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Decisione

52.2023.125

Dipendenti cantonali. Indennità di trasferta. Tariffa chilometrica

2 maggio 2024Italiano12 min

sostenibile. Le censure dell'insorgente sono quindi destinate all'insuccesso. Val

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.125

Lugano

2

maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 12 aprile

2023 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 22 marzo 2023 (n. 1433) del

Consiglio di Stato che ha respinto la sua richiesta di ottenere un'indennità

per spese di trasferta di fr. 0.60/km, anziché di fr. 0.55/km;

ritenuto, in

fatto

A. a. RI 1 lavora alle

dipendenze dell'Amministrazione cantonale come operatrice sociale presso il

Servizio medico-psicologico di __________ con contratto di lavoro per personale

ausiliario.

b. Per l'anno 2022, la

dipendente ha consegnato mensilmente al datore di lavoro gli appositi formulari

per la richiesta di rimborso delle spese di trasferta e ha ottenuto il

pagamento sulla base della tariffa riconosciuta dal regolamento concernente le

indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011 (RInd; RL 173.450) di

fr./km 0.55. Tariffa che fino al 31 dicembre 2021 ammontava a fr. 0.60 al km.

B. Con interrogazione del

22 dicembre 2021, il gran consigliere __________ ha chiesto al Consiglio di

Stato su che base è stata decisa la riduzione dell'indennità.

Il Consiglio di Stato ha

risposto che, sulla scorta delle basi di calcolo utilizzate dal Touring Club

Svizzero (TCS), valide per il 2022, viene considerato un costo per l'automobile

di fr. 0.69 al km, di cui fr. 0.415 per i costi fissi e fr. 0.275 per costi

variabili. Il rimborso delle spese di trasferta al dipendente che si sposta con

il veicolo privato, ha soggiunto, deve coprire solo i costi variabili (servizi,

riparazioni, carburante, pneumatici, svalutazione) e non i costi fissi derivanti

dall'uso dell'automobile (ammortamento, rimessa, assicurazioni e spese diverse

quali le imposte di circolazione) che non sono imputabili alle esigenze di

servizio. L'indennità di fr. 0.55 al chilometro coprirebbe abbondantemente i

costi variabili. Ha quindi spiegato che la riduzione dell'indennità di 5

centesimi al chilometro è stata decisa per aumentare il sussidio per l'acquisto

dell'abbonamento Arcobaleno aziendale per il percorso casa lavoro. Tale manovra

è coerente con una politica ambientale e di gestione del traffico sostenibili.

C. Il 23 novembre 2022 la

dipendente ha promosso dinanzi al Consiglio di Stato una contestazione di

natura pecuniaria ai sensi dell'art. 40 della legge sugli

stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip;

RL 173.300), con cui ha chiesto di accertare il suo diritto, dal mese di

gennaio 2022, al versamento di fr. 0.60 al km quale indennità di trasporto per

l'utilizzo della sua automobile. Ha quindi domandato il pagamento della

differenza di fr. 0.05 per le trasferte già riconosciutele da quella data. Premesso

che percorre con la propria auto circa 10'000 chilometri all'anno per esigenze

lavorative in __________ e nella __________, a sostegno della sua richiesta fa

valere che l'indennità di trasferta per l'uso del veicolo privato deve coprire

tutte le spese (costi fissi e variabili), essendo questo necessario per

lavorare.

D. Con decisione del 22

marzo 2023, il Governo ha respinto la richiesta della dipendente, ritenendo di

dover applicare l'art. 4 RInd, che stabilisce un'indennità di fr. 0.55 al km.

E. Contro la predetta

decisione, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per

nuova decisione. In via subordinata, oltre all'annullamento della decisione,

l'insorgente ripropone le domande presentate dinanzi al Governo. Sostiene che

la decisione è arbitraria in quanto non entra nel merito delle sue censure

connesse alla modifica del regolamento, applicando ciecamente lo stesso.

Ritiene che la riduzione dell'indennità di trasferta poggi su motivazioni insostenibili.

Questa dovrebbe coprire tutte le spese e non solo i costi variabili. Inoltre,

il sussidio concesso dallo Stato per l'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno

riguarda tutti i dipendenti e concerne il percorso casa-lavoro, che non è

oggetto di indennizzo. La ricorrente osserva inoltre di non avere a

disposizione un mezzo di servizio per gli spostamenti quotidiani necessari allo

svolgimento dell'attività lavorativa e deve pertanto far capo alla propria

automobile. Secondo le tabelle allestite dal TCS, per un'auto della fascia di

prezzo quale quella dell'insorgente, i costi ammontano a fr. 1.40 al km. A

titolo di paragone, la medesima ricorda che la legislazione tributaria ticinese

riconosce una deduzione di fr. 0.60 al km per l'uso dell'automobile dal domicilio

al luogo di lavoro, mentre l'ordinamento del personale federale accorda

un'indennità di fr. 0.70 al km.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane. Ribadisce che l'autorità

di nomina è tenuta ad applicare il RInd. In merito alle motivazioni che hanno

condotto alla riduzione dell'indennità, fissata dal predetto regolamento,

osserva che tale scelta è del tutto ragionevole. L'indennità di fr. 0.55 al km

coprirebbe abbondantemente i costi variabili secondo le tabelle proposte

dall'insorgente medesima. Oltre a ciò, la misura è giustificata dalla volontà

di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico e della flotta aziendale.

G. Con la replica e la

duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, con precisazioni di cui si

dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 LStip in combinazione

con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e

dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della

ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.

1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalla

documentazione trasmessa dalle parti.

2. 2.1. Il rapporto

di impiego del personale ausiliario è retto dal diritto privato (art. 20 cpv. 2 LORD; art. 319 e segg. codice

civile svizzero, parte quinta, codice delle

obbligazioni del 30 marzo 1911;CO; RS 220) e dal regolamento sul

personale ausiliario dello Stato (RPASt; RL 173.170), che richiama, solamente

per taluni aspetti puntuali, quali i doveri

di servizio, la LORD.

2.2. Secondo l'art. 327a

cpv. 1 CO il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese

necessarie dall'esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro,

anche le spese di sussistenza. Mediante accordo scritto, contratto normale o

contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma

d'indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a

condizione che copra tutte le spese necessarie (cpv. 2). È nullo ogni accordo,

per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese

necessarie (cpv. 3). Per l'art. 327b cpv. 1 CO il datore di lavoro deve

rimborsare al lavoratore le spese correnti di utilizzo e manutenzione del

veicolo a motore, nella misura in cui questo sia necessario allo svolgimento

del lavoro e che il datore di lavoro abbia acconsentito all'utilizzo dello

stesso. Queste consistono in particolare nel costo di

carburante, olio, servizi periodici, riparazioni ecc. (cfr. STF 4A_379/2020 del 12 novembre 2021

consid. 5.3.1, 4C.24/2005 del 15 ottobre 2005 consid. 6.1.).

L'art. 327b cpv. 2 CO prevede inoltre che se il lavoratore

mette a disposizione un veicolo a motore con l'accordo del datore di lavoro,

gli devono essere pure rimborsati le tasse pubbliche sul veicolo, i premi

dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura

del veicolo, nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro. La legge non

menziona per contro i premi di un'eventuale assicurazione casco (Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail,

IV ed., Berna 2019, pag. 384). I datori di lavoro ricorrono

frequentemente a un'indennità chilometrica, forfetaria (Wyler, op. cit. pag. 385).

2.3. Per quanto attiene al rapporto di impiego del personale ausiliario,

l'art. 10 RPASt stabilisce che, per le indennità di trasferta, di picchetto, di

servizio notturno e festivo sono applicate le relative norme stabilite dal RInd.

L'art. 2

cpv. 1 RInd enuncia il principio della minimizzazione delle indennità di

trasferta, imponendo ai dipendenti di programmare e svolgere le missioni di

servizio secondo criteri di razionalità ed economicità. In caso di adempimento

di compiti particolari (trasferte particolari o in zone discoste,

accompagnamento di magistrati) che impongono l'assunzione di spese

straordinarie, il dipendente ha diritto alla rifusione delle stesse, ritenuto

il preventivo accordo del funzionario dirigente.

Per l'uso del

veicolo privato utilizzato in occasione dei viaggi di servizio, l'art. 4 lett.

c RInd riconosce al dipendente un'indennità di fr. 0.55 al km, che include le

spese di carburante, manutenzione e riparazione nonché le coperture

assicurative. Inoltre, durante i viaggi di servizio autorizzati lo Stato

assicura a copertura il casco totale con il massimale di fr. 50'000.- per

veicolo con la franchigia di fr. 500.- a carico del dipendente. Sono pure

rimborsate, se documentate, le spese di parcheggio.

L'attuale versione della norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Fino ad

allora, era prevista un'indennità di fr. 0.60 al km e un valore massimo di

copertura casco totale di fr. 35'000.- (cfr. BU 2011, 497).

3. 3.1. La

ricorrente chiede il riconoscimento delle indennità di trasferta di fr. 0.60 al

km a decorrere da gennaio 2022. Contesta la modifica del regolamento attuata,

che ritiene arbitraria. La riduzione dell'indennità non permetterebbe di

coprire tutti i costi. Inoltre, le motivazioni che hanno condotto il Governo a

tale manovra non sarebbero pertinenti: il risparmio andrebbe infatti a

finanziare l'incentivo concesso ai dipendenti per l'acquisto dell'abbonamento

Arcobaleno, che tuttavia concerne il percorso casa-lavoro e non le trasferte

lavorative.

3.2. Con la decisione impugnata, il Governo ha respinto le richieste

dell'insorgente, ritenendo che l'applicazione rigorosa del regolamento non

permette di riconoscere un'indennità di trasferta maggiore. Non è quindi

entrato nel merito delle critiche rivolte alla congruità dell'importo

stabilito. In questa sede l'autorità, per il tramite della Sezione delle

risorse umane, ha comunque osservato che l'indennità di fr. 0.55 al km

coprirebbe abbondantemente i costi variabili secondo le tabelle allestite dal

TCS e proposte dall'insorgente medesima. Oltre a ciò, la misura sarebbe

giustificata dalla volontà di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico e della

flotta aziendale. Vista la chiara presa di posizione dell'autorità, le censure

possono essere esaminate in questa sede. Un rinvio degli atti al Governo

affinché entri nel merito delle stesse apparirebbe superfluo.

3.3. Le pretese

dell'insorgente, assunta con lo statuto di personale ausiliario vanno esaminate

applicando l'art. 327b CO. Occorre pertanto verificare se le indennità

accordate dal RInd sono conformi a quanto stabilito dalla predetta norma.

Innanzitutto, si rileva

che l'indennità di trasferta è fissata con un importo forfetario, destinato ad

applicarsi a tutti i collaboratori. Lo stesso si basa quindi necessariamente su

parametri medi e non tiene conto delle differenze legate al modello dell'auto

usata. Posta questa premessa, nell'ottica di valutare la congruità dell'importo

fissato dal Consiglio di Stato a fr. 0.55 al km appare ragionevole prendere

spunto dai dati forniti dal TCS, ente a cui sia il Governo sia la ricorrente

fanno riferimento. Rispondendo all'interrogazione del parlamentare __________,

il Consiglio di Stato ha illustrato che, secondo le basi di calcolo utilizzate

dal TCS valide per il 2022, il costo dell'auto presa ad esempio genera costi di

fr. 0.69 al chilometro, di cui il 60.2% (fr. 0.415/km) per costi fissi e il

39.8% (fr. 0.275/km) per costi variabili.

Fatti

I costi fissi

considerati dal TCS sono:

-

ammortamento (27.2%)

-

rimessa e parcheggio (15.2%)

-

assicurazioni

-

responsabilità civile (4.4%)

-

casco (5.7%)

-

diverse

-

imposte (3.3%)

-

interessi (0.1%)

-

cura del veicolo (1.4%)

-

spese accessorie (2.9%)

I costi variabili sono

invece i seguenti:

-

servizi e riparazioni (8.4%)

-

pneumatici (4.9%)

-

carburante (16.3%)

-

svalutazione (10.2%)

Secondo i principi

sopra illustrati, i costi di cui il dipendente ha diritto al rimborso sono:

l'assicurazione responsabilità civile, le imposte, la cura del veicolo, i

servizi e le riparazioni, gli pneumatici, il carburante e la svalutazione

(indennità per l'usura). Non meritano invece di essere contemplate le spese di

parcheggio, indennizzate a parte (art. 3 lett. d RInd), l'assicurazione casco,

per cui lo Stato già garantisce la copertura con un massimale di fr. 50'000.- e

che nemmeno è contemplata dal CO, l'ammortamento, gli interessi di capitale e

le spese accessorie (quota associativa TCS e simili; vedi doc. G). I costi così

calcolati ammontano al 48.9% della tariffa, ossia fr. 0.34/km.

3.4. Ne deriva che

l'indennità stabilita dal regolamento di fr. 0.55/km copre abbondantemente i

costi medi legati all'utilizzo del veicolo privato per ragioni di servizio.

Indipendentemente dalle ragioni che hanno condotto il Governo a ridurre la

tariffa chilometrica, l'importo di quest'ultima appare tutto sommato congruo e

sostenibile. Le censure dell'insorgente sono quindi destinate all'insuccesso. Val

la pena precisare che l'esito della vertenza sarebbe stato il medesimo se le

pretese fossero state rivendicate da un dipendente con lo statuto di nominato o

incaricato. Il diritto al rimborso si basa infatti sugli stessi principi, di

modo che l'ammontare dell'indennità appare nei due casi conforme al diritto.

4. Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia, già anticipata

dalla ricorrente, rimane a suo carico (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia

costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di

causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e

art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera