52.2023.150
Dipendente cantonale. Passaggio a funzione di classe superiore. Stipendio
25 marzo 2024Italiano13 min
A. Il 24 marzo 2021 RI 1,
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.150
Lugano
25
marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 20 aprile
2023 di
RI
1
contro
la decisione del 15 marzo 2023 (n. 1320) del
Consiglio di Stato che l'ha trasferita e promossa quale collaboratrice
scientifica II presso la Divisione dello sviluppo territoriale e della
mobilità e iscritta nella classe 9 dell'organico con 3 aumenti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 24 marzo 2021 RI 1,
architetta in possesso di un master, è stata nominata dal Consiglio di Stato
quale estimatrice a tempo pieno presso la Divisione dell'economia del
Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE). L'autorità di nomina l'ha
iscritta nella classe 6 dell'organico con 8 aumenti. Gli anni seguenti ha
beneficiato degli usuali scatti salariali, raggiungendo, il 1° gennaio 2023 la
classe 6 con 10 aumenti.
B. La dipendente ha
partecipato con successo al concorso pubblico per l'assunzione di due
collaboratori/trici scientifici/che I o II presso il Dipartimento del
territorio (DT), Ufficio della pianificazione locale. Con decisione del 15
marzo 2023 la stessa è quindi stata trasferita e promossa collaboratrice
scientifica II, a tempo parziale (80%) presso la Divisione dello sviluppo
territoriale e della mobilità, e iscritta nella classe 9 dell'organico con 3
aumenti.
C. Contro la predetta
decisione, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone la riforma nel senso che sia iscritta nella classe 9 con 10
aumenti. Sostiene che l'attribuzione della funzione di collaboratrice
scientifica non sia da considerare quale promozione. Avendo partecipato a un
concorso pubblico per un posto con mansioni e responsabilità diverse da quello
precedentemente occupato, peraltro in un altro Dipartimento, al suo caso
andrebbero applicate le regole valide per la definizione dello stipendio dei
nuovi assunti. Le dovrebbero pertanto essere riconosciuti gli otto anni di
esperienza lavorativa maturata come architetta nel settore privato, oltre ai
due anni di esperienza all'interno dell'Amministrazione cantonale, per un
totale di dieci aumenti all'interno della classe 9. La decisione impugnata
violerebbe il principio di uguaglianza, penalizzando in modo ingiustificato i
dipendenti cantonali già attivi rispetto ai candidati esterni.
D. All'accoglimento del
gravame si oppone la Sezione delle risorse umane. Conferma che lo stipendio
dell'insorgente è stato stabilito correttamente, secondo quanto disposto dalle
norme che regolano i casi di promozione (art. 15 cpv. 1 della legge sugli
stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 [LStip;
RL 173.300] e 54 cpv. 1 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11
luglio 2017 [RDSt; RL 173.110]). Il nuovo salario è quindi stato calcolato in
base all'importo del precedente, maggiorato di un aumento. Al momento della
promozione la dipendente si trovava in classe 6 con 10 aumenti (fr. 89'146.- al
100%). Lo scatto superiore corrisponde a fr. annui 90'763.- (classe 6 con 11
aumenti). L'arrotondamento all'aumento corrispondente nella nuova classe 9 ha
comportato l'attribuzione di 3 scatti (fr. 92'485.- al 100%). Determinante è il
passaggio da una funzione a un'altra inserita in una classe superiore, a
prescindere dal fatto che la nuova posizione sia in un Dipartimento diverso da
quella di partenza. Al momento della sua assunzione, all'insorgente sono stati
riconosciuti gli otto anni di esperienza lavorativa pregressa, con
l'attribuzione di corrispondenti otto aumenti. Nei due anni di attività presso
l'Amministrazione cantonale, la stessa ha poi beneficiato degli usuali scatti,
raggiungendo 10 aumenti all'interno della classe 6, posizione che è poi
risultata determinante per l'attribuzione del nuovo stipendio. Questo terrebbe
quindi già conto in modo equo dell'esperienza lavorativa senza violare il
principio della parità di trattamento.
E. Con la replica e la
duplica le parti ribadiscono le proprie tesi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione
con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e
dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva
della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,
tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dalla
documentazione richiamata dal giudice delegato (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1. Per l'art.
9.
cpv. 1 LStip lo stipendio iniziale è fissato dall'autorità di nomina e
corrisponde, per impiegati senza esperienza, allo stipendio minimo previsto per
la rispettiva funzione. L'autorità di nomina, soggiunge il cpv. 3, stabilisce
nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale nel caso di
candidati con esperienza. Essa può stabilire un salario iniziale maggiore
quando ciò è giustificato da circostanze speciali, quali l'esercizio di una
funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e
condizioni particolari (cpv. 4).
L'art. 15 cpv. 1 LStip
definisce la promozione come il passaggio individuale da una funzione a
un'altra di grado superiore. La stessa, soggiunge il cpv. 2, può avvenire in
seguito a:
a) occupazione di
una funzione superiore resasi vacante;
b) mutamento
significativo dei compiti, sostanziato mediante una nuova valutazione analitica
della funzione.
Il cpv. 3 della norma
prevede che in caso di promozione il dipendente riceve lo stipendio calcolato
secondo l'art. 9; il nuovo stipendio non deve essere inferiore a quello
precedente, maggiorato di un aumento annuo.
2.2
Il Consiglio di
Stato ha disciplinato i principi applicabili per la fissazione dello stipendio
iniziale all'art. 51 LStip. In particolare, il cpv. 3 prescrive che gli anni
interi di esperienza utile alla funzione determinano il numero degli aumenti a
partire dal minimo salariale previsto per la classe di riferimento. Per gli
impiegati, precisa il cpv. 4 della norma, gli anni di esperienza utile sono
conteggiati nel seguente modo:
a. esperienza
analoga alla funzione: coefficiente 1;
b. esperienza
parzialmente analoga alla funzione: coefficiente 0.4-0.6 in base alla
valutazione del servizio centrale; riservate specifiche disposizioni del
Consiglio di Stato, gli anni di esperienza senza relazione alla funzione sono
ponderati con un coefficiente 0.
Gli anni di esperienza
pregressa riconosciuti danno diritto a un numero corrispondente di aumenti
rispetto allo stipendio iniziale (cpv. 5).
L'art. 54 RDSt regola
invece le promozioni. Il cpv. 4 nella norma stabilisce che in caso di
promozione, riservate specifiche disposizioni del Consiglio di Stato, il nuovo
stipendio è calcolato in base all'importo dell'ultimo stipendio annuale
maggiorato di un aumento, poi arrotondato all'aumento superiore previsto dalla
nuova classe.
L'art. 15 cpv. 3 LStip
rinvia all'art. 9 LStip per il calcolo dello stipendio in caso di promozione. Da
ciò si deduce che di regola il dipendente andrebbe inserito al minimo della
classe salariale stabilita per la nuova funzione (art. 9 cpv. 1 LStip). Sennonché,
l'art. 15 cpv. 3 LStip fissa pure il principio secondo cui il nuovo stipendio
non deve essere inferiore a quello precedente, maggiorato di un aumento annuo.
Il rinvio all'art. 9 LStip permette anche di contemplare la possibilità di
attribuire un salario maggiore al minimo, a seconda delle circostanze (art. 9
cpv. 3 e 4 LStip). Il legislatore ha delegato all'autorità di nomina la facoltà
di stabilire nel regolamento i criteri che determinano lo stipendio iniziale
dei candidati con esperienza, ciò che il Consiglio di Stato ha fatto all'art.
51.
LStip per quanto attiene allo stipendio iniziale dei nuovi assunti. Avendo
esso trattato i casi di promozione separatamente (art. 54 LStip), si deduce che
esso ha voluto senz'altro escludere l'applicazione del meccanismo secondo cui
gli anni di esperienza lavorativa pregressa danno diritto a un certo numero di
aumenti annuali a queste fattispecie. Si può infatti partire dal presupposto
che gli anni di esperienza lavorativa precedente sono già stati considerati al
momento dell'assunzione, mentre gli anni di servizio presso l'Amministrazione
cantonale hanno permesso gli usuali avanzamenti di carriera (cfr. STA
52.2019.374
del 14 novembre 2019). Ciò non toglie che l'autorità di nomina, che
detiene ampio potere di apprezzamento in questo ambito, è libera di riconoscere
uno stipendio maggiore qualora circostanze particolari lo giustifichino (art. 9
cpv. 4 LStip). Tant'è che il Consiglio di Stato si è riservato di adottare
specifiche risoluzioni per stabilire il salario del dipendente in seguito a
promozione (art. 54 cpv. 4 RDSt), facoltà che gli permette di prevedere
correttivi in situazioni insoddisfacenti.
3.
Nel caso
concreto, dopo due anni di lavoro come estimatrice presso il DFE, Ufficio stima,
in classe 6, la ricorrente è passata, previa partecipazione a un pubblico
concorso, a quella di collaboratrice scientifica II presso l'Ufficio della
pianificazione locale del DT, in classe 9. Posizione che le permetterà, dopo 15
aumenti, di conseguire la promozione alla classe 10 (collaboratrice scientifica
I). Lo stipendio dell'insorgente è quindi cambiato da fr. 89'146.- (al 100%) a
fr. 92'485.- (sempre al 100%).
3.1
La funzione di
estimatrice presso l'Ufficio stima ha quale compito quello di determinare la
stima ufficiale dei fondi situati sul territorio del Cantone per garantirne
l'applicazione a tutte le leggi (cfr. descrizione della funzione, doc. 8). Le
responsabilità principali della ricorrente in questo ruolo sono così definite:
-
Prepara il materiale necessario
alla stima.
-
Esegue le stime previo sopralluogo
nei casi necessari.
-
Determina la valutazione dei fondi
utilizzando le procedure informatiche stabilite.
-
Esamina i reclami di prima istanza
con eventuale sopralluogo.
-
Collabora attivamente con i
servizi pubblici e privati coinvolti nel processo di stima dei fondi.
-
Si mette a disposizione, per
informazione o consulenza, con gli Uffici dei Registi, i geometri e partecipa
alle riunioni con i contribuenti durante il periodo di pubblicazione delle
stime.
-
Collabora nell'esecuzione delle
perizie e pratiche per i diversi enti pubblici.
Lo svolgimento di
detta funzione presuppone quale requisito minimo il possesso di un attestato
federale di capacità (AFC) di disegnatore. Alternativamente, l'autorità di
nomina richiede una formazione superiore in architettura o progettazione edile.
Il posto di
collaboratrice scientifica all'Ufficio della pianificazione locale del DT
prevede invece i seguenti compiti (cfr. bando di concorso, doc. C):
-
Esaminare atti pianificatori
comunali e redigere i relativi progetti di risoluzione dell'autorità competente
(CdS, DT, DST, SST).
-
Collaborare nell'elaborazione di
progetti di Piani di utilizzazione cantonali e seguirne la procedura di
adozione.
-
Svolgere i compiti legati
all'informatizzazione dei Piani di utilizzazione (PR e PUC) ed in particolare
assicurare che i geodati siano elaborati correttamente secondo i processi e le
procedure vigenti.
-
Prestare la consulenza ai Comuni e
ai Servizi incaricati dell'elaborazione di atti pianificatori.
-
Svolgere l'esame e redigere il
preavviso di merito dell'Ufficio o per conto della Sezione su progetti
stradali, progetti edilizi, decreti di protezione o altro.
Per assumere la
funzione è necessario aver concluso studi accademici completi (bachelor e
master).
3.2
Come sottolinea
la Sezione delle risorse umane, la ricorrente, già alle dipendenze dello Stato,
è passata a una funzione di classe superiore, in esito alla partecipazione a un
concorso. Di primo acchito, sembrano quindi date le premesse affinché questo trasferimento
sia qualificato come promozione ai sensi dell'art. 15 LStip, con conseguente
applicazione del meccanismo secondo cui la nuova retribuzione va calcolata in
base all'importo dell'ultimo stipendio annuale maggiorato di uno scatto, poi
arrotondato all'aumento superiore previsto dalla nuova classe. Impostazione
che, come detto, si basa sul principio secondo cui l'esperienza pregressa del
collaboratore è già stata presa in considerazione al momento dell'assunzione e
che esprime tutta la sua ragione d'essere in frequenti casi in cui avvengono le
promozioni all'interno dell'Amministrazione cantonale. Si possono infatti annoverare,
tra le varie ipotesi, quella in cui un dipendente consegue un titolo che gli
permette di accedere a una funzione di rango più alto, così come il passaggio a
un ruolo gerarchicamente superiore resosi vacante, dopo anni di servizio che
hanno permesso all'impiegato di acquisire la necessaria esperienza.
Diverso è tuttavia il
caso dell'insorgente, che è passata dalla funzione di estimatrice presso il DFE
a quella di collaboratrice scientifica presso il DT, cambiando completamente
settore di attività e mansioni. Dal profilo retributivo, occorre rilevare che l'insorgente
è stata inizialmente assunta per svolgere un lavoro che non richiedeva
necessariamente la formazione universitaria in suo possesso. Di conseguenza, al
momento della nomina nel 2021, gli anni di esperienza svolti all'esterno
dell'Amministrazione sono stati sì considerati dando luogo a otto aumenti, ma in
una classe di stipendio (6), che non riflette le effettive qualifiche
dell'insorgente. Essi non trovano pertanto adeguato riconoscimento nell'attuale
salario, come dimostra il fatto che, malgrado il salto di tre classi di
stipendio, la sua retribuzione (fr. 92'485.-) è di poco superiore alla precedente
(fr. 89'146.-). Mentre se l'insorgente avesse iniziato il suo impiego presso il
DT direttamente dopo la sua esperienza nel privato, gli otto aumenti che le
sarebbero stati verosimilmente riconosciuti le avrebbero consentito di accedere
a una retribuzione annua di fr. 105'460.-. Poste le predette considerazioni, il
trasferimento della ricorrente all'Ufficio della pianificazione locale impone
di essere trattato, dal profilo retributivo, al pari di una nuova assunzione,
anziché di una promozione.
Il nuovo salario va
quindi fissato secondo le regole volte a definire lo stipendio iniziale dei
dipendenti (art. 9 LStip e 51 RDSt) e non a quelle che reggono i casi di
promozione (art. 15 LStip e 54 RDSt), che non si attagliano alla particolarità
della fattispecie e conducono a un risultato manifestamente iniquo.
4.
Il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto e la decisione
impugnata annullata nella misura in cui stabilisce lo stipendio della
ricorrente. Gli atti sono rinviati all'autorità di nomina affinché assegni
all'insorgente il numero di aumenti all'interno della classe 9, tenendo conto
della sua esperienza professionale pregressa secondo le regole di cui all'art.
51.
LStip.
5.
La tassa di
giustizia è posta a carico dello Stato secondo soccombenza (art. 49 cpv. 1 e 6
LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'insorgente, che non si è avvalsa
dell'assistenza di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
impugnata è annullata nella misura in cui assegna all'insorgente 3 aumenti
all'interno della classe 9;
1.2
gli atti sono
rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato. Alla ricorrente è
restituito l'anticipo versato in eccesso.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera