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Decisione

52.2023.163

Tassa base sui rifiuti - assoggettamento

28 settembre 2023Italiano23 min

eliminazione dei rifiuti, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.163

Lugano

28

settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 8 maggio

2023 del

RI

1

rappresentato

dal suo Municipio

contro

la decisione del 22 marzo 2023 (n. 1411) del

Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa inoltrata dagli avv.CO 1, CO

2, CO 3, CO 4 e CO 5 avverso la decisione dell'8 giugno 2022 del Municipio di

RA 1 in materia di tassa raccolta rifiuti;

ritenuto, in

fatto

A. Il 18 ottobre 2021 il

Servizio esazioni del RA 1 ha emesso singolarmente a carico degli avvocati CO 1,

CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5, cinque fatture riguardanti la tassa base per il

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2021, dell'importo di

fr. 200.- ciascuna, riferite alla loro attività professionale presso lo Studio __________

con sede a __________.

Con decisione dell'8 giugno 2022 l'Esecutivo comunale ha respinto il reclamo inoltrato

dai suddetti contribuenti contro le tassazioni in parola.

B. Con giudizio del 22

marzo 2023 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dagli

avvocati CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 4 contro quest'ultima decisione municipale.

Richiamato il quadro giuridico applicabile, il Governo cantonale ha ritenuto

che l'attività professionale svolta dai ricorrenti, nella forma della società

semplice, dev'essere tassata come una singola unità contributiva. Ha inoltre rilevato

che l'imposizione individuale dei singoli avvocati era lesiva del principio di

equivalenza e della parità di trattamento.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia, il RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento con contestuale conferma delle decisioni di

tassazione da esso emesse. Eccepita una violazione del suo diritto di essere

sentito per carente motivazione del giudizio impugnato, sostiene che la tassa

base per il servizio in esame si applica a ogni persona fisica o giuridica,

indipendentemente dall'iscrizione a Registro di commercio, per cui gli avvocati

in questione - che esercitano l'attività forense quali indipendenti - devono

essere tassati separatamente. Rileva che lo studio non si presenta come una

singola entità nell'ambito della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto

(IVA) e per il versamento dei contributi AVS. Inoltre non è assoggettato al

pagamento delle imposte dirette. Irrilevante sarebbe poi il fatto che gli

avvocati utilizzino la medesima carta intestata. Contesta infine che le

querelate tassazioni siano lesive dei principi di equivalenza e della parità di

trattamento.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppongono gli avvocati CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 con argomenti

di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

A identica conclusione perviene il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.

E. In sede di replica e

di duplica, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie contrapposte

tesi e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10

marzo 1987; LOC; RL 181.100). La tempestività del ricorso (art. 68 cpv.

1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100) e la legittimazione a ricorrere del Comune (art. 209 lett. b LOC),

sono certe, per cui il gravame è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla

base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. Il Comune

insorgente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per carente

motivazione della decisione impugnata: la stessa non affronterebbe infatti

integralmente le argomentazioni che esso aveva sollevato davanti alla

precedente istanza di giudizio, la quale a suo dire avrebbe pure omesso di analizzare

parte della documentazione prodotta.

2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm,

ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale

si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa

altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le

garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di

essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione assicura al cittadino la

facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua

situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli

riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella

procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste,

anche il diritto a una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone

tuttavia di esporre e discutere tutti i

fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che

dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità

fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid.

2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il

diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita,

risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29

marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016

del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

2.2. In concreto, dalla decisione impugnata emerge che il Consiglio di Stato,

dopo avere illustrato il quadro

giuridico applicabile, ha esposto in modo del tutto esaustivo e chiaro i motivi

che lo hanno condotto a concludere che i resistenti non possono essere tassati

singolarmente. Esso ha infatti spiegato che nella misura in cui gli stessi operano

nella forma della società semplice, facendo un uso comune degli spazi locati e disponendo

altresì di un'unica cancelleria, di un'unica carta intestata con la

denominazione Studio __________ e di un solo numero di

identificazione IVA, devono essere considerati come un'unica entità commerciale.

Significativo a questo proposito sarebbe pure il fatto che il pagamento dei

contributi sociali avviene per opera dello studio legale e non dei singoli

avvocati che lo compongono. Ha quindi aggiunto che la somma delle singole tasse

emesse porterebbe a un'ingiustificata sproporzione tra il costo effettivo del

servizio e il suo valore economico a fronte di un'unica attività professionale

svolta sotto lo stesso tetto. Il Governo cantonale ha infine rilevato una

lesione del principio di parità di trattamento rispetto a quei casi in cui l'attività

dello studio legale viene svolta nella forma di una società dotata di

personalità giuridica, dove si considera l'esistenza di un solo contribuente.

Se ne deve dunque

dedurre che la querelata decisione ha

consentito al ricorrente di comprendere con sufficiente chiarezza le ragioni

che hanno indotto la precedente istanza di giudizio ad annullare le controverse

decisioni di tassazione. La fondatezza o non di tali argomenti è invece

questione di merito, che sarà pertanto trattata in seguito. Le motivazioni addotte

dall'Esecutivo cantonale sono del resto state del resto perfettamente recepite

dal Comune ricorrente, che ha di conseguenza potuto

impugnare con piena cognizione di causa il giudizio davanti a questo Tribunale.

Ne discende che nell'occasione non vi è stata alcuna violazione del

diritto di essere sentito. La relativa censura deve dunque essere respinta.

3. 3.1. La tassa

per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione, vale a dire un compenso

particolare imposto al privato per

una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio

pubblico (DTF 111 Ia 326 in: RDAT 1986 n. 38 consid. 7). Essa deve pertanto

poggiare su una legge in senso formale e ossequiare inoltre i principi della

copertura dei costi (condizione comunque controversa per talune tasse di

utilizzazione) e della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la

terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la

qualifica di equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118

Ia 320 segg. consid. 3, 4b e 4c, 111 Ia 326 consid. 7). La fissazione della

tassa in rassegna deve indi ossequiare il principio di uguaglianza ancorato

all'art. 8 Cost. e il divieto d'arbitrio sancito all'art. 9 Cost. (RDAT 1986 n.

38 consid. 6, ancora riferito all'art. 4 della vecchia Costituzione federale

del 1874; RU 1 1).

3.2. Il finanziamento dello smaltimento dei

rifiuti urbani è regolato all'art. 32a della legge federale sulla

protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01). Questa norma concretizza

il principio generale di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb nel contesto

del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani (Messaggio del Consiglio

federale concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle

acque del 4 settembre 1996, FF 1996 IV 1041, 1060).

In passato il Tribunale federale ha

costantemente considerato che il prelievo dei costi concernenti il

trattamento dei rifiuti urbani non doveva avvenire tuttavia in applicazione

diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb, essendo necessaria una

regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente

Fatti

i Comuni ai quali tale compito è delegato (com'è il caso per il Ticino)

godevano di un certo margine di decisione. In particolare, sempre secondo

l'Alta Corte, in questo ambito il principio della causalità non poteva essere

interpretato nel senso che fosse lecita solo una ripartizione dei costi

proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Una simile

interpretazione avrebbe in pratica obbligato gli enti pubblici ad introdurre la

cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non aveva inteso

limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia

politicamente così discussa (cfr. RDAT I-1996 n. 51 e 52). Ne aveva pertanto

concluso che i Cantoni rispettivamente i Comuni godevano di una notevole

libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di

eliminazione dei rifiuti, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art.

2 LPAmb, nonché del principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio

(ibidem).

In tempi più recenti il Tribunale federale ha tuttavia rivisto la propria

giurisprudenza in materia, prendendo in parte le distanze dai principi testé

esposti. Esso ha precisato che il fatto di istituire delle tasse forfettarie

per le economie domestiche vìola l'art. 32a LPAmb, in quanto,

contrariamente a quanto disposto da quest'ultima norma, un simile sistema

contributivo non tiene debitamente conto del quantitativo di rifiuti prodotto

dai singoli utenti e sarebbe inoltre

sprovvisto di qualsiasi effetto incitativo. In effetti, secondo i giudici

di Losanna, in questo modo due economie domestiche

composte dal medesimo numero di persone, ma che producono una quantità di

rifiuti differente, si troverebbero a pagare la medesima tassa, fatto, questo

non costituisce un incentivo a ridurre la quantità di scarti consegnati. Analogo

discorso vale anche per le tasse forfettarie prelevate presso le ditte e le

residenze secondarie (DTF 137 I 257, consid. 6).

4. 4.1.

Nel Cantone Ticino, la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi

urbani è regolata, dal 1° gennaio 2006, dalla legge cantonale di applicazione

della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb;

RL 831.100) e dal relativo regolamento generale di applicazione del 17 maggio

2005 (RLALPAmb; RL 831.110). La legislazione ticinese affida ai Comuni la

competenza di organizzare la raccolta dei rifiuti urbani (art. 17 LALPAmb). Essi, soggiunge l'art. 18 LALPAmb, coprono

le spese della gestione dei rifiuti urbani mediante il prelievo di:

(a) tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di raccolta e

smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi,

determinate in funzione del detentore (tassa base);

(b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani combustibili non

riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e

prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tassa sul

quantitativo);

(c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c LALPAmb.

L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello

delle spese sostenute; nei casi in cui a consuntivo risultassero delle

eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo

delle tasse dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato (art. 18 cpv. 3

LALPAmb). Per quanto qui di interesse, l'art. 18a LALPAmb stabilisce che la

tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione (cpv. 1). Le persone

fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla

tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse

fruiscono dei servizi comunali (cpv. 2). Per le persone giuridiche l'ammontare

della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie

di rifiuti prodotte (cpv. 4).

4.2. Nel Comune di __________ il servizio di nettezza urbana è regolato dal

Regolamento sulla gestione dei rifiuti del 13 maggio 2019 (RGR), approvato

dalla Sezione degli enti locali il 4 settembre 2019. Secondo questa normativa

il servizio è organizzato dal Comune e si applica a tutto territorio comunale

(art. 1 RGR); la consegna dei rifiuti è di principio obbligatoria (art. 14

RGR).

Per quanto attiene al finanziamento del medesimo, l'art. 20 RGR istituisce il

prelievo di una tassa base e di una tassa proporzionale alla quantità dei

rifiuti prodotta (cpv. 1 e 2). La tassa base è in particolare destinata al

finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente quelli amministrativi

e del personale (lett. a), di informazione e sensibilizzazione (lett.b), di

raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate (lett.c), di

investimento (lett. d) e di altri costi per i quali non è determinabile un

nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti (art. 2 cpv. 2 RGR). Il

calcolo della tassa base avviene per economie domestiche e per attività

economiche (art. 2 cpv. 2 RGR ultima frase).

Per quanto qui di interesse, l'art. 22 RGR prevede poi che è soggetta alla

tassa base per attività economiche ogni persona, fisica o giuridica,

indipendentemente dall'iscrizione o non a registro di commercio (cpv. 1); la

tassa base è stabilita dal Municipio mediante, ordinanza ritenuti i minimi e i

massimi fissati dall'art. 22 cpv. 2 RGR. La presenza di più attività economiche

sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica

giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse (cpv. 3 del

suddetto disposto).

Giusta l'art. 23 RGR la tassa base annuale è dovuta indipendentemente

dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni (segnatamente

art. 2 cpv. 3, 13 cpv. 3, 15 RGR). La tassa base è dovuta dalle persone fisiche

residenti nel Comune (comprese le residenze secondarie) e dalle attività

economiche operative sul territorio giurisdizionale di __________, al momento

della fatturazione. Essa è fissata per anno civile ed è interamente dovuta,

anche se la residenza o l'operatività sono inferiori all'anno civile.

Mediante ordinanza del 17 ottobre 2019 (OM), il Municipio di __________ ha fissato

le tasse base annue in vigore dal 1° gennaio 2020, e meglio fr. 200.- per

uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage,

carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie,

fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche,

fino a 10 unità lavorative. Oltre le 10 unità lavorative e fino a 99 la tassa

base è di fr. 400.- e dalle 100 unità lavorative è di fr. 800.- (art. 20 OM).

Giusta l'art. 20 cpv. 2 OM la presenza di più attività economiche sul

territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica

giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.

5. 5.1. Come

accennato in narrativa, il Comune ricorrente contesta che i cinque avvocati,

qui resistenti, possano essere considerati come un unico contribuente per

quanto attiene al prelievo della tassa base sui rifiuti. Esso sottolinea

infatti che, ai sensi della legislazione comunale applicabile, è soggetta al

tributo in parola ogni persona fisica o giuridica; pertanto, non esistendo

alcuna entità giuridica registrata quale Studio __________, sono le

singole attività da indipendenti svolte dagli avvocati che operano sotto questa

insegna che devono essere tassate. Il fatto che essi utilizzino un'unica carta

intestata sarebbe del tutto irrilevante. Anche per l'Istituto delle

assicurazioni sociali (IAS) i resistenti sono considerati come degli

indipendenti e non vi sarebbe invece alcuna registrazione per lo studio legale.

La fattura dello IAS agli atti infatti è intestata ai cinque avvocati e non

allo studio legale. Il fatto che degli indipendenti possano assumere del

personale comune non sarebbe dirimente e non permetterebbe di ritenere che gli

stessi vadano considerati come un'unica entità, ritenuto che per lo IAS la

forma giuridica del datore di lavoro sia del tutto indifferente e che i singoli

lavoratori indipendenti dispongono di un proprio numero di conteggio per il

pagamento dei contributi personali.

In merito al numero IVA il ricorrente rileva che non ne esiste uno per lo

studio legale, bensì ve ne sono molteplici tra i quali uno per ognuno dei

cinque avvocati, uno in comune per tutti e cinque e uno unicamente per tre di

loro; l'uso di un numero IVA comune non sarebbe per contro rilevante poiché le

ripartizioni e le fatturazioni possono avvenire in svariati modi. Produce

altresì uno stralcio dell'opuscolo edito dall'Ufficio federale dell'ambiente

(UFAM) relativo al finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani, nel

quale viene espressamente indicato che con il termine impresa è da

intendere un'entità giuridica dotata di un proprio numero di identificazione

d'impresa (IDI). Visto che ogni singolo avvocato possiede un numero IDI, essi

sono da considerare singolarmente imprese distinte. Le cinque attività

economiche sarebbero poi registrate separatamente e soggette alle imposte

ordinarie come attività indipendenti distinte.

Il Comune di __________ contesta inoltre che le querelate tassazioni siano lesive

del principio di equivalenza e della parità di trattamento. L'esistenza di

cinque attività commerciali distinte comporterebbe un aumento della mole di

rifiuti prodotta e giustifica dunque la riscossione della tassa di base per

ognuna di esse, il cui ammontare si troverebbe pertanto in rapporto ragionevole

rispetto alle prestazioni fornite dal servizio pubblico. Ammettere l'imposizione

unica di un ufficio dove vengono svolte più attività commerciali indipendenti,

situazione diffusa nel Comune, comporterebbe una drastica diminuzione degli introiti

con conseguente lesione del principio della copertura dei costi, ciò che si

tradurrebbe in un aumento delle tasse per le altre categorie di contribuenti.

La situazione in esame sarebbe infine profondamente diversa da quella di uno

studio legale gestito nella forma di una società in nome collettivo, a garanzia

limitata o anonima, con il che nessuna violazione del principio di uguaglianza

sarebbe in specie ravvisabile.

5.2. Nel caso di specie è pacifico che presso i locali situati al primo piano

dello stabile di via __________ a __________, vi sono più avvocati che, supportati

da un'unica cancelleria, nonché da personale in formazione e ausiliario,

esercitano la tipica attività di uno studio legale, offrendo prevalentemente prestazioni

in ambito forense. Non vi è dubbio, né le parti invero lo contestano, che

l'attività ivi svolta sia suscettibile di generare rifiuti (prevalentemente di

tipo cartaceo e scarti di cancelleria) e che quindi si giustifichi l'imposizione

della tassa base sui rifiuti.

Si pone tuttavia il quesito di sapere se questa tassa vada prelevata

considerando l'intero studio legale alla stregua di un'unica impresa

commerciale oppure se tassabili siano i singoli avvocati che lo compongono.

A prescindere dalle tassazioni passate che non sono oggetto della presente vertenza,

si deve considerare che ai sensi della legislazione comunale - analoga a quella

di quasi tutti i Comuni del Cantone - la tassa base tocca le economie

domestiche e le attività economiche (art. 20 cpv. 2 ultima frase RGR). Per

l'esigibilità della tassa fa stato la residenza delle persone fisiche (comprese

le residenze secondarie) e l'operatività delle attività economiche (art. 21

cpv. 2 OM). Per queste ultime, soggette alla tassa sono poi le persone fisiche

o giuridiche che esercitano l'attività, indipendentemente dalla loro iscrizione

o non nel registro di commercio (art. 22 cpv. 1 RGR).

Questo particolare tipo di tassa d'utilizzazione non è diretta contro le persone

fisiche e giuridiche in quanto tali, ma la sua imposizione dipende dall'appartenenza

di quest'ultime a una economia domestica oppure dall'esercizio da parte loro di

una determinata attività economica, suscettibile di produrre rifiuti. In questo

secondo caso, le ditte individuali sono quindi tassate separatamente dalla

persona fisica che ne è titolare per quanto attiene alla sua economia domestica

e ciò anche nel caso in cui questi esercita l'attività presso la propria abitazione

(art. 22 cpv. 2 RGR e art. 20 cpv. 1 OM; cfr. STA 52.2019.447 del 24 gennaio

2023 consid. 4.3, 52.2011.565 del 28 novembre 2012 consid. 3.2). Inoltre se la

medesima persona fisica o giuridica esercita più attività economiche sul

territorio comunale la tassa base deve essere prelevata per ciascuna di esse

(art. 22 cpv. 3 RGR e art. 20 cpv. 2 OM).

In questo senso l'art. 3 lett. b dell'ordinanza sulla prevenzione e lo

smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR; RS 814.600), citato dal

ricorrente, indica che per impresa si deve intendere ogni entità giuridica

dotata di un proprio numero IDI oppure un gruppo di tali entità giuridiche aventi

un sistema di smaltimento dei rifiuti organizzato in comune. Il concetto di

unità IDI ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c della legge federale sul numero

d'identificazione delle imprese del 18 giugno 2010 (LIDI; RS 431.03) è tuttavia

estremamente ampio, visto che oltre alle imprese in senso stretto include anche

tutte le unità che sono in contatto con l'amministrazione per via della loro

attività economica, e non dipende dalla forma giuridica con la quale quest'ultima

viene svolta. Per una società semplice ad esempio, non solo la società ma anche

ogni socio riceve un numero IDI; non è poi detto che una medesima unità IDI non

possa essere assoggettata al pagamento di più tasse base qualora la sua

attività venga svolta in più luoghi.

Pertanto, benché possa fornire delle indicazioni utili ad individuare il

contribuente di una tassa come quella qui in discussione, l'esistenza di uno o

più numeri IDI non è di per sé risolutivo; determinante ai fini

dell'imposizione del tributo in parola è unicamente stabilire se e in che modo

vengono in concreto prodotti e smaltiti rifiuti.

Pure irrilevanti appaiono gli argomenti sollevati dall'insorgente riguardo al

pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali e al numero di

identificazione IVA (che corrisponde al numero IDI seguito dalla dicitura IVA),

oneri di tutt'altra natura rispetto a quello qui in discussione e per i quali

la forma giuridica dell'impresa non è rilevante. Poco importa dunque che all'interno

dello studio legale in parola, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità

precedente, sussistano più conteggi AVS e più numeri identificativi IDI e IVA.

Anche il fatto che per i proventi della loro attività professionale i cinque

avvocati resistenti siano tassati separatamente come indipendenti e non vi sia un

assoggettamento dello studio legale in quanto tale - di nuovo - nulla ha a che

vedere con la questione decisiva ai fini del presente giudizio di sapere in che

modo avviene lo smaltimento dei rifiuti da loro prodotti attraverso la loro

attività professionale

Ora, lo Studio __________ non è, come già detto, una persona giuridica. Gli

avvocati che lo compongono, quantomeno i qui resistenti, sono degli

indipendenti che agiscono nella forma della società semplice. Essi sono tutti

dediti alla professione forense, hanno locato insieme degli spazi a uso

commerciale al primo piano del palazzo situato in via __________ a __________,

dispongono di un unico segretariato e di personale ausiliario e in formazione,

verosimilmente per condividerne le spese, mantenendo comunque una fatturazione

autonoma delle loro prestazioni. Così come avviene in un qualunque studio legale,

i rifiuti dipendono dall'attività dell'avvocato e del suo segretariato e

saranno maggiori tanti più avvocati e dipendenti l'attività conta. A titolo di

esempio, oltre alla spazzatura ordinaria che normalmente ogni persona fisica

genera anche sul posto di lavoro, vi saranno soprattutto dei rifiuti cartacei e

scarti di cancelleria provenienti dalla struttura amministrativa comune, nonché

i rifiuti generati da ogni singolo avvocato in seguito al lavoro da lui svolto

nella conduzione dei vari mandati ricevuti. Nel caso specifico nulla permette

di ritenere che tutti questi scarti vengono gestiti separatamente da ogni

singolo avvocato ma, visto che l'attività è la medesima per tutti e viene

svolta all'interno di un'unica struttura organizzativa, si deve piuttosto

concludere che lo smaltimento dei rifiuti prodotti avvenga per opera dello

studio legale nel suo complesso.

Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, a livello di produzione di

rifiuti, non si vede quale differenza ci sia tra il caso qui in esame e quello

di uno studio legale con più avvocati gestito nella forma di una società in

nome collettivo, che, al pari di una società semplice, non ha personalità

giuridica e nemmeno costituisce un'entità giuridica assoggettata al prelievo di

imposte dirette. Non vi sono pertanto valide ragioni che giustifichino delle differenze

di trattamento tra queste tre forme di organizzazione societaria.

A fronte di tutti questi elementi, i resistenti vanno dunque trattati, per

quanto attiene la tassa base sui rifiuti, alla stregua di un'unica entità

economica.

La soluzione adottata dal Municipio di __________, di porre a carico dei

resistenti cinque distinte tasse base, risulta, da un raffronto con il

trattamento riservato alle altre categorie di contribuenti previste dall'ordinamento

comunale sui rifiuti, pure lesivo del principio di uguaglianza. L'OM prevede

infatti che per le attività economiche con più di cento unità lavorative la

tassa base è fissata a fr. 800.- annui (fr. 1'200.- quale tetto massimo secondo

l'art. 22 cpv. 2 RGR). Orbene, lo Studio __________ conta un numero importante

di unità lavorative, ben più di dieci (basti guardare la carta intestata), ma

sicuramente non produce una mole di rifiuti paragonabile ad una struttura

commerciale con oltre cento persone attive al suo interno, per cui non vi è

nessuna ragione che giustifichi un'imposizione per un importo complessivo di fr.

1'000.-, e quindi addirittura prossimo al limite massimo della forchetta

prevista dal RGR. Una simile tassazione porrebbe problemi anche per quanto

attiene al rispetto del principio della proporzionalità, che secondo la

terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali, assume la

qualifica di principio di equivalenza, giusta il quale tra l'ammontare della

singola tassa ed il valore economico della prestazione fornita vi deve essere una

certa correlazione e deve sussistere un rapporto perlomeno ragionevole (Adelio Scolari, Tasse e contributi di

miglioria, Lugano 2005, n. 72).

Da respingere è infine l'argomento sollevato dal ricorrente, secondo cui se la decisione

del Consiglio di Stato dovesse essere confermata, diventerebbe impossibile

coprire attraverso il prelievo delle tasse base i costi fissi di gestione del

servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Premesso che il

Comune non fornisce a questo proposito alcun dato preciso, limitandosi a delle

generiche considerazioni sul tema, se veramente ciò dovesse essere il caso, la

soluzione andrebbe trovata in modo lineare, modificando le tariffe di imposizione

per tutte le categorie di contribuenti.

6.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione

impugnata confermata.

6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal

Comune ricorrente, comparso in causa a tutela dei suoi interessi pecuniari (art.

47 cpv. 6 LPAmm), resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili ai

resistenti, ritenuto che non ne ha per principio diritto l'avvocato che agisce

in causa propria, e ciò sia che agisca personalmente, sia che si faccia

patrocinare dallo studio legale di cui è titolare, come nel caso di specie

(cfr. STA 52.2020.322 del 22 febbraio 2021 consid. 4.3, 52.2012.406 del 2

gennaio 2013, 90.2011.15 del 7 febbraio 2012 e rimandi).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal Comune ricorrente, resta a suo

carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera