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Decisione

52.2023.154

Licenza edilizia per uno stabile residenziale

4 novembre 2024Italiano20 min

123 II 337 consid. 5b, 117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3; Jeannerat Eloi, in:

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.154

Lugano

4

novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 2 maggio

2023 di

RI

1

RI

2

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 15 marzo 2023 (n. 1262) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa degli insorgenti avverso la

risoluzione del 21 ottobre 2021 con cui il Municipio di Savosa ha rilasciato

a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia per costruire uno stabile residenziale

(part. __________);

ritenuto, in

fatto

A. CO 1 e CO 2 sono

comproprietari di un fondo (part. __________) sul quale vi è un edificio e un

piccolo fabbricato, situato nel comune di Savosa, lungo via __________,

assegnato dal vigente piano regolatore alla zona residenziale-semiestensiva

(R3b). Il fondo confina a sud con la part. __________ (appartenente a __________).

ESTRATTO MAPPA

B. a. Dopo che il 19

dicembre 2018 il Consiglio di Stato aveva annullato il permesso rilasciato loro

dal Municipio per un primo progetto (giudizio poi confermato da questo

Tribunale con sentenza del 23 luglio 2020, n. 52.2019.68), il 5 maggio 2021 CO

1 e CO 2 hanno presentato una nuova domanda di costruzione per edificare una

palazzina di cinque appartamenti (da 3½ locali), previa demolizione degli

edifici esistenti. Il progetto, che ha rielaborato parzialmente quello

precedente, è stato nuovamente inoltrato in parallelo a una domanda di

costruzione sulla confinante part. __________ (oggetto della procedura di cui

all'inc. 52.2023.153, che viene pure evasa con giudizio separato di data

odierna). Esso prevede in particolare la costruzione di un volume articolato su

quattro livelli, di cui tre fuori terra e uno interrato, destinato tra l'altro

a un'autorimessa (con 10 posteggi), che sarà raggiungibile da via __________

mediante una rampa e darà anche accesso al garage (con 8 posti) da realizzare

sulla part. __________.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di RI 3 RI

1 e RI 2, comproprietari del fondo confinante (part. __________).

c. Raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 118733), il 21 ottobre 2021 il

Municipio ha concesso la licenza edilizia richiesta (subordinata ad alcune

condizioni), rigettando nel contempo l'opposizione pervenuta.

C. Con giudizio del 15

marzo 2023, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto dai vicini

opponenti contro tale risoluzione.

Dopo aver disatteso

delle censure relative alla completezza del progetto (che comprende anche un

concetto di smaltimento delle acque, supportato da una perizia idrogeologica e

preavvisato favorevolmente dall'autorità dipartimentale) e una critica al

sindaco (che non ha comunque partecipato alla decisione), il Governo ha poi

respinto le obiezioni concernenti le servitù prediali (da far valere semmai in

sede civile). Richiamando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha in

seguito tutelato la convenzione sulla ripartizione delle distanze da confine

tra i proprietari dei due fondi dedotti in edificazione (part. __________ e __________),

precisando che la stessa andrà annotata nel registro degli indici.

Relativamente alla distanza tra edifici, ha poi ricordato la condizione del

permesso che prevede, prima dell'inizio dei lavori, la demolizione della

costruzione sul mapp. __________ in contrasto con tale parametro. Dopo aver

rigettato le obiezioni riferite all'altezza e alla superficie utile lorda

(rinviando alle considerazioni già espresse da questo Tribunale nel predetto

giudizio), l'Esecutivo cantonale ha infine respinto anche le obiezioni

riguardanti l'accesso e i posteggi, come pure una lamentela generica sull'inquinamento

fonico.

D. Avverso tale giudizio,

RI 3, RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia.

In sintesi, i ricorrenti sollevano anzitutto una critica al sindaco, che in

passato sarebbe intervenuto in modo inopportuno a favore dei fratelli __________

(per una trattativa di vendita della loro part. __________), lamentando

possibili interferenze nella procedura edilizia, nonostante la sua astensione.

Rieccepiscono poi il mancato rispetto della distanza tra edifici, ritenendo

insufficiente la condizione di licenza evocata dal Governo (relativa alla

demolizione dell'edificio esistente sulla part. __________) e necessaria la

costituzione di una servitù prediale. Nel computo della distanza tra edifici,

aggiungono, andrebbe inoltre considerato il passaggio (strada) che si insinua

tra le part. __________ e __________. L'accordo di assunzione della maggior distanza

da confine andrebbe invece imperativamente iscritto nel registro degli indici.

Contestano poi la conformità del concetto di smaltimento delle acque

meteoriche, richiamando anche il precedente giudizio di questo Tribunale. Il

progetto, affermano, impedirà il normale deflusso delle acque e determinerà un

ristagno sul loro fondo. Gli insorgenti negano in seguito la sufficienza dell'accesso

di via __________, che non sarebbe in grado di sopportare il traffico indotto

dal progetto; la situazione, aggiungono, sarebbe oltretutto aggravata dalle

manovre dei veicoli in entrata e uscita dalla ripida rampa dell'autorimessa da

realizzare sulla part. __________. Da ultimo ritengono inconsistente il

numero di stalli esterni (per visitatori) previsti dal progetto (due e mezzo

sulla part. __________ e mezzo sulla part. __________).

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) riconferma le precedenti prese di

posizione. Postulano inoltre la reiezione del gravame il Municipio e CO 1 e CO

2, questi ultimi prendendo posizione sulle singole censure dei ricorrenti con

argomenti che, nella misura del necessario, saranno discussi in appresso.

F. In sede di

replica e duplica, gli insorgenti rispettivamente gli istanti in licenza si

sono riaffermati nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio,

sviluppando in parte le loro tesi, di cui si riferirà, per quanto occorre, in

seguito. Anche l'autorità dipartimentale e il Municipio si sono ulteriormente

riconfermati nelle loro posizioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di un fondo vicino e già

opponenti, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui

sono destinatari (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso,

tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. Astensione del

sindaco

Da respingere è anzitutto l'eccezione dei ricorrenti relativa a possibili

interferenze nella procedura di rilascio del permesso da parte del sindaco,

nonostante la sua astensione. Come già ricordato dal Governo, __________ non ha

preso parte alla discussione, né alla decisione di concessione del permesso

(cfr. risposta del Municipio al Governo ed estratto risoluzione agli atti). Né

emerge che egli abbia in precedenza trattato la domanda di costruzione in oggetto.

Inconsistente è quindi la generica obiezione secondo cui la licenza edilizia

sarebbe solo l'ultimo

atto formale di un processo più lungo, delegato

ai collaboratori, essenzialmente l'UT, che sottostà al Sindaco (capo

dicastero amministrazione). Tanto più se si considera che l'Edilizia privata

non ricade nell'Amministrazione generale, né risulta peraltro che fosse o sia

attribuita al sindaco (per la corrente legislatura, cfr. organigramma Dicasteri

sub www.savosa.ch). Non occorre invece chiarire se __________ abbia

semplicemente sottoscritto o anche preso parte alle risoluzioni alla base degli

allegati di causa inoltrati dal Municipio in questa sede, comunque irrilevanti

ai fini del giudizio (anche se fossero estromessi dagli atti), nella misura in

cui l'Esecutivo comunale si è essenzialmente limitato a riconfermare la sua decisione

e le pregresse prese di posizione (a cui il sindaco non ha partecipato). Ogni

relativa critica dei ricorrenti cade di riflesso nel vuoto.

3. Distanze

3.1. La maggior parte degli

ordinamenti edilizi definisce distanze tra edifici e distanze dal confine. Le

distanze tra edifici servono in primo luogo ad assicurare l'igiene, la

sicurezza ed il soleggiamento naturale delle costruzioni. Quelle dal confine

sono invece destinate a suddividere le distanze tra edifici fra i proprietari

di fondi confinanti (cfr. Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1166 e 1175 ad art. 39 LE).

Le distanze tra edifici sono di regola imperative. Per principio, i proprietari

di fondi confinanti non possono disporne per ridurle. Possono invece accordarsi

fra loro per ripartirle diversamente da quanto prevede l'ordinamento delle

distanze da confine. Così come possono convenire una modificazione

dell'andamento del confine comune, possono anche accordarsi su una diversa

distribuzione delle distanze da confine, ponendo a carico di uno dei due fondi

la distanza mancante, in modo che sia comunque rispettata la distanza tra

edifici risultante dalla somma delle distanze dal confine (cfr. STA 52.2021.48

del 10 novembre 2022 consid. 3.1 e rimandi, 52.2019.68 del 23 luglio 2020

consid. 4.1; Scolari, op. cit., n.

1166 ad art. 39 LE).

3.2. Giusta l'art. 8 cpv.

1 delle norme di attuazione del piano regolatore di Savosa (NAPR), la

distanza minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita dalle

rispettive norme di zona. La distanza tra due edifici situati su fondi

contigui, soggiunge l'art. 8 cpv. 2

NAPR, deve essere almeno uguale alla somma delle rispettive distanze dal

confine stesso. Nella zona R3b la distanza minima dai limiti dei fondi è di

4.50 m; la distanza tra edifici è dunque pari a 9.00 m (cfr. art. 37 NAPR).

Conformemente al principio generale sopraricordato, comune a molti ordinamenti,

l'art. 8 cpv. 3 NAPR precisa che previa

convenzione tra due o più proprietari confinanti, il Municipio può concedere

una deroga alla distanza da confine stabilita per le singole zone alla

condizione che il proprietario del fondo contiguo si assuma a proprio carico la

maggiore distanza, in modo da garantire quella minima richiesta tra edifici.

L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora questi abbia firmato il

piano di situazione annesso alla domanda di costruzione. Il Municipio, conclude

la norma, annota l'accordo nel registro degli indici.

3.3. In concreto, come visto, il progetto è stato inoltrato

parallelamente alla domanda di costruzione sulla part. __________. Ritenuto che

la nuova palazzina disterà solo m 1.50 dal confine con tale fondo -

analogamente al precedente progetto - la sua proprietaria __________ si è

assunta la distanza mancante (3.00 m), controfirmando in particolare il piano

di situazione annesso alla domanda, al fine di rispettare la distanza minima di

9 m dal suo nuovo stabile sulla part. __________ (che ha previsto di arretrare

dal confine fino a m 7.50). La relazione tecnica del progetto precisa inoltre

che, se il nuovo edificio sulla part. __________ non dovesse essere costruito

immediatamente, la proprietaria s'impegna a demolire quello esistente in modo

da ottenere la distanza minima tra gli edifici di 9 m. In sede di rilascio del

permesso al mapp. __________, il Municipio ha dunque previsto, a titolo di

condizione, che prima dell'inizio dei lavori

dovrà essere demolita la

parte di costruzione sul fondo n. __________ RFD che non rispetta la distanza

tra edifici (9 m).

Ora, contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, tale condizione

(sospensiva) non risulta inammissibile, ma al contrario giustificata dalla

necessità di ancorare l'efficacia della licenza edilizia al rispetto della

distanza imperativa tra edifici a seguito dall'accordo tra i proprietari.

Indirettamente, essa garantisce peraltro anche un coordinamento tra i due

progetti a livello esecutivo (ritenuto che l'edificazione della nuova palazzina

con l'autorimessa sulla part. __________, che darà pure l'accesso veicolare al

futuro stabile sul mapp. __________, dovrà evidentemente avvenire per prima). Non

si tratta in ogni caso di una clausola che riguarda una parte terza estranea

all'iter rispettivamente a cui viene imposto un onere.

Diversamente da quanto credono gli insorgenti, la predetta condizione, che

scaturisce dal diritto pubblico, non esige la costituzione di una servitù

prediale. E neppure la richiede l'accordo di assunzione della maggior distanza:

l'iscrizione a registro fondiario non è infatti generalmente prevista per

questo genere di accordi, per il perfezionamento dei quali è di regola

sufficiente che il vicino si dichiari disposto a rispettare la distanza tra

edifici, assumendosi la distanza dal confine mancante alla costruzione da

realizzare sul fondo contermine (come anche prevede l'art. 8 cpv. 3 NAPR, per il quale basta la firma

sul piano di situazione; cfr. STA 52.2021.48 del 10 novembre 2022 consid. 3.1,

52.2002.223 del 20 agosto 2002 consid. 4.1; cfr. pure STA 52.2019.68 citata

consid. 4.3). Dalla convenzione tra i vicini risulta in effetti una restrizione

di diritto pubblico della proprietà privata che sussiste, come tale, senza

necessità di iscrizione a registro fondiario (cfr. art. 680 cpv. 1 del codice

civile svizzero del 10 dicembre 1907; cfr. STA

52.2021.48 citata consid. 3.1, 52.2002.223 citata consid. 4.1). Va

invece da sé che, così come già indicato nel precedente giudizio, l'accordo tra

Fatti

i proprietari andrà annotato nel registro degli indici conformemente all'art. 8

cpv. 3 NAPR (cfr. pure STA 52.2019.68

citata consid. 4.3). Tale iscrizione ha comunque solo valore dichiarativo, non

costitutivo (cfr. in senso analogo: STA 52.2016.12 del 26 aprile 2017).

3.4. Da respingere è inoltre l'obiezione relativa al passaggio che si insinua

tra le part. __________ e __________: in quanto riconducibile a un impianto

sotterraneo che non sporge dal terreno, tale passaggio

non richiama il rispetto di alcuna distanza da confine o tra edifici (cfr. art.

42 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre

1992 [RLE; RL 705.110]; STA 52.2013.96 del 27 marzo 2014 in RtiD II-2014 n. 20

consid. 3.1.3). Anche su questo punto non vi è quindi motivo di scostarsi dalle

analoghe conclusioni tratte nel precedente giudizio (STA 52.2019.68 citata

consid. 4.3).

4. Accesso

sufficiente

4.1. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è

urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 700]). Un fondo è urbanizzato solo

se dispone, fra l'altro, di un accesso sufficiente ai fini della prevista

utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). La

nozione di accesso sufficiente attiene al diritto federale, il quale

stabilisce tuttavia unicamente principi generali, mentre i requisiti di

dettaglio sono eventualmente fissati dal diritto cantonale e comunale (cfr. DTF

123 II 337 consid. 5b, 117 Ib 308 consid. 4a; RDAT I-2003 n. 59 consid. 3; Jeannerat Eloi, in:

Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplan,

Zurigo 2016, n. 1, 8, 17 e 18 ad art. 19). L'esigenza di un accesso sufficiente

si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco.

L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione

stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di

soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. La sufficienza

dell'accesso deve essere valutata tenendo conto dell'utilizzazione prevista,

segnatamente delle possibilità edificatorie del comparto interessato e delle

circostanze concrete (cfr. DTF 127 I 103 consid. 7d, 123 II 337 consid. 5b).

L'autorità decidente fruisce in proposito di una certa latitudine di giudizio,

censurabile da parte del Tribunale unicamente nella misura in cui perfezioni

gli estremi della violazione del diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm; DTF 121

I 65 consid. 3a). La sufficienza dell'accesso, che comprende anche il

collegamento dalla strada pubblica (cfr. DTF 121 I 65 consid. 3c), deve di

massima essere assicurata sia di fatto, sia di diritto al momento del rilascio

del permesso (cfr. DTF 127 I

103 consid. 7d; RtiD I-2011 n. 39 consid. 2.2 con rinvii, I-2011 n. 19 consid.

4.1 e rimandi).

4.2. In concreto, il progetto prevede di realizzare l'accesso veicolare alla

nuova palazzina da via __________. Attraverso la nuova rampa e l'autorimessa

interrata sulla part. __________ sarà poi raggiungibile anche il garage

sotterraneo del futuro stabile sul mapp. __________. Controversa in questa sede

è essenzialmente la sufficienza di tale accesso dal profilo fattuale,

segnatamente per quanto attiene alla strada pubblica.

4.3. Ora, contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, non vi è ragione

per non ritenere sufficientemente garantito in fatto l'accesso da via __________,

strada di servizio a fondo cieco, che serve meno di una trentina di abitazioni.

Non vi è in particolare motivo di dubitare che, diversamente da quanto ritenuto

dal Municipio, questo percorso stradale - che i veicoli (dall'ampia imboccatura

a due corsie con la via cantonale) dovranno percorre per un tratto limitato a

una settantina di metri, largo almeno 5-6 m e per lo più rettilineo (al di là

della curva in corrispondenza del mapp. __________; cfr. mappa catastale; cfr.

pure immagini reperibili sul geoportale Swisstopo e Google Maps; cfr. STF 1C_382/2015

del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii) - sarà in grado di assorbire il

traffico indotto dai nuovi posteggi sulla part. __________, oltre che da quelli

sul fondo confinante (10 + 8 interni e 3 esterni; cfr. pure analisi fonica del

16 aprile 2021 pag. 3 seg.). In particolare, non emergono possibili difficoltà

per eventuali casi d'incrocio fra veicoli o con pedoni e ciclisti. A dispetto

di quanto vagamente eccepito nell'impugnativa, neppure è dato di vedere in che

modo la rampa inclinata sulla part. __________, che sboccherà

perpendicolarmente a via __________ (larga in quel punto fino a quasi 7 m), potrà

seriamente compromettere la circolazione stradale. Tanto più che nemmeno gli

insorgenti ne contestano la conformità con le NAPR (ribadita dall'istante in

licenza, cfr. risposta pag. 10), né sostanziano eventuali contrasti con altre

normative (quali le norme VSS, evocate solo in modo del tutto generico). In

queste circostanze, le loro critiche (riguardanti peraltro anche aspetti che

esulano dalla presente procedura, quali l'asserita chiusura di un sentiero

pedonale), cadono quindi nel vuoto.

5. Posteggi

5.1. Secondo l'art. 44

cpv. 1 NAPR, per costruzioni, ricostruzioni e trasformazioni è obbligatoria la

formazione di posteggi per autoveicoli, dimensionati secondo le norme VSS. In

particolare, per le abitazioni è richiesto 1 posto auto ogni appartamento e,

per appartamenti superiori a 100 m2, 1 posto auto ogni 100 m2

di superficie utile lorda e frazione.

5.2. In concreto, il progetto prevede 10 posti nell'autorimessa al servizio dei

5 appartamenti (cfr. relazione tecnica): rispetta dunque il fabbisogno

prescritto dall'art. 44 cpv. 1 lett. a NAPR. Pure soddisfatto è il numero

minimo di posteggi per l'edificio sulla confinante part. __________, nella

misura in cui contempla 8 posti nell'autorimessa (cfr. la relativa relazione

tecnica). A questi posteggi si aggiungono tre ulteriori posti esterni per

ospiti (2 per il mapp. __________ e 1 per il mapp. __________, situato a

cavallo tra i due fondi; cfr. citata relazione, planimetrie e risposta dei

resistenti pag. 10). Ora, in assenza di disposizioni che impongano la

realizzazione di un numero minimo o massimo di stalli per visitatori, non è

dato di vedere perché quelli concretamente previsti non dovrebbero essere

sufficienti. Tanto più considerando che sull'altro lato di via __________ v'è

pure un posteggio pubblico con almeno un'altra decina di parcheggi. Nulla

muterebbe peraltro se lo stallo previsto a cavallo tra le part. __________ e __________

non dovesse essere realizzato, come temono gli insorgenti. Anche su questo

punto, il ricorso è pertanto infondato.

6. Smaltimento

delle acque

6.1. Secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge federale sulla protezione delle acque del

24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), le acque di scarico non inquinate devono

essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità

cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in

un'acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere per quanto possibile

affinché, in caso di grande afflusso, misure di ritenuta consentano di far

defluire l'acqua in modo regolare.

Il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) definisce le zone nelle

quali le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare (cfr.

art. 5 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28

ottobre 1998; OPAc; RS 814.201). Il regolamento delle canalizzazioni del 29

marzo 2021 del comune di Savosa (RC) precisa che nelle zone che secondo il PGS

sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in

loco tramite infiltrazione. È ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella

canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato

dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea

all'infiltrazione (cfr. art. 18 cpv. 5.2 RC). Nelle zone che, secondo il PGS,

sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere,

nella maggior misura possibile, infiltrate. È autorizzata l'immissione in

canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in

loco. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono

invece essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per

acque meteoriche o miste secondo quanto previsto dal PGS, con l'adozione, se

del caso, di misure di ritenzione e trattamento (cfr. art. 18 cpv. 5.2 RC).

6.2. Nella fattispecie, per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche

e chiare sul fondo (in cui è parzialmente possibile l'infiltrazione secondo il

PGS, che richiede comunque una valutazione caso per caso, da effettuare

mediante perizia idrogeologica), il progetto prevede un concetto di smaltimento

in parte tramite canalizzazione (in particolare per le acque provenienti dalla

copertura piana, dalle superfici asfaltate di posteggi e rampa e da un'area

verde a nord-est) e in parte tramite infiltrazione superficiale (cfr. relazione

tecnica smaltimento e trattamento acque, piano di smaltimento delle acque e

piano canalizzazioni). Il progetto è stato inoltre corredato da una relazione

idrogeologica del gennaio 2021 della __________ SA (dott. geol. __________),

che ha accertato la capacità d'infiltrazione del sottosuolo (mediante prova d'infiltrazione).

Tale relazione conclude che le condizioni generali di smaltimento delle acque

nel sottosuolo debbano essere considerate nulle.

La Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) ha preavvisato favorevolmente

il concetto di smaltimento proposto, che ha ritenuto rispettoso del PGS e supportato

dalla perizia idrogeologica (cfr. avviso cantonale e duplica in questa sede).

Così pure il Governo.

Ora, nelle circostanze concrete, non emerge alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni

tratte dalle precedenti istanze. Contrariamente a quanto assunto nel ricorso, non

va in particolare ignorato che, a differenza della precedente domanda di

costruzione (e di quella parallela sulla part. __________), il progetto sulla

part. __________ non ha riproposto un concetto di smaltimento tramite

infiltrazione nel sottosuolo (trincea drenante), per modo che ogni difetto

riscontrato nel passato giudizio richiamato dagli insorgenti (cfr. STA

52.2019.68 citata consid. 3.3) nel caso di specie non sussiste. Per il resto,

nella misura in cui non concernono il sistema di smaltimento delle acque, ma l'edificazione

in quanto tale del fondo (muro dell'autorimessa, ecc.), le doglianze degli

insorgenti riguardanti lo scolo delle acque o altre immissioni vanno invece

disattese in quanto di mera natura civile.

7. 7.1. Sulla base

di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

7.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dei ricorrenti, che rifonderanno inoltre agli istanti in licenza,

assistiti da legali, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa

sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'500.-, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo, è

posta in solido a carico dei ricorrenti, che rifonderanno inoltre a CO 1 e CO 2

complessivi fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera