52.2023.180
Docente cantonale. Pretese salariali. Buona fede
18 febbraio 2025Italiano12 min
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.180
Lugano
18
febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 16 maggio
2023 di
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 29 marzo 2023 (n. 1736) del
Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile la sua istanza del 9
gennaio 2023 in materia di pretese salariali;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è docente di
educazione fisica presso le scuole medie cantonali. La stessa è entrata in
servizio a orario parziale a partire dall'anno scolastico 2003/2004, dopo una
precedente esperienza nelle scuole comunali. Al momento dell'assunzione, la
docente è stata inserita in classe 30 al minimo della scala salariale allora in
vigore, con deduzione del 3% quale misura di risparmio. L'anno successivo, la
docente è stata inserita in classe 30 al minimo, senza riduzioni di stipendio.
B. A partire dal mese di
febbraio 2013, RI 1 ha beneficiato di un congedo maternità pagato a cui ha
fatto seguito un congedo parentale (non pagato) totale, estesosi fino alla fine
dell'anno scolastico 2013/2014.
C. A partire dal 1°
settembre 2018, con il passaggio alla nuova scala salariale a seguito
dell'entrata in vigore della nuova legge sugli stipendi degli
impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300), alla
docente è stata attribuita la classe 8 dell'organico con 14 aumenti.
D. a. Il 26 agosto 2020,
la docente, per il tramite del sindacato, ha chiesto alla Sezione
amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
(DECS) di rivalutare la sua carriera salariale. Premesso di essere stata
assunta nel 2003 in classe 30 al minimo, dedotto il 3% dello stipendio, la
docente ha domandato di ricalcolare il salario per il periodo compreso nei
cinque anni precedenti e per il futuro, tenendo conto dei quattro anni di
insegnamento svolti presso le scuole elementari, che non sarebbero stati considerati
per determinare la retribuzione iniziale.
b. Con scritto del 16 giugno 2021, la Sezione amministrativa ha informato il
rappresentante della docente che avrebbe proceduto alla restituzione della
trattenuta del 3% operata nel 2003 e ritenuta illegittima dal Tribunale
cantonale amministrativo (cfr. STA 52.2012.273
del 16 settembre 2014). L'autorità ha invece confermato la correttezza
del salario stabilito al momento dell'assunzione, previa valutazione
complessiva anche delle esperienze precedenti.
c. Il 22 giugno seguente, la Sezione amministrativa ha comunicato al
rappresentante della docente che, a seguito di una verifica, l'Ufficio degli
stipendi e delle assicurazioni aveva negato il rimborso della trattenuta del
3%. Sarebbe infatti emerso che alla docente era stato concesso un aumento di
carriera al suo rientro da un congedo non pagato al 1° settembre 2014, malgrado
non ne avesse maturato il diritto, non avendo prestato servizio per almeno
quattro mesi durante l'anno scolastico precedente (art. 8 cpv. 4 della legge
sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954;
vLStip; BU 1954, 255). Di conseguenza, considerando il congedo non pagato e la
prescrizione delle pretese antecedenti al 1° agosto 2015, la restituzione del
3% dello stipendio, che annullerebbe il ritardo di un aumento annuo sulla
carriera, sarebbe vanificata.
d. Con lettera del 30 giugno 2021, la docente ha ribadito la sua richiesta,
sostenendo che il calcolo eseguito dall'autorità sarebbe iniquo e contestando l'applicazione
dell'art. 8 cpv. 4 vLStip.
E. Il 9 gennaio 2023, la
docente è tornata a rivolgersi per scritto alla Sezione amministrativa,
chiedendo l'emanazione di una decisione formale. Ha ripercorso innanzitutto i
fatti che hanno preceduto il suo congedo non pagato, rammentando di aver
lavorato durante l'anno scolastico 2012/2013 da settembre a fine gennaio,
beneficiando da questa data in poi di un congedo maternità di 16 settimane,
ossia fino alla fine dell'anno scolastico. Al termine del predetto anno scolastico
la docente avrebbe pertanto maturato l'aumento, di cui avrebbe dovuto
beneficiare al momento della ripresa lavorativa. L'art. 8 cpv. 4 vLStip, se
applicato in modo letterale, sarebbe discriminatorio in quanto contrario alla
parità dei sessi. La docente ha pertanto chiesto il riconoscimento della classe
30 con 10 aumenti a decorrere dal 1° settembre 2014 e il versamento della
differenza salariale entro i limiti della prescrizione, ossia dal 1° agosto
2015.
F. Con decisione
del 29 marzo 2023 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'istanza
dell'insorgente. Premesso che la stessa costituiva una domanda di riesame di
una posizione salariale mai contestata prima, ha concluso che non fossero dati
gli estremi per entrare nel merito delle richieste della docente. In
particolare, quest'ultima non avrebbe fatto valere fatti o mezzi di prova che
non conosceva o di cui non poteva prevalersi a tempo debito o di cui non aveva
ragione di prevalersi all'epoca della prima decisione. In ogni caso, la tesi secondo
cui l'applicazione dell'art. 8 cpv. 4 vLStip produrrebbe effetti discriminatori
e contrari alla parità dei sessi sarebbe d'acchito priva di fondamento. La
norma non farebbe in effetti distinzione di genere, toccando
indiscriminatamente chiunque chieda un congedo non pagato per i motivi più
disparati, quali studio, maternità, adozione o ragioni familiari. Ai sensi
dell'art. 47 cpv. 4 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e
dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100), inoltre, il congedo può
essere concesso interamente o parzialmente anche ai padri.
G. RI 1 insorge dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione chiedendone
l'annullamento. Domanda che la sua carriera sia ricalcolata considerando gli
anni di esperienza come docente di educazione fisica presso le scuole comunali,
senza la riduzione del 3% al momento dell'assunzione (anno scolastico
2003/2004) e senza il blocco dell'aumento annuo nell'anno scolastico 2014/2015.
Chiede quindi il versamento dell'intera differenza salariale maturata non
coperta da prescrizione. Sostiene innanzitutto che al momento dell'assunzione
le sarebbero spettati almeno due aumenti, per tenere conto dei cinque anni di
esperienza lavorativa presso le scuole comunali. Inoltre, l'autorità di nomina
dovrebbe eliminare il ritardo di un aumento annuo determinato dall'applicazione
della misura di risparmio (-3%), come ammesso in un primo momento dalla Sezione
amministrativa. Andrebbe inoltre riconosciuto lo scatto per l'anno scolastico
2014/2015 quando la dipendente è rientrata in servizio dopo un anno di congedo
non pagato. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 cpv. 4 vLStip andrebbe
infatti considerato l'anno scolastico 2012/2013, durante il quale l'insorgente
ha lavorato per oltre la metà dell'anno. Negare tale aumento sarebbe
discriminatorio, siccome si andrebbe a ritardare in modo iniquo la carriera di
moltissime donne, principali fruitrici del congedo non pagato.
H. All'accoglimento del
gravame si oppone l'Autorità di nomina, per il tramite della Sezione
amministrativa. Osserva innanzitutto che con la sua ultima richiesta, evasa dal
Consiglio di Stato, la ricorrente ha preteso il riconoscimento della classe 30
con 10 aumenti a decorrere dal 1° settembre 2014. Essa non ha invece rivendicato
alcunché in relazione al salario iniziale. La decisione governativa non si è
pertanto espressa su questo tema, che esula pertanto dall'oggetto del litigio.
La censura sarebbe in ogni caso irricevibile, siccome proposta per la prima
volta dopo 17 anni dall'assunzione, oltre che infondata nel merito. Alla
ricorrente sarebbe infatti stata riconosciuta l'esperienza pregressa con
l'attribuzione della classe 30, diversamente dai docenti con scarsa esperienza,
a cui veniva assegnato uno stipendio iniziale pari a due classi in meno (art. 7
cpv. 3 vLStip). L'Autorità sostiene inoltre di aver inizialmente dichiarato che
la deduzione del 3% effettuata sullo stipendio iniziale, ritenuta illegittima
in passato dal Tribunale cantonale amministrativo, sarebbe stata rimborsata.
Ciò avrebbe comportato l'eliminazione del ritardo di un aumento annuo
determinato da questa misura. Essa si è tuttavia avveduta di avere già
accordato alla ricorrente uno scatto a cui non aveva diritto nel 2014, sicché
correggendo questo errore, la carriera ricalcolata risultava immutata.
L'applicazione dell'art. 8 cpv. 4 vLStip, dal chiaro tenore letterale, non
permetteva infatti all'insorgente di beneficiare dell'aumento, non avendo la
stessa lavorato per almeno 4 mesi ininterrotti durante il precedente anno
scolastico. Ribadisce che la norma non lede in alcun modo la parità dei sessi.
Fatti
I. Con la
replica e la duplica le parti ribadiscono le proprie tesi, con motivi di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 LStip, in combinazione
con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e
dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva
della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo
(art. 68 cpv. 1 LPAmm), è quindi ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25
cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge in modo chiaro dalla documentazione
prodotta dalle parti. Per le ragioni che seguono,
non occorre esaminare le censure di merito della ricorrente; già per questo
motivo non serve assumere le prove richieste.
Considerandi
2.
La
ricorrente chiede il ricalcolo della sua carriera, considerando, tra gli altri
aspetti, gli anni di esperienza come docente di educazione fisica presso le
scuole comunali. Sostiene che al momento dell'assunzione avrebbe dovuto essere
inserita in classe 30 con due aumenti, anziché al minimo della classe. Tuttavia,
con il suo scritto del 9 gennaio 2023 con cui ha chiesto l'emanazione di una
decisione formale alla Sezione amministrativa, l'insorgente ha quantificato
diversamente la sua pretesa. La docente ha infatti domandato l'attribuzione
della classe 30 con 9 aumenti al 1° settembre 2012 (ossia solo uno in più
rispetto a quanto riconosciutole), nonché degli scatti ordinari gli anni
seguenti, ritenendo di avere diritto, da un lato, al recupero del ritardo nella
carriera causato dalla misura della riduzione del 3% dello stipendio e,
dall'altro, dello scatto a seguito dell'interruzione del lavoro per congedo non
pagato. Nulla è per contro stato rivendicato in relazione alla determinazione
dello stipendio iniziale in funzione dell'esperienza pregressa, malgrado ne
avesse fatto cenno con scritto del 26 agosto 2020. L'odierna richiesta
costituisce quindi una nuova domanda e come tale è irricevibile (art. 70 cpv. 2
LPAmm). Come si vedrà, la stessa si rivelerebbe in ogni caso tardiva.
3.
Il fatto che il
dipendente abbia accettato condizioni salariali contrarie ai principi
costituzionali o lesive di norme imperative e insorga a eccepirne
l'illegittimità soltanto in un secondo momento, non è contrario alle regole della
buona fede (STF 8C_639/2013 del 30 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti, STA
52.2019.115
del 6 novembre 2019 consid. 3.2, 52.2012.273 del 16 settembre 2014
consid. 1.2 e rimandi alla giurisprudenza). Non
si può ragionevolmente esigere che il dipendente, prima ancora di iniziare a
lavorare, insorga contro l'una o l'altra delle condizioni della decisione di
assunzione (STA 52.2012.273 citata consid. 1.2).
D'altra parte, il semplice fatto di tardare ad agire in giustizia non
costituisce un abuso di diritto (DTF 138 I 232 consid. 6.4). Entro i limiti
della prescrizione, la perenzione del diritto di agire del creditore che ha
tardato a reclamare la sua pretesa deve essere ammessa con riserva in caso di
circostanze eccezionali. Occorre in questo senso che oltre al passare del tempo
si manifestino circostanze che facciano apparire l'esercizio del diritto
irrimediabilmente in contraddizione con l'inazione precedente del creditore e
quindi come contrarie alle regole della buona fede. Simili evenienze vanno ammesse
quando il silenzio del dipendente permettere di concludere con certezza a una
rinuncia a far valere i suoi diritti o quando la sua inazione ha causato
inconvenienti per il datore di lavoro (DTF 125 I 14 consid. 3g, STF 8C_639/2013
citata consid. 7.1 con riferimenti). Inconvenienti di ordine puramente
amministrativo non giustificano la perenzione del diritto del dipendente a
vedere riconosciute proprie legittime pretese (STF 8C_639/2013 citata consid.
7.2).
4.
Nel caso in
esame, il Consiglio di Stato ha dichiarato la domanda della ricorrente
irricevibile per il fatto che la medesima non ha mai contestato il proprio
trattamento salariale prima del 2020.
In effetti, non risulta che dal momento dell'assunzione nel 2003, la ricorrente
abbia mai chiesto una rivalutazione della sua posizione. Soltanto con scritto
del 26 agosto 2020, ossia ben diciassette anni dopo, la docente ha tentato di
rimettere in discussione la retribuzione accettata per tutta la durata della
sua carriera. Senza contare che le sentenze con cui il Tribunale cantonale
amministrativo ha ritenuto illegittima la misura di risparmio applicata dal
Consiglio di Stato, che consisteva nella riduzione del 3% dello stipendio
iniziale dei dipendenti di nuova assunzione e nel blocco dello scatto l'anno
successivo, datano del 2014 (STA 52.2012.273 citata) e sono state ampiamente
rese note dalla stampa. Nemmeno in occasione del passaggio al nuovo modello
salariale nel 2018, in cui a tutti i dipendenti è stata data l'opportunità di
esprimersi sulla nuova classificazione, la ricorrente ha ritenuto di farsi
avanti e rivendicare un migliore trattamento. Nel caso di specie,
l'atteggiamento della ricorrente risulta contrario alle regole della buona fede
e non può essere tutelato (cfr. STA 52.2022.339 del 9 novembre 2023). È
pertanto a giusta ragione, seppur per motivi in parte diversi, che il Governo
ha espresso un giudizio di irricevibilità.
5.
Visto quanto
precede, il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ricevibilità.
6.
Non si preleva
tassa di giustizia (art. 13 cpv. 5 LPar). Non si assegnano ripetibili (art. 49
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si
preleva tassa di giustizia. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera