52.2023.206
Nullità di una licenza edilizia per residenze secondarie
5 dicembre 2024Italiano40 min
2012-384/avviso cantonale no. 81846 - Variante riduttiva. Il progetto contemplava
Source ti.ch
Incarti n.
a. 52.2023.206
b. 52.2023.209
c. 52.2023.211
Lugano
5
dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente
Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello
cancelliere:
Federico Lantin
statuendo sui ricorsi
a.
b.
c.
del
2 giugno 2023 del
RI
1
patrocinato
da: PA 1
del
5 giugno 2023 di
CO
4 e CO 5,
patrocinati
da: PA 3, ,
del
6 giugno 2023 di
CO
1 e CO 2, ,
CO
3, ,
patrocinati
da: PA 2, ,
contro
la risoluzione del 3 maggio 2023 (n. 2213) del
Consiglio di Stato che accerta la nullità della decisione del 19/20 novembre
2015 con la quale il Municipio di Brione sopra Minusio ha rilasciato a __________
la licenza edilizia per l'edificazione di un immobile sul mapp. __________ di
quel Comune;
ritenuto, in
fatto
A.
a. Il mapp. __________ di Brione
sopra Minusio è un fondo in pendio intavolato a far tempo dal 5 marzo 2018 come
proprietà per piani (PPP). CO 4 e CO 5 sono comproprietari dal 18 marzo 2021 della PPP n. __________, CO 3
è proprietario
dal 9 luglio 2021 della
PPP n.
__________ e CO 1 e CO 2 sono comproprietari dal 15 giugno 2021 della PPP n. __________.
Il terreno, assegnato dal vigente piano regolatore alla zona residenziale
estensiva (RE), è ubicato a valle di via __________ (mapp. __________)
realizzata tra il 2015 e il 2016 e censita come strada di servizio nel piano
del traffico.
ESTRATTO DEL PIANO DEL REGISTRO FONDIARIO
b. Il 18 settembre 2012, __________, allora
proprietario del fondo, ha chiesto al Municipio il permesso per l'edificazione
di due abitazioni indipendenti (A e B), articolate su cinque livelli (piano
notte [-2], piano notte [-1], piano giorno, piano studio, piano entrata), con
accesso dal tetto praticabile, raggiungibile tramite una rampa (pendenza 15%) posta
longitudinalmente alla strada. Erano inoltre previsti 4 posteggi scoperti a
livello del tetto.
Secondo i calcoli annessi alla domanda, sia
l'indice di sfruttamento (i.s.;0.27 < 0.40), sia l'indice di occupazione (i.o;
14.20% < 25%), erano inferiori a quelli massimi realizzabili.
Il formulario della domanda riportava che gli immobili
sarebbero stati a destinazione primaria e secondaria.
Estratto facciata
ovest
Estratto
facciata sud
c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha
suscitato l'opposizione da parte di alcuni vicini.
d. Con avviso n. 81846 del 28 novembre
2012, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato
favorevolmente il progetto.
e. Il 17/20 dicembre 2012, preso atto
dell'avviso cantonale positivo, il Municipio ha rilasciato all'istante il
permesso richiesto, respingendo nel contempo le opposizioni dei vicini.
f. Con giudizio del 10 aprile 2013 (n.
1869), il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso degli opponenti avverso il
permesso, che ha confermato.
La decisione governativa è passata in
giudicato.
g. I lavori sono incominciati nel 2015,
contestualmente alla realizzazione del prolungamento di via __________.
B. a. Nel frattempo, il 3 febbraio 2014 __________ ha
inoltrato una seconda domanda di costruzione denominata variante domanda di
costruzione - edificazione di due case unifamiliari sul mapp.
__________. Per quanto qui di interesse, il progetto prevedeva di realizzare due
abitazioni unifamiliari (A e B) articolate su quattro livelli (piano entrata,
piano studio, piano giorno, piano camere), collegate da un corpo centrale
contenente il vano lift e le scale, che davano accesso al livello superiore,
posto alla quota della strada. Sarebbero stati inoltre realizzati complessivamente
6 posteggi coperti.
Secondo i calcoli annessi alla domanda,
sia l'i.s. (0.27 < 0.40), sia l'i.o. (18.71% < 25%), erano inferiori a
quelli massimi realizzabili.
Il formulario della domanda non indicava
la destinazione delle abitazioni.
b. La domanda, pubblicata dal 5 al 19
marzo 2014, non ha suscitato opposizioni da parte di privati.
c. Il 31 marzo 2014, i Servizi generali
del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente il progetto (avviso
n. 88097).
d. Il 28/30 aprile 2014, il Municipio ha rilasciato
all'istante il permesso richiesto, subordinandolo in particolare alla seguente
condizione:
Fatti
I nuovi edifici d'abitazione devono essere utilizzati esclusivamente
quali abitazioni primarie, in applicazione dell'Ordinanza federale sulle
abitazioni secondarie del 22 agosto 2012.
e. Con risoluzione del 16 settembre 2015 (n. 3865), il
Governo ha respinto il ricorso inoltrato dall'istante in licenza avverso la
predetta condizione di licenza.
Anzitutto, l'Esecutivo cantonale ha
tutelato la scelta del Municipio di considerare il progetto 2014 alla stregua
di una nuova domanda di costruzione, soggetta alla procedura ordinaria, anziché
di una variante, non soggetta a formalità, del progetto del 2012, considerate
le differenze tra le due domande. Di seguito, ha stabilito che il Comune di
Brione sopra Minusio rientrava tra i comuni in cui si presumeva che la quota di
abitazioni secondarie superasse il 20% del totale delle abitazioni secondo
l'allegato dell'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012 (OASec
2012; RU 2012 4583). Alla fattispecie tornavano dunque applicabili l'art. 197
n. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101) e l'OASec 2012, che facevano divieto di rilasciare licenze
edilizie per abitazioni secondarie. Tenuto conto del principio di
proporzionalità, che vieta di respingere
una domanda di costruzione non conforme al diritto quando il difetto può essere
facilmente corretto assoggettando il permesso a una condizione di licenza, il
Consiglio di Stato ha quindi confermato la clausola accessoria imposta dal
Municipio.
La risoluzione governativa è passata in
giudicato incontestata.
f. La licenza edilizia non è stata
utilizzata dall'istante.
C. a. Il 4 settembre 2015, __________ ha inoltrato, nella
forma della notifica, una terza domanda di costruzione, denominata edificazione
sul part. __________ RFD di Brione s/Minusio - variante licenza edilizia no.
2012-384/avviso cantonale no. 81846 - Variante riduttiva. Il progetto contemplava
la realizzazione di uno stabile abitativo articolato su quattro livelli (piano
terreno, primo piano, secondo piano e piano tetto), formato da due blocchi
collegati da un corpo centrale. I tre livelli inferiori (piano terreno, primo
piano e secondo piano) era occupati ciascuno da un appartamento, con locali
cucina e soggiorno ubicati nel blocco ovest, camere, guardaroba, bagni/doccia ubicati
nel blocco est, e l'atrio/entrata nel corpo centrale che collegava tali spazi.
Nel corpo centrale erano inoltre ubicati il vano
lift e le scale che permettevano di raggiungere il tetto, sul quale erano previsti sei posteggi scoperti
accessibili dalla strada tramite una rampa leggermente inclinata (pendenza 5%).
Secondo i calcoli annessi alla domanda, sia l'i.s. (0.27
< 0.40), sia l'i.o. (10.98% < 25%), erano inferiori a quelli massimi
realizzabili.
La notifica
non precisava la destinazione degli appartamenti.
Estratto facciata ovest
Estratto facciata sud
b. Non risulta che la domanda di costruzione sia stata
pubblicata.
c. La
notifica è stata invece sottoposta al Servizio costruzioni della Sezione del
militare e della protezione della popolazione (SMPP), che in data 6 novembre
2015 ha concesso l'esonero dalla
formazione del rifugio di protezione civile, imponendo il versamento di un contributo
sostitutivo.
d. Il 19/20 novembre 2015, il Municipio
ha rilasciato a __________ la licenza edilizia, senza imporre limitazioni d'uso.
Il permesso è passato in giudicato incontestato e i
lavori sono stati portati a termine.
D. a. Il 5 marzo 2018, la
__________ ha acquistato il mapp. __________. Il medesimo giorno, il fondo è
stato costituito in proprietà per piani (PPP __________, __________, __________).
Il 18 marzo, 15 giugno
e 9 luglio 2021, mediante atti di compravendita, CO 4 e CO 5, CO 3, CO 1 e CO 2
sono divenuti proprietari delle unità abitative.
b. A seguito di alcune segnalazioni da parte di
privati, nel corso del 2021 l'CO 7 ha
sollecitato l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC), quale autorità di
vigilanza in materia edilizia, a chiarire alcune situazioni nel Comune di
Brione sopra Minusio che potevano rivelarsi in contrasto con la legge sulle
abitazioni secondarie del 20 marzo 2015 (LASec; RS 702), in vigore dal 1°
gennaio 2016.
c. Il 21 settembre 2021, l'UDC ha quindi
chiesto al Municipio, quale autorità preposta alla polizia edilizia e
all'applicazione della LASec, di procedere agli accertamenti di sua competenza
e di fornire informazioni relativamente ad alcuni casi presenti sul territorio
comunale, tra cui la costruzione sul mapp. __________.
d. Il 25 novembre 2021, il Municipio ha inoltrato
le proprie osservazioni.
Preso atto dello scritto municipale, l'UDC
ha esperito ulteriori accertamenti, poi riassunti nel suo scritto del 15
dicembre 2021, con il quale ha chiesto all'Esecutivo comunale di prendere
posizione e trasmettere, tra altri, copia dei piani inerenti la notifica di
costruzione del 4 settembre 2015.
Il Municipio ha dato seguito alla
richiesta in data 17 febbraio 2022.
e. Con scritto del 20 settembre 2022,
l'UDC ha messo al corrente i proprietari del fondo, il Municipio e l'CO 7 degli
accertamenti esperiti fino a quel momento, rilevando che la licenza rilasciata
il 19/20 novembre 2015 presentava gravi momenti di contrasto con il diritto.
Dal profilo procedurale, stanti le differenze riscontrate, il progetto avrebbe
dovuto essere esaminato nell'ambito di una nuova domanda di costruzione, da
sottoporre anche al Dipartimento del territorio, e non trattato alla stregua di
una semplice variante riduttiva della domanda approvata nel 2012. Dal profilo
materiale, ritenuto che il Comune di Brione sopra Minusio rientrava tra i
comuni in cui si presumeva che la quota di abitazioni secondarie superasse il
20% delle abitazioni totali secondo l'allegato dell'OASec 2012, la licenza del novembre
2015 sarebbe stata rilasciata in contrasto con gli art. 75b e 197 n. 9 Cost. Rilevato
come si poteva quindi prospettare l'accertamento della nullità della licenza
edilizia del 20 novembre 2015, l'UDC ha assegnato alle parti un termine di
30 giorni, poi prorogato, per presentare eventuali osservazioni.
f. In data 23 novembre, 21 dicembre e 23
dicembre 2022, i proprietari delle PPP hanno preso posizione sullo scritto dell'UDC,
sollevando varie argomentazioni/censure. L'CO 7 è invece rimasta silente.
E. Con giudizio del 3 maggio 2023, il Consiglio di Stato
ha accertato la nullità della licenza edilizia del 19/20 novembre 2015 e
rinviato gli atti al Municipio affinché proceda come indicato ai sensi dei
considerandi.
Preliminarmente, il Governo ha indicato
che la sua competenza ad intervenire quale autorità di vigilanza sui comuni si
fonderebbe sugli art. 194 segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987
(LOC; RL 181.100) e 48 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
(LE; RL 705.100). Di seguito, ha disatteso la censura inerente la prescrizione
quinquennale prevista dall'art. 46 LE, posto che tale disposto disciplinerebbe
la questione della prescrizione delle contravvenzioni, estranea alla procedura
in oggetto, volta ad accertare la nullità della licenza edilizia. Il suo agire e
quello dell'UDC e si fonderebbe piuttosto sugli art. 194 segg. LOC. Proseguendo,
ha stabilito che il Municipio avrebbe a torto trattato la domanda del 4
settembre 2015 con la procedura di notifica, posto che il progetto si
discosterebbe notevolmente da quello autorizzato con permesso del 20 dicembre
2012. Il progetto originale si sviluppava su cinque piani e prevedeva la
costruzione di due ville unifamiliari con accessi ed entrate indipendenti. La
nuova domanda non concernerebbe unicamente la diversa distribuzione degli spazi
interni, come preteso dalle parti, bensì contemplerebbe la realizzazione di tre
nuovi appartamenti secondari, accessibili da un corpo centrale di collegamento,
in cui sono stati ricavati il vano lift e il corpo scale. Si tratterebbe dunque
di un nuovo progetto a tutti gli effetti, e ciò indipendentemente dal
fatto che l'i.o. risulti diminuito. La domanda avrebbe dovuto essere perlomeno
sopposta alla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo
(SPAAS) per valutare gli aspetti di sua competenza. Il progetto non poteva
pertanto essere considerato una semplice variante riduttiva, ma avrebbe dovuto
essere esaminato nell'ambito di una nuova domanda di costruzione in procedura
ordinaria. Proseguendo, ritenuto che al momento del rilascio della licenza
edilizia il Comune di Brione sopra Minusio presentava una quota di abitazioni
secondarie superiore al 20%, il Governo ha stabilito che il permesso sarebbe
nullo, siccome rilasciato in contrasto con gli art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost. e 8
cpv. 2 OASec 2012. Nulla potrebbero inoltre dedurre gli interessati dalla
precedente licenza del 17/20 dicembre 2012, ritenuto che gli interventi posti
in essere divergerebbero in maniera sostanziale da quelli approvati con tale permesso.
Il Municipio avrebbe dovuto essere consapevole della necessità di imporre dei
vincoli in merito all'utilizzo primario delle abitazioni ritenuto che, soltanto
un anno prima, con permesso del 30 aprile 2014, aveva imposto una limitazione
analoga. Ha poi escluso che alla fattispecie tornasse applicabile l'art. 11 della
LASec, ritenuto che non vi sarebbe in concreto una situazione di
diritto
acquisito in base alla predetta norma. L'Esecutivo cantonale ha anche
respinto l'obiezione della tutela del principio della buona fede e
dell'affidamento posto che, soppesati gli interessi in gioco, l'applicazione della
Costituzione federale e della legislazione federale prevarrebbero sulla buona
fede dei proprietari.
Il Consiglio di Stato ha quindi
accertato la nullità della licenza edilizia del 20 novembre 2015 e retrocesso
gli atti al Municipio affinché ripeta la procedura nelle corrette forme
(domanda di costruzione a posteriori), interpellando il Dipartimento del
territorio. L'Autorità inferiore ha altresì precisato che l'eventuale
licenza edilizia dovrà disporre la limitazione d'uso delle unità abitative
ai sensi di quanto prescritto dall'art. 7 cpv. 3 LASec e che con la nuova
decisione il Municipio dovrà ordinare i provvedimenti
necessari a
garantire il rispetto del diritto. Ha per contro reputato che non si
rendesse necessaria, nel corso della procedura di ricorso, l'adozione di
provvedimenti di natura cautelare, quale la sospensione d'uso (secondario)
degli appartamenti.
F. a. Contro il predetto giudizio, il RI 1 insorge
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato
(inc. n. 52.2023.206).
L'insorgente sostiene anzitutto che l'agire dell'UDC e
del Consiglio di Stato si fonderebbe sugli art. 48 cpv. 2 LE e 52 del
regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL
705.110), motivo per cui tornerebbe applicabile il termine di prescrizioni
quinquennale stabilito dall'art. 46 LE. Anche volendo applicare unicamente la
legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), tornerebbe
comunque applicabile il termine di prescrizione di cinque anni stabilito
dall'art. 196c LOC. Ritenuto poi che la procedura di vigilanza sarebbe
scaturita da una segnalazione di privati, il ricorrente chiede di avere accesso
a tutti gli atti, per verificare se tali segnalazioni rispettino le
prescrizioni formali dell'art. 48 cpv. 2 del regolamento di applicazione della LOC del 30
giugno 1987 (RALOC; RL 181.110).
Di seguito, argomenta che il progetto del 2015 configurerebbe una variante
riduttiva di quello del 2012. La domanda, benché preveda un'unità abitativa
supplementare, comporterebbe infatti una diminuzione significativa dell'i.o. e
dell'i.s. Sarebbe pertanto giustificata l'adozione della procedura di notifica.
Proseguendo, sostiene che la licenza edilizia del 20 novembre 2015, tenuto
conto del termine di impugnazione di 30 giorni e delle ferie giudiziarie (art.
16 cpv. 1 lett. c della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), sarebbe passata
in giudicato il 7 gennaio 2016. Alla stessa, richiamata la DTF 144 II 326, tornerebbe
dunque applicabile la LASec, come previsto dall'art. 25 cpv. 1 LASec. Ritenuto
che la licenza edilizia del 2015 concernerebbe una variante riduttiva del
progetto approvato nel 2012, il permesso sarebbe valido giusta l'art. 25 cpv. 4
LASec. L'immobile potrebbe inoltre essere autorizzato giusta l'art. 11 LASec. Da
ultimo, l'insorgente lamenta che la decisione governativa violerebbe il
principio del divieto d'arbitrio e di proporzionalità.
b. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone, per sé
e in rappresentanza del Dipartimento del Territorio e del Consiglio di Stato, l'UDC
con argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, in appresso.
c. CO 1 e CO 2 con CO 3 aderiscono alle considerazioni
dell'insorgente, rinunciando a presentare delle osservazioni. Anche CO 4 con CO
5 si associano alle argomentazioni del ricorrente.
d. Con decreto del 25 settembre 2023, il giudice
delegato del Tribunale ha estromesso dall'incarto la risposta dell'CO 7,
siccome tardiva.
e. Con la replica, l'insorgente si è limitato a
confermare il contenuto del suo ricorso. Non vi è quindi stato un ulteriore
scambio di allegati.
G.
a. Anche CO 4 e CO 5, impugnano la
decisione governativa dinanzi a questo Tribunale, chiedendo che sia annullata e
che venga confermata la licenza edilizia (inc. n. 52.2023. 209).
Gli insorgenti sostengono anzitutto che il progetto
del 2015 consisterebbe in una variante riduttiva di quello approvato nel 2012.
L'i.o. risulterebbe inferiore, mentre l'i.s. resterebbe invariato. Sarebbe dunque
corretta la scelta di adottare la procedura di notifica. I ricorrenti,
richiamata la sentenza del 20 novembre 2007 di questo Tribunale (inc. n.
52.2007.301), sostengono poi che, anche se la procedura fosse irrita, tale
difetto non comporterebbe la nullità della licenza. Il Dipartimento del
territorio avrebbe semmai dovuto impugnare la licenza edilizia, al più tardi, entro
30 giorni dalla notifica dello scritto del 25 novembre 2021. Il permesso non potrebbe
neppure essere annullato dall'Autorità di vigilanza, posto che sarebbe decorso
il termine di 5 anni stabilito dall'art. 196c LOC. Argomentano inoltre che la
constatazione della nullità integrale della licenza violerebbe la garanzia
costituzionale della proprietà, non sarebbe sorretta da un interesse pubblico e
sarebbe lesiva del principio di proporzionalità. Di seguito, CO 4 e CO 5
sostengono che l'immobile potrebbe essere autorizzato giusta l'art. 11 cpv. 2
LASec. Proseguendo, i ricorrenti contestano una violazione del principio della
buona fede e dell'affidamento. Il Municipio, autorità competente in materia di
residenze secondarie, avrebbe autorizzato la costruzione delle abitazioni senza
limitazione d'uso. La possibilità di utilizzare tali appartamenti quali
residenze secondarie sarebbe stata confermata dall'autorità comunale anche con
successivi scritti dell'11 ottobre 2017 e del 27 luglio 2020. Per gli
interessati, la possibilità di utilizzare le unità abitative quale residenza
secondaria, sarebbe stata una condizione essenziale per il loro acquisto. Oltre
a ciò, i ricorrenti avrebbero sostenuto importanti investimenti e spese (oltre
fr. 650'000.-) in relazione al loro appartamento, che non sarebbero reversibili
senza subire un grave pregiudizio. Censurano inoltre l'agire dell'UDC, che
avrebbe informato le parti della procedura in corso unicamente con scritto del
20 settembre 2022, quando la questione sarebbe stata già nota da settembre
2021, ciò che avrebbe ulteriormente aggravato la situazione inerente gli
investimenti e le spese nel frattempo effettuati dai proprietari. Tenuto conto
di tali circostanze la possibilità di utilizzare gli appartamenti quali
abitazioni secondarie andrebbe in ogni caso tutelata.
b. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone, per sé
e in rappresentanza del Dipartimento del Territorio e del Consiglio di Stato,
l'UDC con argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei
considerandi di diritto.
c. CO 1 e CO 2 con CO 3 aderiscono alle considerazioni
dell'insorgente, rinunciando a presentare delle osservazioni. Il RI 1 è rimasto silente.
d. Con decreto del 25 settembre 2023, il giudice
delegato del Tribunale ha estromesso dall'incarto la risposta dell'CO 7,
siccome tardiva.
e. In replica e
duplica, gli insorgenti e l'UDC si riconfermano nelle rispettive allegazioni e
domande, approfondendo le loro tesi. Il RI 1,
CO 1 e CO 2 con CO 3 hanno rinunciato
a presentare una duplica. L'CO 7 è
rimasto silente.
H.
a. Pure CO 1 e CO 2 con CO 3 interpongono
ricorso contro la decisione governativa dinanzi a questo Tribunale (inc. n.
52.2023.211), chiedendo in limine litis che venga annullata essendo accertata
la prescrizione giusta gli art. 46 LE e 196 LOC, rispettivamente, in subordine,
che venga accertata la violazione del diritto di essere sentiti di __________ e
della __________ e che l'incarto venga rinviato all'istanza inferiore affinché
conceda loro la facoltà di esprimersi prima di emanare una nuova decisone. In
via subordinata, postulano che il giudizio governativo venga annullato e che
venga confermata la licenza edilizia. In via ulteriormente subordinata,
postulano l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all'istanza inferiore affinché venga garantito a __________ e alla __________
il diritto di essere sentiti.
I ricorrenti sostengono che l'agire del Consiglio di
Stato e dell'UDC si fonderebbe sulla LE e il RLE, ragione per cui tornerebbe
applicabile il termine di prescrizione di 5 anni previsto dall'art. 46 LE.
Analoghe considerazioni varrebbero a loro dire qualora fosse applicabile la
LOC. La violazione della LE da parte del Comune non comporterebbe, infatti, la
nullità della decisione, ma tuttalpiù che sia annullabile, motivo per cui
tornerebbe applicabile il termine di prescrizione di 5 anni stabilito dall'art.
196c LOC. Di seguito, lamentano una violazione del diritto di essere sentiti di
__________, precedente proprietario del fondo e istante in licenza, e della __________,
antecedente proprietaria e venditrice delle unità di PPP, i quali non sono
stati coinvolti nella procedura di vigilanza. Sostengono inoltre che con la
risoluzione impugnata il Governo avrebbe revocato non solo la licenza
edilizia del 2015, ma pure quella del 2012. Proseguendo, contestano un
accertamento inesatto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, che non
avrebbe considerato il fatto che le differenze tra il progetto del 2012 e
quello del 2015 sarebbero dovute alla necessità di adeguare l'intervento alla
strada allora in costruzione. Argomentano poi che il progetto del 2015
costituirebbe una variante riduttiva di quello precedente. La nuova domanda
adatterebbe infatti lo stabile alle quote della strada. L'immobile sarebbe
stato traslato verso l'alto per permettere la formazione di un parcheggio sul
tetto dell'abitazione accessibile dalla strada. La riduzione della volumetria e
dell'i.o. sarebbe inoltre evidente.
Richiamata poi la STA 52.2007.301 citata, sostengono anche
loro che l'adozione della procedura di notifica, anziché di quella ordinaria,
non comporterebbe comunque la nullità della licenza. Pure CO 1 e CO 2 con CO 3
ritengono poi che la licenza edilizia del 19/20 novembre 2015 sarebbe cresciuta
in giudicato ad inizio gennaio 2016, motivo per cui tornerebbe applicabile la
LASec. L'immobile potrebbe dunque essere autorizzato giusta l'art. 11 cpv. 2
LASec. La licenza edilizia del 2012 sarebbe invece valida giusta l'art. 25 cpv.
5 LASec. Censurano poi, in considerazione delle licenze edilizie rilasciate dal
Municipio, delle conferme scritte fornite dall'autorità comunale circa la
destinazione degli appartamenti, degli investimenti eseguiti e delle spese
effettuate (compreso l'acquisto dell'adiacente mapp. __________), una
violazione del principio della buona fede e dell'affidamento. Da ultimo, sostengono
che la dichiarazione di nullità sarebbe parificabile a una revoca delle licenze, in contrasto con
il principio
della sicurezza del diritto.
b. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone, per sé
e in rappresentanza del Dipartimento del Territorio e del Consiglio di Stato,
l'UDC con argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, in
appresso.
c. CO 4 con CO 5 aderiscono alle argomentazioni dei
ricorrenti. Il RI 1 è rimasto silente.
d. Con decreto del 25 settembre 2023, il giudice
delegato del Tribunale ha estromesso dall'incarto la risposta dell'CO 7,
siccome tardiva.
e. In replica e
duplica, gli insorgenti e l'UDC si riconfermano nelle rispettive allegazioni e
domande, approfondendo le loro tesi. CO 4 e CO 5 ribadiscono le proprie
argomentazioni. Il RI 1 ha rinunciato a
presentare una duplica. L'CO 7 è
rimasto silente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. Giusta l'art. 48 cpv. 5 LE, contro le decisioni del Consiglio di Stato, emanate
quale Autorità di vigilanza sui Comuni, è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo come all'art. 207 LOC. Secondo quest'ultima norma, ha anzitutto
diritto di ricorso chi è leso nei suoi legittimi interessi (cpv. 1). Il
Comune, prosegue il disposto (cpv. 2), è legittimato a ricorrere se leso nella
sua autonomia.
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo
è quindi data dagli art. 48 cpv. 5 LE e 207 cpv. 1 LOC.
1.1.2. Certa è inoltre la legittimazione attiva dei
ricorrenti CO 4, CO 5, CO 1 e CO 2, e CO 3, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato, di cui
sono destinatari (art.
207 cpv. 1 LOC; art. 65 cpv. 1 LPAmm).
1.1.3. Per quanto riguarda la legittimazione
attiva del RI 1, la stessa non appare invece scontata. Nella misura in cui l'Esecutivo
comunale la fonda sulla lesione della propria autonomia comunale (cfr. ricorso,
pag. 2), occorre in effetti considerare che, in base alla giurisprudenza del Tribunale
federale, la questione delle abitazioni secondarie è di principio disciplinata
e limitata direttamente a livello federale dall'art. 75b Cost. e dalle relative
norme di attuazione, di modo che ai Comuni non rimane di massima alcun margine
decisionale e, pertanto, nessuna autonomia (cfr. STF 1C_68/2014 del 15 agosto
2014 consid. 2.1, non pubblicato nella DTF 140 II 378; cfr. pure: STF
1C_10/2022 del 28 gennaio 2022 consid. 2.2). In concreto, il Municipio non
spiega quale autonomia avrebbe nell'applicazione delle norme (art. 11 e 25 LASec) di cui
lamenta la violazione da parte dell'autorità di vigilanza. L'Esecutivo comunale
non pretende neppure di essere toccato dalla decisione impugnata alla stregua
di un privato, ovvero di avere un interesse diretto al suo annullamento ai
sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm (cfr. STF 1C_10/2022 citata consid. 2.1). Da
questi profili l'impugnativa del RI 1 appare dunque irricevibile. Resta da chiedersi se la qualità per agire vada
riconosciuta al RI 1 nella misura in cui insorge ad adiuvandum, ovvero a
fianco dei ricorrenti privati, proprietari delle PPP. Facoltà, questa, che
viene riconosciuta al Comune, nell'ambito del campo di applicazione dell'art. 21
cpv. 2 LE, in caso di annullamento di una decisione del Municipio
favorevole all'istante (cfr. STA
52.2005.182 del 26 luglio 2005 consid. 1). Sennonché, nel caso di specie, la
legittimazione del RI 1 non si basa sull'art. 21 cpv. 2 LE, ma sull'art. 107
cpv. 2 LOC, che fa espressamente dipendere la legittimazione ricorsuale del
Comune dalla lesione della sua autonomia. La questione, di portata pratica
limitata in quanto anche i privati proprietari sono insorti avverso la
controversa decisione governativa, non necessita di essere ulteriormente
approfondita, ritenuto che (anche) il ricorso del RI 1 andrebbe comunque respinto
nel merito.
1.2. Con queste precisazioni, i ricorsi, tempestivi
(art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono dunque ricevibili in ordine. Resta da verificare
se e in che misura il giudizio censurato sia impugnabile in quanto tale (cfr.
consid. 2).
1.3. Avendo
il medesimo fondamento di fatto, i gravami possono essere decisi con un unico
giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm) sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della
controversia emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. A una valutazione
anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), le
prove sollecitate dai ricorrenti (ispezione a registro fondiario, richiamo
dall'ARE dell'intero incarto, edizione dal Municipio/Ufficio tecnico degli
incarti relativi alle domande di costruzione e alle licenze edilizie del mapp. __________,
dell'incarto relativo alla domanda di costruzione inerente il mapp. ____________________,
della risoluzione municipale del 19 novembre 2015 con il verbale di discussione),
non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Gli atti prodotti dall'UDC (incarti dipartimentali inerenti
le licenze edilizie del 17/20 dicembre 2012 e del 28/30 aprile 2014, incarto di
vigilanza [comprensivo dei documenti della licenza edilizia del 19/20 novembre
2015]) bastano infatti per statuire sulle impugnative. Le
questioni che si pongono, del resto, sono essenzialmente di natura giuridica.
Considerandi
2.
2.1. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che rinvia la causa per
nuovo giudizio all'istanza inferiore è in linea di principio una decisione
incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 135 V 141 consid. 1.1, 134 II 124 consid.
1.3, 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale anche quando il giudizio impugnato
statuisce su una questione di fondo parziale (cfr. DTF 134 II 124 consid. 1.3
con rinvii, 133 V 477 consid. 4.2). Resta riservato il caso in cui all'istanza
inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più alcun margine
decisionale, dovendosi limitare a eseguire quanto disposto dall'autorità
superiore (cfr. DTF 138 I 143 consid. 1.2, 135 V 141 consid. 1.1, 134 II 124
consid. 1.3). Questo Tribunale si riferisce a questa prassi anche per le
decisioni simili rette dalla LPAmm (cfr. tra tante, STA 52.2020.423 del 7
maggio 2021 consid. 2.1, 52.2018.206 del 3 settembre 2018, 52.2015.36 del 5
ottobre 2015 consid. 2.3.1 e rinvii).
2.2
Nel caso concreto,
il Consiglio di Stato ha accertato la nullità della licenza edilizia,
rinviandogli gli atti al Municipio affinché ripeta la procedura nelle
corrette forme (domanda di costruzione a posteriori), interpellando il
Dipartimento del territorio. Il Governo ha altresì precisato che
l'eventuale licenza edilizia dovrà disporre la limitazione d'uso delle unità
abitative ai sensi di quanto prescritto dall'art. 7 cpv. 3 LASec e che con
la nuova decisione il Municipio dovrà ordinare i provvedimenti
necessari
a garantire il rispetto del diritto. Con il giudizio impugnato l'autorità
inferiore ha quindi deciso in modo vincolante che la licenza edilizia del 19/20
novembre 2015 è nulla, impartendo al Municipio istruzioni altrettanto
vincolanti in merito all'uso secondario di quanto realizzato nel caso in cui,
al termine della nuova procedura di rilascio del permesso a posteriori, venisse
rilasciata la licenza edilizia. Benché tale giudizio non ponga di per sé
termine al procedimento, va quindi assimilato ad una decisione finale. Ferme
queste premesse, occorre ritenere che siano dati i presupposti per esaminare i
ricorsi nel merito.
3.
Diritto di
essere sentiti
3.1
Il diritto di
essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., assicura al cittadino la
facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che modifica a suo
scapito la sua situazione giuridica. Esso comprende il diritto per
l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi
esprimere sui risultati in quanto possano influire sul giudizio che dovrà
essere preso (cfr. DTF 129 V 73 consid. 4a, 126 I 15 consid. 2 a/aa, 124 I 241
consid. 2 e rispettivi rinvii).
3.2
CO 1 e CO 2 con CO
3.
lamentano una violazione del diritto di essere sentiti di __________,
precedente proprietario del fondo e istante in licenza, e della __________, antecedente
proprietaria e venditrice delle unità di PPP, i quali non sarebbero stati
coinvolti nella procedura di vigilanza. A torto.
Quali
proprietari delle PPP realizzate in base alla controversa licenza edilizia, i
ricorrenti sono stati interpellati, unitamente al Municipio, nell'ambito della procedura
di vigilanza in esame. Giustamente, poiché essi sono chiamati a rispondere
(anche) del comportamento dei precedenti proprietari (cfr., mutatis mutandis,
STA 52.2020. 307 del 29 marzo 2022 consid. 3.3 e rimandi, confermata da STF 1C_246/2022
del 18 maggio 2022). Il loro diritto di essere sentiti è dunque stato
garantito. Neppure loro sostengono il contrario. Se ritenevano opportuno che,
ai fini degli accertamenti necessari, venissero sentite terze persone, ad
esempio come testi, avrebbero quindi dovuto richiederlo o produrre una loro
dichiarazione nel contesto della procedura di vigilanza, oppure, ancora, far
capo all'istituto della chiamata in causa (art. 45 LPAmm), ciò che non risulta
ch'essi abbiano fatto. Non possono invece pretendere d'invocare in questa sede
la violazione del diritto di essere sentito di terzi, che non hanno avuto veste
di parte nel procedimento. Gli insorgenti non rendono nemmeno verosimile,
limitandosi a sollevare una generica censura, che a causa del lamentato difetto
i fatti determinanti ai fini del giudizio non sarebbero stati sufficientemente
acclarati, né ciò risulta altrimenti. La questione non necessita dunque di
essere approfondita.
4.
Vigilanza - Competenza
e prescrizione
4.1
4.1.1
Giusta l'art. 48
cpv. 1 LE, l'applicazione della legge, dei regolamenti edilizi e dei piani
regolatori è compito del Municipio. Il Consiglio di Stato, soggiunge la norma
(cpv. 2), può intervenire d'ufficio per imporre all'autorità comunale
l'applicazione della legge, dei piani e dei regolamenti edilizi. Il disposto ricalca
il principio generale della vigilanza sui comuni contenuto nell'art. 194 LOC,
secondo cui i comuni, nel rispetto della loro autonomia, so-no
sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato, che designa il Dipartimento
competente (cfr. STA 52.2011.210 del 15 marzo 2012 consid. 4.1).
Il Dipartimento del territorio, dispone dal canto suo
l'art. 52 RLE, vigila sull'osservanza della legge nei comuni, facendone
rapporto al Consiglio di Stato nei casi in cui si giustifichi l'intervento
d'ufficio previsto dall'art. 48 cpv. 2 LE. L'art. 44l cpv. 4 RLE precisa a sua
volta che il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull'applicazione della
LASec (art. 15 LASec). Nelle procedure edilizie essa è esercitata secondo i
disposti dell'art. 52 RLE.
In base al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali
del 24 agosto 1994 (regolamento sulle deleghe; RL 172.220) la competenza del Dipartimento
a vigilare è delegata all'UDC (cfr. allegato del regolamento).
4.1.2
In concreto, la competenza dell'UDC ad
intervenire quale autorità di vigilanza si fonda sugli art. 44l cpv. 4 e 52 RLE
e il relativo regolamento sulle deleghe. Dopo aver constatato la possibile violazione
della LASec e aver dato alle parti la possibilità di esprimersi, l'Autorità
dipartimentale ha chiesto l'intervento del Consiglio di Stato, al quale incombe
la vigilanza in senso lato (art. 48 cpv. 2 LE). La competenza dell'UDC e del
Consiglio di Stato ad intervenire quali autorità di vigilanza nel caso concreto
è dunque certa.
4.2
4.2.1
Giusta
l'art. 196c
cpv. 1 LOC,
cui rinvia l'art. 48 cpv. 4 LE, l'autorità di vigilanza può adottare
provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi comunali,
allorquando, cumulativamente a) l'agire degli organi locali violi manifesta-mente
norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti e b) lo impongano
importanti e preponderanti interessi collettivi.
Ne deriva che le decisioni dell'autorità inferiore
possono essere annullate dall'Esecutivo cantonale, agente come autorità di
vigilanza sui comuni e sui Dipartimenti, soltanto in caso di violazione
manifesta di chiare disposizioni di legge, di norme procedurali essenziali e di
interessi pubblici rilevanti, cioè solo in quanto siano dati i presupposti
della revoca della licenza edilizia (art. 18 LE; cfr. DTF 107 Ib 35 consid. 4a
e b; STA 52.2011.210 citata consid. 4.1;
Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1379 ad art. 48 LE). La
facoltà di annullare le risoluzioni degli organi comunali si prescrive nel
termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato. È riservata ai terzi l'azione
di risarcimento (196c cpv. 2 LOC).
4.2.2
L'emanazione di
una decisione costituisce un atto amministrativo. Se tale atto viene emanato in
dispregio della legge, esso è inficiato da un vizio. La nullità, ovvero
l'inefficacia assoluta, irrimediabile e rilevabile in ogni tempo, di una
decisione viziata costituisce un caso eccezionale. Di regola, una decisione
inficiata da difetti è soltanto annullabile. La nullità è tuttavia ammessa
quando il difetto è particolarmente
grave ed evidente, purché non sia pregiudicata in modo intollerabile la
sicurezza del diritto (cfr. DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3, 137 I 273 consid.
3.1, 133 II 366 consid. 3.1 e 3.2 e rimandi; STF 1C_5/2019 del 12 luglio 2019
consid. 4.2), oppure se, come nel caso di specie, è esplicitamente prevista
dalla legge (cfr. DTF 139 II 243 consid. 11.3 e 11.6; STF 1C_322/2014 del 22
aprile 2015 consid. 3.4).
4.2.3
In concreto, il Governo, nella sua veste di
autorità di vigilanza, ha stabilito la nullità della licenza del 2015, ciò che
è possibile in ogni tempo (cfr. supra consid. 4.2.2). Non torna dunque
applicabile il termine di prescrizione di cinque anni stabilito dagli art. 196c
cpv. 2 LOC. Tantomeno, è applicabile l'art. 46 cpv. 5 LE, che regola la
prescrizione dell'azione volta a sanzionare le contravvenzioni alla LE, ai
piani regolatori e ai regolamenti edilizi comunali. Da respingere sono dunque le
censure dei ricorrenti su questo punto.
5.
Nullità
5.1
Brione Sopra Minusio era tra i comuni nei quali si presumeva che la quota
di abitazioni secondarie superasse il 20% del totale delle abitazioni. Per
questo motivo, figurava nell'Allegato dell'OASec 2012. Tale presunzione
non è stata confutata dal comune interessato facendo capo alla
possibilità concessagli a tale scopo
dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Tant'é che esso figurava pure
nell'analogo Allegato dell'OASec, abrogato con effetto dal 1° gennaio 2018 e
compare tutt'ora nel corrente elenco pubblicato dall'Ufficio federale dello
sviluppo territoriale (ARE; cfr. art. 2 cpv. 4 OASec). Il Comune di Brione
sopra Minusio rientrava pertanto nel campo d'applicazione dell'OASec 2012 e
rientra pure in quello della LASec. Nessuno lo contesta.
5.2
5.2.1
L'11 marzo 2012 è entrato in vigore
l'art. 75b Cost., secondo cui la quota di abitazioni
secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie utile
lorda per piano utilizzata a scopo abitativo in un Comune non può eccedere il
20.
% (cpv. 1). In due sentenze di principio del 22 maggio 2013 il Tribunale
federale ha ritenuto che questa disposizione costituzionale si applicasse a
tutte le licenze edilizie rilasciate in prima istanza dopo l'11 marzo 2012 (DTF 139 II 243 consid.
11.1
e DTF 139 II 263 consid.
7). Era pure applicabile ai permessi di costruzione che, dopo l'11 marzo 2012,
venivano modificati in misura rilevante nell'ambito di una procedura ricorsuale
(DTF 139 II 263 consid. 7). Di contro, non si applicava alle autorizzazioni
rilasciate prima dell'11 marzo 2012, che restavano quindi valide anche se, a
seguito di una procedura di ricorso, erano cresciute in giudicato dopo tale
data (DTF 139 II 243 consid.
11.6; 139 II 263 consid. 3).
5.2.2
Il 1° gennaio 2016 sono entrate in
vigore la LASec e la relativa Ordinanza del 4 dicembre 2015 (OASec; RS 702.1),
che hanno abrogato l'Ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012
(OASec 2012), in vigore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, e
concretizzato gli art. 75be 197 cifra 9 Cost., che
disciplinano, in particolare, l'ammissibilità della costruzione di nuove
abitazioni, delle modifiche edilizie e dei cambiamenti di destinazione di
abitazioni esistenti nei comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera
il 20% (art. 1 LASec). Le relative disposizioni
transitorie stabiliscono anzitutto che la legge si applica a tutte le domande
di costruzione che devono essere decise in prima istanza o su ricorso dopo la
sua entrata in vigore, ovvero quelle che non sono ancora passate in giudicato
al 1° gennaio 2016 (art. 25 cpv. 1 LASec; cfr., al riguardo,
DTF 144 II 328 consid. 2.4; cfr. pure, sulle critiche espresse in dottrina, Ernst Hauser/ Christoph Jäger, in:
Stephan Wolf/Aron Pfammatter (curatori), Zweitwohnungsgesetz (ZWG) - unter
Einbezug der Zweitwohnungsverordung (ZWV), Berna 2021, pag. 241 n. 16, pag. 242
n. 18; Jean-Baptiste Zufferey/Valérie Bodevin, Les résidences
secondaires en droit suisse - Sources législatives et administratives -
Jurisprudence 2015-2022, Zurigo 2023, pag. 18 n. 13). Le norme transitorie prevedono
inoltre che le autorizzazioni edilizie rilasciate conformemente al diritto
procedurale cantonale prima del 31 dicembre 2012 con decisione passata in
giudicato restano valide (art. 25 cpv. 4 LASec). Su
questo aspetto, la norma ha così concretizzato la prassi del Tribunale federale
che considerava acquisite le autorizzazioni passate in giudicato prima
dell'entrata in vigore - l'11 marzo 2012- dell'articolo costituzionale e
soltanto annullabili quelle la cui entrata in forza di cosa giudicata è
intervenuta prima del 1° gennaio 2013 (DTF 139 II 243 consid.
11.6; STF 1C_555/2023 del 12 giugno 2024 consid. 2.3, 1C_439/2017 del 6 agosto
2018.
consid. 3.2). Infine, l'art. 25 cpv. 5 LASec stabilisce
che le autorizzazioni passate in giudicato conformemente al diritto procedurale
cantonale tra il 1° gennaio 2013 e l'entrata in vigore della LASec restano valide
a condizione che siano state rilasciate in base all'OASec 2012 (cfr. STF 1C_281/2018
del 12 settembre 2019 consid. 3.2, 1C_439/2017 citata consid. 3.2). Ciò vale
anche per i permessi rilasciati entro il 31 dicembre 2012 ma che, pur non
essendo stati impugnati, sono cresciuti in giudicato dopo il 1° gennaio 2013 (cfr.
STF 1C_555/2023 citata consid. 2.3, 1C_439/2017 citata consid.
3.3; cfr. Jäger/Hauser, op. cit., n.
41.
ad art. 25; François Bianchi,
La loi sur les résidences secondaires: une première approche, in:
Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht, 96/2015 pag.
293, 298 seg.).
5.3
5.3.1
Nel caso concreto, la licenza edilizia del 17/20 dicembre 2012 è stata oggetto
di un ricorso al Consiglio di Stato, sfociato nella decisione governativa del
10.
aprile 2013. Nella misura in cui ammette l'uso secondario delle abitazioni,
tale permesso, cresciuto in giudicato dopo il 1° gennaio 2013, sarebbe dunque valido
unicamente se fosse stato rilasciato conformemente all'OASec 2012 (art. 25 cpv.
5.
LASec). Ora, secondo l'art. 4 OASec 2012 nei comuni con una quota di
abitazioni secondarie superiore al 20% potevano essere rilasciate
autorizzazioni soltanto per la costruzione di abitazioni che: (a) sono
utilizzate quali abitazioni primarie; oppure (b) non sono strutturate o
arredate individualmente e vengono messe durevolmente a disposizione di clienti
alle usuali condizioni di mercato, esclusivamente per soggiorni di breve
durata, sempre che (1) siano sfruttate nel quadro di forme di alloggio
strutturate oppure (2) il proprietario abiti nella stessa casa. L'art. 8 cpv. 1
OASec 2012 stabiliva dal canto suo che le autorizzazioni edilizie per nuove
abitazioni secondarie potevano essere rilasciate in virtù del diritto anteriore
sulla base di un piano regolatore speciale inerente a un progetto se detto
piano: (a) è stato approvato prima dell'11 marzo 2012; e (b) disciplina gli
elementi essenziali dell'autorizzazione edilizia riguardanti l'ubicazione, la
posizione, le dimensioni e l'aspetto degli edifici e degli impianti, nonché la
modalità e l'indice del loro sfruttamento. Infine, fatte salve le
autorizzazioni di cui sopra (art. 4 lett. b e 8 cpv. 1), giusta l'art. 8 cpv. 2
OASec 2012 erano nulle le autorizzazioni edilizie per la costruzione di
abitazioni secondarie concesse tra il 1° gennaio 2013 e la sostituzione dell'OASec
2012.
da parte della legislazione d'esecuzione ordinaria, cioè la LASec. Ferme
queste premesse, v'è da ritenere che (anche) la licenza edilizia del 17/20 dicembre 2012 fosse/sia da considerare
nulla in virtù degli art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost. e art. 8 cpv. 2 OASec
2012.
in relazione con l'art. 25 cpv. 5 LASec (STF 1C_439/2017 citata consid.
3.4). Posto che la stessa non è comunque stata
sfruttata dall'allora istante in licenza, che non vi si è attenuto, e che non è
neppure oggetto del giudizio governativo impugnato, la questione non va
approfondita oltre.
5.3.2
La licenza edilizia del 28/30 aprile 2014 è stata correttamente subordinata
alla condizione che le abitazioni fossero utilizzate esclusivamente a scopo primario.
Come tale, essa non poneva dunque problemi sotto il filo della normativa sulle
abitazioni secondarie. Dato che anche in questo caso l'allora istante in
licenza non si è attenuto al permesso ricevuto, che peraltro nessuno invoca, non
occorre soffermarsi oltre sullo stesso.
5.3.3
Quanto alla licenza edilizia del 19/20
novembre 2015, che non pone(va) limitazioni circa la destinazione degli
appartamenti, essa è stata rilasciata ed è passata in giudicato, quantomeno nei
confronti dell'istante in licenza, tra il 1° gennaio 2013 ed il 1°
gennaio 2016. Non essendo fatto valere che il permesso fosse conforme all'OASec
2012, né ciò risultando altrimenti, esso è giustamente stato dichiarato nullo in
applicazione degli art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost. e art. 8 cpv. 2 OASec 2012 in
relazione con l'art. 25 cpv. 5 LASec (cfr. STF 1C_281/2018 citata consid. 3.3).
Nulla possono dedurre gli insorgenti dal
progetto del 2012, sia perché la domanda del 2015 concerneva un'opera
chiaramente differente, sia perché, come accennato, anche il relativo permesso va
considerato nullo (cfr. supra consid. 5.3.1). La decisione impugnata,
che ha accertato la nullità della licenza, non è dunque arbitraria, né
tantomeno lesiva del principio di proporzionalità e della sicurezza del
diritto. Contrariamente a quanto preteso, la dichiarazione di nullità del
permesso non è neppure contraria alla garanzia costituzionale della proprietà,
che, notoriamente, tutela unicamente l'esercizio legittimo della proprietà
privata, nei limiti tracciati dall'ordinamento giuridico nell'interesse
pubblico, in particolare considerando le esigenze della pianificazione del
territorio, nelle quali rientra anche la limitazione - dal 2012 prevista anche
a livello federale - delle residenze secondarie (cfr. DTF 146 I 70 consid. 6.1,
145.
II 140 consid. 4.1, 117 Ib 243 consid. 3a). Da ultimo, essendo stato realizzato dopo l'11 marzo 2012, l'edificio in
discussione configura una nuova costruzione, alla quale non è quindi applicabile
l'art. 11 LASec. Per abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore
s'intendono in effetti quelle che sono state realizzate prima dell'11
marzo 2012 nel rispetto delle disposizioni in vigore o la cui realizzazione
risultava autorizzata in tale data con decisione passata in giudicato (cfr.
art. 10 LASec). Ciò detto, le censure dei
ricorrenti vanno disattese.
6.
Buona fede
6.1
L'art. 9 Cost.
istituisce un diritto fondamentale del cittadino a essere trattato secondo il
principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. In materia di
diritto amministrativo, tale principio tutela l'amministrato nei confronti
dell'autorità, quando, assolte determinate condizioni, il medesimo abbia agito
conformemente alle istruzioni e alle dichiarazioni di quest'ultima. Il
principio tutela in particolare la fiducia riposta in un'informazione ricevuta
dall'autorità o in un suo determinato comportamento suscettibile di destare
un'aspettativa legittima, quando l'autorità sia intervenuta in una situazione
concreta riguardo a determinate persone, quand'essa era competente a rilasciare
l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati
motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso
delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando non
siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio
dell'informazione stessa (cfr. DTF 143 V 341 consid. 5.2.1, 131 II 627 consid.
6.1, 130 I 26 consid. 8.1; cfr. inoltre DTF 137 I 69 consid. 2.5.1).
6.2
Nel caso concreto, come testé
illustrato, la licenza edilizia rilasciata il 19/20
novembre 2015 dal Municipio è nulla. Non è dunque suscettibile di esplicare
effetti giuridici. In tali circostanze, la pretesa violazione del principio
della buona fede e dell'affidamento non consente di confermare la validità del
controverso permesso. Certo, i ricorrenti fanno valere che in data 11/12
ottobre 2017 il Municipio ha confermato all'arch. __________ che le abitazioni
sul mapp.__________ non soggiacevano alla LASec e potevano quindi essere
utilizzate quali residenze secondarie e che a tale comunicazione, ribadita pure
dall'Ufficio tecnico comunale in data 27 luglio 2020, si faceva riferimento nei
rogiti di compravendita. Si tratta tuttavia di aspetti fattuali che potranno se
del caso essere presi in considerazione, sotto il profilo del principio della
proporzionalità, nell'ambito della eventuale futura adozione di misure di
ripristino volte a esigere il rispetto dell'obbligo di destinare le PPP a
residenza primaria (cfr. STA 52.2021.141 del 28 febbraio 2022 consid. 4.2, 52.2020.37
del 7 febbraio 2022 consid. 4.2).
7.
Il RI 1 chiede
di avere accesso a tutti gli atti, per verificare se le segnalazioni inoltrate
dai privati rispettino le prescrizioni formali dell'art. 48 cpv. 2 RALOC.
Ora, non è dato di vedere
in che modo il Comune potrebbe contestare sotto il profilo formale tali
segnalazione, posto che tale competenza spetterebbe semmai all'UDC quale
autorità di vigilanza, il quale, dandovi seguito, ha implicitamente dimostrato
di non ravvisare problemi da questo profilo. La censura/richiesta è in ogni
caso superata, posto che alle parti sono stati messi a disposizione gli incarti
dipartimentali, compreso l'incarto di vigilanza che contempla le predette
segnalazioni (cfr. risposte dell'UDC, pag. 1), senza che il RI 1 abbia poi
preso ulteriormente posizione sull'argomento.
8.
8.1. Sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso del RI 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile, mentre i ricorsi dei ricorrenti privati sono respinti.
8.2
La tassa di giustizia è posta a carico di CO 4 e CO
5, CO 1 e CO 2, e CO 3, in solido, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm), ritenuto che
il Comune ne va esente, essendo comparso in lite per esigenze di funzione (art.
47.
cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano
ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso del RI 1 è respinto.
2.
I ricorsi di
CO 4 e CO 5, rispettivamente di CO 1
e CO 2 e CO 3 sono respinti.
3.
La tassa di
giustizia di fr. 3'600.-, è posta a carico di CO 4 e CO 5, CO 1 e CO 2, e CO 3, secondo quanto da essi già
anticipato. Non si assegnano ripetibili.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente Il cancelliere