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Decisione

52.2023.196

Permesso per frontalieri - cittadina russa sposata con un cittadino UE residente in Italia - nessun diritto di accedere a un'attività economica secondo l'ALC

29 gennaio 2025Italiano23 min

non discriminazione sancito all'art. 2 ALC ricalca la medesima nozione enunciata

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.196

Lugano

29

gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 30 maggio

2023 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la risoluzione del 26 aprile 2023 (n. 2035) del

Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa

presentata dall'insorgente avverso la decisione con cui il 31 gennaio 2022 la

Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha negato il

rilascio di un permesso per frontalieri;

ritenuto, in

fatto

A. Con decisione del 31 gennaio 2022, dopo avere raccolto il parere

della Commissione consultiva del mercato del lavoro, la Sezione della

popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda

presentata il 20 dicembre 2021 dalla cittadina russa RI 1 (1982) volta a

ottenere il rilascio di un permesso per frontalieri al fine di potere

esercitare l'attività di governante a tempo parziale (10 ore alla settimana,

con una retribuzione mensile lorda di fr. 875.-) al servizio di d, cittadina

elvetica residente a __________.

Dopo avere ricordato

che un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa è rilasciato in primo luogo alla manodopera indigena o

proveniente da uno degli Stati dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione

europea di libero scambio (AELS), l'Autorità dipartimentale ha rilevato che l'autorizzazione

di lavoro è subordinata all'esame del mercato del lavoro, ovvero il controllo

delle condizioni di salario e di lavoro e la priorità dei lavoratori indigeni.

Condizione, quest'ultima, che l'interessata non adempiva, la datrice di lavoro

potendo fare capo con le opportune ricerche alla manodopera indigena per

svolgere tale genere di attività a tempo parziale, così come richiesto dalle

direttive in materia emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

La decisione è state resa sulla base degli art. 18, 19, 21, 22, 25, 35, 39, 40

della legge federale sugli stranieri e

la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI;

RS 142.20), 22, 83 dell'ordinanza sull'ammissione,

il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS

142.201), 9 della legge di applicazione alla

legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell'8

giugno 1998 (LALSI; RL 143.100), 2

cpv. 1 lett. a, m e p, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15 e 16 del relativo regolamento

del 23 giugno 2009 (RLALSI; RL 143.110).

B. Con giudizio del 26

aprile 2023 il Consiglio di Stato ha

confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

L'Esecutivo cantonale

ha ribadito in sostanza i motivi posti a fondamento del provvedimento

dipartimentale, rigettando l'argomentazione dell'interessata (basata su una

sentenza del Tribunale amministrativo federale, STAF F-1385/2017 del 12 luglio

2019) secondo la quale essa, essendo coniugata con un cittadino dell'UE al

beneficio di un permesso per frontalieri UE/AELS, potrebbe prevalersi a titolo

derivato dei diritti conferiti dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità

europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone

del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) e quindi ottenere

l'autorizzazione postulata.

C. Contro la predetta

pronuncia governativa la soccombente si è aggravata dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e il conseguente rilascio

del permesso per frontalieri.

Ha riproposto la

censura già sollevata dinanzi al Governo, ribadendo che il diniego

dell'autorizzazione richiesta si avvererebbe discriminatorio e contrario al

diritto nonché alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale in

materia.

D. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il

Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione è pervenuto il

Dipartimento, rigettando le argomentazioni ricorsuali. Ha in particolare

contestato l'applicazione alla fattispecie della giurisprudenza citata da RI 1,

sottolineando come in realtà la soluzione adottata - secondo la quale il

coniuge di un cittadino comunitario frontaliere in Svizzera, proveniente da un

Paese terzo e residente nell'UE, non può ottenere un'autorizzazione per

confinanti, dato che non soggiorna in territorio elvetico - sarebbe conforme

alla più recente giurisprudenza e non comporterebbe alcuna discriminazione

contraria all'ALC.

E. RI 1 ha rinunciato a

presentare una replica, limitandosi a riconfermare quanto esposto e sostenuto

nelle precedenti prese di posizione.

F. Le Autorità

inferiori non hanno duplicato. La Sezione della popolazione ha tuttavia

successivamente segnalato e prodotto una decisione del Tribunale federale (STF

2C_158/2023 del 12 luglio 2024), che confermerebbe le proprie tesi e

conclusioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 LALSI. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.

68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013

(LPAmm; RL 165.100) e presentato

da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1

LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. 2.1. Oggetto del

contendere è innanzitutto il quesito di sapere se la ricorrente, cittadina

russa residente in Italia unitamente al marito di nazionalità rumena, quindi di

un Paese dell'UE, possa o non possa prevalersi di un diritto derivato di

accedere a un'attività economica in Svizzera ai sensi dell'ALC e vedersi

rilasciare un permesso per frontalieri al fine di essere impiegata a tempo

parziale in Svizzera.

2.2. Secondo l'art. 1

ALC l'accordo è stato concluso a favore dei cittadini degli Stati membri della

Comunità europea e della Svizzera e si prefigge di conferire un diritto di

ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un

diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul

territorio delle parti contraenti (lett. a); agevolare la prestazione di

servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente liberalizzare la

prestazione di servizi di breve durata (lett. b); conferire un diritto di

ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti, alle persone

che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante (lett. c); garantire

le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i

cittadini nazionali (lett. d).

L'art. 2 ALC sancisce

il principio del divieto di discriminazione, prevedendo che, in conformità con

le disposizioni degli allegati I, II e III all'accordo, i cittadini di una

parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte

contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna

discriminazione fondata sulla nazionalità.

2.3. Per l'art. 4 ALC

il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica è garantito fatte

salve le disposizioni dell'art. 10 (concernente le disposizioni transitorie e

l'evoluzione dell'accordo) e conformemente alle norme dell'allegato I.

Giusta l'art. 7 ALC, in

consonanza con l'allegato I, le parti contraenti disciplinano in particolare i

diritti elencati qui di seguito legati alla libera circolazione delle persone,

tra i quali vi sono: il diritto alla parità di trattamento con i cittadini

nazionali per quanto riguarda l'accesso a un'attività economica e il suo

esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro (lett. a); il

diritto a una mobilità professionale e geografica, che consenta ai cittadini

delle parti contraenti di spostarsi liberamente sul territorio dello Stato

ospitante e di esercitare la professione scelta (lett. b); il diritto di

rimanere sul territorio di una parte contraente dopo avere cessato la propria

attività economica (lett. c); il diritto di soggiorno dei membri della famiglia

qualunque sia la loro nazionalità (lett. d); il diritto dei membri della

famiglia di esercitare un'attività economica, qualunque sia la loro nazionalità

(lett. e).

2.4. Secondo l'art. 3

cpv. 5 allegato I ALC il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona

avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un'attività

economica a prescindere dalla loro cittadinanza. Per l'art. 9 cpv. 2 allegato I

ALC il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all'art. 3 allegato

Fatti

I ALC godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti

nazionali e dei membri delle loro famiglie. Il concetto di vantaggio sociale

deve essere interpretato in maniera estensiva (Alvaro Borghi, La

libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE - Commentaire article

par

article de l'accord du 21 juin 1999, Ginevra/Lugano 2010, n. 380 e la

giurisprudenza citata).

2.5. Il principio di

non discriminazione sancito all'art. 2 ALC ricalca la medesima nozione enunciata

all'art. 12 del trattato sul funzionamento dell'UE (dal 1° dicembre 2009 art.

18) e quello dell'art. 9 cpv. 2 allegato I ALC corrisponde all'art. 7 del

regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativo alla

libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità europea (GU L 257

del 19 ottobre 1968 pag. 2-12), sostituito dal regolamento (UE) n. 492/2011 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 (GU L 141 del 27 maggio

2011 pag. 1-12). Occorre dunque tenere in considerazione la giurisprudenza

sviluppata in proposito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee

(attuale Corte di giustizia dell'UE [CGUE]) prima della firma dell'ALC,

avvenuta il 21 giugno 1999 (art. 16 cpv. 2 ALC), fatto salvo quanto previsto

all'art. 21 ALC.

Inoltre l'art. 23

della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile

2004 (GU L 229 del 29 giugno 2004 pag. 35-48) prevede che i famigliari del

cittadino dell'UE, qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro hanno

diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori subordinati o

autonomi.

2.6. Per l'art. 7 cpv.

1 allegato I ALC il lavoratore dipendente frontaliere è un cittadino di una

parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente

e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte

contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o

almeno una volta alla settimana. Il cpv. 2 della medesima disposizione

soggiunge che i lavoratori frontalieri non hanno bisogno del rilascio di una

carta di soggiorno; tuttavia l'autorità competente dello Stato di impiego può concedere

al lavoratore frontaliere dipendente una carta speciale valida per almeno

cinque anni o per la durata dell'impiego, se questa è superiore a tre mesi o

inferiore a un anno; tale carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché

il lavoratore frontaliere dimostri di esercitare un'attività economica.

3. 3.1. Come accennato

in narrativa nella fattispecie la ricorrente, cittadina russa, risiede in

Italia insieme al marito, di nazionalità rumena, il quale esercita un'attività

lucrativa dipendente in Svizzera, motivo per il quale gli è stata rilasciata

un'autorizzazione per frontalieri UE/AELS. Dato che il coniuge ha esercitato il

proprio diritto alla libera circolazione, lavorando nel nostro Paese, RI 1

rivendica il medesimo diritto a titolo derivato. A sostegno della richiesta e

del gravame invoca la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, in

particolare la STAF F-1385/2017 del 12 luglio 2019 (pubblicata in: DTAF 2019

VII/3), in cui nell'ambito di un divieto di entrata ai sensi dell'art. 67 LStrI

era stato stabilito che la cittadina di uno Stato terzo può invocare l'ALC per

fondare il proprio diritto, derivato, di lavorare in Svizzera come frontaliera

senza un permesso di lavoro nazionale, nella misura in cui suo marito,

cittadino di uno Stato membro dell'UE, ha fatto e fa uso, come frontaliere, del

proprio diritto, originario, alla libera circolazione.

3.2. Come rettamente

evidenziato dalla Sezione della popolazione, nella STF 2C_158/2023 del 12

luglio 2024 il Tribunale federale ha però rigettato questa interpretazione

delle norme dell'ALC e ha confermato il diniego del rilascio di un permesso per

frontalieri a una cittadina thailandese sancito dalle Autorità migratorie del

Canton Ginevra.

3.2.1. L'Alta Corte

federale ha dapprima proceduto con un'interpretazione letterale delle

disposizioni poc'anzi esposte, rilevando come i diritti dei famigliari sono

sanciti all'art. 3 allegato I ALC. In particolare il diritto di accedere a

un'attività economica è riconosciuto ai membri della famiglia della persona che

dispone di un diritto di soggiorno in uno degli Stati contraenti (cpv. 5). Tale

non è però il caso dei famigliari dei frontalieri, in effetti il diritto di

soggiorno concerne il caso in cui il cittadino di una parte contraente vive sul

territorio di un altro Stato parte all'ALC.

L'art. 3 cpv. 1

allegato I ALC precisa che i membri della famiglia di un cittadino di una parte

contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso.

L'esistenza del requisito della residenza nello Stato in cui si lavora al fine

di potere beneficiare di un diritto di soggiorno è inoltre attestato

dall'esigenza, sancita nella seconda frase della medesima norma, di disporre

per sé e per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per

i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato. Il requisito

della residenza è altresì enunciato all'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC, per il

quale i figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non

eserciti, o abbia esercitato un'attività economica sul territorio dell'altra

parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi di insegnamento generale,

di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste

per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.

In conclusione

l'interpretazione letterale di queste disposizioni porta a concludere che

unicamente nel caso in cui un cittadino di una parte contraente vive in un

altro Stato parte all'accordo, i suoi famigliari possono raggiungerlo,

stabilirsi con lui e beneficiare dei diritti derivanti dall'ALC, tra i quali

figura quello di accedere a un'attività economica. Al contrario i lavoratori

frontalieri, che non risiedendo per definizione nello Stato in cui lavorano,

non rientrano nella categoria delle persone che dispongono di un diritto di

soggiorno e di conseguenza i membri della loro famiglia non possono beneficiare

delle prerogative derivanti da tale diritto di residenza (STF 2C_158/2023

menzionata consid. 5.1).

3.2.2. Il Tribunale

federale ha altresì svolto un'interpretazione sistematica dell'ALC, giungendo

alla medesima conclusione. Per quanto concerne l'art. 3 allegato I ALC occorre

rilevare che il cpv. 2 definisce la nozione di membri della famiglia, mentre i

successivi cpv. 3, 4, 5 e 6 trattano delle conseguenze del diritto di

stabilirsi in un altro Stato membro con il cittadino di una parte contraente

sancito al cpv. 1. In particolare il cpv. 3 regola il rilascio della carta di

soggiorno ai famigliari, il cpv. 4 ne stabilisce la durata di validità e il

cpv. 6 riguarda il diritto all'insegnamento dei figli nello Stato in cui si

stabiliscono. Come già esposto, il cpv. 5, ed è ciò che risulta determinante

nel caso di specie, tratta invece del diritto di accedere a un'attività

economica per i membri della famiglia, prerogativa nondimeno soggetta alla

condizione che il titolare originario disponga di un diritto di soggiorno, quindi

che risieda in tale Stato.

Questa conclusione è

confermata anche dalla combinata lettura degli art. 6 e 7 allegato I ALC. Il

primo disciplina il soggiorno dei lavoratori dipendenti, prevedendo chiaramente

che questi ricevono una carta di soggiorno. Il secondo al suo cpv. 2 sancisce

invece che i lavoratori frontalieri non necessitano del rilascio di una carta

di soggiorno. Questa disposizione si spiega proprio con il fatto che i

frontalieri non esercitano il diritto di soggiorno nello Stato in cui lavorano.

Come già esposto la norma soggiunge che le autorità dello Stato di impiego

possono rilasciare una carta speciale, la quale tuttavia non è assimilabile

alla carta di soggiorno rilasciata ai lavoratori dipendenti residenti ai sensi

dell'art. 6 allegato I ALC. Per quel che concerne la situazione dei famigliari

l'art. 3 cpv. 4 allegato I ALC precisa che la carta di soggiorno concessa a un

membro della famiglia ha la medesima validità di quella rilasciata alla persona

da cui dipende, ma non menziona la carta speciale per i frontalieri giusta

l'art. 7 cpv. 2 allegato I ALC. Questa distinzione tra documenti secondo l'ALC

rappresenta un'ulteriore dimostrazione del fatto che il lavoratore frontaliere

non dispone di un diritto di soggiorno nello Stato in cui esercita la propria

attività, ciò che è del resto coerente con la definizione stessa di frontaliere

enunciata, come si è visto, all'art. 7 cpv. 1 allegato I ALC (STF 2C_158/2023

menzionata consid. 5.2).

3.2.3. Alla luce degli

obiettivi dell'ALC, sanciti al suo art. 1 (cfr. consid. 2.2), pure i diritti

derivati dei membri della famiglia hanno lo scopo di permettere la libera

circolazione degli aventi diritto originari, rendendo possibile e garantendo il

ricongiungimento familiare (STF 2C_184/2021 del 26 agosto 2021 consid. 3.6). In

questo senso l'art. 3 allegato I ALC concede in primo luogo il diritto ai

membri della famiglia di stabilirsi con l'avente diritto di soggiorno originario

(cpv. 1), mentre il diritto di accedere a un'attività economica secondo il cpv.

5 ne è una conseguenza.

La situazione dei

famigliari dei frontalieri è invece diversa. Fermo restando che qualora un

lavoratore frontaliere cittadino di uno Stato parte all'ALC desideri risiedere

nel Paese in cui esercita la propria attività, può stabilirvisi. In tal caso i

membri della sua famiglia beneficeranno dei diritti sanciti all'art. 3 allegato

I ALC, tra cui quello di accedere a un'attività economica. Tuttavia, qualora i

famigliari decidano di continuare a vivere nello Stato di residenza, l'ALC non

gli conferisce il diritto derivato di accedere a un'attività economica nello

Stato di impiego del titolare originario.

Con riferimento

all'art. 3 cpv. 6 allegato I ALC, che pone la condizione di residenza, il

Tribunale federale ha già stabilito che questa sorta di eccezione al principio

della non discriminazione di cui all'art. 2 ALC si spiega ed è giustificata

proprio dallo scopo medesimo della norma, ovvero l'integrazione della famiglia

del lavoratore nello Stato in cui si è stabilito (STF 2C_820/2018 dell'11

giugno 2019 consid. 4). L'Alta Corte federale è quindi giunta alla medesima conclusione

anche per quanto concerne l'art. 3 cpv. 5 allegato I ALC (STF 2C_158/2023

citata consid. 5.3). In quel caso aveva dunque considerato che la libera

circolazione non risultava limitata. Questo perché, dato che la ricorrente

cittadina thailandese e il marito cittadino dell'UE vivevano entrambi in

Francia, visto che quest'ultimo lavorava in Svizzera come frontaliere, il

diniego del diritto di accedere a un'attività economica nel nostro Paese come

frontaliera alla consorte non comportava conseguenze sul diritto della coppia

di risiedere in Francia. Qualora invece il marito avesse deciso di trasferirsi

in territorio elvetico, cambiando statuto, esercitando il diritto di residenza

nel Paese in cui lavora e diventando quindi un lavoratore dipendente residente

ai sensi dell'art. 6 allegato I ALC, pure la moglie avrebbe beneficiato dei

diritti derivati dall'ALC, ovvero risiedere e lavorare in Svizzera, allo scopo

di non separare il nucleo familiare.

3.3. Alla luce di

queste considerazioni occorre dunque concludere che poiché il marito di RI 1,

cittadino comunitario, non risiede nel nostro Paese, ma vi esercita unicamente

un'attività quale lavoratore frontaliere, nella fattispecie non risulta

adempiuta la condizione di disporre di un diritto di soggiorno in Svizzera da

parte del titolare originario del diritto di accedere a un'attività economica,

ciò che comporta che la ricorrente non può prevalersi del medesimo diritto a

titolo derivato.

4. 4.1. Non

potendosi fondare sulle disposizioni dell'ALC per vedersi rilasciare un

permesso per frontalieri, occorre a questo punto valutare se l'insorgente possa

prevalersi di altre norme internazionali o di diritto interno.

4.2. Non esiste

tuttavia alcun trattato tra la Svizzera e la Federazione russa da cui potrebbe scaturire

un diritto in tal senso in favore di RI 1.

La presente vertenza

va quindi esaminata unicamente dal profilo del diritto interno.

4.3. L'art. 35 cpv. 1

LStrI dispone che il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività

lucrativa entro la zona di frontiera. Esso è rilasciato dal Cantone come

sancisce l'art. 40 cpv. 1 LStrI, fatta salva la competenza dell'Autorità

federale nel contesto di misure limitative (art. 20 LStrI) e di deroghe alle

condizioni d'ammissione (art. 30 LStrI) e alla procedura di approvazione (art.

99 LStrI). Se non sussiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, soggiunge

l'art. 40 cpv. 2 LStrI, è necessaria una decisione preliminare delle autorità

cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di un'attività

lucrativa, il cambiamento di impiego o il passaggio a un'attività indipendente.

Secondo l'art. 83 OASA,

prima del primo rilascio di un permesso per l'esercizio di un'attività

lucrativa, l'autorità cantonale competente (art. 88 cpv. 1 OASA) decide, tra le

altre cose, se sono adempiute le condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa

secondo gli art. 18-25 LStrl. Conformemente a quanto previsto all'art. 88 cpv.

1 OASA il Cantone Ticino ha designato quale autorità competente per preavvisare

il rilascio di permessi di lavoro inoltrati da cittadini di Stati terzi la Commissione

consultiva del mercato del lavoro (art. 4 RLALSI).

4.4. L'art. 18 LStrI

prevede che lo straniero può essere ammesso in

Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente se l'ammissione è nell'interesse dell'economia

svizzera (lett. a), un datore di

lavoro ne ha fatto domanda (lett. b) e sono adempiute le condizioni di cui agli

art. 20-25 (lett. c).

L'art. 25 cpv. 1 LStrl

prevede che lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare

un'attività lucrativa come frontaliere unicamente se fruisce di un diritto di soggiorno

duraturo in uno Stato limitrofo, il suo luogo di residenza si trova da almeno

sei mesi nella vicina zona di frontiera (lett. a) e lavora in Svizzera entro la

zona di frontiera (lett. b). Gli art. 20, 23 e 24 LStrI, soggiunge il cpv. 2

della medesima norma, non sono applicabili.

Giusta l'art. 21 cpv.

1 LStrI (priorità) lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare

un'attività lucrativa unicamente se è dimostrato che per tale attività non è

possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è

stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda

al profilo richiesto. Sono considerati lavoratori indigeni, secondo il cpv. 2: i

cittadini svizzeri (lett. a); i titolari di un permesso di domicilio (lett. b);

i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un'attività

lucrativa (lett. c); le persone ammesse provvisoriamente (lett. d); le persone

alle quali è stata concessa protezione provvisoria e che sono titolari di un

permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa (lett. e). In deroga al cpv.

1 lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in

Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico

o economico; è ammesso provvisoriamente per un periodo di sei mesi a partire

dalla conclusione della sua formazione o della sua formazione continua in

Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa (cpv. 3).

Ne discende che

l'ammissione di cittadini di Stati terzi è possibile unicamente qualora non si

sia potuta reclutare la manodopera necessaria né tra quella indigena né tra i

lavoratori provenienti dallo spazio UE/AELS (SEM, Istruzioni e commenti nel

settore degli stranieri dell'ottobre 2013, stato al 1° gennaio 2025, n.

4.3.2.1).

Secondo l'art. 22 cpv.

1 lett. a LStrI (condizioni salariali e lavorative) lo straniero può essere

ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se sono

osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella

professione e nel settore. L'art. 22 OASA precisa che le condizioni di salario

e di lavoro usuali per il luogo e la professione sono determinate in base alle

prescrizioni legali, ai contratti collettivi e ai contratti normali di lavoro

nonché ai salari e alle condizioni vigenti per un lavoro analogo nel medesimo

ramo; vanno inoltre considerati i risultati dei rilevamenti statistici sui

salari.

4.5. La

normativa testé esposta non conferisce tuttavia un diritto al rilascio

(o al rinnovo) di un permesso per frontalieri per svolgere un'attività

lucrativa in Svizzera, nel caso concreto, come governante.

Ne

discende dunque che le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono

nell'applicazione di queste disposizioni di un ampio potere

discrezionale, che sono tenute a esercitare

nel rispetto dei principi generali del diritto nonché tenendo conto

degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni personali e del grado di integrazione

dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Tale

margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di

questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso

o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (DTF 112 Ib

478).

5. 5.1. Come

accennato in narrativa il 20 dicembre 2021 RI 1 ha presentato una richiesta di

rilascio di un permesso per frontalieri per potere lavorare come governante a

tempo parziale al servizio di d, cittadina elvetica residente a __________.

Quest'ultima ha dichiarato alla Sezione della popolazione di volere assumere

l'interessata in quanto aveva individuato in essa la persona adatta, dedita al

lavoro e degna di fiducia a cui affidare il compito di governante, nelle cui

mansioni rientra anche quella di occuparsi del figlio, affetto da problemi di

salute che richiedono specifiche procedure di pulizia della casa, degli

indumenti e della biancheria nonché una grande attenzione a tutti i

dettagli. Ha soggiunto di non avere effettuato ricerche sul mercato del

lavoro indigeno, in quanto in precedenza aveva avuto molte delusioni con

personale domestico locale o frontaliero, ma - conoscendo la ricorrente da

molti anni e avendo saputo del suo trasferimento nella vicina m - ha ritenuto

opportuno cercare di assumerla (cfr. scritto del 25 novembre 2021 allegato

alla richiesta inoltrata il 20 dicembre 2021).

5.2. Ora, come hanno

indicato le Autorità inferiori, RI 1, benché sia titolare di un titolo di soggiorno

in Italia da almeno sei mesi e sebbene risieda nella vicina zona di frontiera,

non adempie le condizioni per potere essere ammessa in Svizzera per esercitare l'attività notificata, considerata la

priorità dei lavoratori indigeni imposta dalla legge.

In effetti, fermo restando che l'attività prevista

non rientra nel genere di professioni in cui è dimostrata una forte

carenza strutturale di personale qualificato, nella presente fattispecie la datrice di lavoro non ha dimostrato

l'impossibilità di reperire per il posto in questione delle persone in cerca di

impiego all'interno del Paese o cittadini dell'UE/AELS.

Certo, è stato addotto

che sarebbe stato difficile reperire una persona con le qualità professionali

richieste, vista la situazione del figlio della datrice di lavoro. D'altra

parte, però, d non ha documentato di avere annunciato agli Uffici regionali di

collocamento (URC) il posto vacante per il profilo richiesto né ha dimostrato

in maniera sostenibile di avere effettuato delle ricerche tramite inserzioni

nella stampa specializzata, nei quotidiani, nei media elettronici per trovare

candidati all'interno del Paese o cittadini dell'UE/AELS. Al contrario essa ha

finanche ammesso di non averne svolte, poiché - come già esposto - ha ritenuto RI

1 l'unica persona atta a esercitare le mansioni per le quali intendeva

assumerla.

6. In siffatte

circostanze si deve pertanto concludere che la decisione censurata non procede

da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità

in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento e la

stessa deve essere confermata.

7. Stante quanto

precede, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia

e le spese - il cui ammontare tiene in considerazione la situazione finanziaria

di RI 1 - sono poste a suo carico in quanto soccombente, conformemente all'art.

47 cpv. 1 LPAmm.

Non si assegnano ripetibili

(art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia e le spese, di fr. 600.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono

a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il cancelliere