52.2023.163
Tassa base sui rifiuti - assoggettamento
28 settembre 2023Italiano23 min
eliminazione dei rifiuti, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art.
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.163
Lugano
28
settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 8 maggio
2023 del
RI
1
rappresentato
dal suo Municipio
contro
la decisione del 22 marzo 2023 (n. 1411) del
Consiglio di Stato che ha accolto l'impugnativa inoltrata dagli avv.CO 1, CO
2, CO 3, CO 4 e CO 5 avverso la decisione dell'8 giugno 2022 del Municipio di
RA 1 in materia di tassa raccolta rifiuti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18 ottobre 2021 il
Servizio esazioni del RA 1 ha emesso singolarmente a carico degli avvocati CO 1,
CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5, cinque fatture riguardanti la tassa base per il
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2021, dell'importo di
fr. 200.- ciascuna, riferite alla loro attività professionale presso lo Studio __________
con sede a __________.
Con decisione dell'8 giugno 2022 l'Esecutivo comunale ha respinto il reclamo inoltrato
dai suddetti contribuenti contro le tassazioni in parola.
B. Con giudizio del 22
marzo 2023 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dagli
avvocati CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 4 contro quest'ultima decisione municipale.
Richiamato il quadro giuridico applicabile, il Governo cantonale ha ritenuto
che l'attività professionale svolta dai ricorrenti, nella forma della società
semplice, dev'essere tassata come una singola unità contributiva. Ha inoltre rilevato
che l'imposizione individuale dei singoli avvocati era lesiva del principio di
equivalenza e della parità di trattamento.
C. Avverso quest'ultima
pronuncia, il RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento con contestuale conferma delle decisioni di
tassazione da esso emesse. Eccepita una violazione del suo diritto di essere
sentito per carente motivazione del giudizio impugnato, sostiene che la tassa
base per il servizio in esame si applica a ogni persona fisica o giuridica,
indipendentemente dall'iscrizione a Registro di commercio, per cui gli avvocati
in questione - che esercitano l'attività forense quali indipendenti - devono
essere tassati separatamente. Rileva che lo studio non si presenta come una
singola entità nell'ambito della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto
(IVA) e per il versamento dei contributi AVS. Inoltre non è assoggettato al
pagamento delle imposte dirette. Irrilevante sarebbe poi il fatto che gli
avvocati utilizzino la medesima carta intestata. Contesta infine che le
querelate tassazioni siano lesive dei principi di equivalenza e della parità di
trattamento.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppongono gli avvocati CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 con argomenti
di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
A identica conclusione perviene il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
E. In sede di replica e
di duplica, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie contrapposte
tesi e domande di giudizio.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10
marzo 1987; LOC; RL 181.100). La tempestività del ricorso (art. 68 cpv.
1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100) e la legittimazione a ricorrere del Comune (art. 209 lett. b LOC),
sono certe, per cui il gravame è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. Il Comune
insorgente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per carente
motivazione della decisione impugnata: la stessa non affronterebbe infatti
integralmente le argomentazioni che esso aveva sollevato davanti alla
precedente istanza di giudizio, la quale a suo dire avrebbe pure omesso di analizzare
parte della documentazione prodotta.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm,
ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale
si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa
altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le
garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di
essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione assicura al cittadino la
facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua
situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli
riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella
procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste,
anche il diritto a una motivazione sufficiente. Tale diritto non impone
tuttavia di esporre e discutere tutti i
fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che
dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità
fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid.
2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il
diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita,
risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29
marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016
del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
2.2. In concreto, dalla decisione impugnata emerge che il Consiglio di Stato,
dopo avere illustrato il quadro
giuridico applicabile, ha esposto in modo del tutto esaustivo e chiaro i motivi
che lo hanno condotto a concludere che i resistenti non possono essere tassati
singolarmente. Esso ha infatti spiegato che nella misura in cui gli stessi operano
nella forma della società semplice, facendo un uso comune degli spazi locati e disponendo
altresì di un'unica cancelleria, di un'unica carta intestata con la
denominazione Studio __________ e di un solo numero di
identificazione IVA, devono essere considerati come un'unica entità commerciale.
Significativo a questo proposito sarebbe pure il fatto che il pagamento dei
contributi sociali avviene per opera dello studio legale e non dei singoli
avvocati che lo compongono. Ha quindi aggiunto che la somma delle singole tasse
emesse porterebbe a un'ingiustificata sproporzione tra il costo effettivo del
servizio e il suo valore economico a fronte di un'unica attività professionale
svolta sotto lo stesso tetto. Il Governo cantonale ha infine rilevato una
lesione del principio di parità di trattamento rispetto a quei casi in cui l'attività
dello studio legale viene svolta nella forma di una società dotata di
personalità giuridica, dove si considera l'esistenza di un solo contribuente.
Se ne deve dunque
dedurre che la querelata decisione ha
consentito al ricorrente di comprendere con sufficiente chiarezza le ragioni
che hanno indotto la precedente istanza di giudizio ad annullare le controverse
decisioni di tassazione. La fondatezza o non di tali argomenti è invece
questione di merito, che sarà pertanto trattata in seguito. Le motivazioni addotte
dall'Esecutivo cantonale sono del resto state del resto perfettamente recepite
dal Comune ricorrente, che ha di conseguenza potuto
impugnare con piena cognizione di causa il giudizio davanti a questo Tribunale.
Ne discende che nell'occasione non vi è stata alcuna violazione del
diritto di essere sentito. La relativa censura deve dunque essere respinta.
3. 3.1. La tassa
per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione, vale a dire un compenso
particolare imposto al privato per
una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio
pubblico (DTF 111 Ia 326 in: RDAT 1986 n. 38 consid. 7). Essa deve pertanto
poggiare su una legge in senso formale e ossequiare inoltre i principi della
copertura dei costi (condizione comunque controversa per talune tasse di
utilizzazione) e della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la
terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la
qualifica di equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118
Ia 320 segg. consid. 3, 4b e 4c, 111 Ia 326 consid. 7). La fissazione della
tassa in rassegna deve indi ossequiare il principio di uguaglianza ancorato
all'art. 8 Cost. e il divieto d'arbitrio sancito all'art. 9 Cost. (RDAT 1986 n.
38 consid. 6, ancora riferito all'art. 4 della vecchia Costituzione federale
del 1874; RU 1 1).
3.2. Il finanziamento dello smaltimento dei
rifiuti urbani è regolato all'art. 32a della legge federale sulla
protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01). Questa norma concretizza
il principio generale di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb nel contesto
del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani (Messaggio del Consiglio
federale concernente la modifica della legge federale sulla protezione delle
acque del 4 settembre 1996, FF 1996 IV 1041, 1060).
In passato il Tribunale federale ha
costantemente considerato che il prelievo dei costi concernenti il
trattamento dei rifiuti urbani non doveva avvenire tuttavia in applicazione
diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb, essendo necessaria una
regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente
Fatti
i Comuni ai quali tale compito è delegato (com'è il caso per il Ticino)
godevano di un certo margine di decisione. In particolare, sempre secondo
l'Alta Corte, in questo ambito il principio della causalità non poteva essere
interpretato nel senso che fosse lecita solo una ripartizione dei costi
proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Una simile
interpretazione avrebbe in pratica obbligato gli enti pubblici ad introdurre la
cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non aveva inteso
limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia
politicamente così discussa (cfr. RDAT I-1996 n. 51 e 52). Ne aveva pertanto
concluso che i Cantoni rispettivamente i Comuni godevano di una notevole
libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art.
2 LPAmb, nonché del principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio
(ibidem).
In tempi più recenti il Tribunale federale ha tuttavia rivisto la propria
giurisprudenza in materia, prendendo in parte le distanze dai principi testé
esposti. Esso ha precisato che il fatto di istituire delle tasse forfettarie
per le economie domestiche vìola l'art. 32a LPAmb, in quanto,
contrariamente a quanto disposto da quest'ultima norma, un simile sistema
contributivo non tiene debitamente conto del quantitativo di rifiuti prodotto
dai singoli utenti e sarebbe inoltre
sprovvisto di qualsiasi effetto incitativo. In effetti, secondo i giudici
di Losanna, in questo modo due economie domestiche
composte dal medesimo numero di persone, ma che producono una quantità di
rifiuti differente, si troverebbero a pagare la medesima tassa, fatto, questo
non costituisce un incentivo a ridurre la quantità di scarti consegnati. Analogo
discorso vale anche per le tasse forfettarie prelevate presso le ditte e le
residenze secondarie (DTF 137 I 257, consid. 6).
4. 4.1.
Nel Cantone Ticino, la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi
urbani è regolata, dal 1° gennaio 2006, dalla legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb;
RL 831.100) e dal relativo regolamento generale di applicazione del 17 maggio
2005 (RLALPAmb; RL 831.110). La legislazione ticinese affida ai Comuni la
competenza di organizzare la raccolta dei rifiuti urbani (art. 17 LALPAmb). Essi, soggiunge l'art. 18 LALPAmb, coprono
le spese della gestione dei rifiuti urbani mediante il prelievo di:
(a) tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di raccolta e
smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi,
determinate in funzione del detentore (tassa base);
(b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani combustibili non
riciclabili, determinate in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e
prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tassa sul
quantitativo);
(c) altre tasse causali definite conformemente all'art. 18c LALPAmb.
L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello
delle spese sostenute; nei casi in cui a consuntivo risultassero delle
eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo
delle tasse dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato (art. 18 cpv. 3
LALPAmb). Per quanto qui di interesse, l'art. 18a LALPAmb stabilisce che la
tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione (cpv. 1). Le persone
fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune sono assoggettate alla
tassa indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse
fruiscono dei servizi comunali (cpv. 2). Per le persone giuridiche l'ammontare
della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta e/o delle categorie
di rifiuti prodotte (cpv. 4).
4.2. Nel Comune di __________ il servizio di nettezza urbana è regolato dal
Regolamento sulla gestione dei rifiuti del 13 maggio 2019 (RGR), approvato
dalla Sezione degli enti locali il 4 settembre 2019. Secondo questa normativa
il servizio è organizzato dal Comune e si applica a tutto territorio comunale
(art. 1 RGR); la consegna dei rifiuti è di principio obbligatoria (art. 14
RGR).
Per quanto attiene al finanziamento del medesimo, l'art. 20 RGR istituisce il
prelievo di una tassa base e di una tassa proporzionale alla quantità dei
rifiuti prodotta (cpv. 1 e 2). La tassa base è in particolare destinata al
finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente quelli amministrativi
e del personale (lett. a), di informazione e sensibilizzazione (lett.b), di
raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate (lett.c), di
investimento (lett. d) e di altri costi per i quali non è determinabile un
nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti (art. 2 cpv. 2 RGR). Il
calcolo della tassa base avviene per economie domestiche e per attività
economiche (art. 2 cpv. 2 RGR ultima frase).
Per quanto qui di interesse, l'art. 22 RGR prevede poi che è soggetta alla
tassa base per attività economiche ogni persona, fisica o giuridica,
indipendentemente dall'iscrizione o non a registro di commercio (cpv. 1); la
tassa base è stabilita dal Municipio mediante, ordinanza ritenuti i minimi e i
massimi fissati dall'art. 22 cpv. 2 RGR. La presenza di più attività economiche
sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica
giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse (cpv. 3 del
suddetto disposto).
Giusta l'art. 23 RGR la tassa base annuale è dovuta indipendentemente
dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni (segnatamente
art. 2 cpv. 3, 13 cpv. 3, 15 RGR). La tassa base è dovuta dalle persone fisiche
residenti nel Comune (comprese le residenze secondarie) e dalle attività
economiche operative sul territorio giurisdizionale di __________, al momento
della fatturazione. Essa è fissata per anno civile ed è interamente dovuta,
anche se la residenza o l'operatività sono inferiori all'anno civile.
Mediante ordinanza del 17 ottobre 2019 (OM), il Municipio di __________ ha fissato
le tasse base annue in vigore dal 1° gennaio 2020, e meglio fr. 200.- per
uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage,
carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie,
fabbriche, grandi magazzini, centri commerciali, ed altre attività economiche,
fino a 10 unità lavorative. Oltre le 10 unità lavorative e fino a 99 la tassa
base è di fr. 400.- e dalle 100 unità lavorative è di fr. 800.- (art. 20 OM).
Giusta l'art. 20 cpv. 2 OM la presenza di più attività economiche sul
territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica
giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.
5. 5.1. Come
accennato in narrativa, il Comune ricorrente contesta che i cinque avvocati,
qui resistenti, possano essere considerati come un unico contribuente per
quanto attiene al prelievo della tassa base sui rifiuti. Esso sottolinea
infatti che, ai sensi della legislazione comunale applicabile, è soggetta al
tributo in parola ogni persona fisica o giuridica; pertanto, non esistendo
alcuna entità giuridica registrata quale Studio __________, sono le
singole attività da indipendenti svolte dagli avvocati che operano sotto questa
insegna che devono essere tassate. Il fatto che essi utilizzino un'unica carta
intestata sarebbe del tutto irrilevante. Anche per l'Istituto delle
assicurazioni sociali (IAS) i resistenti sono considerati come degli
indipendenti e non vi sarebbe invece alcuna registrazione per lo studio legale.
La fattura dello IAS agli atti infatti è intestata ai cinque avvocati e non
allo studio legale. Il fatto che degli indipendenti possano assumere del
personale comune non sarebbe dirimente e non permetterebbe di ritenere che gli
stessi vadano considerati come un'unica entità, ritenuto che per lo IAS la
forma giuridica del datore di lavoro sia del tutto indifferente e che i singoli
lavoratori indipendenti dispongono di un proprio numero di conteggio per il
pagamento dei contributi personali.
In merito al numero IVA il ricorrente rileva che non ne esiste uno per lo
studio legale, bensì ve ne sono molteplici tra i quali uno per ognuno dei
cinque avvocati, uno in comune per tutti e cinque e uno unicamente per tre di
loro; l'uso di un numero IVA comune non sarebbe per contro rilevante poiché le
ripartizioni e le fatturazioni possono avvenire in svariati modi. Produce
altresì uno stralcio dell'opuscolo edito dall'Ufficio federale dell'ambiente
(UFAM) relativo al finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani, nel
quale viene espressamente indicato che con il termine impresa è da
intendere un'entità giuridica dotata di un proprio numero di identificazione
d'impresa (IDI). Visto che ogni singolo avvocato possiede un numero IDI, essi
sono da considerare singolarmente imprese distinte. Le cinque attività
economiche sarebbero poi registrate separatamente e soggette alle imposte
ordinarie come attività indipendenti distinte.
Il Comune di __________ contesta inoltre che le querelate tassazioni siano lesive
del principio di equivalenza e della parità di trattamento. L'esistenza di
cinque attività commerciali distinte comporterebbe un aumento della mole di
rifiuti prodotta e giustifica dunque la riscossione della tassa di base per
ognuna di esse, il cui ammontare si troverebbe pertanto in rapporto ragionevole
rispetto alle prestazioni fornite dal servizio pubblico. Ammettere l'imposizione
unica di un ufficio dove vengono svolte più attività commerciali indipendenti,
situazione diffusa nel Comune, comporterebbe una drastica diminuzione degli introiti
con conseguente lesione del principio della copertura dei costi, ciò che si
tradurrebbe in un aumento delle tasse per le altre categorie di contribuenti.
La situazione in esame sarebbe infine profondamente diversa da quella di uno
studio legale gestito nella forma di una società in nome collettivo, a garanzia
limitata o anonima, con il che nessuna violazione del principio di uguaglianza
sarebbe in specie ravvisabile.
5.2. Nel caso di specie è pacifico che presso i locali situati al primo piano
dello stabile di via __________ a __________, vi sono più avvocati che, supportati
da un'unica cancelleria, nonché da personale in formazione e ausiliario,
esercitano la tipica attività di uno studio legale, offrendo prevalentemente prestazioni
in ambito forense. Non vi è dubbio, né le parti invero lo contestano, che
l'attività ivi svolta sia suscettibile di generare rifiuti (prevalentemente di
tipo cartaceo e scarti di cancelleria) e che quindi si giustifichi l'imposizione
della tassa base sui rifiuti.
Si pone tuttavia il quesito di sapere se questa tassa vada prelevata
considerando l'intero studio legale alla stregua di un'unica impresa
commerciale oppure se tassabili siano i singoli avvocati che lo compongono.
A prescindere dalle tassazioni passate che non sono oggetto della presente vertenza,
si deve considerare che ai sensi della legislazione comunale - analoga a quella
di quasi tutti i Comuni del Cantone - la tassa base tocca le economie
domestiche e le attività economiche (art. 20 cpv. 2 ultima frase RGR). Per
l'esigibilità della tassa fa stato la residenza delle persone fisiche (comprese
le residenze secondarie) e l'operatività delle attività economiche (art. 21
cpv. 2 OM). Per queste ultime, soggette alla tassa sono poi le persone fisiche
o giuridiche che esercitano l'attività, indipendentemente dalla loro iscrizione
o non nel registro di commercio (art. 22 cpv. 1 RGR).
Questo particolare tipo di tassa d'utilizzazione non è diretta contro le persone
fisiche e giuridiche in quanto tali, ma la sua imposizione dipende dall'appartenenza
di quest'ultime a una economia domestica oppure dall'esercizio da parte loro di
una determinata attività economica, suscettibile di produrre rifiuti. In questo
secondo caso, le ditte individuali sono quindi tassate separatamente dalla
persona fisica che ne è titolare per quanto attiene alla sua economia domestica
e ciò anche nel caso in cui questi esercita l'attività presso la propria abitazione
(art. 22 cpv. 2 RGR e art. 20 cpv. 1 OM; cfr. STA 52.2019.447 del 24 gennaio
2023 consid. 4.3, 52.2011.565 del 28 novembre 2012 consid. 3.2). Inoltre se la
medesima persona fisica o giuridica esercita più attività economiche sul
territorio comunale la tassa base deve essere prelevata per ciascuna di esse
(art. 22 cpv. 3 RGR e art. 20 cpv. 2 OM).
In questo senso l'art. 3 lett. b dell'ordinanza sulla prevenzione e lo
smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR; RS 814.600), citato dal
ricorrente, indica che per impresa si deve intendere ogni entità giuridica
dotata di un proprio numero IDI oppure un gruppo di tali entità giuridiche aventi
un sistema di smaltimento dei rifiuti organizzato in comune. Il concetto di
unità IDI ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c della legge federale sul numero
d'identificazione delle imprese del 18 giugno 2010 (LIDI; RS 431.03) è tuttavia
estremamente ampio, visto che oltre alle imprese in senso stretto include anche
tutte le unità che sono in contatto con l'amministrazione per via della loro
attività economica, e non dipende dalla forma giuridica con la quale quest'ultima
viene svolta. Per una società semplice ad esempio, non solo la società ma anche
ogni socio riceve un numero IDI; non è poi detto che una medesima unità IDI non
possa essere assoggettata al pagamento di più tasse base qualora la sua
attività venga svolta in più luoghi.
Pertanto, benché possa fornire delle indicazioni utili ad individuare il
contribuente di una tassa come quella qui in discussione, l'esistenza di uno o
più numeri IDI non è di per sé risolutivo; determinante ai fini
dell'imposizione del tributo in parola è unicamente stabilire se e in che modo
vengono in concreto prodotti e smaltiti rifiuti.
Pure irrilevanti appaiono gli argomenti sollevati dall'insorgente riguardo al
pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali e al numero di
identificazione IVA (che corrisponde al numero IDI seguito dalla dicitura IVA),
oneri di tutt'altra natura rispetto a quello qui in discussione e per i quali
la forma giuridica dell'impresa non è rilevante. Poco importa dunque che all'interno
dello studio legale in parola, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità
precedente, sussistano più conteggi AVS e più numeri identificativi IDI e IVA.
Anche il fatto che per i proventi della loro attività professionale i cinque
avvocati resistenti siano tassati separatamente come indipendenti e non vi sia un
assoggettamento dello studio legale in quanto tale - di nuovo - nulla ha a che
vedere con la questione decisiva ai fini del presente giudizio di sapere in che
modo avviene lo smaltimento dei rifiuti da loro prodotti attraverso la loro
attività professionale
Ora, lo Studio __________ non è, come già detto, una persona giuridica. Gli
avvocati che lo compongono, quantomeno i qui resistenti, sono degli
indipendenti che agiscono nella forma della società semplice. Essi sono tutti
dediti alla professione forense, hanno locato insieme degli spazi a uso
commerciale al primo piano del palazzo situato in via __________ a __________,
dispongono di un unico segretariato e di personale ausiliario e in formazione,
verosimilmente per condividerne le spese, mantenendo comunque una fatturazione
autonoma delle loro prestazioni. Così come avviene in un qualunque studio legale,
i rifiuti dipendono dall'attività dell'avvocato e del suo segretariato e
saranno maggiori tanti più avvocati e dipendenti l'attività conta. A titolo di
esempio, oltre alla spazzatura ordinaria che normalmente ogni persona fisica
genera anche sul posto di lavoro, vi saranno soprattutto dei rifiuti cartacei e
scarti di cancelleria provenienti dalla struttura amministrativa comune, nonché
i rifiuti generati da ogni singolo avvocato in seguito al lavoro da lui svolto
nella conduzione dei vari mandati ricevuti. Nel caso specifico nulla permette
di ritenere che tutti questi scarti vengono gestiti separatamente da ogni
singolo avvocato ma, visto che l'attività è la medesima per tutti e viene
svolta all'interno di un'unica struttura organizzativa, si deve piuttosto
concludere che lo smaltimento dei rifiuti prodotti avvenga per opera dello
studio legale nel suo complesso.
Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, a livello di produzione di
rifiuti, non si vede quale differenza ci sia tra il caso qui in esame e quello
di uno studio legale con più avvocati gestito nella forma di una società in
nome collettivo, che, al pari di una società semplice, non ha personalità
giuridica e nemmeno costituisce un'entità giuridica assoggettata al prelievo di
imposte dirette. Non vi sono pertanto valide ragioni che giustifichino delle differenze
di trattamento tra queste tre forme di organizzazione societaria.
A fronte di tutti questi elementi, i resistenti vanno dunque trattati, per
quanto attiene la tassa base sui rifiuti, alla stregua di un'unica entità
economica.
La soluzione adottata dal Municipio di __________, di porre a carico dei
resistenti cinque distinte tasse base, risulta, da un raffronto con il
trattamento riservato alle altre categorie di contribuenti previste dall'ordinamento
comunale sui rifiuti, pure lesivo del principio di uguaglianza. L'OM prevede
infatti che per le attività economiche con più di cento unità lavorative la
tassa base è fissata a fr. 800.- annui (fr. 1'200.- quale tetto massimo secondo
l'art. 22 cpv. 2 RGR). Orbene, lo Studio __________ conta un numero importante
di unità lavorative, ben più di dieci (basti guardare la carta intestata), ma
sicuramente non produce una mole di rifiuti paragonabile ad una struttura
commerciale con oltre cento persone attive al suo interno, per cui non vi è
nessuna ragione che giustifichi un'imposizione per un importo complessivo di fr.
1'000.-, e quindi addirittura prossimo al limite massimo della forchetta
prevista dal RGR. Una simile tassazione porrebbe problemi anche per quanto
attiene al rispetto del principio della proporzionalità, che secondo la
terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali, assume la
qualifica di principio di equivalenza, giusta il quale tra l'ammontare della
singola tassa ed il valore economico della prestazione fornita vi deve essere una
certa correlazione e deve sussistere un rapporto perlomeno ragionevole (Adelio Scolari, Tasse e contributi di
miglioria, Lugano 2005, n. 72).
Da respingere è infine l'argomento sollevato dal ricorrente, secondo cui se la decisione
del Consiglio di Stato dovesse essere confermata, diventerebbe impossibile
coprire attraverso il prelievo delle tasse base i costi fissi di gestione del
servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Premesso che il
Comune non fornisce a questo proposito alcun dato preciso, limitandosi a delle
generiche considerazioni sul tema, se veramente ciò dovesse essere il caso, la
soluzione andrebbe trovata in modo lineare, modificando le tariffe di imposizione
per tutte le categorie di contribuenti.
6.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
6.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal
Comune ricorrente, comparso in causa a tutela dei suoi interessi pecuniari (art.
47 cpv. 6 LPAmm), resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili ai
resistenti, ritenuto che non ne ha per principio diritto l'avvocato che agisce
in causa propria, e ciò sia che agisca personalmente, sia che si faccia
patrocinare dallo studio legale di cui è titolare, come nel caso di specie
(cfr. STA 52.2020.322 del 22 febbraio 2021 consid. 4.3, 52.2012.406 del 2
gennaio 2013, 90.2011.15 del 7 febbraio 2012 e rimandi).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal Comune ricorrente, resta a suo
carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La vicecancelliera