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Decisione

52.2023.150

Dipendente cantonale. Passaggio a funzione di classe superiore. Stipendio

25 marzo 2024Italiano13 min

A. Il 24 marzo 2021 RI 1,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.150

Lugano

25

marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 20 aprile

2023 di

RI

1

contro

la decisione del 15 marzo 2023 (n. 1320) del

Consiglio di Stato che l'ha trasferita e promossa quale collaboratrice

scientifica II presso la Divisione dello sviluppo territoriale e della

mobilità e iscritta nella classe 9 dell'organico con 3 aumenti;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il 24 marzo 2021 RI 1,

architetta in possesso di un master, è stata nominata dal Consiglio di Stato

quale estimatrice a tempo pieno presso la Divisione dell'economia del

Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE). L'autorità di nomina l'ha

iscritta nella classe 6 dell'organico con 8 aumenti. Gli anni seguenti ha

beneficiato degli usuali scatti salariali, raggiungendo, il 1° gennaio 2023 la

classe 6 con 10 aumenti.

B. La dipendente ha

partecipato con successo al concorso pubblico per l'assunzione di due

collaboratori/trici scientifici/che I o II presso il Dipartimento del

territorio (DT), Ufficio della pianificazione locale. Con decisione del 15

marzo 2023 la stessa è quindi stata trasferita e promossa collaboratrice

scientifica II, a tempo parziale (80%) presso la Divisione dello sviluppo

territoriale e della mobilità, e iscritta nella classe 9 dell'organico con 3

aumenti.

C. Contro la predetta

decisione, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone la riforma nel senso che sia iscritta nella classe 9 con 10

aumenti. Sostiene che l'attribuzione della funzione di collaboratrice

scientifica non sia da considerare quale promozione. Avendo partecipato a un

concorso pubblico per un posto con mansioni e responsabilità diverse da quello

precedentemente occupato, peraltro in un altro Dipartimento, al suo caso

andrebbero applicate le regole valide per la definizione dello stipendio dei

nuovi assunti. Le dovrebbero pertanto essere riconosciuti gli otto anni di

esperienza lavorativa maturata come architetta nel settore privato, oltre ai

due anni di esperienza all'interno dell'Amministrazione cantonale, per un

totale di dieci aumenti all'interno della classe 9. La decisione impugnata

violerebbe il principio di uguaglianza, penalizzando in modo ingiustificato i

dipendenti cantonali già attivi rispetto ai candidati esterni.

D. All'accoglimento del

gravame si oppone la Sezione delle risorse umane. Conferma che lo stipendio

dell'insorgente è stato stabilito correttamente, secondo quanto disposto dalle

norme che regolano i casi di promozione (art. 15 cpv. 1 della legge sugli

stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 [LStip;

RL 173.300] e 54 cpv. 1 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11

luglio 2017 [RDSt; RL 173.110]). Il nuovo salario è quindi stato calcolato in

base all'importo del precedente, maggiorato di un aumento. Al momento della

promozione la dipendente si trovava in classe 6 con 10 aumenti (fr. 89'146.- al

100%). Lo scatto superiore corrisponde a fr. annui 90'763.- (classe 6 con 11

aumenti). L'arrotondamento all'aumento corrispondente nella nuova classe 9 ha

comportato l'attribuzione di 3 scatti (fr. 92'485.- al 100%). Determinante è il

passaggio da una funzione a un'altra inserita in una classe superiore, a

prescindere dal fatto che la nuova posizione sia in un Dipartimento diverso da

quella di partenza. Al momento della sua assunzione, all'insorgente sono stati

riconosciuti gli otto anni di esperienza lavorativa pregressa, con

l'attribuzione di corrispondenti otto aumenti. Nei due anni di attività presso

l'Amministrazione cantonale, la stessa ha poi beneficiato degli usuali scatti,

raggiungendo 10 aumenti all'interno della classe 6, posizione che è poi

risultata determinante per l'attribuzione del nuovo stipendio. Questo terrebbe

quindi già conto in modo equo dell'esperienza lavorativa senza violare il

principio della parità di trattamento.

E. Con la replica e la

duplica le parti ribadiscono le proprie tesi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione

con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e

dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva

della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla

documentazione richiamata dal giudice delegato (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Per l'art.

9.

cpv. 1 LStip lo stipendio iniziale è fissato dall'autorità di nomina e

corrisponde, per impiegati senza esperienza, allo stipendio minimo previsto per

la rispettiva funzione. L'autorità di nomina, soggiunge il cpv. 3, stabilisce

nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale nel caso di

candidati con esperienza. Essa può stabilire un salario iniziale maggiore

quando ciò è giustificato da circostanze speciali, quali l'esercizio di una

funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e

condizioni particolari (cpv. 4).

L'art. 15 cpv. 1 LStip

definisce la promozione come il passaggio individuale da una funzione a

un'altra di grado superiore. La stessa, soggiunge il cpv. 2, può avvenire in

seguito a:

a) occupazione di

una funzione superiore resasi vacante;

b) mutamento

significativo dei compiti, sostanziato mediante una nuova valutazione analitica

della funzione.

Il cpv. 3 della norma

prevede che in caso di promozione il dipendente riceve lo stipendio calcolato

secondo l'art. 9; il nuovo stipendio non deve essere inferiore a quello

precedente, maggiorato di un aumento annuo.

2.2

Il Consiglio di

Stato ha disciplinato i principi applicabili per la fissazione dello stipendio

iniziale all'art. 51 LStip. In particolare, il cpv. 3 prescrive che gli anni

interi di esperienza utile alla funzione determinano il numero degli aumenti a

partire dal minimo salariale previsto per la classe di riferimento. Per gli

impiegati, precisa il cpv. 4 della norma, gli anni di esperienza utile sono

conteggiati nel seguente modo:

a. esperienza

analoga alla funzione: coefficiente 1;

b. esperienza

parzialmente analoga alla funzione: coefficiente 0.4-0.6 in base alla

valutazione del servizio centrale; riservate specifiche disposizioni del

Consiglio di Stato, gli anni di esperienza senza relazione alla funzione sono

ponderati con un coefficiente 0.

Gli anni di esperienza

pregressa riconosciuti danno diritto a un numero corrispondente di aumenti

rispetto allo stipendio iniziale (cpv. 5).

L'art. 54 RDSt regola

invece le promozioni. Il cpv. 4 nella norma stabilisce che in caso di

promozione, riservate specifiche disposizioni del Consiglio di Stato, il nuovo

stipendio è calcolato in base all'importo dell'ultimo stipendio annuale

maggiorato di un aumento, poi arrotondato all'aumento superiore previsto dalla

nuova classe.

L'art. 15 cpv. 3 LStip

rinvia all'art. 9 LStip per il calcolo dello stipendio in caso di promozione. Da

ciò si deduce che di regola il dipendente andrebbe inserito al minimo della

classe salariale stabilita per la nuova funzione (art. 9 cpv. 1 LStip). Sennonché,

l'art. 15 cpv. 3 LStip fissa pure il principio secondo cui il nuovo stipendio

non deve essere inferiore a quello precedente, maggiorato di un aumento annuo.

Il rinvio all'art. 9 LStip permette anche di contemplare la possibilità di

attribuire un salario maggiore al minimo, a seconda delle circostanze (art. 9

cpv. 3 e 4 LStip). Il legislatore ha delegato all'autorità di nomina la facoltà

di stabilire nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale

dei candidati con esperienza, ciò che il Consiglio di Stato ha fatto all'art.

51.

LStip per quanto attiene allo stipendio iniziale dei nuovi assunti. Avendo

esso trattato i casi di promozione separatamente (art. 54 LStip), si deduce che

esso ha voluto senz'altro escludere l'applicazione del meccanismo secondo cui

gli anni di esperienza lavorativa pregressa danno diritto a un certo numero di

aumenti annuali a queste fattispecie. Si può infatti partire dal presupposto

che gli anni di esperienza lavorativa precedente sono già stati considerati al

momento dell'assunzione, mentre gli anni di servizio presso l'Amministrazione

cantonale hanno permesso gli usuali avanzamenti di carriera (cfr. STA

52.2019.374

del 14 novembre 2019). Ciò non toglie che l'autorità di nomina, che

detiene ampio potere di apprezzamento in questo ambito, è libera di riconoscere

uno stipendio maggiore qualora circostanze particolari lo giustifichino (art. 9

cpv. 4 LStip). Tant'è che il Consiglio di Stato si è riservato di adottare

specifiche risoluzioni per stabilire il salario del dipendente in seguito a

promozione (art. 54 cpv. 4 RDSt), facoltà che gli permette di prevedere

correttivi in situazioni insoddisfacenti.

3.

Nel caso

concreto, dopo due anni di lavoro come estimatrice presso il DFE, Ufficio stima,

in classe 6, la ricorrente è passata, previa partecipazione a un pubblico

concorso, a quella di collaboratrice scientifica II presso l'Ufficio della

pianificazione locale del DT, in classe 9. Posizione che le permetterà, dopo 15

aumenti, di conseguire la promozione alla classe 10 (collaboratrice scientifica

I). Lo stipendio dell'insorgente è quindi cambiato da fr. 89'146.- (al 100%) a

fr. 92'485.- (sempre al 100%).

3.1

La funzione di

estimatrice presso l'Ufficio stima ha quale compito quello di determinare la

stima ufficiale dei fondi situati sul territorio del Cantone per garantirne

l'applicazione a tutte le leggi (cfr. descrizione della funzione, doc. 8). Le

responsabilità principali della ricorrente in questo ruolo sono così definite:

-

Prepara il materiale necessario

alla stima.

-

Esegue le stime previo sopralluogo

nei casi necessari.

-

Determina la valutazione dei fondi

utilizzando le procedure informatiche stabilite.

-

Esamina i reclami di prima istanza

con eventuale sopralluogo.

-

Collabora attivamente con i

servizi pubblici e privati coinvolti nel processo di stima dei fondi.

-

Si mette a disposizione, per

informazione o consulenza, con gli Uffici dei Registi, i geometri e partecipa

alle riunioni con i contribuenti durante il periodo di pubblicazione delle

stime.

-

Collabora nell'esecuzione delle

perizie e pratiche per i diversi enti pubblici.

Lo svolgimento di

detta funzione presuppone quale requisito minimo il possesso di un attestato

federale di capacità (AFC) di disegnatore. Alternativamente, l'autorità di

nomina richiede una formazione superiore in architettura o progettazione edile.

Il posto di

collaboratrice scientifica all'Ufficio della pianificazione locale del DT

prevede invece i seguenti compiti (cfr. bando di concorso, doc. C):

-

Esaminare atti pianificatori

comunali e redigere i relativi progetti di risoluzione dell'autorità competente

(CdS, DT, DST, SST).

-

Collaborare nell'elaborazione di

progetti di Piani di utilizzazione cantonali e seguirne la procedura di

adozione.

-

Svolgere i compiti legati

all'informatizzazione dei Piani di utilizzazione (PR e PUC) ed in particolare

assicurare che i geodati siano elaborati correttamente secondo i processi e le

procedure vigenti.

-

Prestare la consulenza ai Comuni e

ai Servizi incaricati dell'elaborazione di atti pianificatori.

-

Svolgere l'esame e redigere il

preavviso di merito dell'Ufficio o per conto della Sezione su progetti

stradali, progetti edilizi, decreti di protezione o altro.

Per assumere la

funzione è necessario aver concluso studi accademici completi (bachelor e

master).

3.2

Come sottolinea

la Sezione delle risorse umane, la ricorrente, già alle dipendenze dello Stato,

è passata a una funzione di classe superiore, in esito alla partecipazione a un

concorso. Di primo acchito, sembrano quindi date le premesse affinché questo trasferimento

sia qualificato come promozione ai sensi dell'art. 15 LStip, con conseguente

applicazione del meccanismo secondo cui la nuova retribuzione va calcolata in

base all'importo dell'ultimo stipendio annuale maggiorato di uno scatto, poi

arrotondato all'aumento superiore previsto dalla nuova classe. Impostazione

che, come detto, si basa sul principio secondo cui l'esperienza pregressa del

collaboratore è già stata presa in considerazione al momento dell'assunzione e

che esprime tutta la sua ragione d'essere in frequenti casi in cui avvengono le

promozioni all'interno dell'Amministrazione cantonale. Si possono infatti annoverare,

tra le varie ipotesi, quella in cui un dipendente consegue un titolo che gli

permette di accedere a una funzione di rango più alto, così come il passaggio a

un ruolo gerarchicamente superiore resosi vacante, dopo anni di servizio che

hanno permesso all'impiegato di acquisire la necessaria esperienza.

Diverso è tuttavia il

caso dell'insorgente, che è passata dalla funzione di estimatrice presso il DFE

a quella di collaboratrice scientifica presso il DT, cambiando completamente

settore di attività e mansioni. Dal profilo retributivo, occorre rilevare che l'insorgente

è stata inizialmente assunta per svolgere un lavoro che non richiedeva

necessariamente la formazione universitaria in suo possesso. Di conseguenza, al

momento della nomina nel 2021, gli anni di esperienza svolti all'esterno

dell'Amministrazione sono stati sì considerati dando luogo a otto aumenti, ma in

una classe di stipendio (6), che non riflette le effettive qualifiche

dell'insorgente. Essi non trovano pertanto adeguato riconoscimento nell'attuale

salario, come dimostra il fatto che, malgrado il salto di tre classi di

stipendio, la sua retribuzione (fr. 92'485.-) è di poco superiore alla precedente

(fr. 89'146.-). Mentre se l'insorgente avesse iniziato il suo impiego presso il

DT direttamente dopo la sua esperienza nel privato, gli otto aumenti che le

sarebbero stati verosimilmente riconosciuti le avrebbero consentito di accedere

a una retribuzione annua di fr. 105'460.-. Poste le predette considerazioni, il

trasferimento della ricorrente all'Ufficio della pianificazione locale impone

di essere trattato, dal profilo retributivo, al pari di una nuova assunzione,

anziché di una promozione.

Il nuovo salario va

quindi fissato secondo le regole volte a definire lo stipendio iniziale dei

dipendenti (art. 9 LStip e 51 RDSt) e non a quelle che reggono i casi di

promozione (art. 15 LStip e 54 RDSt), che non si attagliano alla particolarità

della fattispecie e conducono a un risultato manifestamente iniquo.

4.

Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto e la decisione

impugnata annullata nella misura in cui stabilisce lo stipendio della

ricorrente. Gli atti sono rinviati all'autorità di nomina affinché assegni

all'insorgente il numero di aumenti all'interno della classe 9, tenendo conto

della sua esperienza professionale pregressa secondo le regole di cui all'art.

51.

LStip.

5.

La tassa di

giustizia è posta a carico dello Stato secondo soccombenza (art. 49 cpv. 1 e 6

LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'insorgente, che non si è avvalsa

dell'assistenza di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

impugnata è annullata nella misura in cui assegna all'insorgente 3 aumenti

all'interno della classe 9;

1.2

gli atti sono

rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato. Alla ricorrente è

restituito l'anticipo versato in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera