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Decisione

52.2023.180

Docente cantonale. Pretese salariali. Buona fede

18 febbraio 2025Italiano12 min

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.180

Lugano

18

febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 16 maggio

2023 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 29 marzo 2023 (n. 1736) del

Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile la sua istanza del 9

gennaio 2023 in materia di pretese salariali;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è docente di

educazione fisica presso le scuole medie cantonali. La stessa è entrata in

servizio a orario parziale a partire dall'anno scolastico 2003/2004, dopo una

precedente esperienza nelle scuole comunali. Al momento dell'assunzione, la

docente è stata inserita in classe 30 al minimo della scala salariale allora in

vigore, con deduzione del 3% quale misura di risparmio. L'anno successivo, la

docente è stata inserita in classe 30 al minimo, senza riduzioni di stipendio.

B. A partire dal mese di

febbraio 2013, RI 1 ha beneficiato di un congedo maternità pagato a cui ha

fatto seguito un congedo parentale (non pagato) totale, estesosi fino alla fine

dell'anno scolastico 2013/2014.

C. A partire dal 1°

settembre 2018, con il passaggio alla nuova scala salariale a seguito

dell'entrata in vigore della nuova legge sugli stipendi degli

impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300), alla

docente è stata attribuita la classe 8 dell'organico con 14 aumenti.

D. a. Il 26 agosto 2020,

la docente, per il tramite del sindacato, ha chiesto alla Sezione

amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

(DECS) di rivalutare la sua carriera salariale. Premesso di essere stata

assunta nel 2003 in classe 30 al minimo, dedotto il 3% dello stipendio, la

docente ha domandato di ricalcolare il salario per il periodo compreso nei

cinque anni precedenti e per il futuro, tenendo conto dei quattro anni di

insegnamento svolti presso le scuole elementari, che non sarebbero stati considerati

per determinare la retribuzione iniziale.

b. Con scritto del 16 giugno 2021, la Sezione amministrativa ha informato il

rappresentante della docente che avrebbe proceduto alla restituzione della

trattenuta del 3% operata nel 2003 e ritenuta illegittima dal Tribunale

cantonale amministrativo (cfr. STA 52.2012.273

del 16 settembre 2014). L'autorità ha invece confermato la correttezza

del salario stabilito al momento dell'assunzione, previa valutazione

complessiva anche delle esperienze precedenti.

c. Il 22 giugno seguente, la Sezione amministrativa ha comunicato al

rappresentante della docente che, a seguito di una verifica, l'Ufficio degli

stipendi e delle assicurazioni aveva negato il rimborso della trattenuta del

3%. Sarebbe infatti emerso che alla docente era stato concesso un aumento di

carriera al suo rientro da un congedo non pagato al 1° settembre 2014, malgrado

non ne avesse maturato il diritto, non avendo prestato servizio per almeno

quattro mesi durante l'anno scolastico precedente (art. 8 cpv. 4 della legge

sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954;

vLStip; BU 1954, 255). Di conseguenza, considerando il congedo non pagato e la

prescrizione delle pretese antecedenti al 1° agosto 2015, la restituzione del

3% dello stipendio, che annullerebbe il ritardo di un aumento annuo sulla

carriera, sarebbe vanificata.

d. Con lettera del 30 giugno 2021, la docente ha ribadito la sua richiesta,

sostenendo che il calcolo eseguito dall'autorità sarebbe iniquo e contestando l'applicazione

dell'art. 8 cpv. 4 vLStip.

E. Il 9 gennaio 2023, la

docente è tornata a rivolgersi per scritto alla Sezione amministrativa,

chiedendo l'emanazione di una decisione formale. Ha ripercorso innanzitutto i

fatti che hanno preceduto il suo congedo non pagato, rammentando di aver

lavorato durante l'anno scolastico 2012/2013 da settembre a fine gennaio,

beneficiando da questa data in poi di un congedo maternità di 16 settimane,

ossia fino alla fine dell'anno scolastico. Al termine del predetto anno scolastico

la docente avrebbe pertanto maturato l'aumento, di cui avrebbe dovuto

beneficiare al momento della ripresa lavorativa. L'art. 8 cpv. 4 vLStip, se

applicato in modo letterale, sarebbe discriminatorio in quanto contrario alla

parità dei sessi. La docente ha pertanto chiesto il riconoscimento della classe

30 con 10 aumenti a decorrere dal 1° settembre 2014 e il versamento della

differenza salariale entro i limiti della prescrizione, ossia dal 1° agosto

2015.

F. Con decisione

del 29 marzo 2023 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'istanza

dell'insorgente. Premesso che la stessa costituiva una domanda di riesame di

una posizione salariale mai contestata prima, ha concluso che non fossero dati

gli estremi per entrare nel merito delle richieste della docente. In

particolare, quest'ultima non avrebbe fatto valere fatti o mezzi di prova che

non conosceva o di cui non poteva prevalersi a tempo debito o di cui non aveva

ragione di prevalersi all'epoca della prima decisione. In ogni caso, la tesi secondo

cui l'applicazione dell'art. 8 cpv. 4 vLStip produrrebbe effetti discriminatori

e contrari alla parità dei sessi sarebbe d'acchito priva di fondamento. La

norma non farebbe in effetti distinzione di genere, toccando

indiscriminatamente chiunque chieda un congedo non pagato per i motivi più

disparati, quali studio, maternità, adozione o ragioni familiari. Ai sensi

dell'art. 47 cpv. 4 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e

dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100), inoltre, il congedo può

essere concesso interamente o parzialmente anche ai padri.

G. RI 1 insorge dinanzi

al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione chiedendone

l'annullamento. Domanda che la sua carriera sia ricalcolata considerando gli

anni di esperienza come docente di educazione fisica presso le scuole comunali,

senza la riduzione del 3% al momento dell'assunzione (anno scolastico

2003/2004) e senza il blocco dell'aumento annuo nell'anno scolastico 2014/2015.

Chiede quindi il versamento dell'intera differenza salariale maturata non

coperta da prescrizione. Sostiene innanzitutto che al momento dell'assunzione

le sarebbero spettati almeno due aumenti, per tenere conto dei cinque anni di

esperienza lavorativa presso le scuole comunali. Inoltre, l'autorità di nomina

dovrebbe eliminare il ritardo di un aumento annuo determinato dall'applicazione

della misura di risparmio (-3%), come ammesso in un primo momento dalla Sezione

amministrativa. Andrebbe inoltre riconosciuto lo scatto per l'anno scolastico

2014/2015 quando la dipendente è rientrata in servizio dopo un anno di congedo

non pagato. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 cpv. 4 vLStip andrebbe

infatti considerato l'anno scolastico 2012/2013, durante il quale l'insorgente

ha lavorato per oltre la metà dell'anno. Negare tale aumento sarebbe

discriminatorio, siccome si andrebbe a ritardare in modo iniquo la carriera di

moltissime donne, principali fruitrici del congedo non pagato.

H. All'accoglimento del

gravame si oppone l'Autorità di nomina, per il tramite della Sezione

amministrativa. Osserva innanzitutto che con la sua ultima richiesta, evasa dal

Consiglio di Stato, la ricorrente ha preteso il riconoscimento della classe 30

con 10 aumenti a decorrere dal 1° settembre 2014. Essa non ha invece rivendicato

alcunché in relazione al salario iniziale. La decisione governativa non si è

pertanto espressa su questo tema, che esula pertanto dall'oggetto del litigio.

La censura sarebbe in ogni caso irricevibile, siccome proposta per la prima

volta dopo 17 anni dall'assunzione, oltre che infondata nel merito. Alla

ricorrente sarebbe infatti stata riconosciuta l'esperienza pregressa con

l'attribuzione della classe 30, diversamente dai docenti con scarsa esperienza,

a cui veniva assegnato uno stipendio iniziale pari a due classi in meno (art. 7

cpv. 3 vLStip). L'Autorità sostiene inoltre di aver inizialmente dichiarato che

la deduzione del 3% effettuata sullo stipendio iniziale, ritenuta illegittima

in passato dal Tribunale cantonale amministrativo, sarebbe stata rimborsata.

Ciò avrebbe comportato l'eliminazione del ritardo di un aumento annuo

determinato da questa misura. Essa si è tuttavia avveduta di avere già

accordato alla ricorrente uno scatto a cui non aveva diritto nel 2014, sicché

correggendo questo errore, la carriera ricalcolata risultava immutata.

L'applicazione dell'art. 8 cpv. 4 vLStip, dal chiaro tenore letterale, non

permetteva infatti all'insorgente di beneficiare dell'aumento, non avendo la

stessa lavorato per almeno 4 mesi ininterrotti durante il precedente anno

scolastico. Ribadisce che la norma non lede in alcun modo la parità dei sessi.

Fatti

I. Con la

replica e la duplica le parti ribadiscono le proprie tesi, con motivi di cui si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 LStip, in combinazione

con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e

dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva

della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo

(art. 68 cpv. 1 LPAmm), è quindi ricevibile in ordine.

1.2. Il

giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge in modo chiaro dalla documentazione

prodotta dalle parti. Per le ragioni che seguono,

non occorre esaminare le censure di merito della ricorrente; già per questo

motivo non serve assumere le prove richieste.

Considerandi

2.

La

ricorrente chiede il ricalcolo della sua carriera, considerando, tra gli altri

aspetti, gli anni di esperienza come docente di educazione fisica presso le

scuole comunali. Sostiene che al momento dell'assunzione avrebbe dovuto essere

inserita in classe 30 con due aumenti, anziché al minimo della classe. Tuttavia,

con il suo scritto del 9 gennaio 2023 con cui ha chiesto l'emanazione di una

decisione formale alla Sezione amministrativa, l'insorgente ha quantificato

diversamente la sua pretesa. La docente ha infatti domandato l'attribuzione

della classe 30 con 9 aumenti al 1° settembre 2012 (ossia solo uno in più

rispetto a quanto riconosciutole), nonché degli scatti ordinari gli anni

seguenti, ritenendo di avere diritto, da un lato, al recupero del ritardo nella

carriera causato dalla misura della riduzione del 3% dello stipendio e,

dall'altro, dello scatto a seguito dell'interruzione del lavoro per congedo non

pagato. Nulla è per contro stato rivendicato in relazione alla determinazione

dello stipendio iniziale in funzione dell'esperienza pregressa, malgrado ne

avesse fatto cenno con scritto del 26 agosto 2020. L'odierna richiesta

costituisce quindi una nuova domanda e come tale è irricevibile (art. 70 cpv. 2

LPAmm). Come si vedrà, la stessa si rivelerebbe in ogni caso tardiva.

3.

Il fatto che il

dipendente abbia accettato condizioni salariali contrarie ai principi

costituzionali o lesive di norme imperative e insorga a eccepirne

l'illegittimità soltanto in un secondo momento, non è contrario alle regole della

buona fede (STF 8C_639/2013 del 30 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti, STA

52.2019.115

del 6 novembre 2019 consid. 3.2, 52.2012.273 del 16 settembre 2014

consid. 1.2 e rimandi alla giurisprudenza). Non

si può ragionevolmente esigere che il dipendente, prima ancora di iniziare a

lavorare, insorga contro l'una o l'altra delle condizioni della decisione di

assunzione (STA 52.2012.273 citata consid. 1.2).

D'altra parte, il semplice fatto di tardare ad agire in giustizia non

costituisce un abuso di diritto (DTF 138 I 232 consid. 6.4). Entro i limiti

della prescrizione, la perenzione del diritto di agire del creditore che ha

tardato a reclamare la sua pretesa deve essere ammessa con riserva in caso di

circostanze eccezionali. Occorre in questo senso che oltre al passare del tempo

si manifestino circostanze che facciano apparire l'esercizio del diritto

irrimediabilmente in contraddizione con l'inazione precedente del creditore e

quindi come contrarie alle regole della buona fede. Simili evenienze vanno ammesse

quando il silenzio del dipendente permettere di concludere con certezza a una

rinuncia a far valere i suoi diritti o quando la sua inazione ha causato

inconvenienti per il datore di lavoro (DTF 125 I 14 consid. 3g, STF 8C_639/2013

citata consid. 7.1 con riferimenti). Inconvenienti di ordine puramente

amministrativo non giustificano la perenzione del diritto del dipendente a

vedere riconosciute proprie legittime pretese (STF 8C_639/2013 citata consid.

7.2).

4.

Nel caso in

esame, il Consiglio di Stato ha dichiarato la domanda della ricorrente

irricevibile per il fatto che la medesima non ha mai contestato il proprio

trattamento salariale prima del 2020.

In effetti, non risulta che dal momento dell'assunzione nel 2003, la ricorrente

abbia mai chiesto una rivalutazione della sua posizione. Soltanto con scritto

del 26 agosto 2020, ossia ben diciassette anni dopo, la docente ha tentato di

rimettere in discussione la retribuzione accettata per tutta la durata della

sua carriera. Senza contare che le sentenze con cui il Tribunale cantonale

amministrativo ha ritenuto illegittima la misura di risparmio applicata dal

Consiglio di Stato, che consisteva nella riduzione del 3% dello stipendio

iniziale dei dipendenti di nuova assunzione e nel blocco dello scatto l'anno

successivo, datano del 2014 (STA 52.2012.273 citata) e sono state ampiamente

rese note dalla stampa. Nemmeno in occasione del passaggio al nuovo modello

salariale nel 2018, in cui a tutti i dipendenti è stata data l'opportunità di

esprimersi sulla nuova classificazione, la ricorrente ha ritenuto di farsi

avanti e rivendicare un migliore trattamento. Nel caso di specie,

l'atteggiamento della ricorrente risulta contrario alle regole della buona fede

e non può essere tutelato (cfr. STA 52.2022.339 del 9 novembre 2023). È

pertanto a giusta ragione, seppur per motivi in parte diversi, che il Governo

ha espresso un giudizio di irricevibilità.

5.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ricevibilità.

6.

Non si preleva

tassa di giustizia (art. 13 cpv. 5 LPar). Non si assegnano ripetibili (art. 49

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si

preleva tassa di giustizia. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera