22:00 alle ore 23:00
massimo 10 posti.
E. Con risoluzione del 1°
marzo 2023, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da RI 1
avverso la predetta risoluzione.
In sintesi, ammessa la
ricevibilità del gravame, e dopo aver ritenuto completa la documentazione
relativa al progetto, il Governo, alla luce dell’ultimo complemento fonico che ha
reputato esaustivo, del preavviso della SPAAS e delle condizioni di licenza, ha
respinto ogni critica relativa al rispetto delle prescrizioni dell’OIF,
comprese quelle relative ai ricettori considerati. Stante il rispetto dei
valori di pianificazione, il Governo si è poi espresso sugli art. 25 cpv. 2
LPAmb e 7 cpv. 2 OIF a mero titolo sussidiario, rilevando essenzialmente che
alla realizzazione della terrazza del locale storico all'interno del cortile
del bene culturale protetto sussisterebbe comunque un interesse pubblico.
RI 1 si aggrava ora
davanti a questo Tribunale, chiedendo di annullarlo e di far implementare il
dispositivo della citata sentenza del 15 ottobre 2018 (STA 52.2018.103) per
tutti i ricettori sensibili della part. __________, di esigere dal Municipio una
chiara presa di posizione sull'interesse pubblico alla formazione della
terrazza al servizio del ristorante privato e di ordinare il rilascio e
pubblicazione della licenza edilizia per la posa dei pannelli afonici sotto il
porticato.
Dopo aver eccepito una carenza di legittimazione attiva dei proprietari
della part. __________, in sintesi l’insorgente critica le conclusioni tratte
dal Governo in merito ai ricettori sensibili sul suo fondo e al rivestimento
con pannelli fonoassorbenti (privi di licenza edilizia e non meglio definiti),
come pure le considerazioni già espresse dal Municipio circa la sussistenza di
un interesse pubblico al nuovo impianto.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'Ufficio
delle domande di costruzione si riconferma nella sua posizione, con le
osservazioni dell'UPR. Il Municipio e CO 1 chiedono che il gravame, in quanto
ricevibile, sia respinto con argomenti di cui si dirà per quanto occorre in
appresso.
G. Con la replica e le dupliche, le parti si sono
essenzialmente riconfermate nelle proprie conclusioni e domande di giudizio.
H. A complemento degli
atti, il 20 marzo 2025 il Tribunale ha chiesto al resistente di produrre la
documentazione riguardante il rivestimento fonoassorbente da collocare nella
parte inferiore del portico (scheda tecnica e modalità di posa). Il 5 maggio
2025 CO 1 ha trasmesso una tavola illustrativa e la scheda tecnica degli
elementi previsti (34 pannelli fonoassorbenti disposti lungo tutto il portico
su quattro file parallele alla parete di fondo, appesi perpendicolarmente ai
tiranti tramite cavi d’acciaio). Questo complemento è stato preavvisato
favorevolmente dall’UPR, ma non dall’UBC, che ha riconosciuto nei pannelli
concretamente previsti, fissati sotto le volte storiche a crociera del portico
della Casa __________, degli elementi contrari alle caratteristiche del bene
culturale e incompatibili con la sua tutela e valorizzazione. Di questi atti,
come pure delle relative osservazioni delle parti, si dirà nella misura del
necessario in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva dell'insorgente, vicina opponente, personalmente e
direttamente toccata dal giudizio di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE e 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100). Come rilevato dal Governo, la stessa risulta inoltre validamente
rappresentata dal padre, già dalla pregressa procedura. Il ricorso, tempestivo
(art. 68 cpv. 1 LPAmm) e tutto sommato sufficientemente motivato ai sensi
dell’art. 70 cpv. 1 LPAmm in quanto redatto da una persona sprovvista di
conoscenze giuridiche (cfr. STA 52.2017.231 citata con rinvii), è ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, integrati dalla documentazione richiesta in corso di causa da questo
Tribunale. L’audizione dell’ing. __________ della __________ SA e l’udienza di
sopralluogo sollecitate dal resistente CO 1 non appaiono atte a portare
ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.
2.
Da respingere è anzitutto la
censura con cui la ricorrente eccepisce ora la mancanza di legittimazione
attiva (recte: passiva) dei proprietari della part. __________ (cfr.
ricorso) e poi anche di CO 1 (cfr. replica). Ad avere qualità di parte nel
presente procedimento, come dinnanzi alle precedenti istanze, è solo il gerente
del ristorante, istante in licenza, e non anche i proprietari della part. __________
(che hanno solo sottoscritto in tale veste la domanda di costruzione del 20
agosto 2015, ; requisito che non è peraltro indispensabile ai fini della
validità del permesso edilizio, cfr. fra tante, STA 52.2019.216 del 7 luglio
2021 consid. 2.1).
3.
3.1. Secondo l'art. 11 LPAmb, gli
inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati
da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1).
Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito
della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal
progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche
(cpv. 2). Secondo il cpv. 3 poi, le limitazioni delle emissioni sono inasprite
se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante
esistente, di-vengano dannosi o molesti.
Le emissioni foniche di un impianto
fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le
disposizioni dell'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal
punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo
economico, e (b) in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto
non superino i valori di pianificazione (VP).
La costruzione di impianti fissi, dispone dal canto suo l'art. 25 cpv. 1 LPAmb,
è autorizzata solo se le immissioni foniche da es-si prodotte non superano, da
sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità che rilascia i permessi procede a una
valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite
d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati,
determina o fa determinare le immissioni foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a
calcoli o misurazioni (art. 38 OIF). Luogo di determinazione delle immissioni
foniche per gli edifici è il centro delle finestre aperte dei locali sensibili
al rumore (cfr. art. 39 cpv. 1 OIF). Ciò - come ha avuto modo di stabilire il
Tribunale federale - indipendentemente dal fatto che la finestra possa essere
aperta o meno (cfr. DTF 142 II 100 consid. 3.7, 122 II 33
consid. 3b; Urs Walker,
Schallschutz bei bestehenden Gebäude, in: URP 1996 pag. 852 segg., pag. 854).
3.2. Per il rumore quotidiano e quello provocato dagli
esercizi pubblici (ristoranti, bar e locali d'intrattenimento) gli allegati
dell'OIF non fissano dei valori limite d'esposizione al rumore; in questi casi,
l'autorità esecutiva valuta quindi le immissioni foniche direttamente in base
ai criteri stabiliti dalla LPAmb all'art. 15, tenuto pure conto degli art. 19 e
23 LPAmb.
Secondo
l'art. 15 LPAmb, i valori limite delle immissioni per il rumore sono stabiliti
in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni non molestino
considerevolmente la popolazione. Ai sensi dell'art. 23 LPAmb, i valori di
pianificazione per nuovi impianti fissi devono invece essere inferiori ai
valori limite delle immissioni; ciò significa, per giurisprudenza, che il
rumore proveniente dall'impianto può generare al massimo un disturbo di poca
importanza (höchstens geringfügige Störungen; cfr. DTF 137 II 30 consid.
3.4, 130 II 32 consid. 2.2; STF 1C_560/2017 del 17 dicembre 2018 consid. 2.1). Secondo
il Tribunale federale, nella valutazione caso per caso va essenzialmente tenuto
conto della natura e intensità del rumore, degli orari e della frequenza con
cui si manifesta, nonché della sensibilità e dell'esposizione della zona
interessata. Al riguardo non bisogna fondarsi sul modo di sentire soggettivo di
singole persone, ma procedere a una valutazione oggettiva, tenendo conto anche
degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente
sensibili (cfr. art. 13 cpv. 2 OIF; DTF 133 II 292 consid. 3.3 e rinvii; STF
1C_560/2017 citata consid. 2.1). Elementi utili per il giudizio possono essere
dedotti da direttive private di professionisti, quali la direttiva per la
determinazione e valutazione dell'inquinamento fonico legato all'esercizio
degli edifici pubblici edita dall'associazione dei responsabili cantonali per
la prevenzione del rumore (Cercle Bruit, direttiva del 10 marzo
1999, completamente rielaborata il 22 dicembre 2017, ultima versione 2019, sub www.cerclebruit.ch; cfr. DTF 137 II 30 consid. 3.4; STF 1C_464/2022
del 3 luglio 2023 consid. 2.2, 1C_293/2017 del 9 marzo 2018 consid. 3.1.2 e
rimandi). Questa direttiva, che mira a promuovere una prassi unitaria,
non si applica solo a locali d'intrattenimento musicale, ma a tutte le fonti di
rumore causato dagli esercizi pubblici (cfr. STF 1C_293/2017 citata consid.
3.1.2, 1C_161-164/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.3; STA 52.2018.103 citata
consid. 3.2).
3.3. Per quanto
riguarda la valutazione del rumore del comportamento
della clientela e del servizio su una terrazza (fonte di rumore S6), la
citata direttiva Cercle Bruit rileva che, di regola, una misurazione del rumore
sul posto non è appropriata per questo tipo di rumore, considerato che il
livello sonoro può variare sensibilmente da un giorno all’altro, perfino nello
spazio di poco. Nella sua versione rielaborata, la direttiva propone quindi un
metodo (mediante apposito formulario Excel) fondato sull'esperienza delle
autorità esecutive, con una determinazione del rumore sulla base dei seguenti
criteri: orario di esercizio, numero di posti e grandezza della terrazza,
posizione del punto di ricezione rispetto alla terrazza, comportamento della
clientela, propagazione del rumore in funzione delle condizioni locali,
eventuali effetti dovuti a ostacoli tra la terrazza e il punto di ricezione,
grado di sensibilità nel luogo di ricezione, rumore di fondo, utilizzo del
locale, caratteristiche stagionali e orari di apertura. La direttiva definisce
poi diverse categorie di disturbo per valutare l'ammissibilità
dell'utilizzazione della terrazza (disturbo lieve, medio, alto, molto alto;
cfr. al riguardo, il relativo allegato 3, pag. 14; cfr. STF 1C_464/2022 citata consid. 2.2, 1C_293/2017
citata consid. 3.1.3; STA 52.2018.103 citata consid. 3.3).
4. 4.1. In
concreto, qui controverso è ancora il rumore del comportamento della clientela
e del servizio derivante dalla nuova area esterna (terrazza) - assimilabile a
un nuovo impianto (cfr. STA 52.2018.103 citata consid. 4) - che il Municipio ha
autorizzato con la licenza edilizia del 5 agosto 2021.
Come accennato in narrativa, a seguito del predetto giudizio di questo
Tribunale, l’istante in licenza ha prodotto un nuovo studio fonico della __________
SA (quarto complemento), che è poi stato ulteriormente affinato, da ultimo con il
sesto complemento del marzo 2021. Quest’ultimo ha in particolare rivalutato il
rumore sulla terrazza (con 34 posti), applicando il metodo proposto dalla
citata direttiva Cercle Bruit, considerando i ricettori più esposti (cinque
finestre della Casa __________ [punti 4-8] e la finestra rivolta sul cortile
dell’edificio della ricorrente [punto 3]). Dallo stesso risulta per finire che,
riducendo i posti esterni a 17 nella fascia oraria 19.00-22.00 e a 10 tra le
22.00-23.00, presso tutti i ricettori sensibili, nelle tre fasce orarie di
esercizio, i VP saranno rispettati, nel senso che il disturbo potrà al massimo
essere considerato esiguo (cfr. citato studio fonico, sesto complemento, pag.
4-5 e tabelle Excel allegate). Il medesimo studio, nell’ottica del principio di
prevenzione, ipotizza inoltre la posa di un rivestimento fonoassorbente del
soffitto del portico.
Questa analisi è stata sostanzialmente avallata dall’UPR, che in sede di avviso
cantonale ha però imposto diverse prescrizioni d’esercizio (tra cui la seguente
affluenza massima sulla terrazza, negli orari d’apertura: 9.00-19.00 max 24
posti; 19.00-22.00 max 17 posti; 22.00-23.00 max 10 posti), oltre alla posa, in
virtù dell’art. 11 cpv. 2 LPAmb, del rivestimento fonoassorbente nella parte
inferiore del porticato, anche con elementi amovibili (come previsto dal
perito e indicato quale possibilità dal legale dell’istante). Condizioni,
queste, che il Municipio ha essenzialmente recepito nel permesso, insieme ad
altre (cfr. sub condizioni punto 2; cfr. pure supra consid. Db).
Nel giudizio impugnato, l’Esecutivo cantonale ha tutelato le predette
valutazioni, respingendo ogni eccezione relativa al rispetto delle prescrizioni
dell’OIF sollevata dall’insorgente, incluse quelle riferite ai ricettori
sensibili considerati.
4.2. Ora, dagli atti non emerge anzitutto alcun motivo per scostarsi dai rilievi
e calcoli dell’ultima analisi fonica (che risulta essere stata elaborata in
modo chiaro e preciso, conformemente alla relativa direttiva Cercle Bruit, cfr.
anche piani e tabelle allegati allo studio, con le indicazioni per ogni punto
d’immissione considerato). A torto la ricorrente eccepisce in particolare la mancata
realizzazione del dispositivo del giudizio del 15 ottobre 2018 di questo
Tribunale, lamentando che non sarebbero stati esaminati tutti i ricettori
sensibili del suo edificio. Per tale immobile, conformemente alla predetta
pronuncia (cfr. STA 52.2018.103 citata consid. 5.3.1), risulta infatti essere
stata considerata la finestra sul cortile (punto 3) più esposta al rumore (cfr.
citato studio fonico, pag. 3 con foto e piani allegati), presso la quale
risulta chiaro che il disturbo potrà essere ritenuto tutt’al più esiguo (cfr.
citato studio, pag. 4 seg. e relativa tabella allegata).
In queste circostanze, non è quindi dato di vedere perché e quali altre
finestre avrebbero dovuto essere esaminate. L’insorgente non sostanzia in ogni
caso l’esistenza di aperture più toccate di quella di cui al punto 3. In
particolare, è da escludere che ciò possa valere per la finestra più piccola
situata nel cavedio, in posizione più arretrata ed elevata (oltretutto già
oggetto di un procedimento sfociato in un diniego del permesso a posteriori e
di cui è stata frattanto ordinata la chiusura, cfr. risposta Municipio pag. 2;
cfr. pure STA 52.2018.103 citata consid. 5.3.1). Analoga deduzione vale per le
finestre più distanti che si aprono sulla facciata laterale a sud-est (non
rivolte sul cortile e schermate, cfr. planimetria con punto 1 già allegata allo
studio fonico del 2013), come rettamente indicato dal Governo. Non porta
evidentemente ad altra conclusione il generico richiamo a servitù di aperture
risalenti al 1941 (peraltro apparentemente superate dagli interventi di
ristrutturazione effettuati dall’insorgente alla fine degli anni ‘90; cfr.
duplica di CO 1 al Governo pag. 3; cfr. pure incarto del Municipio, licenze
edilizie del 1997 e 1998 con relativi piani riguardanti la part. __________).
Ferme queste premesse, non vi è alcun motivo di dubitare che il rumore
derivante dalla terrazza, valutato in base al metodo proposto dalla predetta
direttiva, non oltrepasserà i valori di pianificazione rispettivamente che il
disturbo potrà dunque al massimo essere considerato esiguo, così come concluso
dalle precedenti istanze.
4.3. Per quanto riguarda invece il principio di prevenzione, come pure ricordato
dal Governo, in sede di avviso cantonale l’UPR ha imposto a titolo di
condizione del permesso la posa del prospettato rivestimento fonoassorbente
nella parte inferiore del portico, anche con elementi amovibili. L’insorgente
eccepisce da parte sua la mancanza di una licenza edilizia per questi pannelli,
che non sarebbero meglio definiti (nonostante interessino un monumento storico)
e di cui neppure sarebbe chiaro il beneficio fonico.
4.3.1. A richiesta del Tribunale l’istante in licenza ha prodotto in
questa sede la documentazione più dettagliata riguardante il predetto rivestimento
fonoassorbente. Dalla stessa risulta in particolare che egli intende installare
sotto le volte a crociera del portico della Casa __________, 34 pannelli
fonoassorbenti (con coefficiente di assorbimento aw 0.9) di colore
bianco, aventi una superficie totale di quasi 40 m2, disposti su
quattro file parallele alla parete di fondo, appesi perpendicolarmente ai tiranti
esistenti tramite cavi in acciaio (cfr. piani e scheda tecnica allegati allo
scritto del 5 maggio 2025). Tale soluzione è stata preavvisata favorevolmente
dall’UPR, ma non dall’UBC, che ha ritenuto tali elementi in contrasto con le
caratteristiche del bene culturale protetto d’importanza cantonale e
incompatibili con la sua tutela e valorizzazione. In particolare, ha ravvisato
una disattenzione dei principi del restauro, nella misura in cui i pannelli,
pur essendo amovibili, avranno un impatto importante sull’estetica e sulla
percezione spaziale dell’intero prospetto (caratterizzato dal portico e dai
loggiati ai piani superiori). I 34 elementi sospesi, al pari del sistema di
fissaggio, altereranno pure la percezione dello spazio del portico, riducendone
l’altezza, nascondendo parzialmente le volte a crociera e interrompendone la
continuità visiva, ravvisando ulteriori incompatibilità (dal profilo delle
forme e dei materiali e della fruizione del bene storico; cfr. osservazioni del
15 maggio e 6 giugno 2025).
4.3.2. Ora, avuto riguardo all’entità dell’intervento concretamente previsto,
occorre ritenere che la posa di simili pannelli non può effettivamente entrare
in considerazione quale misura di prevenzione delle emissioni ai sensi
dell’art. 11 cpv. 2 LPAmb.
Anzitutto va rilevato che, vista la sua importanza, già davanti al Municipio
l’istante avrebbe invero dovuto specificare un simile intervento (conformemente
anche agli art. 24 della legge sulla protezione dei beni culturali del 13
maggio 1997 [LCB; RL 445.100] e 19 del relativo regolamento del 6 aprile 2004 [RBC;
RL 445.110]). Da parte sua, l’UPR non poteva limitarsi a imporre la posa di un
non meglio specificato rivestimento fonoassorbente, ma avrebbe dovuto chiedere
al gerente del ristorante di fornire le informazioni mancanti atte a
comprendere la natura e l’estensione della misura (cfr. art. 11 cpv. 3 del
regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL
705.110). Così pure l’UBC, il quale non poteva accontentarsi della condizione
con cui ha chiesto in generale che tutti gli interventi siano unicamente di
arredo e quindi per loro natura completamente riversibili e
che
sono invece da evitare interventi che abbiano una qualsiasi incidenza su
strutture e manufatti tutelati, ma avrebbe dovuto verificare se il
rivestimento sommariamente ipotizzato dall’istante era suscettibile di
rispettarla. A fronte della genericità delle indicazioni fornite dal gerente
del ristorante e di quelle impartite dall’autorità dipartimentale non è invece
ben dato di vedere come il primo possa ora invocare una disattenzione del
principio della buona fede (cfr. sue ultime osservazioni).
A prescindere da queste considerazioni, è in ogni caso evidente che l’impatto
determinato dalla posa degli oltre trenta pannelli (ancorché rimovibili) sotto
le volte del portico (anche in corrispondenza della campata d’ingresso, lungo
il cannocchiale prospettico che dall’esterno apre sulla corte) stride con la
tutela e valorizzazione delle caratteristiche del monumento storico, di cui
altera l’aspetto esterno e la leggibilità degli spazi. Basta in effetti dare un'occhiata
ai piani agli atti per rendersene contro (cfr. in particolare sezione B-B).
Ritenuto come nell’ambito dell’esame della proporzionalità delle limitazioni
delle emissioni occorre considerare anche l’interesse pubblico alla salvaguardia
del bene culturale, può quindi essere sufficientemente assodato che una tale
misura va scartata.
4.3.3. In queste circostanze, per meglio tener conto del principio di
prevenzione - ponendo speciale attenzione alla fascia più sensibile
dell’addormentarsi tra le 22.00 e le 23.00 (cfr. STA 52.2018.103 citata consid.
7), in particolare durante la settimana lavorativa (quando i ristoranti sono
comunque per esperienza meno frequentati) - appare più giustificato esigere
un’ulteriore riduzione del numero dei posti per i clienti (da 10 a 5) in questa
fascia. Considerato che una riduzione della metà dei posti esterni corrisponde
a un dimezzamento dell’energia sonora (che equivale notoriamente a un
decremento sensibile di 3dB(A), cfr. pure STA 52.2023.80 del 9 aprile 2025
consid. 4.2), ben si può ammettere che con tale adattamento la nuova area
esterna osserverà non solo i valori di pianificazione (consid. 4.2), ma anche
l’art. 11 cpv. 2 LPAmb. Restrizioni aggiuntive dei posti esterni o degli orari
di apertura non appaiono invece esigibili, poiché eccessivamente limitative
delle libertà economica dell’esercente. Tanto più che nella fascia diurna i
posti sono invero già stati ulteriormente ridotti in sede di rilascio del
permesso (da 34 a 24).
La licenza edilizia, al posto della condizione relativa al rivestimento
fonoassorbente, va pertanto subordinata all’ulteriore con-
dizione per cui i posti a sedere vanno limitatati a 5, tra le 22.00 e le 23.00
(durante la settimana, non venerdì e sabato).
4.4. Da ultimo, a torto l’insorgente contesta l’esistenza di un interesse
pubblico preponderante atto a giustificare delle facilitazioni in base agli
art. 25 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 2 OIF, che il Municipio non avrebbe comunque
chiaramente sostanziato.
Come illustrato nel precedente giudizio (STA 52.2018.103 citata consid. 6), in
base a queste norme, se l’osservanza dei valori di pianificazione costituisce
un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto e se l’impianto è d’interesse
pubblico preponderante, segnatamente anche dal profilo della pianificazione del
territorio, l’autorità esecutiva accorda facilitazioni, fermo restando che i
valori limite d'immissione non possono essere comunque superati (cfr. DTF 137
Considerandi
II 30 consid. 3.7, 130 II 32 consid. 2.2; STF 1C_293/2017 citata consid. 3.6;
STA 52.2018.103 citata consid. 6). In concreto, come visto, la nuova area
esterna al servizio del Ristorante __________ rispetta i valori di
pianificazione (in corrispondenza dei ricettori sensibili più esposti), nel
senso che potrà generare un disturbo al massimo di poca importanza. In queste
circostanze, non occorre quindi verificare se alla realizzazione dell’impianto
sussiste (anche) un interesse pubblico preponderante ex art. 25 cpv. 2 LPAmb e
7.
cpv. 2 OIF, né mette conto di chinarsi sulle relative considerazioni espresse
dal Governo, a titolo meramente sussidiario. Su questo punto, l’impugnativa è
pertanto infondata.
5.
5.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il
ricorso va parzialmente accolto: la decisione del Governo è dunque annullata,
mentre la licenza edilizia rilasciata dal Municipio è confermata all'ulteriore
condizione di cui si è detto al consid. 4.3.3.
5.2
La tassa di giustizia è suddivisa tra le parti, secondo il
rispettivo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). L’insorgente rifonderà
al resistente, assistito da un legale, un'indennità per ripetibili di entrambe
le sedi, commisurata al successo del gravame (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1
la
decisione del 1° marzo 2023 (n. 890) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2
la
licenza edilizia del 5 agosto 2021 rilasciata dal Municipio di Locarno è
confermata così come indicato nei considerandi (5.1 e 4.3.3).
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'100.- è suddivisa tra RI 1 (fr. 1'400.-) e CO 1 (fr. 700.-).
La ricorrente è inoltre tenuta a versare a quest’ultimo un importo di fr.
1'400.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio.
All’insorgente va retrocesso l’importo versato in eccesso a titolo di anticipo.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera