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Decisione

52.2023.18

Commessa pubblica. Aggiudicazione. Esclusione dalla procedura

21 settembre 2023Italiano31 min

c. Le ditte CO 10, CO 11, CO 12 e CO 13, presentano ricorsi sostanzialmente identici

Source ti.ch

Incarto

n.

a. 52.2023.18

b. 52.2023.21

c.

52.2023.22

d. 52.2023.23

e. 52.2023.24

f.

52.2023.28

g.

52.2023.29

Lugano

21

settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sui ricorsi

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

RI

1

patrocinata

da: PA 1

del

20 gennaio 2023 di

CO 10,

6900 Lugano,

patrocinata

da: PA 2, ,

CO 11, ,

patrocinata

da: PA 2, ,

CO 12, ,

patrocinata

da: PA 2, ,

CO 13, ,

patrocinata

da: PA 2, ,

CO 14, ,

patrocinata

da: PA 3,

CO 15,

patrocinata

da: PA 3,

contro

la decisione del 9 gennaio 2023 delle CO 8 che, in

esito al concorso pubblico per l'aggiudicazione delle opere di sottostruttura

e genio civile inerenti a lavori ricorrenti per il periodo dal 1° gennaio

2023 al 31 dicembre 2026, ha aggiudicato la commessa ad altre sette imprese,

previa esclusione di quattordici offerte;

ritenuto, in

fatto

A. Il 16 settembre 2022 CO

8 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche

del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura

libera, per aggiudicare i lavori ricorrenti di sottostruttura e genio civile

sulle reti acqua, gas, teleriscaldamento, elettriche e fibra ottica

(quadriennio 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026; FU n. 177 del 16 settembre

2022, pag. 13 segg.).

L'avviso di gara

annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione:

-

economicità dell'offerta 40%

-

attendibilità del prezzo 32%

-

referenze per lavori analoghi 20%

-

formazione degli apprendisti 5%

-

contributo alla formazione

professionale 3%

Il metodo di valutazione

del criterio dell'attendibilità del prezzo, descritto nelle disposizioni

particolari CPN 102 annesse al fascicolo di gara (pos. 224.300 seg.), era il

seguente:

L'importo offerto viene confrontato con quello di

riferimento e il punteggio assegnato in base alla seguente formula:

nota punteggio:

Prezzo uguale all'importo

di riferimento +/- 10% 6 nota

x 100 x ponderazione relativa

Prezzo +/- 20% rispetto

all'importo di riferimento 0 nota

x 100 x ponderazione relativa

Per gli altri prezzi interpolazione lineare.

Le offerte che conseguono 0 punti in questo criterio

verranno scartate (solo le offerte risultanti tali dalla prima calcolazione e

non dalla successiva).

L'importo di riferimento viene definito quale media di

tutte le offerte valide pervenute trascurando, qualora il numero di tali

offerte sia uguale o superiore a 5, le offerte rispettivamente più bassa e più

alta (cioè gli importi estremi). In caso di offerte equivalenti verrà

trascurato un solo importo estremo.

Il documento prevedeva

inoltre che al termine del confronto delle offerte il committente avrebbe

deliberato i lavori alle prime 9 ditte classificate. Ciò avrebbe permesso alle

aggiudicatarie di eseguire una serie di lavori di sottostruttura e genio civile

ricorrenti nell'arco del quadriennio. Il primo classificato avrebbe ricevuto il

20-24% dei lavori previsti, il secondo il 16-20% e via via scalando sino al

nono classificato, al quale sarebbe spettato il 2-6% delle opere (pos. 134.100 seg.).

B. Entro il termine

impartito, al committente sono giunte 21 offerte di importi compresi tra fr.

4'549'344.40 e fr. 9'849'709.-. La valutazione delle offerte ha condotto

all'esclusione di un'offerta per mancanza di referenze nonché di altre tredici

che hanno ricevuto la nota 0 nel criterio attendibilità del prezzo. Il

committente ha quindi aggiudicato la commessa alle sette ditte rimaste in gara,

secondo la seguente graduatoria:

1° - CO 1 fr.

5'306'584.15 p.ti 5.801

2° - CO 2 fr.

5'361'659.95 p.ti 5.401

3° - CO 3 fr.

5'996'351.75 p.ti 5.149

4° - CO 4 fr.

6'120'627.37 p.ti 4.919

5° - CO 5 fr.

6'250'652.25 p.ti 4.634

6° - CO 6 fr.

6'095'913.60 p.ti 4.502

7° - CO 7 fr.

6'490'893.70 p.ti 3.887

8° - Non assegnato

9° - Non assegnato

C. a. Con separati

ricorsi, insorgono ora contro la predetta decisione dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo le ditte RI 1, CO 10 (), CO 11A, CO 13, CO 14 ed CO 15,

escluse dalla gara in quanto hanno ottenuto la nota 0 nel criterio dell'attendibilità

del prezzo. Esse chiedono l'annullamento della risoluzione impugnata e, in via

principale, l'aggiudicazione in proprio favore delle opere, mentre in via

subordinata il rinvio degli atti al committente per nuova decisione. Domandano inoltre

la concessione dell'effetto sospensivo ai ricorsi.

b. La RI 1 eccepisce

innanzitutto la carenza di motivazione della decisione impugnata. Inoltre,

contesta il criterio di aggiudicazione dell'attendibilità del prezzo, la cui

applicazione al caso concreto avrebbe penalizzato ingiustamente offerte atte a

garantire un impiego parsimonioso delle finanze pubbliche. Un risultato più

attendibile si sarebbe potuto attendere utilizzando quale parametro, anziché la

media aritmetica delle offerte, la mediana, ossia il valore centrale tra tutti

Fatti

i prezzi. A suo avviso non si potrebbe pretendere che essa ricorresse contro le

condizioni del bando, che reputa di per sé ammissibili, ma la cui applicazione

nel caso concreto ha dimostrato un risultato inattendibile, data la forte

differenza di prezzo tra le offerte.

c. Le ditte CO 10, CO 11, CO 12 e CO 13, presentano ricorsi sostanzialmente identici

tra loro. Anch'esse intravedono la violazione del proprio diritto di essere

sentite, da un lato a causa della carenza di motivazione della decisione

impugnata, dall'altro lato perché non sarebbe stato concesso loro integrale

accesso agli atti. Nel merito sostengono che il committente non avrebbe

correttamente applicato il criterio di aggiudicazione dell'attendibilità del

prezzo: esso avrebbe dovuto innanzitutto escludere le offerte viziate. Prima

tra queste, l'offerta della G__________ () sarebbe da ritenere incompleta per

la mancata indicazione di un prezzo. La R__________ () non avrebbe inoltre

consegnato alcun esemplare del capitolato ufficiale originale per cui l'offerta

andava esclusa. Infine, la O__________ () non avrebbe dimostrato di essere in

regola con il pagamento di imposte e oneri sociali. L'ente appaltante avrebbe

in ogni caso dovuto estromettere dalla gara, prima di procedere alla

valutazione del criterio dell'attendibilità del prezzo, le offerte con

posizioni manifestamente elevate, facendo uso della facoltà concessa dalla pos.

229.130 CPN 102. Si tratta delle offerte inoltrate dalle seguenti ditte: R__________,

C__________ SA, O__________ SA, M__________ SA, I__________ , G__________ SA.

d. Anche la CO 14 e la CO

15 sostengono che il committente avrebbe omesso di verificare ed escludere le

predette offerte, manifestamente errate e dal prezzo esorbitante che, falsando

la valutazione, hanno portato all'estromissione di offerte attendibili ed

economiche. Il paragone con i costi del precedente mandato dimostra che le

predette proposte sono fuori mercato e distorcono la libera concorrenza.

Ritiene inammissibile che due terzi delle offerte siano state escluse e sole

sette ditte (invece di nove) abbiano ottenuto la commessa a prezzi alti. La

committente, a fronte di un simile riscontro, avrebbe dovuto interrompere la

procedura e annullare il concorso.

D. Ai ricorsi si oppone

la committente. Sostiene innanzitutto di aver correttamente valutato le offerte

applicando le regole di gara annunciate e rimaste incontestate. Non vi era del

resto motivo per estromettere a priori le offerte più care. Ritiene inoltre che

le difformità evidenziate dai ricorrenti b), c), d), e) in relazione alle offerte

della G__________ SA e della R__________ SA non siano tali da imporne

l'esclusione dalla gara. Conferma infine di aver verificato l'idoneità generale

della O__________ SA tramite il portale offerenti, che attestava la conformità

della documentazione da questa presentata. Essa produce una simulazione di

classifica nel caso in cui le ditte G__________ SA e R__________ SA venissero

escluse fin da subito.

E. a. Per quanto attiene

alle ditte aggiudicatarie, avversano i gravami la CO 5, la CO 6, la CO 3, la CO

4, la CO 2 e la CO 7. La CO 1 resta silente.

b. L'Ufficio di

vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non presenta

osservazioni.

c. I ricorrenti

prendono posizione sui rispettivi ricorsi con osservazioni di cui si dirà, per quanto

necessario, in appresso.

F. a. Con la

replica, la RI 1 ribadisce le proprie tesi.

b. Le ricorrenti b), c), d) ed e), dopo esame degli atti, sostengono che pure

l'offerta della CO 7 andava esclusa per la mancata compilazione delle pos.

193.111, 252.213/214/215 CPN 151 che richiedevano l'indicazione dell'ubicazione

del deposito del legname, rispettivamente delle discariche. Medesimo difetto

riscontra nel capitolato consegnato dalla CO 2, che oltre a queste ultime tre

posizioni, avrebbe lasciato in bianco pure le pos. 121.002, 231.001 e 321.001

CPN 111. Preso atto della simulazione di classifica prodotta dalla committente,

le ricorrenti modificano quindi la domanda di causa formulata in via

subordinata, nel senso che la commessa sia aggiudicata direttamente alle prime

nove ditte in graduatoria.

c. Le ricorrenti f) e

g), in replica, segnalano gli stessi difetti in relazione all'offerta della CO

2. Ravvisano inoltre la mancanza di un documento attestante il pagamento dei

contributi per il contratto collettivo di lavoro per il pensionamento

anticipato nel settore dell'edilizia principale (PEAN) nell'offerta della M__________

SA. Propongono inoltre le critiche di cui ai ricorsi b), c), d) ed e) in

relazione alle offerte della O__________ SA, della G__________ SA e della R__________

SA.

G. a. Con le dupliche, la

committente contesta che le carenze segnalate dai ricorrenti nelle diverse

offerte debbano condurre all'esclusione delle stesse: le informazioni

determinanti per la valutazione erano presenti o facilmente deducibili. In

relazione all'offerta della G__________ SA, sostiene che il tipo di concorso

(concorso quadro, che non concerne opere puntuali) non permetteva di stimare le

misure per le protezioni di sicurezza. Il fatto che la relativa posizione non

sia stata compilata è pertanto ininfluente. Soggiunge che se l'offerta della G__________

SA fosse da escludere, la stessa sorte toccherebbe alla CO 12, la cui versione

stampata del capitolato non contiene la pos. 921.111.

b. La CO 3, con le

dupliche, osserva tra le altre cose che la G__________ SA ha correttamente

compilato la posizione 921.111 inserendo il prezzo di fr. 0.- nella versione

elettronica, ciò che tuttavia non appare nella stampa cartacea, siccome il

programma informatico non stampa il valore 0. L'involontario errore di stampa

non dovrebbe costarle l'esclusione. In ogni caso, si tratterebbe di una

posizione secondaria.

c. La CO 2 difende la

completezza della propria offerta. La mancata indicazione del luogo della

discarica non costituisce una mancanza tale da comportare l'esclusione

dell'offerta: il committente avrebbe semmai potuto chiedere un complemento di

informazione. Per il resto, i prezzi sono stati inseriti correttamente, così

come il fattore di sconto richiesto nelle pos. 121.002, 231.001 e 321.001 CPN

111, deducibile in modo chiaro.

d. Le altre parti

ribadiscono la propria posizione.

H. I ricorrenti b), c),

d) ed e), con allegati di triplica, sostengono che a seconda della modalità di

stampa, il programma informatico utilizzato per la compilazione delle offerte

può tralasciare la cifra 0. Per questo motivo, assumerebbe particolare

rilevanza il capitolato compilato manualmente. L'offerta della CO 12 va

considerata completa, siccome le posizioni che sono state tralasciate con la

stampa sono state inserite manualmente sul formulario originale con

l'indicazione “-.-”.

I. Con le

quadrupliche, la committente e la CO 2 osservano che secondo le regole di gara,

è la versione stampata con il programma elettronico a prevalere sulle altre.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipanti alla gara d'appalto, le ricorrenti sono senz'altro

legittimate a contestare la loro estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La

potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alle sette

imprese (art. 37 lett. d LCPubb) potrà essere invece riconosciuta solo in caso

di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA

52.2010.11 del 15 marzo 2010). Con questa precisazione il gravame, tempestivo

(art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 25

cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto

dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie

scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.

Considerandi

2.

Le ricorrenti

a), b), c), d) ed e) eccepiscono la violazione del proprio diritto di essere

sentite per carenza di motivazione della decisione impugnata.

2.1

La natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati

innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale: giusta l'art. 46 LPAmm,

ogni decisione deve essere motivata per scritto e intimata alle parti con

l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di motivazione è

volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a

favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a

salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a permettere

all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato

(cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 123 I 31 consid. 2c; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26, n. 1).

L'art. 33 cpv. 2 LCPubb prescrive che la decisione di aggiudicazione deve

indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di

determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i

rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per principio,

effetto sospensivo. Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi richiesti

dalla predetta norma, le decisioni di esclusione e aggiudicazione devono essere

in ogni modo convenientemente motivate, conformemente alle esigenze minime che

discendono dal diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,

RS 101). Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione

ragionevole in ordine alle valutazioni operate dalla committenza. La stessa può

anche essere succinta, risultare dai diversi considerandi componenti la

decisione o fare riferimento ad altri atti, ma i destinatari della decisione

devono essere posti nella condizione di esercitare compiutamente il loro

diritto di ricorso (cfr. STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1,

2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi; STA 52.2017.315 dell'11

settembre 2017 consid. 2.1).

2.2

La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco

l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza

delle contestazioni di merito (cfr. DTF 135 I 187 consid. 2.2, 125 I 113

consid. 3e). Eventuali carenze di motivazione possono nondimeno essere sanate

davanti all'istanza di ricorso: a tal fine occorre che il committente fornisca

la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di

prendere posizione sugli argomenti addotti (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2;

RDAT II-2002 n. 43; STA 52.2017.315 dell'11 settembre 2017 consid. 2.1 e

rimandi; 52.2011.288 del 12 settembre 2011 consid. 2.1).

2.3

Nel caso

concreto, la decisione impugnata menziona il motivo per cui le offerte delle

insorgenti sono state escluse, ossia l'assegnazione della nota 0 nel criterio

riferito all'attendibilità del prezzo e riporta la tabella dei punteggi assegnati

alle offerte aggiudicatarie in relazione ai vari criteri di aggiudicazione. Per

quanto succinta, la motivazione ha permesso alle ricorrenti di comprendere le

ragioni che hanno guidato la committente nella propria scelta. Tant'è che hanno

potuto allestire compiutamente i rispettivi ricorsi. In ogni caso, in questa

sede l'ente appaltante ha ulteriormente giustificato le proprie considerazioni

e prodotto un rapporto di valutazione su cui le insorgenti hanno avuto ampia

possibilità di esprimersi. Ogni difetto di motivazione sarebbe pertanto sanato.

3.

Cade invece nel

vuoto la censura delle ricorrenti b), c), d) ed e) in merito all'asserita

violazione del loro diritto di essere sentite per non aver potuto consultare

gli atti nel dettaglio prima dell'introduzione del ricorso, essendosi dovute

limitare a una disamina sommaria degli stessi. Esse hanno potuto compulsare la

documentazione presso il Tribunale, ciò che, per loro stessa ammissione,

consente di sanare qualsiasi eventuale lesione dei diritti di parte.

4.

La RI 1 contesta

il metodo di valutazione del criterio dell'attendibilità del prezzo, sostenendo

che questo ha condotto a un risultato insostenibile.

4.1

Per l'art. 38 cpv. 3 LCPubb, nei ricorsi contro le decisioni di

aggiudicazione non sono proponibili eccezioni che non sono state sollevate

mediante impugnazione del bando. L'inoltro dell'offerta implica infatti

l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando (art. 40 cpv. 2 del regolamento

di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL

730.110). La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr.

art. 5 cpv. 3 Cost.). È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del

diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la

possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito

di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal

committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima

effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della

sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare

tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente

riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena

l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241

consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di

contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo

particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro

prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la

portata (STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 3.1.1, 52.2011.327 del 16

agosto 2011 consid. 3.1, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011 consid. 3.2).

4.2

La ricorrente non

contesta l'introduzione del criterio dell'attendibilità del prezzo in quanto

tale, ma il suo metodo di valutazione, che alla luce dei fatti si sarebbe

dimostrato eccessivamente penalizzante per le offerte più economiche. A suo

avviso, non si sarebbe dovuto usare, quale importo di riferimento, la media

delle offerte pervenute, bensì il valore mediano tra questi, nel caso concreto

costituito dal prezzo offerto dalla CO 3.

La censura è tardiva. L'insorgente ha infatti partecipato alla gara senza

eccepire alcunché. La conseguenza dell'applicazione del metodo di valutazione,

ossia l'estromissione delle offerte più economiche e di quelle più care, erano annunciate

in modo chiaro. Il fatto che le numerose offerte rientrate presentano grosse

differenze di prezzo tra loro (la più alta supera del doppio la meno cara) non costituisce

un evento imprevedibile al punto da rimettere in discussione il criterio

prestabilito e rimasto incontestato.

5.

5.1. Le

ricorrenti b), c), d) e), f) e g) sostengono che le offerte delle ditte R__________

SA, C__________ SA, O__________ SA, M__________ SA, I__________ SA (), G__________

SA dovevano essere escluse per il loro prezzo manifestamente elevato. Queste

avrebbero falsato la concorrenza, causando l'esclusione di offerte attendibili

ed economiche e permettendo l'aggiudicazione a ditte che hanno presentato

offerte meno concorrenziali.

Secondo le ricorrenti

b)-e) l'ente appaltante avrebbe dovuto escluderle applicando la regola di cui

alla pos. 229.130 CPN 102 con cui il committente si è riservato la possibilità

di estromettere offerte con manifeste posizioni speculative.

5.2

Nel caso concreto

è indubbio che le 21 offerte pervenute presentino prezzi molto distanti tra

loro. Come detto, l'offerta più cara (fr. 9'849'709.-) supera del doppio la più

economica (fr. 4'549'344.40). La valutazione del criterio dell'attendibilità

del prezzo è stata eseguita partendo da un valore di riferimento (media delle

offerte che non tiene conto degli importi estremi) di fr. 6'228'598.23. Sono

quindi state escluse le otto offerte inferiori a fr. 4'982'878.58 e le cinque

offerte superiori a fr. 7'474'317.87. Per quanto le offerte menzionate dalle

ricorrenti (tra fr. 8'890'241.30 della R__________ e fr. 9'898'929.65 della G__________

SA) risultino particolarmente care, non si può rimproverare alla committente di

non averle escluse a priori. Essa si è infatti attenuta al criterio

appositamente stabilito per valutare l'attendibilità del prezzo, con il

risultato che le citate offerte sono state per finire scartate. La pos. 229.130

CPN 102 conferiva sì all'ente appaltante la facoltà di estromettere offerte con

posizioni manifestamente speculative, ma non lo obbligava a verificare caso per

caso la presenza di prezzi particolarmente elevati. Oltretutto,

l'interpretazione della committente del concetto di posizioni manifestamente

speculative, che non si rifletterebbe necessariamente in prezzi eccessivi, non

appare affatto fuori luogo. Nemmeno vi sono indizi che permettano di concludere

per la presenza di atti volti deliberatamente a ostacolare la libera

concorrenza da parte degli offerenti.

Per le stesse ragioni, l'ente

appaltante non era tenuto ad annullare il concorso.

La censura va quindi

respinta. Resta da esaminare se talune offerte fossero da escludere dalla gara

a causa delle disattenzioni formali evidenziate dalle ricorrenti, ciò che

comporterebbe la necessità di rivalutare il criterio dell'attendibilità del

prezzo.

6.

6.1. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli

offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e

tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal

committente. L'offerta,

sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara ed

univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del

capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di

trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al

riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). La

conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque

un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in

ogni caso riservato il principio di proporzionalità,

in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità

irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/

2008.

del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid.

3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid.

2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile

2013.

consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6.; Matteo Cassina, Principali aspetti del

diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla

CFPG, Lugano 2008, pag. 34). Difetti che non si

ripercuotono direttamente sul rapporto prestazione-prezzo o che permettono

comunque una valutazione completa dell'offerta al fine di determinare l'offerta

economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei precetti di concorrenza,

qualità, impiego parsimonioso delle risorse pubbliche, sono da considerare come

irrilevanti e non possono portare all'esclusione a priori del concorrente.

Tutt'al più, a tali carenze secondarie deve essere posto rimedio, qualora

necessario, impartendo un termine per sanare il difetto (STA 52.2020.530 del 16

febbraio 2021 consid. 2.2 con riferimenti).

6.2

Il committente ha previsto le seguenti modalità di inoltro delle offerte

(pos. 251.100 CPN 102):

l

concorrenti dovranno consegnare la loro offerta come segue:

-

1.

stampa del fascicolo “Dichiarazioni

dell'offerente”, su carta con il foglio di copertina, i dati inerenti le

dichiarazioni dell'offerente;

- 1 stampa del Fascicolo “Capitolato”. Da

compilare la prima pagina, la ricapitolazione e se utilizzata la pagina di correzione;

E'

obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

-

1.

Stampa del “Capitolato”

allestito elettronicamente (Bau Bit, Winmess, ecc. ), su carta con la distinta

dei prezzi unitari e i relativi importi. Anche questa stampa dovrà essere

firmata, poiché ritenuta determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro,

ai sensi dei quantitativi, è determinante il capitolato cartaceo originale di

cui sopra;

-

1.

Supporto informatico

contenente il file completo con i prezzi unitari esportato in formato SIA IfA18

(.crbx). Sul supporto informatico deve inoltre figurare il nome

dell'imprenditore concorrente e la dicitura identificante il concorso;

-

Tutti gli allegati e le

dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra (v. pos. 252. 100).

Oppure, per concorrenti che non compilano tramite un

supporto informatico il capitolato:

-

1.

stampa del Fascicolo “Capitolato”

con il foglio di copertina, quello di ricapitolazione, e tutte le posizioni

compilate manualmente.

E' obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

-

Tutti gli allegati e le

dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra (v. pos. 252. 100).

Oss.: per documenti originali si intendono i file

scaricati dal portale CO 8.

Se ci sono differenze tra le versioni consegnate, è da

ritenersi vincolante la stampa con II proprio programma dell'offerta completa e

firmata dall'offerente. In nessun caso l'imprenditore può modificare il testo o

i quantitativi dell'offerta, pena l'esclusione della stessa.

7.

7.1. Secondo le

ricorrenti l'offerta della G__________ SA andrebbe esclusa per la mancata

indicazione del prezzo (unitario e totale) nella pos. 921.111 CPN 113, relativo

alle prestazioni di sicurezza, per cui il capitolato poneva un quantitativo di

150.

giorni lavorativi. La committenza sostiene che non si tratterebbe di un

difetto rilevante, siccome le misure per le protezioni di sicurezza non sono

stimabili nel caso concreto, che non concerne opere puntuali ma un credito

quadro. La medesima mancanza si riscontra nell'offerta della CO 12 (ricorrente

d), la cui versione stampata del capitolato non contiene la pos. 921.111.

La CO 3 osserva invece che la G__________ SA ha correttamente inserito la cifra

0.- nel capitolato elettronico; la stampa con il programma utilizzato ha tuttavia

lasciato la posizione vuota, non riportando il valore 0. Le ricorrenti b)-e) affermano

che il programma informatico usato per la compilazione delle offerte può

comportare l'inconveniente che a seconda delle modalità di stampa scelta, le

posizioni in cui è stato inserito il prezzo di fr. 0.- vengono completamente tralasciate,

rispettivamente appare un campo vuoto. Ciò è accaduto alla CO 12, la cui stampa

dell'offerta non presenta i campi in cui ha inserito la cifra 0. Essa ha

tuttavia riempito i predetti spazi a mano sul capitolato originale.

7.2

Dalle predette prese di posizione emerge senza controversia che le

omissioni sui moduli d'offerta della citate concorrenti sono dovute a inconvenienti

del programma informatico utilizzato. Nella fattispecie, la G__________ SA,

oltre all'offerta stampata ha annesso, come richiesto dagli atti di gara, il relativo

supporto informatico, permettendo così al committente di accertare facilmente

che essa aveva effettivamente offerto la predetta prestazione a titolo gratuito

e non l'aveva semplicemente omessa (cfr. doc. E prodotto dalla CO 3). Per quanto

attiene all'offerta della CO 12, mancante dell'intera pos. 921.111 nella

versione stampata, occorre rilevare che la stessa ha compilato manualmente la

predetta posizione nella versione cartacea, fornendo così il prezzo mancante.

Se è vero che le regole di gara prevedevano che vincolante, in caso di differenza,

era la versione stampata, è pur vero che nel caso concreto la decisione del

committente di mantenere in gara le offerte è sostenibile e conforme al

principio di proporzionalità. Nei due casi, il committente è infatti stato

posto nelle condizioni di verificare agevolmente che la posizione era stata

offerta al prezzo di fr. 0.-. Circostanza peraltro non sorprendente dal momento

che altri offerenti hanno fatto altrettanto o proposto prezzi molto bassi.

8.

Come rilevano le

insorgenti, la R__________ SA non ha consegnato alcun esemplare del capitolato

ufficiale. Essa ha consegnato un fascicolo rilegato con la prima pagina del

capitolato e il riepilogo dell'offerta, compilati e firmati. Tutte le altre

pagine del capitolato originale sono invece state omesse e sostituite da una

stampa delle diverse posizioni compilate elettronicamente. Benché non risulti

che vi siano posizioni mancanti né che il committente abbia incontrato

difficoltà nel controllo dell'offerta, occorre rilevare che l'assenza del

capitolato originale costituisce una violazione rilevante delle regole di gara.

Queste non dispensavano infatti i concorrenti che avessero voluto servirsi

della compilazione elettronica di inoltrare anche una copia integrale del

capitolato. La consegna dell'esemplare del capitolato non costituisce una

formalità insignificante. Questo risultava infatti vincolante per quanto

attiene ai quantitativi (cfr. pos. 251.100 CPN 102). La consegna dello stesso,

previa apposizione della firma sulla copertina, valeva inoltre quale accettazione

delle condizioni contenute. La stampa fornita dalla R__________ SA, che difetta

del descrittivo dettagliato delle singole posizioni, non può sostituire il

documento ufficiale messo a disposizione dalla committenza. L'offerta andava

quindi scartata fin da subito.

9.

Le ricorrenti b)-g)

mettono in dubbio che la O__________ SA fosse in regola con il pagamento degli

oneri sociali e delle imposte al momento della scadenza per l'inoltro delle

offerta.

La concorrente non ha prodotto con l'offerta le dichiarazioni di cui all'art.

39.

RLCPubb/CIAP ma si è avvalsa dell'alternativa, prevista (e consigliata)

dalle condizioni di gara, che permetteva di usufruire del portale offerenti (pos.

252.110

CPN 102), strumento gestito dal Centro di competenza in materia di

commesse pubbliche della Cancelleria dello Stato (art. 39b seg. RLCPubb/ CIAP).

Dalle verifiche esperite dal committente presso il portale offerenti, la ditta

risultava in regola con il pagamento di oneri sociali e imposte, per cui ha

correttamente ammesso l'idoneità della stessa. Preso atto dei ricorsi, l'ente

appaltante ha interpellato il collaboratore scientifico del predetto Centro di

competenza, il quale ha confermato che le attestazioni della predetta

concorrente risultavano conformi alle esigenze dell'art. 39 RLCPubb/CIAP al

momento determinante: un problema tecnico non ha permesso l'accertamento da

parte delle ricorrenti che hanno consultato il portale. Dall'allegato al doc. 3

prodotto dall'ente appaltante risulta in effetti che la consultazione del

portale offerenti per la data del 28 ottobre 2022 restituisce un risultato

positivo in merito alla completezza della documentazione inoltrata dalla O__________

SA. In esito a questi accertamenti esperiti dalla committenza, non vi è ragione

di dubitare della conformità della documentazione fornita dalla concorrente,

verificata dall'Ente preposto a tale scopo dal Consiglio di Stato.

10.

Occorre ancora esaminare la

censura rivolta contro le offerte delle aggiudicatarie CO 7 e CO 2, le cui pos.

193.111

e 252.211/213/214 CPN 151, che richiedevano di indicare l'ubicazione

delle discariche a cui destinare il materiale da rimuovere, non sono state

compilate.

La CO 7 e la CO 2 hanno

effettivamente lasciato in bianco tali spazi nel modulo d'offerta.

L'indicazione dei depositi non era tuttavia indispensabile per la valutazione

delle offerte, dal momento che tale informazione non concerneva alcun criterio

di aggiudicazione né tantomeno di idoneità. Oltre a ciò, le prestazioni di

sgombero di cui alle predette posizioni riguardano una parte marginale dell'appalto,

il cui valore globale si situa tra il 2.5% (per la CO 7) e il 3% (per la CO 2)

di quello dell'intera commessa. Il dato, considerando l'offerta nel suo insieme,

non può ritenersi determinante. Di conseguenza, avendo correttamente indicato

il prezzo delle predette prestazioni, l'esclusione delle offerte per tale

omissione sarebbe sproporzionata. Il committente avrebbe infatti semmai potuto

richiedere alle concorrenti di fornire l'informazione mancante permettendo loro

di sanare il difetto.

11.

Oltre alle predette posizioni, le

ricorrenti b)-g) rimproverano alla CO 2, di non aver compilato correttamente le

pos. 121.002, 231.001 e 321.001 CPN 111.

Le predette posizioni

concernevano i prezzi a regia (pos. 121.002), i costi del materiale (pos.

231.001) e i costi di inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo

(321.001).

Per le tre posizioni,

il modulo d'offerta richiedeva di indicare il ribasso applicato

dall'imprenditore, come segue (si riporta come esempio la pos. 121.002):

Ribasso dell'imprenditore.

Ribasso % ………..

Prezzo unitario = Fattore.

Fattore = (100 - ribasso):100.

Fattore = ………. 450'000

up ……… ………

La CO 2, che ha scelto

di inoltrare, oltre al modulo originale, la versione stampata dell'offerta

compilata elettronicamente, non ha indicato nulla negli spazi a fianco delle

diciture

Ribasso % ……….

e

Fattore = ……….

Essa ha però indicato

il valore unitario 0.80 per la pos. 121.002, rispettivamente 0.70 e 0.60 per le

ulteriori due posizioni.

Nella colonna dedicata

al prezzo finale ha quindi trascritto il risultato della moltiplicazione tra il

quantitativo indicato dal committente e il predetto valore unitario. Per

riprendere l'esempio soprastante, la pos. 121.002 dell'offerta della CO 2 si

presenta così:

Ribasso dell'imprenditore.

Ribasso % ……….

Prezzo unitario = Fattore.

Fattore = (100 - ribasso):100.

Fattore = ………. 450'000

up 0.80 360'000.00

Il prezzo unitario

(0.80) e quello finale (fr. 360'000.-) della singola posizione sono presenti in

offerta. Il fatto che non sia stato inserito il valore 20% dopo ribasso

né sia stato ripreso il fattore 0.80 nell'apposito spazio non configura un

difetto atto a inficiare la validità della stessa. Il percentuale del 20% è

infatti immediatamente deducibile dal committente. Un'esclusione dell'offerta

sarebbe stata sproporzionata. Anche da questo profilo, essa va quindi ritenuta

completa.

12.

Le ricorrenti f) e g) sostengono

che la M__________ SA non abbia dimostrato di essere in regola con i contributi

PEAN.

La M__________ SA ha

allegato alla propria offerta una certificazione (incompleta) di conformità al

CCL emessa il 31 agosto 2022 per il contratto nazionale mantello per l'edilizia

principale in Svizzera e per il CCL PEAN. La concorrente, probabilmente per

errore, ha inserito solo le pagine dispari, di modo che l'attestazione del

pagamento delle fatture PEAN (a pag. 2 di 5), non era visibile.

Successivamente, verosimilmente su richiesta della committenza, la ditta ha

trasmesso una certificazione completa, datata 11 novembre 2022, da cui risulta

il pagamento dei contributi PEAN. In questa sede la committente ha poi

documentato che la ditta era in regola con il pagamento dei contributi già al

28.

ottobre 2022, ossia al momento della scadenza per l'inoltro delle offerte. L'idoneità

generale della ditta alla data determinante risulta quindi dimostrata e non vi

è motivo per cui debba essere esclusa.

13.

In esito alle considerazioni che

precedono, occorre concludere che l'offerta della R__________ SA andava esclusa

sin da subito. Il criterio dell'attendibilità del prezzo va pertanto

ricalcolato di conseguenza, a partire dai parametri sottostanti.

media: fr.

6'072'030.99 (esclusi gli importi estremi)

nota 6: da fr.

5'464'827.89 a fr. 6'679'234.09

nota 0: < fr. 4'857'624.79, > fr. 7'286'437.19

Offerente

Prezzo (fr.)

nota

CO 10

4'686'284.95

0.000

C__________

8'951'236.05

0.000

CO 14

4'849'468.50

0.000

CO 11

4'694'994.60

0.000

CO 15

4'873'399.40

0.156

CO 6

6'095'913.60

6.000

G__________

9'898'929.65

0.000

CO 5

6'250'652.25

6.000

CO 4

6'120'627.37

6.000

CO 1

5'306'584.15

4.436

M__________

9'750'750.15

0.000

O__________

9'253'235.45

0.000

CO 7

6'490'893.70

6.000

CO 2

5'361'659.95

4.981

CO 3

5'996'351.75

6.000

RI 1

4'879'789.90

0.219

CO 12

4'968'496.75

1.096

CO 13

4'694'188.30

0.000

__________

4'549'344.40

0.000

13.1

Dalla tabella si

evince che le ricorrenti CO 10, CO 11, CO 13 e CO 14 ottengono ancora la nota 0

nel criterio dell'attendibilità del prezzo. La loro esclusione dalla gara va

pertanto confermata. I loro ricorsi vanno pertanto respinti nella misura della

loro ricevibilità.

13.2

Per contro, le insorgenti RI 1, CO 12 e CO 15 ottengono una nota

superiore allo 0 e vanno pertanto riammesse in gara. I gravami delle stesse

devono quindi essere accolti. Questo Tribunale non dispone di tutti gli

elementi per decidere nel merito, spettando alla committente stabilire la

classifica finale in base ai dati aggiornati. La decisione impugnata è pertanto

annullata e gli atti sono retrocessi al committente per nuova decisione di

delibera (art. 41 cpv. 1 LCPubb).

14.

L'emanazione del presente giudizio

rende superfluo pronunciarsi sulle richieste di concessione dell'effetto

sospensivo ai gravami.

15.

La tassa di giustizia è posta a

carico delle ricorrenti soccombenti, della committenza e delle aggiudicatarie

in ragione del loro reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm),

ritenuto che l'CO 1 ne va esente, non avendo resistito ai ricorsi. CO 8, CO 2, CO

3, CO 4, CO 5, CO 6 e CO 7 verseranno alle ricorrenti CO 12, CO 15RI 1 un

congruo importo a titolo di ripetibili. Dal canto loro, le insorgenti CO 10, CO

11, CO 13 e CO 14 rifonderanno congrue ripetibili alla committente e alla CO 2,

assistite da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui sono ricevibili, i ricorsi (b.), (c.), (e.), e (f.) sono respinti.

2.

I ricorsi

(a.), (d.) e (g.) sono accolti.

Di conseguenza:

2.1

la decisione

impugnata è annullata;

2.2

gli atti sono

rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 15'000.- è così suddivisa:

- fr.

8'000.- a carico delle ricorrenti CO 10, CO 11, CO 13 e CO 14, in misura di fr.

2'000.- ciascuna. Ad esse sarà restituito l'anticipo versato in eccesso;

- fr.

7'000.- a carico di CO 8, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6 e CO 7 in ragione di fr.

1'000.- ciascuno.

Alle ricorrenti RI 1, CO

12.

ed CO 15 sarà restituito l'anticipo versato.

4.

A titolo di

ripetibili si assegnano:

- in

favore deRI 1, CO 12 e CO 15 fr. 3'500.- ognuna, poste a carico di CO 8, CO 2, CO

3, CO 4, CO 5, CO 6 e CO 7 in ragione di un settimo ciascuna (fr. 500.- per

ogni ricorrente);

- in

favore di CO 8 e della CO 2 fr. 3'500.- ognuna, a carico delle ditte CO 10, CO

11, CO 13 e CO 14, in ragione di un quarto ciascuna (fr. 875.- per ogni

resistente).

5.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

6.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La vicecancelliera