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Decisione

52.2023.187

Licenza edilizia a posteriori fuori zona

17 giugno 2025Italiano22 min

i limiti quantitativi per edifici non conformi alla destinazione di zona di cui

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.187

Lugano

17

giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 23 maggio

2023 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 19 aprile 2023 (n. 1880) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa dell'insorgente avverso il diniego

della licenza edilizia a posteriori da parte del Municipio dell'allora Comune

di Astano (ora: Lema) per alcuni interventi eseguiti sulla part. __________;

ritenuto, in

fatto

A. Nel 2002 RI 1 è diventata

proprietaria del mapp. __________ di Lema, Sezione Astano. Il fondo, di oltre

3'700 m2, si trova al di fuori della zona edificabile ed è in parte

ricoperto da bosco. Su di esso sono attualmente presenti un edificio adibito

principalmente a scopo abitativo e, nelle sue vicinanze, due costruzioni accessorie.

B. Raccolto l'avviso cantonale

(n. 55179 del 19 ottobre 2006), il 26 ottobre 2006 il Municipio di Astano ha

rilasciato a RI 1 la licenza edilizia per la ristrutturazione, con ampliamento,

dell'edificio abitativo, costruito in data imprecisata (verosimilmente prima

del 1972). In particolare, il progetto prevedeva a sud di chiudere la veranda

esistente per ampliare la zona pranzo/soggiorno (circa +12 m2) e di

ricavare un portico coperto (circa 10 m2), adiacente al nuovo spazio

interno; a nord, era previsto di aggiungere un nuovo corpo (ripostiglio e

doccia, di circa 13 m2), collegato con l'abitazione, e di erigere

una tettoia di circa 28 m2, aperta su tre lati, addossata a questo

nuovo corpo. Nella licenza era indicato che con questi interventi di trasformazione

Fatti

i limiti quantitativi per edifici non conformi alla destinazione di zona di cui

agli art. 24c della legge federale sulla pianificazione del territorio

del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) e 42 della relativa ordinanza del 28 giugno

2000 (OPT; RS 700.1) erano esauriti.

C. a. Negli anni seguenti sul mapp.

__________ sono stati eseguiti dei lavori concernenti sia l'edificio abitativo,

sia le aree esterne, senza permesso alcuno. Nel dicembre 2019 RI 1 ha chiesto

all'Autorità comunale di rilasciarle la licenza edilizia a posteriori per

sanare la situazione di illegalità. Questa si riferiva alla chiusura (con una

struttura leggera munita di vetrate) del portico esterno a sud, da utilizzare

quale riparo per piante durante il periodo freddo e la chiusura completa della

tettoia a nord, munita di finestre e porte, adibita a deposito, collegato con

il resto dell'abitazione. La domanda di costruzione comprendeva pure due

accessori: una casetta di legno di 8 m2 a ridosso del bosco e,

vicino a questa, un accessorio in struttura leggera coperto con un telo

resistente (tunnel), di 16 m2, dove trovano riparo vari mezzi e

attrezzi agricoli. Infine, RI 1 ha chiesto il permesso per la sistemazione del

viale d'accesso alla proprietà, con muri di sostegno alti fino a 1.40 m.

b. La domanda ha suscitato

la parziale opposizione dei Servizi generali del Dipartimento del territorio

(avviso cantonale n. 118166 del 25 maggio 2022), che si sono espressi

favorevolmente solo per la chiusura del portico a sud e per la formazione di

muri di sostegno lungo il viale d'accesso. Per le altre opere, essi hanno

ribadito che a seguito dei lavori autorizzati nel 2006 la proprietà non aveva

più margine di ristrutturazione e ampliamento.

c. Preso atto di tale avviso, l'Autorità comunale, con risoluzione del 6 luglio

2022, ha quindi rilasciato all'istante la licenza per la chiusura del portico,

senza cambiamento di destinazione, e per i muri di sostegno. Per le due

costruzioni accessorie e per il corpo a nord, ricavato grazie alla chiusura

della tettoia, ha invece negato il permesso.

D. Con decisione del 19 aprile

2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di RI 1 avverso il diniego

della licenza. In sintesi, ha escluso il rilascio di un'autorizzazione sia

sulla base dell'art. 24 LPT, in assenza del requisito dell'ubicazione

vincolata, sia sulla base dell'art. 24c LPT, poiché i limiti

quantitativi erano già stati esauriti con la precedente ristrutturazione, così

come indicato dai Servizi generali.

E. a. RI 1 ha interposto

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo avverso questo giudizio, del

quale ha chiesto l'annullamento e, in via principale, il rinvio degli atti

all'istanza inferiore per nuova decisione motivata, previa istruttoria. In via

subordinata, essa ha chiesto l'annullamento anche della risoluzione comunale di

diniego della licenza e il rinvio degli atti affinché venga rilasciato il

permesso edilizio per tutti gli interventi eseguiti.

Lamenta una carente

istruttoria da parte del Governo e ritiene che la decisione non sia

sufficientemente motivata sull'assenza dei requisiti di cui agli art. 24 e 24c

LPT. Ricorda che al momento dell'acquisto del fondo vi erano due costruzioni

accessorie, di cui una ora non più esistente, necessarie per la manutenzione e

la lavorazione del fondo di grandi dimensioni e in parte vignato. Per la

tettoia, ritiene che il diritto attualmente in vigore sia più favorevole, dato

che il limite del 30% concesso per ampliamenti di superficie utile lorda di

edifici in contrasto con la zona sarebbe ora del 60%. Vi sarebbe dunque ancora

margine per autorizzare le opere in questione.

b. Il Consiglio di Stato chiede la reiezione del ricorso, senza osservazioni.

L'Esecutivo comunale non formula domande, mentre l'Ufficio delle domande di

costruzione ribadisce le sue precedenti prese di posizione.

c. Nei successivi allegati le parti si confermano in sostanza nelle rispettive

domande e allegazioni.

F. Nel frattempo, l'8 aprile

2024 RI 1 ha alienato il fondo qui oggetto di giudizio a __________.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva della ricorrente, istante in licenza (art. 21 cpv. 2 LE).

Irrilevante è il fatto che quest'ultima abbia alienato in corso di procedura il

fondo qui oggetto di giudizio, ritenuto che l'acquirente non è subentrato al

posto dell'alienante (art. 44 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv.

1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Non occorre procedere all'ispezione del registro fondiario richiesta dalla

ricorrente, ritenuto che la situazione da questo punto di vista è chiara e, a

una sua valutazione anticipata, la prova non apporterebbe ulteriori elementi

utili ai fini del giudizio.

Considerandi

2.

La ricorrente

rimprovera anzitutto al Governo una violazione del suo diritto di essere

sentita per carenza di motivazione del giudizio impugnato, con cui avrebbe

semplicemente confermato il parere espresso dall'Autorità dipartimentale nel

suo avviso. Non sarebbe inoltre stata effettuata alcuna istruttoria e le sue

tesi giuridiche non sarebbero stato analizzate sufficientemente.

2.1

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni

decisione deve essere motivata per iscritto. La norma non precisa il contenuto

e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte

dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Per costante giurisprudenza, la motivazione

di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in

condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e

di poterlo impugnare con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2).

In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che

l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è

quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli

argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono

rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito

(cfr. DTF 147 V 409 consid. 5.3.4, 146 IV consid. 2.2.7, 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5). Inoltre,

sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una

decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della

stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF

2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre

2016.

consid. 5.2). Il diritto di essere sentito comprende anche la facoltà per

gli interessati di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi

esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla

decisione (DTF 145 I 167 consid. 4.1, 144 I 11 consid. 5.3).

La violazione del diritto di essere sentito

implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere

dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I

195.

consid. 2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere

sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale,

quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a un'autorità di ricorso che dispone del medesimo

potere d'esame dell'autorità decidente. La sanatoria è di regola esclusa

se il difetto è particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un

rinvio all'istanza precedente, anche se la lesione è di una certa gravità,

quando esso costituisca una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi,

inconciliabili con l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un

giudizio celere (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2,

136.

V 117 consid. 4.2.2.2).

2.2

La censura di violazione del diritto di essere sentita della ricorrente è

priva di fondamento. Dopo aver ricordato il diritto determinante per

costruzioni conformi alla zona di utilizzazione e aver negato l'esistenza dei

presupposti per la sua applicazione in concreto (consid. 3.1. decisione

impugnata), il Governo ha riassunto le norme applicabili per i casi in cui può

entrare in considerazione solo un permesso eccezionale giusta gli art. 24 LPT e

24c LPT (consid. 3.2. e 3.3.). Negate le condizioni per la prima

evenienza, in assenza di ubicazione vincolata (…non sussistono ragioni

oggettive, segnatamente di ordine tecnico e d'esercizio o legate alla

configurazione o alle particolarità del suolo che rendano indispensabile la

formazione di tali opere fuori ziona edificabile; consid. 3.4., pag. 4),

ha poi esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che nemmeno la seconda norma

poteva soccorrere la ricorrente. In sostanza, ha fatto riferimento al raggiungimento

del limite quantitativo di superficie utile lorda (SUL) con l'autorizzazione

degli interventi di trasformazione nel 2006, per cui non vi sarebbe ora più

alcuno spazio per autorizzare ulteriori opere. Queste non sarebbero nemmeno

necessarie per rispondere a un'utilizzazione a scopo abitativo conforme agli

standard attuali, per un risanamento energetico o per un migliore inserimento

dell'edificio nel paesaggio (consid. 3.4., pag. 5). La motivazione fornita

permetteva senz'altro alla ricorrente di comprendere le ragioni della reiezione

del suo ricorso. Se questa è corretta, in particolare, se sono state

considerate tutte le peculiarità della situazione, è invece una questione di

merito che verrà esaminata in appresso.

Per quanto riguarda il rimprovero di non aver, l'istanza precedente, fatto

un'istruttoria, si osserva che la ricorrente stessa non ha ritenuto di chiedere

che venisse eseguito alcun atto istruttorio particolare, a parte il richiamo

(superfluo) dell'incarto edilizio dalle Autorità comunali e cantonali. Nemmeno

in questa sede, del resto, indica alcunché a questo proposito. Certo,

l'autorità amministrativa e quelle di ricorso accertano d'ufficio i fatti, ma

tale principio non è assoluto ed è contemperato proprio dal dovere di

collaborazione delle parti (art. 26 cpv. 1 LPAmm). D'altra parte, gli atti

erano e sono senz'altro sufficienti, come si vedrà, per decidere della bontà

del diniego della licenza edilizia qui contestato. La censura deve per finire

essere respinta siccome manifestamente infondata.

3.

3.1. Edifici ed impianti

possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità

(art. 22 cpv. 1 LPT). L'autorizzazione è rilasciata solo se gli edifici o gli

impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione e il

fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 LPT), riservate le altre condizioni

previste dal diritto federale e cantonale (art. 22 cpv. 3 LPT).

Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari

alla coltivazione agricola o all'orticoltura (art. 16a cpv. 1 prima

frase LPT). La norma è concretizzata all'art. 34 dell'ordinanza sulla

pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1) che qui non

mette conto di ribadire, visto che nemmeno la ricorrente, giustamente, pretende

che possa essere rilasciato un permesso edilizio in conformità con la zona

agricola.

3.2

In deroga al

principio della conformità di zona, fuori delle zo-ne edificabili possono

essere rilasciate autorizzazioni eccezionali per

la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto

se sono date, cumulativamente (DTF 124 II 252 consid. 4), le condizioni

poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la loro destinazione esiga un'ubicazione

fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongano interessi

preponderanti (lett. b).

Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua

realizzazione devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia

necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile

per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno.

Non sono sufficienti motivi finanziari,

personali o di comodità (DTF 129 II 63 consid. 3.1., 124 II 252 consid. 4a, 123 II 256 consid. 5;

Waldmann/Hänni, op. cit., ad

art. 24 LPT n. 8 segg.). Il vincolo può anche essere negativo, imposto

cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in

particolare quando un edificio o impianto a causa delle immissioni generate non

può essere realizzato all'interno delle zone

edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di

tiro; DTF 129 II 63, consid. 3.1.; Waldmann/Hänni,

op. cit., ad art. 24 LPT n. 8 segg.).

L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT presuppone

l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione

sollecitata. Il criterio presuppone la de-terminazione e la valutazione di

tutti gli interessi, pubblici e priva-ti, toccati dal progetto, in particolare

quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali (cfr. art. 3 OPT;

DTF 129 II 63 consid. 3.1; STA 52.2006.117

del 25 settembre 2012 consid. 4.1.).

3.3

Lex specialis per rapporto all'art. 24 LPT, l'art. 24c

LPT - nella versione in vigore dal 1°

novembre 2012 - dispone che al di fuori delle zone edificabili gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione, ma

non più conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti

nella propria situazione di fatto (Besitzstandsgarantie). Con l'autorizzazione dell'autorità competente,

prosegue la norma (cpv. 2), tali edifici e impianti possono essere rinnovati,

trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano

stati eretti o modificati legalmente (erweiterte

Besitzstandsgarantie).

Lo stesso vale, in base al cpv. 3, per gli edifici abitativi agricoli e gli

edifici annessi utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo, eretti o

trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della

zona non edificabile ai sensi del diritto federale. Con quest'ultimo capoverso,

frutto della modifica della LPT del 23 dicembre 2011, in vigore dal 1° novembre

2012.

(RU 2012 5535), si è in sostanza voluto estendere la tutela allargata

delle situazioni acquisite agli edifici abitativi agricoli (e agli edifici

annessi) eretti o trasformati legalmente prima del 1° luglio 1972 (Rudolf Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [curatori],

Praxis-kommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo/Basilea/Ginevra

2017, ad art. 24c n. 6 e 18). In virtù del cpv. 4 della

norma, l'aspetto esterno di un edificio può essere modificato soltanto se ciò è

necessario per un'utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard

attuali o per un risanamento energetico, oppure per migliorare l'integrazione

dell'edificio nel paesaggio. In ogni caso, conclude il cpv. 5, è fatta salva la

compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.

L'art.

41.

cpv. 1 OPT precisa che l'art. 24c LPT è applicabile a edifici e

impianti costruiti o trasformati legalmente prima che il fondo in questione

diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale

(edifici e impianti secondo il diritto anteriore). Da questo profilo fa stato,

di regola, il 1° luglio 1972, data che coincide con l'entrata in vigore della

legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LCIA; RU

1972.

I 1120 segg.) che ha esplicitamente introdotto il principio di separazione

del territorio edificato da quello inedificato (DTF 129 II 396 consid. 4.2.1).

Il cpv. 2 del disposto stabilisce poi che l'art. 24c LPT non è applicabile a edifici e

impianti agricoli isolati non abitati.

A sua volta, l'art. 42

OPT dispone che una trasformazione è considerata parziale e un ampliamento è

considerato moderato se l'identità dell'edificio o dell'impianto, unitamente ai

dintorni, rimane conservata nei tratti essenziali; sono ammessi miglioramenti

volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento determinante

per la valutazione dell'identità, prosegue la norma (cpv. 2), è quello in cui

si trovava l'edificio o l'impianto al momento dell'assegnazione a una zona non

edificabile (cpv. 2). Di regola, quindi, il 1° luglio 1972 (STF 1C_312/2016 del

3.

aprile 2017 consid. 2.1 e 4.1). In

base al cpv. 3, il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto rimanga

sostanzialmente immutata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. Valgono

in ogni caso le seguenti regole:

a. all'interno del volume

esistente dell'edificio la superficie utile lorda computabile non può essere

ampliata oltre il 60%, fermo restando che la posa di un'isolazione esterna è

considerata quale ampliamento all'interno del volume esistente dell'edificio;

b. si può procedere

a un ampliamento esterno se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo

24c cpv. 4 LPT; in questo caso, l'ampliamento totale, sia in relazione

alla superficie utile lorda computabile, sia in relazione alla superficie

totale (somma della superficie utile lorda computabile e della superficie

accessoria lorda) non deve superare il 30% o

i 100 m2; gli ampliamenti all'interno del volume esistente

dell'edificio sono computati solo per metà;

c. i lavori di trasformazione non devono consentire

una modifica rilevante dell'utilizzazione di edifici abitati in origine solo

temporaneamente.

Giusta l'art. 42 cpv.

1.

OPT gli interventi sono pertanto ammessi nella misura in cui l'identità

dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimane conservata nei

tratti essenziali; sono inoltre ammessi miglioramenti volti a cambiare

l'aspetto esterno. Le modifiche possono consistere in trasformazioni interne,

ampliamenti esterni, come anche in cambiamenti (parziali) di destinazione. Il quesito di sapere se

l'identità dell'edificio o dell'impianto resti sostanzialmente immutata, va

valutato tenendo conto di tutte le circostanze (art. 42 cpv. 3 OPT; cfr. per

degli esempi: STF 1C_312/2016 del 3

aprile 2017 consid. 3.3 con rif., pubbl. in: ZBl 119/2018 pag. 314). Occorre segnatamente

considerare gli aumenti della superficie utile lorda, ma anche le modifiche di

tutti gli altri aspetti determinanti dal punto di vista dell'identità

sostanziale (volume, aspetto esteriore, cambiamenti di utilizzazione,

estensione dell'urbanizzazione, accrescimento del comfort ecc.; DTF 132 II 21

consid. 7.1.2; STF 1C_617/2019 del 27 maggio 2019 consid. 5.2; STA 52.2010.63

del 15 marzo 2011 consid. 3.1.2). La valutazione globale deve dunque

comprendere l'aspetto esterno dell'immobile, la tipologia e l'estensione della

destinazione d'uso, il numero di unità abitative, l'accessibilità, lo scopo

economico e l'impatto sull'urbanizzazione e sull'ambiente (STF 1C_312/2016 citata consid. 3.1, 1C_488/2010

dell'8 settembre 2011 consid. 2.3, pubbl. in: ZBl 113/2012 pag. 271).

L'identità non è in ogni caso più data se sono superati i limiti quantitativi

fissati dall'art. 42 cpv. 3 lett. a e b OPT per gli ampliamenti all'interno e

all'esterno del volume esistente.

Per gli

ampliamenti all'esterno del volume occorre inoltre che sia rispettato l'art. 24c

cpv. 4 LPT (STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 3.3, 1C_415/2014 del 1°

ottobre 2015 consid. 3.6).

4.

4.1. A

ragione nella fattispecie il Consiglio di Stato ha negato che le opere in

questione potessero conseguire un permesso ordinario secondo l'art. 22 LPT, non

essendo data la conformità delle stesse alla zona agricola. Nemmeno la

ricorrente del resto lo pretende.

4.2

Per quanto riguarda le due costruzioni accessorie (baracca in legno e

tunnel in plastica), la ricorrente sostiene la tesi secondo cui un permesso

potrebbe essere rilasciato sulla base dell'art. 24 LPT, siccome gli attrezzi e

i macchinari ivi depositati, necessari alla coltivazione e manutenzione di un

fondo di dimensioni ragguardevoli e a oltre 250 m dalla zona edificabile più

prossima, imporrebbero di mantenerli in loco in un manufatto chiuso. Sarebbe

quindi dato il requisito dell'ubicazione vincolata. A torto, tuttavia.

Per quanto degna di considerazione, la cura prestata dalla ricorrente

alla sua proprietà e alla lavorazione del grande terreno con macchinari e

utensili vari non è suscettibile di giustificare ragioni oggettive,

segnatamente di ordine tecnico o di esercizio o legate alla configurazione o

alle particolarità del suolo, che rendano indispensabile la collocazione dei

due accessori sul fondo stesso. I vari attrezzi possono del resto essere

depositati in prossimità dell'edificio principale, che offre un certo riparo anche

dalle intemperie o, in parte, anche all'interno del medesimo. Le ragioni fatte

valere dall'insorgente sono al contrario semplici motivi personali e di

comodità, insufficienti per derogare al principio centrale della separazione

Dispositivo

tra zone edificabili e non. Già solo per questi motivi, è escluso che i due

subalterni possano essere autorizzati in via eccezionale in base all'art. 24

LPT. Che la tettoia chiusa su tutti i lati, come si presenta allo stato

attuale, possa spuntare un'autorizzazione fondata su questa norma non è

nemmeno, giustamente, sostenuto dalla ricorrente, a fronte dell'assenza di

ubicazione vincolata anche per questo manufatto.

4.3. Resta dunque da verificare se le opere per le quali è stata negata la

licenza possono conseguire un permesso giusta l'art. 24c LPT. Al quesito

occorre dare risposta negativa.

4.3.1. Come visto, la

tettoia nella sua conformazione attuale (spazio chiuso, dotato di finestre e

porte, collegato con l'abitazione principale) non ha mai conseguito una

licenza. Nel 2006 era stata autorizzata, quale nuovo manufatto, una struttura

aperta su tre lati, accostata all'edificio principale grazie al prolungamento

del tetto, sostenuto da due pali. Per quanto concerne le due costruzioni

accessorie, invece, la baracca in legno, staccata di poco meno di una decina di

metri casa di abitazione, era già presente al momento del rilascio della

licenza nel 2006. Era (ed è tuttora) censita a registro fondiario quale sub C

(8 m2) del mapp. __________. Agli atti non vi è tuttavia alcuna

prova della sua presenza sul fondo già prima del 1° luglio 1972. La ricorrente

si limita del resto a sostenere che al momento dell'acquisto del fondo era già

stata costruita. Per quanto riguarda il tunnel di plastica, essa stessa ha

ammesso che è stato posato solo nel 2015, senza autorizzazione.

4.3.2. Per determinare se gli interventi eseguiti senza permesso possono

conseguire una licenza edilizia a posteriori occorre partire dalla situazione

che è scaturita dagli ampliamenti autorizzati nel 2006. Dapprima, tuttavia, val

la pena ricordare che il proprietario attuale è chiamato a rispondere anche dei

lavori effettuati dai precedenti proprietari.

Destinatario dell'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria è,

infatti, il proprietario al momento in cui viene impartito. Con l'acquisto del

sedime, è infatti il primo ad avere il potere di disposizione sul fondo.

Irrilevante è il fatto che i lavori siano stati eseguiti da un eventuale

predecessore in diritto. Priva di rilevo è pure la buona fede del nuovo

proprietario (RDAT 1994 II n. 36). La domanda di costruzione non è

infatti legata a una determinata persona ma si riferisce unicamente a un fondo

e a un progetto (STA 52.2021.113 del 17 dicembre 2021 consid. 4; Athos Mecca/Daniel Ponti, Legge edilizia

annotata, II ed., Locarno 2016, pag. 276; Adelio

Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, n. 1265 e segg.).

4.3.3. Secondo il calcolo delle superfici utili e accessorie di cui all'avviso

dipartimentale n. 55179, per l'autorizzazione alla ristrutturazione

dell'edificio nel 2006 sono stati considerati i due ampliamenti esterni derivanti

dalla chiusura della veranda a sud (+12 m2) e dalla costruzione del

nuovo corpo a nord (+13 m2).

I margini concessi dall'art.

42 cpv. 3 lett. b OPT risultavano raggiunti con questi soli due interventi. Ulteriori

ampliamenti futuri erano dunque esclusi: la SUL supplementare data dai citati

ingrandimenti raggiungeva il 29.9%, mentre la somma di SUL e superficie

accessoria lorda (SAL) si attestava al 27.5% (valori massimi ammessi: 30%).

L'esaurimento delle possibilità di futuri ingrandimenti era del resto stato

ribadito anche nella licenza edilizia. Ora, a fronte di queste risultanze, la

chiusura della tettoia, che va chiaramente conteggiata quale SAL supplementare,

con uno spazio di 28 m2, non può manifestamente essere autorizzata,

poiché provocherebbe, da sola, un aumento di SUL e SAL del 58.3 %, superiore al

30% consentito dall'art. 42 cpv. 3 lett. b OPT. Evidentemente, in queste

circostanze, anche i due accessori abusivi di 8 m2 e di 16 m2,

oltretutto separati dalla casa di abitazione, non possono essere autorizzati.

Il contrasto con il disposto menzionato verrebbe ulteriormente aggravato e

questo indipendentemente dal quesito di sapere se debbano essere considerati

quali costruzioni indipendenti o se per esse possa essere ammessa una relazione

materiale con l'edificio esistente (cfr. ARE, Autorizzazioni in virtù

dell'articolo 24c LPT, n. 3.3.2 punto 4 pag. 10). Le argomentazioni ricorsuali,

secondo cui l'art. 42 cpv. 3 lett. b OPT, quale diritto più favorevole, avrebbe

aumentato il limite per gli ampliamenti di SUL dal 30% al 60%, per cui gli

interventi in questione potrebbero essere autorizzati, sono manifestamente

prive di ogni fondamento: per una corretta lettura e interpretazione del

disposto basta a questo proposito rinviare la ricorrente a quanto ricordato più

sopra al consid. 3.3. della presente decisione. Viste le motivazioni di cui

sopra, non si rende necessario verificare il rispetto delle condizioni di cui

all'art. 24c cpv. 4 LPT, che, peraltro, il Consiglio di Stato ha negato.

5. Da tutto quanto precede, il

ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera