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Decisione

52.2023.146

Dipendente polizia comunale. Sospensione dalla funzione con effetto immediato e disdetta del rapporto di impiego

13 dicembre 2023Italiano20 min

dal carteggio trasmesso al Tribunale dall'autorità inferiore. In particolare, gli

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.146

Lugano

13

dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Fulvio Campello, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 25 aprile

2023 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione dell'8 marzo 2023 (n. 1240) del

Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la decisione del 24

maggio 2022 con cui il Municipio di CO 1 ha disdetto il suo rapporto

d'impiego e ha dichiarato privo d'oggetto il gravame interposto contro la

risoluzione del 16 marzo 2022 con cui il predetto Municipio lo ha sospeso

dalla funzione con effetto immediato;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è stato assunto

nel Corpo di Polizia del __________, Polizia intercomunale con sede a CO 1, il

1° gennaio 2012 in qualità di sergente. Dal 1° gennaio 2015 occupa la funzione

di vicecomandante.

B. A partire dal mese di

dicembre 2021, sono sorte alcune divergenze in seno al Corpo di Polizia che

hanno coinvolto il comandante __________ da una parte e il vicecomandante con

alcuni agenti dall'altra. Si sono in particolare verificate alcune irregolarità

nella programmazione dei turni, esacerbate dalle assenze causate dai contagi da

Covid, che hanno spinto il comandante a emanare, il 4 gennaio 2022, una circolare

di servizio con cui, senza risparmiare critiche ad alcuni comportamenti dei

sottoposti, ha fissato alcune regole concernenti la gestione delle presenze e

delle assenze, la reperibilità degli agenti, nonché il porto della cintura di

sicurezza e della mascherina in auto. La circolare informava inoltre che ogni e

qualsiasi richiesta inerente al servizio doveva essere indirizzata direttamente

al comandante, a cui spettava l'esclusiva direzione della Polizia del __________.

A tale comunicazione hanno fatto seguito uno scritto critico di RI 1 e un

ulteriore rapporto con cui otto agenti, compreso il vicecomandante, hanno

confermato di aver letto la circolare, rifiutandosi tuttavia di firmarla.

Un altro episodio

avvenuto a dicembre 2021 ha coinvolto un agente, M__________, che ha riattivato

una contravvenzione frattanto annullata dal comandante, con il benestare di RI

1. L'agente in questione ha poi intrattenuto, per il tramite dell'indirizzo di

posta elettronica gestito dal vicecomandante, una corrispondenza con i

destinatari della multa, in cui squalificava l'autorità del comandante.

Il 22 gennaio 2022, RI

1 ha inoltre comunicato a tutti gli agenti del Corpo, ad eccezione del suo

superiore, di aver disposto una modifica tecnica affinché tutti potessero inserire

autonomamente le multe nel sistema informatico (programma GeCoTi), facoltà che

prima era riservata al comandante, al vicecomandante, a un agente e a un

assistente.

C. Il 15 febbraio 2022 il

Municipio del Comune di CO 1, che funge da autorità di nomina dei dipendenti

della Polizia __________, ha notificato a RI 1 l'apertura di un'inchiesta volta

all'assunzione di informazioni preliminari per far luce su comportamenti che

potevano configurare violazioni dei doveri d'ufficio, riguardanti il rapporto

con gli amministrati, l'utilizzo del programma informatico GeCoTi e la

pianificazione dei turni. L'autorità ha inoltre informato il dipendente che

l'inchiesta sarebbe stata condotta dall'avv. __________ C__________, quale

consulente esterna, e lo ha convocato a un colloquio.

D. L'inchiesta si è

svolta con l'audizione di RI 1, di altri colleghi e del comandante del Corpo.

Ne è scaturito un rapporto, datato 10 marzo 2022, in cui la consulente del

Municipio ha riassunto le testimonianze raccolte e tratto alcune conclusioni in

merito alle dinamiche all'interno della Polizia. Ha in particolare dedotto che il

vicecomandante manca di condividere anche le informazioni più basilari con il

diretto superiore. Il primo ha inoltre un forte legame con altri sette agenti

con cui, a fronte di criticità all'interno del Corpo, ha fatto fronte compatto,

lasciando il comandante da solo a fronteggiare il conflitto. La consulente ha

ritenuto preoccupante la mancanza di autocritica di RI 1, atta a incidere negativamente

sul clima di lavoro e sul rispetto delle gerarchie. Quest'ultimo ha inoltre

messo in discussione e sminuito la figura del comandante, minando la fiducia e

la collaborazione all'interno del gruppo. L'avv. C__________ ha quindi

illustrato all'autorità di nomina una serie di possibili misure da adottare,

tra cui il licenziamento del dipendente.

E. a. Con decisione del

16 marzo 2022, il Municipio, preso atto delle risultanze del rapporto

d'inchiesta e in particolare delle violazioni dei doveri di servizio emerse,

nonché delle tensioni e spaccature con il comandante __________, ha sospeso a

titolo cautelare e con effetto immediato RI 1 dalla sua funzione, mantenendo

intatto il diritto allo stipendio.

b. Contro tale decisione, dopo uno scambio di corrispondenza con il Municipio, il

dipendente è insorto dinanzi al Consiglio di Stato. Ha eccepito la mancanza di

una decisione di apertura dell'inchiesta disciplinare, la carenza di

motivazione della decisione impugnata, nonché la violazione del suo diritto di

essere sentito per non essersi potuto esprimere prima dell'adozione del

provvedimento.

F. Il 22 aprile

2022, l'autorità di nomina ha prospettato a RI 1 la disdetta del rapporto di

impiego. Raccolte le osservazioni di quest'ultimo, con decisione del 24 maggio

2022, il Municipio ha licenziato il vicecomandante con effetto al 31 agosto

2022 esonerandolo immediatamente dal prestare servizio. A motivazione del provvedimento

l'autorità, richiamato l'art. 90 del regolamento organico dei dipendenti del

Comune di CO 1 del 9 dicembre 2019 (ROD) ha addotto una serie di comportamenti

che avrebbero compromesso definitivamente il rapporto di fiducia. Al

vicecomandante è innanzitutto stato rimproverato di aver permesso a un suo

sottoposto di riattivare una contravvenzione pur sapendo che questa era stata

annullata dal comandante, senza informare quest'ultimo delle sue intenzioni.

Ciò dimostrerebbe il mancato rispetto delle gerarchie, la mancanza di dialogo

fra i membri del comando e la scarsa considerazione per le decisioni del

superiore. Segnali che sarebbero stati così trasmessi anche ai subalterni. RI 1,

in quell'occasione, avrebbe pure delegato la gestione della corrispondenza con

il destinatario della multa all'agente che aveva elevato la contravvenzione,

facendosi carico di trasmettere le e-mail all'amministrato, senza verificarne il

contenuto. Il vicecomandante avrebbe così violato il suo dovere di vigilanza e

supervisione nei confronti dell'agente. Il dipendente avrebbe poi mostrato un

atteggiamento poco collaborativo, formulando osservazioni polemiche in merito

alla direttiva emanata dal comandante il 4 gennaio 2022, facendo fronte comune

con gli altri agenti e contrapponendosi così manifestamente al suo superiore e

alla sua linea direttiva. Contravvenendo alla predetta circolare di servizio,

il vicecomandante ha poi deciso, unilateralmente e senza coinvolgere il

comandante, di modificare le competenze in relazione all'inserimento delle

multe, dandone diretta comunicazione a tutti gli agenti. Il medesimo avrebbe

inoltre dimostrato scarsa propensione alla collaborazione, lasciando solo il

comandante nello sforzo di ristabilire serenità all'interno del Corpo, malgrado

questo avesse chiesto il suo parere. Considerato il comportamento di RI 1 e la

sua totale assenza di autocritica, il Municipio ha ritenuto impossibile

attendersi in futuro un diverso atteggiamento da parte sua. Il licenziamento sarebbe

quindi il rimedio più adeguato alla situazione; lo stesso sarebbe pure proporzionato,

essendo impensabile un trasferimento ad altra funzione.

D'altro canto, nemmeno

vi sarebbero adeguate posizioni vacanti.

Contro tale decisione, RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato.

G. Con risoluzione dell'8

marzo 2023, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto contro la

decisione di disdetta del rapporto di impiego e stralciato dai ruoli, in quanto

divenuto privo d'oggetto, il gravame inoltrato avverso il provvedimento di

sospensione a titolo cautelare dalla funzione.

Il Governo ha giudicato la disdetta giustificata, alla luce della situazione

insostenibile venutasi a creare all'interno del Corpo di Polizia del __________,

da attribuire alle tensioni tra il comandante e il vicecomandante. Atteso che

non presuppone la colpa del dipendente, il licenziamento, secondo il Consiglio

di Stato, è il provvedimento più corretto per ristabilire il buon funzionamento

del servizio. D'altro canto, ha soggiunto, l'atteggiamento di opposizione del

ricorrente nei confronti del comandante non va esente da critiche.

In relazione al ricorso contro la decisione di sospensione provvisoria, il

Governo ha accertato che lo stesso era divenuto privo d'oggetto. Si è quindi sommariamente

espresso nel merito al fine di stabilire la ripartizione degli oneri

processuali, giungendo alla conclusione che il gravame sarebbe stato verosimilmente

respinto, siccome l'autorità di nomina, pendente la procedura amministrativa,

era senz'altro legittimata ad allontanare dal posto di lavoro il dipendente

contro il quale sono stati mossi addebiti di una certa rilevanza e la cui

presenza sul posto di lavoro risultava essere perlomeno scomoda.

H. Avverso la predetta

decisione RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendo di accertare il carattere ingiustificato della disdetta del rapporto

di impiego. Domanda in via preliminare che sia riconosciuto l'effetto

sospensivo al ricorso inoltrato dinanzi al Consiglio di Stato contro la

decisione di licenziamento. Postula inoltre congrue ripetibili in relazione al

ricorso contro la decisione di sospensione a titolo cautelare dalla funzione.

Il ricorrente rimprovera

al Consiglio di Stato di non essersi espresso in merito al quesito di sapere se

al ricorso fosse dato effetto sospensivo, malgrado le parti lo abbiano

tempestivamente sollevato. L'effetto sospensivo era infatti dato per legge

(art. 71 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100) e non è stato revocato dal Municipio con la decisione di

disdetta. Ritiene di conseguenza che, nelle more della procedura, l'autorità

avrebbe dovuto continuare a versargli lo stipendio.

Nel merito, sostiene che il Governo avrebbe acriticamente tutelato la decisione

dell'autorità di nomina, senza considerare che le tensioni all'interno del

servizio non erano circoscritte a due collaboratori, ma erano insorte tra il

comandante e tutto il Corpo di Polizia. I rimproveri mossi all'insorgente, non

dimostrati dai dovuti accertamenti, sarebbero infondati. La misura, adottata

dopo vent'anni di servizio, sarebbe in ogni modo sproporzionata rispetto alla

esigua gravità dei fatti addebitati al ricorrente, di natura bagatellare. D'altro

canto, il Municipio, pur avendo seguito la via della disdetta amministrativa,

avrebbe in realtà voluto adottare una misura di natura sanzionatoria, al di

fuori della procedura disciplinare.

Contesta poi la

conclusione a cui è giunto il Governo, in modo sommario, sull'esito del ricorso

rivolto contro la decisione di sospensione dalla funzione. Sostiene

innanzitutto che la stessa era carente della necessaria motivazione ed è stata

emanata in violazione del suo diritto di essere sentito, oltre che al di fuori

di una formale procedura disciplinare. A quello stadio, era pendente solo

un'inchiesta interna per approfondire alcune dinamiche in seno al Corpo. La

misura non era giustificata da esigenze concrete e attuali ed era

oggettivamente sproporzionata avuto riguardo degli interessi in gioco.

Fatti

I. All'accoglimento

del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e

l'autorità di nomina. Quest'ultima osserva che il profondo dissidio tra il

ricorrente e il comandante, nocivo per il buon funzionamento del servizio,

giustifica la decisione di rescissione del rapporto di impiego. Avversa inoltre

la domanda volta all'ottenimento di un'indennità per ripetibili in relazione al

ricorso contro la decisione di sospensione cautelare. Sostiene che la misura

era proporzionata e conforme al diritto.

J. Con la replica e

la duplica, il ricorrente e il Municipio hanno ribadito le proprie tesi, con

precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1

della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La

legittimazione attiva del ricorrente, direttamente interessato dalla decisione

governativa impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm; art. 209 lett. b LOC). Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm; art. 213 LOC), è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

La fattispecie emerge con chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti e

dal carteggio trasmesso al Tribunale dall'autorità inferiore. In particolare, gli

scritti (rapporti) che il ricorrente e i colleghi hanno redatto mentre il primo

era alle dipendenze della Polizia del __________ e i verbali delle audizioni

del personale raccolte dall'autorità di prime cure forniscono sufficienti

elementi per stabilire in modo preciso i fatti. Non è necessario assumere le prove

sollecitate dall'insorgente: né l'audizione dei testi (alcuni agenti e l'ex

comandante) né l'acquisizione della documentazione richiesta (tabelle di

pianificazione delle ore giornaliere) appaiono suscettibili di apportare alla

Corte ulteriori elementi utili ai fini del giudizio.

Considerandi

2.

Il ricorrente

chiede che sia riconosciuto l'effetto sospensivo al ricorso del 21 giugno 2022

interposto davanti al Consiglio di Stato. La domanda cautelare, volta a

regolare una situazione nelle more di un procedimento avviato e già concluso

dinanzi all'autorità inferiore, è manifestamente irricevibile in quanto priva

di oggetto.

3.

Il ricorrente

contesta la decisione governativa, che a suo dire tutela acriticamente la

disdetta del rapporto di impiego. Il Governo si sarebbe limitato a evidenziare

il dissidio tra lui e il comandante, senza considerare le tensioni esistenti

tra quest'ultimo e tutto il Corpo di Polizia. I rimproveri mossigli non

sarebbero stati compiutamente accertati. Si tratterebbe in ogni caso di

bagatelle, insuscettibili di provocare una misura tanto grave e sproporzionata,

considerando la lunga durata del rapporto di impiego.

D'altro canto, il

Municipio, pur avendo seguito la via della disdetta amministrativa, avrebbe in

realtà voluto adottare una misura di natura sanzionatoria, al di fuori della

procedura disciplinare.

3.1

Il rapporto di

impiego di RI 1 presso la Polizia del __________ è retto dal ROD e dal

regolamento Polizia del __________ (ROPol) che vi è allegato.

Per l'art. 90 cpv. 1

ROD, dopo il periodo di prova il Municipio può sciogliere il rapporto d'impiego

del dipendente nominato per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi,

prevalendosi di giustificati motivi. Sono considerati giustificati motivi (cpv.

3):

a) la soppressione

del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di

pensionamento per limiti di età;

b) l'assenza per

malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le

assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza;

c) qualsiasi

circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in

buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego

nella stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito

dei posti vacanti;

d) il venir meno

del rapporto di fiducia da parte del Municipio nei confronti del Segretario

comunale, del comandante della Polizia e del Direttore delle scuola.

Il cpv. 4 della norma assicura il diritto di essere

sentito del dipendente.

3.2

Accanto a motivi specifici riconducibili al datore di lavoro (lett. a) o al dipendente (lett. b), la norma in esame

prevede un altro motivo, di carattere

generale (lett. c), rimesso in larga misura all'apprezzamento dell'autorità di nomina, che permette a quest'ultima

di rescindere il rapporto d'impiego quando si verifichino circostanze tali da

rendere ragionevolmente inesigibile, secondo le regole della buona fede, la

continuazione del rapporto d'impiego da parte sua. La disdetta

amministrativa non ha alcuna valenza afflittiva. Non è una sanzione

disciplinare. È un semplice provvedimento di natura amministrativa, che pone

termine al rapporto d'impiego (cfr. STA 52.2019.377 dell'8 maggio 2020 consid.

3.2).

3.3

In caso di provvedimento disciplinare, di disdetta del rapporto

d'impiego o di mancata conferma alla scadenza del periodo di nomina, il Tribunale cantonale amministrativo

esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di

adeguatezza della decisione impugnata (art. 90 LPAmm). L'opportunità di una

decisione è connessa all'esercizio del potere di apprezzamento di cui

l'autorità dispone. Se un'autorità - senza eccedere il suo potere e rispettando

pertanto il diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) - adotta una decisione sostanzialmente inappropriata e che

non è la migliore che si potrebbe prendere, l'autorità di ricorso, sostituendo

le proprie valutazioni a quelle dell'istanza inferiore, può optare per un'altra

soluzione che giudica preferibile e che meglio risponde, a suo modo di vedere,

alle concrete circostanze del caso. Il controllo dell'adeguatezza

implica che l'autorità di ricorso si sostituisca, nella gestione di un compito

pubblico, all'autorità alla quale la legge attribuisce questo compito: per tal

motivo, le autorità giudiziarie di ricorso esercitano questo controllo con

grande riserbo, specialmente se nella fattispecie sono richieste conoscenze

tecniche o specialistiche (messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23

maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 45).

3.4

Dagli atti emerge

l'esistenza di evidenti tensioni tra il ricorrente e il comandante. Durante il

colloquio con l'avv. C__________, il ricorrente ha in più occasioni dato atto

di rapporti molto distaccati, solo strettamente professionali,

che si sono nel tempo deteriorati, nonché di difficoltà a interagire

con il comandante

(cfr. verbale del 24 febbraio 2022 allegato al doc. 6

inc. PUB.2022.96, punti B.3, E.4, F.3, F.5). Pure lo scritto del 10 gennaio

2022.

del ricorrente sottolinea l'esistenza di una tesa situazione che è

andata via via in evoluzione all'interno del Corpo della Polizia del __________.

Il ricorrente non contesta l'esistenza di un conflitto, ma osserva che lo

stesso non era circoscritto ai due collaboratori, ma coinvolgeva il comandante

da un lato, e otto agenti, tra cui lui stesso, dall'altro. Tale affermazione

trova riscontro sia nei verbali delle audizioni esperite dall'autorità di

nomina, sia dal rapporto sottoscritto dagli otto agenti in reazione alla

circolare di servizio diramata dal comandante. La problematica, che riguarda nove

dipendenti (compreso il comandante) su un totale di dodici facenti parte del Corpo,

è effettivamente estesa. Ciò non fa tuttavia apparire la decisione di

licenziamento meno opportuna. Innanzitutto, tra il comandante e il

vicecomandante vi è un dissidio profondo e insanabile. Come sottolinea in modo

pertinente il rapporto di inchiesta del 10 marzo 2022, tra i due funzionari più

alti in carica non vi è più sostanzialmente alcun rapporto, di modo che nemmeno

le informazioni di servizio vengono condivise. Situazione che rende impensabile

una corretta gestione del Corpo. Inoltre, è evidente che il vicecomandante è

rispettato dagli altri sette agenti, che in lui identificano un punto di

riferimento: ciò non può che ostacolare la leadership del comandante. Emerge

altrettanto chiaramente dall'atteggiamento del ricorrente che lo stesso non

riconosce l'autorità del comandante. L'episodio legato alla riattivazione della

multa, per quanto banale possa apparire agli occhi del ricorrente, è significativo

per l'atteggiamento da lui assunto, che ha agito senza coinvolgere né

consultare il suo superiore, pur sapendo che questo aveva preso la decisione di

annullare la contravvenzione. Il medesimo ha autorizzato l'azione dell'agente N__________,

che aveva tutta l'aria di una provocazione, e non si è nemmeno preso la briga

di controllare la corrispondenza elettronica che quest'ultimo ha intrattenuto

con l'amministrato, il cui tenore sminuisce l'autorità del comandante e mette

in cattiva luce la serietà del Corpo stesso.

La sua funzione

dirigenziale, ma anche il semplice buonsenso, avrebbe imposto di agire con più

riguardo, considerato oltretutto che l'indirizzo di posta elettronica usato a

questo scopo non era accessibile a ogni agente, ma solo ad alcuni dipendenti,

tra cui il vicecomandante.

Considerato quanto

sopra esposto, la situazione venutasi a creare appare insostenibile e mina

seriamente il buon funzionamento del servizio. Vista la totale assenza di

dialogo e di collaborazione tra il comandante e il ricorrente e l'irremovibile

posizione di quest'ultimo, che senza mostrare il minimo segno di autocritica

misconosce l'autorità del suo superiore, l'allontanamento del vicecomandante

costituisce una misura adeguata a ristabilire l'ordine all'interno del Corpo di

Polizia e, pur tenendo conto del lungo rapporto d'impiego, appare proporzionata

alla gravità della situazione. Su questo punto, il ricorso va quindi respinto.

4.

Il ricorrente

chiede infine di riformare la decisione impugnata per quanto attiene alla

ripartizione degli oneri processuali occasionati dal ricorso del 4 aprile 2022 interposto

contro la decisione del 16 marzo 2022 di sospensione a titolo cautelare dalla

funzione.

Il Consiglio di Stato

ha giustamente dichiarato il gravame privo di oggetto, siccome nel frattempo il

rapporto di impiego del dipendente era stato sciolto per disdetta. Esso ha

quindi accertato, in via sommaria, il verosimile esito dell'impugnativa,

giungendo alla conclusione che questo sarebbe stato sfavorevole al ricorrente.

Il Governo ha ritenuto che l'autorità di nomina era senz'altro legittimata ad

allontanare dal posto di lavoro il dipendente contro il quale erano mossi

addebiti di una certa rilevanza pendente la procedura amministrativa.

4.1

Per l'art. 134

cpv. 4 LOC, il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica

oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei

confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. Al dipendente va

garantito il diritto di essere sentito, riservata l'urgenza. La decisione

provvisionale, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini

di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Dello stesso tenore è

l'art. 38 ROD.

4.2

La valutazione

del Consiglio di Stato non può essere tutelata. Infatti, già da un esame

sommario degli atti emerge che, come rilevato dall'insorgente, la decisione è

viziata dal profilo procedurale. Intanto, ci si può chiedere se la stessa sia

stata effettivamente preceduta dalla formale apertura di un'inchiesta

disciplinare nei confronti dell'insorgente. Lo scritto del 15 febbraio 2022,

che accenna all'assunzione di informazioni preliminari, non è del tutto

inequivocabile in proposito. Tant'è che nei confronti degli altri dipendenti

coinvolti è in seguito stata aperta una procedura disciplinare con atto

separato. Il quesito può comunque rimanere irrisolto dal momento che il Municipio

ha sospeso immediatamente il dipendente senza dargli la possibilità di far

valere preventivamente le sue ragioni. Così facendo, esso ha violato il suo

diritto di essere sentito, garantito dalle norme testé citate, oltre che

dall'art. 34 LPAmm. Una simile eventualità è ammessa soltanto in casi d'urgenza

(art. 134 cpv. 4 LOC), ossia se vi è pericolo nell'indugio o se un'audizione

preventiva può vanificare lo scopo della decisione (cfr. art. 35 cpv. 4 LPAmm).

Tale opzione è riservata a situazioni eccezionali, che l'autorità deve rendere

verosimili e che fanno apparire l'interesse all'immediata adozione del

provvedimento cautelare superiore all'interesse al diritto di essere sentito

vantato dal destinatario (STA 52.2014.117 del 4 luglio 2014 consid. 2.3 con

riferimenti).

Nel caso concreto, l'autorità non ha dimostrato l'esistenza di alcun motivo

impellente che imponesse di allontanare dalla funzione il ricorrente

immediatamente, senza prima sentirlo, tanto più che a quel momento aveva già

esperito tutti gli accertamenti utili, risultanti nel rapporto conclusivo del

10.

marzo 2022 dell'avv. C__________. Vista la grave violazione del diritto di

essere sentito dell'insorgente, il ricorso avrebbe verosimilmente avuto esito

favorevole. Su questo punto, il gravame può quindi trovare accoglimento. La

decisione impugnata va quindi riformata come richiesto dall'insorgente, con

l'assegnazione di congrue ripetibili in suo favore per il ricorso del 4 aprile

2022.

5.

Visto quanto

precede, l'impugnativa deve essere parzialmente accolta. La tassa di giustizia

è posta a carico dell'insorgente e del Comune secondo il reciproco grado di

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Al ricorrente sono dovute ripetibili

ridotte (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza la

decisione dell'8 marzo 2023 del Consiglio di Stato è riformata nel senso che il

Comune di CO 1 è tenuto a versare al ricorrente fr. 500.- a titolo di

ripetibili; per il resto è confermata.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico del ricorrente in ragione di fr.

1'200.- e del Comune di CO 1 in ragione di fr. 600.-. Al ricorrente è

restituito l'anticipo versato in eccesso. Il Comune rifonderà all'insorgente

fr. 600.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera