52.2023.146
Dipendente polizia comunale. Sospensione dalla funzione con effetto immediato e disdetta del rapporto di impiego
13 dicembre 2023Italiano20 min
dal carteggio trasmesso al Tribunale dall'autorità inferiore. In particolare, gli
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.146
Lugano
13
dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Fulvio Campello, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 25 aprile
2023 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione dell'8 marzo 2023 (n. 1240) del
Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la decisione del 24
maggio 2022 con cui il Municipio di CO 1 ha disdetto il suo rapporto
d'impiego e ha dichiarato privo d'oggetto il gravame interposto contro la
risoluzione del 16 marzo 2022 con cui il predetto Municipio lo ha sospeso
dalla funzione con effetto immediato;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è stato assunto
nel Corpo di Polizia del __________, Polizia intercomunale con sede a CO 1, il
1° gennaio 2012 in qualità di sergente. Dal 1° gennaio 2015 occupa la funzione
di vicecomandante.
B. A partire dal mese di
dicembre 2021, sono sorte alcune divergenze in seno al Corpo di Polizia che
hanno coinvolto il comandante __________ da una parte e il vicecomandante con
alcuni agenti dall'altra. Si sono in particolare verificate alcune irregolarità
nella programmazione dei turni, esacerbate dalle assenze causate dai contagi da
Covid, che hanno spinto il comandante a emanare, il 4 gennaio 2022, una circolare
di servizio con cui, senza risparmiare critiche ad alcuni comportamenti dei
sottoposti, ha fissato alcune regole concernenti la gestione delle presenze e
delle assenze, la reperibilità degli agenti, nonché il porto della cintura di
sicurezza e della mascherina in auto. La circolare informava inoltre che ogni e
qualsiasi richiesta inerente al servizio doveva essere indirizzata direttamente
al comandante, a cui spettava l'esclusiva direzione della Polizia del __________.
A tale comunicazione hanno fatto seguito uno scritto critico di RI 1 e un
ulteriore rapporto con cui otto agenti, compreso il vicecomandante, hanno
confermato di aver letto la circolare, rifiutandosi tuttavia di firmarla.
Un altro episodio
avvenuto a dicembre 2021 ha coinvolto un agente, M__________, che ha riattivato
una contravvenzione frattanto annullata dal comandante, con il benestare di RI
1. L'agente in questione ha poi intrattenuto, per il tramite dell'indirizzo di
posta elettronica gestito dal vicecomandante, una corrispondenza con i
destinatari della multa, in cui squalificava l'autorità del comandante.
Il 22 gennaio 2022, RI
1 ha inoltre comunicato a tutti gli agenti del Corpo, ad eccezione del suo
superiore, di aver disposto una modifica tecnica affinché tutti potessero inserire
autonomamente le multe nel sistema informatico (programma GeCoTi), facoltà che
prima era riservata al comandante, al vicecomandante, a un agente e a un
assistente.
C. Il 15 febbraio 2022 il
Municipio del Comune di CO 1, che funge da autorità di nomina dei dipendenti
della Polizia __________, ha notificato a RI 1 l'apertura di un'inchiesta volta
all'assunzione di informazioni preliminari per far luce su comportamenti che
potevano configurare violazioni dei doveri d'ufficio, riguardanti il rapporto
con gli amministrati, l'utilizzo del programma informatico GeCoTi e la
pianificazione dei turni. L'autorità ha inoltre informato il dipendente che
l'inchiesta sarebbe stata condotta dall'avv. __________ C__________, quale
consulente esterna, e lo ha convocato a un colloquio.
D. L'inchiesta si è
svolta con l'audizione di RI 1, di altri colleghi e del comandante del Corpo.
Ne è scaturito un rapporto, datato 10 marzo 2022, in cui la consulente del
Municipio ha riassunto le testimonianze raccolte e tratto alcune conclusioni in
merito alle dinamiche all'interno della Polizia. Ha in particolare dedotto che il
vicecomandante manca di condividere anche le informazioni più basilari con il
diretto superiore. Il primo ha inoltre un forte legame con altri sette agenti
con cui, a fronte di criticità all'interno del Corpo, ha fatto fronte compatto,
lasciando il comandante da solo a fronteggiare il conflitto. La consulente ha
ritenuto preoccupante la mancanza di autocritica di RI 1, atta a incidere negativamente
sul clima di lavoro e sul rispetto delle gerarchie. Quest'ultimo ha inoltre
messo in discussione e sminuito la figura del comandante, minando la fiducia e
la collaborazione all'interno del gruppo. L'avv. C__________ ha quindi
illustrato all'autorità di nomina una serie di possibili misure da adottare,
tra cui il licenziamento del dipendente.
E. a. Con decisione del
16 marzo 2022, il Municipio, preso atto delle risultanze del rapporto
d'inchiesta e in particolare delle violazioni dei doveri di servizio emerse,
nonché delle tensioni e spaccature con il comandante __________, ha sospeso a
titolo cautelare e con effetto immediato RI 1 dalla sua funzione, mantenendo
intatto il diritto allo stipendio.
b. Contro tale decisione, dopo uno scambio di corrispondenza con il Municipio, il
dipendente è insorto dinanzi al Consiglio di Stato. Ha eccepito la mancanza di
una decisione di apertura dell'inchiesta disciplinare, la carenza di
motivazione della decisione impugnata, nonché la violazione del suo diritto di
essere sentito per non essersi potuto esprimere prima dell'adozione del
provvedimento.
F. Il 22 aprile
2022, l'autorità di nomina ha prospettato a RI 1 la disdetta del rapporto di
impiego. Raccolte le osservazioni di quest'ultimo, con decisione del 24 maggio
2022, il Municipio ha licenziato il vicecomandante con effetto al 31 agosto
2022 esonerandolo immediatamente dal prestare servizio. A motivazione del provvedimento
l'autorità, richiamato l'art. 90 del regolamento organico dei dipendenti del
Comune di CO 1 del 9 dicembre 2019 (ROD) ha addotto una serie di comportamenti
che avrebbero compromesso definitivamente il rapporto di fiducia. Al
vicecomandante è innanzitutto stato rimproverato di aver permesso a un suo
sottoposto di riattivare una contravvenzione pur sapendo che questa era stata
annullata dal comandante, senza informare quest'ultimo delle sue intenzioni.
Ciò dimostrerebbe il mancato rispetto delle gerarchie, la mancanza di dialogo
fra i membri del comando e la scarsa considerazione per le decisioni del
superiore. Segnali che sarebbero stati così trasmessi anche ai subalterni. RI 1,
in quell'occasione, avrebbe pure delegato la gestione della corrispondenza con
il destinatario della multa all'agente che aveva elevato la contravvenzione,
facendosi carico di trasmettere le e-mail all'amministrato, senza verificarne il
contenuto. Il vicecomandante avrebbe così violato il suo dovere di vigilanza e
supervisione nei confronti dell'agente. Il dipendente avrebbe poi mostrato un
atteggiamento poco collaborativo, formulando osservazioni polemiche in merito
alla direttiva emanata dal comandante il 4 gennaio 2022, facendo fronte comune
con gli altri agenti e contrapponendosi così manifestamente al suo superiore e
alla sua linea direttiva. Contravvenendo alla predetta circolare di servizio,
il vicecomandante ha poi deciso, unilateralmente e senza coinvolgere il
comandante, di modificare le competenze in relazione all'inserimento delle
multe, dandone diretta comunicazione a tutti gli agenti. Il medesimo avrebbe
inoltre dimostrato scarsa propensione alla collaborazione, lasciando solo il
comandante nello sforzo di ristabilire serenità all'interno del Corpo, malgrado
questo avesse chiesto il suo parere. Considerato il comportamento di RI 1 e la
sua totale assenza di autocritica, il Municipio ha ritenuto impossibile
attendersi in futuro un diverso atteggiamento da parte sua. Il licenziamento sarebbe
quindi il rimedio più adeguato alla situazione; lo stesso sarebbe pure proporzionato,
essendo impensabile un trasferimento ad altra funzione.
D'altro canto, nemmeno
vi sarebbero adeguate posizioni vacanti.
Contro tale decisione, RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato.
G. Con risoluzione dell'8
marzo 2023, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto contro la
decisione di disdetta del rapporto di impiego e stralciato dai ruoli, in quanto
divenuto privo d'oggetto, il gravame inoltrato avverso il provvedimento di
sospensione a titolo cautelare dalla funzione.
Il Governo ha giudicato la disdetta giustificata, alla luce della situazione
insostenibile venutasi a creare all'interno del Corpo di Polizia del __________,
da attribuire alle tensioni tra il comandante e il vicecomandante. Atteso che
non presuppone la colpa del dipendente, il licenziamento, secondo il Consiglio
di Stato, è il provvedimento più corretto per ristabilire il buon funzionamento
del servizio. D'altro canto, ha soggiunto, l'atteggiamento di opposizione del
ricorrente nei confronti del comandante non va esente da critiche.
In relazione al ricorso contro la decisione di sospensione provvisoria, il
Governo ha accertato che lo stesso era divenuto privo d'oggetto. Si è quindi sommariamente
espresso nel merito al fine di stabilire la ripartizione degli oneri
processuali, giungendo alla conclusione che il gravame sarebbe stato verosimilmente
respinto, siccome l'autorità di nomina, pendente la procedura amministrativa,
era senz'altro legittimata ad allontanare dal posto di lavoro il dipendente
contro il quale sono stati mossi addebiti di una certa rilevanza e la cui
presenza sul posto di lavoro risultava essere perlomeno scomoda.
H. Avverso la predetta
decisione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendo di accertare il carattere ingiustificato della disdetta del rapporto
di impiego. Domanda in via preliminare che sia riconosciuto l'effetto
sospensivo al ricorso inoltrato dinanzi al Consiglio di Stato contro la
decisione di licenziamento. Postula inoltre congrue ripetibili in relazione al
ricorso contro la decisione di sospensione a titolo cautelare dalla funzione.
Il ricorrente rimprovera
al Consiglio di Stato di non essersi espresso in merito al quesito di sapere se
al ricorso fosse dato effetto sospensivo, malgrado le parti lo abbiano
tempestivamente sollevato. L'effetto sospensivo era infatti dato per legge
(art. 71 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100) e non è stato revocato dal Municipio con la decisione di
disdetta. Ritiene di conseguenza che, nelle more della procedura, l'autorità
avrebbe dovuto continuare a versargli lo stipendio.
Nel merito, sostiene che il Governo avrebbe acriticamente tutelato la decisione
dell'autorità di nomina, senza considerare che le tensioni all'interno del
servizio non erano circoscritte a due collaboratori, ma erano insorte tra il
comandante e tutto il Corpo di Polizia. I rimproveri mossi all'insorgente, non
dimostrati dai dovuti accertamenti, sarebbero infondati. La misura, adottata
dopo vent'anni di servizio, sarebbe in ogni modo sproporzionata rispetto alla
esigua gravità dei fatti addebitati al ricorrente, di natura bagatellare. D'altro
canto, il Municipio, pur avendo seguito la via della disdetta amministrativa,
avrebbe in realtà voluto adottare una misura di natura sanzionatoria, al di
fuori della procedura disciplinare.
Contesta poi la
conclusione a cui è giunto il Governo, in modo sommario, sull'esito del ricorso
rivolto contro la decisione di sospensione dalla funzione. Sostiene
innanzitutto che la stessa era carente della necessaria motivazione ed è stata
emanata in violazione del suo diritto di essere sentito, oltre che al di fuori
di una formale procedura disciplinare. A quello stadio, era pendente solo
un'inchiesta interna per approfondire alcune dinamiche in seno al Corpo. La
misura non era giustificata da esigenze concrete e attuali ed era
oggettivamente sproporzionata avuto riguardo degli interessi in gioco.
Fatti
I. All'accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e
l'autorità di nomina. Quest'ultima osserva che il profondo dissidio tra il
ricorrente e il comandante, nocivo per il buon funzionamento del servizio,
giustifica la decisione di rescissione del rapporto di impiego. Avversa inoltre
la domanda volta all'ottenimento di un'indennità per ripetibili in relazione al
ricorso contro la decisione di sospensione cautelare. Sostiene che la misura
era proporzionata e conforme al diritto.
J. Con la replica e
la duplica, il ricorrente e il Municipio hanno ribadito le proprie tesi, con
precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1
della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La
legittimazione attiva del ricorrente, direttamente interessato dalla decisione
governativa impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm; art. 209 lett. b LOC). Il
ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm; art. 213 LOC), è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
La fattispecie emerge con chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti e
dal carteggio trasmesso al Tribunale dall'autorità inferiore. In particolare, gli
scritti (rapporti) che il ricorrente e i colleghi hanno redatto mentre il primo
era alle dipendenze della Polizia del __________ e i verbali delle audizioni
del personale raccolte dall'autorità di prime cure forniscono sufficienti
elementi per stabilire in modo preciso i fatti. Non è necessario assumere le prove
sollecitate dall'insorgente: né l'audizione dei testi (alcuni agenti e l'ex
comandante) né l'acquisizione della documentazione richiesta (tabelle di
pianificazione delle ore giornaliere) appaiono suscettibili di apportare alla
Corte ulteriori elementi utili ai fini del giudizio.
Considerandi
2.
Il ricorrente
chiede che sia riconosciuto l'effetto sospensivo al ricorso del 21 giugno 2022
interposto davanti al Consiglio di Stato. La domanda cautelare, volta a
regolare una situazione nelle more di un procedimento avviato e già concluso
dinanzi all'autorità inferiore, è manifestamente irricevibile in quanto priva
di oggetto.
3.
Il ricorrente
contesta la decisione governativa, che a suo dire tutela acriticamente la
disdetta del rapporto di impiego. Il Governo si sarebbe limitato a evidenziare
il dissidio tra lui e il comandante, senza considerare le tensioni esistenti
tra quest'ultimo e tutto il Corpo di Polizia. I rimproveri mossigli non
sarebbero stati compiutamente accertati. Si tratterebbe in ogni caso di
bagatelle, insuscettibili di provocare una misura tanto grave e sproporzionata,
considerando la lunga durata del rapporto di impiego.
D'altro canto, il
Municipio, pur avendo seguito la via della disdetta amministrativa, avrebbe in
realtà voluto adottare una misura di natura sanzionatoria, al di fuori della
procedura disciplinare.
3.1
Il rapporto di
impiego di RI 1 presso la Polizia del __________ è retto dal ROD e dal
regolamento Polizia del __________ (ROPol) che vi è allegato.
Per l'art. 90 cpv. 1
ROD, dopo il periodo di prova il Municipio può sciogliere il rapporto d'impiego
del dipendente nominato per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi,
prevalendosi di giustificati motivi. Sono considerati giustificati motivi (cpv.
3):
a) la soppressione
del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di
pensionamento per limiti di età;
b) l'assenza per
malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le
assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza;
c) qualsiasi
circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in
buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego
nella stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito
dei posti vacanti;
d) il venir meno
del rapporto di fiducia da parte del Municipio nei confronti del Segretario
comunale, del comandante della Polizia e del Direttore delle scuola.
Il cpv. 4 della norma assicura il diritto di essere
sentito del dipendente.
3.2
Accanto a motivi specifici riconducibili al datore di lavoro (lett. a) o al dipendente (lett. b), la norma in esame
prevede un altro motivo, di carattere
generale (lett. c), rimesso in larga misura all'apprezzamento dell'autorità di nomina, che permette a quest'ultima
di rescindere il rapporto d'impiego quando si verifichino circostanze tali da
rendere ragionevolmente inesigibile, secondo le regole della buona fede, la
continuazione del rapporto d'impiego da parte sua. La disdetta
amministrativa non ha alcuna valenza afflittiva. Non è una sanzione
disciplinare. È un semplice provvedimento di natura amministrativa, che pone
termine al rapporto d'impiego (cfr. STA 52.2019.377 dell'8 maggio 2020 consid.
3.2).
3.3
In caso di provvedimento disciplinare, di disdetta del rapporto
d'impiego o di mancata conferma alla scadenza del periodo di nomina, il Tribunale cantonale amministrativo
esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di
adeguatezza della decisione impugnata (art. 90 LPAmm). L'opportunità di una
decisione è connessa all'esercizio del potere di apprezzamento di cui
l'autorità dispone. Se un'autorità - senza eccedere il suo potere e rispettando
pertanto il diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) - adotta una decisione sostanzialmente inappropriata e che
non è la migliore che si potrebbe prendere, l'autorità di ricorso, sostituendo
le proprie valutazioni a quelle dell'istanza inferiore, può optare per un'altra
soluzione che giudica preferibile e che meglio risponde, a suo modo di vedere,
alle concrete circostanze del caso. Il controllo dell'adeguatezza
implica che l'autorità di ricorso si sostituisca, nella gestione di un compito
pubblico, all'autorità alla quale la legge attribuisce questo compito: per tal
motivo, le autorità giudiziarie di ricorso esercitano questo controllo con
grande riserbo, specialmente se nella fattispecie sono richieste conoscenze
tecniche o specialistiche (messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23
maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 45).
3.4
Dagli atti emerge
l'esistenza di evidenti tensioni tra il ricorrente e il comandante. Durante il
colloquio con l'avv. C__________, il ricorrente ha in più occasioni dato atto
di rapporti molto distaccati, solo strettamente professionali,
che si sono nel tempo deteriorati, nonché di difficoltà a interagire
con il comandante
(cfr. verbale del 24 febbraio 2022 allegato al doc. 6
inc. PUB.2022.96, punti B.3, E.4, F.3, F.5). Pure lo scritto del 10 gennaio
2022.
del ricorrente sottolinea l'esistenza di una tesa situazione che è
andata via via in evoluzione all'interno del Corpo della Polizia del __________.
Il ricorrente non contesta l'esistenza di un conflitto, ma osserva che lo
stesso non era circoscritto ai due collaboratori, ma coinvolgeva il comandante
da un lato, e otto agenti, tra cui lui stesso, dall'altro. Tale affermazione
trova riscontro sia nei verbali delle audizioni esperite dall'autorità di
nomina, sia dal rapporto sottoscritto dagli otto agenti in reazione alla
circolare di servizio diramata dal comandante. La problematica, che riguarda nove
dipendenti (compreso il comandante) su un totale di dodici facenti parte del Corpo,
è effettivamente estesa. Ciò non fa tuttavia apparire la decisione di
licenziamento meno opportuna. Innanzitutto, tra il comandante e il
vicecomandante vi è un dissidio profondo e insanabile. Come sottolinea in modo
pertinente il rapporto di inchiesta del 10 marzo 2022, tra i due funzionari più
alti in carica non vi è più sostanzialmente alcun rapporto, di modo che nemmeno
le informazioni di servizio vengono condivise. Situazione che rende impensabile
una corretta gestione del Corpo. Inoltre, è evidente che il vicecomandante è
rispettato dagli altri sette agenti, che in lui identificano un punto di
riferimento: ciò non può che ostacolare la leadership del comandante. Emerge
altrettanto chiaramente dall'atteggiamento del ricorrente che lo stesso non
riconosce l'autorità del comandante. L'episodio legato alla riattivazione della
multa, per quanto banale possa apparire agli occhi del ricorrente, è significativo
per l'atteggiamento da lui assunto, che ha agito senza coinvolgere né
consultare il suo superiore, pur sapendo che questo aveva preso la decisione di
annullare la contravvenzione. Il medesimo ha autorizzato l'azione dell'agente N__________,
che aveva tutta l'aria di una provocazione, e non si è nemmeno preso la briga
di controllare la corrispondenza elettronica che quest'ultimo ha intrattenuto
con l'amministrato, il cui tenore sminuisce l'autorità del comandante e mette
in cattiva luce la serietà del Corpo stesso.
La sua funzione
dirigenziale, ma anche il semplice buonsenso, avrebbe imposto di agire con più
riguardo, considerato oltretutto che l'indirizzo di posta elettronica usato a
questo scopo non era accessibile a ogni agente, ma solo ad alcuni dipendenti,
tra cui il vicecomandante.
Considerato quanto
sopra esposto, la situazione venutasi a creare appare insostenibile e mina
seriamente il buon funzionamento del servizio. Vista la totale assenza di
dialogo e di collaborazione tra il comandante e il ricorrente e l'irremovibile
posizione di quest'ultimo, che senza mostrare il minimo segno di autocritica
misconosce l'autorità del suo superiore, l'allontanamento del vicecomandante
costituisce una misura adeguata a ristabilire l'ordine all'interno del Corpo di
Polizia e, pur tenendo conto del lungo rapporto d'impiego, appare proporzionata
alla gravità della situazione. Su questo punto, il ricorso va quindi respinto.
4.
Il ricorrente
chiede infine di riformare la decisione impugnata per quanto attiene alla
ripartizione degli oneri processuali occasionati dal ricorso del 4 aprile 2022 interposto
contro la decisione del 16 marzo 2022 di sospensione a titolo cautelare dalla
funzione.
Il Consiglio di Stato
ha giustamente dichiarato il gravame privo di oggetto, siccome nel frattempo il
rapporto di impiego del dipendente era stato sciolto per disdetta. Esso ha
quindi accertato, in via sommaria, il verosimile esito dell'impugnativa,
giungendo alla conclusione che questo sarebbe stato sfavorevole al ricorrente.
Il Governo ha ritenuto che l'autorità di nomina era senz'altro legittimata ad
allontanare dal posto di lavoro il dipendente contro il quale erano mossi
addebiti di una certa rilevanza pendente la procedura amministrativa.
4.1
Per l'art. 134
cpv. 4 LOC, il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica
oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei
confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. Al dipendente va
garantito il diritto di essere sentito, riservata l'urgenza. La decisione
provvisionale, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini
di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Dello stesso tenore è
l'art. 38 ROD.
4.2
La valutazione
del Consiglio di Stato non può essere tutelata. Infatti, già da un esame
sommario degli atti emerge che, come rilevato dall'insorgente, la decisione è
viziata dal profilo procedurale. Intanto, ci si può chiedere se la stessa sia
stata effettivamente preceduta dalla formale apertura di un'inchiesta
disciplinare nei confronti dell'insorgente. Lo scritto del 15 febbraio 2022,
che accenna all'assunzione di informazioni preliminari, non è del tutto
inequivocabile in proposito. Tant'è che nei confronti degli altri dipendenti
coinvolti è in seguito stata aperta una procedura disciplinare con atto
separato. Il quesito può comunque rimanere irrisolto dal momento che il Municipio
ha sospeso immediatamente il dipendente senza dargli la possibilità di far
valere preventivamente le sue ragioni. Così facendo, esso ha violato il suo
diritto di essere sentito, garantito dalle norme testé citate, oltre che
dall'art. 34 LPAmm. Una simile eventualità è ammessa soltanto in casi d'urgenza
(art. 134 cpv. 4 LOC), ossia se vi è pericolo nell'indugio o se un'audizione
preventiva può vanificare lo scopo della decisione (cfr. art. 35 cpv. 4 LPAmm).
Tale opzione è riservata a situazioni eccezionali, che l'autorità deve rendere
verosimili e che fanno apparire l'interesse all'immediata adozione del
provvedimento cautelare superiore all'interesse al diritto di essere sentito
vantato dal destinatario (STA 52.2014.117 del 4 luglio 2014 consid. 2.3 con
riferimenti).
Nel caso concreto, l'autorità non ha dimostrato l'esistenza di alcun motivo
impellente che imponesse di allontanare dalla funzione il ricorrente
immediatamente, senza prima sentirlo, tanto più che a quel momento aveva già
esperito tutti gli accertamenti utili, risultanti nel rapporto conclusivo del
10.
marzo 2022 dell'avv. C__________. Vista la grave violazione del diritto di
essere sentito dell'insorgente, il ricorso avrebbe verosimilmente avuto esito
favorevole. Su questo punto, il gravame può quindi trovare accoglimento. La
decisione impugnata va quindi riformata come richiesto dall'insorgente, con
l'assegnazione di congrue ripetibili in suo favore per il ricorso del 4 aprile
2022.
5.
Visto quanto
precede, l'impugnativa deve essere parzialmente accolta. La tassa di giustizia
è posta a carico dell'insorgente e del Comune secondo il reciproco grado di
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Al ricorrente sono dovute ripetibili
ridotte (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza la
decisione dell'8 marzo 2023 del Consiglio di Stato è riformata nel senso che il
Comune di CO 1 è tenuto a versare al ricorrente fr. 500.- a titolo di
ripetibili; per il resto è confermata.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico del ricorrente in ragione di fr.
1'200.- e del Comune di CO 1 in ragione di fr. 600.-. Al ricorrente è
restituito l'anticipo versato in eccesso. Il Comune rifonderà all'insorgente
fr. 600.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La vicecancelliera