52.2023.121
Docente cantonale. Trasferimento a funzione di classe inferiore. Stipendio
25 marzo 2024Italiano19 min
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza che occorra assumere
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.121
Lugano
25
marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 6 aprile
2023 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione dell'8 marzo 2023 (n. 1196) del
Consiglio di Stato che ha accettato le sue dimissioni con effetto al 1° marzo
2023 dal posto di vicedirettore del Centro professionale sociosanitario
infermieristico di __________ e l'ha reinserito nella sua funzione precedente
di docente di cure infermieristiche collocandolo nella classe di stipendio 9
con 24 aumenti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1, infermiere
diplomato e già docente incaricato di cure infermieristiche nelle scuole
professionali superiori del Cantone, dall'anno scolastico 2004/2005 è stato
nominato docente a tempo pieno nelle scuole professionali. Contemporaneamente,
è stato nominato vicedirettore della Scuola specializzata superiore in cure
infermieristiche (SSSCI) di __________ per il quadriennio 2004/2008. Tale nomina
è stata regolarmente rinnovata fino al quadriennio 2020/2024 in cui, come
vicedirettore del Centro professionale sociosanitario infermieristico di __________
(CPS), a cui è affiliata la SSSCI, RI 1 era inserito nella classe di stipendio 11.
B. Dal 5 ottobre 2021 al
6 marzo 2023 RI 1 è stato assente dal posto di lavoro per malattia. Il
dipendente è stato visitato a due riprese dal medico del personale che, data la
prognosi incerta e la durata dell'inabilità lavorativa, ha inoltrato una
notifica di rilevamento tempestivo all'assicurazione invalidità. In ultima
analisi, il 9 novembre 2022, il medico del personale ha ipotizzato un rientro
al lavoro da gennaio 2023, inizialmente a tempo parziale e in altra sede.
C. RI 1, rammentando i
noti problemi di salute, ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di
vicedirettore con effetto al 28 febbraio 2023, per rientrare nella funzione di
docente a partire dal 1° marzo 2023. Scelta intrapresa dopo aver vagliato una
proposta di impiego alternativo.
D. Con decisione dell'8
marzo 2023 il Consiglio di Stato ha accettato le dimissioni e, a contare dal 1°
marzo precedente, ha reinserito il medesimo nella funzione di docente di cure
infermieristiche nelle scuole professionali, con sede di servizio nel CPS di __________.
L'autorità di nomina l'ha inoltre collocato nella classe di stipendio 9 con 24
aumenti.
E. Contro la predetta
decisione, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone la riforma nel senso di attribuirgli la classe 11 con 24 aumenti a
decorrere dal 1° marzo 2023, mentre dal 1° marzo 2025 la 10 con 24 aumenti.
Chiede inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che
dopo la sua lunga assenza per malattia (sindrome da burnout), gli era
stato proposto dal capo della Sezione della formazione sanitaria e sociale un
reinserimento come docente in classe 10 con 24 aumenti. Solo una volta ricevuta
la decisione impugnata avrebbe appreso del suo collocamento il classe 9 con 24
aumenti. La risoluzione sarebbe lesiva del principio della buona fede, nonché
del diritto di essere sentito. Il declassamento, che comporta una minor entrata
annua di fr. 17'339.- lordi, si rivelerebbe sproporzionato e svilente. Il
ricorrente pretende quindi che gli sia garantito per due anni lo stipendio
precedente, in applicazione dell'art. 55 del regolamento dei dipendenti dello
Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110). Ricorda inoltre che prima di
assumere la funzione di vicedirettore ricopriva il ruolo di docente, in classe
31 del vecchio sistema retributivo. Il passaggio al nuovo modello salariale ha
collocato i docenti che si trovavano in classe 31-33 nell'attuale classe 10,
attribuita al docente di scuola specializzata superiore (SSS) con titolo
accademico. Un declassamento era pertanto tuttalpiù possibile in classe 10 con
24 aumenti. Ricorda inoltre che per l'art. 9 cpv. 4 della legge sugli stipendi
degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL
173.300), l'autorità di nomina ha la facoltà di accordare uno stipendio
maggiore quando ciò è giustificato da circostanze speciali. La sua esperienza e
Fatti
i suoi titoli di studio, in particolare il Master I livello (MAS) in gestione
della formazione per dirigenti di istituzioni formative (GeFo) rilasciato
dall'USI, pur non essendo di rango accademico, gli consentirebbero in ogni caso
di ambire alla classe 10.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato. Esso contesta innanzitutto che il
caposezione abbia assicurato all'insorgente l'inserimento nella decima classe
di stipendio. Il salario sarebbe poi stato determinato in modo corretto: i
docenti SSS che non dispongono di un titolo accademico sono collocati in classe
9, mentre la classe 10 è riservata a chi possiede una laurea universitaria.
L'insorgente vanta un diploma di infermiere rilasciato dalla Scuola cantonale
infermieri di Bellinzona e un certificato di infermiere in cure urgenti
conseguito presso la Scuola cantonale di cure urgenti di Bellinzona. Titoli
appartenenti al livello terziario B, ossia il livello terziario non
universitario. Inoltre, le norme che regolano la definizione del salario
iniziale dei neo assunti non entrerebbero in linea di conto, siccome il
ricorrente è già alle dipendenze del Cantone. Nemmeno l'art. 55 cpv. 1 RDSt,
invocato dall'insorgente, sarebbe applicabile alla presente fattispecie, in
quanto limitato al caso in cui vi è la soppressione di un posto di lavoro.
G. Con la replica,
l'insorgente ribadisce le proprie tesi e cita diversi esempi di colleghi
docenti inseriti in classe 10 malgrado non dispongano di un titolo
universitario.
H. L'autorità di nomina,
con la duplica, conferma la propria posizione. Osserva che, se alcuni docenti
sprovvisti di titoli di studio accademici dovessero essere stati erroneamente
collocati in classe 10, ciò non darebbe il diritto al ricorrente di rivendicare
lo stesso trattamento.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con
l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei
docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del
ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.
1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza che occorra assumere
le prove richieste dall'insorgente (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non si rende in
particolare necessario richiamare la documentazione relativa agli altri
dipendenti della SSSCI: per i motivi che saranno meglio esposti, l'accertamento
di un trattamento più vantaggioso a taluni docenti in possesso delle stesse
qualifiche del ricorrente non modificherebbe l'esito del ricorso. D'altro
canto, l'insorgente ha già prodotto alcuni documenti attestanti la situazione
professionale di alcuni colleghi. Per la stessa ragione, l'audizione
testimoniale di __________ e __________, rispettivamente già direttore e
vicedirettore della SSSCI, non appaiono suscettibili di apportare al Tribunale
ulteriori elementi utili per il giudizio. Non occorre infine sentire come teste
il caposezione __________ in merito alle rassicurazioni che avrebbe fornito al
ricorrente sull'inserimento nella decima classe di stipendio. Come meglio si
vedrà, la questione non è determinante per l'esito della vertenza.
Considerandi
2.
Il ricorrente sostiene
di avere diritto al mantenimento del suo precedente stipendio (classe 11 con 24
aumenti) per due anni, in applicazione dell'art. 55 cpv. 1 RDSt. Ritiene
infatti che il suo caso rientri nel campo di applicazione della norma, avendo
assunto una funzione di classe inferiore a causa di inabilità lavorativa.
2.1
L'art. 16 cpv. 1 LStip prevede che in caso di trasferimento a posizione di
classe inferiore, il nuovo salario deve corrispondere almeno allo stipendio
della classe della nuova funzione con gli aumenti maturati (cpv. 1) e rinvia al
Governo la facoltà di precisare le condizioni per regolamento (cpv. 2). L'art.
55.
cpv. 1 RDSt precisa che in caso di soppressione di posto, derivante
dall'abbandono del compito, da riorganizzazione interna, da inabilità
lavorativa o da un trasferimento del compito all'esterno dell'Amministrazione
cantonale, oppure in caso di situazioni conflittuali, il titolare che viene
trasferito a funzione di classe inferiore mantiene lo stipendio precedente per
un massimo di due anni.
Il testo di quest'ultima norma è ambiguo. Sembra infatti che la possibilità di
garantire lo stipendio precedente al dipendente trasferito sia attuabile solo
in due ipotesi: una soppressione del posto oppure un caso di situazioni
conflittuali. Le altre eventualità, menzionate dopo la locuzione “derivante da”,
appaiono esempi in cui si può verificare una soppressione del posto. Tuttavia,
al contrario delle altre evenienze (segnatamente l'abbandono del compito o il
trasferimento dello stesso all'esterno dell'amministrazione) l'inabilità
lavorativa non giustifica la soppressione del posto di lavoro. Il legislatore
non può pertanto che averla prevista quale opzione a sé stante, a tutela del
dipendente che, per motivi di salute, non è più in grado di svolgere la
funzione per cui era stato assunto ed è trasferito in un'altra, di rango
inferiore.
2.2
Prima di entrare nel merito della censura, val la pena premettere che la
decisione impugnata ha avuto l'effetto di trasferire il ricorrente dalla
funzione di vicedirettore a quella di docente. In effetti, benché lo stesso
abbia rassegnato le dimissioni, queste non hanno messo fine al rapporto di
impiego, per cui l'attribuzione del ruolo di docente non configura una nuova assunzione.
Anche l'autorità di nomina ritiene che l'insorgente vada trattato come docente “in
carriera” e non al primo impiego. Di conseguenza, alla fattispecie non si
applicano le norme regolanti il salario iniziale (art. 9 LStip), bensì quelle
applicabili al trasferimento ad altra funzione (art. 18a LORD e 16 LStip), che
nel caso concreto è avvenuto su richiesta del ricorrente e non per imposizione
unilaterale del Consiglio di Stato. A ragione quindi, il Governo nega che al
caso di specie sia applicabile l'art. 9 cpv. 4 LStip, che prevede la
possibilità di stabilire uno stipendio iniziale maggiore, quando ciò è
giustificato da circostanze speciali, quali l'esercizio di una funzione analoga
in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.
Posta questa premessa, si rileva che l'insorgente, dopo un lungo periodo in cui
ha svolto il ruolo di vicedirettore del CPS, ha dato le dimissioni ed è tornato
a occupare il posto di docente. La rinuncia alla carica è avvenuta dopo un
notevole periodo di inabilità lavorativa per malattia, che ha comportato la
notifica del caso al servizio di rilevamento tempestivo all'Assicurazione
invalidità. La ripresa dell'attività professionale nel ruolo di vicedirettore è
stata esclusa dal medico del personale, che ha previsto un graduale
reinserimento nel mondo del lavoro del ricorrente, purché in altra sede. Date
queste circostanze, è evidente che le dimissioni del ricorrente, ancorché
spontanee, sono dipese dai problemi di salute che lo hanno costretto ad
assentarsi a lungo dal servizio. Il motivo del suo trasferimento discende pertanto
a non averne dubbio dalla sua inabilità lavorativa, che non gli avrebbe
permesso un reintegro nella funzione di vicedirettore. A norma dell'art. 55
cpv. 1 RDSt all'insorgente va quindi garantito lo stipendio precedente per un
massimo di due anni. Su questo punto il ricorso va accolto e gli atti rinviati
all'autorità di nomina, per nuova decisione.
3.
3.1. Resta da
esaminare l'ulteriore censura del ricorrente, che contesta il suo inserimento
nella classe di stipendio 9, ritenendo di meritare il collocamento in classe 10
una volta terminato il beneficio della garanzia del salario di vicedirettore.
Ricorda che prima di assumere questa carica svolgeva già la funzione di docente
e percepiva lo stipendio della classe 31 del vecchio sistema retributivo, che
corrisponderebbe all'attuale classe 10. Sostiene che l'autorità di nomina, al
momento del passaggio alla nuova scala salariale avvenuto nel 2018, avrebbe
collocato in classe 10 i docenti del CPS che si trovavano nella sua posizione
ed erano in possesso di titoli di studio analoghi ai suoi. In particolare,
l'abilitazione all'insegnamento conseguita alla Scuola superiore per le formazioni
sanitarie di Stabio (SSFS), rispettivamente i MAS, titoli di cui vanta il
possesso, sarebbero stati equiparati a titoli accademici. Lo dimostrerebbe una
risoluzione della Divisione della formazione professionale del 15 ottobre 2007,
che versa agli atti.
Il Governo nega che i
diplomi in possesso dell'insorgente possano dare diritto all'inserimento in
classe 10. Se ciò sia avvenuto per taluni docenti, si tratterebbe di un errore.
3.2
A norma dell'art.
2.
cpv. 1 LStip l'elenco delle funzioni e la relativa classificazione degli
impiegati dello Stato e dei docenti sono stabiliti dal Consiglio di Stato,
d'intesa con le autorità di nomina competenti ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LORD
per quanto attiene al loro personale, mediante regolamento basato, di
principio, sulla valutazione analitica di ogni singola funzione.
Per i docenti cantonali, precisa l'art. 45 cpv. 2 RDSt, la classe di stipendio
è proposta al Consiglio di Stato dalla Sezione amministrativa del DECS tenuto
conto della formazione e dell'esperienza nell'ambito formativo e/o
professionale.
Il regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti
dello Stato dell'11 luglio 2017 (RClass; RL 173.310) costituisce la pianta
organica e stabilisce la classe di stipendio prevista per ogni singolo posto di
lavoro. Per quanto attiene ai docenti di scuola specializzata superiore, esso
distingue tra docente SSS con titolo accademico (BA o MA), collocato in classe
10, docente SSS con titolo terziario B, a cui è assegnata la classe 9 e infine
docente SSS senza titolo, in classe 8.
3.3
Secondo il vecchio
ordinamento retributivo, in vigore per i docenti fino al 31 agosto 2017, i
docenti della SSSCI erano divisi in tre categorie: docenti con titolo
accademico (classi 33-34), con titolo intermedio (bachelor SUP o U o
equivalente; classi 31-33) e docenti con diploma SSS o maestria o attestato
professionale (classi 31-32; cfr. BU 10/2016 pag. 95 segg.).
Il 15 ottobre 2007, la
Divisione della formazione professionale ha emanato una risoluzione, intimata
alla Sezione amministrativa del DECS e alla Sezione delle risorse umane,
nell'ambito della revisione delle classificazioni dei docenti delle scuole
specializzate superiori che ha introdotto le predette distinzioni a seconda del
titolo di studio conseguito dal docente. L'obiettivo della risoluzione
consisteva nel definire, ai fini della classificazione salariale, i titoli di
scuola specializzata superiore, rispettivamente i diplomi di scuola superiore
da considerare equivalenti al bachelor. Ciò, considerando che dall'autunno
precedente, in Svizzera le scuole universitarie professionali avevano
introdotto nella propria offerta formativa anche i curricoli del settore
sanitario e che, a differenza di altri rami di studio, la Confederazione non
aveva ancora emanato normative in materia di conversione dei vecchi titoli di
scuola superiore con i nuovi titoli di scuola universitaria professionale. La
Divisione, tra le altre cose, ha quindi risolto che (dispositivo n. 2):
[p]er la conversione in bachelor di SUP (titolo
intermedio) dei titoli di scuola superiore ai fini della revisione della
classificazione salariale vengono adottati i parametri indicati nel progetto di
data 20 marzo 2007 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della
tecnologia e su questa base sono riconosciuti come di livello equivalente al
bachelor di scuola universitaria professionale il titolo di scuola superiore
combinato con la pratica di 2 anni e, in alternativa, con i seguenti titoli di
studio postdiploma;
a)
certificato di specializzazione
rilasciato dalla Scuola superiore in cure infermieristiche di Bellinzona o
dalla Scuola superiore per le formazioni sanitarie di Stabio nei seguenti
indirizzi; anestesia, cure intense, cure urgenti e pronto soccorso, geriatria,
pediatria, oncologia, salute mentale, salute pubblica;
b)
diploma di formazione superiore
rilasciato dalla scuola superiore per le formazioni sanitarie di Stabio e in
precedenza dell'Ecole supérieure d'enseignement infirmier (ESEI) di Losanna,
nei seguenti indirizzi gestione, insegnamento, clinico.
3.4
È possibile che in
passato l'autorità, sulla base di questa risoluzione della Divisione della
formazione professionale, abbia ritenuto i diplomi elencati nella stessa
equivalenti a un bachelor di scuola universitaria professionale e di
conseguenza abbia classificato gli insegnanti in possesso di questi titoli come
docenti con titolo intermedio.
Tali
direttive, interne, erano sostanzialmente destinate a colmare un vuoto
normativo. La materia, tuttavia, è attualmente regolata dall'art. 1 cpv. 4
dell'ordinanza federale del Dipartimento dell'economia, della formazione e
della ricerca (DEFR) sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola
universitaria professionale del 4 luglio 2000 (RS 414.711.5). La norma, entrata
in vigore il 1° gennaio 2015, stabilisce i presupposti per il rilascio di un
titolo SUP del ciclo di studio cure infermieristiche. Sul rilascio del titolo
decide la SEFRI, che in caso di accoglimento della domanda autorizza il
richiedente a portare il titolo di una scuola universitaria professionale (art.
5.
e 7 della predetta ordinanza). Non spetta pertanto all'autorità di nomina
determinarsi sull'equivalenza del titolo in possesso del ricorrente con un
diploma di scuola universitaria professionale.
Il docente, per sua
stessa ammissione, non dispone di un titolo di studio accademico che gli
permetta di ambire alla classe di stipendio 10. L'inserimento in classe 9, con
il massimo degli aumenti, è pertanto conforme a quanto stabilito dal RClass e
dall'art. 16 cpv. 1 LStip. Allo stesso è comunque aperta la possibilità di
ottenere la citata autorizzazione da parte del competente organo federale e
chiedere, se del caso, una rivalutazione della propria posizione.
3.5
Per quanto attiene
alla situazione degli altri docenti attivi presso la SSSCI, dalla
documentazione prodotta dall'insorgente (in particolare la tabella di
conversione delle funzioni doc. K e i diplomi di due colleghi docenti doc. M-N)
risulta tutto sommato verosimile che almeno due di essi, al momento del
passaggio alla nuova scala stipendi, siano stati inseriti in classe 10 senza
disporre di titoli di studio accademici.
Tale circostanza, anche
qualora fosse comprovata, non permetterebbe al ricorrente di invocare con
successo la parità di trattamento nell'illegalità per ottenere la medesima
posizione salariale assegnata, per errore, ai suoi colleghi. Dottrina e
giurisprudenza sono concordi nel ritenere che una precedente violazione della
legge non attribuisce in principio un diritto allo stesso trattamento illegale.
Nessuno può prevalersi del fatto che la legge sia stata altre volte violata per
chiedere che sia pure violata a suo vantaggio, rispettivamente che continui ad
esserlo. Soltanto in casi eccezionali,
quando risulti dimostrata l'esistenza di una prassi non conforme al diritto
dalla quale l'autorità non intende scostarsi e non appaiano lesi
interessi preponderanti, il singolo può invocare il diritto alla parità di
trattamento nell'illegalità (cfr. DTF 139 II 49 consid. 7.1, 132 II 485 consid.
8.6). Ammettere il contrario sarebbe un invito all'autorità a perseverare
nell'errore (Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, Parte generale, II edizione, Cadenazzo 2002, n. 443 con rinvii;
DTF 139 II 49 consid. 7.1, 132 II 485 consid. 8.6, 127 I 1 consid. 3a, 122 II
446.
consid. 4a). Nel caso concreto, il Governo ha confermato che in assenza di
titoli di studio accademici non è lecito che i docenti SSS siano inseriti nella
decima classe dell'organico, di modo che non vi è motivo di ritenere che il
medesimo intenda in futuro assumere a queste condizioni dipendenti che ne siano
sprovvisti. Anche questa censura va quindi respinta.
4.
Resta da
esaminare se la richiesta dell'insorgente possa essere accolta in virtù del
principio della buona fede, siccome il caposezione gli avrebbe assicurato che
il rientro nella funzione di docente sarebbe avvenuto in classe 10.
4.1
L'art. 9 della costituzione
federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101)
istituisce un diritto fondamentale del cittadino ad essere trattato secondo il
principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. In materia di
diritto amministrativo, tale principio tutela l'amministrato nei confronti
dell'autorità, quando, assolte determinate condizioni, il medesimo abbia agito
conformemente alle istruzioni e alle dichiarazioni di quest'ultima. Il
principio tutela in particolare la fiducia riposta in un'informazione ricevuta
dall'autorità o in un suo determinato comportamento suscettibile di destare
un'aspettativa legittima, quando l'autorità sia intervenuta in una situazione
concreta riguardo a determinate persone, quand'essa era competente a rilasciare
l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati
motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso
delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando non
siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio
dell'informazione stessa (DTF 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60, 129 II 361 consid.
7.1, 129 I 161 consid. 4.1 e rinvii).
4.2
Competente a determinare lo stipendio dei docenti è il Consiglio di Stato
quale autorità di nomina (art. 9 cpv. 1 LStip), circostanza che il ricorrente
non poteva ignorare. Nessuna rassicurazione degna di tutela poteva quindi
emanare dal caposezione. Già per questo motivo, non vi sono gli estremi per
costringere l'autorità a dare seguito alle aspettative suscitate da eventuali
informazioni erronee che quest'ultimo dovesse aver rilasciato.
5.
Visto quanto
precede, il ricorso va parzialmente accolto. Il dispositivo n. 2 della
decisione impugnata va quindi annullato e gli atti sono rinviati al Governo
affinché assegni al ricorrente lo stipendio precedente al trasferimento per un
massimo di due anni. L'inserimento in classe 9 con 24 aumenti al termine di
tale periodo è invece confermato. La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente e dello Stato, secondo il reciproco grado di soccombenza (art. 47
cpv. 1 LPAmm). Lo Stato rifonderà all'insorgente ripetibili ridotte (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1
il
dispositivo n. 2 della risoluzione impugnata è annullato;
1.2
gli atti sono
rinviati al Consiglio di Stato affinché emani una nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico del ricorrente in ragione di un mezzo
(fr. 900.-) e dello Stato per l'altra metà (fr. 900.-). Al ricorrente è
restituito l'anticipo versato in eccesso. Lo Stato verserà al ricorrente fr.
900.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera