52.2023.188
Revoca della licenza di condurre a titolo cautelativo. Ordine di sottoporsi a perizia di medicina del traffico
30 maggio 2023Italiano5 min
con decisione del 22 novembre 2022, la Sezione della circolazione gli ha revocato
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
52.2023.188
Lugano
30
maggio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La giudice delegata
del Tribunale cantonale amministrativo
Sarah Socchi
assistita
dalla vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo
sul ricorso del 23 maggio 2023 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 19 aprile 2023 (n. 1884) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa da lui interposta avverso la
risoluzione del 22 novembre 2022 con cui la Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo
e cautelativo, ordinandogli di sottoporsi a perizia specialistica;
ritenuto, in
fatto
che, a seguito di un
controllo della circolazione in cui è incappato il 27 ottobre 2022, RI 1, dopo
aver ammesso di fare uso di marijuana, è stato sottoposto a un test per lo
screening di droghe, che ha dato esito positivo alla cocaina e alle anfetamine;
che egli si è poi rifiutato di sottoporsi all'esame medico e
al prelievo di sangue e urina ordinato dal magistrato inquirente;
che, sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida,
con decisione del 22 novembre 2022, la Sezione della circolazione gli ha revocato
la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato
e con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia
specialistica a cura di un medico del traffico SSML; la risoluzione è stata
resa sulla base degli art. 15d cpv. 1 della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741,01) e 30
dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS
741.51);
che contro quest'ultima decisione, dichiarata immediatamente
esecutiva, RI 1 si è aggravato davanti al Governo, postulandone l'annullamento
e chiedendo, in via cautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al
ricorso;
che la decisione del suo Presidente di respingere quest'ultima domanda è stata
tutelata dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA 52.2022.416 del 25
gennaio 2023);
che, con giudizio del 19 aprile 2023, l'Esecutivo cantonale
ha quindi respinto il ricorso nel merito, confermando la risoluzione
dipartimentale impugnata; in sintesi, il Governo ha a sua volta ritenuto che
sussistessero effettivi e concreti dubbi riguardo all'idoneità alla guida del
conducente;
che contro tale
pronuncia RI 1 si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone (implicitamente) l'annullamento,
insieme alla decisione della Sezione della circolazione; l'insorgente contesta
che vi siano gli estremi per diffidare della sua idoneità alla guida con
motivazioni che non occorre riprendere;
che il gravame non è
stato intimato per le risposte, ma sono stati richiamati gli atti (art. 72
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100);
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, e per esso di questa giudica delegata (art.
49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG;
RL 177.100), è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla
legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico
pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);
che certa è la
legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal
giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm);
che giusta l'art. 68
cpv. 1 LPAmm, il ricorso dev'essere
presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni
dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione
impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è invece di
15 giorni (cpv. 2);
che tale termine si applica anche ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio
di Stato che statuiscono su impugnative proposte contro provvedimenti cautelari
(cfr. ad es. STA 52.2019.235 del 4 ottobre 2019 e rimandi);
che per
giurisprudenza la revoca cautelativa è una misura provvisionale, che va
quindi impugnata nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm,
applicabile per rimando dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr (cfr. DTF 125 II 396
consid. 3; STF 1C_429/2022 dell'11 agosto 2022 consid. 4 e rif.; STA
52.2021.202 del 10 novembre 2021 e rif.);
che secondo la più
recente giurisprudenza del Tribunale federale, anche l'ordine di un
accertamento dell'idoneità alla guida configura, al pari della revoca
preventiva, una misura cautelare (cfr. STF 1C_151/2021 del 20 agosto 2021
consid. 1.2, 1C_95/2021 del 6 luglio 2021 consid. 1.2, 1C_319/2020 del 18
febbraio 2021 consid. 1.2), come peraltro già ricordato al ricorrente (STA
52.2022.416 citata); per la procedura cantonale, così come già stabilito da
questo Tribunale, anch'esso soggiace di riflesso al termine d'impugnazione
previsto dall'art. 68 cpv. 2
LPAmm (cfr. STA 52.2022.241 del 21 ottobre 2022 consid. 1.1, 52.2021.202 citata);
che l'indicazione del termine di ricorso di 15 giorni figura del resto correttamente
anche in calce alla decisione impugnata: l'insorgente, patrocinato da un
legale, che era già insorto davanti al Governo nel suddetto termine (cfr.
ricorso del 24 novembre 2022 pag. 2), non aveva che da seguirla;
che, ferme queste
premesse, forza è constatare che l'impugnativa interposta contro la risoluzione
governativa del 19 aprile 2023 si rivela irrimediabilmente tardiva, siccome non
presentata nel termine di 15 giorni (art. 68 cpv. 2 LPAmm) dalla notifica dell'atto
impugnato avvenuta il 24 aprile 2023 (cfr. ricorso pag. 2 e tracciamento
dell'invio raccomandato agli atti), ma ben 14 giorni dopo (il 23 maggio 2023);
che, sulla scorta
delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere d'acchito dichiarato
irricevibile, siccome manifestamente tardivo (art. 72 LPAmm);
che, dato l'esito, la
tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è
posta a carico del ricorrente, soccombente.
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
irricevibile.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
La giudice delegata
del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera