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Decisione

52.2023.183

Sequestro con confisca di cani e divieto di tenuta di animali a tempo indeterminato - condizioni

26 aprile 2024Italiano31 min

Il 29 ottobre 2013 è stata iscritta a registro di commercio l'Associazione H__________s

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.183

Lugano

26

aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 16 maggio

2023 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 29 marzo 2023 (n. 1575) del

Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente

avverso la decisione del 16 marzo 2022 con cui l'Ufficio del veterinario

cantonale ha disposto la confisca dei suoi 12 cani e di un pitone e le ha

impartito un divieto di tenuta di animali a tempo indeterminato per un

periodo minimo di due anni;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. RI 1 svolge da

svariati anni un'attività amatoriale di allevamento di cani, prevalentemente di

razza Bulldog inglese, ed è detentrice di svariati esemplari anche di altre

razze.

Il 29 ottobre 2013 è stata iscritta a registro di commercio l'Associazione H__________s

(in liquidazione a far tempo dal 13 gennaio 2013), di cui essa è presidente,

allo scopo di recuperare cani, gatti e altri animali randagi. L'8 giugno 2021 RI

1 ha poi costituito la __________ Sagl, società di cui è unica socia e gerente;

scopo di quest'ultima è - tra altri - la conduzione di una pensione per

animali in genere, in particolare per cani, l'allevamento e l'istruzione di

ogni genere e specie.

b. Dando seguito a delle segnalazioni e dopo un primo tentativo infruttuoso, il

28 febbraio 2022 l'Ufficio del veterinario cantonale (UVC) ha esperito un

controllo nell'appartamento dell'insorgente a __________ dove ha rilevato la

presenza di quindici cani e un pitone. Ritenendo che le condizioni di

detenzione degli animali non fossero affatto adeguate, l'UVC ha disposto

immediatamente il sequestro cautelativo dei quindici cani e del serpente;

provvedimento confermato con decisione del 3 marzo 2022, rimasta inimpugnata.

Con successiva pronuncia del 16 marzo 2022, l'UVC ha poi disposto la confisca

di dodici dei quindici cani sequestrati (dei tre rimanenti, due sono stati

ceduti a terzi e uno eutanasiato) e del pitone, nonché ha impartito alla

detentrice un divieto di tenuta di animali a tempo indeterminato per un periodo

minimo di due anni. Nella propria decisione l'UVC ha quindi indicato che un

eventuale ricorso contro il divieto di tenuta di animali non avrebbe avuto

effetto sospensivo.

Il 17 marzo 2022 l'UVC ha poi sporto denuncia penale contro la detentrice per maltrattamento

di animali e altre infrazioni.

B. Avverso le due misure

ordinate, RI 1 ha interposto ricorso al Consiglio di Stato postulando altresì

la restituzione dell'effetto sospensivo per il divieto di tenuta di animali.

Contestualmente alla risposta di causa l'UVC ha formulato una domanda

provvisionale tesa a revocare l'effetto sospensivo del gravame nei confronti

della misura di confisca.

Con risoluzioni del 17 maggio 2022 e del 2 agosto 2022 il presidente del

Consiglio di Stato ha respinto la domanda provvisionale

inoltrata dall'insorgente e accolto quella formulata dall'UVC, stabilendo così

l'immediata esecutività di entrambi i provvedimenti contestati. Adita su

ricorso, con sentenza del 14 dicembre 2022

(inc. n. 52.2022.254) questa Corte ha tuttavia ripristinato l'effetto

sospensivo alla misura di confisca.

C. Con pronuncia del 29

marzo 2023 il Consiglio di Stato ha respinto nel merito il ricorso inoltrato da

RI 1 contro la misura di confisca dei suoi cani e il divieto di tenuta di

animali a tempo indeterminato. Esclusa preliminarmente una violazione dei

diritti di parte della ricorrente, l'Esecutivo cantonale ha in sostanza

ritenuto che le gravi e numerose violazioni riscontrate il giorno del

sopralluogo, da imputare alla detentrice, fossero sufficienti a giustificare il

divieto di tenuta di animali. Ad aggravare la posizione della detentrice vi

sarebbe inoltre lo svolgimento di un'attività di allevamento di cani di razza Bulldog

senza la necessaria autorizzazione e impiegando esemplari con caratteristiche

morfologiche riferibili alla categoria 3 di aggravio secondo l'Ordinanza

dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento del 4 dicembre 2014 (Ordinanza

dell'USAV; RS 455.102.4). Da anni d'altronde RI 1 occuperebbe l'UVC,

segnatamente con sopralluoghi e controlli dovuti a segnalazioni per

morsicature, mancata ottemperanza ai doveri del detentore, disturbo alla quiete

pubblica, sospetto di incuria degli animali e altre procedure. Il Governo

cantonale ha poi considerato la misura conforme al principio di

proporzionalità: visti i precedenti dell'interessata e tenuto conto che le

gravi lacune nella gestione e cura degli animali non erano in specie

necessariamente da ricondurre all'elevato numero di cani, vi sarebbe il

concreto rischio che essa non sia in grado di occuparsi neppure di un solo

esemplare senza incorrere in nuove infrazioni.

D. Avverso quest'ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento, unitamente a quello della decisione dell'UVC. Essa contesta

in sintesi che siano date in specie le condizione per ordinare le due misure in

parola, le quali sarebbero inoltre lesive dei principi di proporzionalità e

della parità di trattamento.

E. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene l'UVC con argomentazioni di cui si dirà, ove

necessario, in seguito.

F. In sede di

replica RI 1 si è riconfermata nelle proprie tesi e domande di giudizio.

L'allegato di duplica inoltrato dall'UVC è invece stato estromesso dall'incarto

in quanto tardivo.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali del 10 febbraio

1987 (LALPAn; RL 482.100). La legittimazione attiva dell'insorgente,

destinataria del provvedimento impugnato, è data dall'art. 65 cpv. 1 LPAmm. Il

ricorso, tempestivo, (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e il

giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.

1 LPAmm).

Considerandi

2.

Giusta l'art. 4

LPAn chi si occupa di animali deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni e

nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere

al loro benessere (cpv. 1). Nessuno ha il diritto di infliggere

ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato

d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità; è vietato maltrattare e

trascurare gli animali o affaticarli inutilmente (cpv. 2). Chi detiene un

animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli

l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto

necessario, offrirgli un ricovero (art. 6 cpv. 1 LPAn). Secondo l'art. 3 dell'ordinanza

sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1), gli animali

devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro

funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non

sia messa alla prova in modo eccessivo (cpv. 1). I ricoveri e i parchi devono

essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi,

abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e

ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze

comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di

ambienti climatizzati (cpv. 2). L'alimentazione e la cura sono adeguati se,

alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche,

etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali (cpv. 3). Gli

animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti

adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo,

il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e

acqua a sufficienza; devono inoltre poter soddisfare le esigenze

comportamentali, legate all'assunzione di cibo, tipiche della specie (art. 4

cpv. 1 e 2 OPAn). Il detentore di animali deve controllare, con una

frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo

stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle

attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere

provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi (art. 5 cpv. 1

OPAn). La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti; il detentore di

animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati

in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro

stato oppure siano abbattuti; le attrezzature necessarie a tal fine devono

essere disponibili in tempo utile; durante lo svolgimento di trattamenti veterinari

o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro

(art. 5 cpv. 2 OPAn). Le abitudini legate alla cura del corpo tipiche della

specie non devono essere limitate inutilmente dalle condizioni di detenzione.

Se ciò accade, esse devono essere sostituite da cure adeguate (art. 5 cpv. 3

OPAn).

Giusta l'art. 23 cpv. 1 LPAn l'autorità competente può vietare, a tempo

determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la

commercializzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi (a) è

stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente

legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni

dell'autorità o (b) per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali. Il

divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera (art. 23 cpv. 2

LPAn).

Al fine di proteggere gli animali in

modo efficace, l'art. 24 LPAn e l'art. 7 LALPAn obbligano l'autorità ad intervenire immediatamente se è

accertato che sono trascurati o maltenuti. A tale scopo, le norme conferiscono

il diritto di sequestrarli a titolo cautelare e di ricoverarli adeguatamente a

spese del detentore. In caso di necessità, l'autorità è inoltre abilitata a

venderli o ad abbatterli, riversando al proprietario il ricavo della

realizzazione, dedotte le spese della procedura (cpv. 2). L'autorità non deve

comunque intervenire soltanto quando è accertata una grave trascuratezza.

L'intervento si impone già quando esistono fondati sospetti di maltrattamento

(per degli esempi riferiti alla legislazione in vigore prima del 2005: STF

2A.618/2002 del 12.6.03 consid. 2.1; STA 52.2005.414 del 31 maggio 2006 consid.

2.2; BVR 1993, pag. 125 consid. 2 a; ANTOINE F. GOETSCHEL, Kommentar zum

eidgenössischen Tierschutzgesetz, Berna 1986, ad art. 25 LPDA n. 2 seg.). I

disposti citati non si limitano a conferire all'autorità il diritto di

sequestrare a titolo di misura cautelare gli animali maltrattati. Permettendole

di venderli o di sopprimerli, ove ciò risulti necessario, la norma in esame

attribuisce alla medesima anche il diritto di disporne, sottraendoli

definitivamente al loro detentore. All'autorità viene dunque conferito un

potere di disposizione che travalica i limiti del semplice sequestro cautelare

per assumere le connotazioni di un provvedimento assimilabile a una confisca

(STA 52.2005.414 del 31 maggio 2006 consid. 2.2).

In Ticino, l'UVC esercita le competenze che la LPAn attribuisce all'autorità

cantonale, a meno che la LALPAn o il relativo regolamento di applicazione

dispongano diversamente (art. 3 LALPAn).

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, l'insorgente contesta che siano date in specie le

condizioni per ordinare un divieto di tenuta di animali e la confisca dei cani

sequestrati. Sostiene anzitutto che la situazione riscontrata dall'Autorità il

28.

febbraio 2022 fosse del tutto eccezionale; negli anni essa avrebbe sempre

tenuto correttamente i suoi animali e infatti nessun provvedimento sarebbe mai

stato ordinato nei suoi confronti a seguito dei vari controlli esperiti dall'UVC

presso la sua abitazione. Quanto riscontrato durante l'ultimo sopralluogo era a

suo dire dovuto a un infortunio da lei subìto e alla negligenza della persona

che essa aveva incaricato della cura degli animali. La ricorrente ritiene

inoltre che l'UVC non abbia in alcun modo provato che i cani di razza Bulldog

siano affetti da aggravi della categoria 3 ai sensi dell'Ordinanza dell'USAV;

in Svizzera d'altronde vi sono numerose tenute di tale razza per cui il loro allevamento,

contrariamente a quanto considerato dalle precedenti autorità, non è affatto

vietato. Contesta poi che l'attività da lei svolta a titolo amatoriale fosse

soggetta a autorizzazione giusta l'art. 101 lett. c OPAn non avendo mai ceduto

animali in simili quantità.

Ritiene pertanto che in queste circostanze la misura di divieto di tenuta di

animali a tempo indeterminato sia illegittima: essa non sarebbe mai stata

condannata per ripetute o gravi infrazioni alla LPAn (art. 23 cpv. 1 lett. a

LPAn), né può essere considerata inidonea alla detenzione (art. 23 cpv. 1 lett.

b LPAn) in base ad un unico caso accertato di incuria.

Considerata poi l'assenza di precedenti a suo carico e viste le spiegazioni da

essa fornite, in virtù del principio di proporzionalità e a tutela dei suoi

diritti di parte, s'imponeva in specie un preventivo ammonimento con eventuale

comminatoria del divieto di tenuta di animali, rispettivamente l'adozione di

misure meno incisive, e non la diretta adozione del provvedimento impugnato. Essa

fa valere inoltre una disparità di trattamento rispetto ad altri casi in cui

l'UVC ha ordinato un divieto di tenuta di animali a tempo indeterminato,

segnatamente cita la fattispecie di cui alla sentenza del 14 agosto 2019, inc.

n. 52.2017.252.

Infine, per quanto attiene alla misura di confisca, l'insorgente sostiene che

la legittimità della stessa dipende dalla validità del divieto di tenuta e

risulterebbe pertanto altrettanto infondata.

3.2

È anzitutto necessario considerare che nell'ambito del controllo del 28

febbraio 2022 presso l'abitazione della ricorrente a __________ sono state

riscontrate numerose violazioni alla legislazione sulla protezione degli

animali, ciò che invero nemmeno l'insorgente, di per sé, contesta.

Come emerge dalla decisione di sequestro del 3 marzo 2022, da quella successiva

del 16 marzo 2022 e soprattutto dal rapporto di controllo del 1° marzo 2022

(quest'ultimo contenuto nell'incarto dell'UVC e trasmesso in allegato alla

decisione del 3 marzo 2022), nonché dalla documentazione fotografica agli atti,

nell'abitazione dell'insorgente vi erano ben quindici cani e un pitone. Gli

animali erano tenuti al chiuso, senza adeguato ricambio d'aria (situazione

aggravata dai gas esalti dalle deiezioni degli animali; art. 11 OPAn) e senza

illuminazione (art. 33 OPAn), in particolare per gli esemplari tenuti nel

locale caldaia (seminterrato) e in garage. Le condizioni igieniche erano

gravemente insufficienti: i locali e i cani stessi erano imbrattati di feci e

urina e gli animali presentavano sintomi legati a tali carenze igieniche

(dermatiti interdigitali; art. 3 OPAn). Sparsi per i locali vi erano svariati

rifiuti ingombranti pericolosi per gli animali, diversi flaconi di prodotti per

le pulizie e confezioni di farmaci accessibili agli animali (tra cui dei

cuccioli; art. 7 OPAn); non vi erano sufficienti e adeguati giacigli per tutti

gli animali (art. 72 OPAn). Le condizioni generali di cura risultavano poi del

tutto inadeguate: al momento del controllo gli animali non disponevano né di

cibo né di acqua atteso che gli stessi erano da soli almeno da molte ore (non è

dato sapere se e quando la persona incaricata dalla ricorrente si sia occupata

dei cani nei cinque giorni precedenti al sequestro, cfr. doc. E allegato alla

replica del 31 agosto 2022) e di conseguenza non erano stati portati a

passeggio (art. 3, 4 cpv. 1 e 71 OPAn) né avevano avuto sufficienti contatti

con persone (art. 70 cpv. 1 OPAn). La maggior parte dei cani presentava sintomi

di malattia, più o meno gravi, che non erano stati debitamente curati (cfr.

pure certificati medici del 4 marzo 2022 stilati dal veterinario della __________

SA di __________ [incarto dell'UVC]; art. 5 OPAn; un cane è risultato affetto

da Leishmaniosi). L'identificazione dei cani era poi insufficiente (art. 17

dell'ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995; OFE; RS 916.401): dei

quindici cani presenti sei non erano iscritti nella banca dati AMICUS e cinque,

registrati a nome dell'insorgente, non erano presenti senza che la detentrice avesse

notificato alcun cambiamento di indirizzo o di detentore. È stato altresì

trovato un esemplare di razza America Staffordshire Terrier per il quale non

era stata rilasciata alcuna autorizzazione alla detenzione giusta la legge sui

cani del 19 febbraio 2008 (LCani: RL 482.300).

Ora, la situazione appare di tutta evidenza estremamente grave e le spiegazioni

che l'insorgente fornisce a sua discolpa non risultano per nulla dirimenti.

Premesso che a comprova dell'infortunio subito l'insorgente fornisce unicamente

un formulario di annuncio trasmesso tramite internet all'assicurazione della __________

Sagl e riferito a un evento del 1° agosto 2021 (nessun certificato medico

attuale né prova del riconoscimento di prestazioni assicurative) e che ad ogni

modo spettava a lei verificare l'operato della persona incaricata della cura

dei suoi cani, i quali si trovavano d'altra parte presso il suo domicilio (art.

5.

cpv. 1 OPAn), essa dimentica che a differenza dei disposti di natura penale

della LPAn il divieto di tenuta e la confisca non sono misure sanzionatorie per

cui non è rilevante se al detentore sia o non sia imputabile una colpa (STF

2C_958/2014 del 31 marzo 2015 consid. 2.1; Niklaus/Käser/Lotz,

op. cit., pag. 92 e 96). Contrariamente poi a quanto essa sostiene, le numerose

e gravi violazioni riscontrate dall'Autorità il 28 febbraio 2022 non dipendono solo

da momentanei impedimenti quanto piuttosto da un'insufficiente organizzazione

nella detenzione in generale, specialmente dato il numero di animali, e da una

mancanza di conoscenze sulla corretta tenuta degli stessi, in particolare per

gli esemplari di razza Bulldog.

In questo senso si rileva che oltre alle innumerevoli e gravi violazioni dovute

all'assenza fisica dell'insorgente per almeno qualche giorno, essa ha comunque

omesso di identificare e registrare debitamente i suoi animali e cinque cani

iscritti a suo nome in AMICUS non erano presenti il giorno del sequestro, non

essendo dato sapere dove questi siano attualmente (tranne uno, __________, che

dalla dichiarazione del veterinario __________ risulta deceduto; cfr. doc. H

allegato al ricorso del 2 maggio 2022).

Essa teneva poi ben quindici cani in un'abitazione di quattro locali (cfr.

contratto di locazione del 18 ottobre 2021, nell'incarto dell'UVC), struttura

del tutto inadeguata alla detenzione di un simile numero di animali, ciò che

risulta inaccettabile sia rispetto alle più elementari regole di vicinato (e

infatti vi sono state molteplici segnalazioni, invero pure per i domicili

precedenti) sia rispetto alla legislazione a protezione degli animali. Le

giustificazioni fornite non giovano alla ricorrente, anzi, la detenzione di un

simile numero di animali in uno spazio limitato da parte di una singola

persona, tra l'altro in difficoltà economica, è oggettivamente inopportuna

poiché, come normale, il minimo impedimento rischiava fortemente di portare a

situazioni incontrollabili, come di fatto avvenuto.

Una parte dei cani inoltre erano affetti da patologie: alcune dovute allo stato

di sporcizia in cui questi erano stati lasciati (evidentemente non solo per

qualche ora; per esempio le dermatiti interdigitali), altre invece di tipo

cronico (problematiche agli occhi, alle orecchie e nella bocca) che non sono

state adeguatamente trattate (cfr. rapporto di controllo del 1° marzo 2022,

certificati medici del 4 marzo 2022 della __________ SA e referto autoptico del

26.

aprile 2022 eseguito sul cane __________, quest'ultimo riporta quale prima

diagnosi uno scarso stato di cura). Si rileva d'altronde che nell'ambito del

sopralluogo che era stato esperito il 29 maggio 2020 presso l'abitazione della

ricorrente, allora a __________, due Bulldog presentavano già problematiche

agli occhi non debitamente curate (cfr. rapporto di controllo del 18 giugno

2020.

nell'incarto dell'UVC e certificato veterinario del 4 marzo 2022; il cane __________

presentava una protrusione delle ghiandole lacrimali in entrambi i sopralluoghi).

È infatti rispetto a questa razza di cani, che per morfologia necessitano di specifiche

cure e attenzioni, che le mancanze della ricorrente si rilevano maggiormente

preoccupanti, in particolare poi per quanto attiene al loro allevamento. I

Bulldog inglesi sono tra le razze brachicefale più estreme, caratteristica

morfologica creata dall'uomo grazie ad anni di selezione artificiale e che può

causare una serie di problematiche per questi animali dovute principalmente

alla conformazione del cranio e suscettibili di comprometterne il benessere. La

brachicefalia rischia di comportare infatti conseguenze sulla posizione dei

denti e degli occhi, sulla capacità respiratoria e sul parto (cfr. punto 2

dell'allegato 2 all'Ordinanza dell'USAV), ciò che a sua volta impone di

prestare specifiche e regolari cure (anche per tutta la vita) e/o finanche di

eseguire interventi chirurgici (cfr. per esempio palpebre estroflesse che

causano congiuntiviti croniche o il rischio di complicazioni durante il parto

evitabile unicamente con taglio cesareo).

Atteso che, per qualsiasi animale, l'alimentazione e la cura sono adeguati se,

alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche,

etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali (art. 3 cpv. 3

OPAn), per poter detenere un cane di questa razza, ancor più se si pretende di

allevarne degli esemplari (art. 2 Ordinanza dell'USAV), è necessario informarsi

sulle caratteristiche fisiche e i disturbi che queste comportano, nonché sulla

regolamentazione esistente in materia, di modo da essere in grado di prestare

all'animale le cure necessarie e adeguate e - di conseguenza - di garantirne il

benessere. La ricorrente dimostra purtroppo una scarsa conoscenza della materia.

La presenza di patologie dovute alle caratteristiche tipiche nei cani Bulldog

(congiuntiviti, dermatiti, infiammazioni delle orecchie, riproduzione solo con

parti cesarei), permette infatti di ritenere non solo che gli animali non

ricevevano le cure corrette ma pure che vi era il concreto rischio che alcune

delle caratteristiche fisiche specifiche della specie comportavano - almeno per

alcuni esemplari - delle forme di aggravio, ciò che di conseguenza li rendeva

inadatti alla riproduzione. Non giova all'insorgente contestare che l'UVC non

avrebbe fornito prove al riguardo. Premesso che l'attribuzione di un animale a

una categoria di aggravio non avviene per un'intera razza ma per il singolo

esemplare (art. 4 e 5 Ordinanza dell'USAV) e che gli ispettori dell'UVC sono

medici veterinari (art. 5 cpv. 4 Ordinanza dell'USAV); l'insorgente dimentica

che spetta a chi intende impiegare un animale nell'allevamento (art. 2 cpv. 3

lett. i OPAn) conoscere gli aggravi che comportano per loro lo sviluppo estremo

di caratteristiche e tare ereditarie note della varietà di allevamento

interessata (art. 2 Ordinanza dell'USAV). Qualora l'animale che si vuole far

riprodurre presenti delle caratteristiche o sintomi per cui sussiste il dubbio

di aggravio medio o grave, come è il caso in generale per l'allevamento dei

brachicefali, è necessario far eseguire una valutazione per iscritto prima di

procedere alla riproduzione (art. 5 cpv. 1 Ordinanza dell'USAV), documento che

l'allevatore deve conservare e presentare su richiesta dell'Autorità (art. 5

cpv. 5 Ordinanza dell'USAV). Era dunque compito della ricorrente, che pretende

di allevare una razza brachicefala (punto 2 dell'allegato 2 all'Ordinanza

dell'USAV), far valutare gli esemplari da riproduzione di modo da poter

attestare un allevamento conforme alle prescrizioni legali. Risulta d'altronde anche

dalle schede di visita presso l'Ambulatorio Veterinario __________ a __________

(cfr. doc. N allegato alla replica del 31 agosto 2022), al quale essa si era rivolta

per il monitoraggio dei cicli estrali e le diagnosi di gestazione per quattro

dei suoi Bulldog (una delle quali dell'età di oltre 8 anni al momento della

visita e un'altra risultata gravida, senza che sia dato sapere se e quanti

cuccioli abbia partorito), che per i soggetti da riproduzione è fortemente

consigliato lo screening per le malattie genetiche da eseguire prima della

messa in riproduzione; in particolare alcuni specifici test per la razza in

parola, che nemmeno l'insorgente pretende di aver fatto esperire. L'allevamento

di animali deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di proprietà o

caratteristiche lesive della loro dignità (art. 25 cpv. 1 OPAn). La ricorrente

pare non rendersi conto che se vengono fatti riprodurre esemplari di razza

Bulldog portatori di determinate caratteristiche fisiche accentuate, la loro

prole rischia fortemente di presentare delle disfunzioni che possono infliggere

dolore e sofferenza. A differenza degli errori nella detenzione che -

quantomeno in linea di principio - possono essere corretti, un animale con un

difetto di allevamento può soffrire tutta la vita. Le violazioni delle

prescrizioni in materia di allevamento sono per questo molto gravi e finanche

sanzionate penalmente (art. 28 cpv. 1 lett. b LPAn); nonostante tutte le buone

intenzioni, che la ricorrente esprime, dedicarsi all'allevamento di cani -

ancor più se di razza - implica una preparazione che essa non ha dimostrato di

avere.

L'attività svolta dall'insorgente con i suoi cani, ancorché a suo dire a titolo

amatoriale, era poi soggetta a autorizzazione. Dal 2013 essa è presidente di

un'associazione il cui scopo è il recupero di animali randagi. Atteso che l'insorgente

stessa ha dichiarato all'UVC che la sua associazione salverebbe dai 10 ai 25

animali all'anno (cfr. e-mail del 2 agosto 2017 dalla ricorrente all'UVC, nell'incarto dell'UVC), che essa risulta

da anni detentrice di numerosi cani e che nell'ambito dei controlli esperiti

sono sempre stati rilevati oltre cinque animali in sua custodia, per la

gestione del rifugio (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. s OPAn; STF 2C_416/2020

del 10 novembre 2020 consid. 5.1) era obbligatorio disporre dell'autorizzazione

giusta l'art. 101 lett. a OPAn. Già nel 2018 l'UVC le aveva fornito una serie

di spiegazioni per la gestione dell'associazione, soprattutto per

l'importazione degli animali dall'estero (cfr. doc. 3 allegato alla risposta

del 7 giugno 2022). Ma non solo. Essa ha pure costituito nel 2021 la sua

società, la __________ Sagl (ora in liquidazione), con la quale si occupava,

tra l'altro, della conduzione di una pensione per animali, in particolare di

cani, l'allevamento e l'istruzione di ogni genere di specie. Ora, quest'ultima

attività, esercitata per il tramite di una ditta commerciale (e dalla quale

pare che essa percepisse stipendi per fr. 65'000.- all'anno, cfr. doc. C

allegato al ricorso del 2 maggio 2022) è anch'essa sottoposta a permesso se i

servizi vengono offerti per più di cinque animali (art. 101 lett. b OPAn), ciò

che sembra essere il caso visto il numero di animali trovati a casa sua in

febbraio 2022 (sei dei quali non registrati). Indipendentemente dal fatto di

sapere se annualmente il numero di animali ceduti a terzi (rispettivamente

venduti, cfr. doc. L prodotto dalla ricorrente con la risposta in ambito

provvisionale del 22 luglio 2022) superi le soglie previste dalla legge (art.

101.

lett. c n. 1 OPAn), ciò che è in specie difficile da stabilire viste le

mancate registrazioni degli animali, la ricorrente dimostra di non conoscere le

regole che la detenzione di un numero rilevante di animali comporta, ciò che di

nuovo denota un comportamento irresponsabile da parte sua.

Per quanto attiene infine ai suoi precedenti, si rileva che essa è stata

oggetto tra il 2008 e il 2015 di alcune decisioni amministrative emesse

dall'UVC e dall'Autorità comunale di __________ per la gestione di un cane, __________,

di razza soggetta a restrizione giusta la LCani; animale che ha morso altri cani

(uccidendone uno) e anche una persona (cfr. segnalazioni nell'incarto dell'UVC).

In un'altra occasione nel 2019 due cani affidatile da sua madre (un Husky e un

incrocio di circa 30 kg, registrati a suo nome fino al 2013 e poi di nuovo dal

2021, cfr. estratto AMICUS in doc. 11 e doc. 4 allegati alla risposta del 7

giugno 2022) sono fuggiti e hanno morso una pecora (cfr. doc. 4); non sono

stati adottati provvedimenti nei suoi confronti in questo caso. Ora, le

predette decisioni non sono state adottate in virtù della LPAn e delle sue

norme esecutive ma giusta la LCani e la legislazione comunale e non sono pertanto

specificatamente tese alla protezione degli animali bensì a quella della

pubblica sicurezza (cfr. art. 77 OPAn, STF 6B_112/2021 del 4 maggio 2022 consid.

1.2.3). Benché queste decisioni non configurino degli specifici precedenti per

l'adozione di misure giusta la LPAn, il fatto che la ricorrente abbia in almeno

tre occasioni messo in pericolo altri animali e le persone non milita certo a suo

favore nel valutare le sue capacità quale detentrice di cani. Il giorno del

sequestro inoltre era presente un altro cane di razza soggetta a restrizione (__________)

per il quale l'insorgente, pur essendo perfettamente consapevole del regime

autorizzativo esistente, non disponeva del permesso alla detenzione, a riprova

che essa fatica a rispettare le regole per la corretta tenuta dei cani.

Visto quanto precede, dato il grave stato di incuria in cui sono stati trovati

gli animali e le numerose violazioni alla legislazione in materia da parte

della ricorrente sia nella detenzione e cura degli animali sia nell'allevamento

dei cani di razza Bulldog, le condizioni per ordinare delle misure

amministrative, segnatamente giusta l'art. 24 LPAn e l'art. 23 cpv. 1 lett. b

LPAn, erano ampiamente date. Gli animali erano chiaramente trascurati e l'insorgente

ha dato prova di evidente irresponsabilità nella gestione degli stessi,

soprattutto dato il numero di cani; l'UVC pertanto era tenuto ad adottare ogni

provvedimento necessario a ripristinare una situazione conforme al diritto.

3.3

Quo al principio di proporzionalità la ricorrente lamenta che le

misure ordinate nei suoi confronti non siano state precedute da un

avvertimento, rispettivamente che l'UVC non abbia prima ordinato provvedimenti

meno incisivi quali ad esempio delle misure di adeguamento delle condizioni di

tenuta.

Premesso che il mancato avvertimento di adottare delle decisioni non configura

una lesione dei diritti di parte della ricorrente, come qualsiasi provvedimento

amministrativo anche le misure previste dalla LPAn devono essere idonee a

raggiungere lo scopo d'interesse pubblico ricercato (regola dell'idoneità).

Quest'ultimo non deve poter essere raggiunto con una misura meno incisiva

(regola della necessità): la misura non deve eccedere quanto necessario, né dal

profilo fattuale, né spaziale, né temporale,

né personale. Deve inoltre sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo

d'interesse pubblico perseguito e gli interessi compromessi (principio della

proporzionalità in senso stretto; cfr. DTF 145 II 70 consid. 6.8, 144 I 126

consid. 8, 141 I 20 consid. 6.2.1; STF 2C_121/2015 dell'11 dicembre 2015

consid. 9.1; STA 52.2016.569 del 20 novembre 2017 consid. 5.4, 52.2007.106/

122/124/126 citata consid. 7.1; Ulrich

Häfelin/Georg Müller/

Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/

San Gallo 2020, n. 514 segg.).

In materia di protezione degli animali le Autorità devono valutare caso

per caso quale misura amministrativa applicare; possono adottare anche

provvedimenti non espressamente previsti dalla legge, segnatamente quelli degli

art. 23 e 24 LPAn, purché gli stessi risultino conformi al principio di

proporzionalità (cfr. Niklaus/Käser/Lotz,

op. cit., pag. 88). Per quanto riguarda più specificatamente il divieto di

tenuta di animali, l'Autorità deve eseguire una valutazione globale delle

capacità del detentore tenendo conto di possibili misure meno incisive; un

divieto di detenzione di animali può essere limitato sia in termini di

categoria di animali sia in termini di tempo (Niklaus/Käser/Lotz,

op. cit., pag. 91). Tale misura, tra le più drastiche previste dalla LPAn, può

essere ordinata se il detentore si dimostra riluttante o incapace di eliminare

in modo definitivo le carenze riscontrate e il benessere degli animali non può

essere garantito mediante misure meno severe (cfr. Niklaus/Käser/Lotz, op. cit., pag. 96 e segg.).

Una confisca, d'altro canto, può essere presa in considerazione se l'autorità

competente, dopo attento esame, giunge alla conclusione che il proprietario non

sarà in grado neanche in futuro di prendersi cura adeguatamente dell'animale

sottoposto a misura (cfr. STF 2C_122/2019 del 6 giugno 2019 consid. 4.3).

Tornando al caso in esame, si considera anzitutto che dato il grave stato di

trascuratezza in cui versavano gli animali, a giusto titolo l'UVC ha

immediatamente ordinato il sequestro cautelativo degli stessi, misura rimasta

incontestata. Gli animali erano evidentemente trascurati da giorni e si

trovavano in un luogo del tutto inadeguato alla loro detenzione; considerato poi

il loro stato sanitario, che ha necessitato per molti di loro di cure

veterinarie, gli stessi non potevano essere lasciati in quelle condizioni di

insalubrità.

È poi necessario considerare che l'insorgente stessa riferisce di essersi

trovata confrontata in quel periodo con svariate difficoltà di una certa

rilevanza, tra le quali una precaria situazione finanziaria (attestata da

molteplici procedure esecutive, alcune conclusesi con il rilascio di attestati

di carenza beni), ciò che ha inciso sulle sue possibilità di occuparsi

confacentemente dei suoi animali, tanto da dover incaricare altri della loro

cura.

In simili circostanze delle (non meglio specificate) misure di adeguamento

delle condizioni di tenuta, come auspicato dalla ricorrente, o l'ordine di

visite veterinarie non avrebbero potuto ovviare all'assenza di una struttura adatta

alla detenzione di un simile numero di animali né alla necessità di prestare

cure veterinarie con una certa urgenza. Lo esclude la situazione nella quale la

ricorrente era: in difficoltà a causa di problemi fisici e economici e

aggravata dalla disdetta del contratto di locazione con effetto al 28 febbraio

2022.

(doc. D allegato al ricorso del 2 maggio 2022).

Nemmeno una limitazione del numero di animali può entrare in linea di conto.

Anzitutto, visto lo scopo dell'associazione e della __________ Sagl, non

sarebbe stato possibile permettere la detenzione di oltre cinque animali in

assenza di specifica autorizzazione. La maggioranza dei cani sequestrati e poi

confiscati è, inoltre, di razza Bulldog, sei dei quali hanno necessitato di

cure veterinarie che la ricorrente aveva omesso di prestare (legate per lo più

a patologie frequenti in questo tipo di cane; cfr. certificati veterinarie del

4.

marzo 2022); considerata poi l'attività di allevamento che l'insorgente

pretendeva di svolgere con questi animali senza aver eseguito una valutazione

sugli aggravi di cui gli stessi potrebbero essere affetti (rispettivamente che

potrebbero affliggere la prole), vi era il concreto rischio che essa li

utilizzasse ancora per la riproduzione, senza nemmeno registrarli come

d'altronde già avvenuto (doc. L allegato alla risposta in ambito provvisionale

del 22 luglio 2022). Non da ultimo va ritenuto che oltre agli esemplari

sequestrati il 28 febbraio 2022, alcuni dei quali non debitamente registrati,

dalle iscrizioni nella banca dati AMICUS risultavano altri cani intestati alla

ricorrente (almeno quattro) che non erano presenti il giorno del controllo; non

tutti i cani registrati a nome della ricorrente sono stati sottoposti a sequestro

dall'UVC. A tutt'oggi dunque non è dato sapere dove e come siano detenuti e se

la ricorrente ne detenga altri senza registrazione, per cui limitare il divieto

di tenuta ad alcuni esemplari, anche se non di razza Bulldog, appare un

provvedimento del tutto inadeguato alle circostanze.

In merito alla durata della misura, si rileva invece che l'UVC ha ordinato il

divieto a tempo indeterminato per un periodo minimo di due anni, termine nel

frattempo decorso, per cui ad oggi la ricorrente può fare richiesta per

detenere nuovamente degli animali. Considerata tuttavia la gravità della

situazione rilevata e le trasgressioni dell'insorgente, essa dovrà di tutta

evidenza garantire di aver concretamente rimediato nel frattempo alle carenze

riscontrate e soprattutto dovrà limitare numero e categoria di animali alle sue

reali possibilità per non incorrere in nuove violazioni. In particolare, essa dovrà

dimostrare di disporre dei mezzi necessari e di locali adeguati (in particolare

in funzione del numero di animali) e delle autorizzazioni del caso, di aver acquisito

le conoscenze necessarie alla corretta tenuta degli animali (segnatamente per i

cani di razza) e, eventualmente, al loro allevamento. In questi termini la

misura ordinata - che non esclude completamente la possibilità di detenere in

futuro degli animali - risulta ancora rispettosa del principio di

proporzionalità.

Non giova all'insorgente invocare una violazione del principio di parità di

trattamento con riferimento alla sentenza del 14 agosto 2019 (inc. n.

52.2017.252): al di là del fatto che in quel caso il provvedimento non aveva

alcun limite temporale e che le misure più blande ordinate prima del divieto di

tenuta di animali da reddito erano di fatto risultate del tutto inefficaci, nel

presente caso come visto il benessere degli animali era ad ogni modo a rischio

e non poteva essere garantito con misure meno incisive.

Per quanto attiene infine alla misura di confisca, benché non sia a priori

escluso che la ricorrente possa - a determinate condizioni - detenere

nuovamente animali, ciò non avverrà in tempi brevi atteso che, chiarita anche

la posizione degli altri cani a lei intestati, l'UVC dovrà dare il proprio

consenso una volta verificate le condizioni e le modalità di detenzione. Va poi

considerato che i cani sono stati sequestrati ormai da due anni generando ingenti

costi di cui difficilmente la ricorrente riuscirà a farsi carico (quantomeno

interamente) e che rischiano unicamente di aggravare la sua situazione

economica già precaria. Tenuto conto dunque dell'interesse pubblico

preponderante a garantire definitivamente il benessere degli animali

sequestrati e a fissare per loro una situazione stabile, data l'attuale

incapacità oggettiva dell'insorgente di gestirli correttamente, considerato

pure che la confisca evita ulteriori costi a carico dell'interessata, la misura

risulta del tutto fondata e pertanto va confermata. Qualora ne fossero date le

condizioni, ciò che va accertato da parte dell'Autorità, la ricorrente potrà

chiedere di riavere alcuni degli animali non ceduti nel frattempo ad altri.

4.

4.1. Stante

quanto precede, il ricorso va respinto con conseguente conferma della decisione

impugnata.

4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art.

47.

cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'UVC, non essendosi avvalso del patrocinio di un legale per la

stesura degli allegati di causa (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera