52.2023.125
Dipendenti cantonali. Indennità di trasferta. Tariffa chilometrica
2 maggio 2024Italiano12 min
sostenibile. Le censure dell'insorgente sono quindi destinate all'insuccesso. Val
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.125
Lugano
2
maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 12 aprile
2023 di
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 22 marzo 2023 (n. 1433) del
Consiglio di Stato che ha respinto la sua richiesta di ottenere un'indennità
per spese di trasferta di fr. 0.60/km, anziché di fr. 0.55/km;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1 lavora alle
dipendenze dell'Amministrazione cantonale come operatrice sociale presso il
Servizio medico-psicologico di __________ con contratto di lavoro per personale
ausiliario.
b. Per l'anno 2022, la
dipendente ha consegnato mensilmente al datore di lavoro gli appositi formulari
per la richiesta di rimborso delle spese di trasferta e ha ottenuto il
pagamento sulla base della tariffa riconosciuta dal regolamento concernente le
indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011 (RInd; RL 173.450) di
fr./km 0.55. Tariffa che fino al 31 dicembre 2021 ammontava a fr. 0.60 al km.
B. Con interrogazione del
22 dicembre 2021, il gran consigliere __________ ha chiesto al Consiglio di
Stato su che base è stata decisa la riduzione dell'indennità.
Il Consiglio di Stato ha
risposto che, sulla scorta delle basi di calcolo utilizzate dal Touring Club
Svizzero (TCS), valide per il 2022, viene considerato un costo per l'automobile
di fr. 0.69 al km, di cui fr. 0.415 per i costi fissi e fr. 0.275 per costi
variabili. Il rimborso delle spese di trasferta al dipendente che si sposta con
il veicolo privato, ha soggiunto, deve coprire solo i costi variabili (servizi,
riparazioni, carburante, pneumatici, svalutazione) e non i costi fissi derivanti
dall'uso dell'automobile (ammortamento, rimessa, assicurazioni e spese diverse
quali le imposte di circolazione) che non sono imputabili alle esigenze di
servizio. L'indennità di fr. 0.55 al chilometro coprirebbe abbondantemente i
costi variabili. Ha quindi spiegato che la riduzione dell'indennità di 5
centesimi al chilometro è stata decisa per aumentare il sussidio per l'acquisto
dell'abbonamento Arcobaleno aziendale per il percorso casa lavoro. Tale manovra
è coerente con una politica ambientale e di gestione del traffico sostenibili.
C. Il 23 novembre 2022 la
dipendente ha promosso dinanzi al Consiglio di Stato una contestazione di
natura pecuniaria ai sensi dell'art. 40 della legge sugli
stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip;
RL 173.300), con cui ha chiesto di accertare il suo diritto, dal mese di
gennaio 2022, al versamento di fr. 0.60 al km quale indennità di trasporto per
l'utilizzo della sua automobile. Ha quindi domandato il pagamento della
differenza di fr. 0.05 per le trasferte già riconosciutele da quella data. Premesso
che percorre con la propria auto circa 10'000 chilometri all'anno per esigenze
lavorative in __________ e nella __________, a sostegno della sua richiesta fa
valere che l'indennità di trasferta per l'uso del veicolo privato deve coprire
tutte le spese (costi fissi e variabili), essendo questo necessario per
lavorare.
D. Con decisione del 22
marzo 2023, il Governo ha respinto la richiesta della dipendente, ritenendo di
dover applicare l'art. 4 RInd, che stabilisce un'indennità di fr. 0.55 al km.
E. Contro la predetta
decisione, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per
nuova decisione. In via subordinata, oltre all'annullamento della decisione,
l'insorgente ripropone le domande presentate dinanzi al Governo. Sostiene che
la decisione è arbitraria in quanto non entra nel merito delle sue censure
connesse alla modifica del regolamento, applicando ciecamente lo stesso.
Ritiene che la riduzione dell'indennità di trasferta poggi su motivazioni insostenibili.
Questa dovrebbe coprire tutte le spese e non solo i costi variabili. Inoltre,
il sussidio concesso dallo Stato per l'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno
riguarda tutti i dipendenti e concerne il percorso casa-lavoro, che non è
oggetto di indennizzo. La ricorrente osserva inoltre di non avere a
disposizione un mezzo di servizio per gli spostamenti quotidiani necessari allo
svolgimento dell'attività lavorativa e deve pertanto far capo alla propria
automobile. Secondo le tabelle allestite dal TCS, per un'auto della fascia di
prezzo quale quella dell'insorgente, i costi ammontano a fr. 1.40 al km. A
titolo di paragone, la medesima ricorda che la legislazione tributaria ticinese
riconosce una deduzione di fr. 0.60 al km per l'uso dell'automobile dal domicilio
al luogo di lavoro, mentre l'ordinamento del personale federale accorda
un'indennità di fr. 0.70 al km.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane. Ribadisce che l'autorità
di nomina è tenuta ad applicare il RInd. In merito alle motivazioni che hanno
condotto alla riduzione dell'indennità, fissata dal predetto regolamento,
osserva che tale scelta è del tutto ragionevole. L'indennità di fr. 0.55 al km
coprirebbe abbondantemente i costi variabili secondo le tabelle proposte
dall'insorgente medesima. Oltre a ciò, la misura è giustificata dalla volontà
di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico e della flotta aziendale.
G. Con la replica e la
duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, con precisazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 LStip in combinazione
con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e
dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della
ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.
1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalla
documentazione trasmessa dalle parti.
2. 2.1. Il rapporto
di impiego del personale ausiliario è retto dal diritto privato (art. 20 cpv. 2 LORD; art. 319 e segg. codice
civile svizzero, parte quinta, codice delle
obbligazioni del 30 marzo 1911;CO; RS 220) e dal regolamento sul
personale ausiliario dello Stato (RPASt; RL 173.170), che richiama, solamente
per taluni aspetti puntuali, quali i doveri
di servizio, la LORD.
2.2. Secondo l'art. 327a
cpv. 1 CO il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese
necessarie dall'esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro,
anche le spese di sussistenza. Mediante accordo scritto, contratto normale o
contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma
d'indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a
condizione che copra tutte le spese necessarie (cpv. 2). È nullo ogni accordo,
per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese
necessarie (cpv. 3). Per l'art. 327b cpv. 1 CO il datore di lavoro deve
rimborsare al lavoratore le spese correnti di utilizzo e manutenzione del
veicolo a motore, nella misura in cui questo sia necessario allo svolgimento
del lavoro e che il datore di lavoro abbia acconsentito all'utilizzo dello
stesso. Queste consistono in particolare nel costo di
carburante, olio, servizi periodici, riparazioni ecc. (cfr. STF 4A_379/2020 del 12 novembre 2021
consid. 5.3.1, 4C.24/2005 del 15 ottobre 2005 consid. 6.1.).
L'art. 327b cpv. 2 CO prevede inoltre che se il lavoratore
mette a disposizione un veicolo a motore con l'accordo del datore di lavoro,
gli devono essere pure rimborsati le tasse pubbliche sul veicolo, i premi
dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura
del veicolo, nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro. La legge non
menziona per contro i premi di un'eventuale assicurazione casco (Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail,
IV ed., Berna 2019, pag. 384). I datori di lavoro ricorrono
frequentemente a un'indennità chilometrica, forfetaria (Wyler, op. cit. pag. 385).
2.3. Per quanto attiene al rapporto di impiego del personale ausiliario,
l'art. 10 RPASt stabilisce che, per le indennità di trasferta, di picchetto, di
servizio notturno e festivo sono applicate le relative norme stabilite dal RInd.
L'art. 2
cpv. 1 RInd enuncia il principio della minimizzazione delle indennità di
trasferta, imponendo ai dipendenti di programmare e svolgere le missioni di
servizio secondo criteri di razionalità ed economicità. In caso di adempimento
di compiti particolari (trasferte particolari o in zone discoste,
accompagnamento di magistrati) che impongono l'assunzione di spese
straordinarie, il dipendente ha diritto alla rifusione delle stesse, ritenuto
il preventivo accordo del funzionario dirigente.
Per l'uso del
veicolo privato utilizzato in occasione dei viaggi di servizio, l'art. 4 lett.
c RInd riconosce al dipendente un'indennità di fr. 0.55 al km, che include le
spese di carburante, manutenzione e riparazione nonché le coperture
assicurative. Inoltre, durante i viaggi di servizio autorizzati lo Stato
assicura a copertura il casco totale con il massimale di fr. 50'000.- per
veicolo con la franchigia di fr. 500.- a carico del dipendente. Sono pure
rimborsate, se documentate, le spese di parcheggio.
L'attuale versione della norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Fino ad
allora, era prevista un'indennità di fr. 0.60 al km e un valore massimo di
copertura casco totale di fr. 35'000.- (cfr. BU 2011, 497).
3. 3.1. La
ricorrente chiede il riconoscimento delle indennità di trasferta di fr. 0.60 al
km a decorrere da gennaio 2022. Contesta la modifica del regolamento attuata,
che ritiene arbitraria. La riduzione dell'indennità non permetterebbe di
coprire tutti i costi. Inoltre, le motivazioni che hanno condotto il Governo a
tale manovra non sarebbero pertinenti: il risparmio andrebbe infatti a
finanziare l'incentivo concesso ai dipendenti per l'acquisto dell'abbonamento
Arcobaleno, che tuttavia concerne il percorso casa-lavoro e non le trasferte
lavorative.
3.2. Con la decisione impugnata, il Governo ha respinto le richieste
dell'insorgente, ritenendo che l'applicazione rigorosa del regolamento non
permette di riconoscere un'indennità di trasferta maggiore. Non è quindi
entrato nel merito delle critiche rivolte alla congruità dell'importo
stabilito. In questa sede l'autorità, per il tramite della Sezione delle
risorse umane, ha comunque osservato che l'indennità di fr. 0.55 al km
coprirebbe abbondantemente i costi variabili secondo le tabelle allestite dal
TCS e proposte dall'insorgente medesima. Oltre a ciò, la misura sarebbe
giustificata dalla volontà di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico e della
flotta aziendale. Vista la chiara presa di posizione dell'autorità, le censure
possono essere esaminate in questa sede. Un rinvio degli atti al Governo
affinché entri nel merito delle stesse apparirebbe superfluo.
3.3. Le pretese
dell'insorgente, assunta con lo statuto di personale ausiliario vanno esaminate
applicando l'art. 327b CO. Occorre pertanto verificare se le indennità
accordate dal RInd sono conformi a quanto stabilito dalla predetta norma.
Innanzitutto, si rileva
che l'indennità di trasferta è fissata con un importo forfetario, destinato ad
applicarsi a tutti i collaboratori. Lo stesso si basa quindi necessariamente su
parametri medi e non tiene conto delle differenze legate al modello dell'auto
usata. Posta questa premessa, nell'ottica di valutare la congruità dell'importo
fissato dal Consiglio di Stato a fr. 0.55 al km appare ragionevole prendere
spunto dai dati forniti dal TCS, ente a cui sia il Governo sia la ricorrente
fanno riferimento. Rispondendo all'interrogazione del parlamentare __________,
il Consiglio di Stato ha illustrato che, secondo le basi di calcolo utilizzate
dal TCS valide per il 2022, il costo dell'auto presa ad esempio genera costi di
fr. 0.69 al chilometro, di cui il 60.2% (fr. 0.415/km) per costi fissi e il
39.8% (fr. 0.275/km) per costi variabili.
Fatti
I costi fissi
considerati dal TCS sono:
-
ammortamento (27.2%)
-
rimessa e parcheggio (15.2%)
-
assicurazioni
-
responsabilità civile (4.4%)
-
casco (5.7%)
-
diverse
-
imposte (3.3%)
-
interessi (0.1%)
-
cura del veicolo (1.4%)
-
spese accessorie (2.9%)
I costi variabili sono
invece i seguenti:
-
servizi e riparazioni (8.4%)
-
pneumatici (4.9%)
-
carburante (16.3%)
-
svalutazione (10.2%)
Secondo i principi
sopra illustrati, i costi di cui il dipendente ha diritto al rimborso sono:
l'assicurazione responsabilità civile, le imposte, la cura del veicolo, i
servizi e le riparazioni, gli pneumatici, il carburante e la svalutazione
(indennità per l'usura). Non meritano invece di essere contemplate le spese di
parcheggio, indennizzate a parte (art. 3 lett. d RInd), l'assicurazione casco,
per cui lo Stato già garantisce la copertura con un massimale di fr. 50'000.- e
che nemmeno è contemplata dal CO, l'ammortamento, gli interessi di capitale e
le spese accessorie (quota associativa TCS e simili; vedi doc. G). I costi così
calcolati ammontano al 48.9% della tariffa, ossia fr. 0.34/km.
3.4. Ne deriva che
l'indennità stabilita dal regolamento di fr. 0.55/km copre abbondantemente i
costi medi legati all'utilizzo del veicolo privato per ragioni di servizio.
Indipendentemente dalle ragioni che hanno condotto il Governo a ridurre la
tariffa chilometrica, l'importo di quest'ultima appare tutto sommato congruo e
sostenibile. Le censure dell'insorgente sono quindi destinate all'insuccesso. Val
la pena precisare che l'esito della vertenza sarebbe stato il medesimo se le
pretese fossero state rivendicate da un dipendente con lo statuto di nominato o
incaricato. Il diritto al rimborso si basa infatti sugli stessi principi, di
modo che l'ammontare dell'indennità appare nei due casi conforme al diritto.
4. Visto quanto
precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia, già anticipata
dalla ricorrente, rimane a suo carico (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia
costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di
causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e
art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera