52.2023.191
Diniego del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e del rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS
24 giugno 2024Italiano37 min
determina già la decadenza, che può subentrare unicamente se nel contempo sono date le condizioni previste
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.191
Lugano
24
giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso del 23 maggio
2023 di
RI
1
patrocinato
da PA 1
contro
la risoluzione del 19 aprile 2023 (n. 1873) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione del 12 aprile 2021 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della popolazione, che gli nega il rilascio di un permesso di
domicilio UE/AELS e dichiara decaduto il suo permesso di dimora UE/AELS;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il cittadino italiano RI
1 (1961) è giunto in Svizzera l'8 aprile 2009 per svolgere un'attività
lucrativa dipendente quale medico dentista a tempo parziale (22 ore settimanali)
per la __________, ottenendo a tale scopo un permesso di dimora UE/AELS con
termine di controllo fissato per il 7 aprile 2014 e in seguito rinnovato sino al
7 aprile 2019.
Al suo arrivo egli si è notificato in __________, successivamente
in __________ il 21 dicembre 2010, in __________ e in __________ il 1° gennaio
2012, in un'abitazione condivisa dal 16 agosto 2012 con il figlio C__________
(1992) e dal mese di gennaio 2019 pure con la fidanzata di quest'ultimo, __________
(1992).
b. Il 4 marzo 2014 RI 1 ha chiesto il rilascio di un permesso
di domicilio, adducendo di soggiornare in Svizzera almeno 4 giorni e di
lavorare due giorni a settimana per la __________ e il resto come direttore
sanitario in Italia presso due studi dentistici situati a __________ e a in
Provincia di __________.
Il 28 novembre 2014 la Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda, l'interessato avendo
pendente un procedimento penale presso il Ministero pubblico ticinese.
c. Con decreto d'accusa
del 28 aprile 2017 (DAC ______/2017) il Procuratore pubblico ha condannato RI 1,
il quale aveva riconosciuto la pretesa civile dell'accusatrice privata in
ragione di fr. 32'585.-, alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da
fr. 140.- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni,
e alla multa di fr. 3'000.- siccome riconosciuto colpevole di ripetuta truffa e
ripetuta falsità in documenti commesse nel 2012. A quel momento egli aveva a
carico un attestato carenza beni (ACB) per fr. 85'906.40.
Al 13 aprile 2018 sul Certificato del suo Casellario
Giudiziale italiano erano iscritte 3 condanne penali emesse tra il 2003 ed il
2005 (18 giugno 2003: 5 mesi di reclusione, oltre a una multa di € 100.-, per
violazione della normativa sulle armi, munizioni, aggressivi chimici e congegni
micidiali e detenzione illegale di armi e munizioni avvenuta nel 2002; 24
novembre 2003: 1 anno e 11 mesi di reclusione, oltre a una multa di € 1'000.-,
per ricettazione commessa nel 2002; 16 novembre 2005: 2 mesi di reclusione
[sostituiti con una multa di € 2'280.-] e multa di € 100.- per somministrazione
di medicinali guasti nel 2005).
d. Il 22 dicembre 2018 RI 1 ha sottoscritto un nuovo
contratto di locazione per l'abitazione situata in __________ a decorrere dal
1° gennaio 2019.
B. a. Il 21 marzo 2019 RI 1 ha chiesto
il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, sempre per svolgere attività
lucrativa quale medico dentista a tempo pieno presso __________. La domanda è
stata trattata quale istanza di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e
la Sezione della popolazione ha provveduto ai necessari accertamenti.
b.
b.a. Sollecitato il 16 settembre e 15 ottobre 2019 a
comprovare la propria attività lucrativa mediante determinati documenti (tra
cui i conteggi del salario degli ultimi 12 mesi con i relativi giustificativi
dell'avvenuto versamento sul proprio conto corrente bancario o postale, la documentazione
attestante i riversamenti all'Ufficio imposte alla fonte da parte del datore di
lavoro, l'estratto del suo conto individuale presso la cassa di compensazione
AVS/AI/IPG), egli non ha mai risposto.
b.b. In occasione di 91 controlli esperiti dalla Polizia
Città di __________ dal 2 novembre 2018 al 4 aprile 2019 e da informazioni
assunte presso diversi inquilini dello stabile di via __________ a __________,
è stato rilevato che RI 1 era stato notato soltanto tre volte e che la presenza
del __________ era occasionale. Il 12 e 23 aprile 2019 le Aziende __________ hanno
segnalato che i __________ non avevano alcun contratto di fornitura attivo con
l'azienda.
Tra l'11 marzo e il 2 novembre 2020 la polizia locale ha
effettuato, in varie fasce orarie, ulteriori 141 controlli (di cui 104 prima
delle ore 07:00), costatando la presenza dell'autovettura dell'interessato soltanto
in 11 occasioni [10 giorni] (17.03.2020 ore 14:40; 25.03.2020 ore 09:30; 09.04.2020
ore 14:50; 14.04.2020 ore 06:35 e 10:35; 21.04,2020 ore 06:40; 05.05.2020 ore
11:00; 25.06.2020 ore 06:25; 21.08.2020 ore 07:00; 09.10.2020 ore 06:15;
15.10.2020 ore 06.20). Dal 17 marzo al 1° novembre 2020 sono stati eseguiti 47
controlli direttamente al domicilio (suonato il campanello), in orari notturni
e diurni, e in tale frangente la sua presenza è stata rilevata in una sola
occasione (25.03.2020 ore 09:30).
b.c. Dal sopralluogo effettuato il 25 marzo 2020 dalla
polizia presso l'abitazione di __________ con il consenso dell'interessato è
emerso che nel frigorifero non vi erano cibarie, nella dispensa vi era scarsità
di derrate a lunga conservazione, gli armadi nelle camere da letto erano
completamente vuoti e che nella cassettiera vi erano soltanto delle magliette.
b.d. Interrogato il 1° dicembre 2020 in merito alla sua presenza
effettiva sul territorio elvetico, RI 1 ha confermato di condividere
l'abitazione con il figlio __________ e la di lui fidanzata __________. Ha
asserito che quando la sua autovettura era in loco (possedeva l'autorizzazione
comunale per posteggiare), significava che egli era presente. Ha altresì
osservato di essere divorziato dalla connazionale __________ (1960) dalla quale
aveva avuto tre figli (__________ [1992], __________ [1995] e __________
[1998]), di cui gli ultimi due come la loro madre vivevano in Italia. Dopo avere
sostenuto che da circa un anno aveva una relazione con una donna residente a __________
presso la quale a volte si fermava a dormire, egli ha soggiunto che ogni tanto
andava a mangiare in Italia dalla ex-consorte a __________. Ha in seguito affermato
di svolgere dal luglio 2020 un'attività lucrativa quale medico dentista al 20% in
seno alla __________ durante 8 ore settimanali generalmente il giovedì (contratto
di lavoro del 30 settembre 2020). Per quanto riguarda gli scritti del 16
settembre e 15 ottobre 2019 dell'Ufficio della migrazione, egli non aveva mai risposto
siccome non poteva dimostrare i movimenti bancari del suo stipendio. In Italia,
dove risultava specializzato in chirurgia maxillo facciale, era dipendente a
tempo parziale (3 giorni settimanali non continuativi) in due studi dentistici:
due giorni (lunedì e venerdì) a __________ presso la __________, i cui soci
erano i figli __________ e __________, ed un giorno (prevalentemente il sabato)
a __________ per la __________. Egli lavorava pure da libero professionista (un
paio di giorni non continuativi al mese). Essendo medico, non ha in pratica mai
smesso la propria attività né ha avuto particolari problemi ai passaggi alla
frontiera durante la pandemia, dove transitava con l'autocertificazione. Messo
a confronto con quanto constatato durante il sopralluogo esperito il 25 marzo 2020
dalla Polizia della Città di __________ con il suo consenso presso
l'abitazione, RI 1 ha osservato che non erano stati rinvenuti molti suoi
vestiti poiché egli faceva la vita del pendolare, ovvero prendeva quello
che gli serviva di volta in volta da casa dei suoi genitori o da quella della
ex-moglie, tutti residenti a __________. La badante dei suoi genitori lavava e
stirava i suoi indumenti. Dopo avere in un primo tempo sostenuto che pernottava
in Svizzera almeno quattro giorni a settimana e che, durante il lockdown,
il figlio __________ e la sua fidanzata __________ avevano risieduto a Riva San
Vitale, egli ha infine ammesso - preso atto dei controlli esperiti tra marzo e
novembre 2020 dalla Polizia della Città di __________, da lui confermati - che
se egli, il figlio e __________ fossero stati presenti, come da lui riferito antecedentemente,
l'esito dei controlli sarebbe stato differente. Ha infine concluso di
essere rimasto in Svizzera al massimo 4 mesi all'anno e che il centro di vita e
degli interessi si trovava quasi tutto in Italia.
b.e. A sua volta interrogato il medesimo giorno, __________,
dopo avere confermato le dichiarazioni del padre, ha affermato di dimorare a __________,
dove ha pure sede la propria ditta individuale, soggiungendo che di norma lavorava
con computer e telefono e che il 70% del lavoro lo svolgeva da casa. Ha
osservato che in Italia, dove aveva una casa di vacanza in __________, vivevano
la madre, il fratello e la sorella ai quali rendeva visita nelle fine
settimana. Quando era in Italia per motivi familiari o professionali pernottava
generalmente dalla madre a __________, presso la quale aveva dormito anche la
notte precedente. Messo a conoscenza degli esiti degli accertamenti esperiti
dalla Polizia della Città di __________, ha infine precisato di aver
soggiornato da metà marzo fino a giugno 2020 e poi ancora in ottobre 2020 (per
un mese) in Italia, per in seguito ammettere che la sua presenza in Svizzera
era stata non più di 6 mesi o meno della metà dell'anno. Ha quindi concluso
che il suo centro di vita e degli interessi è situato all'estero.
b.f. __________ è stata interrogata dalla Polizia cantonale
il 2 dicembre 2020. Ha asserito di condividere l'abitazione di __________, di
proprietà della società del fidanzato __________, con quest'ultimo e con il di
lui padre RI 1, indicando di uscire di casa alle ore 07:45 per recarsi a Lugano
al lavoro (inizio ore 08:30 e fine 20:30). Dal lunedì al venerdì soggiornava a __________,
mentre le fine settimana le trascorreva in Italia dai suoi genitori, presso i
quali si trovava pure la maggior parte dei suoi indumenti. Messa a confronto
con gli accertamenti svolti dalla Polizia della Città di __________, essa ha
infine confermato le dichiarazioni rilasciate dal fidanzato __________ (negli
ultimi 12 mesi era rimasta in Svizzera meno della metà dell'anno), soggiungendo
di aver deciso di trascorrere in Italia il periodo di lockdown e il mese
di ottobre 2020 (in quarantena).
c. Preso atto di tali
risultanze e dopo avere dato a RI 1 la possibilità di esprimersi, il 12 aprile
2021 la Sezione della popolazione si è rifiutata di rilasciargli un permesso di
domicilio UE/AELS, dichiarando decaduto il suo permesso di dimora UE/AELS. Gli
ha quindi fissato un termine fino al 12 giugno successivo per lasciare il
territorio svizzero.
L'Autorità ha tenuto conto del fatto che la presenza in
Svizzera dell'interessato, come da egli dichiarato durante il verbale d'interrogatorio
del 1° dicembre 2020, è stata al massimo di 4 mesi all'anno e che egli aveva
ammesso che il suo centro di vita e degli interessi personali si trovava quasi
tutto in Italia, ritenendo pertanto che, pur essendo notificato quale residente
a __________, di fatto tale recapito risultava fittizio e di comodo. Inoltre, e
malgrado l'esplicita richiesta di documentarla, egli non aveva dimostrato di svolgere
un'attività lucrativa sul territorio elvetico. Oltre a ciò, RI 1 aveva pure
interessato la polizia e le Autorità giudiziarie penali. Il provvedimento è stato reso sulla base degli art. 6
allegato I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati
membri, sulla libera circolazione delle persone
del 21 giugno 1999 (ALC; RS
0.142.112.681), 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione
delle persone del 22 maggio 2002
(OLCP; RS 142.203), 90 e 96 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019
rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]),
60 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24
ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con
giudizio del 19 aprile 2023 il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ribadito in sostanza i motivi posti
a fondamento della decisione dipartimentale impugnata dopo avere considerato che
non era mai stata documentata dall'interessato
l'asserita estensione al 70% della sua
attività al 20% in seno alla ______.
D. Contro la predetta pronunzia
governativa il soccombente si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un'autorizzazione
di domicilio UE/AELS o quanto meno il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS.
RI 1 sostiene di
adempiere tutte le condizioni per l'ottenimento del permesso di domicilio, o la
conferma almeno di quello di dimora che non sarebbe decaduto, non essendovi
motivi di revoca nei suoi confronti ed essendo pienamente integrato in Svizzera
dove risiede da oltre dieci anni. Asserisce di svolgere l'attività di dentista
al 70%, che la sua posizione debitoria che intende sistemare entro breve non è
tale da negargli l'autorizzazione di soggiorno e che i suoi precedenti penali
non sono gravi, risalgono a diversi anni fa e non gli hanno impedito il rinnovo
della sua autorizzazione di soggiorno nel 2014.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il Dipartimento con
osservazioni di cui si dirà se necessario in seguito.
F. In sede di replica l'insorgente
ribadisce i propri argomenti.
Nella duplica il Dipartimento si riconferma nelle proprie
posizioni, mentre il Governo non si esprime.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione
del 30 aprile 2021 (LALSI; RL 143.100). Il
gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm),
è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
1.2. Il 1° gennaio 2019 è
entrata in vigore la revisione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli
stranieri (vLStr; RS 142.20), rinominata legge federale sugli stranieri e la
loro integrazione (LStrI; RU 2007 5437). Giusta l'art. 126
cpv. 1 LStrI, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della
presente legge permane applicabile il diritto previgente.
In concreto, la domanda di
rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, trattata quale istanza di
rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS,
è stata depositata il 21 marzo 2019. La
vertenza va quindi esaminata, nella misura in cui è applicabile il diritto
interno, nella sua versione attuale (STF 2C_586/2020 del 26 novembre 2020
consid. 3.1, 2C_1072/2019 del
25 marzo 2020 consid. 7.1).
Rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS
2. Per la risoluzione della
presente vertenza, bisogna innanzitutto esaminare se l'insorgente adempie le
condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio (STF 2C_615/2020 del 20
maggio 2021 consid. 4.3 con rif. alla STF 2C_1008/2019 del 13 marzo 2020
consid. 3).
2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini
elvetici nonché a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (attualmente
Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere
ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati
contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano
alle disposizioni di diritto interno (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2).
In concreto, essendo cittadino italiano e titolare di un
documento di legittimazione valido, il ricorrente può, in linea di principio, prevalersi
del menzionato accordo bilaterale per
esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate
condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese.
2.2. L'autorizzazione di domicilio UE/AELS non
è, in quanto tale, prevista dall'ALC. Giusta l'art. 5 OLCP, essa viene infatti rilasciata ai
cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù degli art. 34 LStrI
e 60-63 OASA nonché in conformità degli accordi di
domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).
2.3.
2.3.1. Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStrI
dispone - tra l'altro - che il permesso di domicilio può essere
rilasciato allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni
in totale, sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di
dimora e che negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un
permesso di dimora (cpv. 2 lett. a),
sempre che non sussistano motivi di
revoca secondo l'art. 62 o 63 cpv. 2 (cpv. 2 lett. b) e che egli sia integrato (cpv. 2 lett. c), oppure
dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un
permesso di dimora se egli adempie le condizioni di cui al capoverso 2
lettere b e c ed è in grado di comunicare bene nella lingua nazionale parlata
nel luogo di residenza (cpv. 4).
2.3.1.1. L'art. 58a LStrI dispone che nel valutare l'integrazione
l'autorità competente si basa sui criteri seguenti: a. il rispetto della
sicurezza e dell'ordine pubblici; b. il rispetto dei valori della Costituzione
federale; c. le competenze linguistiche; d. la partecipazione alla vita
economica o l'acquisizione di una formazione. Gli art. 77a segg. OASA concretizzano
questi criteri.
2.3.1.2. Secondo l'art. 62 cpv. 1 LStrI, l'Autorità
competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se: a. lo
straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione,
indicazioni false o taciuto fatti essenziali; b. lo straniero è stato
condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi
degli articoli 59–61 o 64 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP;
RS 311.0); c. lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o
espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o
costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; d. lo
straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione; e. lo
straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale; f. lo
straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la
cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in
giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge
sulla cittadinanza del 20 giugno 2014 (LCit; RS 141.0); g. lo straniero non
rispetta un accordo d'integrazione senza validi motivi.
2.3.1.3. L'art. 60 OASA precisa che per il rilascio del
permesso di domicilio devono essere soddisfatti i criteri d'integrazione di cui
all'art. 58a cpv. 1 LStrI (cpv. 1). Lo straniero deve dimostrare di
possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale
parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per
quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del
quadro di riferimento (cpv. 2).
Secondo l'art. 62 OASA, il rilascio anticipato del permesso
di domicilio presuppone che siano soddisfatti i criteri d'integrazione di cui
all'art. 58a cpv. 1 LStrI (cpv. 1). Lo straniero deve dimostrare di
possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale
parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento B1 e, per
quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del
quadro di riferimento (cpv. 1bis). Nell'esame della domanda di rilascio
anticipato del permesso di domicilio è tenuto conto del grado d'integrazione
dei membri della famiglia di età superiore a 12 anni (cpv. 2).
2.3.1.4. L'art. 34 LStrI, avendo carattere potestativo, non conferisce un diritto all'ottenimento
di un'autorizzazione di domicilio. Ne discende che le
Autorità amministrative competenti in
materia di polizia degli stranieri fruiscono, nella sua applicazione, di
un ampio potere discrezionale. In questo senso l'art. 96 cpv. 1 LStrI dispone
che, nell'esercizio del loro potere discrezionale, le Autorità competenti
tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell'integrazione
dello straniero.
2.3.2.
2.3.2.1. Dal profilo del
diritto internazionale, il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra
la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541) e la Dichiarazione
del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS
0.142.114.541.3) non sono di alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto si
applicano solo ai cittadini già al beneficio di un permesso di domicilio (DTF 132 II 65 consid.
2.3 e riferimenti; STF 2A.23/2002 dell'8 aprile 2002 consid. 1.3).
La Svizzera ha però concluso, il 10 agosto 1964, con l'Italia
un accordo relativo al reclutamento della manodopera denominato Accordo tra la
Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in
Svizzera (RS 0.142.114.548) poi completato da un Protocollo finale e dalle
Dichiarazioni comuni delle delegazioni delle due parti contraenti ove vengono
trattati alcuni punti che non hanno potuto essere disciplinati nell'Accordo. A
seguito della Dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983, è stata adottata la prassi secondo la quale i
lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in
Svizzera dopo 5 anni di soggiorno
regolare e ininterrotto (cfr. anche Istruzioni nel settore degli stranieri
emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM nell'ottobre 2013, stato
al 1° aprile 2024, n. 0.2.1.3). L'art.
10 n. 1 dell'Accordo italo-svizzero del
10 agosto 1964 dispone comunque che
l'ingresso dei lavoratori italiani e il loro diritto di soggiorno in Svizzera sono regolati dalla legislazione
svizzera in materia di stranieri come pure dalla Dichiarazione del 5 maggio 1934 testé menzionata. Visto che quest'ultima
Dichiarazione non prevede nulla in proposito dal profilo materiale, risulta
pertanto applicabile la legislazione nazionale. In effetti, gli Accordi internazionali conclusi dalla Svizzera in materia di diritto degli stranieri non escludono l'applicazione delle disposizioni di diritto
interno permettenti di rifiutare o
revocare un permesso per motivi di polizia (DTF 119 IV 65, 120 Ib 360; STF 2C_315/2008 del 27 giugno 2008 consid.
3.1). L'applicazione di tali Accordi
non esonera inoltre lo straniero dal dimostrare la propria integrazione (Marc Spescha/Peter
Bolzli/Fanny de Weck/
Valerio Priuli, Handbuch zum
Migrationsrecht, V - Anwesenheitsregelung,
Bewilligungsarten und deren Umwandlung,
2020, n. 3.3.1.d, pag. 172).
2.3.2.2. Come
accennato in narrativa, il ricorrente ha ottenuto
un permesso di dimora UE/AELS a
partire dall'8 aprile 2009 per svolgere un'attività lucrativa dipendente
nel nostro Paese, con ultimo termine di controllo fissato per il 7 aprile 2019.
Ne discende che, sulla base dell'Accordo italo-svizzero, egli
ha diritto in linea di principio al rilascio di un permesso di domicilio
UE/AELS. Del resto, non è la prima volta che richiede tale genere di
autorizzazione.
2.3.3. Ai fini del rilascio del permesso di domicilio bisogna
quindi verificare se l'insorgente possa essere considerato un lavoratore ai
sensi del menzionato Accordo italo-svizzero, se egli abbia effettivamente soggiornato regolarmente e ininterrottamente sul
nostro territorio, se si sia integrato nel nostro Paese e non vi sia un motivo
di revoca nei suoi confronti.
3. 3.1. Nonostante i solleciti
rivoltigli il 16 settembre e 15 ottobre 2019 di comprovare la sua attività
lucrativa di medico dentista presso la __________ (domanda già invano formulata
il 23 agosto e 5 settembre 2018), producendo segnatamente i conteggi salariali
degli ultimi 12 mesi con i relativi giustificativi dell'avvenuto versamento sul
proprio contro bancario o postale, la documentazione attestante i riversamenti
all'Ufficio imposte alla fonte da parte del datore di lavoro e l'estratto conto
individuale presso la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, RI 1, che nel 2019
aveva beneficiato di compensi derivanti dalla sua attività professionale svolta
in Italia pari a € 145'664.- (reddito imponibile: € 169'687.-) per un periodo
di lavoro di 365 giorni, non ha dato seguito alla richiesta. Egli si è infatti limitato
a produrre un contratto di lavoro del 30 settembre 2020 con la __________ con
un tasso di occupazione del 20% (8 ore settimanali pari a 1 giorno a settimana)
a partire dal 1° ottobre successivo, presso cui sembra lavorasse già su
chiamata dal luglio 2020. Durante la procedura ricorsuale al Consiglio di Stato
egli ha poi trasmesso la modifica di tale contratto a seguito dell'estensione,
dal 1° febbraio 2021, della sua occupazione al 70% pari a 28 ore settimanali,
senza tuttavia allegare ancora una volta alcun giustificativo per dimostrare
l'esercizio della sua attività e l'effettiva remunerazione, disattendendo in
tal modo il suo obbligo di collaborazione (art. 90 LStrI).
Bisogna quindi convenire con il Governo che, perlomeno a decorrere
dall'estate del 2018, l'insorgente non ha mai sostanziato con elementi oggettivi
e neutri lo svolgimento di un'attività lucrativa nel nostro Paese, ragione per
la quale egli non può prevalersi dell'accordo italo-svizzero già per questo
motivo. Visto che non ha rispettato la condizione per la quale aveva ottenuto
un permesso di dimora in Svizzera, ovvero quella di svolgere un'attività
lucrativa reale ed effettiva, egli adempie pure il motivo di revoca contemplato
all'art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI.
3.2. Oltre a ciò, non si può ritenere che il ricorrente sia
integrato nel nostro Paese, non avendo rispettato il nostro ordine pubblico (art.
62 cpv. 1 lett. b e c LStrI in relazione con l'art. 58a LStrI).
In effetti, con già a carico diversi precedenti penali in
Italia (3 provvedimenti pronunciati tra il 2003 ed il 2005 con pene detentive
che variavano dai 2 mesi a 1 anno e 11 mesi), RI 1 ha pure interessato le
nostre Autorità giudiziarie, ritenuto che con decreto d'accusa del 28 aprile 2017
(DAC 102/2017) è stato condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote
giornaliere da fr. 140.- cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di
prova di 2 anni - e alla multa di fr. 3'000.- siccome riconosciuto colpevole di
ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti nei confronti della __________,
fatti commessi nel 2012. Bisogna anche considerare che al momento del giudizio
governativo, egli aveva a carico un ACB per fr. 85'906.40 emesso il 21
settembre 2015.
Ora, benché la condanna subìta in Svizzera e la sua posizione
debitoria, prese a sé stanti, non possano comportare ancora nella presente
fattispecie, come afferma il ricorrente, la revoca o il mancato rinnovo di un
permesso di dimora UE/AELS dal profilo dell'ALC, le stesse vanno però
considerate per poter valutare il grado di integrazione dell'insorgente e il
comportamento tenuto durante il soggiorno, a maggior ragione quando è in gioco
il rilascio del permesso di domicilio. Ma vi è di più.
3.3. Inoltre l'insorgente non ha soggiornato regolarmente e
ininterrottamente nel nostro Paese.
Lo dimostrano i 91 controlli esperiti in __________ in varie
fasce orarie dalla Polizia della Città di __________ dal 2 novembre 2018 al 4 aprile
2019 e gli ulteriori 141 dall'11 marzo al 2 novembre 2020 enunciati in
narrativa. Lo conferma il sopralluogo nell'abitazione effettuato il 25 marzo 2020
dalla locale polizia, durante il quale è emerso che nel frigorifero non vi
erano cibarie, nella dispensa vi era scarsità di derrate a lunga conservazione,
gli armadi nelle camere da letto erano completamente vuoti e nella cassettiera vi
erano soltanto delle magliette.
Tutto ciò è in linea con le dichiarazioni rilasciate dal
ricorrente alla Polizia cantonale nel corso del suo interrogatorio del 1° dicembre
2020 durante il quale RI 1 ha ammesso di essere rimasto in Svizzera al massimo
4 mesi all'anno, il suo centro di vita e d'interessi trovandosi quasi tutto in
Italia.
3.4. RI 1 non avendo dimostrato l'esercizio di un'attività
lucrativa nel nostro Paese, non adempiendo tutti i criteri di integrazione e non avendo effettivamente soggiornato regolarmente e ininterrottamente sul
nostro territorio, vi sono pertanto diversi motivi per non rilasciare il
permesso di domicilio UE/AELS al ricorrente.
Su questo punto, il ricorso va pertanto respinto siccome
infondato.
Permesso di dimora UE/AELS
4. La Sezione della
popolazione ha considerato decaduto il permesso di dimora UE/AELS del
ricorrente, in quanto la sua presenza sul territorio elvetico era stata al
massimo di 4 mesi all'anno e il suo centro di vita e degli interessi personali
si trovava quasi tutto in Italia. Decisione,
questa, che il Consiglio di Stato ha tutelato.
Il ricorrente contesta tali conclusioni. Sostiene di
adempiere tutte le condizioni per il rinnovo della sua autorizzazione di
soggiorno.
4.1. In relazione alla
decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le
interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le
assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la
validità della carta di soggiorno (art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24
par. 6 allegato I ALC).
Fatta eccezione per la possibilità di chiedere
il mantenimento del permesso oltre il termine legale - facoltà non accordata
dall'ALC - quanto previsto dall'accordo in
parola è equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStrI, che
riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul
domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RU 2007 5437;
cfr. messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002,
FF 2002 3327 segg., n. 2.9.2). In modo analogo al menzionato disposto dell'ALC,
anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio esplicito
o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade
dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso non vi è
spazio per una ponderazione di interessi: determinante
è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente
dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli
con il permesso di assenza.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando
ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79
cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però
realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante
un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei
mesi previsti dalla legge per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di
un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze
all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è
animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF
120 Ib 369 consid. 2c; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1, 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In
tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un
lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di
presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende
allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che
costituisce per lo straniero il centro dei
propri interessi (STF 2C_924/2017 del 2 novembre 2017 consid. 4.1 concernente
un caso ticinese).
Recentemente il Tribunale
federale ha rivisto questi principi giurisprudenziali, precisando che l'aspetto
del centro degli interessi ha una portata circoscritta e non costituisce il
criterio principale su cui basarsi. La nostra Massima Istanza ha specificato
che se una persona straniera trasferisce il proprio domicilio all'estero, ma
continua a esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera, mantenendovi un alloggio, il suo soggiorno non può essere qualificato come
temporaneo, ragione per la quale ciò non basta a far estinguere la sua
autorizzazione a risiedere nel nostro Paese (DTF 145 II 322 consid. 3; STF
2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2.3, 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020
consid. 5.2).
4.2. Come ha recentemente
giudicato il Tribunale federale in fattispecie analoghe (STF 2C_505/2020 del 10
novembre 2020 consid. 2 e 3 e 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid.
5 e 6), una decadenza dell'autorizzazione di dimora UE/AELS può eventualmente
presentarsi soltanto nei casi in cui le condizioni per il rilascio del permesso
erano inizialmente date ma sono successivamente venute a mancare (in
particolare, a causa di una partenza per l'estero), ma non se viene sostenuto
che esse farebbero da sempre difetto (art.
61 cpv. 2 LStrI di principio applicabile, come precedentemente indicato, anche
in relazione ai permessi UE/AELS; STF 2C_52/2014 del 23 ottobre 2014
consid. 3.2 con riferimento agli art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 allegato
Fatti
I ALC). Il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone infatti un
minimo di presenza sul territorio svizzero. Per definire questa presenza, il
legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi né a
quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un
soggiorno all'estero di sei mesi (DTF 145 II 322 consid. 2.2 e 2.3 ove viene
spiegato come dev'essere inteso il decorso del lasso di tempo di sei mesi, di
principio continuato, fatte salve ben precise costellazioni; vedasi anche la
STF 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.3 e riferimenti). Ne consegue che
lo spostamento del domicilio rispettivamente del centro degli interessi non
determina già la decadenza, che può subentrare unicamente se nel contempo sono date le condizioni previste
dalla legge, ovvero se la persona ha lasciato la Svizzera per almeno sei mesi o
vi ritorna prima dello scadere di tale termine, ma solo per breve tempo, per
ragioni turistiche, familiari o d'affari (STF 2C_762/2020 precitata consid. 2.3
e rinvii).
4.3. Nella presente
fattispecie non risulta che l'insorgente abbia soggiornato all'estero per un
periodo continuato di più di sei mesi. Né viene sostenuto che avrebbe fatto ritorno
nella sua abitazione soltanto per brevi periodi, prima della scadenza del
citato termine.
A questo proposito si deve anche
tenere conto che al momento in cui il Dipartimento ha emanato la sua decisione,
il permesso di dimora UE/AELS di RI 1 era
già scaduto: si trattava quindi di valutare se sussisteva un diritto al suo rinnovo
(DTF 136 II 329 consid. 2.2).
5. 5.1. Giusta l'art. 4 ALC,
il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica (dipendente o
indipendente) è garantito fatte salve le disposizioni dell'art. 10 e
conformemente all'allegato I. Per l'art. 2 paragrafo 1 allegato I, i cittadini
di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare
un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente conformemente
ai capi II-IV dell'allegato I. Chi richiede un permesso in tal senso deve avere
la volontà di stabilirsi sul territorio di una delle parti contraenti per
esercitarvi un'attività lavorativa reale ed effettiva (STF 2C_1041/2019 del 10
novembre 2020 consid. 6.1 con richiami concernenti sia i lavoratori autonomi
che quelli dipendenti).
5.2. L'art. 6 par.
1 prima frase allegato I ALC dispone che il lavoratore dipendente è un cittadino
di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un
anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante e che riceve una
carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del
rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. Il paragrafo 5 della medesima disposizione prevede espressamente che le interruzioni del
soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate
dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di
soggiorno.
5.3. Un diritto di soggiorno UE/AELS sul territorio di
un'altra parte contraente è certificato dal rilascio da parte delle autorità
competenti di una carta di soggiorno (art. 2 allegato l ALC).
La natura delle autorizzazioni UE/AELS alle quali un
cittadino di uno Stato dell'Unione europea può avere diritto in virtù dell'ALC
non ha carattere costitutivo, bensì dichiarativo (DTF 136 II 329 consid. 2.2,
134 IV 57 consid. 4). Ciò significa che quando le condizioni previste
dall'accordo sulla libera circolazione delle persone per la concessione di una
determinata autorizzazione UE/AELS sono date e non sussistono motivi di ordine
pubblico per un diniego (art. 5 allegato l ALC), il documento richiesto va
concesso; in effetti, il permesso non fonda il diritto al soggiorno,
limitandosi ad attestarlo (DTF 136 II 405 consid. 4. 4, 136 II 329 consid. 2. e
3).
5.4. Anche in relazione all'applicazione dell'accordo sulla
libera circolazione delle persone sono tuttavia riservati i casi di abuso di diritto, in presenza del quale il permesso può
essere negato, non rinnovato o revocato (art. 23 OLCP; STF 2C_1041/2019 del 10
novembre 2020 consid. 6.3). Per giurisprudenza costante simili fattispecie
vanno però ammesse con ritegno. Come indicato dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea (CGUE) e in consonanza con il diritto interno, è infatti
necessario che vi siano una serie di circostanze oggettive dalle quali risulta
che, malgrado un rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla
libera circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la
concessione di un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona
che vi si richiama mira in realtà a tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136
Considerandi
II 177 consid. 3.2.3, 130 II 113 consid. 9 seg.; STF 2C_1041/2019 precitata
consid. 6.3, 2C_688/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 4.4, 2C_292/2017 dell'8 marzo 2018 consid. 4.2,
2C_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3.4, 2C_128/2015 del 25 agosto 2015
consid. 3.3, 2C_1144/2012 del 13 maggio 2013 consid. 4.2 con riferimenti
anche alla prassi della CGUE).
6.
La procedura di rinnovo di
un permesso UE/AELS serve tra l'altro a verificare se le condizioni previste
dall'accordo sulla libera circolazione delle persone siano ancora date (DTF 136
II 329 consid. 2.2).
Nella presente fattispecie si tratta delle condizioni
indicate dall'art. 6 allegato I ALC, in base al quale,
RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS per risiedere nel nostro Paese e
svolgere un'attività lucrativa dipendente.
6.1
Come precedentemente indicato (supra consid. 3.1)
il ricorrente, che era al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS con
termine di controllo al 7 aprile 2019 per lavorare presso la __________, non ha
mai dato seguito alle richieste rivoltegli nel 2018 e 2019 dal Dipartimento di
documentare la propria attività lucrativa. Questo neppure durante la presente
procedura ricorsuale e nonostante che in fase di risposta al suo ricorso il
Dipartimento avesse nuovamente sottolineato la sua mancata collaborazione
all'accertamento del suo statuto di lavoratore ai sensi dell'art. 6 allegato l
ALC. RI 1 si è limitato a trasmettere la modifica di un contratto di lavoro sottoscritto
il 30 settembre 2020 con la __________, presso cui sembra lavorasse su chiamata
dal luglio 2020, che estendeva già dal 1° febbraio 2021, quindi prima del
provvedimento adottato dalla Sezione della popolazione, il suo grado di
occupazione dal 20 al 70% pari a 28 ore settimanali, senza tuttavia allegare
ancora una volta alcun giustificativo per dimostrare l'esercizio della sua
attività e la sua effettiva remunerazione, disattendendo come detto il suo
obbligo di collaborare (art. 90 LStrI). Pure dinnanzi al Tribunale egli è
rimasto passivo.
Già per questo motivo, il ricorrente non può ottenere il
rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa nel
nostro Paese. Visto inoltre che tale situazione esisteva già prima della
scadenza del termine di controllo sulla sua carta di soggiorno, bisogna ammettere
che RI 1 non aveva rispettato la condizione per la quale aveva ottenuto simile permesso,
che è motivo di revoca di siffatta autorizzazione (art. 23 OLCP).
6.2
Per quanto riguarda la presenza effettiva suo territorio
svizzero di RI 1, bisogna convenire con il
Consiglio di Stato che vi sono diversi elementi, oggettivi e
convergenti, sufficienti per ritenere che, pur disponendo di un alloggio in
Svizzera, l'insorgente vi abbia fatto riferimento soltanto in modo estremamente
limitato per comodità, motivi professionali, amministrativi/burocratici,
soggiornando per contro all'estero per la maggior parte del tempo.
Come ha indicato il
Governo, i 91 controlli esperiti in varie fasce orarie dalla Polizia della
Città di __________ dal 2 novembre 2018 al 4 aprile 2019 e gli ulteriori 141 dall'11
marzo al 2 novembre 2020 presso l'abitazione di __________ hanno permesso di
constatare, unitamente alle informazioni assunte presso alcuni inquilini e
l'AIL (a nome di RI 1 non vi era alcun contratto di fornitura), come RI 1 non fosse
quasi mai presente (accertata la sua presenza e/o quella della sua autovettura
solo il 24 gennaio 2019 ore 15:16, il 21 marzo 2019 ore 16:30 e il 4 aprile
2019.
ore 11:35). Inoltre, nel sopralluogo esperito il 25 marzo 2020
con
il suo consenso è emerso che nel frigorifero non vi erano cibarie e che nella
dispensa vi era scarsità di derrate a lunga conservazione, con gli armadi nelle
camere da letto completamente vuoti e con la presenza soltanto di magliette nella
cassettiera. Tra l'11 marzo e il 2 novembre 2020 la locale polizia ha
effettuato, in varie fasce orarie, ulteriori 141 controlli (di cui 104 prima
delle ore 07:00) in loco, costatando la presenza dell'autovettura
dell'interessato solo in 11 occasioni [10 giorni] (17.03.2020 ore 14:40; 25.03.2020
ore 09:30; 09.04.2020 ore 14:50; 14.04.2020 ore 06:35 e 10:35; 21.04,2020 ore
06:40; 05.05.2020 ore 11:00; 25.06.2020 ore 06:25; 21.08.2020 ore 07:00; 09.10.2020
ore 06:15; 15.10.2020 ore 06.20). Dal 17 marzo al 1° novembre 2020 sono inoltre
stati eseguiti 47 controlli direttamente al domicilio (suonato il campanello),
in orari notturni e diurni, e in tale frangente la sua presenza è stata
rilevata in una sola occasione (25.03.2020 ore 09:30). Dai 279 controlli
effettuati dalla polizia tra novembre 2018 e aprile 2019 e tra marzo e novembre
2020, ovvero complessivamente per oltre 12 mesi, la sua autovettura e/o
presenza è quindi stata accertata unicamente per un totale di 13 giorni.
Tutto ciò è in linea con le dichiarazioni rilasciate dal
ricorrente alla Polizia cantonale nel corso del suo interrogatorio del 1° dicembre
2020.
in merito alla sua effettiva presenza sul territorio svizzero. In effetti,
dopo avere sostenuto in un primo tempo di pernottare circa 4 giorni a settimana
a __________, RI 1 ha infine ammesso - preso atto degli esiti dei controlli
effettuati dalla polizia Città di __________ - che al massimo aveva risieduto
in Svizzera per 4 mesi all'anno, riconoscendo che il suo centro di vita e degli
interessi era quasi tutto in Italia (verbale, pag. 5 e 6). Del resto, dopo che
il Dipartimento lo aveva invitato a prendere posizione sul fatto che stava
rivalutando la sua posizione dal profilo del permesso, il 15 marzo 2021 l'interessato
si è limitato ad asserire di soggiornare in Svizzera per quanto necessario
alla sua attività lavorativa. Come ha osservato l'Esecutivo cantonale, in
Italia RI 1 svolgeva un lavoro quale dipendente - per lo meno per tre giorni a
settimana - come medico dentista sia presso lo studio dentistico dei figli __________
ed __________ a __________ sia in un altro studio a __________, lavorando pure
ulteriori giorni quale indipendente a __________, mentre in Svizzera era - a
suo dire - impiegato un giorno a settimana. La sua saltuaria presenza nel
nostro Paese (al massimo 4 mesi all'anno) è pure confermata dal fatto che
l'insorgente non era nemmeno a conoscenza che da marzo a giugno 2020, come pure
in ottobre 2020 (per un mese) il figlio __________ e la fidanzata __________, ovvero
i suoi coinquilini, avevano soggiornato in Italia.
Tutto questo porta a
ritenere che senza un effettivo utilizzo dell'alloggio di via __________ quanto meno dal 2018, il suo
permesso di dimora era già decaduto prima
della scadenza del termine di controllo del 7 aprile 2019 e, visto che tale
situazione è persistita anche in seguito, significa che egli non può ottenere
il rinnovo del medesimo, considerato pure che non ha dimostrato di svolgere
un'attività lavorativa reale ed effettiva.
Non fa altro che confermare quando precede il fatto che nel
ricorso al Tribunale (ad E pag. 5) RI 1 asserisce che le sue entrate in
Svizzera sono praticamente giornaliere, ammettendo in tal modo di non
soggiornare giornalmente nel nostro Paese.
6.3
Alla luce di quanto precede, bisogna pertanto concludere
che l'insorgente non adempie le premesse per il rinnovo del permesso di dimora
UE/AELS per risiedere nel nostro Paese, non essendosi stabilito sul territorio
svizzero mantenendo un minimo di presenza effettiva nel luogo in cui si è
notificato e non avendo dimostrato di poter svolgervi un'attività lavorativa
reale ed effettiva.
Data l'esistenza di una situazione abusiva, al ricorrente non
può quindi essere prorogato il permesso di dimora UE/AELS.
7.
7.1. In esito alle considerazioni
che precedono, il ricorso va integralmente respinto e la decisione governata
confermata in quanto supportata da prove sufficienti. Essa è pure rispettosa
del principio di proporzionalità. In effetti, all'insorgente non è preclusa la facoltà di richiedere un permesso
per frontalieri per svolgere un'attività lavorativa oppure un nuovo permesso di
dimora UE/AELS, sempre che in quest'ultima ipotesi ne adempia evidentemente le
condizioni: in primo luogo, dimostrando questa volta di soggiornare effettivamente
e stabilmente in Svizzera.
7.2
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
Spese e tassa di giustizia
per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo
carico.
Non si assegnano
ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il cancelliere