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Decisione

52.2023.121

Docente cantonale. Trasferimento a funzione di classe inferiore. Stipendio

25 marzo 2024Italiano19 min

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza che occorra assumere

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.121

Lugano

25

marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 6 aprile

2023 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione dell'8 marzo 2023 (n. 1196) del

Consiglio di Stato che ha accettato le sue dimissioni con effetto al 1° marzo

2023 dal posto di vicedirettore del Centro professionale sociosanitario

infermieristico di __________ e l'ha reinserito nella sua funzione precedente

di docente di cure infermieristiche collocandolo nella classe di stipendio 9

con 24 aumenti;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1, infermiere

diplomato e già docente incaricato di cure infermieristiche nelle scuole

professionali superiori del Cantone, dall'anno scolastico 2004/2005 è stato

nominato docente a tempo pieno nelle scuole professionali. Contemporaneamente,

è stato nominato vicedirettore della Scuola specializzata superiore in cure

infermieristiche (SSSCI) di __________ per il quadriennio 2004/2008. Tale nomina

è stata regolarmente rinnovata fino al quadriennio 2020/2024 in cui, come

vicedirettore del Centro professionale sociosanitario infermieristico di __________

(CPS), a cui è affiliata la SSSCI, RI 1 era inserito nella classe di stipendio 11.

B. Dal 5 ottobre 2021 al

6 marzo 2023 RI 1 è stato assente dal posto di lavoro per malattia. Il

dipendente è stato visitato a due riprese dal medico del personale che, data la

prognosi incerta e la durata dell'inabilità lavorativa, ha inoltrato una

notifica di rilevamento tempestivo all'assicurazione invalidità. In ultima

analisi, il 9 novembre 2022, il medico del personale ha ipotizzato un rientro

al lavoro da gennaio 2023, inizialmente a tempo parziale e in altra sede.

C. RI 1, rammentando i

noti problemi di salute, ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di

vicedirettore con effetto al 28 febbraio 2023, per rientrare nella funzione di

docente a partire dal 1° marzo 2023. Scelta intrapresa dopo aver vagliato una

proposta di impiego alternativo.

D. Con decisione dell'8

marzo 2023 il Consiglio di Stato ha accettato le dimissioni e, a contare dal 1°

marzo precedente, ha reinserito il medesimo nella funzione di docente di cure

infermieristiche nelle scuole professionali, con sede di servizio nel CPS di __________.

L'autorità di nomina l'ha inoltre collocato nella classe di stipendio 9 con 24

aumenti.

E. Contro la predetta

decisione, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone la riforma nel senso di attribuirgli la classe 11 con 24 aumenti a

decorrere dal 1° marzo 2023, mentre dal 1° marzo 2025 la 10 con 24 aumenti.

Chiede inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che

dopo la sua lunga assenza per malattia (sindrome da burnout), gli era

stato proposto dal capo della Sezione della formazione sanitaria e sociale un

reinserimento come docente in classe 10 con 24 aumenti. Solo una volta ricevuta

la decisione impugnata avrebbe appreso del suo collocamento il classe 9 con 24

aumenti. La risoluzione sarebbe lesiva del principio della buona fede, nonché

del diritto di essere sentito. Il declassamento, che comporta una minor entrata

annua di fr. 17'339.- lordi, si rivelerebbe sproporzionato e svilente. Il

ricorrente pretende quindi che gli sia garantito per due anni lo stipendio

precedente, in applicazione dell'art. 55 del regolamento dei dipendenti dello

Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110). Ricorda inoltre che prima di

assumere la funzione di vicedirettore ricopriva il ruolo di docente, in classe

31 del vecchio sistema retributivo. Il passaggio al nuovo modello salariale ha

collocato i docenti che si trovavano in classe 31-33 nell'attuale classe 10,

attribuita al docente di scuola specializzata superiore (SSS) con titolo

accademico. Un declassamento era pertanto tuttalpiù possibile in classe 10 con

24 aumenti. Ricorda inoltre che per l'art. 9 cpv. 4 della legge sugli stipendi

degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL

173.300), l'autorità di nomina ha la facoltà di accordare uno stipendio

maggiore quando ciò è giustificato da circostanze speciali. La sua esperienza e

Fatti

i suoi titoli di studio, in particolare il Master I livello (MAS) in gestione

della formazione per dirigenti di istituzioni formative (GeFo) rilasciato

dall'USI, pur non essendo di rango accademico, gli consentirebbero in ogni caso

di ambire alla classe 10.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato. Esso contesta innanzitutto che il

caposezione abbia assicurato all'insorgente l'inserimento nella decima classe

di stipendio. Il salario sarebbe poi stato determinato in modo corretto: i

docenti SSS che non dispongono di un titolo accademico sono collocati in classe

9, mentre la classe 10 è riservata a chi possiede una laurea universitaria.

L'insorgente vanta un diploma di infermiere rilasciato dalla Scuola cantonale

infermieri di Bellinzona e un certificato di infermiere in cure urgenti

conseguito presso la Scuola cantonale di cure urgenti di Bellinzona. Titoli

appartenenti al livello terziario B, ossia il livello terziario non

universitario. Inoltre, le norme che regolano la definizione del salario

iniziale dei neo assunti non entrerebbero in linea di conto, siccome il

ricorrente è già alle dipendenze del Cantone. Nemmeno l'art. 55 cpv. 1 RDSt,

invocato dall'insorgente, sarebbe applicabile alla presente fattispecie, in

quanto limitato al caso in cui vi è la soppressione di un posto di lavoro.

G. Con la replica,

l'insorgente ribadisce le proprie tesi e cita diversi esempi di colleghi

docenti inseriti in classe 10 malgrado non dispongano di un titolo

universitario.

H. L'autorità di nomina,

con la duplica, conferma la propria posizione. Osserva che, se alcuni docenti

sprovvisti di titoli di studio accademici dovessero essere stati erroneamente

collocati in classe 10, ciò non darebbe il diritto al ricorrente di rivendicare

lo stesso trattamento.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con

l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei

docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del

ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.

1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza che occorra assumere

le prove richieste dall'insorgente (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non si rende in

particolare necessario richiamare la documentazione relativa agli altri

dipendenti della SSSCI: per i motivi che saranno meglio esposti, l'accertamento

di un trattamento più vantaggioso a taluni docenti in possesso delle stesse

qualifiche del ricorrente non modificherebbe l'esito del ricorso. D'altro

canto, l'insorgente ha già prodotto alcuni documenti attestanti la situazione

professionale di alcuni colleghi. Per la stessa ragione, l'audizione

testimoniale di __________ e __________, rispettivamente già direttore e

vicedirettore della SSSCI, non appaiono suscettibili di apportare al Tribunale

ulteriori elementi utili per il giudizio. Non occorre infine sentire come teste

il caposezione __________ in merito alle rassicurazioni che avrebbe fornito al

ricorrente sull'inserimento nella decima classe di stipendio. Come meglio si

vedrà, la questione non è determinante per l'esito della vertenza.

Considerandi

2.

Il ricorrente sostiene

di avere diritto al mantenimento del suo precedente stipendio (classe 11 con 24

aumenti) per due anni, in applicazione dell'art. 55 cpv. 1 RDSt. Ritiene

infatti che il suo caso rientri nel campo di applicazione della norma, avendo

assunto una funzione di classe inferiore a causa di inabilità lavorativa.

2.1

L'art. 16 cpv. 1 LStip prevede che in caso di trasferimento a posizione di

classe inferiore, il nuovo salario deve corrispondere almeno allo stipendio

della classe della nuova funzione con gli aumenti maturati (cpv. 1) e rinvia al

Governo la facoltà di precisare le condizioni per regolamento (cpv. 2). L'art.

55.

cpv. 1 RDSt precisa che in caso di soppressione di posto, derivante

dall'abbandono del compito, da riorganizzazione interna, da inabilità

lavorativa o da un trasferimento del compito all'esterno dell'Amministrazione

cantonale, oppure in caso di situazioni conflittuali, il titolare che viene

trasferito a funzione di classe inferiore mantiene lo stipendio precedente per

un massimo di due anni.

Il testo di quest'ultima norma è ambiguo. Sembra infatti che la possibilità di

garantire lo stipendio precedente al dipendente trasferito sia attuabile solo

in due ipotesi: una soppressione del posto oppure un caso di situazioni

conflittuali. Le altre eventualità, menzionate dopo la locuzione “derivante da”,

appaiono esempi in cui si può verificare una soppressione del posto. Tuttavia,

al contrario delle altre evenienze (segnatamente l'abbandono del compito o il

trasferimento dello stesso all'esterno dell'amministrazione) l'inabilità

lavorativa non giustifica la soppressione del posto di lavoro. Il legislatore

non può pertanto che averla prevista quale opzione a sé stante, a tutela del

dipendente che, per motivi di salute, non è più in grado di svolgere la

funzione per cui era stato assunto ed è trasferito in un'altra, di rango

inferiore.

2.2

Prima di entrare nel merito della censura, val la pena premettere che la

decisione impugnata ha avuto l'effetto di trasferire il ricorrente dalla

funzione di vicedirettore a quella di docente. In effetti, benché lo stesso

abbia rassegnato le dimissioni, queste non hanno messo fine al rapporto di

impiego, per cui l'attribuzione del ruolo di docente non configura una nuova assunzione.

Anche l'autorità di nomina ritiene che l'insorgente vada trattato come docente “in

carriera” e non al primo impiego. Di conseguenza, alla fattispecie non si

applicano le norme regolanti il salario iniziale (art. 9 LStip), bensì quelle

applicabili al trasferimento ad altra funzione (art. 18a LORD e 16 LStip), che

nel caso concreto è avvenuto su richiesta del ricorrente e non per imposizione

unilaterale del Consiglio di Stato. A ragione quindi, il Governo nega che al

caso di specie sia applicabile l'art. 9 cpv. 4 LStip, che prevede la

possibilità di stabilire uno stipendio iniziale maggiore, quando ciò è

giustificato da circostanze speciali, quali l'esercizio di una funzione analoga

in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.

Posta questa premessa, si rileva che l'insorgente, dopo un lungo periodo in cui

ha svolto il ruolo di vicedirettore del CPS, ha dato le dimissioni ed è tornato

a occupare il posto di docente. La rinuncia alla carica è avvenuta dopo un

notevole periodo di inabilità lavorativa per malattia, che ha comportato la

notifica del caso al servizio di rilevamento tempestivo all'Assicurazione

invalidità. La ripresa dell'attività professionale nel ruolo di vicedirettore è

stata esclusa dal medico del personale, che ha previsto un graduale

reinserimento nel mondo del lavoro del ricorrente, purché in altra sede. Date

queste circostanze, è evidente che le dimissioni del ricorrente, ancorché

spontanee, sono dipese dai problemi di salute che lo hanno costretto ad

assentarsi a lungo dal servizio. Il motivo del suo trasferimento discende pertanto

a non averne dubbio dalla sua inabilità lavorativa, che non gli avrebbe

permesso un reintegro nella funzione di vicedirettore. A norma dell'art. 55

cpv. 1 RDSt all'insorgente va quindi garantito lo stipendio precedente per un

massimo di due anni. Su questo punto il ricorso va accolto e gli atti rinviati

all'autorità di nomina, per nuova decisione.

3.

3.1. Resta da

esaminare l'ulteriore censura del ricorrente, che contesta il suo inserimento

nella classe di stipendio 9, ritenendo di meritare il collocamento in classe 10

una volta terminato il beneficio della garanzia del salario di vicedirettore.

Ricorda che prima di assumere questa carica svolgeva già la funzione di docente

e percepiva lo stipendio della classe 31 del vecchio sistema retributivo, che

corrisponderebbe all'attuale classe 10. Sostiene che l'autorità di nomina, al

momento del passaggio alla nuova scala salariale avvenuto nel 2018, avrebbe

collocato in classe 10 i docenti del CPS che si trovavano nella sua posizione

ed erano in possesso di titoli di studio analoghi ai suoi. In particolare,

l'abilitazione all'insegnamento conseguita alla Scuola superiore per le formazioni

sanitarie di Stabio (SSFS), rispettivamente i MAS, titoli di cui vanta il

possesso, sarebbero stati equiparati a titoli accademici. Lo dimostrerebbe una

risoluzione della Divisione della formazione professionale del 15 ottobre 2007,

che versa agli atti.

Il Governo nega che i

diplomi in possesso dell'insorgente possano dare diritto all'inserimento in

classe 10. Se ciò sia avvenuto per taluni docenti, si tratterebbe di un errore.

3.2

A norma dell'art.

2.

cpv. 1 LStip l'elenco delle funzioni e la relativa classificazione degli

impiegati dello Stato e dei docenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato,

d'intesa con le autorità di nomina competenti ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LORD

per quanto attiene al loro personale, mediante regolamento basato, di

principio, sulla valutazione analitica di ogni singola funzione.

Per i docenti cantonali, precisa l'art. 45 cpv. 2 RDSt, la classe di stipendio

è proposta al Consiglio di Stato dalla Sezione amministrativa del DECS tenuto

conto della formazione e dell'esperienza nell'ambito formativo e/o

professionale.

Il regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti

dello Stato dell'11 luglio 2017 (RClass; RL 173.310) costituisce la pianta

organica e stabilisce la classe di stipendio prevista per ogni singolo posto di

lavoro. Per quanto attiene ai docenti di scuola specializzata superiore, esso

distingue tra docente SSS con titolo accademico (BA o MA), collocato in classe

10, docente SSS con titolo terziario B, a cui è assegnata la classe 9 e infine

docente SSS senza titolo, in classe 8.

3.3

Secondo il vecchio

ordinamento retributivo, in vigore per i docenti fino al 31 agosto 2017, i

docenti della SSSCI erano divisi in tre categorie: docenti con titolo

accademico (classi 33-34), con titolo intermedio (bachelor SUP o U o

equivalente; classi 31-33) e docenti con diploma SSS o maestria o attestato

professionale (classi 31-32; cfr. BU 10/2016 pag. 95 segg.).

Il 15 ottobre 2007, la

Divisione della formazione professionale ha emanato una risoluzione, intimata

alla Sezione amministrativa del DECS e alla Sezione delle risorse umane,

nell'ambito della revisione delle classificazioni dei docenti delle scuole

specializzate superiori che ha introdotto le predette distinzioni a seconda del

titolo di studio conseguito dal docente. L'obiettivo della risoluzione

consisteva nel definire, ai fini della classificazione salariale, i titoli di

scuola specializzata superiore, rispettivamente i diplomi di scuola superiore

da considerare equivalenti al bachelor. Ciò, considerando che dall'autunno

precedente, in Svizzera le scuole universitarie professionali avevano

introdotto nella propria offerta formativa anche i curricoli del settore

sanitario e che, a differenza di altri rami di studio, la Confederazione non

aveva ancora emanato normative in materia di conversione dei vecchi titoli di

scuola superiore con i nuovi titoli di scuola universitaria professionale. La

Divisione, tra le altre cose, ha quindi risolto che (dispositivo n. 2):

[p]er la conversione in bachelor di SUP (titolo

intermedio) dei titoli di scuola superiore ai fini della revisione della

classificazione salariale vengono adottati i parametri indicati nel progetto di

data 20 marzo 2007 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della

tecnologia e su questa base sono riconosciuti come di livello equivalente al

bachelor di scuola universitaria professionale il titolo di scuola superiore

combinato con la pratica di 2 anni e, in alternativa, con i seguenti titoli di

studio postdiploma;

a)

certificato di specializzazione

rilasciato dalla Scuola superiore in cure infermieristiche di Bellinzona o

dalla Scuola superiore per le formazioni sanitarie di Stabio nei seguenti

indirizzi; anestesia, cure intense, cure urgenti e pronto soccorso, geriatria,

pediatria, oncologia, salute mentale, salute pubblica;

b)

diploma di formazione superiore

rilasciato dalla scuola superiore per le formazioni sanitarie di Stabio e in

precedenza dell'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI) di Losanna,

nei seguenti indirizzi gestione, insegnamento, clinico.

3.4

È possibile che in

passato l'autorità, sulla base di questa risoluzione della Divisione della

formazione professionale, abbia ritenuto i diplomi elencati nella stessa

equivalenti a un bachelor di scuola universitaria professionale e di

conseguenza abbia classificato gli insegnanti in possesso di questi titoli come

docenti con titolo intermedio.

Tali

direttive, interne, erano sostanzialmente destinate a colmare un vuoto

normativo. La materia, tuttavia, è attualmente regolata dall'art. 1 cpv. 4

dell'ordinanza federale del Dipartimento dell'economia, della formazione e

della ricerca (DEFR) sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola

universitaria professionale del 4 luglio 2000 (RS 414.711.5). La norma, entrata

in vigore il 1° gennaio 2015, stabilisce i presupposti per il rilascio di un

titolo SUP del ciclo di studio cure infermieristiche. Sul rilascio del titolo

decide la SEFRI, che in caso di accoglimento della domanda autorizza il

richiedente a portare il titolo di una scuola universitaria professionale (art.

5.

e 7 della predetta ordinanza). Non spetta pertanto all'autorità di nomina

determinarsi sull'equivalenza del titolo in possesso del ricorrente con un

diploma di scuola universitaria professionale.

Il docente, per sua

stessa ammissione, non dispone di un titolo di studio accademico che gli

permetta di ambire alla classe di stipendio 10. L'inserimento in classe 9, con

il massimo degli aumenti, è pertanto conforme a quanto stabilito dal RClass e

dall'art. 16 cpv. 1 LStip. Allo stesso è comunque aperta la possibilità di

ottenere la citata autorizzazione da parte del competente organo federale e

chiedere, se del caso, una rivalutazione della propria posizione.

3.5

Per quanto attiene

alla situazione degli altri docenti attivi presso la SSSCI, dalla

documentazione prodotta dall'insorgente (in particolare la tabella di

conversione delle funzioni doc. K e i diplomi di due colleghi docenti doc. M-N)

risulta tutto sommato verosimile che almeno due di essi, al momento del

passaggio alla nuova scala stipendi, siano stati inseriti in classe 10 senza

disporre di titoli di studio accademici.

Tale circostanza, anche

qualora fosse comprovata, non permetterebbe al ricorrente di invocare con

successo la parità di trattamento nell'illegalità per ottenere la medesima

posizione salariale assegnata, per errore, ai suoi colleghi. Dottrina e

giurisprudenza sono concordi nel ritenere che una precedente violazione della

legge non attribuisce in principio un diritto allo stesso trattamento illegale.

Nessuno può prevalersi del fatto che la legge sia stata altre volte violata per

chiedere che sia pure violata a suo vantaggio, rispettivamente che continui ad

esserlo. Soltanto in casi eccezionali,

quando risulti dimostrata l'esistenza di una prassi non conforme al diritto

dalla quale l'autorità non intende scostarsi e non appaiano lesi

interessi preponderanti, il singolo può invocare il diritto alla parità di

trattamento nell'illegalità (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1, 132 II 485 consid.

8.6). Ammettere il contrario sarebbe un invito all'autorità a perseverare

nell'errore (Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, Parte generale, II edizione, Cadenazzo 2002, n. 443 con rinvii;

DTF 139 II 49 consid. 7.1, 132 II 485 consid. 8.6, 127 I 1 consid. 3a, 122 II

446.

consid. 4a). Nel caso concreto, il Governo ha confermato che in assenza di

titoli di studio accademici non è lecito che i docenti SSS siano inseriti nella

decima classe dell'organico, di modo che non vi è motivo di ritenere che il

medesimo intenda in futuro assumere a queste condizioni dipendenti che ne siano

sprovvisti. Anche questa censura va quindi respinta.

4.

Resta da

esaminare se la richiesta dell'insorgente possa essere accolta in virtù del

principio della buona fede, siccome il caposezione gli avrebbe assicurato che

il rientro nella funzione di docente sarebbe avvenuto in classe 10.

4.1

L'art. 9 della costituzione

federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101)

istituisce un diritto fondamentale del cittadino ad essere trattato secondo il

principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. In materia di

diritto amministrativo, tale principio tutela l'amministrato nei confronti

dell'autorità, quando, assolte determinate condizioni, il medesimo abbia agito

conformemente alle istruzioni e alle dichiarazioni di quest'ultima. Il

principio tutela in particolare la fiducia riposta in un'informazione ricevuta

dall'autorità o in un suo determinato comportamento suscettibile di destare

un'aspettativa legittima, quando l'autorità sia intervenuta in una situazione

concreta riguardo a determinate persone, quand'essa era competente a rilasciare

l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati

motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso

delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando non

siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio

dell'informazione stessa (DTF 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60, 129 II 361 consid.

7.1, 129 I 161 consid. 4.1 e rinvii).

4.2

Competente a determinare lo stipendio dei docenti è il Consiglio di Stato

quale autorità di nomina (art. 9 cpv. 1 LStip), circostanza che il ricorrente

non poteva ignorare. Nessuna rassicurazione degna di tutela poteva quindi

emanare dal caposezione. Già per questo motivo, non vi sono gli estremi per

costringere l'autorità a dare seguito alle aspettative suscitate da eventuali

informazioni erronee che quest'ultimo dovesse aver rilasciato.

5.

Visto quanto

precede, il ricorso va parzialmente accolto. Il dispositivo n. 2 della

decisione impugnata va quindi annullato e gli atti sono rinviati al Governo

affinché assegni al ricorrente lo stipendio precedente al trasferimento per un

massimo di due anni. L'inserimento in classe 9 con 24 aumenti al termine di

tale periodo è invece confermato. La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente e dello Stato, secondo il reciproco grado di soccombenza (art. 47

cpv. 1 LPAmm). Lo Stato rifonderà all'insorgente ripetibili ridotte (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

il

dispositivo n. 2 della risoluzione impugnata è annullato;

1.2

gli atti sono

rinviati al Consiglio di Stato affinché emani una nuova decisione ai sensi dei

considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico del ricorrente in ragione di un mezzo

(fr. 900.-) e dello Stato per l'altra metà (fr. 900.-). Al ricorrente è

restituito l'anticipo versato in eccesso. Lo Stato verserà al ricorrente fr.

900.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera