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Decisione

52.2023.202

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato

11 ottobre 2023Italiano24 min

ordinato nei suoi confronti occorrerebbe una dipendenza - in senso medico - dagli

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.202

Lugano

11

ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 1° giugno

2023 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 26 aprile 2023 (n. 2039) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione dell'11 ottobre 2022 con cui la Sezione della

circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;

ritenuto, in fatto

A. RI 1, nato il __________

1978, è titolare di una licenza di condurre.

Assicuratore di professione, in passato ha subito una revoca della licenza di

condurre della durata di tre mesi (scontata dal 1° giugno al 31 agosto 2016) a

seguito di un'infrazione grave alle norme della circolazione (eccesso di

velocità, + 37 km/h in autostrada) commessa il 17 gennaio 2016 (decisione del

23 febbraio 2016).

B. Il 4 aprile 2022 RI 1 è

stato interrogato dalla polizia cantonale in relazione ai suoi acquisti e

consumi di stupefacenti. In quell'occasione ha ammesso di avere consumato circa

5 grammi di cocaina nel corso del mese di dicembre 2021 siccome stava vivendo

un periodo difficile. Confrontato con le dichiarazioni rese dal suo

spacciatore, che sosteneva di avergli venduto circa 7 grammi di cocaina tra

giugno e dicembre 2021, ha dato atto che il periodo può essere corretto,

insistendo tuttavia sul quantitativo di 5 grammi (cfr. verbale del 4 aprile

2022, pag. 4 e 5, annesso al rapporto di segnalazione del 6 aprile 2022).

C. Preso atto del

menzionato rapporto di segnalazione, il 9 maggio 2022 la Sezione della

circolazione, sospettando seriamente una inidoneità alla guida

dell'interessato, gli ha revocato la patente a titolo preventivo e cautelativo

a tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di

sottoporsi a perizia specialistica presso un medico del traffico SSML.

Tale decisione, resa in applicazione degli

art. 15d della legge federale sulla circolazione stradale del 17

dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla

circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), è passata in giudicato

incontestata.

D. Il 18 luglio 2022, RI

1 si è sottoposto all'esame peritale disposto nei suoi confronti.

Preso atto delle conclusioni della relativa perizia medica del 6

settembre 2022 allestita dalla dr. med. __________, medico del traffico SSML -

che l'ha ritenuto inidoneo alla guida -, dopo aver raccolto le osservazioni

dell'interessato, con decisione dell'11 ottobre 2022 la Sezione della

circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato. La

riammissione alla guida è stata subordinata alle condizioni di presentare:

§

un rapporto medico e laboristico

attestante l'astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti durante un periodo

di monitoraggio di almeno 6 mesi consecutivi sulla base di analisi tossicologiche

(screening completo dell'urina eseguito a sorpresa, almeno uno al mese, e del

capello, almeno uno ogni tre mesi);

§

un rapporto di verifica conclusiva

di medicina del traffico steso da un medico del traffico SSML attestante

l'idoneità alla guida di veicoli a motore.

La risoluzione, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata

adottata sulla base degli art. 14 cpv. 1 e 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d

cpv. 1 lett. b LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC.

E. Con giudizio del 26

aprile 2023, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da RI 1

avverso il suddetto provvedimento, levando a un eventuale ricorso l'effetto

sospensivo.

Rilevata la tardività delle censure relative alla decisione del 9 maggio 2022

che aveva sancito l'obbligo di sottoporsi a perizia e negata una violazione del

diritto di essere sentito, il Governo, a fronte della perizia allestita dal

medico del traffico (ritenuta concludente, compiutamente motivata e scevra di

contraddizioni), ha in sostanza concluso che la misura di sicurezza disposta

nei confronti del ricorrente fosse giustificata e che pure le condizioni per

una sua riammissione alla guida fossero idonee e proporzionate.

F. Avverso il

predetto giudizio, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone in sostanza l'annullamento, previa concessione

dell'effetto sospensivo al gravame.

Ribadite le critiche

riferite alla decisione del 9 maggio 2022, il ricorrente torna a lamentare la

carente motivazione della risoluzione dell'autorità dipartimentale, criticando

il Governo per averla tutelata e per aver violato a sua volta il diritto di

essere sentito. Nel merito nega una compromissione della sua idoneità alla

guida, rilevando anzitutto come una sua dipendenza dagli stupefacenti sia stata

esclusa anche dal perito. A fronte del suo modesto e irregolare consumo di

cocaina (limitato al mese di dicembre 2021), contesta poi la presenza di un

rischio accresciuto di mettersi al volante in uno stato pericoloso per la

circolazione, rilevando peraltro di non essere mai stato sorpreso alla guida

sotto l'influsso di droghe. Inadeguata e lesiva del principio della

proporzionalità sarebbe dunque la misura ordinata nei suoi confronti, fondata

sulle conclusioni di una perizia ritenuta non sufficientemente approfondita, scarnamente

motivata e contraddittoria. Eccepisce infine l'abusività del diniego del

Presidente del Governo a concedere l'effetto sospensivo alla decisione

immediatamente esecutiva.

G. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione,

che si oppone anche alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

H. Con la replica

l'insorgente si è riconfermato nelle proprie tesi, conclusioni e domande di

giudizio. Le altre parti non hanno invece presentato alcuna duplica.

Considerato, in diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

760.100).

Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente

toccato dal provvedimento impugnato, di cui è

destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3

LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2. L'insorgente

lamenta anzitutto una duplice violazione del suo diritto di essere sentito, per

il fatto che le precedenti istanze non avrebbero sufficientemente motivato le

proprie decisioni, trattando tutte le censure sollevate.

2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per

iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio

della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione

della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999 (Cost.; RS 101), che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione

motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2). Per costante

giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte

interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del

provvedimento che la concerne e di impugnarlo con cognizione di causa (cfr. DTF

143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno

brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che

in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole

circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire

sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid.

5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne

ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche

essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii

ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18

dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).

2.2. La violazione del diritto di essere sentito implica, di principio,

l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3, 137 I 195 consid. 2.2, 135

Fatti

I 279 consid. 2.6.1). Il Tribunale federale

ritiene tuttavia che una violazione del diritto di essere sentito può essere

sanata nell'ambito di una procedura ricorsuale, quando l'interessato ha

avuto la possibilità di esprimersi dinnanzi a

un'autorità di ricorso che dispone di pieno potere d'esame in fatto e in

diritto. La sanatoria è di regola esclusa se il difetto è

particolarmente grave. Si può nondimeno prescindere da un rinvio all'istanza

precedente, anche se la lesione è di una certa gravità, quando esso costituisca

una formalità priva di senso e porti a inutili ritardi, inconciliabili con

l'altrettanto importante interesse della parte toccata a un giudizio celere

(cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid.

2.3.2 e rimandi).

2.3. In concreto, è ben vero - come obietta il ricorrente - che la Sezione

della circolazione non si è chinata sulle diverse censure sollevate nelle

osservazioni al rapporto peritale stilato dalla dr. med. __________ il 5

ottobre 2022. Al difetto è tuttavia stato posto rimedio davanti al Governo,

ritenuto che in quella sede l'insorgente ha potuto riproporre tutte le critiche

mosse all'operato del perito, come correttamente rilevato nella decisione

impugnata (al di là dell'infelice appunto sulla prolissità dell'esposto).

Il Governo ha invece ossequiato il suo obbligo di motivazione, esponendo

compiutamente le ragioni poste a fondamento del suo giudizio ed evadendo le

varie censure sollevate, pur senza pronunciarsi espressamente su singoli

argomenti (quale ad esempio quello secondo cui per legittimare il provvedimento

ordinato nei suoi confronti occorrerebbe una dipendenza - in senso medico - dagli

stupefacenti). Tesi che il ricorrente ha peraltro potuto riproporre davanti al

Tribunale e che, come si vedrà in seguito, sono comunque chiaramente infondate.

Ogni eventuale violazione del suo diritto di essere sentito va quindi in ogni

caso ritenuta sanata in questa sede.

3. 3.1. La licenza di condurre dev'essere

revocata se è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio

non sono più adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv.

1 lett. b LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il

conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c

LCStr). Se l'idoneità non è data, la licenza di condurre deve essere

revocata a tempo indeterminato e potrà essere nuovamente rilasciata a

determinate condizioni, segnatamente se la persona colpita dal provvedimento

può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3

LCStr).

3.2. II Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che

presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un

veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione.

Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato

alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per

quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla

guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare

allorquando l'interessato non è più in grado

di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un

rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze (cfr.

DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d).

3.3. La revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16d cpv. 1

lett. b LCStr è una misura di sicurezza adottata al fine di proteggere la

circolazione contro i conducenti non idonei alla guida segnatamente per

alcolismo o altre cause di tossicomania (DTF 139 II 95 consid. 3.4.1). In tale

contesto è irrilevante se una persona abbia violato una norma della

circolazione stradale o abbia agito con colpa (cfr. DTF 141 II 220 consid.

3.1.1; STF 1C_534/2021 del 24 agosto 2022 consid. 4.2.2 e 4.3). Poiché una tale

misura comporta una limitazione tangibile della libertà personale

dell'interessato, l'autorità competente, prima di adottarla, deve chiarire

accuratamente le circostanze determinanti (cfr. DTF 141 II 220 consid. 3.1.1,

139 II 95 consid. 3.4.1 e rimandi; STF 1C_534/2021 del 24 agosto 2022 consid.

4.2.2). Il pronostico deve in particolare fondarsi sugli antecedenti del

conducente e sulla sua situazione personale (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.4.1,

125 II 492 consid. 2a). Deve in particolare esaminare in ogni caso d'ufficio le

sue abitudini di consumo d'alcol o di altre droghe (cfr. DTF 127 II 122 consid.

3b; STF 1C_819/2013 del 25 novembre 2013 consid. 2). L'entità degli

accertamenti dipende dalle circostanze del caso concreto e rientra nel margine

d'apprezzamento dell'autorità decidente (cfr. DTF 129 II 82 consid. 2.2; STF

1C_534/2021 citata consid. 4.2.2 e rif.). In applicazione degli art. 15d cpv.

1 LCStr e 28a cpv. 1 lett. a OAC, se sussistono dubbi sull'idoneità alla

guida di una persona, l'autorità cantonale dispone, per questioni mediche, un

esame di veri-

fica effettuato da un medico del traffico SSML ai sensi degli art. 5abis cpv. 1 lett. d e 5b

cpv. 4 OAC.

3.4. Come ogni mezzo probatorio, anche

le perizie sottostanno al libero

apprezzamento da parte del giudice. Per giurisprudenza, su questioni

specialistiche il Tribunale non si scosta tuttavia da un referto, a meno che

non abbia seri motivi per farlo (cfr. DTF 140 II

334 consid. 3, 133 II 384

consid. 4.2.3, 132 II 257 consid. 4.4.1; Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du

retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 150 seg.). Il giudice

valuta le prove e risolve le questioni giuridiche che si pongono. Deve

quindi anche esaminare se, alla luce dei mezzi probatori e delle allegazioni

delle parti, sussistono sufficienti motivi per dubitare della concludenza ed

esattezza di una perizia. Se ciò è il caso, occorre se necessario che siano

raccolte prove complementari; il giudice non può invece fondarsi su una perizia

non conclusiva e convincente, poiché rischierebbe altrimenti di incorrere in un

apprezzamento arbitrario delle prove (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3; STA

52.2022.137 del 30 agosto 2022 consid. 2.3 e rimandi, 52.2020.506/52.2021.69

del 4 agosto 2021 consid. 2.3, confermata dalla STF 1C_534/2021 citata consid.

4.2.3).

4. Nel caso concreto, sia la Sezione

della circolazione che il Consiglio di Stato

hanno fondato la revoca della licenza di condurre disposta nei confronti del ricorrente sulla

perizia medica allestita dalla dr. med. __________ (presso il Centro medico del

traffico), che possiede il titolo di medico del traffico SSML.

4.1. Va anzitutto precisato che, nella misura in cui l'insorgente sembra voler rimettere

in discussione la necessità stessa di ordinare una perizia di medicina del

traffico, le sue censure cadono nel vuoto: non è infatti dato di vedere come un

conducente possa in buona fede contestare l'esigenza di una perizia, alla quale

si è sottoposto senza sollevare obiezioni (cfr. DTF 139 III 120 consid. 3.2.;

STF 1C_331/2016 del 29 agosto 2016 consid. 5). In ogni caso, posto che l'elenco

di cui all'art. 15d cpv. 1 LCStr non è esaustivo (cfr. RtiD I-2023 n. 67

consid. 2.2 e rimandi), la giurisprudenza ammette che già un consumo sporadico

od occasionale di cocaina (vereinzeltem bzw. gelegentlichem Kokainkonsum),

seppur non emerso nell'ambito della circolazione stradale, giustifichi l'ordine

di sottoporsi a un esame di verifica dell'idoneità alla guida effettuato da un

medico di livello 4 giusta gli art. 5abis

cpv. 1 lett. d e 5b cpv. 4 OAC (cfr. art. 28a cpv. 1 lett.

a OAC; STF 1C_458/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1 e rimandi; STA 52.2022.416

del 25 gennaio 2023; cfr. pure Expertengruppe Verkehrssicherheit, Leitfaden

Fahreignung del 27 aprile 2020, cifra 2 lett. h). In concreto, a fronte delle

dichiarazioni del ricorrente, che nell'ambito del procedimento penale aveva

ammesso di avere consumato nel corso del 2021 circa 5 grammi di cocaina (cfr.

verbale d'interrogatorio del 4 aprile 2022, pag. 4 e 5), a giusta ragione con

la risoluzione del 9 maggio 2022 la Sezione della circolazione gli ha quindi

richiesto di sottoporsi a una perizia a cura di un medico del traffico SSML. Poco

conta invece che, nello scritto accompagnatorio del 9 maggio 2022, l'autorità

dipartimentale abbia impropriamente fatto riferimento anche all'art. 15d

cpv. 1 lett. e LCStr (riferito ai casi di segnalazione da parte di un

medico). Questa norma, come già riconosciuto dal ricorrente, non era infatti

manifestamente applicabile alla sua fattispecie. Nel vuoto cadono quindi tutte

le relative obiezioni.

4.2. In concreto la dr. med. __________,

dopo una breve anamnesi dell'insorgente, ha indagato nel corso di un

colloquio con l'interessato il suo comportamento di consumo di alcol e di

stupefacenti; ha inoltre proceduto a un esame clinico e ad analisi

tossicologiche. Il perito ha poi precisato di poter ritenere il seguente

criterio di dipendenza: "craving" (desiderio intenso di consumare),

ricordando che sulla base della definizione della CIM-10 (Classificazione

Internazionale delle Malattie e dei problemi sanitari correlati, 10ª revisione,

Organizzazione mondiale della sanità) una dipendenza viene diagnosticata in

presenza di almeno 3 criteri nel corso dell'anno trascorso. Dopo aver rilevato

di avere raccolto informazioni presso il suo medico curante (dr. __________) e

il suo datore di lavoro, in sede di conclusioni ha osservato:

Dal punto di vista medico ritengo:

- un consumo di alcol occasionale, senza dipendenza (in assenza di criteri di

dipendenza secondo la definizione della CIM-10), sulla base delle dichiarazioni

dell'interessato

- un consumo di cocaina occasionale, senza dipendenza (in presenza di un solo

criterio di dipendenza secondo la definizione della CIM-10). Malgrado le

dichiarazioni dell'interessato di astinenza dal consumo di cocaina da dicembre

2021, i risultati delle analisi tossicologiche effettuate nel contesto della

presente perizia sono compatibili con un consumo di cocaina nei 3-4 mesi

antecedenti il prelievo. La discordanza tra le dichiarazioni di astinenza

dell'interessato e la positività alla cocaina delle analisi tossicologiche si

può spiegare o con un tentativo dell'interessato di mascherare il suo reale

consumo all'esperto o con un diniego della propria problematica di consumo di

cocaina. In entrambi i casi, al fine di garantire una prognosi favorevole a

medio e lungo termine sarà necessario sottoporre l'interessato ad un periodo di

astinenza dal consumo di stupefacenti di almeno 6 mesi.

Sulla base del discorso tenuto nell'ambito della presente perizia e in evidenza

di un prosieguo di consumo di sostanze, stimo che il signor RI 1 sia più a

rischio degli altri utenti della strada di mettersi alla guida sotto l'influsso

di sostanze in futuro.

Ha quindi

concluso che il conducente non fosse idoneo alla guida, precisando le

condizioni per la riammissione, che l'autorità dipartimentale ha in sostanza

fatto proprie con la decisione dell'11 ottobre 2022 (cfr. supra, consid.

D).

4.3. Riproponendo parte delle censure già sollevate nelle osservazioni del 5

ottobre 2022 e nel ricorso davanti al Governo, il ricorrente formula diverse

critiche, di natura sia formale che materiale, nei confronti di tale perizia.

4.3.1. Da respingere è anzitutto la tesi secondo cui il verbale contenuto nella

perizia non sarebbe utilizzabile in quanto non sarebbe stato da lui

sottoscritto e non sarebbe quindi dato di sapere se il contenuto corrisponda

effettivamente alle sue dichiarazioni. La doglianza si rivela del tutto

infondata, come del resto già rilevato dalla precedente istanza (cfr. decisione

impugnata, consid. 6.4).

È ben vero che questo Tribunale ha già rilevato come, a garanzia della qualità

del referto (sia nell'interesse del conducente che del perito), parte della

dottrina suggerisca di registrare il colloquio, previa indispensabile

informazione dell'interessato (cfr. Jacqueline

Bächli-Biétry/Rahel Bieri/Martina Menn, in: Manfred Dähler/René

Schaffhauser, Handbuch Strassenverkehrsrecht, Basilea 2018, § 9, n. 97,

relativamente alle perizie di psicologia del traffico), ritenuto che lo

specialista deve di principio porsi nella condizione di poter dimostrare il

contenuto del colloquio rispettivamente quanto riportato nel proprio rapporto

peritale (cfr. STA 52.2019.567/52.2020.70 del 19 maggio 2020 consid. 5.4,

52.2019.5 del 18 luglio 2019 consid. 4.4).

Nel caso di specie, va nondimeno considerato che, nel riportare il verbale

delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente, la specialista ha espressamente

indicato che lo stesso è stato letto e approvato dall'interessato. Della

correttezza di tale esplicita precisazione non v'è motivo di dubitare, se solo

si pon mente al fatto che il perito è per definizione una persona neutra e

imparziale, chiamata a svolgere il suo mandato in scienza e coscienza (cfr.,

per analogia, Jacqueline Bächli-Biétry/Rahel

Bieri/Martina Menn, in: Manfred Dähler/René Schaffhauser, Handbuch

Strassenverkehrsrecht, Basiela 2018, § 9, n. 9). A maggior ragione se si

considera che - come rettamente già rilevato dal Governo - l'insorgente neppure

tenta di spiegare in che modo l'una o l'altra affermazione contenuta nel

verbale divergerebbe da quelle da lui realmente rilasciate.

4.3.2. Contrariamente a quanto preteso dall'insorgente, di per sé legittime appaiono

poi le domande postegli dal perito al fine di indagare i suoi consumi di alcol.

Quando una perizia di medicina del traffico si giustifica per il sospetto di

abuso di droghe, ai fini della verifica dell'idoneità alla guida del conducente

è infatti indispensabile procedere a un esame completo e approfondito della

situazione personale dell'interessato, che analizzi quindi anche le abitudini

di consumo di altre eventuali sostanze (come l'alcol) che possano incidere

sulla guida sicura di un veicolo a motore, tanto più se assunte in concomitanza

(cfr. supra, consid. 3.3; DTF 124 II 559 consid. 4 e 5;

cfr. pure Jürg Boll,

Handkommentar Strassenverkehrsrecht,

Zurigo 2022, n. 2435 ad art. 91 SVG).

In concreto, benché l'esigenza di sottoporre l'insorgente a una perizia

di medicina del traffico sgorgasse dal sospetto di una sua dipendenza da

cocaina, nell'ottica di una valutazione globale della sua situazione, ben

poteva il medico accertare anche i suoi consumi di alcol. Contrariamente a

quanto lasciato intendere nel gravame, tali domande - che risultano del tutto

usuali in casi del genere - non costituiscono dunque in nessun modo un indizio

di prevenzione del perito.

4.3.3. Parimenti da respingere sono inoltre le critiche del ricorrente - qui

invero solo accennate - con cui rimprovera alla specialista di avergli posto un

paio di domande fuorvianti, per aver associato il suo precedente del 2016 o

comunque la guida di veicoli a motore al consumo di sostanze ("pensa di

essere stato pericoloso per se stesso e/o per gli altri a guidare dopo aver

consumato delle sostanze?"; "per il futuro, cosa propone come

strategie per non guidare più in stato di ebrietà?"). Per quanto

queste domande stupiscano - dato che il ricorrente non risulta aver guidato

sotto l'influsso di alcol o droga, come del resto ha chiarito con la

specialista (cfr. sue risposte) - le stesse non permettono ancora di scalfire

l'attendibilità della perizia nel suo complesso. E ciò soprattutto se si

considera che la conclusione a cui è in sostanza pervenuto il perito e tutelata

dal Governo - ovvero che l'insorgente abbia una tendenza a sminuire e

mascherare i propri consumi di cocaina e presenti di riflesso un rischio più

accresciuto degli altri utenti di porsi al volante sotto l'influsso di tale

sostanza -, come si vedrà in seguito, risulta in ogni caso all'evidenza

suffragata da riscontri oggettivi.

4.3.4. Per giurisprudenza, l'esame del capello costituisce un mezzo appropriato

sia per dimostrare un consumo di sostanze stupefacenti, sia per comprovare il

rispetto di un obbligo d'astinenza (cfr. STF 1C_364/2022 del 15 dicembre 2022

consid. 6.2.2 e rimandi). In concreto,

l'analisi del campione prelevato dal Centro medico del traffico il 18 luglio

2022 ha messo in evidenza la presenza di cocaina e dei suoi metaboliti

(benzoilecgonina, etilcocaina e norcocaina), compatibile con un consumo di

cocaina nei 3-4 mesi antecedenti il prelievo (avvenuto cioè tra marzo/aprile e

luglio 2022; cfr. rapporto di analisi dell'8 agosto 2022 dell'Istituto Alpino

di Chimica e di Tossicologia di Olivone [IACT] e perizia, pag. 9-10), e ciò a

dispetto di quanto da lui affermato. L'insorgente ha infatti dichiarato al

perito di avere consumato cocaina "circa 5 volte nell'arco del mese di

dicembre" 2021, in un periodo in cui, per varie ragioni, era

particolarmente giù di corda, ma di avere smesso poiché non traeva

beneficio dal suo effetto (cfr. perizia, pag. 5). Al di là della questione di

sapere se egli consumasse tale sostanza soltanto da dicembre 2021 (come preteso

in un primo tempo anche davanti alla polizia, cfr. verbale d'interrogatorio del

4 aprile 2022, pag. 4) o già in precedenza (da giugno 2021, ciò di cui aveva

dato atto allorquando era stato confrontato con le dichiarazioni del suo

spacciatore [cfr. citato verbale, pag. 5], ma che aveva ritrattato in sede di

perizia [cfr. pag. 6]), le risultanze dell'esame del capello smentiscono la

tesi secondo cui avrebbe interrotto ogni consumo a fine 2021. È ben vero che

l'esame delle urine ha dato esito negativo per tutte le sostanze ricercate

(cfr. citato rapporto dell'IACT e perizia, pag. 10), ciò che porta a escludere

un recente consumo di cocaina. Resta che, alla luce delle risultanze dell'esame

tossicologico, le abitudini di consumo dichiarate dal ricorrente risultano effettivamente

inattendibili e rivelano più che altro un tentativo dell'interessato di

mascherare il suo reale consumo all'esperto o un diniego della propria

problematica di consumo di cocaina, come a ragione messo in evidenza dal

perito.

4.4. A fronte di tutto ciò, come essenzialmente ritenuto anche dal Governo, non

vi sono pertanto seri e validi motivi per scostarsi dalle conclusioni della dr.

med. __________, la quale ha in concreto rassegnato un referto che, a dispetto

di quanto obietta l'insorgente, risulta tutto sommato concludente, sufficientemente

motivato e scevro di contraddizioni. Con la specialista - che ha tratto le sue

conclusioni al termine di un esame completo della situazione, comprensivo di un

colloquio con il periziando, di analisi scientifiche e di un esame clinico -

occorre pertanto concludere che RI 1 tenda a sminuire o banalizzare i propri

consumi di droga o non sia comunque in grado di valutarli correttamente e

presenti pertanto un rischio più accresciuto di ogni altro automobilista di mettersi

alla guida in uno stato che non gli permette di garantire la sicurezza della

circolazione. Non va del resto dimenticato che la cocaina è una droga "pesante",

che presenta un potenziale di dipendenza molto elevato e per il suo effetto

disinibitorio è assai pericolosa nella circolazione stradale (cfr. STF

1C_458/2019 citata consid. 2.1, 1C_434/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.2; STA 52.2020.314 del 14 gennaio 2021 consid.

3.4 e rimandi).

Poco conta invece che il ricorrente non sia dipendente dalla cocaina in senso

medico, come rilevato dalla specialista (cfr. perizia, pag. 12). La nozione di

dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si

identifica infatti con quella medica. Nell'interesse della sicurezza della

circolazione, la nozione giuridica permette peraltro di allontanare dal

traffico anche coloro che, a causa di un consumo abusivo di stupefacenti,

presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (cfr. Mizel, op. cit., pag. 157 seg.; Philippe Weissenber-ger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und

Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n.

28 ad art. 16d SVG). Infondate risultano quindi le critiche con

cui l'insorgente si duole della contraddittorietà della perizia che, pur negando

una sua dipendenza da stupefacenti, lo ha considera inidoneo alla guida.

Trattandosi di una revoca della patente a causa d'inidoneità alla guida (art.

16d LCStr), disposta sulla base di una perizia specialistica,

irrilevante è infine la circostanza che il ricorrente non sia mai stato colto

alla guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cfr. supra,

consid. 3.3).

4.5. Ne discende che a giusta ragione il Governo ha tutelato la controversa

revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, siccome immune da

violazioni del diritto. Parimenti da confermare sono le condizioni poste per la

riammissione alla guida, su cui l'insorgente non si sofferma particolarmente,

che risultano conformi al diritto e alla prassi e proporzionate alle

circostanze (cfr. STA 52.2018.282 del 15 gennaio 2019 consid. 7.4, 52.2017.248

del 21 agosto 2017 consid. 5.4 e rimandi), come concluso dal Governo.

5. 5.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono,

il ricorso deve pertanto essere respinto.

5.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della

domanda volta alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

5.3. Dato l'esito, la tassa di

giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47

cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera