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Decisione

52.2023.153

Licenza edilizia per uno stabile residenziale

4 novembre 2024Italiano20 min

regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110];

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.153

Lugano

4

novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 2 maggio

2023 di

RI

1

RI

2

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 15 marzo 2023 (n. 1261) del

Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la

risoluzione del 21 ottobre 2021 con cui il Municipio di Savosa ha rilasciato

a CO 1 la licenza edilizia per la costruzione di uno stabile residenziale

(part. __________);

ritenuto, in

fatto

A. CO 1 è proprietaria di

un fondo (part. __________) sul quale vi è un edificio, situato nel comune di

Savosa, assegnato dal vigente piano regolatore alla zona

residenziale-semiestensiva (R3b). Il fondo confina a nord con la part. __________

(appartenente a __________ e __________) e, verso est, mediante un passaggio

lungo e stretto, con via __________.

ESTRATTO MAPPA

B. a. Dopo che il 19

dicembre 2018 il Consiglio di Stato aveva annullato il permesso rilasciatole dal

Municipio per un primo progetto (giudizio poi confermato da questo Tribunale

con sentenza del 23 luglio 2020, n. 52.2019.67), il 5 maggio 2021 CO 1 ha

presentato una nuova domanda di costruzione per edificare uno stabile di

quattro appartamenti (da 3½ - 4½ locali), previa demolizione della casa

esistente. Il progetto, che ha rielaborato parzialmente quello precedente, è

stato nuovamente inoltrato in parallelo alla domanda di costruzione per una

palazzina d'appartamenti sulla confinante part. __________ (oggetto della

procedura di cui all'inc. 52.2023.154, che viene pure evasa con giudizio

separato di data odierna). Esso prevede in particolare l'edificazione di un

volume articolato su quattro livelli, di cui tre fuori terra e uno interrato,

destinato tra l'altro a un garage (con 8 posteggi). Quest'ultimo sarà

accessibile da via __________, attraverso la rampa e l'autorimessa interrata

(con 10 posti) da realizzare sulla part. __________.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di RI 3,

RI 1 e RI 2, comproprietari del fondo confinante (part. __________).

c. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 118732), il 21 ottobre 2021 il

Municipio ha concesso la licenza edilizia richiesta (subordinata ad alcune

condizioni), rigettando nel contempo l'opposizione pervenuta.

C. Con giudizio del 15

marzo 2023, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dai vicini

opponenti contro tale risoluzione.

Dopo aver disatteso delle censure relative alla completezza del progetto (che

comprende anche un concetto di smaltimento delle acque, supportato da una

perizia idrogeologica e preavvisato favorevolmente dall'autorità

dipartimentale) e una critica al sindaco (che non ha comunque partecipato alla

decisione), il Governo ha poi respinto le obiezioni concernenti le servitù

prediali (da far valere semmai in sede civile). Richiamando il precedente

giudizio di questo Tribunale, ha in seguito tutelato la convenzione sulla

ripartizione delle distanze da confine tra i proprietari dei due fondi dedotti

in edificazione (part. __________ e __________), precisando che la stessa andrà

annotata nel registro degli indici. Relativamente alla distanza tra edifici, ha

poi ricordato la condizione del permesso della parallela procedura che prevede,

prima dell'inizio dei lavori, la demolizione della costruzione sul mapp. __________

in contrasto con tale parametro. Dopo aver rigettato le doglianze riferite all'altezza

e alla superficie utile lorda (rinviando alle considerazioni già espresse da

questo Tribunale nel predetto giudizio), l'Esecutivo cantonale ha infine

respinto anche le obiezioni riguardanti l'accesso e i posteggi, come pure una

lamentela generica sull'inquinamento fonico.

D. RI 3, RI 1e RI 2

deducono ora tale risoluzione davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullata insieme alla licenza edilizia.

In sintesi, dopo aver accennato

alla critica al sindaco sollevata nella parallela procedura, i ricorrenti

rieccepiscono in questa sede il mancato rispetto della distanza tra edifici,

ritenendo insufficiente la condizione di licenza evocata dal Governo (relativa

alla demolizione dell'edificio esistente sulla part. __________) e necessaria

la costituzione di una servitù prediale. Nel computo della distanza tra

edifici, aggiungono, andrebbe inoltre considerato il passaggio (strada) che si

insinua tra le part. __________ e __________. L'accordo di assunzione della

maggior distanza da confine andrebbe invece imperativamente iscritto nel

registro degli indici. Contestano poi la conformità del concetto di smaltimento

delle acque meteoriche, richiamando anche il precedente giudizio di questo

Tribunale. Il progetto, affermano, impedirà il normale deflusso delle acque e

determinerà un ristagno sul loro fondo; inoltre, impedirà pure l'esercizio

della servitù di allacciamento al collettore comunale di cui beneficia la part.

__________. Gli insorgenti negano in seguito la sufficienza dell'accesso di via

__________, che non sarebbe in grado di sopportare il traffico indotto dal

progetto; la situazione, aggiungono, sarebbe oltretutto aggravata dalle manovre

dei veicoli in entrata e uscita dalla ripida rampa dell'autorimessa. Da ultimo

ritengono inconsistente il numero di stalli esterni (per visitatori) previsti

dal progetto (due e mezzo sulla part. __________ e mezzo sulla

part. __________).

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) riconferma le precedenti prese di

posizione. Postulano inoltre la reiezione del gravame il Municipio e CO 1,

quest'ultima prendendo posizione sulle singole censure dei ricorrenti con

argomenti che, nella misura del necessario, saranno discussi in appresso.

F. In sede di

replica e duplica, gli insorgenti rispettivamente l'istante in licenza si sono

riaffermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in

parte le loro tesi, di cui si riferirà, per quanto occorre, in seguito. Anche l'autorità

dipartimentale si è ulteriormente riconfermata nella sua posizione.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di un fondo vicino e già

opponenti, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui

sono destinatari (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. Preliminarmente

va rilevato che non occorre dilungarsi sull'eccezione relativa all'astensione

del sindaco, che i ricorrenti hanno sollevato nella parallela procedura e che

chiedono di considerare anche nell'ambito della presente, se verrà accolta.

La censura in questione è infatti stata respinta (cfr. STA 52.2023.154 di data

odierna consid. 2). Come già ricordato dal Governo, giova nondimeno rilevare

che il sindaco non ha neppure partecipato all'iter che ha condotto al rilascio

della licenza edilizia a CO 1, per modo che ogni eventuale critica cadrebbe

comunque nel vuoto.

3. Distanze

3.1. La maggior parte degli

ordinamenti edilizi definisce distanze tra edifici e distanze dal confine. Le

distanze tra edifici servono in primo luogo ad assicurare l'igiene, la

sicurezza ed il soleggiamento naturale delle costruzioni. Quelle dal confine

sono invece destinate a suddividere le distanze tra edifici fra i proprietari

di fondi confinanti (cfr. Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1166 e 1175 ad art. 39 LE).

Le distanze tra edifici sono di regola imperative. Per principio, i proprietari

di fondi confinanti non possono disporne per ridurle. Possono invece accordarsi

fra loro per ripartirle diversamente da quanto prevede l'ordinamento delle

distanze da confine. Così come possono convenire una modificazione

dell'andamento del confine comune, possono anche accordarsi su una diversa

distribuzione delle distanze da confine, ponendo a carico di uno dei due fondi

la distanza mancante, in modo che sia comunque rispettata la distanza tra

edifici risultante dalla somma delle distanze dal confine (cfr. STA 52.2021.48

del 10 novembre 2022 consid. 3.1 e rimandi, 52.2019.68 del 23 luglio 2020

consid. 4.1; Scolari, op. cit., n.

1166 ad art. 39 LE).

3.2. Giusta l'art. 8 cpv.

1 delle norme di attuazione del piano regolatore di Savosa (NAPR), la

distanza minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita dalle

rispettive norme di zona. La distanza tra due edifici situati su fondi

contigui, soggiunge l'art. 8 cpv. 2

NAPR, deve essere almeno uguale alla somma delle rispettive distanze dal

confine stesso. Nella zona R3b la distanza minima dai limiti dei fondi è di

4.50 m; la distanza tra edifici è dunque pari a 9.00 m (cfr. art. 37 NAPR).

Conformemente al principio generale sopraricordato, comune a molti ordinamenti,

l'art. 8 cpv. 3 NAPR precisa che

previa convenzione tra due o più proprietari confinanti, il Municipio può

concedere una deroga alla distanza da confine stabilita per le singole zone

alla condizione che il proprietario del fondo contiguo si assuma a proprio

carico la maggiore distanza, in modo da garantire quella minima richiesta tra

edifici. L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora questi abbia

firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione. Il

Municipio, conclude la norma, annota l'accordo nel registro degli indici.

3.3. In concreto, come visto, il progetto è stato inoltrato

parallelamente alla domanda di costruzione per la nuova palazzina sulla part. __________.

Ritenuto che tale edificio disterà solo m 1.50 dal confine con la part. __________

- analogamente al precedente progetto - CO 1 si è assunta la distanza mancante

(3.00 m), controfirmando in particolare il piano di situazione annesso alla

domanda inoltrata da __________ e __________, al fine di rispettare la distanza

minima di 9 m dal suo nuovo stabile (che ha previsto di arretrare dal confine

fino a m 7.50). La relazione tecnica del progetto sulla part. __________

precisa inoltre che, se il nuovo edificio sulla part. __________ non dovesse

essere costruito immediatamente, la proprietaria s'impegna a demolire quello

esistente in modo da ottenere la distanza minima tra gli edifici di 9 m. In

sede di rilascio del permesso al mapp. __________, il Municipio ha dunque

previsto, a titolo di condizione, che prima dell'inizio dei lavori

dovrà

essere demolita la parte di costruzione sul fondo n. __________ RFD che non

rispetta la distanza tra edifici (9 m).

Ora, contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, tale condizione

(sospensiva) non risulta inammissibile, ma al contrario giustificata dalla

necessità di ancorare l'efficacia della licenza edilizia al rispetto della

distanza imperativa tra edifici a seguito dall'accordo tra i proprietari. Indirettamente,

essa garantisce peraltro anche un coordinamento tra i due progetti a livello

esecutivo (ritenuto che l'edificazione della nuova palazzina con l'autorimessa

sulla part. __________, che darà pure l'accesso veicolare al futuro stabile sul

mapp. __________, dovrà evidentemente avvenire per prima). Non si tratta in

ogni caso di una clausola che riguarda una parte terza estranea all'iter rispettivamente

a cui viene imposto un onere.

Diversamente da quanto credono gli insorgenti, la predetta condizione, che

scaturisce dal diritto pubblico, non esige la costituzione di una servitù

prediale. E neppure la richiede l'accordo di assunzione della maggior distanza:

l'iscrizione a registro fondiario non è infatti generalmente prevista per

questo genere di accordi, per il perfezionamento dei quali è di regola

sufficiente che il vicino si dichiari disposto a rispettare la distanza tra

edifici, assumendosi la distanza dal confine mancante alla costruzione da

realizzare sul fondo contermine (come anche prevede l'art. 8 cpv. 3 NAPR, per il quale basta la firma

sul piano di situazione; cfr. STA 52.2021.48 del 10 novembre 2022 consid. 3.1,

52.2002.223 del 20 agosto 2002 consid. 4.1; cfr. pure STA 52.2019.68 citata

consid. 4.3). Dalla convenzione tra i vicini risulta in effetti una restrizione

di diritto pubblico della proprietà privata che sussiste, come tale, senza

necessità di iscrizione a registro fondiario (cfr. art. 680 cpv. 1 del codice

civile svizzero del 10 dicembre 1907; cfr. STA

52.2021.48 citata consid. 3.1, 52.2002.223 citata consid. 4.1). Va

invece da sé che, così come già indicato nel precedente giudizio, l'accordo tra

Fatti

i proprietari andrà annotato nel registro degli indici conformemente all'art. 8

cpv. 3 NAPR (cfr. pure STA 52.2019.68

citata consid. 4.3). Tale iscrizione ha comunque solo valore dichiarativo, non

costitutivo (cfr. in senso analogo: STA 52.2016.12 del 26 aprile 2017).

3.4. Da respingere è inoltre l'obiezione relativa al passaggio che si insinua

tra le part. __________ e __________: in quanto riconducibile a un impianto

sotterraneo che non sporge dal terreno, tale passaggio non richiama il rispetto

di alcuna distanza da confine o tra edifici (cfr. art. 42 cpv. 1 del

regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 [RLE; RL 705.110];

STA 52.2013.96 del 27 marzo 2014 in RtiD II-2014 n. 20 consid. 3.1.3). Anche su

questo punto non vi è quindi motivo di scostarsi dalle analoghe conclusioni

tratte nel precedente giudizio (STA 52.2019.67 citata consid. 4.4).

4. Accesso sufficiente

4.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è

urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 700]). Un fondo è urbanizzato solo

se dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista

utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La

nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale, il quale

stabilisce tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di

dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (cfr. DTF

123 II 337 consid. 5b, 117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3; Jeannerat Eloi, in:

Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplan,

Zurigo 2016, n. 1, 8, 17 e 18 ad art. 19). L'esigenza di un accesso sufficiente

si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco.

L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione

stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di

soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. La sufficienza

dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista,

segnatamente delle possibilità edificatorie del comparto interessato e delle

circostanze concrete (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d, 123 II 337 consid. 5b).

L'autorità decidente fruisce in proposito di una certa latitudine di giudizio,

censurabile da parte del Tribunale unicamente nella misura in cui perfezioni

gli estremi della violazione del diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; DTF 121

I 65 consid. 3a). La sufficienza dell'accesso, che comprende anche il

collegamento dalla strada pubblica (cfr. DTF 121 I 65 consid. 3c), deve di

massima essere assicurata sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio

del permesso (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2 con

rinvii, I-2011 n. 19 consid. 4.1 e rimandi).

4.2. In concreto, il progetto prevede di realizzare l'accesso veicolare al

nuovo stabile da via __________, attraverso la rampa e l'autorimessa interrata

da costruire sul fondo confinante a nord. Controverso in questa sede è essenzialmente

se tale accesso sia sufficiente in fatto, segnatamente per quanto attiene alla

strada pubblica. Nessuno mette invece in discussione che lo sia sul piano

giuridico, e in particolare relativamente al passaggio sulla part. __________,

che, diversamente dal precedente giudizio, è stata frattanto gravata da un

diritto di passo pedonale e veicolare a favore del mapp. __________ (cfr.

registro fondiario, DG del 22 settembre 2021).

4.3. Ora, contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, non vi è ragione

per non ritenere sufficientemente garantito dal profilo fattuale l'accesso da

via __________, strada di servizio a fondo cieco, che serve meno di una

trentina di abitazioni. Non vi è in particolare motivo di dubitare che,

diversamente da quanto ritenuto dal Municipio, questo percorso stradale - che i

veicoli (dall'ampia imboccatura a due corsie con la via cantonale) dovranno

percorre per un tratto limitato a una settantina di metri, largo almeno 5-6 m e

per lo più rettilineo (al di là della curva in corrispondenza del mapp. __________;

cfr. mappa catastale; cfr. pure immagini reperibili sul geoportale Swisstopo e

Google Maps; cfr. STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii) - sarà

in grado di assorbire il traffico indotto dai nuovi posteggi sulla part. __________,

oltre che da quelli sul fondo confinante (8 + 10 interni e 3 esterni; cfr. pure

analisi fonica del 16 aprile 2021 pag. 3 seg.). In particolare, non emergono possibili

difficoltà per eventuali casi d'incrocio fra veicoli o con pedoni e ciclisti. A

dispetto di quanto vagamente eccepito nell'impugnativa, neppure è dato di

vedere in che modo la rampa inclinata sulla part. __________, che sboccherà

perpendicolarmente a via __________ (larga in quel punto fino a quasi 7 m), potrà

seriamente compromettere la circolazione stradale. Tanto più che nemmeno gli

insorgenti ne contestano la conformità con le NAPR (ribadita dall'istante in

licenza, cfr. risposta pag. 10), né sostanziano eventuali contrasti con altre

normative (quali le norme VSS, evocate solo in modo del tutto generico). In

queste circostanze, le loro critiche (riguardanti peraltro anche aspetti che

esulano dalla presente procedura, quali l'asserita chiusura di un sentiero

pedonale), cadono quindi nel vuoto.

5. Posteggi

5.1. Secondo l'art. 44 cpv. 1 NAPR, per costruzioni, ricostruzioni e

trasformazioni è obbligatoria la formazione di posteggi per autoveicoli,

dimensionati secondo le norme VSS. In particolare, per le abitazioni è

richiesto 1 posto auto ogni appartamento e, per appartamenti superiori a 100 m2,

1 posto auto ogni 100 m2 di superficie utile lorda e frazione.

5.2. In concreto, il progetto prevede 8 posti nell'autorimessa al servizio dei

4 appartamenti (cfr. relazione tecnica): rispetta dunque il fabbisogno

prescritto dall'art. 44 cpv. 1 lett. a NAPR. Pure soddisfatto è il numero

minimo di posteggi per l'edificio sulla confinante part. __________, nella

misura in cui contempla 10 posti nell'autorimessa (cfr. la relativa relazione

tecnica). A questi posteggi si aggiungono tre ulteriori posti esterni per

ospiti (2 per il mapp. __________ e 1 per il mapp. __________, situato a

cavallo tra i due fondi; cfr. citata relazione, planimetrie e risposta della

resistente pag. 11). Ora, in assenza di disposizioni che impongano la

realizzazione di un numero minimo o massimo di stalli per visitatori, non è

dato di vedere perché quelli concretamente previsti non dovrebbero essere

sufficienti. Tanto più considerando che sull'altro lato di via __________ v'è

pure un posteggio pubblico con almeno un'altra decina di parcheggi. Nulla

muterebbe peraltro se lo stallo previsto a cavallo tra le part. __________ e __________

non dovesse essere realizzato, come temono gli insorgenti. Anche su questo

punto, il ricorso è pertanto infondato.

6. Smaltimento

delle acque meteoriche

6.1. Secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque

del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), le acque di scarico non inquinate devono

essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità

cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in

un'acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere per quanto possibile

affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta consentano di far

defluire l'acqua in modo regolare.

Il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) definisce le zone nelle

quali le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare (cfr.

art. 5 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28

ottobre 1998; OPAc; RS 814.201). Il regolamento delle canalizzazioni del 29

marzo 2021 del comune di Savosa (RC) precisa che, nelle zone che secondo il PGS

sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in

loco tramite infiltrazione. È ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella

canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato

dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea

all'infiltrazione (cfr. art. 18 cpv. 5.2 RC). Nelle zone che, secondo il PGS,

sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere,

nella maggior misura possibile, infiltrate. È autorizzata l'immissione in

canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in

loco. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono

invece essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per

acque meteoriche o miste secondo quanto previsto dal PGS, con l'adozione, se

del caso, di misure di ritenzione e trattamento (cfr. art. 18 cpv. 5.2 RC).

6.2. In concreto, per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche e

chiare sul fondo (in cui è parzialmente possibile l'infiltrazione secondo il

PGS, che richiede comunque una valutazione caso per caso, da effettuare

mediante perizia idrogeologica), il progetto prevede un concetto di smaltimento

in parte tramite infiltrazione in una trincea drenante (in particolare per le

acque provenienti dalla copertura piana, da un'area pavimentata e da un'area

verde a nord), in parte tramite infiltrazione superficiale e in parte mediante canalizzazione

(limitatamente ai posteggi e all'area asfaltata verso via __________; cfr.

relazione tecnica smaltimento e trattamento acque, piano di smaltimento delle

acque e piano canalizzazioni). Secondo il piano canalizzazioni, la trincea

drenante, prevista sul lato sud-ovest del fondo, sarà lunga 10 m e con un

diametro (del tubo forato) di 30 cm. Il progetto è stato corredato anche da una

relazione idrogeologica del gennaio 2021 della __________ SA (dott. geol. __________),

che ha accertato la capacità d'infiltrazione del sottosuolo (mediante prova d'infiltrazione)

e il dimensionamento dell'impianto di infiltrazione. Tale relazione conclude indicando

che le condizioni per l'infiltrazione profonda delle acque meteoriche sono molto

basse, ma non nulle; per il nuovo edificio sulla part. __________,

prospetta quindi la realizzazione di una trincea di 16 metri di lunghezza (suddivisibile

in tronconi) e 1 metro di diametro (tubo in cemento forato), da dotare

di un troppo pieno (per il caso di ripetuti e ravvicinati eventi di pioggia, vista

la scarsa permeabilità) e ghiaia di riporto.

La Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) ha preavvisato favorevolmente

il concetto di smaltimento proposto, ritenuto rispettoso del PGS e supportato

dalla perizia idrogeologica (cfr. avviso cantonale e duplica). Ad analoga conclusione

è essenzialmente pervenuto il Governo.

La stessa non può tuttavia essere condivisa. Alla luce di quanto sopraesposto è

infatti piuttosto evidente che il progetto non ha proposto un concetto di

smaltimento in linea con la relazione del dott. geol. __________, ma -

analogamente al precedente progetto - una trincea d'infiltrazione quantomeno

sottodimensionata (per estensione e capacità del tubo di percolazione). A

fronte di questo difetto - e conformemente a quanto già prospettato nel passato

giudizio richiamato dai ricorrenti (cfr. STA 52.2019.67 citata consid. 3.3) -

il Tribunale non può quindi far altro che rinviare gli atti al Governo affinché

richieda all'istante dei piani di smaltimento e delle canalizzazioni aggiornati

in base alle risultanze della relazione idrogeologica e, dopo aver interpellato

la SPAAS e sentito il Municipio e le parti, si pronunci nuovamente.

Per il resto, nella misura in cui non concernono il sistema di smaltimento

delle acque, ma l'edificazione in quanto tale del fondo (muro dell'autorimessa,

ecc.), le doglianze degli insorgenti riguardanti lo scolo delle acque o altre

immissioni, come pure l'esercizio della servitù di canalizzazione a favore

della part. __________, vanno invece disattese in quanto di mera natura civile.

7. 7.1. Sulla base

di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è dunque parzialmente

accolto. La decisione impugnata è di conseguenza annullata e gli atti sono

rinviati al Governo per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (consid. 6).

7.2. Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto, comporta che chi

ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto 2018

consid. 6.2; tra tante: STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 5.2 e rinvii).

La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è dunque posta a carico dell'istante

in licenza, che è inoltre tenuta a rifondere ai ricorrenti, assistiti da un

legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49

cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione

del 15 marzo 2023 (n. 1261) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti

sono rinviati al Governo per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico di CO 1, che è inoltre tenuta a rifondere

ai ricorrenti complessivi fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.

Agli insorgenti va restituito l'importo versato a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera