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Decisione

52.2023.169

Licenza edilizia per tre edifici

18 dicembre 2024Italiano20 min

(insieme ai fratelli __________ e _______) di un fondo con una casa d'abitazione

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.169

Lugano

18

dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 9 maggio

2023 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la

decisione del 29 marzo 2023 (n. 1590) del Consiglio di Stato che:

a.

accoglie il gravame di CO 1 e __________

contro la risoluzione del 25 settembre 2019 con cui il Municipio di Muralto

ha rilasciato al ricorrente la licenza edilizia per un nuovo complesso

residenziale di tre edifici (part. __________ e __________), annullandola;

b.

evade come ai considerandi il

ricorso di CO 1 e __________ contro la decisione del 2 marzo 2021 con cui lo

stesso Municipio ha concesso all'insorgente la licenza edilizia in variante

per il complesso sui predetti fondi, dichiarandola nulla;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. è comproprietario

(insieme ai fratelli __________ e _______) di un fondo con una casa d'abitazione

(part. __________ di 1'091 m2) situato a Muralto, a valle di via __________.

Il terreno confina a ovest con il fondo (part. __________ di 1'324 m2)

appartenente alla __________ SA e alla __________ SA, su cui vi è un edificio

di tre piani. Entrambi i fondi sono assegnati alla zona residenziale

semintensiva (RS).

ESTRATTO MAPPA

B. a. L'11 dicembre 2018 RI

1 ha inoltrato al Municipio una domanda di costruzione per edificare sui due

fondi un complesso residenziale formato da tre palazzine (ville urbane),

previa demolizione degli stabili esistenti. Il progetto prevede tre volumi (1,

Considerandi

2.

e 3) articolati su 4 piani fuori terra (destinati in totale a 24 appartamenti,

da 1½ a 5½ locali), con un'autorimessa interrata comune, accessibile mediante

una rampa da via __________.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di

alcuni vicini, tra cui il proprietario della vicina part. __________ CO 1,

insieme a __________.

c. L'istante ha in seguito prodotto un aggiornamento del progetto, completando

la documentazione (perizia idrogeologica, ecc.) e prospettando delle modifiche

riduttive (riferite all'altezza degli edifici e ai corpi tecnici). Alla

variante, pubblicata, si sono ancora opposti CO 1 e __________ e altri già

opponenti.

d. Dopo aver raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 108130), il 25

settembre 2019 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta,

subordinata ad alcune condizioni, respingendo nel contempo tutte le opposizioni

pervenute.

e. Contro tale decisione, sono stati inoltrati davanti al Governo tre ricorsi,

tra cui quello (a) del 23 ottobre 2019 di CO 1 con __________ (inc.

EDI.2019.396). Dopo lo scambio di allegati, le procedure sono state sospese a

richiesta dell'istante in licenza, che aveva frattanto inoltrato una variante di

progetto.

C. a. Con domanda del

7/11 maggio 2020, RI 1 ha in effetti presentato una variante al progetto

approvato, che ha in particolare ridimensionato i tre edifici, riorganizzando

inoltre alcuni spazi interni e delle aperture. All'istanza, che rinviava al

progetto originario per gli aspetti rimasti invariati, sono anche stati

allegati alcuni complementi o aggiornamenti della documentazione prodotta nell'incarto

originale (riguardanti l'incarto energetico, la perizia fonica, ecc.).

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha nuovamente provocato alcune

opposizioni, fra cui quella di CO 1 e __________.

c. Il 3 dicembre 2020, l'istante in licenza ha presentato un'ulteriore variante

con delle modifiche a livello del tetto: in particolare, su due dei tre edifici

ha previsto una copertura verde non praticabile, senza parapetto (riducendone

quindi l'altezza); ha inoltre riposizionato i pannelli solari sui tetti, in

modo maggiormente complanare. Pure tale modifica, oggetto di una seconda

pubblicazione, è stata tra l'altro avversata da CO 1 e __________

d. Preso atto dell'avviso cantonale favorevole (n. 113564), il 2 marzo 2021 il

Municipio ha rilasciato la licenza richiesta per la variante

riduttiva

(domande 11.5.2020 e 3.12.2020), respingendo nel contempo

tutte le opposizioni. Il permesso (punto 5) indica che i piani della seconda

pubblicazione (n. 1, 8-17 e 22 relativi alle planimetrie e/o piante del

tetto e alle sezioni/prospetti) sostituiscono quelli (con numerazione

identica) della prima pubblicazione e i corrispettivi piani del

progetto originario, approvato con la licenza edilizia del 25 settembre

2019.

e. Solo gli opponenti CO 1 hanno dedotto quest'ultima decisione davanti al

Governo, con (b) ricorso dell'8 aprile 2021 (inc. EDI.2021.130).

D. a. Con decreti del 15

marzo e 21 aprile 2021, il Governo ha stralciato dai ruoli, per ritiro, due dei

tre ricorsi che erano stati interposti contro la prima licenza edilizia del 25

settembre 2019. La procedura dipendente dal ricorso (a) degli opponenti CO

1.

(inc. EDI.2019.396) è invece successivamente stata riattivata a richiesta

dell'istante in licenza, che ne ha anche sollecitato la congiunzione con il

parallelo procedimento relativo alla variante (che avrebbe reso superflue le

contestazioni sollevate; scritto del 23 aprile 2021). A richiesta dell'autorità

di ricorso, il 3 febbraio 2023 RI 1 ha riaffermato di avere ancora un interesse

all'evasione di tale gravame, in quanto la licenza edilizia del 2 marzo 2021

costituisce una variante al progetto approvato il 25 settembre 2019. In

particolare, ha chiesto di confermare il progetto sulla base dei piani di

variante, ribadendo che le censure sollevate nel ricorso contro la licenza

originaria verrebbero a cadere nella misura in cui sono state risolte con le

modifiche apportate.

b. Con unico giudizio del 29 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha accolto il

ricorso (a) degli opponenti CO 1 avverso la licenza edilizia del 25

settembre 2019, che ha annullato, ed evaso ai sensi dei considerandi il loro

gravame (b) contro l'autorizzazione a costruire del 2 marzo 2021,

dichiarandola nulla.

Il Governo ha anzitutto ritenuto quest'ultima licenza nulla, perché il

Municipio non avrebbe in sostanza indicato quale domanda di

variante sarebbe stata

approvata, limitandosi a sostituire dei piani, senza avallare alcunché.

Oltretutto, ha aggiunto, con la sostituzione dei piani della domanda

originaria sarebbe anche stato violato l'effetto devolutivo esplicato dall'impugnativa

contro la prima licenza edilizia. Chinandosi poi sulla licenza edilizia del 25

settembre 2019 (facendo astrazione dalle successive varianti), l'Esecutivo

cantonale ha in seguito riscontrato una violazione del principio d'inserimento

ordinato e armonioso nel paesaggio (art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo

territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100), che in concreto - ha

affermato - sarebbe di competenza del Municipio, il quale si sarebbe tuttavia

limitato a rinviare all'avviso cantonale (che a sua volta non si sarebbe però espresso

compiutamente sul progetto e sul suo inserimento nel contesto, limitandosi a

imporre una condizione generica sui colori). Tale importante vizio di

motivazione, ha aggiunto, non sarebbe stato sanato nemmeno in corso di procedura.

Ha quindi concluso che il permesso originario dovesse essere annullato, senza

esame delle ulteriori censure.

E. RI 1 deduce ora il

predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che

sia annullato e che siano ripristinate le due licenze edilizie.

L'insorgente contesta anzitutto che la licenza edilizia del 2 marzo 2021

potesse essere dichiarata nulla, escludendo qualsiasi violazione del principio

dell'effetto devolutivo. Nulla avrebbe impedito al Municipio di rilasciare la

licenza in variante, che sarebbe inoltre chiarissima riguardo all'oggetto

approvato: ovvero, le due varianti riduttive dell'11 maggio e 3 dicembre 2020,

ritenuto che i piani della seconda variante avrebbero sostituito quelli

precedenti laddove sono stati rielaborati (per ridurre lievemente l'altezza di

due edifici). L'insorgente respinge in seguito le conclusioni tratte dalla

precedente istanza in merito alla prima licenza del 25 settembre 2019: in

particolare, a fronte della superficie dei fondi dedotti in edificazione (>

2'000 m2), sostiene che l'applicazione del principio retto dall'art.

104.

cpv. 2 LST spettasse all'Ufficio della

natura e del paesaggio (UNP) e non al Municipio (al quale non potrebbe

peraltro essere mosso un rimprovero neanche dal profilo della clausola estetica

comunale, essenzialmente

analoga). Contesta poi

che l'UNP, vista pure la sua risposta davanti al Governo, non abbia reso una

valutazione estetica sufficientemente motivata; valutazione che, soggiunge, sarebbe

in ogni caso corretta per le ragioni già illustrate, che ribadisce. Richiama

infine le argomentazioni addotte dinnanzi all'istanza inferiore per contrastare

tutte le ulteriori censure già sollevate dagli opponenti CO 1, su cui il

Governo non si è tuttavia chinato.

F. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione si limita a richiamare le precedenti

prese di posizione, mentre il Municipio è rimasto silente. Il gravame è invece

avversato da CO 1 con argomenti di cui si dirà, se del caso, in appresso.

G. Non vi è stato un

secondo scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare

una replica (cfr. suo scritto del 4 settembre 2023).

Considerato, in

diritto

1.

1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, personalmente e

direttamente toccato dal giudizio di cui è destinatario (art. 21 cpv. 2 LE,

art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25.

cpv. 1 LPAmm).

2.

Licenza edilizia

del 2 marzo 2021

2.1

La licenza edilizia in variante viene generalmente considerata alla

stregua di un atto amministrativo di duplice natura: autorizzativa per le parti

di costruzione modificate in rapporto al progetto iniziale, semplicemente

confermativa per le parti che rimangono invece immutate. Per lo stesso motivo,

una variante di licenza edilizia può quindi essere impugnata soltanto

limitata-mente agli aspetti autorizzativi del provvedimento; improponibili sono

per contro le contestazioni concernenti le parti della costruzione che non

subiscono modifiche rispetto ai progetti già approvati (cfr. STA 52.2019.365

del 1° marzo 2021, in: RtiD II-2021 n. 7 consid. 3.3; RDAT 1984 n. 60 consid.

4; STA 52.2000.301/324 dell'8 marzo 2001 consid. 3.2; Otello Rampini, La variante di licenza edilizia, in: RDAT

1981, pag. 207 seg.).

La domanda di variante va considerata nuova laddove gli elementi innovativi

sono talmente significativi da stravolgere in modo sostanziale l'identità del

progetto originario, al punto da apparire talmente estraneo, diverso per

struttura, funzione e conformazione da quello approvato da dover essere

oggettivamente configurato come una nuova costruzione. Si tratta invece di una

variante, allorquando le modificazioni, per quanto importanti, non turbino gli

attributi sostanziali della costruzione. La distinzione dipende dalla

valutazione dell'insieme degli elementi che

concorrono a definire l'identità della costruzione, quali l'ubicazione, le

dimensioni, l'aspetto esterno e le modalità di utilizzazione (cfr. RDAT 1984 n.

60.

consid. 4; STA 52.2019.365 citata consid. 3.3, 52.2000.301/324 citata consid. 3.2; Otello Rampini, op. cit., pag. 208

seg.).

2.2

Per principio, le varianti soggiacciono alla procedura ordinaria di

rilascio del permesso di costruzione. In quest'ottica, l'art. 16 cpv. 1 LE

dispone che la procedura di pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti

vengono modificati nel corso della procedura di approvazione o successivamente.

Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali è

applicabile la procedura della notifica (art. 16 cpv. 2 LE).

Le modificazioni introdotte nel corso della procedura di approvazione o

di ricorso soggiacciono alle medesime regole (cfr. Adelio Scolari, Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 901 ad art. 16).

2.3

In concreto, la domanda di variante del 7/11 maggio 2020 ha apportato

alcune modifiche al progetto delle tre ville urbane approvato il 25

settembre 2019: in particolare, ha diminuito la dimensione degli edifici

(larghezza da m 14.70 a 14.10 e lunghezza da m 16.90 a 16.80) - incrementando

di conseguenza la distanza tra di essi e riducendo i m2 per

abitazione - e riorganizzato parzialmente degli spazi interni, oltre a delle

aperture (cfr. relazione tecnica e relativi piani). La domanda essenzialmente

riconducibile a una variante riduttiva non ha stravolto le caratteristiche del

progetto originale approvato. Identica conclusione vale per l'ulteriore

variante che RI 1 ha introdotto nel corso della procedura, il 3 dicembre 2020,

che ha leggermente abbassato due delle tre palazzine (1 e 2), sostituendo il

tetto rivestito a giardino praticabile con una copertura verde non praticabile

(senza parapetto), e riposizionato i pannelli solari in modo più complanare ai

tetti. Queste domande di variante sono come visto state approvate dal

Municipio, che in sede di rilascio del permesso del 2 marzo 2021 ha anche

indicato che i piani della seconda pubblicazione (n. 1, 8-17 e

22, relativi alle planimetrie e/o piante del tetto e alle sezioni/prospetti) sostituiscono

quelli (con numerazione identica) della prima pubblicazione e i corrispettivi

piani del progetto originario, approvato con la licenza edilizia del 25

settembre 2019.

2.4

Ora, a fronte di quest'ultima circostanza, a torto il Governo ha anzitutto

rimproverato al Municipio di non aver deciso con precisione cosa è stato

approvato rispettivamente quale domanda è stata approvata, di

essersi limitato a sostituire dei piani senza approvare alcunché o che

non sarebbe dato di sapere il destino delle modifiche della prima variante.

Dalla predetta decisione risulta infatti chiaramente che l'Esecutivo comunale

ha autorizzato le modifiche oggetto delle due domande di variante (cfr. oggetto),

ritenuto evidentemente che la seconda variante ha sostituito la prima

limitatamente alle ulteriori modifiche a livello del tetto (copertura,

parapetto e pannelli solari); tant'è che con quest'ultima variante sono stati

ripresentati solo gli elaborati grafici necessari a raffigurarle (cfr. piani

citati dal Municipio n. 1, 8-17 e 22). Per il resto, questi elaborati

riprendono le modifiche della domanda di variante del 7/11 maggio 2020, i cui

piani sono rimasti intatti in quanto non toccati dagli ultimi adattamenti (cfr.

ad es. le piante dei piani interrati e fuori terra). Con la clausola riferita

alla sostituzione dei piani, il Municipio non ha quindi fatto altro che

definire, proprio con precisione, quali siano le tavole grafiche

determinanti per stabilire cosa è stato approvato, in caso di futura realizzazione

del complesso originario con le due varianti (riduttive). Per gli aspetti non

toccati dalla seconda, né dalla prima variante, continua invece evidentemente a

far stato l'incarto originale (cfr. in tal senso anche lo scritto datato 7

maggio 2020 accompagnante la prima variante).

Insostenibile è quindi la conclusione del Governo di considerare illecita -

addirittura nulla - la licenza edilizia del 2 marzo 2021 in quanto

non statuisce sull'oggetto delle due domande.

2.5

A torto la precedente istanza ha inoltre considerato che al rilascio della

predetta licenza ostasse l'effetto devolutivo esplicato dal ricorso inoltrato

contro il permesso del 25 settembre 2019. Di per sé, tale effetto si

manifestava infatti solo all'interno di quel procedimento e non impediva la

presentazione di ulteriori domande di costruzione sui fondi (cfr. in tal senso:

STA 52.2007.213/216/217 del 12 settembre 2007 consid. 3.2; cfr. pure sentenza

del Vewaltrungsgericht des Kantons Zürich VB.2016.00053 del 24 agosto 2016

consid. 2). In ogni caso, anche se si volesse giungere a una diversa

conclusione, in concreto va considerato che entrambe le licenze edilizie sono

per finire state impugnate davanti al Governo il quale - congiungendo le due

procedure - ben poteva e doveva, già solo in un'ottica di economia processuale,

pronunciarsi con piena cognizione su entrambe, emanando un'unica decisione

riguardante il progetto originale con le due varianti. Così interpellato, l'istante

in licenza aveva infatti chiaramente espresso il suo interesse al progetto

approvato con la licenza del 25 settembre 2019, adattato con le modifiche avallate

il 2 marzo 2021 (cfr. supra consid. Da). Dal canto loro, gli opponenti CO

1.

avevano avuto la possibilità di pronunciarsi sia sul progetto originale che

sulle successive modifiche, sollevando tutte le relative contestazioni sia in

sede di opposizione, che di ricorso. A maggior ragione s'impone tale

conclusione se si considera che il primo procedimento ricorsuale è rimasto

sospeso per un anno proprio in attesa dell'esito della procedura avviata

davanti al Municipio con la domanda del 7/11 maggio 2020.

Anche da questo profilo, il giudizio impugnato che ha dichiarato nulla la

licenza edilizia del 2 marzo 2021 non può quindi essere tutelato. E ciò a

prescindere dalla questione di sapere se le varianti avrebbero potuto essere

introdotte direttamente davanti al Governo, come suggerisce l'insorgente (cfr.

ricorso pag. 10).

3.

Licenza edilizia

del 25 settembre 2019

3.1

La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 una clausola estetica positiva (principio operativo) applicabile a tutto il territorio cantonale.

Secondo tale norma, le costruzioni devono inserirsi nel paesaggio in

maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20

dicembre 2011 (RLST; RL 701.110) precisa che l'inserimento ordinato e

armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio

circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le

caratteristiche dei luoghi.

Il principio è applicato dall'UNP nell'esame delle domande di costruzione che

riguardano le zone edificabili se il progetto comporta un impatto paesaggistico

significativo (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. c LST). Sono tra l'altro considerati

tali, quelli che comportano un intervento su una superficie superiore ai

2000.

m2 (cfr. art. 107 cpv. 2

lett. b RLST, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, BU 2021, 373; in

precedenza: quelli riguardanti superfici di terreno superiori ai 2000

m2).

3.2

Per giurisprudenza, nell'interpretazione del concetto d'inserimento

ordinato e armonioso nel paesaggio l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri

oggettivi, dimostrando che la loro applicazione a una determinata fattispecie

deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF

114.

la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63

del 23 febbraio 2015 consid. 3.3, confermata da STF 1C_195/2015 dell'11

maggio 2015; STA 52.2013.35 del 3

novembre 2014 consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi, La

protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario

ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La clausola estetica possiede una

portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie.

Essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le

prescrizioni edilizie dei piani regolatori. In tal senso, il Tribunale federale

ha ripetutamente rilevato che le costruzioni che rispettano le prescrizioni di

zona non possono essere considerate contrarie all'obbligo di inserirsi

adeguatamente nel contesto paesaggistico

soltanto perché comportano volumi e sfruttamenti maggiori di quelli degli

edifici circostanti (cfr. DTF 115 Ia 363 consid. 3a, 115 Ia 114 consid. 3d; STA

52.2010.147

del 24 agosto 2010 consid. 3.3.1, confermata da STF 1C_442-448/2010

del 16 settembre 2011, in: RtiD I-2012 n. 11 consid. 3.3; Anastasi/Socchi, op. cit., pag. 359 con

rinvii). Occorre bensì che lo sfruttamento delle possibilità edificatorie

vigenti appaia irragionevole, come, ad esempio, quando si tratta di proteggere

un sito, un edificio o un insieme di costruzioni che presentano qualità

estetiche notevoli, mancanti all'immobile progettato o messe in pericolo dalla

sua realizzazione (cfr. STF 1C_27/2023 del 28 dicembre 2023 consid. 3.3.3,

1C_258/2017 del 28 agosto 2017 consid. 6.2 con rimandi).

3.3

Il concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio costituisce

una nozione giuridica indeterminata che, come tale, conferisce all'autorità

decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo

contenuto normativo. Chiamato a statuire sull'interpretazione data dalle

istanze inferiori, il Tribunale giudica di per sé con pieno potere di

cognizione, che esercita tuttavia con riserbo. Nella misura in cui la norma

riserva alle autorità di prime cure anche un certo margine discrezionale, il

sindacato di legittimità che questo Tribunale è chiamato a esprimere è invece

circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo

dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). Ove la

valutazione estetica appaia plausibile, questa Corte non può dunque censurarla,

sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'autorità decidente (cfr. DTF 100

Ia 82 consid. 4a, 96 I 369 consid. 4; STA 52.2015.67 del 22

dicembre 2016 consid.

6.3, 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5.3 e rimandi).

3.4

In concreto, il progetto in questione concerne un intervento su una

superficie di terreno di oltre 2'400 m2. Contrariamente a quanto

indicato dal Governo, e come rettamente osserva l'insorgente, non spettava

quindi al Municipio applicare la clausola estetica di cui all'art. 104 cpv. 2

LST, bensì all'UNP (art. 109 cpv. 1 lett. c LST e 107 cpv. 2 lett. b RLST, sia

nella versione prima che dopo il 1° gennaio 2022).

Ciò detto dagli atti emerge inoltre che, a differenza di quanto indicato dal

Governo, l'UNP si è espresso, seppur in modo conciso, sul progetto, riferendosi

anche alle costruzioni proposte e al loro rapporto con il contesto (cfr. avviso

cantonale n. 108130 precisato con la risposta del 28 novembre 2019 al Governo;

inoltre, avviso n. 113564). L'autorità dipartimentale non risulta quindi essere

incorsa in una violazione dell'obbligo di motivazione. Sapere se la sua

valutazione estetica sia o meno plausibile, anche alla luce degli argomenti addotti

dalle parti (cfr. in particolare ricorso del 23 ottobre 2019 pag. 4 seg. e

risposta delRI 1 del 15 gennaio 2020 pag. 10-15, oltre a replica e duplica), è

invece questione di merito, che la precedente istanza (facendo anche astrazione

dalle varianti) non ha tuttavia affrontato.

Anche per questo motivo il giudizio impugnato non può quindi essere tutelato,

ma va annullato, retrocedendo gli atti al Consiglio di Stato. Il Governo - che

non si è chinato neppure sulle altre censure sollevate dalla parte ricorrente CO

1.

- dovrà quindi ripronunciarsi senza indugio sui ricorsi inoltratigli contro

le licenze edilizie del 25 settembre 2019 e 2 marzo 2021, emanando un unico

giudizio riguardante il progetto originale con le due varianti, così come già indicato

(supra consid. 2.5).

4.

Va infine

precisato che nella nuova decisione che è a chiamato a rendere, il Consiglio di

Stato dovrà preliminarmente interpellare la parte ricorrente verificandone la

legittimazione attiva (art. 65 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che CO 1 risulta aver

recentemente alienato il suo fondo a terzi (cfr. estratto registro fondiario;

cfr. sulle possibili conseguenze: STA 52.2023.324 del 19 giugno 2024); __________,

che non era proprietaria, è invece mancata il 28 luglio 2022, già prima che si

pronunciasse il Governo (cfr. art. 43 LPAmm).

5.

5.1. Sulla base

di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Il

giudizio impugnato è di conseguenza annullato e gli atti sono retrocessi al

Consiglio di Stato per nuova pronuncia ai sensi dei considerandi.

5.2

Per giurisprudenza, il rinvio degli atti con esito aperto, comporta che

chi ricorre venga considerato come vincente (cfr. STF 2C_75/2018 del 24 agosto

2018.

consid. 6.2; tra tante: STA 52.2022.81 del 20 marzo 2023 consid. 5.2 e

rinvii). La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è dunque posta a carico del

resistente già opponente, che è inoltre tenuto a rifondere al ricorrente,

assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa

sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 29 marzo 2023 (n. 1590) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

gli atti

sono rinviati al Governo per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico di CO 1, che è inoltre tenuto a

rifondere un identico importo al ricorrente a titolo di ripetibili per questa

sede. All'insorgente va restituito l'importo versato a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera