52.2023.144
Progetto stradale comunale - realizzazione soltanto di una parte della strada prevista dal piano regolatore e nozione di Hausanschluss
20 giugno 2025Italiano24 min
traffico di Corticiasca prevede la realizzazione di una strada di servizio S3 al
Source ti.ch
56++
Incarto n.
52.2023.144
Lugano
20
giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Sonja Dobrijevic
statuendo sul ricorso del 24 aprile
2023 di
RI
1
RI
2
RI
3
che
compongono la comunione ereditaria fu __________,
patrocinate
da:
contro
la decisione del 29 marzo 2023 (n. 1569) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dalle insorgenti
avverso la risoluzione del 4 settembre 2020 con cui il Municipio di Capriasca
ha approvato il progetto stradale relativo alla realizzazione dell'accesso
stradale la Monda a Corticiasca;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1, RI 2 e RI 3
sono proprietarie in comunione ereditaria del mapp. __________ di Capriasca, sezione di Corticiasca, su cui insistono
una casa d'abitazione e altri edifici accessori. I mappali contermini __________
e __________, sostanzialmente inedificati, sono invece di proprietà di __________.
Fatti
I citati fondi,
ubicati in loncalità el Montásc sul pendio soprastante la strada
cantonale via Monte Bar (che conduce al nucleo di Corticiasca), si trovano in
zona residenziale estensiva (Re) e sono inclusi in una zona di pericolo
naturale (scivolamento permanente) di grado basso.
b. Il piano del
traffico di Corticiasca prevede la realizzazione di una strada di servizio S3 al
mapp. 289, di proprietà comunale, la quale, dipartendosi dalla strada cantonale
all'altezza del mapp. __________, sale il pendio lambendo il lato sud di questo
fondo, contornando tutto il mapp. __________ e costeggiando il lato nord del
mapp. __________, per poi continuare, attraversando la zona boschiva fino a
concludersi con una piazza di giro nei pressi della zona edificabile Re in
località Ra Piázza.
Attualmente esiste dunque unicamente una strada
sterrata che, distaccandosi dalla strada cantonale e passando sul fondo 289,
entra nell'angolo sud-ovest del mapp. __________ e termina con una curva
nell'angolo sud-est del fondo __________. L'accesso a quest'ultimo fondo è
tuttavia bloccato da un muretto eretto sul mapp. __________ (cfr. STA
52.2011.144 del 21 novembre 2011, nota alle parti).
B. a. Con
messaggio del 9 marzo 2015 (n. 16) il Municipio di Capriasca ha chiesto al
Legislativo lo stanziamento di un credito di fr. 518'000.- per procedere con la
realizzazione del primo tratto della strada di servizio prevista dal piano
regolatore oltre all'allacciamento alle canalizzazioni esistenti e
all'estensione della rete di distribuzione dell'acqua potabile. Il messaggio è
stato approvato dal Legislativo nella seduta del 5 ottobre 2015.
b. Avverso l'anzidetta
risoluzione del Consiglio comunale RI 1, RI 2 e RI 3 sono insorte davanti al
Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso, decisione quest'ultima confermata
con sentenza del 16 gennaio 2017 da questo Tribunale (inc. n. 52.2016.107).
C. a. Dal 31 ottobre al
29 novembre 2018 il Municipio ha pubblicato il progetto stradale limitatamente
all'urbanizzazione del fondo n. __________. Esso costituisce l'aggiornamento
del progetto definitivo allestito nel 2006 dall'allora Comune di Corticiasca
per l'urbanizzazione della zona Monda (recte, secondo il piano del
registro fondiario el Montásch). Il progetto prevede dunque sul mapp.
289 la realizzazione di un tratto della strada di servizio costeggiante i fondi
__________ e __________, per una lunghezza complessiva di 46 m e una larghezza
del campo stradale di 3 m, che si allarga all'imbocco con la strada cantonale
sino a 7 m per rispettare i raggi di curvatura. Stante la morfologia del
terreno sono previste opere di sostegno, oltre che alcuni espropri.
b. Il 13 novembre e il
27 novembre 2018 le proprietarie del fondo __________ per il quale è prevista
un'espropriazione definitiva di 12 m2, si sono opposte al progetto stradale e all'espropriazione, domandando
maggiori indennità espropriative.
c. Con avviso cantonale del 12 aprile 2019
(n. 80-18) la Divisione delle costruzioni ha espresso avviso favorevole al
progetto, subordinando lo stesso alla condizione che le opere di sostegno
venissero eseguite in pietra naturale.
d. Il 12 luglio 2019
il Comune ha trasmesso le opposizioni al progetto alla Divisione. Ne è
scaturito un complemento dell'esame preliminare da parte dell'Area del supporto
e del coordinamento (ASCo) del 14 agosto 2019.
e. Con decisione del 4
settembre 2020 (ris. 1091 del 31 agosto 2020) il Municipio di Capriasca ha
approvato il progetto stradale, respingendo contestualmente le opposizioni
presentate.
D. a. Il 24 settembre
2020 RI 1, RI 2 e RI 3 sono insorte davanti al Consiglio di Stato, postulando
l'annullamento del progetto stradale.
b. Il 29 marzo 2023 il
Governo ha respinto il ricorso.
Secondo l'Esecutivo
cantonale, visto che l'intervento concerne un progetto stradale comunale e
richiamata la procedura relativa al credito per la realizzazione dell'opera in
parola, ammissibili sarebbero unicamente le censure inerenti alla conformità
con la pianificazione vigente, mentre quelle relative alla sua pubblica utilità
dovranno semmai essere proposte nell'ambito di una procedura di variante o di
revisione del piano regolatore. A ogni modo, in quanto atto ad assicurare
l'urbanizzazione di fondi ubicati in zona edificabile, l'utilità pubblica
dell'opera sarebbe manifesta. La tesi secondo cui essa servirebbe unicamente il
fondo __________ è da respingere, poiché l'opera servirà anche il fondo __________,
cui attualmente si accede senza alcun titolo autorizzativo dalla strada
sterrata esistente all'altezza del mapp. 289. L'utilità pubblica non
risulterebbe scalfita neppure dal fatto che il Municipio, alla luce del
disinteresse all'edificazione manifestato da altri proprietari di fondi in
zona, abbia deciso di procedere con la realizzazione della strada a tappe,
essendo comunque sia possibile una valutazione globale del progetto, ritenuto
poi fattibile il suo prolungamento, come emerge dal documento Urbanizzazione
zona Monda-Corticiasca, Verifica prolungo del 1° luglio 2020 (Verifica
prolungo). La strada sarebbe poi conforme alla funzione stabilita dal piano del
traffico, mentre lo scostamento del tracciato da quanto previsto da questo
strumento sarebbe minimo (13 m2) e dettato da esigenze tecniche. Di
conseguenza, sotto questo profilo, non essendovi una modifica essenziale del
piano regolatore, le condizioni per un controllo incidentale della
pianificazione comunale non sarebbero adempiute. Controllo che non sarebbe
giustificato nemmeno alla luce delle modifiche della LPT in merito al
dimensionamento delle zone edificabili, entrate in vigore il 1°maggio 2014.
Ritenuto che la revisione del piano regolatore in corso ne terrebbe già conto -
riproponendo l'edificabilità del comparto Monda (recte
el Montásc)
nonché il vincolo per la realizzazione della strada - la censura relativa
all'esame pregiudiziale del piano sarebbe superata, potendo le ricorrenti
contestare gli aspetti pianificatori nella relativa procedura. Inoltre, il
termine di due anni dall'entrata in vigore della scheda R6 aggiornata per trasmettere la tabella della
contenibilità e il compendio dello stato dell'urbanizzazione alla Sezione dello
sviluppo territoriale non è (era al momento del giudizio) ancora scaduto. In
ogni caso, detta scheda non troverebbe applicazione alla revisione del piano
regolatore in parola, poiché quest'ultima è stata avviata prima della sua
entrata in vigore. Il progetto poggerebbe in definitiva su una valida
base pianificatoria comunale, senza porsi in contrasto con la pianificazione di
ordine superiore. Anche la contestazione relativa alle residenze secondarie
sarebbe prematura e andrà semmai sollevata nell'ambito di un'eventuale
procedura edilizia avviata dal proprietario del mapp. __________, mentre quella
relativa al rispetto della distanza dalla strada sarebbe tardiva e infondata.
Infine, il progetto sarebbe conforme alle norme che presiedono la realizzazione
delle strade e al principio di proporzionalità.
E. Con ricorso del 24
aprile 2023 RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulando l'annullamento della decisione governativa al pari
di quella municipale da essa confermata.
Esse sostengono
innanzitutto che quello in esame sarebbe un nuovo e definitivo tracciato della
strada, poiché, stante la remota possibilità di urbanizzare l'intera area, essa
è progettata in modo tale che il suo eventuale prolungo sarebbe di non semplice
realizzazione. Si tratterebbe, dunque, di una modifica sostanziale del piano
regolatore che di fatto escluderebbe l'edificabilità o quanto meno
l'urbanizzazione di un comparto di quasi 18'500 m2, sicché andava
elaborata una variante pianificatoria in tal senso. In ogni caso, anche laddove
si volesse ammettere una realizzazione a tappe, farebbe difetto un progetto completo
nel quale il primo troncone s'inserisca organicamente e che affronti anche il
quesito dei costi. Alla luce della citata modifica sostanziale del piano
regolatore, si imporrebbe dunque procedere con un riesame pregiudiziale dello
stesso e ciò considerando la sua durata, il suo sovradimensionamento,
l'ubicazione eccentrica del mapp. __________, le caratteristiche morfologiche
della zona inidonea all'edificazione, ma idonea allo sfalcio e di pregio
paesaggistico e il grado di concretizzazione del piano, inesistente per il
disinteresse manifestato dai proprietari. Nell'attesa dell'esito della
procedura di adattamento del piano regolatore in base al programma d'azione
comunale, come previsto dalla scheda R6 nella versione approvata del 19 ottobre
2022, la revisione del piano regolatore in corso non può essere ritenuta
vincolante per la realizzazione del ridotto tratto di strada. Solo dopo la
verifica del dimensionamento della zona edificabile in vigore, come imposto
dall'allegato 1 della citata scheda, si saprà se essa è sovradimensionata e se
andrà ridotta in corrispondenza del mapp. __________. In fine, la questione
dell'accesso al mapp. __________ non porrebbe problemi, avvenendo questo
lecitamente dalla strada sterrata e decadendo così l'obbligo di urbanizzazione
da parte dell'ente pubblico.
F. Con la risposta
il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, e il Comune di
Capriasca, con argomenti di cui si riferirà ove necessario in seguito,
sollecitano la reiezione del ricorso. La Divisione delle costruzioni, dopo aver
rilevato che gli argomenti sollevati concernono prevalentemente il diritto
comunale, conferma l'avviso cantonale.
G. In replica le
ricorrenti ribadiscono la propria posizione e chiedono inoltre la sospensione
della presente procedura fino all'approvazione da parte del Consiglio di Stato
del dimensionamento della zona edificabile La Monda.
H. In duplica il Comune
si oppone alla richiesta di sospendere la procedura, riconfermando la necessità
di respingere il ricorso. Il Consiglio di Stato e la Divisione delle
costruzioni non hanno duplicato.
I. a. In
risposta alla richiesta del giudice delegato di produrre il verbale di
risoluzione e quello di discussione relativo alla seduta del Consiglio comunale
in cui è stato trattato il messaggio municipale n. 15/2020 relativo alla
revisione del piano regolatore per la sezione di Corticiasca, il Municipio
spiega che lo stesso non è ancora stato discusso dal Legislativo, essendo
rimasto in sospeso in attesa dell'inoltro del Compendio sullo stato
dell'urbanizzazione e della verifica del dimensionamento del piano regolatore,
documentazione nel frattempo trasmessa all'Autorità competente, e che a breve
deciderà se riattivare la trattazione del messaggio.
b. Nel termine
assegnato per prendere posizione in merito, le ricorrenti confermano la domanda
di sospendere la procedura di ricorso fino all'approvazione da parte del
Governo del calcolo del dimensionamento della zona edificabile di La Monda. La
Divisione delle costruzioni conferma la ricezione da parte della Sezione dello
sviluppo territoriale del calcolo del dimensionamento del PR di Capriasca,
accompagnato dal Compendio sullo stato d'urbanizzazione, spiegando che è in
corso l'esame di plausibilità.
L. Con scritto del
19 dicembre 2024 il Municipio di Capriasca ha informato la Corte che nella
seduta del 17 dicembre precedente ha deciso di mantenere edificabile,
nell'ambito delle scelte pianificatorie che sarà chiamato a prendere, almeno la
parte bassa della località La Monda, ciò che giustificherebbe la necessità di
urbanizzazione del primo tratto dalla strada cantonale al mapp.__________.
Tale scritto, intimato
alle parti, non ha suscitato ulteriori prese di posizione.
M. a. Ritenuto che
il progetto concerne in particolare l'urbanizzazione del mapp. __________, gli
allegati sono stati intimati per una presa di posizione a __________, il quale
con risposta del 10 aprile 2025 chiede la reiezione del ricorso con argomenti
di cui si dirà, ove necessario, in seguito.
b. In replica le
ricorrenti riconfermano le rispettive tesi e domande di giudizio, specificando
che è lo stesso calo demografico indicato dal proprietario del mapp. __________
a deporre manifestamente per un sovradimensionamento delle zone edificabili del
piano regolatore di Corticiasca. Essendo quindi la zona in questione
suscettibile di essere dezonata, la realizzazione della strada sarebbe priva di
interesse pubblico.
c. In sede di duplica __________
ribadisce la sua posizione e la necessità di respingere il ricorso. La
Divisione delle costruzioni specifica che l'esame di plausibilità dovrebbe
verosimilmente concludersi nel corso del mese di giugno 2025, mentre il Comune
di Capriasca sollecita nuovamente la reiezione del ricorso e ribadisce la sua
opposizione alla sospensione della procedura, richiamando i motivi esposti
nella duplica del 31 agosto 2023.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono date
dall'art. 35 cpv. 2 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL
725.100). La legittimazione attiva delle ricorrenti è certa (art. 20 cpv. 2
Lstr e 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100, quest'ultimo applicabile grazie al combinato dei disposti 31
cpv. 1 e 25 Lstr). Il ricorso, ricevibile in ordine, può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi
e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza
dall'incarto. Le questioni che si pongono sono essenzialmente di natura
giuridica.
1.2. La domanda posta
dalle ricorrenti di sospendere la presente procedura fino all'approvazione
da parte del Consiglio di Stato del calcolo del dimensionamento della zona
edificabile Monda deve essere respinta già per il fatto che detto calcolo
si riferisce all'intero territorio comunale e non già al solo citato comparto.
A ogni modo, per le ragioni indicate di seguito (infra,
consid. 6.2
i.f.), non si ravvisano motivi per procedere con la sospensione della
vertenza, eventualità cui peraltro il Municipio e il resistente si oppongono.
Considerandi
2.
2.1.
I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello
comunale, piani regolatori (art. 24 segg. della legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990;
LALPT; BU 1990, 365; dal 1° gennaio 2012 art. 18 segg. della legge sullo
sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100) - disciplinano l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione
del territorio del 22 giugno 1979; LPT; RS 700). Essi devono delimitare, in
primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il
diritto cantonale può inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art.
18.
cpv. 1 LPT). L'ente pubblico deve poi equipaggiare le zone edificabili (art.
19.
cpv. 2 LPT). I comuni provvedono alla pianificazione delle strade locali
nell'ambito del piano regolatore, vegliando in particolare al coordinamento con
la pianificazione di ordine superiore e dei comuni vicini (art. 8 Lstr); le
rappresentazioni grafiche che lo compongono devono infatti stabilire i vincoli
della rete delle vie di comunicazione (strade, percorsi pedonali, percorsi
ciclabili, posteggi pubblici ecc.) con le relative linee di arretramento (art.
28.
cpv. 2 lett. p LALPT; art. 21 LST e 28 cpv. 1 del regolamento di
applicazione della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLST;
RL 701.110).
2.2
La Lstr affida ai
comuni e agli altri enti locali il compito di provvedere alla costruzione, alla
sistemazione e alla manutenzione delle strade che non sono di competenza del
Cantone, come le strade di raccolta e di distribuzione del traffico, quelle che
garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi
(art. 5 cpv. 1 Lstr). Nel caso della costruzione di una strada pubblica da
parte di un comune, la procedura di approvazione del progetto stradale comunale
(art. 30 segg. Lstr) sostituisce quella usuale del rilascio del permesso di
costruzione (RDAT II-1993 n. 36 consid. 6.2).
2.3
Giusta l'art. 30
cpv. 1 Lstr, approvati i crediti necessari e i relativi piani di finanziamento,
l'esecutivo comunale dà avvio alla procedura d'approvazione del progetto
stradale comunale. Il municipio pubblica il progetto - che deve indicare quanto
precisato agli art. 10 cpv. 2 lett. a e lett. b Lstr e corredato dagli atti
elencati all'art. 17 cpv. 1 Lstr (cfr. art. 30 cpv. 2 e 3 Lstr) - per trenta
giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza e,
nel medesimo termine, presentare opposizione (art. 32 cpv. 1 Lstr combinato ai
disposti art. 31 cpv. 1 e 20 cpv. 1 Lstr). Chi non fa opposizione è escluso dal
seguito della procedura (art. 20 cpv. 2 combinato con l'art. 31 cpv. 1 Lstr).
2.4
La procedura del
progetto stradale comunale ha come obiettivo l'attuazione del piano in un
singolo caso. Di conseguenza, le autorità (di approvazione o di ricorso) sono
in primo luogo chiamate a verificarne la conformità con il piano regolatore
(RDAT II-1993 loc. cit.). Per il resto, i comuni sono fondamentalmente
autonomi in materia, limitati soltanto dalle disposizioni contenute nell'art. 6
Lstr, che fissa i principi della concezione delle strade, e dal divieto
d'arbitrio (STA DP 77/89-25/90 del 14 maggio 1990 consid. 3.2). È invece
escluso che tramite una domanda di costruzione possa essere modificata la
pianificazione, riservato il caso di differenze entro limiti contenuti e per
fondati motivi (cfr. RDAT II-1993 loc. cit.; inoltre, in termini più
generali, RDAT I-1999 n. 22 consid. 2.2). In quest'ordine d'idee, l'art. 33
Lstr stabilisce che non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con
l'approvazione dei piani regolatori e, in particolare, sulla pubblica utilità
(cpv. 1). Sfuggono pertanto all'esame del Tribunale, nell'ambito di questa
procedura, tutti gli aspetti già definiti nel piano di utilizzazione che, in
applicazione del principio del parallelismo delle forme, sono emendabili
unicamente mediante norme di pari rango e secondo la procedura prevista per la
sua adozione (art. 41 cpv. 2 LALPT; art. 33 cpv. 2 LST). Il potere d'esame del
Tribunale cantonale amministrativo nell'evadere i ricorsi contro i progetti
stradali comunali è, pertanto, limitato alla verifica della legittimità della
decisione e non può estendersi a un sindacato d'opportunità della stessa (art.
69.
cpv. 2 LPAmm).
3.
In concreto, il prospettato
intervento, così come approvato, non è conforme alla pianificazione in vigore.
Infatti, il piano del traffico prevede per la strada in
parola un calibro di 4.20 m, mentre il progetto in esame ne presenta uno
ridotto a soli 3 m. Ritenuto che le norme di attuazione del piano regolatore
(NAPR) di Corticiasca nulla specificano sull'eventuale possibilità di un
calibro diverso da quello previsto dalle rappresentazioni grafiche, vincolanti,
il Municipio non poteva distanziarsene. Non porta a conclusioni più favorevoli
il fatto che la realizzazione della strada sembrerebbe, invece, essere
compatibile con la proposta di variante del piano del traffico, come ritenuto
dal Governo. Quest'ultima, infatti, non è ancora stata approvata da parte del
Consiglio di Stato (non è nemmeno ancora stata adottata dal Legislativo) e,
dunque, non è in vigore (art. 31 cpv. 1 LST). Pertanto, non può ancora trovare
applicazione, non spiegando effetto anticipato positivo. In ogni caso, a prescindere dal fatto che possono
sussistere quantomeno dubbi a che il progetto in esame possa costituire una
prima tappa di quello più ampio volto a urbanizzare l'intero settore, anche
quest'ultimo non corrisponde all'impostazione pianificatoria in vigore, laddove
prevede la costruzione di una strada di calibro ridotto (appunto di 3 m) e con
tre piazzole di scambio (cfr. Verifica prolungo del 1° luglio 2020). Si
tratterebbe, infatti, di una nuova tipologia di strada, che non può rientrare
nel concetto di semplice miglioria secondo l'art. 36 Lstr, la cui attuazione è
invece ammessa anche in assenza di una base pianificatoria (cfr. STA
52.2011.53
del 10 novembre 2011 consid. 4).
Già per questo motivo
il ricorso va accolto. Esito cui si giungerebbe anche per i seguenti motivi.
4.
Come visto in
narrativa, secondo le ricorrenti l'intervento in parola, che costituirebbe un
nuovo e definitivo tracciato della strada, imporrebbe il riesame del piano
regolatore, mentre a mente del proprietario del mappale __________, così come
dello stesso Comune, l'urbanizzazione prevista dal progetto discenderebbe
dall'art. 19 LPT nel rispetto della pianificazione attualmente in vigore.
4.1
Secondo l'art. 19
cpv. 1 LPT un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista
utilizzazione, vi è accesso sufficiente. L'ente
pubblico, prosegue la norma (cpv. 2), urbanizza le zone edificabili entro i
termini previsti dal programma di urbanizzazione. L'accesso sufficiente, non
necessariamente carrozzabile fino al fondo da edificare o ai singoli edifici,
deve essere sicuro sotto il profilo della circolazione stradale e tenere conto
delle possibilità edificatorie della relativa zona di utilizzazione (DTF 136
III 130 consid. 3.3.2), richiedendo l'urbanizzazione di zone differenti la
soddisfazione di esigenze diverse (DTF 127 I 103 consid. 7d). La nozione di
urbanizzazione ai sensi dell'art. 19 LPT comprende sia l'urbanizzazione
generale (Groberschliessung), ossia l'allacciamento di un territorio
edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione (segnatamente
alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di
rifiuto nonché alle strade e accessi che servono direttamente il territorio
urbanizzabile), sia quella di urbanizzazione particolare (Feinerschliessung),
ovvero l'allacciamento dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di
urbanizzazione (strade di quartiere aperte al pubblico, canalizzazioni
pubbliche ecc.), ma non anche l'allacciamento di ogni singolo immobile alla
rete di urbanizzazione particolare (urbanizzazione privata, Hausanschluss;
DTF 121 I 65 consid. 3c; Eloi Jeannerat
in: Heinz Aemisegger/Pierre Moor/Alexander Ruch/Pierre Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung, Zurigo/Basilea/Ginevra
2016, n. 21 ad art. 19; Linea guida cantonale,
Piano dell'urbanizzazione/Programma di urbanizzazione, Bellinzona 2014, pag. 16). Il
Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che l'accesso sufficiente ai
sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT deve innanzitutto essere assicurato mediante gli
strumenti pianificatori (DTF 136 III 130 consid. 3.3.2, 121 I 65 consid. 4).
4.2
Per costante
giurisprudenza la legittimità del piano regolatore può essere di principio
eccepita soltanto nell'ambito della procedura di adozione, alfine di garantirne
una certa stabilità. Successive contestazioni sono proponibili in sede di
applicazione concreta, segnatamente nell'ambito del rilascio di una licenza
edilizia (cui va assimilata l'approvazione del progetto in esame), soltanto se
l'interessato non poteva rendersi conto delle restrizioni impostegli o se non
aveva avuto la possibilità di contestarle in occasione dell'adozione del piano,
oppure ancora se le circostanze o i disposti legali che le avevano giustificate
si sono nel frattempo sostanzialmente modificati (cfr. art. 21 cpv. 2 LPT; DTF
145.
II 83 consid. 5, 144 II 41 consid. 5.1; STF 1C_20/2019 dell'11 dicembre
2019.
consid. 3.4 e rinvii).
L'art. 21 cpv. 2 LPT prevede un esame in due tappe: la prima determina
se le circostanze si sono sensibilmente modificate, al punto da giustificare un
riesame del piano regolatore; nella seconda fase avviene invece, se necessario,
la sua modifica vera e propria (cfr. DTF 144 II 41 consid. 5.1, 140 II 25
consid. 3 e rinvii). In ognuna di
queste due tappe occorre procedere a una ponderazione degli interessi, tenendo
conto, da un lato, della necessità di una certa stabilità della pianificazione,
dall'altro, dell'interesse all'adattamento del piano dell'utilizzazione ai
cambiamenti intervenuti. Occorre segnatamente considerare la durata
raggiunta dal piano regolatore (tenendo presente che le zone fabbricabili sono
predisposte di principio per coprire un fabbisogno di quindici anni, secondo
l'art. 15 cpv. 1 LPT, e che tanto più una revisione del piano si avvicina a
questo orizzonte temporale, tanto meno peso va dato all'affidamento nella
stabilità del piano; cfr. DTF 145 II 83 consid. 5.4; cfr. pure STA 90.2014.3
del 9 marzo 2015 consid. 3.1), il suo grado di realizzazione e concretizzazione
(laddove assume importanza, ad esempio, l'investimento di somme importanti nell'urbanizzazione
o l'attuazione del piano regolatore mediante il rilascio di licenze edilizie), nonché
l'importanza del motivo di revisione, la portata della modifica prevista e
l'interesse che la giustificherebbe (cfr. DTF 140 II 25 consid. 3, 128 I 190
consid. 4.2; STF 1C_656/2018 del 4 marzo 2020 consid. 6.1.1).
4.3
In concreto, per
quanto attiene alle contestazioni della pubblica utilità del progetto stradale,
nel precedente giudizio del 16 gennaio 2017 (supra, consid. B.b) il
Tribunale aveva ricordato che le stesse devono essere esaminate e approfondite
nell'ambito di una procedura di variante dello strumento pianificatorio o di
revisione dello stesso. Va precisato che ciò tuttavia non esclude che, alle
condizioni appena evocate, l'attualità del piano regolatore possa essere
rimessa in discussione anche nell'ambito di una procedura di approvazione del
progetto stradale.
4.3.1
Va premesso che,
dal profilo pianificatorio, la realizzazione del divisato progetto si
giustificherebbe unicamente nella misura in cui esso fosse effettivamente volto
ad attuare il vincolo di piano regolatore, ovvero costituisse la prima tappa
della realizzazione dell'intera strada. Infatti, se l'intervento si esaurisse nella
realizzazione dell'accesso ai soli fondi delle ricorrenti e del resistente, esso si configurerebbe alla stregua di
un'urbanizzazione privata, che non risponde manifestamente a un bisogno
importante chiaramente avvertito dalla collettività e pertanto sarebbe privo di
interesse pubblico (RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii). L'obbligo per
l'ente pubblico di urbanizzare le zone edificabili non può, infatti, in alcun
modo essere interpretato come dovere di equipaggiare anche ogni singolo fondo
di queste zone, così che ogni singola particella assegnata alla zona
fabbricabile possa essere raggiunta direttamente attraverso un'opera viaria
(cfr. STA 90.2003.2 del 30 aprile 2009 consid. 4.2).
In secondo luogo, non occorre qui esprimersi sulla sussistenza o non dei
requisiti per i quali si giustifica un riesame della pianificazione. Infatti,
come visto, il Municipio ha già operato una simile valutazione (prima tappa) e
avviato la procedura di revisione del piano regolatore.
4.3.2
Ferme queste premesse, il progetto non poteva essere approvato.
La proposta pianificatoria licenziata con il citato messaggio municipale
prevede(va) effettivamente la sostanziale riconferma (con qualche modifica) di
questa zona edificabile così come della relativa strada di urbanizzazione, ciò
che dimostrerebbe che non vi è assolutamente la volontà di modificare in
alcun modo l'urbanizzazione veicolare del comparto La Monda che viene difatti
mantenuta come è attualmente in vigore (risposta del Comune, pag. 4).
Sennonché, come visto, è lo stesso Municipio che ipotizza ora di
proporre al Legislativo una zona edificabile ridotta alla parte inferiore del
comparto (supra, consid. L). Da notare che anche la maggioranza della
Commissione delle petizioni e della legislazione del Comune di Capriasca
(https://www.capriasca.ch4politica4documenti del legislativo4messaggi municipali e rapporti) ha proposto
un'importante riduzione della zona edificabile in parola, circoscrivendola alla
sola parte bassa (ovvero ai fabbricati abitativi e ai permessi di costruzione
in essere), ciò che comporterebbe in particolare un'edificabilità assai
limitata del mapp. __________. Commissione che suggerisce anche la soppressione
pura e semplice della strada di servizio, laddove per servire la
parte edificabile restante (…) basterà migliorare, senza stravolgimenti,
l'accesso esistente.
Dispositivo
Già solo per questi motivi, è quindi evidente che il destino
pianificatorio del comparto La Monda (e dunque di riflesso anche della strada
di servizio prevista per la sua urbanizzazione) sia tutt'altro che certo. Con
queste premesse, non è possibile procedere con l'urbanizzazione proposta, prima
che il riesame della pianificazione avviato dal Municipio si sia concluso
(seconda fase; cfr. in questo senso, STF 1C_100/2022 del 16 febbraio 2023
consid. 3.4, 1C_650/2020 del 12 luglio 2022 consid. 3.6.2; STA 52.2021.137 del
23 febbraio 2023, confermata da STF 1C_152/2023 del 28 novembre 2023 consid.
3.4). E ciò anche volendo prescindere dalla verifica del calcolo del
dimensionamento delle zone edificabili di Capriasca e delle scelte strategiche
che il Comune intenderà adottare in esito ad essa, per rapporto all'intero
territorio comunale.
5. Sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso deve essere accolto e la decisione del Governo impugnata
annullata, al pari di quella municipale da esso tutelata.
5.1. L'annullamento del giudizio impugnato e della
risoluzione municipale comportano la necessità di ridefinire le ripetibili di
prima istanza. Unico resistente in quella sede essendo il Comune, spetta a esso
rifondere un adeguato importo alle ricorrenti (Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano
1997, n. 2b ad art. 31).
5.2. Per quanto concerne questa sede, la
tassa di giustizia è posta a carico di __________ (art. 47 cpv. 1 LPAmm) che ha
resistito invano al gravame, ritenuto che il Comune ne va esente (art. 47 cpv.
6 LPAmm). Egli è inoltre tenuto a versare alle ricorrenti un adeguato importo
per ripetibili, il Comune non essendo comparso in lite quale unico antagonista
(Borghi/Corti, loc. cit.).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il
ricorso è accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 29 marzo 2023 (n. 1569)
del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione
del 4 settembre 2020 con cui il Municipio di Capriasca ha approvato il progetto
stradale relativo alla realizzazione dell'accesso stradale la Monda a
Corticiasca è annullata;
1.3. il Comune di
Capriasca verserà complessivamente fr. 1'000.- a RI 1, RI 2 e RI 3 a
titolo di ripetibili di prima istanza.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è
posta a carico di __________, il quale rifonderà a RI 1, RI 2 e RI 3 complessivamente fr. 1'500.- per ripetibili.
A queste va retrocesso l'anticipo spese prestato.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
cancelliera