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Decisione

52.2023.166

Risarcimento danni causati dagli ungulati

8 febbraio 2024Italiano22 min

fossero già state effettuate anche un paio di irrigazioni. Senza far parte l'insorgente

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.166

Lugano

8

febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 2 maggio

2023 della

RI

1

contro

la decisione del 19 aprile 2023 (n. 2015) del

Consiglio di Stato che respinge la richiesta di risarcimento formulata

dall'insorgente relativamente ai danni causati dagli ungulati alle sue

colture orticole site nel comune di Riviera/Lodrino nel corso del 2018;

ritenuto, in

fatto

A. La RI 1 è un'azienda

che produce e commercia prodotti ortofrutticoli, che vengono coltivati su

diversi fondi situati a __________ (nel comune di __________) e a Lodrino (nel

comune di Riviera). Nel corso del 2018, queste colture hanno subito delle

perdite causate dall'irruzione di animali selvatici, che quattro perizie del 23

aprile, 17 luglio, 6 e 13 agosto dei periti __________ e __________ hanno

stimato in complessivi fr. 51'075.-: fr. 9'075.- per danni da corvidi

verificatisi nelle colture di __________ e fr. 42'000.- per danni da cervi in

quelle di Lodrino (fr. 18'000.- in località __________ 1 e fr. 24'000.- in

località __________ 2).

B. a. Con decisione del

20 marzo 2019, il Governo ha accolto parzialmente la relativa richiesta di

risarcimento formulata dalla RI 1, che ha riconosciuto unicamente per i danni

alle colture di __________ (che ha ricalcolato in fr. 6'754.40). Per prevenire

futuri danni, le ha inoltre intimato di (cfr. dispositivo n. 5):

-

procedere all'installazione di una

recinzione mobile elettrificata con almeno 5 fili e avente 180 cm di altezza a

tutela delle colture orticole potenzialmente danneggiabili dai cervi;

-

procedere ad una corretta

manutenzione della citata recinzione;

-

richiedere in tempo utile permessi

d'abbattimento per i corvidi e gli ungulati alle prime avvisaglie di danno.

Ripercorsi i fatti

e richiamati gli art. 35 cpv. 2 lett. b e c della legge cantonale sulla caccia

e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990

(LCC; RL 922.100), il Consiglio di Stato ha essenzialmente ritenuto che la

danneggiata non avesse adottato i provvedimenti adeguati e ragionevolmente

esigibili per prevenire o almeno ridurre i danni verificatisi a Lodrino

(pertanto non rimborsabili). In particolare, si era limitata a cingere i

terreni in località __________ 1 e 2 con un solo filo elettrificato alto 0.90 m

(che permetteva il passaggio della fauna selvatica); inoltre, non aveva

sollecitato il rilascio di un'autorizzazione per l'eliminazione dei capi

viziosi sin dalle prime avvisaglie di danni alla produzione orticola (il 16

luglio 2018).

b. Con giudizio del 1° settembre 2020 (STA 52.2019.184), il Tribunale cantonale

amministrativo ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dalla RI 1

avverso la predetta risoluzione governativa, che ha annullato limitatamente al

rifiuto di risarcire i danni alle colture di Lodrino e al punto n. 5 del

dispositivo. Confermata la manifesta insufficienza della recinzione posata, ha

rimproverato alla precedente istanza di non avere compiutamente esaminato se la

posa di una cinta come quella indicata nella decisione impugnata fosse in

concreto sostenibile a livello di oneri e costi, a fronte del potenziale danno.

Ha pertanto rinviato gli atti al Governo affinché si pronunciasse nuovamente,

una volta completata l'istruttoria e garantito il contraddittorio. Non si è

dunque chinato sull'ulteriore critica mossa all'insorgente di non avere

sollecitato dei permessi di autodifesa (sussidiari rispetto alle misure di

prevenzione), rilevando nondimeno, anche su tale aspetto, una potenziale lacuna

nell'accertamento dei fatti, che ha invitato l'Esecutivo cantonale a colmare.

Ha infine annullato, poiché privo di base legale, l'ordine impartito alla

ricorrente (dispositivo n. 5) di adottare determinate misure per prevenire

futuri danni.

C. Ripreso possesso

dell'incarto ed esperita l'istruttoria, con decisione del 19 aprile 2023 il

Consiglio di Stato ha nuovamente respinto la richiesta di risarcimento.

Posto che quanto previsto

dalle raccomandazioni in materia (recinzione elettrica mobile alta almeno m

1.80 con 5 fili) risultava in concreto sproporzionato (considerata la tipologia

di coltura e la necessità di togliere e rimettere ripetutamente la cinta per

consentire i necessari trattamenti), la precedente istanza ha ritenuto che una

recinzione fatta con pali alti 158 cm (come suggerito dall'Ufficio caccia e pesca

[UCP]) potesse senz'altro adempiere ai compiti di protezione della coltura

senza comportare un onere troppo elevato. Rilevato che per intervenire sui

campi occorrerebbe liberare solo due lati della cinta e ridotto di conseguenza

il costo della manodopera stimato dall'interessata, ha quantificato la spesa

effettiva a suo carico (al netto dei sussidi) in complessivi fr. 3'953.30/ha,

considerandola, alla luce del pregiudizio subito in passato e dell'elevato

potenziale di danno sui campi in questione (di cui il perito ha stimato il

valore in fr. 20'000.-/ha), tutto sommato ancora ragionevolmente esigibile.

D. Avverso tale

decisione, la RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo l'accoglimento della sua richiesta di risarcimento.

Censurata una violazione del suo diritto di essere sentita, la ricorrente

sostiene che per intervenire in campi di forma non perfettamente

rettangolare occorra togliere la recinzione su tutti i lati; contesta

quindi la riduzione del 20% applicata dalla precedente istanza al costo della

manodopera. Esclude inoltre che, a dispetto di quanto indicato nella decisione

impugnata, nella valutazione della proporzionalità della misura l'Esecutivo

cantonale abbia tenuto conto, oltre all'aspetto prettamente finanziario, anche

delle particolari condizioni di mercato dei prodotti orticoli. Ritiene in

definitiva insostenibile l'onere derivante dalla posa e gestione della recinzione

indicata, rilevando che i costi creati per questi lavori vanno ben oltre il

guadagno che si ottiene da una coltura del genere dove i margini oggi sono

veramente già all'osso.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, per il tramite dell'UCP,

riconfermandosi nella sua decisione. Il Governo ribadisce in particolare che, indipendentemente

dalla forma del campo, per intervenirvi è sufficiente togliere due lati della

cinta. Rileva peraltro di avere già presentato tale modalità d'azione alla

ricorrente, senza suscitare contestazioni.

F. a. Con la

replica, l'insorgente si riconferma nelle sue conclusioni e domande di giudizio.

b. L'autorità cantonale, in duplica, ribadisce la sua posizione, precisando di

avere ridotto i costi di manodopera del 20% anziché del 50% o più (ritenuto che

la parte di recinzione da togliere, sui due lati corti, corrisponde a meno

della metà del perimetro complessivo) in considerazione della relativa

difficoltà di tali operazioni.

Considerato, in diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 48 cpv. 2 LCC.

La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata

dalla decisione impugnata di cui è destinataria, è certa (art. 65 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dal richiamo dell'incarto archiviato di questo

Tribunale, noto alle parti, relativo alla medesima richiesta di risarcimento (inc. 52.2019.184). A

eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio mediante rinvio

degli atti all'istanza inferiore (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

2. L'insorgente

lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita da parte

della precedente istanza che non l'avrebbe messa a conoscenza della presa di

posizione del consulente cantonale interpellato dall'UCP (che ha quantificato

gli interventi da effettuare sulla coltura di carote in 9/10 all'anno) e non le

avrebbe offerto la facoltà di esprimersi in merito prima dell'adozione della

decisione impugnata.

2.1. Secondo costante

giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono

determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia

questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999 (Cost.; RS 101). Tale norma assicura

alla parte interessata il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di

un procedimento prima che sia emanata una decisione e le garantisce anche il

diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati

delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I

270 consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX

UHLMANN, Allgemeines Verwal-tungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo 2020, n. 975

e 1001 segg.). Nel nostro Cantone, l'art. 34 LPAmm pone il principio se-condo

il quale le parti hanno il diritto di essere sentite. Per l'art. 35 LPAmm esso

viene esercitato, di regola, per iscritto (cpv. 1) e prima che l'autorità

adotti una decisione (cpv. 2). L'autorità vi può soprassedere in determinati

casi, che non occorre qui illustrare (cfr. STA 52.2019.531 del 21 luglio 2020

consid. 2.1, 52.2018.609 del 27 febbraio 2020 consid. 2.2).

2.2. Nel caso concreto, come visto in narrativa, con decisione del 1°

settembre 2020 questo Tribunale ha retrocesso gli atti all'istanza inferiore

affinché si pronunciasse nuovamente, dopo avere completato l'istruttoria e

avere sentito la ricorrente. Ha in particolare incaricato il Governo di

raccogliere gli elementi occorrenti per raffrontare gli oneri e i costi

derivanti dall'opera di prevenzione che l'insorgente aveva omesso di adottare

con il potenziale danno, accertando costi effettivi della recinzione,

dimensioni dei campi da cingere e tipo di coltura, potenziale danno, ecc.,

come pure l'effettiva necessità di togliere e rimettere più volte la cinta

(cfr.

consid. 4.2).

L'UCP, dando seguito alle indicazioni contenute nella predetta sentenza, ha

proceduto a diversi accertamenti (calcolo del perimetro dei due campi, quantificazione

del materiale necessario per recintarli, preparazione di un preventivo dei

costi, stima del tempo necessario per ogni smontaggio e rimontaggio della

recinzione in occasione dei trattamenti o di altri lavori sulla coltura), che

con scritto del 6 gennaio 2021 ha sottoposto alla ricorrente per osservazioni. Ha

inoltre interpellato il consulente in orticoltura della Sezione

dell'agricoltura, che - con e-mail del 21 e 22 marzo 2023 - ha stimato in 9/10

Fatti

i trattamenti necessari alle colture di carote (tre passaggi diserbanti, 5

trattamenti fungicidi ai quali vanno abbinati anche un paio di insetticidi e

uno o due passaggi con la sarchiatrice), evidenziando come in quell'anno

fossero già state effettuate anche un paio di irrigazioni. Senza far parte l'insorgente

della citata presa di posizione, con decisione del 19 aprile 2023 il Governo ha

nuovamente respinto la richiesta di risarcimento qui in discussione. Ne

discende che la precedente istanza ha negato senza valide ragioni all'insorgente

la possibilità di prendere conoscenza e di esprimersi sulla prova assunta a

complemento dell'istruttoria, disattendendo così chiaramente il suo diritto di

essere sentita. Tanto più che, contrariamente a quanto preteso dal Consiglio di

Stato (cfr. risposta, punto III.1, pag. 2), il consulente cantonale non ha affatto

confermato il numero di interventi indicati dalla ricorrente (11, secondo la tabella

allegata alle osservazioni del 27 dicembre 2012 sub doc. 8; 11/12, al netto

delle irrigazioni, secondo quanto esposto in replica a pag. 1). La violazione

può comunque essere considerata sanata,

atteso che l'UCP ha prodotto lo scambio di e-mail con il consulente cantonale con

la risposta (doc. 1) e la ricorrente ha avuto la facoltà di accedervi e di

pronunciarsi in merito in sede di replica dinanzi a questo Tribunale, che è

dotato di piena cognizione per le questioni di fatto e di diritto che si

pongono; oltretutto, in concreto, un rinvio

degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in

un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii,

136 V 117 consid. 4.2.2.2, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi; cfr. pure Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 61 e rif.).

3. 3.1. Il regime

del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina è disciplinato dal capitolo

4 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli

uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0). Secondo l'art. 12, i

Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina

(cpv. 1) e stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina

per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole (cpv. 3). L'art. 13 cpv. 1 sancisce il principio

secondo il quale per i danni provocati dalla selvaggina al bosco, alle colture

agricole e agli animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento, fatta

eccezione per i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di

autodifesa ai sensi dell'art. 12 cpv. 3. I Cantoni, soggiunge il cpv. 2,

disciplinano l'obbligo del risarcimento. Esso è dovuto soltanto per quanto non

si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano

ragionevolmente pretendere per prevenire il danno, ritenuto che le spese per

siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.

3.2. Il legislatore

ticinese ha ripreso i suddetti principi agli art. 34 segg. LCC. L'art. 35

ribadisce il principio in virtù del quale è corrisposto un equo risarcimento

per i danni causati dalla selvaggina ai boschi, alle colture e agli animali da

reddito, ritenuto comunque che spetta al Consiglio di Stato fissare le modalità

per la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità dovuta. Il cpv. 2 precisa

poi che non sono risarciti i danni (a) insignificanti o non sufficientemente

documentati, (b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che

ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato o (c) causati da animali

contro i quali sono ammesse misure di autodifesa. Il Consiglio di Stato

stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure

di autodifesa, designa i mezzi autorizzati e determina chi sia abilitato a

prendere dette misure, dove e quando (art. 34 cpv. 3 LCC).

3.3. Il Governo ha ulteriormente precisato il regime applicabile con il regolamento

sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11

luglio 2006 (RLCC; RL 922.110). In particolare, l'art. 60 stabilisce le

circostanze in cui è possibile chiedere all'UCP il permesso di autodifesa

mediante cattura o abbattimento per danni provocati da determinati animali

selvatici. L'art. 61 cpv. 1 specifica che la richiesta per l'autodifesa, per la

cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a

trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'UCP, ritenuto che siano state

adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali

tra l'altro recinzioni metalliche (escluso l'impiego di fili spinati) o

recinzioni con corrente elettrica.

Per quanto attiene al risarcimento, l'art. 65 prevede che, per i danni causati alle

colture agricole o ad animali da reddito da parte di animali contro i quali non

sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto a un risarcimento fino a un

massimo dell'80% del danno (calcolato deducendo l'1% del reddito netto

imponibile, ritenuta una deduzione minima di fr. 300.-) coloro che dichiarano

un reddito agricolo (cfr. cpv. 1 e 2). Precisa inoltre che il risarcimento è

rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno

ostacolato un accertamento attendibile del danno (cpv. 3). La procedura per la

richiesta del risarcimento è disciplinata dall'art. 66 RLCC, secondo cui, tra

l'altro, le domande di risarcimento devono essere presentate all'UCP dal

proprietario o dal danneggiato, il quale è tenuto a comprovare l'adempimento

delle condizioni di risarcimento; in caso di mancata presentazione della

documentazione richiesta entro i termini impartiti dall'UCP, la domanda di

risarcimento decade senza ulteriori formalità (cpv. 1). È poi precisato che

l'UCP è competente per i necessari accertamenti e che il richiedente riceve

seduta stante copia dell'esito dell'accertamento eseguito con possibilità di

formulare osservazioni nel termine di 5 giorni (cpv. 2).

3.4. Come ricordato

dal Tribunale federale, la legge federale e il diritto cantonale che la

concretizza stabiliscono quindi una sequenza

"a cascata" di possibili interventi, sussidiari l'uno all'altro:

l'adozione di misure per allontanare la selvaggina ed evitare le incursioni (recinzioni),

le misure di autodifesa (cattura o abbattimento dei capi viziosi) e, infine, il

risarcimento del danno (cfr. STF 2C_827/2020 del 25 agosto 2021 consid. 3.2, 2C_1006/2017

del 21 agosto 2018 consid. 3; cfr. pure STA 52.2021.302 del 9 maggio 2022

cosid. 2.4 e rif.).

4. 4.1. In concreto, come

visto in narrativa, ripreso possesso dell'incarto a seguito del giudizio di

rinvio di questo Tribunale ed eseguiti gli accertamenti indicati al considerando

2.2, con decisione del 19 aprile 2023 il Consiglio di Stato ha nuovamente respinto

la domanda di risarcimento formulata dalla ricorrente per i danni da cervi

subiti nelle colture di Lodrino, ritenendo che una recinzione come quella

suggerita dall'UCP (fatta con pali di un'altezza pari a 158 cm, cioè quelli

più alti del tipo "mobile" reperibili in commercio), da

togliere e rimettere in occasione dei ripetuti trattamenti da effettuare sui

campi, fosse atta a contenere il potenziale danno senza comportare costi troppo

ingenti.

Conclusione, questa, fermamente respinta dall'insorgente, secondo cui l'onere

impostole sarebbe insostenibile a fronte dei ridottissimi margini di guadagno

derivanti dalla coltivazione di carote.

4.2. Come visto (e come già esposto anche nella precedente determinazione di

questa Corte, cfr. consid. 4.2), al danneggiato incombe l'obbligo di ridurre il

danno, facendo quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del

pregiudizio sulla sua condizione economica (cfr. art. 13 cpv. 2 LCP). Il

principio dell'esigibilità configura

un aspetto del principio della proporzionalità e permette di pretendere da una persona un determinato

comportamento, anche se presenta degli inconvenienti (cfr. STA 52.2016.184 del

24 ottobre 2016 consid. 3.2, 52.2012.110 del 1° ottobre 2013 consid. 3.1).

Nella valutazione di quali misure di prevenzione siano concretamente esigibili

l'autorità competente fruisce di un margine di apprezzamento (cfr. STF

2C_516/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 5.5). Rilevante è in particolare

se l'attuazione della misura sia non solo tecnicamente fattibile e praticabile,

ma anche sostenibile a livello di oneri e costi, a fronte del potenziale danno

(cfr. Michael Bütler, in: Peter M.

Keller/Jean-Baptiste Zufferey/Karl-Ludwig Fahrländer, Kommentar NHG - Ergänzt

um Erläuterungen zu JSG und BGF, pag. 964, n. 59).

4.3.

4.3.1. Ora, dagli atti emerge che, dando seguito alle istruzioni impartite nel

giudizio di rinvio, l'UCP ha eseguito degli accertamenti al fine di stabilire

l'onere finanziario che l'insorgente avrebbe dovuto sopportare per recintare

efficacemente i suoi campi siti a Lodrino. Ha quindi anzitutto calcolato il

perimetro dei due campi in località __________ (circa 410 m per il campo 1 e

circa 450 m per il campo 2, per un totale di circa 860 m). Quantificato il

materiale necessario per cingerli (con pali meno alti rispetto a quelli

inizialmente previsti; cfr. citato giudizio di rinvio del 1° settembre 2020

consid. 4.2), in base al listino prezzi applicato da un negozio on-line, ha poi

preparato un preventivo dei costi, ammontante a complessivi fr. 5'511.30 (fr.

2'646.30 per il campo 1 e fr. 2'865.30 per il campo 2; cfr. allegato al doc.

7). Poiché a suo parere per consentire il transito dei macchinari non

occorrerebbe rimuovere completamente la cinta ma basterebbe toglierne due lati,

ha inoltre stimato in tre ore il tempo necessario per l'apertura e la chiusura della

stessa in occasione dei vari trattamenti da effettuare (cfr. doc. 7). Interventi

che il consulente orticolo della Sezione dell'agricoltura interpellato ha

quantificato in 9/10, al netto di eventuali irrigazioni (cfr. doc. 1).

La ricorrente, confrontata con tali accertamenti (ad eccezione, come visto, del

parere del consulente cantonale; cfr. supra, consid. 2.2), ha dal canto

suo sostenuto l'esigenza di 11 interventi, oltre alla posa iniziale e al ritiro

finale della cinta, quantificando il costo della manodopera per tali lavori in

fr. 4'354.-/ha

(cfr. tabella allegata al doc. 8).

4.3.2. Considerata adeguata la recinzione proposta, nella decisione impugnata il

Governo ha confermato il costo del materiale stabilito dall'UCP (fr. 5'511.60),

corrispondente - a suo dire - a CHF 2'646.30/ha. Da tale importo -

apparentemente condiviso dall'insorgente (cfr. doc. 8 e relativa tabella) - ha

poi dedotto il sussidio massimo previsto dall'art. 62 cpv. 1 RLCC, pari all'80%

delle spese di acquisto del materiale (fr. 2'117.-/ha), quantificando la spesa

effettiva a carico dell'interessata in fr. 529.30/ha. Spesa che dovrebbe invero

limitarsi a fr. 501.05, considerato un costo per ettaro di fr. 2'505.30 (fr.

5'511.60 : 2.2 ettari, pari alla superficie totale dei campi secondo la perizia

del 13 agosto 2018) e la deduzione di un sussidio di fr. 2'004.25.

Per quanto attiene invece ai costi della manodopera per la posa e la gestione

della recinzione, la precedente istanza ha tenuto conto dell'importo indicato

dalla ricorrente (fr. 4'354.-/ha per 11 interventi, oltre alla posa iniziale e

al ritiro finale della recinzione), che ha tuttavia ridotto del 20% in

considerazione del fatto che per entrare nei campi sarebbe a suo dire sufficiente

aprire la cinta soltanto sui due lati corti, giungendo - invero

inspiegabilmente - a un saldo di fr. 3'424.-/ha (anziché fr. 3'483.20/ha). Malgrado

quanto preteso dall'insorgente in questa sede (cfr. ricorso, pag. 2, secondo

cui per intervenire in campi di forma non perfettamente rettangolare

occorre

togliere la cinta su tutti i lati, se non altro per motivi pratici; cfr.

replica, punto n. 2), tale riduzione - inizialmente rimasta incontestata (cfr.

doc. 7 e 8) - appare giustificata, tanto più se si considera che è nettamente inferiore

al 50% sebbene la porzione della cinta che potrebbe essere lasciata in sede superi

di molto la metà della sua lunghezza complessiva (cfr. duplica, punto n. III.2).

E ciò pur avuto riguardo al fatto che all'inizio e alla fine del periodo di

coltivazione vanno posati e ritirati tutti e quattro i lati della recinzione.

In esito a tali calcoli, l'Esecutivo cantonale ha quindi concluso che le

spese (materiale e manodopera) a carico della ricorrente sarebbero state di fr.

3'953.30/ha (fr. 529.30 + fr. 3'424.-). Importo, questo, che passerebbe a fr. 3'984.25,

se al medesimo procedimento si applicassero le cifre così come corrette sopra (fr.

501.05 + fr. 3'483.20).

4.3.3. Ciò posto, nonostante le indicazioni contenute nel giudizio di rinvio, il

Consiglio di Stato ha omesso di eseguire i necessari accertamenti per

quantificare il potenziale danno, che - conformemente a quanto già spiegato dal

Tribunale - deve in particolare considerare il possibile mancato guadagno,

tenuto conto dei risparmi sui costi di raccolto e lavorazione (cfr. citata

sentenza del 1° settembre 2020 consid. 4.2 e rimandi). Così come in precedenza,

anche nella decisione qui impugnata, l'autorità di prime cure si è limitata a

considerare, in base ai dati contenuti nella perizia del 13 agosto 2018, un

valore di CHF 20'000.-/ha, dal quale ha tuttavia omesso di dedurre la quota

parte dei costi di raccolto e di eventuale lavorazione (non quantificati) che l'insorgente

non ha dovuto sopportare, avendo subito un danno quasi totale alla sua

coltivazione (90% sul campo 1 e 100% sul campo 2; cfr. citata perizia). Aggiungasi

che, disattendendo le istruzioni impartite nella decisione di rinvio, l'Esecutivo

cantonale non ha chiarito nemmeno il tipo di coltura effettuata sugli appezzamenti

in località __________. E ciò benché dagli atti parrebbe emergere che il campo

1 fosse coltivato per metà a mais (cfr. perizia del 17 luglio 2018). Elemento,

questo, che potrebbe avere delle ripercussioni sia sul numero di trattamenti

necessari (e quindi sui costi di gestione della recinzione), sia sull'entità

del potenziale danno.

In siffatte circostanze, gli atti non possono che essere di nuovo retrocessi

alla precedente istanza, affinché, raccolti tutti gli elementi occorrenti e

sentita la ricorrente, si pronunci nuovamente sull'esigibilità dal profilo

finanziario della misura di protezione considerata. Il Governo dovrà in

particolare chiarire i costi di raccolto e lavorazione risparmiati, il tipo di

coltura e l'eventuale influsso di tale elemento sulla valutazione che è

chiamato a operare. Dovrà inoltre spiegare in che misura, nell'esame della proporzionalità

della recinzione, abbia preso in considerazione, oltre all'aspetto prettamente

finanziario, anche le particolari condizioni di mercato dei prodotti

orticoli, che spesso si basano su contratti di fornitura, per i quali il

mancato adempimento degli stessi comporta non solo una perdita economica per il

fornitore (in questo caso l'Azienda RI 1) ma pure un pregiudizio di carattere

commerciale (perdita del cliente; cfr. sentenza impugnata, pag. 4 in fine).

Se, a fronte dei nuovi accertamenti, tenuto conto delle osservazioni

dell'insorgente, dovesse negare l'esigibilità della recinzione, prima di

pronunciarsi nuovamente sul risarcimento richiesto, il Consiglio di Stato dovrà

appurare - completando semmai l'istruttoria - se l'interessata abbia chiesto un

permesso di abbattimento (cfr. pure STA 52.2019.184 del 1° settembre 2020

consid. 5).

5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il

ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento della

decisione impugnata. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché si

pronunci nuovamente sulla richiesta di risarcimento, una volta completata

l'istruttoria, così come indicato al consid. 4.3.3.

5.2. Per giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per

procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre

venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_1006/2017 citata consid. 6.2,

2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 7.2, 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017

consid. 6.1, 1C_63/2016 del 25 agosto 2016 consid. 5.5). La tassa di giusti-zia

segue la soccombenza ed è pertanto posta a carico dello Stato, intervenuto a

tutela dei suoi interessi pecuniari (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), poiché la ricorrente non è assistita da un

legale.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione

del 19 aprile 2023 (n. 2015) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono

retrocessi al Governo affinché proceda come indicato al consid. 5.1.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili. Alla ricorrente va retrocesso l'importo

versato a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera