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Decisione

52.2023.147

Licenza edilizia per un edificio residenziale

3 dicembre 2024Italiano35 min

unifamiliare (REU) e gravato da un vincolo naturalistico (siepi e boschetti, elemento

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.147

Lugano

3

dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 24 aprile

2023 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 22 marzo 2023 (n. 1410) del

Consiglio di Stato che accoglie le impugnative di CO 3 e di CO 1 e CO 2

avverso la risoluzione del 25 febbraio 2021 con cui il Municipio di

Mezzovico-Vira ha rilasciato all'insorgente la licenza edilizia per costruire

un edificio residenziale (PART 1);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. F__________ è

proprietario di un fondo (PART 1) in pendio di forma irregolare (1'112 m2),

situato a Mezzovico-Vira. Il terreno ha uno sbocco su via __________ (N). Sul

versante opposto (S-O) è costeggiato dal riale __________. In base al piano

regolatore vigente, il fondo è assegnato alla zona residenziale estensiva

unifamiliare (REU) e gravato da un vincolo naturalistico (siepi e boschetti, elemento

naturale protetto EN 4).

ESTRATTO MAPPA

N

B. a. Dopo che erano

state annullate tre licenze edilizie per dei precedenti progetti (le ultime,

con giudizi del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2016 e 19 settembre 2017,

confermati da questo Tribunale con sentenza del 25 giugno 2018, n. 52.2016.112/

52.2017.564), il 9 ottobre 2020 la RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di

costruzione per edificare sul predetto fondo (tuttora di proprietà di F__________)

una casa singola con appartamento secondario. In base al progetto, il

nuovo stabile di due piani, lungo e stretto (con dei terrazzi trasversali

sporgenti a sud-ovest), sarà dotato di 4 posteggi esterni, accessibili da via __________

tramite una strada ricavata lungo il confine con la PART 2. La domanda è stata

tra l'altro accompagnata da una relazione ambientale della __________ SA, che

illustra gli interventi (sostitutivi) previsti dal progetto in relazione all'elemento

naturale EN 4. Elemento, che il proprietario ha a più riprese danneggiato in

passato e non ancora ripristinato (dopo che due ordini municipali erano stati

annullati dal Governo, per scarsa precisione, con risoluzioni del 15 gennaio

2014 e 20 maggio 2020).

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di

alcuni proprietari di fondi vicini, segnatamente di CO 3 (PART 2) e di CO 1 e CO

2 (PART 3).

c. Il 17 dicembre 2020, l'istante ha presentato una variante riduttiva, che

rinuncia ai terrazzi trasversali a sud-ovest e riduce la superficie utile lorda

(SUL) dell'appartamento secondario al pian terreno (convertendo una

camera in una lavanderia).

d. Dopo aver raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 115627) - integrato dal

preavviso dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP), che si è espresso

positivamente sulla proposta di sostituzione dell'elemento naturale protetto -

il 17 dicembre 2020 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia per il

progetto con la variante, respingendo nel contempo le opposizioni pervenute. Il

permesso è segnatamente stato subordinato alle seguenti condizioni particolari:

- prima dell'inizio lavori devono essere

presentati per approvazione all'Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi

della SPAAS una perizia idrogeologica (con prova di permeabilità) che deve

stabilire il dimensionamento delle opere d'infiltrazione al fine di evitare

danni a terzi e il progetto canalizzazioni definitivo elaborato secondo i

contenuti della perizia idrogeologica richiesta;

- in riferimento alla sostituzione dell'elemento

naturale protetto EN 4, si rilascia la licenza edilizia in deroga all'art. 22

cpv. 2 NAPR (come previsto dall'art. 22 cpv. 4 NAPR) e a conferma della stessa

si richiamano integralmente i contenuti del preavviso dell'Ufficio della natura

e del paesaggio;

- l'appartamento al piano terreno, che risulta

subalterno all'appartamento situato al primo piano grazie ad una minore

superficie utile lorda (superficie erosa dal locale lavanderia privata), è

vincolato a mantenere un livello di sussidiarietà rispetto all'appartamento

principale e questo in ossequio all'indirizzo pianificatorio della zona di PR

di appartenenza secondo quanto previsto dall'art. 33 delle NAPR.

C. Con giudizio del 22

marzo 2023, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi di CO 3 e di CO 1 e CO 2

contro tale decisione, che ha annullato. Ha inoltre rinviato gli atti al

Municipio per procedere ai sensi del consid. 8, ossia per ingiungere al

proprietario il ripristino dell'elemento naturale protetto EN 4 (disp. 3).

In sintesi, dopo aver disatteso delle censure riferite a determinate opere

esterne (muro di sostegno, accesso, ecc.), il Governo ha considerato completa

la documentazione inerente allo smaltimento delle acque, rilevando però che le

verifiche sulla permeabilità del terreno (da cui dipende il dimensionamento

della fossa d'infiltrazione) avrebbero dovuto essere eseguite prima del

rilascio della licenza edilizia (la quale non poteva essere subordinata a una

condizione che rinvia tale aspetto a prima dell'inizio dei lavori). In seguito,

dopo aver illustrato il quadro legale, la relazione ambientale e il preavviso

dell'UNP, ha da parte sua negato l'indispensabilità di un intervento tecnico

sull'elemento naturale protetto ai sensi degli art. 18 cpv. 1ter

della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1°

luglio 1966 (LPN; RS 451) e 14 cpv. 6 della relativa ordinanza del 16 gennaio

1991 (OPN; RS 451.1), in particolare poiché il progetto non avrebbe considerato

soluzioni alternative per l'accesso veicolare (che potrebbe avvenire dal percorso

lungo il riale, anziché da via __________). Inoltre, mancherebbe ancora un'indagine

delle caratteristiche del biotopo protetto (tipo, aspetto e funzione

ecologica). La proposta di sostituzione non sarebbe neppure confacente,

né dal profilo quantitativo, né qualitativo. Ha poi considerato che la

ricostituzione del biotopo distrutto in passato non potrebbe essere più

differita, disponendo quindi il rinvio degli atti al Municipio per procedere

come sopraindicato (disp. 3). Infine, con riferimento all'art. 33 delle norme

di attuazione del piano regolatore di Mezzovico-Vira (NAPR), che in zona REU

ammette solo costruzioni singole in cui oltre all'abitazione principale è

ammesso un secondo appartamento, ha ritenuto che, anche difendendo l'interpretazione

data dal Municipio alla norma (riferita al rapporto di sussidiarietà, dato

dalla minor superficie utile lorda dell'appartamento secondario), la

destinazione del locale lavanderia avrebbe dovuto meglio essere assicurata con

delle condizioni, senza comunque soffermarsi oltre su tale aspetto.

D. Contro quest'ultimo

giudizio, la RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato e che sia ripristinato il permesso rilasciatole.

L'insorgente ribadisce anzitutto la completezza della documentazione annessa

alla domanda, già corredata da una perizia geologica. Ritiene inoltre conforme

al diritto la proposta di sostituzione confacente del biotopo fondata sulla

relazione ambientale, che avrebbe seguito le indicazioni scaturite dai

precedenti giudizi ed è stata avallata dall'UNP. Nega tra l'altro che possa

essere ricostruito in modo fedele l'elemento distrutto in passato e che possa

essere proposto un accesso alternativo, come quello indicato dal Governo, sottolineando

pure le rinunce al potenziale edificatorio già effettuate. Contesta anche il

rinvio degli atti al Municipio per l'emanazione di un ordine di ripristino, che

andrebbe coordinato rispettivamente non dovrebbe porsi in contrasto con la

licenza edilizia. Riafferma infine la conformità con l'art. 33 NAPR dell'edificazione

del secondo appartamento, comunque diverso “funzionalmente” dal primo.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si rimette al giudizio di questo

Tribunale, richiamando le precedenti prese di posizione. CO 3, come pure CO 1 e

CO 2, chiedono invece il rigetto del gravame con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorre, nel seguito.

F. Non vi è stato

un secondo scambio di allegati, stante che l'insorgente ha rinunciato a

presentare una replica, limitandosi a riconfermare il contenuto del ricorso

(cfr. scritto del 30 giugno 2023).

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, personalmente e

direttamente toccata dal giudizio di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE,

art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). A eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto

rimedio mediante rinvio degli atti all'istanza inferiore (art. 86 cpv. 2

LPAmm).

Considerandi

2.

Smaltimento delle acque meteoriche

2.1

Giusta l'art. 4 LE, la domanda di

costruzione deve essere corredata della documentazione necessaria. Secondo

l'art. 11 cpv. 1 del regolamento d'applicazione della legge edilizia del 9

dicembre 1992 (RLE; RL 705.110), i progetti devono fornire tutte le indicazioni

atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. L'autorità, soggiunge

la norma (cpv. 3), può all'occorrenza chiedere informazioni o completamenti.

L'esigenza di completezza della documentazione da allegare alla domanda di costruzione è volta, da

un lato, a permettere all'autorità di esperire un esame approfondito ed

esauriente della conformità dell'intervento per rapporto alle

disposizioni concretamente applicabili, dall'altro, a definire esattamente i

limiti della licenza che viene semmai accordata al richiedente (cfr. al

riguardo, tra tante: STA 52.2019.68 del 23 luglio 2020 consid. 3, 52.2016.504

del 16 marzo 2018 consid. 2).

2.2

In base all'art. 9 lett. i RLE, la domanda di costruzione deve fra l'altro

indicare il modo di evacuazione delle acque di scarico. L'art. 13 RLE precisa

il contenuto dei progetti delle canalizzazioni, che devono comprendere: (a) il

piano di situazione; (b) le piante e il profilo longitudinale delle

canalizzazioni, con i manufatti di trattamento delle acque, i pozzetti di

raccolta e d'ispezione, i manufatti per lo smaltimento delle acque di scarico,

le aree a dispersione superficiale, come pure il punto di allacciamento alla

fognatura pubblica; (c) i particolari costruttivi dei manufatti speciali di

trattamento, evacuazione e smaltimento delle acque di scarico; (d) la relazione

tecnica; (e) l'eventuale piano di smaltimento delle acque; (f) l'eventuale

perizia geologica per accertare l'idoneità del terreno allo smaltimento delle

acque.

2.3

Secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque

del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), le acque di scarico non inquinate devono

essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità

cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in

un'acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere per quanto possibile

affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta consentano di far

defluire l'acqua in modo regolare.

Il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) definisce le zone nelle

quali le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare (cfr.

art. 5 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28

ottobre 1998; OPAc; RS 814.201). Il regolamento delle canalizzazioni del 18

novembre 1996 del comune di Mezzovico-Vira (RC) contiene dal canto suo delle

prescrizioni tecniche per lo smaltimento delle acque meteoriche e chiare, a

dipendenza della zona di situazione secondo il PGS (cfr. art. 15).

2.4

In concreto, il progetto comprende un piano canalizzazioni, un piano di smaltimento

delle acque, la relazione tecnica e una perizia idrogeologica. Per quanto qui

interessa, da questi atti risulta che lo smaltimento delle acque meteoriche

avverrà tramite infiltrazione, in parte diretta (area verde), in parte previo

passaggio in un bacino di ritenzione filtrante (accesso e posteggi) o mediante

trincea drenante (tetti). La perizia illustra il pre-dimensionamento (grandezze

e caratteristiche) di questi impianti (pag. 10 segg.), tracciati anche nei

piani. Tale relazione - per sua stessa ammissione - non poggia tuttavia su

alcuna indagine concreta sul terreno, ritenuto che in questa fase ci è stato

chiesto di soprassedere all'esecuzione di prove di infiltrazione, seppur da noi

raccomandate, e rimandare l'esecuzione della stessa alla fase esecutiva (pag.

5). La perizia descrive quindi i plausibili orizzonti litotecnici

basandosi solo su dati pregressi disponibili e su ipotesi fondate su valori

esperienziali, stimando di conseguenza la plausibile (buona) capacità d'infiltrazione.

Sottolinea però che l'insieme delle ipotesi e valori ammessi in questa sede

andranno in ogni caso verificate con prove adeguate, da realizzarsi sul

terreno, all'esatta posizione della realizzazione degli impianti (pag. 5).

Dopo aver considerato la vulnerabilità della falda medio-alta, precisa

ancora che le caratteristiche idrogeologiche del terreno dovranno in ogni

caso essere verificate in fase esecutiva mediante prova di infiltrazione (pag.

5). Aspetto questo che viene essenzialmente ribadito anche dopo le

conclusioni (cfr. pag. 13; cfr. pure giudizio impugnato pag. 16).

In sede di avviso cantonale, la Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) si

è limitata a indicare che prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentati

per approvazione una perizia idrogeologica (con prova di permeabilità)

che deve stabilire il dimensionamento delle opere d'infiltrazione al fine

di evitare danni a terzi e il progetto canalizzazioni definitivo elaborato

sulla base dei contenuti della perizia richiesta. Condizione, questa, che

il Municipio ha fatto propria (cfr. licenza edilizia, condizioni particolari; supra

consid. Bd).

Ora, proprio alla luce delle risultanze della predetta perizia, a ragione il

Governo ha tuttavia considerato che l'effettiva possibilità d'infiltrazione nel

terreno (da cui dipende anche il dimensionamento degli impianti di trattamento

e smaltimento) avrebbe dovuto essere verificata prima del rilascio del

permesso, acquisendo le analisi mancanti. Per costante giurisprudenza, la

definizione delle modalità di smaltimento delle acque di scarico concerne

infatti un aspetto essenziale del progetto, che non può essere differito a un

secondo tempo, prima dell'inizio dei lavori (tramite l'inoltro di un progetto definitivo,

da approvare senza particolari formalità; cfr. STA 52.2019.254 del 23 novembre

2020.

consid. 2.4.4, 52.2016.645 del 25 giugno 2018 consid. 2.3, 52.2016.504 citata

consid. 2.3, 52.2012.170 del 29 aprile 2013 consid. 2.5.2, 52.2003.166 del 29

ottobre 2003 consid. 5). A maggior ragione considerando che, in base agli atti,

il fondo risulta in concreto anche situato in un settore di protezione delle

acque Au (cfr. art. 19 LPAc; perizia pag. 5).

Ritenuto che gli atti vanno comunque retrocessi al Municipio (cfr. infra),

lo stesso si pronuncerà nuovamente anche su questo punto, dopo aver acquisito

dall'istante la perizia (con prova d'infiltrazione) e i piani di smaltimento

aggiornati, interpellato la SPAAS (che dovrà pronunciarsi sulla conformità del

sistema di smaltimento proposto con il diritto materiale applicabile, tenendo

anche conto del PGS e del settore di situazione) e dato alle parti la facoltà

di esprimersi. Va comunque precisato che, nella misura in cui il complemento

richiesto dovesse limitarsi a confermare il concetto di smaltimento e gli

impianti già prospettati, tutt'al più con delle modifiche di secondaria

importanza, diversamente da quanto all'apparenza indicato dal Governo (giudizio

impugnato pag. 17), non occorrerà ripetere la procedura di pubblicazione per

salvaguardare eventuali diritti di terzi, che non si sono finora opposti (cfr. in

tal senso: STA 52.2016.504 citata consid. 2.3; per un caso diverso: STA

52.2016.645

citata consid. 2.3).

3.

Elemento

naturale protetto EN 4

3.1

Conformemente all'art. 78 cpv. 4 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), la Confederazione

dispone di una competenza legislativa esaustiva in materia di protezione della

natura, ovvero dei biotopi e delle specie (cfr. Peter

Keller, Das heutige

Naturschutzrecht - Systematik und gesetzgeberischer Handlungsbedarf, in: URP

2016, pag. 155 segg., pag. 159 e rimandi). Tale materia è stata disciplinata, a

livello legislativo, dalla LPN, e segnatamente dalle norme del capo 3° (art. 18

segg.; cfr. Keller, op. cit., pag.

160). Giusta l'art. 18 cpv. 1 LPN, l'estinzione di specie animali e vegetali

indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali

sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Devono essere

segnatamente protette le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le

fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati

secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione

compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi (art. 18 cpv. 1bis

LPN). Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi

d'importanza nazionale; i Cantoni ne disciplinano la protezione e la

manutenzione (art. 18a LPN). Quanto ai biotopi d'importanza regionale e

locale, spetta ai Cantoni, a norma dell'art. 18b cpv. 1 LPN, provvedere

alla loro protezione e manutenzione. Si tratta, secondo la giurisprudenza, di

un mandato imperativo (cfr. DTF 133 II 220 consid. 2.2, 118 Ib 485 consid. 3a).

La Confederazione e, trattandosi di biotopi d'importanza regionale e locale, i

Cantoni devono pertanto stabilire nel singolo caso quali sono gli spazi vitali

da proteggere, procedendo a una ponderazione degli interessi pubblici e privati

in gioco (cfr. DTF 133 II 220 consid. 2.3, 118 Ib 485 consid. 3).

3.2

L'istituzione

della tutela dei biotopi degni di protezione di importanza locale avviene di

principio nel quadro della pianificazione dell'utilizzazione (art. 14 segg.

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979

[LPT; RS 700]; cfr. DTF 118 Ib 485 consid. 3c), di regola mediante

l'istituzione di zone di protezione giusta l'art. 17 LPT, ma sono possibili

altre misure. Nella scelta degli strumenti i Cantoni godono in effetti di

un'ampia libertà (DTF 118 Ib 485 consid. 3c) e possono far capo alle procedure

di cui già dispongono (DTF 116 Ib 203 consid. 5i; cfr. anche STA 90.1999.95

dell'8 novembre 2000 consid. 4.2). In tal senso, la legge cantonale sulla

protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN; RL 480.100), entrata in

vigore il 1° marzo 2002, prevede che le misure di protezione per le componenti

naturali particolarmente degne di protezione (tra cui i biotopi, cfr. art. 2

cpv. 2 e 8 LCN) d'importanza locale sono stabilite dal piano regolatore (cfr.

art. 16 cpv. 1 LCN; per quelle d'importanza nazionale e cantonale, cfr. invece

art. 13 e 14 LCN). In questo senso, la legge sullo sviluppo territoriale del 21

giugno 2011 (LST; RL 701.100) prevede in particolare l'istituzione di zone di

protezione (cfr. art. 20 LST e art. 27 IX lett. a del regolamento della legge

sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLST; RL 701.110). Disciplina

più o meno analoga era prevista dalla legge cantonale di applicazione della

legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT;

BU 1990, 365; art. 28 cpv. 2), che demandava alle rappresentazioni grafiche di

fissare le zone di protezione dei beni naturalistici (lett. f), ma anche i

vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in

particolare per la protezione delle acque, del paesaggio e dei suoi contenuti

naturalistici (lett. h; cfr. STA 52.2016.112/ 52.2017.546 citata consid. 2, in:

RtiD I-2019 n. 35).

3.3

Il piano regolatore di Mezzovico-Vira prevede una specifica tutela per le

componenti naturalistiche, segnatamente per gli elementi naturali protetti (EN),

che sono regolati all'art. 22 NAPR e raffigurati sul piano del paesaggio. Tale disciplina

è stata adottata nell'ambito della revisione del PR approvata dal Consiglio di

Stato il 9 giugno 1999 (ris. n. 2539), dunque sotto l'egida dell'art. 28 cpv. 2

LALPT (cfr. per l'esempio di una norma analoga, STA 90.1994.225 del 29 febbraio

1996.

consid. B e 6).

In base all'art. 22 cpv. 1 NAPR, sono considerati elementi naturali protetti i

seguenti beni e/o ambienti di particolare pregio naturalistico e/o

paesaggistico:

EN 1 i corsi d'acqua, le acque stagnanti e le loro

rive naturali

EN 2 i biotopi umidi

EN 3 i muri a secco

EN 4 le siepi e boschetti indicati nel Piano del paesaggio

EN 5 le selve castanili indicate nel Piano del paesaggio

EN 6 i singoli alberi indicati nel Piano del paesaggio

EN 7 i massi coppellati.

Il cpv. 2 della

norma vieta in generale qualsiasi manomissione o intervento che possa

modificarne l'aspetto, le caratteristiche e/o l'equilibrio presente.

3.4

In concreto, il fondo dedotto in edificazione è gravato da uno speciale

vincolo “siepi e boschetti” (EN 4), raffigurato sul piano del paesaggio con una

netta striscia verde (ad arco), così come già rilevato nel precedente giudizio.

Con esso, il Comune ha voluto tutelare, nella sua estensione, il valore

ecologico della densa fascia di vegetazione (formata da cespugli bassi e alti,

singoli alberi e piante erbacee) che si allungava su questa porzione del

fondovalle, dallo sbocco su via __________ fino alle immediate vicinanze del

riale (che il proprietario ha tuttavia a più riprese indebitamente reciso, in

particolare attorno al 2004 e 2011; cfr. STA 52.2016.112/52.2017.546 citata

consid. 2.4, 2.5 e 3.3). In base al piano del paesaggio (cfr. pure doc. F

allegato al ricorso di CO 3 al Governo), la fascia vincolata copre almeno un'area

lunga una settantina di metri e larga 6-7 m (valori approssimativi, dedotti per

misurazione). Partendo da via __________, essa interessa quasi tutta la prima

parte a “imbuto” dell'attuale PART 1 e quella più o meno centrale della sua “pancia”

più larga, fino almeno all'altezza del confine N-E della PART 5 (fascia minima

di ca. 400-500 m2; con la precisazione che tale interpretazione del

vincolo raffigurato sul piano del paesaggio non appare sicuramente severa se

raffrontata con la vegetazione d'alto fusto, all'apparenza più consistente ed

estesa, che ricopriva il terreno al momento dell'adozione del vincolo di PR, in

base alle immagini disponibili, cfr. viste aeree tra il 1995 e 2001, pubblicate

sul geoportale federale di swisstopo, SWISSIMAGE Viaggio nel tempo; cfr. pure foto

doc. C e D prodotte da CO 3 davanti al Governo; cfr. STA citata consid. 2.4).

Questa fascia, conformemente a quanto già ritenuto nel precedente giudizio, va considerata

un biotopo d'importanza locale ai sensi dell'art. 18 LPN, protetto dal piano

regolatore. Con il vincolo di “siepi e boschetti”, il PR ha infatti inteso

istituire una specifica tutela per questo tipo di biotopo, degno di protezione

ai sensi della LPN (art. 18 cpv. 1bis LPN in combinato disposto con

l'art. 18b LPN; STA citata consid. 2.5). Lo si può dedurre, così come indicato

nel citato giudizio (consid. 2.5), dal cpv. 4 dell'art. 22 NAPR - che rimanda

espressamente al (previgente) art. 18d LPN (per l'assunzione degli oneri

derivanti dalla protezione e manutenzione di biotopi d'importanza locale e

regionale) - come pure dallo studio, richiamato dal rapporto di pianificazione,

delle componenti naturalistiche e paesaggistiche di __________ del febbraio

1993.

su cui si è fondato il PR (cfr. allegato 2 pag. 16 “... siepi e boschetti

sono esplicitamente protetti dalla LPN”). Secondo tale studio (pag. 10), le

siepi e i boschetti hanno in generale un'importanza naturalistica (e

paesaggistica) di diversificazione del territorio e delle sue componenti

floristiche e faunistiche. In un contesto di sfruttamento intensivo del territorio,

come è il caso del fondovalle di Mezzovico-Vira, l'importanza di queste

strutture è determinante per il mantenimento di un certo equilibrio ecologico.

In particolare, questo genere di biotopo va tutelato per la sua flora variata,

che forma un ambiente diversificato dal quale numerose specie animali traggono

vantaggio (nella misura in cui offrono rifugi alla selvaggina, luoghi

d'appostamento a predatori, nascondigli ad animali attivi al crepuscolo, posti

di nidificazione a numerosi uccelli, quartieri invernali a piccoli mammiferi

che vanno in letargo, ecc.). Le siepi contribuiscono inoltre a consolidare il

terreno, a frenare il vento e a strutturare il paesaggio (cfr. allegato 2 pag.

16; STA citata consid. 2.5).

4.

Ciò ricordato,

va ora verificato se il progetto in discussione possa essere autorizzato in

base alle norme federali e all'art. 22 NAPR.

4.1

Di principio, l'art. 22 cpv. 2 NAPR vieta come detto qualsiasi

manomissione o intervento su queste componenti naturali. Il cpv. 5 conferisce

nondimeno al Municipio la facoltà di concedere deroghe, sentito il

preavviso dell'autorità cantonale competente.

Come già indicato nella precedente sentenza, tale disposizione, in quanto

riferita ai biotopi ai sensi dell'art. 18 LPN, va letta alla luce del diritto

di rango superiore, segnatamente dell'art. 18 cpv. 1ter LPN e 14

cpv. 6 OPN, e delle norme cantonali d'attuazione.

Un intervento di natura tecnica suscettibile di deteriorare biotopi degni di

protezione può dunque essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo

previsto e corrisponde a un'esigenza preponderante (cfr. art. 18 cpv. 1ter

LPN e art. 14 cpv. 6 OPN). Secondo dottrina e giurisprudenza, ciò presuppone

anche che siano considerate soluzioni alternative, che implichino ad esempio

uno spostamento della costruzione o una riduzione dell'intervento sul biotopo

(cfr. STF 1C_648/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 4.1; Karl Ludwig Fahrländer,

Kommentar NHG, Zurigo 2019, n. 28 ad art. 18; Keller,

op. cit., pag. 168 seg.; Thierry Largey, Le cadre juridique des atteintes

licites et illicites à la nature et au paysage, in: RDAF I 2014, pag. 535

segg., pag. 550 seg.; cfr. anche Verwaltungsgericht des Kantons Bern del 22

luglio 2015, in: URP 2015, pag. 735 segg., pag. 742). L'art. 14 cpv. 6 OPN

precisa che per la valutazione del biotopo nell'ambito della ponderazione degli

interessi, oltre al fatto che l'oggetto debba essere degno di protezione giusta

il cpv. 3, sono determinanti in particolare: (a) la sua importanza per le

specie vegetali e animali protette, minacciate e rare; (b) la sua funzione

compensatrice per l'economia della natura; (c) la sua importanza per il

collegamento dei biotopi degni di protezione; (d) la sua particolarità

biologica o il suo carattere tipico. Se, tenuto conto di tutti gli interessi,

non è possibile evitare un intervento tecnico su un biotopo, chi opera deve prendere

misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino

o una sostituzione confacente (cfr. art. 18 cpv. 1ter LPN;

cfr. pure STF 1C_182/2022 del 20 ottobre 2023 consid. 11.1). Queste tre misure

sono gerarchicamente organizzate: la sostituzione confacente entra in linea di

conto quando sia dimostrato che non è possibile il rispetto (totale o parziale)

del biotopo o, sussidiariamente, il ripristino (cfr. DTF 140 II 262 consid.

9.3; STF 1A.137/2002 del 25 settembre 2003 consid. 4.1.2; Fahrländer, op. cit., n. 34 ad art. 18; Largey, op. cit., pag. 563 e rimandi). Per ripristino

s'intende in particolare la ricreazione del biotopo nel medesimo luogo, ovvero

la sua ricostituzione nello stato quo ante (cfr. al riguardo: Fahrländer, op. cit., n. 36 ad art. 18; Largey, op. cit., pag. 558; URP 2015,

pag. 742); la sostituzione confacente tende invece alla ricreazione durevole -

in un altro luogo - di un biotopo il più equivalente possibile a quello

distrutto, laddove l'equivalenza va valutata sia dal profilo quantitativo

(estensione e superficie) che qualitativo (per funzione e valore ecologico). La

misura deve comunque essere sensata e proporzionata (cfr. STF 1A.104/2001 del

15.

marzo 2002 consid. 5.2; STA 52.2016.112/52.2017.546 citata consid. 3.1; Fahrländer, op. cit., n. 37 seg. ad art.

18; Largey, op. cit., pag. 559

seg. e rimandi).

A livello cantonale, la LCN e il relativo regolamento riprendono in sostanza i

medesimi principi e provvedimenti degli art. 18 cpv. 1ter LPN e 14

cpv. 6 OPN, nel caso d'interventi suscettibili di pregiudicare biotopi degni di

protezione (cfr. art. 9 LCN e art. 11 del regolamento della legge cantonale

sulla protezione della natura del 23 gennaio 2013; RLCN; RL 480.110).

4.2

In concreto, da un raffronto dei piani agli atti emerge che la nuova

strada d'accesso con tre posteggi esterni, oltre a una porzione dell'edificio a

sud-est, invadono l'area gravata dal vincolo EN 4, definito dal piano del

paesaggio (cfr. estratto PR digitalizzato di cui al doc. 2 e planimetria di

progetto in scala 1:500 del 17 dicembre 2020). La relazione ambientale del 21

luglio 2020 (__________ SA) annessa alla domanda, dopo aver descritto l'area di

progetto (con un rilievo floristico), indica essenzialmente come non sia

possibile assicurare il rispetto integrale del vincolo EN 4 (fondamentalmente,

per la necessità di garantire un accesso razionale da via __________) e propone

quindi di realizzare un progetto ambientale di dimensioni equivalenti,

che permetta di ripristinare le funzioni ecologiche dell'elemento naturale

protetto, attualizzandole al contesto attuale (pag. 5). Prevede segnatamente di

eseguire i seguenti interventi su una fascia (di ca. 516 m2) lungo

il confine sud del fondo: rimboschimento con specie arbustive (ca. 95 arbusti

di individui autoctoni, distribuiti su un'area di 385 m2),

rinverdimento del suolo (492 m2), piantumazione di microfite (nell'area

dove è prevista la trincea infiltrante delle acque meteoriche, 24 m2)

e sistemazione di muri a secco (cfr. pag. 7 seg. con planimetria allegata).

L'UNP ha preavvisato favorevolmente questa proposta di sostituzione,

composta da una diversità di ambienti che ne aumenterebbe il valore ecologico.

Ha giudicato positivamente il concetto di piantagione e la scelta delle essenze

autoctone, ritenendo che la specie e la struttura della siepe bassa

sarebbero più compatibili al contesto antropico circostante (evolutosi rispetto

al 1995), osservando come la siepe originaria comprendesse anche specie

ornamentali e alloctone invasive, assolutamente da evitare. Il preavviso

favorevole è infine stato subordinato al rispetto di determinate condizioni,

relative in particolare alla gestione della superficie prativa e al disegno

della siepe.

4.3

Ora, come indicato nel passato giudizio, va anzitutto ricordato che premessa

necessaria per una sostituzione confacente ai sensi dell'art. 18 cpv. 1ter

LPN - e quindi anche per una deroga al divieto di manomissione ex art. 22 cpv.

5.

NAPR - è la dimostrazione dell'indispensabilità di un intervento tecnico

pregiudizievole sul biotopo protetto e la sussistenza di un interesse

preponderante alla sua distruzione (cfr. pure art. 11 cpv. 1 RLCN). Aspetti,

questi, che presuppongono in primo luogo un esame attento, mediante studio

specialistico, della natura e delle caratteristiche del biotopo protetto (tipo,

aspetto e funzione ecologica), oltre che di possibili soluzioni alternative (che

considerino un minor impatto sull'elemento naturale; STA 52.2016.112/

52.2017.546

citata consid. 3.3). Sennonché - analogamente ai precedenti progetti

- a ragione il Governo ha in particolare constatato come agli atti manchi

ancora un'analisi dell'entità, struttura e funzione del biotopo originario, che

il proprietario ha ampiamente disboscato in passato. Operazione questa da cui,

come già ricordato, l'istante e/o proprietario non può evidentemente trarre

alcun profitto, ritenuto che la distruzione e il danneggiamento di un biotopo

protetto richiama di principio un obbligo di ripristino integrale (cfr. art. 24e

LPN, art. 43 LCN). In un simile caso, se viene contestualmente proposta un'edificazione

del fondo, l'istante in licenza non può prescindere dallo stato anteriore del

fondo rispettivamente da una riproduzione della vegetazione originaria e della

sua importanza per lo spazio vitale (cfr. STA citata consid. 3.3). In concreto

la relazione ambientale annessa alla domanda - al di là delle sue enunciazioni

o considerazioni di ordine generale (cfr. pag. 6) - non si confronta tuttavia

con la reale estensione, composizione e importanza del biotopo protetto ai

sensi dell'art. 14 cpv. 6 OPN. Il referto risulta del resto essersi fondato

unicamente su un rilievo floristico speditivo (del 6 luglio 2020) della

vegetazione a quel momento presente (specie erbacee e arbustive con alcuni

alberi isolati e alcune specie neofite invasive, menzionate anche dall'UNP),

oltre che su un secondo rilevo di un'area gestita a bosco situata più a monte.

Non quindi su un esame, mediante l'ausilio di riscontri oggettivi (quali ad es.

fotografie, eventuali atti alla base del citato studio __________, ecc.), dello

stato del biotopo sulla PART 1 prima della sua distruzione (all'apparenza, un

vero e proprio boschetto che poteva anche formare un ambiente variato per

diverse specie animali, con una flora differenziata di arbusti e alberi ad alto

fusto; cfr. pure foto di cui ai citati doc. C e D). In mancanza di questi

elementi, forza è constatare che non è possibile effettuare la ponderazione

degli interessi richiesta dall'art. 18 cpv. 1ter LPN, che del resto

nemmeno l'UNP ha svolto. Il quesito a sapere se un intervento di natura tecnica

suscettibile di deteriorare un biotopo possa essere autorizzato richiede

infatti sempre un bilancio di tutti gli interessi gioco. Solo al termine di

questo esercizio, se il biotopo non prevale, si pone il tema delle misure di

ripristino o compensazione (cfr. pure STF 1C_182/2022 citata consid. 11.3). Già

solo per questo motivo, il Governo non avrebbe quindi dovuto annullare il

permesso tout court, ma piuttosto rinviare gli atti all'istanza inferiore

per ulteriori accertamenti e una nuova valutazione completa, che a questo punto

s'impone.

In tale contesto, va comunque rilevato che - a differenza delle precedenti

procedure - dal progetto traspare un certo sforzo per ridurre l'impatto sull'area

gravata dal vincolo, rinunciando anche a parte delle potenzialità edificatorie

del fondo (rispetto alle domande pregresse, che avevano per oggetto due stabili

con una SUL superiore a 440 m2, è ora proposto un solo edificio

avente una SUL inferiore a 270 m2, collocato in posizione più

marginale). Contrariamente a quanto indicato dal Governo, giustificata appare

pure, sia dal profilo viario che ambientale, la scelta di riproporre un accesso

da via __________ (strada comunale di servizio secondo il PR), anziché prolungare

sulla PART 1 il percorso che costeggia il riale __________, alterando la

connettività tra l'elemento naturale e il corso d'acqua (cfr. relazione pag.

5). Non è del resto dato di vedere come l'insorgente potrebbe sfruttare questo

fondo (PART 2) di proprietà del Cantone, per allacciare la PART 1 su questo

lato, all'interno dello spazio riservato al riale. Nemmeno il piano del

traffico prevede un simile allacciamento (la strada esistente che parte da via

G__________ è vincolata a strada di servizio solo fino alla PART 4; cfr. pure

estratto doc. 3). Vista la topografia del fondo, l'edificazione di uno stabile

conforme alla destinazione di zona, con un appropriato accesso veicolare e un

adeguato numero di posteggi, appare quindi difficilmente concepibile, se non

addirittura impossibile, senza alcun intervento sul biotopo. Ai fini della

ponderazione degli interessi richiesta dall'art. 18 cpv. 1ter LPN

non può inoltre essere ignorato che la PART 1 - seppur frutto di un

frazionamento - resta comunque un fondo di 1'112 m2, assegnato dal

PR alla zona edificabile residenziale, all'interno di un quartiere

residenziale, e che sussiste pertanto un interesse pubblico e privato alla sua

utilizzazione conformemente alla sua destinazione (cfr. in tal senso, STF

1C_182/2022 citata consid. 11.3). Contrariamente a quanto assume la vicina CO 3,

un intervento tecnico su un biotopo al fine di realizzare un'edificazione

privata non può quindi essere senz'altro escluso.

4.4

Ciò detto, va pure rilevato che, se al termine della ponderazione di tutti

gli interessi dovesse essere ammessa la sussistenza di un intervento tecnico

indispensabile ai sensi degli art. 18 cpv. 1ter LPN e 14 cpv. 6 OPN,

il progetto dovrà in ogni caso meglio spiegare perché la proposta di

sostituzione sull'area di 516 m2 possa essere ritenuta

equivalente, non solo dal profilo quantitativo, ma anche qualitativo a livello

di tipologia e funzionalità (cfr. Fahrländer,

op. cit., n. 38 ad art. 18, che rimanda peraltro anche a metodi di valutazione

sviluppatisi nella prassi). Anche su questo punto, il progetto risulta infatti

carente, al pari del preavviso dell'UNP. In particolare, non è chiaro per quali

ragioni la “siepe bassa” (che nella parte più a nord del fondo si limita invero

a una striscia di arbusti lunga 40 m e larga 3 m e nella parte restante ingloba

anche la fossa d'infiltrazione), insieme alla superficie prativa e ai muri a

secco, possano ricreare un biotopo equivalente a quello originario, per valore

e funzioni ecologiche, e non semplicemente formare un nuovo diverso spazio

vitale, come assunto dal Governo, a fronte dell'assenza di alberi d'alto fusto.

4.5

Ne discende che il

giudizio impugnato - che risulta prematuro anche per quanto riguarda l'ingiunzione

di ripristino esatta dal Governo (disp. 3; cfr. pure risposta dell'UDC del 10

maggio 2021 con le osservazioni dell'UNP), senza peraltro coinvolgere il

proprietario interessato - deve dunque essere annullato e gli atti rinviati al

Municipio affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di costruzione, dopo

aver raccolto dall'istante tutti gli elementi mancanti, interpellato l'UNP e

sentito le parti.

5.

Secondo

appartamento

5.1

In base all'art. 33 NAPR, nella zona residenziale estensiva unifamiliare

(REU) è concessa l'edificazione di costruzioni a carattere esclusivamente

residenziale, con costruzioni singole in cui oltre all'abitazione principale è

ammesso un secondo appartamento. L'edificio può avere una lunghezza massima di

facciata di 30 ml. Nei casi di trasformazione di edifici non si applicano le

limitazioni sul numero ammesso di appartamenti. L'edificazione in contiguità

non è ammessa, salvo fra due soli edifici.

5.2

In concreto, il progetto con la variante approvata (piani del 17 dicembre

2020) prevede di realizzare un appartamento principale al 1° piano (con

soggiorno e 3 camere) e un appartamento secondario al pian terreno (con

soggiorno, 2 camere e una lavanderia). La variante ha in particolare ridotto la

SUL di quest'ultimo appartamento, convertendo una terza camera nella predetta

lavanderia (14.8 m2); la sua SUL (122.30 m2) è così

inferiore a quella (137.10 m2) dell'appartamento principale.

Il Municipio ha ritenuto che con tale modifica l'unità al pian terreno restasse

subalterna a quella principale al 1° piano e che il progetto fosse pure

conforme all'art. 33 NAPR. A titolo di condizione di licenza, ha nondimeno vincolato

l'appartamento al PT, a mantenere un livello di sussidiarietà rispetto

all'appartamento principale, così come indicato in narrativa (supra

consid. Bd).

Il Governo ha dal canto suo rilevato che - anche volendo considerare

ammissibile l'interpretazione data dal Municipio alla nozione di secondo

appartamento (che per superficie deve porsi in un rapporto di sussidiarietà

rispetto all'unità principale) - l'Esecutivo comunale avrebbe almeno

dovuto meglio assicurare la destinazione del locale lavanderia, imponendo l'oscuramento

della relativa apertura e impedendo l'accesso diretto dall'appartamento al PT.

Visto l'esito della lite, il Governo non si è però soffermato oltre su questo

punto.

5.3

Ora, tenuto conto del riserbo di cui devono dar prova le autorità di

ricorso nell'interpretazione e applicazione delle norme di diritto comunale

autonomo (cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6, 96 I 369 consid. 4; STF 1C_616/2020

del 2 agosto 2021 consid. 4.1, 1C_650/2019 del 10 marzo 2019 consid. 2; RtiD

I-2013 n. 44 consid. 2.3 e rimandi), non appare effettivamente insostenibile

intendere la nozione di secondo appartamento nel senso di un'unità

subalterna o secondaria rispetto a quella principale, anche solo dal

profilo della superficie utile lorda (ovvero con meno superficie destinata all'abitazione).

La norma non precisa in effetti altrimenti il concetto di abitazione

principale o di secondo appartamento.

Ciò detto, in concreto è pacifico che con la variante avallata dal Municipio l'appartamento

secondario al PT ha una SUL inferiore rispetto all'unità al 1° piano, non

avendo una terza camera ma una lavanderia (non computabile, cfr. art. 38 cpv. 1

LE; cfr. piante PT e 1P). La destinazione data a questo vano non appare

straordinaria. La superficie della lavanderia, pari attorno al 10% della SUL

dell'unità, non oltrepassa ancora i limiti comunemente ammessi per stabili con

appartamenti (cfr. ad es. STA 52.2019.68 del 23 luglio 2020 consid. 6.4,

52.2004.181/191 del 20 agosto 2004 consid. 3.4). Problematico appare tuttavia

che, come gli altri locali destinati all'abitazione, anche la lavanderia sia

dotata di un'ampia finestra (m 1.20 x 2.30 m) sulla facciata a

valle. Per meglio

assicurare la destinazione non abitabile di questo locale, basterebbe comunque

imporre l'eliminazione di quest'apertura (mediante una clausola accessoria),

come anche ipotizzato dal Governo. Visto che gli atti devono già essere

retrocessi all'istanza inferiore per i motivi che precedono, a dipendenza dell'esito,

se del caso il Municipio terrà quindi conto anche di tale aspetto. All'istante

resta pure riservata la facoltà di inoltrare una variante per una finestra più

piccola (per l'aerazione del locale), magari rivolta sul lato interno (cfr.

pianta PT e prospetto H-H). Contrariamente a quanto indicato dal Governo, non

occorre invece esigere che la lavanderia non sia accessibile dall'appartamento

al PT. La soppressione della grande finestra basta a evitare un possibile uso

del locale a scopi abitativi. Una volta arredate con la macchina da lavare le

lavanderie non si prestano a essere utilizzate per l'abitazione. Prima di essere

impiegate per il soggiorno di persone, devono essere trasformate con interventi

di una certa importanza, che non passano inosservati (cfr. STA 52.2003.287 del

20.

ottobre 2003 consid. 5.2).

6.

6.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Di

conseguenza la decisione impugnata è annullata insieme alla licenza edilizia e

gli atti sono rinviati al Municipio per nuova decisione ai sensi dei

considerandi.

6.2

Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto, comporta che

chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto

2018.

consid. 6.2; tra tante: STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 5.2 e

rinvii). La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è dunque suddivisa tra i

vicini resistenti, i quali sono inoltre tenuti a rifondere alla ricorrente,

assistita da una legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi di giudizio (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione del

22.

marzo 2023 (n. 1410) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 25 febbraio

2021.

con cui il Municipio di Mezzovico-Vira ha rilasciato la licenza edilizia alla

RI 1 sono annullate;

1.2

gli atti sono

rinviati al Municipio di Mezzovico-Vira affinché proceda ai sensi dei

considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa tra CO 1 e CO 2 (fr. 1'000.-) e CO 3 (fr.

1'000.-), i quali sono inoltre tenuti a rifondere alla ricorrente un identico

importo a titolo di ripetibili (fr. 1'000.- CO 1 e CO 2 e fr. 1'000.- CO 3i).

All'insorgente va retrocessa la somma versata a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera