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Decisione

52.2023.188

Revoca della licenza di condurre a titolo cautelativo. Ordine di sottoporsi a perizia di medicina del traffico

30 maggio 2023Italiano5 min

con decisione del 22 novembre 2022, la Sezione della circolazione gli ha revocato

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

52.2023.188

Lugano

30

maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

Sarah Socchi

assistita

dalla vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 23 maggio 2023 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 19 aprile 2023 (n. 1884) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa da lui interposta avverso la

risoluzione del 22 novembre 2022 con cui la Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo

e cautelativo, ordinandogli di sottoporsi a perizia specialistica;

ritenuto, in

fatto

che, a seguito di un

controllo della circolazione in cui è incappato il 27 ottobre 2022, RI 1, dopo

aver ammesso di fare uso di marijuana, è stato sottoposto a un test per lo

screening di droghe, che ha dato esito positivo alla cocaina e alle anfetamine;

che egli si è poi rifiutato di sottoporsi all'esame medico e

al prelievo di sangue e urina ordinato dal magistrato inquirente;

che, sospettando seriamente una sua inidoneità alla guida,

con decisione del 22 novembre 2022, la Sezione della circolazione gli ha revocato

la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato

e con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a una perizia

specialistica a cura di un medico del traffico SSML; la risoluzione è stata

resa sulla base degli art. 15d cpv. 1 della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741,01) e 30

dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS

741.51);

che contro quest'ultima decisione, dichiarata immediatamente

esecutiva, RI 1 si è aggravato davanti al Governo, postulandone l'annullamento

e chiedendo, in via cautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al

ricorso;

che la decisione del suo Presidente di respingere quest'ultima domanda è stata

tutelata dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA 52.2022.416 del 25

gennaio 2023);

che, con giudizio del 19 aprile 2023, l'Esecutivo cantonale

ha quindi respinto il ricorso nel merito, confermando la risoluzione

dipartimentale impugnata; in sintesi, il Governo ha a sua volta ritenuto che

sussistessero effettivi e concreti dubbi riguardo all'idoneità alla guida del

conducente;

che contro tale

pronuncia RI 1 si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone (implicitamente) l'annullamento,

insieme alla decisione della Sezione della circolazione; l'insorgente contesta

che vi siano gli estremi per diffidare della sua idoneità alla guida con

motivazioni che non occorre riprendere;

che il gravame non è

stato intimato per le risposte, ma sono stati richiamati gli atti (art. 72

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100);

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo, e per esso di questa giudica delegata (art.

49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG;

RL 177.100), è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla

legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico

pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100);

che certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal

giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che giusta l'art. 68

cpv. 1 LPAmm, il ricorso dev'essere

presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni

dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione

impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisionali è invece di

15 giorni (cpv. 2);

che tale termine si applica anche ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio

di Stato che statuiscono su impugnative proposte contro provvedimenti cautelari

(cfr. ad es. STA 52.2019.235 del 4 ottobre 2019 e rimandi);

che per

giurisprudenza la revoca cautelativa è una misura provvisionale, che va

quindi impugnata nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAmm,

applicabile per rimando dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr (cfr. DTF 125 II 396

consid. 3; STF 1C_429/2022 dell'11 agosto 2022 consid. 4 e rif.; STA

52.2021.202 del 10 novembre 2021 e rif.);

che secondo la più

recente giurisprudenza del Tribunale federale, anche l'ordine di un

accertamento dell'idoneità alla guida configura, al pari della revoca

preventiva, una misura cautelare (cfr. STF 1C_151/2021 del 20 agosto 2021

consid. 1.2, 1C_95/2021 del 6 luglio 2021 consid. 1.2, 1C_319/2020 del 18

febbraio 2021 consid. 1.2), come peraltro già ricordato al ricorrente (STA

52.2022.416 citata); per la procedura cantonale, così come già stabilito da

questo Tribunale, anch'esso soggiace di riflesso al termine d'impugnazione

previsto dall'art. 68 cpv. 2

LPAmm (cfr. STA 52.2022.241 del 21 ottobre 2022 consid. 1.1, 52.2021.202 citata);

che l'indicazione del termine di ricorso di 15 giorni figura del resto correttamente

anche in calce alla decisione impugnata: l'insorgente, patrocinato da un

legale, che era già insorto davanti al Governo nel suddetto termine (cfr.

ricorso del 24 novembre 2022 pag. 2), non aveva che da seguirla;

che, ferme queste

premesse, forza è constatare che l'impugnativa interposta contro la risoluzione

governativa del 19 aprile 2023 si rivela irrimediabilmente tardiva, siccome non

presentata nel termine di 15 giorni (art. 68 cpv. 2 LPAmm) dalla notifica dell'atto

impugnato avvenuta il 24 aprile 2023 (cfr. ricorso pag. 2 e tracciamento

dell'invio raccomandato agli atti), ma ben 14 giorni dopo (il 23 maggio 2023);

che, sulla scorta

delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere d'acchito dichiarato

irricevibile, siccome manifestamente tardivo (art. 72 LPAmm);

che, dato l'esito, la

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è

posta a carico del ricorrente, soccombente.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

La vicecancelliera