52.2023.196
Permesso per frontalieri - cittadina russa sposata con un cittadino UE residente in Italia - nessun diritto di accedere a un'attività economica secondo l'ALC
29 gennaio 2025Italiano23 min
non discriminazione sancito all'art. 2 ALC ricalca la medesima nozione enunciata
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.196
Lugano
29
gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 30 maggio
2023 di
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la risoluzione del 26 aprile 2023 (n. 2035) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la decisione con cui il 31 gennaio 2022 la
Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha negato il
rilascio di un permesso per frontalieri;
ritenuto, in
fatto
A. Con decisione del 31 gennaio 2022, dopo avere raccolto il parere
della Commissione consultiva del mercato del lavoro, la Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda
presentata il 20 dicembre 2021 dalla cittadina russa RI 1 (1982) volta a
ottenere il rilascio di un permesso per frontalieri al fine di potere
esercitare l'attività di governante a tempo parziale (10 ore alla settimana,
con una retribuzione mensile lorda di fr. 875.-) al servizio di d, cittadina
elvetica residente a __________.
Dopo avere ricordato
che un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa è rilasciato in primo luogo alla manodopera indigena o
proveniente da uno degli Stati dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS), l'Autorità dipartimentale ha rilevato che l'autorizzazione
di lavoro è subordinata all'esame del mercato del lavoro, ovvero il controllo
delle condizioni di salario e di lavoro e la priorità dei lavoratori indigeni.
Condizione, quest'ultima, che l'interessata non adempiva, la datrice di lavoro
potendo fare capo con le opportune ricerche alla manodopera indigena per
svolgere tale genere di attività a tempo parziale, così come richiesto dalle
direttive in materia emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
La decisione è state resa sulla base degli art. 18, 19, 21, 22, 25, 35, 39, 40
della legge federale sugli stranieri e
la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI;
RS 142.20), 22, 83 dell'ordinanza sull'ammissione,
il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS
142.201), 9 della legge di applicazione alla
legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell'8
giugno 1998 (LALSI; RL 143.100), 2
cpv. 1 lett. a, m e p, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15 e 16 del relativo regolamento
del 23 giugno 2009 (RLALSI; RL 143.110).
B. Con giudizio del 26
aprile 2023 il Consiglio di Stato ha
confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
L'Esecutivo cantonale
ha ribadito in sostanza i motivi posti a fondamento del provvedimento
dipartimentale, rigettando l'argomentazione dell'interessata (basata su una
sentenza del Tribunale amministrativo federale, STAF F-1385/2017 del 12 luglio
2019) secondo la quale essa, essendo coniugata con un cittadino dell'UE al
beneficio di un permesso per frontalieri UE/AELS, potrebbe prevalersi a titolo
derivato dei diritti conferiti dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone
del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) e quindi ottenere
l'autorizzazione postulata.
C. Contro la predetta
pronuncia governativa la soccombente si è aggravata dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e il conseguente rilascio
del permesso per frontalieri.
Ha riproposto la
censura già sollevata dinanzi al Governo, ribadendo che il diniego
dell'autorizzazione richiesta si avvererebbe discriminatorio e contrario al
diritto nonché alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale in
materia.
D. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il
Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione è pervenuto il
Dipartimento, rigettando le argomentazioni ricorsuali. Ha in particolare
contestato l'applicazione alla fattispecie della giurisprudenza citata da RI 1,
sottolineando come in realtà la soluzione adottata - secondo la quale il
coniuge di un cittadino comunitario frontaliere in Svizzera, proveniente da un
Paese terzo e residente nell'UE, non può ottenere un'autorizzazione per
confinanti, dato che non soggiorna in territorio elvetico - sarebbe conforme
alla più recente giurisprudenza e non comporterebbe alcuna discriminazione
contraria all'ALC.
E. RI 1 ha rinunciato a
presentare una replica, limitandosi a riconfermare quanto esposto e sostenuto
nelle precedenti prese di posizione.
F. Le Autorità
inferiori non hanno duplicato. La Sezione della popolazione ha tuttavia
successivamente segnalato e prodotto una decisione del Tribunale federale (STF
2C_158/2023 del 12 luglio 2024), che confermerebbe le proprie tesi e
conclusioni.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 LALSI. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.
68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013
(LPAmm; RL 165.100) e presentato
da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1
LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Oggetto del
contendere è innanzitutto il quesito di sapere se la ricorrente, cittadina
russa residente in Italia unitamente al marito di nazionalità rumena, quindi di
un Paese dell'UE, possa o non possa prevalersi di un diritto derivato di
accedere a un'attività economica in Svizzera ai sensi dell'ALC e vedersi
rilasciare un permesso per frontalieri al fine di essere impiegata a tempo
parziale in Svizzera.
2.2. Secondo l'art. 1
ALC l'accordo è stato concluso a favore dei cittadini degli Stati membri della
Comunità europea e della Svizzera e si prefigge di conferire un diritto di
ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un
diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul
territorio delle parti contraenti (lett. a); agevolare la prestazione di
servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la
prestazione di servizi di breve durata (lett. b); conferire un diritto di
ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone
che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante (lett. c); garantire
le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i
cittadini nazionali (lett. d).
L'art. 2 ALC sancisce
il principio del divieto di discriminazione, prevedendo che, in conformità con
le disposizioni degli allegati I, II e III all'accordo, i cittadini di una
parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte
contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna
discriminazione fondata sulla nazionalità.
2.3. Per l'art. 4 ALC
il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito fatte
salve le disposizioni dell'art. 10 (concernente le disposizioni transitorie e
l'evoluzione dell'accordo) e conformemente alle norme dell'allegato I.
Giusta l'art. 7 ALC, in
consonanza con l'allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i
diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone,
tra i quali vi sono: il diritto alla parità di trattamento con i cittadini
nazionali per quanto riguarda l'accesso a un'attività economica e il suo
esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro (lett. a); il
diritto a una mobilità professionale e geografica, che consenta ai cittadini
delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato
ospitante e di esercitare la professione scelta (lett. b); il diritto di
rimanere sul territorio di una parte contraente dopo avere cessato la propria
attività economica (lett. c); il diritto di soggiorno dei membri della famiglia
qualunque sia la loro nazionalità (lett. d); il diritto dei membri della
famiglia di esercitare un'attività economica, qualunque sia la loro nazionalità
(lett. e).
2.4. Secondo l'art. 3
cpv. 5 allegato I ALC il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona
avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un'attività
economica a prescindere dalla loro cittadinanza. Per l'art. 9 cpv. 2 allegato I
ALC il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all'art. 3 allegato
Fatti
I ALC godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti
nazionali e dei membri delle loro famiglie. Il concetto di vantaggio sociale
deve essere interpretato in maniera estensiva (Alvaro Borghi, La
libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE - Commentaire article
par
article de l'accord du 21 juin 1999, Ginevra/Lugano 2010, n. 380 e la
giurisprudenza citata).
2.5. Il principio di
non discriminazione sancito all'art. 2 ALC ricalca la medesima nozione enunciata
all'art. 12 del trattato sul funzionamento dell'UE (dal 1° dicembre 2009 art.
18) e quello dell'art. 9 cpv. 2 allegato I ALC corrisponde all'art. 7 del
regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativo alla
libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità europea (GU L 257
del 19 ottobre 1968 pag. 2-12), sostituito dal regolamento (UE) n. 492/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 (GU L 141 del 27 maggio
2011 pag. 1-12). Occorre dunque tenere in considerazione la giurisprudenza
sviluppata in proposito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee
(attuale Corte di giustizia dell'UE [CGUE]) prima della firma dell'ALC,
avvenuta il 21 giugno 1999 (art. 16 cpv. 2 ALC), fatto salvo quanto previsto
all'art. 21 ALC.
Inoltre l'art. 23
della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004 (GU L 229 del 29 giugno 2004 pag. 35-48) prevede che i famigliari del
cittadino dell'UE, qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro hanno
diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori subordinati o
autonomi.
2.6. Per l'art. 7 cpv.
1 allegato I ALC il lavoratore dipendente frontaliere è un cittadino di una
parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente
e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte
contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o
almeno una volta alla settimana. Il cpv. 2 della medesima disposizione
soggiunge che i lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una
carta di soggiorno; tuttavia l'autorità competente dello Stato di impiego può concedere
al lavoratore frontaliere dipendente una carta speciale valida per almeno
cinque anni o per la durata dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o
inferiore a un anno; tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché
il lavoratore frontaliere dimostri di esercitare un'attività economica.
3. 3.1. Come accennato
in narrativa nella fattispecie la ricorrente, cittadina russa, risiede in
Italia insieme al marito, di nazionalità rumena, il quale esercita un'attività
lucrativa dipendente in Svizzera, motivo per il quale gli è stata rilasciata
un'autorizzazione per frontalieri UE/AELS. Dato che il coniuge ha esercitato il
proprio diritto alla libera circolazione, lavorando nel nostro Paese, RI 1
rivendica il medesimo diritto a titolo derivato. A sostegno della richiesta e
del gravame invoca la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, in
particolare la STAF F-1385/2017 del 12 luglio 2019 (pubblicata in: DTAF 2019
VII/3), in cui nell'ambito di un divieto di entrata ai sensi dell'art. 67 LStrI
era stato stabilito che la cittadina di uno Stato terzo può invocare l'ALC per
fondare il proprio diritto, derivato, di lavorare in Svizzera come frontaliera
senza un permesso di lavoro nazionale, nella misura in cui suo marito,
cittadino di uno Stato membro dell'UE, ha fatto e fa uso, come frontaliere, del
proprio diritto, originario, alla libera circolazione.
3.2. Come rettamente
evidenziato dalla Sezione della popolazione, nella STF 2C_158/2023 del 12
luglio 2024 il Tribunale federale ha però rigettato questa interpretazione
delle norme dell'ALC e ha confermato il diniego del rilascio di un permesso per
frontalieri a una cittadina thailandese sancito dalle Autorità migratorie del
Canton Ginevra.
3.2.1. L'Alta Corte
federale ha dapprima proceduto con un'interpretazione letterale delle
disposizioni poc'anzi esposte, rilevando come i diritti dei famigliari sono
sanciti all'art. 3 allegato I ALC. In particolare il diritto di accedere a
un'attività economica è riconosciuto ai membri della famiglia della persona che
dispone di un diritto di soggiorno in uno degli Stati contraenti (cpv. 5). Tale
non è però il caso dei famigliari dei frontalieri, in effetti il diritto di
soggiorno concerne il caso in cui il cittadino di una parte contraente vive sul
territorio di un altro Stato parte all'ALC.
L'art. 3 cpv. 1
allegato I ALC precisa che i membri della famiglia di un cittadino di una parte
contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso.
L'esistenza del requisito della residenza nello Stato in cui si lavora al fine
di potere beneficiare di un diritto di soggiorno è inoltre attestato
dall'esigenza, sancita nella seconda frase della medesima norma, di disporre
per sé e per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per
i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato. Il requisito
della residenza è altresì enunciato all'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC, per il
quale i figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non
eserciti, o abbia esercitato un'attività economica sul territorio dell'altra
parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi di insegnamento generale,
di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste
per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.
In conclusione
l'interpretazione letterale di queste disposizioni porta a concludere che
unicamente nel caso in cui un cittadino di una parte contraente vive in un
altro Stato parte all'accordo, i suoi famigliari possono raggiungerlo,
stabilirsi con lui e beneficiare dei diritti derivanti dall'ALC, tra i quali
figura quello di accedere a un'attività economica. Al contrario i lavoratori
frontalieri, che non risiedendo per definizione nello Stato in cui lavorano,
non rientrano nella categoria delle persone che dispongono di un diritto di
soggiorno e di conseguenza i membri della loro famiglia non possono beneficiare
delle prerogative derivanti da tale diritto di residenza (STF 2C_158/2023
menzionata consid. 5.1).
3.2.2. Il Tribunale
federale ha altresì svolto un'interpretazione sistematica dell'ALC, giungendo
alla medesima conclusione. Per quanto concerne l'art. 3 allegato I ALC occorre
rilevare che il cpv. 2 definisce la nozione di membri della famiglia, mentre i
successivi cpv. 3, 4, 5 e 6 trattano delle conseguenze del diritto di
stabilirsi in un altro Stato membro con il cittadino di una parte contraente
sancito al cpv. 1. In particolare il cpv. 3 regola il rilascio della carta di
soggiorno ai famigliari, il cpv. 4 ne stabilisce la durata di validità e il
cpv. 6 riguarda il diritto all'insegnamento dei figli nello Stato in cui si
stabiliscono. Come già esposto, il cpv. 5, ed è ciò che risulta determinante
nel caso di specie, tratta invece del diritto di accedere a un'attività
economica per i membri della famiglia, prerogativa nondimeno soggetta alla
condizione che il titolare originario disponga di un diritto di soggiorno, quindi
che risieda in tale Stato.
Questa conclusione è
confermata anche dalla combinata lettura degli art. 6 e 7 allegato I ALC. Il
primo disciplina il soggiorno dei lavoratori dipendenti, prevedendo chiaramente
che questi ricevono una carta di soggiorno. Il secondo al suo cpv. 2 sancisce
invece che i lavoratori frontalieri non necessitano del rilascio di una carta
di soggiorno. Questa disposizione si spiega proprio con il fatto che i
frontalieri non esercitano il diritto di soggiorno nello Stato in cui lavorano.
Come già esposto la norma soggiunge che le autorità dello Stato di impiego
possono rilasciare una carta speciale, la quale tuttavia non è assimilabile
alla carta di soggiorno rilasciata ai lavoratori dipendenti residenti ai sensi
dell'art. 6 allegato I ALC. Per quel che concerne la situazione dei famigliari
l'art. 3 cpv. 4 allegato I ALC precisa che la carta di soggiorno concessa a un
membro della famiglia ha la medesima validità di quella rilasciata alla persona
da cui dipende, ma non menziona la carta speciale per i frontalieri giusta
l'art. 7 cpv. 2 allegato I ALC. Questa distinzione tra documenti secondo l'ALC
rappresenta un'ulteriore dimostrazione del fatto che il lavoratore frontaliere
non dispone di un diritto di soggiorno nello Stato in cui esercita la propria
attività, ciò che è del resto coerente con la definizione stessa di frontaliere
enunciata, come si è visto, all'art. 7 cpv. 1 allegato I ALC (STF 2C_158/2023
menzionata consid. 5.2).
3.2.3. Alla luce degli
obiettivi dell'ALC, sanciti al suo art. 1 (cfr. consid. 2.2), pure i diritti
derivati dei membri della famiglia hanno lo scopo di permettere la libera
circolazione degli aventi diritto originari, rendendo possibile e garantendo il
ricongiungimento familiare (STF 2C_184/2021 del 26 agosto 2021 consid. 3.6). In
questo senso l'art. 3 allegato I ALC concede in primo luogo il diritto ai
membri della famiglia di stabilirsi con l'avente diritto di soggiorno originario
(cpv. 1), mentre il diritto di accedere a un'attività economica secondo il cpv.
5 ne è una conseguenza.
La situazione dei
famigliari dei frontalieri è invece diversa. Fermo restando che qualora un
lavoratore frontaliere cittadino di uno Stato parte all'ALC desideri risiedere
nel Paese in cui esercita la propria attività, può stabilirvisi. In tal caso i
membri della sua famiglia beneficeranno dei diritti sanciti all'art. 3 allegato
I ALC, tra cui quello di accedere a un'attività economica. Tuttavia, qualora i
famigliari decidano di continuare a vivere nello Stato di residenza, l'ALC non
gli conferisce il diritto derivato di accedere a un'attività economica nello
Stato di impiego del titolare originario.
Con riferimento
all'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC, che pone la condizione di residenza, il
Tribunale federale ha già stabilito che questa sorta di eccezione al principio
della non discriminazione di cui all'art. 2 ALC si spiega ed è giustificata
proprio dallo scopo medesimo della norma, ovvero l'integrazione della famiglia
del lavoratore nello Stato in cui si è stabilito (STF 2C_820/2018 dell'11
giugno 2019 consid. 4). L'Alta Corte federale è quindi giunta alla medesima conclusione
anche per quanto concerne l'art. 3 cpv. 5 allegato I ALC (STF 2C_158/2023
citata consid. 5.3). In quel caso aveva dunque considerato che la libera
circolazione non risultava limitata. Questo perché, dato che la ricorrente
cittadina thailandese e il marito cittadino dell'UE vivevano entrambi in
Francia, visto che quest'ultimo lavorava in Svizzera come frontaliere, il
diniego del diritto di accedere a un'attività economica nel nostro Paese come
frontaliera alla consorte non comportava conseguenze sul diritto della coppia
di risiedere in Francia. Qualora invece il marito avesse deciso di trasferirsi
in territorio elvetico, cambiando statuto, esercitando il diritto di residenza
nel Paese in cui lavora e diventando quindi un lavoratore dipendente residente
ai sensi dell'art. 6 allegato I ALC, pure la moglie avrebbe beneficiato dei
diritti derivati dall'ALC, ovvero risiedere e lavorare in Svizzera, allo scopo
di non separare il nucleo familiare.
3.3. Alla luce di
queste considerazioni occorre dunque concludere che poiché il marito di RI 1,
cittadino comunitario, non risiede nel nostro Paese, ma vi esercita unicamente
un'attività quale lavoratore frontaliere, nella fattispecie non risulta
adempiuta la condizione di disporre di un diritto di soggiorno in Svizzera da
parte del titolare originario del diritto di accedere a un'attività economica,
ciò che comporta che la ricorrente non può prevalersi del medesimo diritto a
titolo derivato.
4. 4.1. Non
potendosi fondare sulle disposizioni dell'ALC per vedersi rilasciare un
permesso per frontalieri, occorre a questo punto valutare se l'insorgente possa
prevalersi di altre norme internazionali o di diritto interno.
4.2. Non esiste
tuttavia alcun trattato tra la Svizzera e la Federazione russa da cui potrebbe scaturire
un diritto in tal senso in favore di RI 1.
La presente vertenza
va quindi esaminata unicamente dal profilo del diritto interno.
4.3. L'art. 35 cpv. 1
LStrI dispone che il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività
lucrativa entro la zona di frontiera. Esso è rilasciato dal Cantone come
sancisce l'art. 40 cpv. 1 LStrI, fatta salva la competenza dell'Autorità
federale nel contesto di misure limitative (art. 20 LStrI) e di deroghe alle
condizioni d'ammissione (art. 30 LStrI) e alla procedura di approvazione (art.
99 LStrI). Se non sussiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, soggiunge
l'art. 40 cpv. 2 LStrI, è necessaria una decisione preliminare delle autorità
cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di un'attività
lucrativa, il cambiamento di impiego o il passaggio a un'attività indipendente.
Secondo l'art. 83 OASA,
prima del primo rilascio di un permesso per l'esercizio di un'attività
lucrativa, l'autorità cantonale competente (art. 88 cpv. 1 OASA) decide, tra le
altre cose, se sono adempiute le condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa
secondo gli art. 18-25 LStrl. Conformemente a quanto previsto all'art. 88 cpv.
1 OASA il Cantone Ticino ha designato quale autorità competente per preavvisare
il rilascio di permessi di lavoro inoltrati da cittadini di Stati terzi la Commissione
consultiva del mercato del lavoro (art. 4 RLALSI).
4.4. L'art. 18 LStrI
prevede che lo straniero può essere ammesso in
Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente se l'ammissione è nell'interesse dell'economia
svizzera (lett. a), un datore di
lavoro ne ha fatto domanda (lett. b) e sono adempiute le condizioni di cui agli
art. 20-25 (lett. c).
L'art. 25 cpv. 1 LStrl
prevede che lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare
un'attività lucrativa come frontaliere unicamente se fruisce di un diritto di soggiorno
duraturo in uno Stato limitrofo, il suo luogo di residenza si trova da almeno
sei mesi nella vicina zona di frontiera (lett. a) e lavora in Svizzera entro la
zona di frontiera (lett. b). Gli art. 20, 23 e 24 LStrI, soggiunge il cpv. 2
della medesima norma, non sono applicabili.
Giusta l'art. 21 cpv.
1 LStrI (priorità) lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare
un'attività lucrativa unicamente se è dimostrato che per tale attività non è
possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è
stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda
al profilo richiesto. Sono considerati lavoratori indigeni, secondo il cpv. 2: i
cittadini svizzeri (lett. a); i titolari di un permesso di domicilio (lett. b);
i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un'attività
lucrativa (lett. c); le persone ammesse provvisoriamente (lett. d); le persone
alle quali è stata concessa protezione provvisoria e che sono titolari di un
permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa (lett. e). In deroga al cpv.
1 lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in
Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico
o economico; è ammesso provvisoriamente per un periodo di sei mesi a partire
dalla conclusione della sua formazione o della sua formazione continua in
Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa (cpv. 3).
Ne discende che
l'ammissione di cittadini di Stati terzi è possibile unicamente qualora non si
sia potuta reclutare la manodopera necessaria né tra quella indigena né tra i
lavoratori provenienti dallo spazio UE/AELS (SEM, Istruzioni e commenti nel
settore degli stranieri dell'ottobre 2013, stato al 1° gennaio 2025, n.
4.3.2.1).
Secondo l'art. 22 cpv.
1 lett. a LStrI (condizioni salariali e lavorative) lo straniero può essere
ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se sono
osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella
professione e nel settore. L'art. 22 OASA precisa che le condizioni di salario
e di lavoro usuali per il luogo e la professione sono determinate in base alle
prescrizioni legali, ai contratti collettivi e ai contratti normali di lavoro
nonché ai salari e alle condizioni vigenti per un lavoro analogo nel medesimo
ramo; vanno inoltre considerati i risultati dei rilevamenti statistici sui
salari.
4.5. La
normativa testé esposta non conferisce tuttavia un diritto al rilascio
(o al rinnovo) di un permesso per frontalieri per svolgere un'attività
lucrativa in Svizzera, nel caso concreto, come governante.
Ne
discende dunque che le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono
nell'applicazione di queste disposizioni di un ampio potere
discrezionale, che sono tenute a esercitare
nel rispetto dei principi generali del diritto nonché tenendo conto
degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni personali e del grado di integrazione
dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Tale
margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di
questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso
o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (DTF 112 Ib
478).
5. 5.1. Come
accennato in narrativa il 20 dicembre 2021 RI 1 ha presentato una richiesta di
rilascio di un permesso per frontalieri per potere lavorare come governante a
tempo parziale al servizio di d, cittadina elvetica residente a __________.
Quest'ultima ha dichiarato alla Sezione della popolazione di volere assumere
l'interessata in quanto aveva individuato in essa la persona adatta, dedita al
lavoro e degna di fiducia a cui affidare il compito di governante, nelle cui
mansioni rientra anche quella di occuparsi del figlio, affetto da problemi di
salute che richiedono specifiche procedure di pulizia della casa, degli
indumenti e della biancheria nonché una grande attenzione a tutti i
dettagli. Ha soggiunto di non avere effettuato ricerche sul mercato del
lavoro indigeno, in quanto in precedenza aveva avuto molte delusioni con
personale domestico locale o frontaliero, ma - conoscendo la ricorrente da
molti anni e avendo saputo del suo trasferimento nella vicina m - ha ritenuto
opportuno cercare di assumerla (cfr. scritto del 25 novembre 2021 allegato
alla richiesta inoltrata il 20 dicembre 2021).
5.2. Ora, come hanno
indicato le Autorità inferiori, RI 1, benché sia titolare di un titolo di soggiorno
in Italia da almeno sei mesi e sebbene risieda nella vicina zona di frontiera,
non adempie le condizioni per potere essere ammessa in Svizzera per esercitare l'attività notificata, considerata la
priorità dei lavoratori indigeni imposta dalla legge.
In effetti, fermo restando che l'attività prevista
non rientra nel genere di professioni in cui è dimostrata una forte
carenza strutturale di personale qualificato, nella presente fattispecie la datrice di lavoro non ha dimostrato
l'impossibilità di reperire per il posto in questione delle persone in cerca di
impiego all'interno del Paese o cittadini dell'UE/AELS.
Certo, è stato addotto
che sarebbe stato difficile reperire una persona con le qualità professionali
richieste, vista la situazione del figlio della datrice di lavoro. D'altra
parte, però, d non ha documentato di avere annunciato agli Uffici regionali di
collocamento (URC) il posto vacante per il profilo richiesto né ha dimostrato
in maniera sostenibile di avere effettuato delle ricerche tramite inserzioni
nella stampa specializzata, nei quotidiani, nei media elettronici per trovare
candidati all'interno del Paese o cittadini dell'UE/AELS. Al contrario essa ha
finanche ammesso di non averne svolte, poiché - come già esposto - ha ritenuto RI
1 l'unica persona atta a esercitare le mansioni per le quali intendeva
assumerla.
6. In siffatte
circostanze si deve pertanto concludere che la decisione censurata non procede
da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità
in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento e la
stessa deve essere confermata.
7. Stante quanto
precede, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia
e le spese - il cui ammontare tiene in considerazione la situazione finanziaria
di RI 1 - sono poste a suo carico in quanto soccombente, conformemente all'art.
47 cpv. 1 LPAmm.
Non si assegnano ripetibili
(art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia e le spese, di fr. 600.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono
a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il cancelliere