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Decisione

52.2023.206

Nullità di una licenza edilizia per residenze secondarie

5 dicembre 2024Italiano40 min

2012-384/avviso cantonale no. 81846 - Variante riduttiva. Il progetto contemplava

Source ti.ch

Incarti n.

a. 52.2023.206

b. 52.2023.209

c. 52.2023.211

Lugano

5

dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente

Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

cancelliere:

Federico Lantin

statuendo sui ricorsi

a.

b.

c.

del

2 giugno 2023 del

RI

1

patrocinato

da: PA 1

del

5 giugno 2023 di

CO

4 e CO 5,

patrocinati

da: PA 3, ,

del

6 giugno 2023 di

CO

1 e CO 2, ,

CO

3, ,

patrocinati

da: PA 2, ,

contro

la risoluzione del 3 maggio 2023 (n. 2213) del

Consiglio di Stato che accerta la nullità della decisione del 19/20 novembre

2015 con la quale il Municipio di Brione sopra Minusio ha rilasciato a __________

la licenza edilizia per l'edificazione di un immobile sul mapp. __________ di

quel Comune;

ritenuto, in

fatto

A.

a. Il mapp. __________ di Brione

sopra Minusio è un fondo in pendio intavolato a far tempo dal 5 marzo 2018 come

proprietà per piani (PPP). CO 4 e CO 5 sono comproprietari dal 18 marzo 2021 della PPP n. __________, CO 3

è proprietario

dal 9 luglio 2021 della

PPP n.

__________ e CO 1 e CO 2 sono comproprietari dal 15 giugno 2021 della PPP n. __________.

Il terreno, assegnato dal vigente piano regolatore alla zona residenziale

estensiva (RE), è ubicato a valle di via __________ (mapp. __________)

realizzata tra il 2015 e il 2016 e censita come strada di servizio nel piano

del traffico.

ESTRATTO DEL PIANO DEL REGISTRO FONDIARIO

b. Il 18 settembre 2012, __________, allora

proprietario del fondo, ha chiesto al Municipio il permesso per l'edificazione

di due abitazioni indipendenti (A e B), articolate su cinque livelli (piano

notte [-2], piano notte [-1], piano giorno, piano studio, piano entrata), con

accesso dal tetto praticabile, raggiungibile tramite una rampa (pendenza 15%) posta

longitudinalmente alla strada. Erano inoltre previsti 4 posteggi scoperti a

livello del tetto.

Secondo i calcoli annessi alla domanda, sia

l'indice di sfruttamento (i.s.;0.27 < 0.40), sia l'indice di occupazione (i.o;

14.20% < 25%), erano inferiori a quelli massimi realizzabili.

Il formulario della domanda riportava che gli immobili

sarebbero stati a destinazione primaria e secondaria.

Estratto facciata

ovest

Estratto

facciata sud

c. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha

suscitato l'opposizione da parte di alcuni vicini.

d. Con avviso n. 81846 del 28 novembre

2012, i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno preavvisato

favorevolmente il progetto.

e. Il 17/20 dicembre 2012, preso atto

dell'avviso cantonale positivo, il Municipio ha rilasciato all'istante il

permesso richiesto, respingendo nel contempo le opposizioni dei vicini.

f. Con giudizio del 10 aprile 2013 (n.

1869), il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso degli opponenti avverso il

permesso, che ha confermato.

La decisione governativa è passata in

giudicato.

g. I lavori sono incominciati nel 2015,

contestualmente alla realizzazione del prolungamento di via __________.

B. a. Nel frattempo, il 3 febbraio 2014 __________ ha

inoltrato una seconda domanda di costruzione denominata variante domanda di

costruzione - edificazione di due case unifamiliari sul mapp.

__________. Per quanto qui di interesse, il progetto prevedeva di realizzare due

abitazioni unifamiliari (A e B) articolate su quattro livelli (piano entrata,

piano studio, piano giorno, piano camere), collegate da un corpo centrale

contenente il vano lift e le scale, che davano accesso al livello superiore,

posto alla quota della strada. Sarebbero stati inoltre realizzati complessivamente

6 posteggi coperti.

Secondo i calcoli annessi alla domanda,

sia l'i.s. (0.27 < 0.40), sia l'i.o. (18.71% < 25%), erano inferiori a

quelli massimi realizzabili.

Il formulario della domanda non indicava

la destinazione delle abitazioni.

b. La domanda, pubblicata dal 5 al 19

marzo 2014, non ha suscitato opposizioni da parte di privati.

c. Il 31 marzo 2014, i Servizi generali

del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente il progetto (avviso

n. 88097).

d. Il 28/30 aprile 2014, il Municipio ha rilasciato

all'istante il permesso richiesto, subordinandolo in particolare alla seguente

condizione:

Fatti

I nuovi edifici d'abitazione devono essere utilizzati esclusivamente

quali abitazioni primarie, in applicazione dell'Ordinanza federale sulle

abitazioni secondarie del 22 agosto 2012.

e. Con risoluzione del 16 settembre 2015 (n. 3865), il

Governo ha respinto il ricorso inoltrato dall'istante in licenza avverso la

predetta condizione di licenza.

Anzitutto, l'Esecutivo cantonale ha

tutelato la scelta del Municipio di considerare il progetto 2014 alla stregua

di una nuova domanda di costruzione, soggetta alla procedura ordinaria, anziché

di una variante, non soggetta a formalità, del progetto del 2012, considerate

le differenze tra le due domande. Di seguito, ha stabilito che il Comune di

Brione sopra Minusio rientrava tra i comuni in cui si presumeva che la quota di

abitazioni secondarie superasse il 20% del totale delle abitazioni secondo

l'allegato dell'ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012 (OASec

2012; RU 2012 4583). Alla fattispecie tornavano dunque applicabili l'art. 197

n. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile

1999 (Cost.; RS 101) e l'OASec 2012, che facevano divieto di rilasciare licenze

edilizie per abitazioni secondarie. Tenuto conto del principio di

proporzionalità, che vieta di respingere

una domanda di costruzione non conforme al diritto quando il difetto può essere

facilmente corretto assoggettando il permesso a una condizione di licenza, il

Consiglio di Stato ha quindi confermato la clausola accessoria imposta dal

Municipio.

La risoluzione governativa è passata in

giudicato incontestata.

f. La licenza edilizia non è stata

utilizzata dall'istante.

C. a. Il 4 settembre 2015, __________ ha inoltrato, nella

forma della notifica, una terza domanda di costruzione, denominata edificazione

sul part. __________ RFD di Brione s/Minusio - variante licenza edilizia no.

2012-384/avviso cantonale no. 81846 - Variante riduttiva. Il progetto contemplava

la realizzazione di uno stabile abitativo articolato su quattro livelli (piano

terreno, primo piano, secondo piano e piano tetto), formato da due blocchi

collegati da un corpo centrale. I tre livelli inferiori (piano terreno, primo

piano e secondo piano) era occupati ciascuno da un appartamento, con locali

cucina e soggiorno ubicati nel blocco ovest, camere, guardaroba, bagni/doccia ubicati

nel blocco est, e l'atrio/entrata nel corpo centrale che collegava tali spazi.

Nel corpo centrale erano inoltre ubicati il vano

lift e le scale che permettevano di raggiungere il tetto, sul quale erano previsti sei posteggi scoperti

accessibili dalla strada tramite una rampa leggermente inclinata (pendenza 5%).

Secondo i calcoli annessi alla domanda, sia l'i.s. (0.27

< 0.40), sia l'i.o. (10.98% < 25%), erano inferiori a quelli massimi

realizzabili.

La notifica

non precisava la destinazione degli appartamenti.

Estratto facciata ovest

Estratto facciata sud

b. Non risulta che la domanda di costruzione sia stata

pubblicata.

c. La

notifica è stata invece sottoposta al Servizio costruzioni della Sezione del

militare e della protezione della popolazione (SMPP), che in data 6 novembre

2015 ha concesso l'esonero dalla

formazione del rifugio di protezione civile, imponendo il versamento di un contributo

sostitutivo.

d. Il 19/20 novembre 2015, il Municipio

ha rilasciato a __________ la licenza edilizia, senza imporre limitazioni d'uso.

Il permesso è passato in giudicato incontestato e i

lavori sono stati portati a termine.

D. a. Il 5 marzo 2018, la

__________ ha acquistato il mapp. __________. Il medesimo giorno, il fondo è

stato costituito in proprietà per piani (PPP __________, __________, __________).

Il 18 marzo, 15 giugno

e 9 luglio 2021, mediante atti di compravendita, CO 4 e CO 5, CO 3, CO 1 e CO 2

sono divenuti proprietari delle unità abitative.

b. A seguito di alcune segnalazioni da parte di

privati, nel corso del 2021 l'CO 7 ha

sollecitato l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC), quale autorità di

vigilanza in materia edilizia, a chiarire alcune situazioni nel Comune di

Brione sopra Minusio che potevano rivelarsi in contrasto con la legge sulle

abitazioni secondarie del 20 marzo 2015 (LASec; RS 702), in vigore dal 1°

gennaio 2016.

c. Il 21 settembre 2021, l'UDC ha quindi

chiesto al Municipio, quale autorità preposta alla polizia edilizia e

all'applicazione della LASec, di procedere agli accertamenti di sua competenza

e di fornire informazioni relativamente ad alcuni casi presenti sul territorio

comunale, tra cui la costruzione sul mapp. __________.

d. Il 25 novembre 2021, il Municipio ha inoltrato

le proprie osservazioni.

Preso atto dello scritto municipale, l'UDC

ha esperito ulteriori accertamenti, poi riassunti nel suo scritto del 15

dicembre 2021, con il quale ha chiesto all'Esecutivo comunale di prendere

posizione e trasmettere, tra altri, copia dei piani inerenti la notifica di

costruzione del 4 settembre 2015.

Il Municipio ha dato seguito alla

richiesta in data 17 febbraio 2022.

e. Con scritto del 20 settembre 2022,

l'UDC ha messo al corrente i proprietari del fondo, il Municipio e l'CO 7 degli

accertamenti esperiti fino a quel momento, rilevando che la licenza rilasciata

il 19/20 novembre 2015 presentava gravi momenti di contrasto con il diritto.

Dal profilo procedurale, stanti le differenze riscontrate, il progetto avrebbe

dovuto essere esaminato nell'ambito di una nuova domanda di costruzione, da

sottoporre anche al Dipartimento del territorio, e non trattato alla stregua di

una semplice variante riduttiva della domanda approvata nel 2012. Dal profilo

materiale, ritenuto che il Comune di Brione sopra Minusio rientrava tra i

comuni in cui si presumeva che la quota di abitazioni secondarie superasse il

20% delle abitazioni totali secondo l'allegato dell'OASec 2012, la licenza del novembre

2015 sarebbe stata rilasciata in contrasto con gli art. 75b e 197 n. 9 Cost. Rilevato

come si poteva quindi prospettare l'accertamento della nullità della licenza

edilizia del 20 novembre 2015, l'UDC ha assegnato alle parti un termine di

30 giorni, poi prorogato, per presentare eventuali osservazioni.

f. In data 23 novembre, 21 dicembre e 23

dicembre 2022, i proprietari delle PPP hanno preso posizione sullo scritto dell'UDC,

sollevando varie argomentazioni/censure. L'CO 7 è invece rimasta silente.

E. Con giudizio del 3 maggio 2023, il Consiglio di Stato

ha accertato la nullità della licenza edilizia del 19/20 novembre 2015 e

rinviato gli atti al Municipio affinché proceda come indicato ai sensi dei

considerandi.

Preliminarmente, il Governo ha indicato

che la sua competenza ad intervenire quale autorità di vigilanza sui comuni si

fonderebbe sugli art. 194 segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987

(LOC; RL 181.100) e 48 cpv. 2 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991

(LE; RL 705.100). Di seguito, ha disatteso la censura inerente la prescrizione

quinquennale prevista dall'art. 46 LE, posto che tale disposto disciplinerebbe

la questione della prescrizione delle contravvenzioni, estranea alla procedura

in oggetto, volta ad accertare la nullità della licenza edilizia. Il suo agire e

quello dell'UDC e si fonderebbe piuttosto sugli art. 194 segg. LOC. Proseguendo,

ha stabilito che il Municipio avrebbe a torto trattato la domanda del 4

settembre 2015 con la procedura di notifica, posto che il progetto si

discosterebbe notevolmente da quello autorizzato con permesso del 20 dicembre

2012. Il progetto originale si sviluppava su cinque piani e prevedeva la

costruzione di due ville unifamiliari con accessi ed entrate indipendenti. La

nuova domanda non concernerebbe unicamente la diversa distribuzione degli spazi

interni, come preteso dalle parti, bensì contemplerebbe la realizzazione di tre

nuovi appartamenti secondari, accessibili da un corpo centrale di collegamento,

in cui sono stati ricavati il vano lift e il corpo scale. Si tratterebbe dunque

di un nuovo progetto a tutti gli effetti, e ciò indipendentemente dal

fatto che l'i.o. risulti diminuito. La domanda avrebbe dovuto essere perlomeno

sopposta alla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo

(SPAAS) per valutare gli aspetti di sua competenza. Il progetto non poteva

pertanto essere considerato una semplice variante riduttiva, ma avrebbe dovuto

essere esaminato nell'ambito di una nuova domanda di costruzione in procedura

ordinaria. Proseguendo, ritenuto che al momento del rilascio della licenza

edilizia il Comune di Brione sopra Minusio presentava una quota di abitazioni

secondarie superiore al 20%, il Governo ha stabilito che il permesso sarebbe

nullo, siccome rilasciato in contrasto con gli art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost. e 8

cpv. 2 OASec 2012. Nulla potrebbero inoltre dedurre gli interessati dalla

precedente licenza del 17/20 dicembre 2012, ritenuto che gli interventi posti

in essere divergerebbero in maniera sostanziale da quelli approvati con tale permesso.

Il Municipio avrebbe dovuto essere consapevole della necessità di imporre dei

vincoli in merito all'utilizzo primario delle abitazioni ritenuto che, soltanto

un anno prima, con permesso del 30 aprile 2014, aveva imposto una limitazione

analoga. Ha poi escluso che alla fattispecie tornasse applicabile l'art. 11 della

LASec, ritenuto che non vi sarebbe in concreto una situazione di

diritto

acquisito in base alla predetta norma. L'Esecutivo cantonale ha anche

respinto l'obiezione della tutela del principio della buona fede e

dell'affidamento posto che, soppesati gli interessi in gioco, l'applicazione della

Costituzione federale e della legislazione federale prevarrebbero sulla buona

fede dei proprietari.

Il Consiglio di Stato ha quindi

accertato la nullità della licenza edilizia del 20 novembre 2015 e retrocesso

gli atti al Municipio affinché ripeta la procedura nelle corrette forme

(domanda di costruzione a posteriori), interpellando il Dipartimento del

territorio. L'Autorità inferiore ha altresì precisato che l'eventuale

licenza edilizia dovrà disporre la limitazione d'uso delle unità abitative

ai sensi di quanto prescritto dall'art. 7 cpv. 3 LASec e che con la nuova

decisione il Municipio dovrà ordinare i provvedimenti

necessari a

garantire il rispetto del diritto. Ha per contro reputato che non si

rendesse necessaria, nel corso della procedura di ricorso, l'adozione di

provvedimenti di natura cautelare, quale la sospensione d'uso (secondario)

degli appartamenti.

F. a. Contro il predetto giudizio, il RI 1 insorge

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato

(inc. n. 52.2023.206).

L'insorgente sostiene anzitutto che l'agire dell'UDC e

del Consiglio di Stato si fonderebbe sugli art. 48 cpv. 2 LE e 52 del

regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL

705.110), motivo per cui tornerebbe applicabile il termine di prescrizioni

quinquennale stabilito dall'art. 46 LE. Anche volendo applicare unicamente la

legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), tornerebbe

comunque applicabile il termine di prescrizione di cinque anni stabilito

dall'art. 196c LOC. Ritenuto poi che la procedura di vigilanza sarebbe

scaturita da una segnalazione di privati, il ricorrente chiede di avere accesso

a tutti gli atti, per verificare se tali segnalazioni rispettino le

prescrizioni formali dell'art. 48 cpv. 2 del regolamento di applicazione della LOC del 30

giugno 1987 (RALOC; RL 181.110).

Di seguito, argomenta che il progetto del 2015 configurerebbe una variante

riduttiva di quello del 2012. La domanda, benché preveda un'unità abitativa

supplementare, comporterebbe infatti una diminuzione significativa dell'i.o. e

dell'i.s. Sarebbe pertanto giustificata l'adozione della procedura di notifica.

Proseguendo, sostiene che la licenza edilizia del 20 novembre 2015, tenuto

conto del termine di impugnazione di 30 giorni e delle ferie giudiziarie (art.

16 cpv. 1 lett. c della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), sarebbe passata

in giudicato il 7 gennaio 2016. Alla stessa, richiamata la DTF 144 II 326, tornerebbe

dunque applicabile la LASec, come previsto dall'art. 25 cpv. 1 LASec. Ritenuto

che la licenza edilizia del 2015 concernerebbe una variante riduttiva del

progetto approvato nel 2012, il permesso sarebbe valido giusta l'art. 25 cpv. 4

LASec. L'immobile potrebbe inoltre essere autorizzato giusta l'art. 11 LASec. Da

ultimo, l'insorgente lamenta che la decisione governativa violerebbe il

principio del divieto d'arbitrio e di proporzionalità.

b. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone, per sé

e in rappresentanza del Dipartimento del Territorio e del Consiglio di Stato, l'UDC

con argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, in appresso.

c. CO 1 e CO 2 con CO 3 aderiscono alle considerazioni

dell'insorgente, rinunciando a presentare delle osservazioni. Anche CO 4 con CO

5 si associano alle argomentazioni del ricorrente.

d. Con decreto del 25 settembre 2023, il giudice

delegato del Tribunale ha estromesso dall'incarto la risposta dell'CO 7,

siccome tardiva.

e. Con la replica, l'insorgente si è limitato a

confermare il contenuto del suo ricorso. Non vi è quindi stato un ulteriore

scambio di allegati.

G.

a. Anche CO 4 e CO 5, impugnano la

decisione governativa dinanzi a questo Tribunale, chiedendo che sia annullata e

che venga confermata la licenza edilizia (inc. n. 52.2023. 209).

Gli insorgenti sostengono anzitutto che il progetto

del 2015 consisterebbe in una variante riduttiva di quello approvato nel 2012.

L'i.o. risulterebbe inferiore, mentre l'i.s. resterebbe invariato. Sarebbe dunque

corretta la scelta di adottare la procedura di notifica. I ricorrenti,

richiamata la sentenza del 20 novembre 2007 di questo Tribunale (inc. n.

52.2007.301), sostengono poi che, anche se la procedura fosse irrita, tale

difetto non comporterebbe la nullità della licenza. Il Dipartimento del

territorio avrebbe semmai dovuto impugnare la licenza edilizia, al più tardi, entro

30 giorni dalla notifica dello scritto del 25 novembre 2021. Il permesso non potrebbe

neppure essere annullato dall'Autorità di vigilanza, posto che sarebbe decorso

il termine di 5 anni stabilito dall'art. 196c LOC. Argomentano inoltre che la

constatazione della nullità integrale della licenza violerebbe la garanzia

costituzionale della proprietà, non sarebbe sorretta da un interesse pubblico e

sarebbe lesiva del principio di proporzionalità. Di seguito, CO 4 e CO 5

sostengono che l'immobile potrebbe essere autorizzato giusta l'art. 11 cpv. 2

LASec. Proseguendo, i ricorrenti contestano una violazione del principio della

buona fede e dell'affidamento. Il Municipio, autorità competente in materia di

residenze secondarie, avrebbe autorizzato la costruzione delle abitazioni senza

limitazione d'uso. La possibilità di utilizzare tali appartamenti quali

residenze secondarie sarebbe stata confermata dall'autorità comunale anche con

successivi scritti dell'11 ottobre 2017 e del 27 luglio 2020. Per gli

interessati, la possibilità di utilizzare le unità abitative quale residenza

secondaria, sarebbe stata una condizione essenziale per il loro acquisto. Oltre

a ciò, i ricorrenti avrebbero sostenuto importanti investimenti e spese (oltre

fr. 650'000.-) in relazione al loro appartamento, che non sarebbero reversibili

senza subire un grave pregiudizio. Censurano inoltre l'agire dell'UDC, che

avrebbe informato le parti della procedura in corso unicamente con scritto del

20 settembre 2022, quando la questione sarebbe stata già nota da settembre

2021, ciò che avrebbe ulteriormente aggravato la situazione inerente gli

investimenti e le spese nel frattempo effettuati dai proprietari. Tenuto conto

di tali circostanze la possibilità di utilizzare gli appartamenti quali

abitazioni secondarie andrebbe in ogni caso tutelata.

b. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone, per sé

e in rappresentanza del Dipartimento del Territorio e del Consiglio di Stato,

l'UDC con argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, nei

considerandi di diritto.

c. CO 1 e CO 2 con CO 3 aderiscono alle considerazioni

dell'insorgente, rinunciando a presentare delle osservazioni. Il RI 1 è rimasto silente.

d. Con decreto del 25 settembre 2023, il giudice

delegato del Tribunale ha estromesso dall'incarto la risposta dell'CO 7,

siccome tardiva.

e. In replica e

duplica, gli insorgenti e l'UDC si riconfermano nelle rispettive allegazioni e

domande, approfondendo le loro tesi. Il RI 1,

CO 1 e CO 2 con CO 3 hanno rinunciato

a presentare una duplica. L'CO 7 è

rimasto silente.

H.

a. Pure CO 1 e CO 2 con CO 3 interpongono

ricorso contro la decisione governativa dinanzi a questo Tribunale (inc. n.

52.2023.211), chiedendo in limine litis che venga annullata essendo accertata

la prescrizione giusta gli art. 46 LE e 196 LOC, rispettivamente, in subordine,

che venga accertata la violazione del diritto di essere sentiti di __________ e

della __________ e che l'incarto venga rinviato all'istanza inferiore affinché

conceda loro la facoltà di esprimersi prima di emanare una nuova decisone. In

via subordinata, postulano che il giudizio governativo venga annullato e che

venga confermata la licenza edilizia. In via ulteriormente subordinata,

postulano l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all'istanza inferiore affinché venga garantito a __________ e alla __________

il diritto di essere sentiti.

I ricorrenti sostengono che l'agire del Consiglio di

Stato e dell'UDC si fonderebbe sulla LE e il RLE, ragione per cui tornerebbe

applicabile il termine di prescrizione di 5 anni previsto dall'art. 46 LE.

Analoghe considerazioni varrebbero a loro dire qualora fosse applicabile la

LOC. La violazione della LE da parte del Comune non comporterebbe, infatti, la

nullità della decisione, ma tuttalpiù che sia annullabile, motivo per cui

tornerebbe applicabile il termine di prescrizione di 5 anni stabilito dall'art.

196c LOC. Di seguito, lamentano una violazione del diritto di essere sentiti di

__________, precedente proprietario del fondo e istante in licenza, e della __________,

antecedente proprietaria e venditrice delle unità di PPP, i quali non sono

stati coinvolti nella procedura di vigilanza. Sostengono inoltre che con la

risoluzione impugnata il Governo avrebbe revocato non solo la licenza

edilizia del 2015, ma pure quella del 2012. Proseguendo, contestano un

accertamento inesatto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, che non

avrebbe considerato il fatto che le differenze tra il progetto del 2012 e

quello del 2015 sarebbero dovute alla necessità di adeguare l'intervento alla

strada allora in costruzione. Argomentano poi che il progetto del 2015

costituirebbe una variante riduttiva di quello precedente. La nuova domanda

adatterebbe infatti lo stabile alle quote della strada. L'immobile sarebbe

stato traslato verso l'alto per permettere la formazione di un parcheggio sul

tetto dell'abitazione accessibile dalla strada. La riduzione della volumetria e

dell'i.o. sarebbe inoltre evidente.

Richiamata poi la STA 52.2007.301 citata, sostengono anche

loro che l'adozione della procedura di notifica, anziché di quella ordinaria,

non comporterebbe comunque la nullità della licenza. Pure CO 1 e CO 2 con CO 3

ritengono poi che la licenza edilizia del 19/20 novembre 2015 sarebbe cresciuta

in giudicato ad inizio gennaio 2016, motivo per cui tornerebbe applicabile la

LASec. L'immobile potrebbe dunque essere autorizzato giusta l'art. 11 cpv. 2

LASec. La licenza edilizia del 2012 sarebbe invece valida giusta l'art. 25 cpv.

5 LASec. Censurano poi, in considerazione delle licenze edilizie rilasciate dal

Municipio, delle conferme scritte fornite dall'autorità comunale circa la

destinazione degli appartamenti, degli investimenti eseguiti e delle spese

effettuate (compreso l'acquisto dell'adiacente mapp. __________), una

violazione del principio della buona fede e dell'affidamento. Da ultimo, sostengono

che la dichiarazione di nullità sarebbe parificabile a una revoca delle licenze, in contrasto con

il principio

della sicurezza del diritto.

b. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone, per sé

e in rappresentanza del Dipartimento del Territorio e del Consiglio di Stato,

l'UDC con argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, in

appresso.

c. CO 4 con CO 5 aderiscono alle argomentazioni dei

ricorrenti. Il RI 1 è rimasto silente.

d. Con decreto del 25 settembre 2023, il giudice

delegato del Tribunale ha estromesso dall'incarto la risposta dell'CO 7,

siccome tardiva.

e. In replica e

duplica, gli insorgenti e l'UDC si riconfermano nelle rispettive allegazioni e

domande, approfondendo le loro tesi. CO 4 e CO 5 ribadiscono le proprie

argomentazioni. Il RI 1 ha rinunciato a

presentare una duplica. L'CO 7 è

rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. Giusta l'art. 48 cpv. 5 LE, contro le decisioni del Consiglio di Stato, emanate

quale Autorità di vigilanza sui Comuni, è dato ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo come all'art. 207 LOC. Secondo quest'ultima norma, ha anzitutto

diritto di ricorso chi è leso nei suoi legittimi interessi (cpv. 1). Il

Comune, prosegue il disposto (cpv. 2), è legittimato a ricorrere se leso nella

sua autonomia.

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo

è quindi data dagli art. 48 cpv. 5 LE e 207 cpv. 1 LOC.

1.1.2. Certa è inoltre la legittimazione attiva dei

ricorrenti CO 4, CO 5, CO 1 e CO 2, e CO 3, personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato, di cui

sono destinatari (art.

207 cpv. 1 LOC; art. 65 cpv. 1 LPAmm).

1.1.3. Per quanto riguarda la legittimazione

attiva del RI 1, la stessa non appare invece scontata. Nella misura in cui l'Esecutivo

comunale la fonda sulla lesione della propria autonomia comunale (cfr. ricorso,

pag. 2), occorre in effetti considerare che, in base alla giurisprudenza del Tribunale

federale, la questione delle abitazioni secondarie è di principio disciplinata

e limitata direttamente a livello federale dall'art. 75b Cost. e dalle relative

norme di attuazione, di modo che ai Comuni non rimane di massima alcun margine

decisionale e, pertanto, nessuna autonomia (cfr. STF 1C_68/2014 del 15 agosto

2014 consid. 2.1, non pubblicato nella DTF 140 II 378; cfr. pure: STF

1C_10/2022 del 28 gennaio 2022 consid. 2.2). In concreto, il Municipio non

spiega quale autonomia avrebbe nell'applicazione delle norme (art. 11 e 25 LASec) di cui

lamenta la violazione da parte dell'autorità di vigilanza. L'Esecutivo comunale

non pretende neppure di essere toccato dalla decisione impugnata alla stregua

di un privato, ovvero di avere un interesse diretto al suo annullamento ai

sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm (cfr. STF 1C_10/2022 citata consid. 2.1). Da

questi profili l'impugnativa del RI 1 appare dunque irricevibile. Resta da chiedersi se la qualità per agire vada

riconosciuta al RI 1 nella misura in cui insorge ad adiuvandum, ovvero a

fianco dei ricorrenti privati, proprietari delle PPP. Facoltà, questa, che

viene riconosciuta al Comune, nell'ambito del campo di applicazione dell'art. 21

cpv. 2 LE, in caso di annullamento di una decisione del Municipio

favorevole all'istante (cfr. STA

52.2005.182 del 26 luglio 2005 consid. 1). Sennonché, nel caso di specie, la

legittimazione del RI 1 non si basa sull'art. 21 cpv. 2 LE, ma sull'art. 107

cpv. 2 LOC, che fa espressamente dipendere la legittimazione ricorsuale del

Comune dalla lesione della sua autonomia. La questione, di portata pratica

limitata in quanto anche i privati proprietari sono insorti avverso la

controversa decisione governativa, non necessita di essere ulteriormente

approfondita, ritenuto che (anche) il ricorso del RI 1 andrebbe comunque respinto

nel merito.

1.2. Con queste precisazioni, i ricorsi, tempestivi

(art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono dunque ricevibili in ordine. Resta da verificare

se e in che misura il giudizio censurato sia impugnabile in quanto tale (cfr.

consid. 2).

1.3. Avendo

il medesimo fondamento di fatto, i gravami possono essere decisi con un unico

giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm) sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della

controversia emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. A una valutazione

anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), le

prove sollecitate dai ricorrenti (ispezione a registro fondiario, richiamo

dall'ARE dell'intero incarto, edizione dal Municipio/Ufficio tecnico degli

incarti relativi alle domande di costruzione e alle licenze edilizie del mapp. __________,

dell'incarto relativo alla domanda di costruzione inerente il mapp. ____________________,

della risoluzione municipale del 19 novembre 2015 con il verbale di discussione),

non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Gli atti prodotti dall'UDC (incarti dipartimentali inerenti

le licenze edilizie del 17/20 dicembre 2012 e del 28/30 aprile 2014, incarto di

vigilanza [comprensivo dei documenti della licenza edilizia del 19/20 novembre

2015]) bastano infatti per statuire sulle impugnative. Le

questioni che si pongono, del resto, sono essenzialmente di natura giuridica.

Considerandi

2.

2.1. Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che rinvia la causa per

nuovo giudizio all'istanza inferiore è in linea di principio una decisione

incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 135 V 141 consid. 1.1, 134 II 124 consid.

1.3, 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale anche quando il giudizio impugnato

statuisce su una questione di fondo parziale (cfr. DTF 134 II 124 consid. 1.3

con rinvii, 133 V 477 consid. 4.2). Resta riservato il caso in cui all'istanza

inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più alcun margine

decisionale, dovendosi limitare a eseguire quanto disposto dall'autorità

superiore (cfr. DTF 138 I 143 consid. 1.2, 135 V 141 consid. 1.1, 134 II 124

consid. 1.3). Questo Tribunale si riferisce a questa prassi anche per le

decisioni simili rette dalla LPAmm (cfr. tra tante, STA 52.2020.423 del 7

maggio 2021 consid. 2.1, 52.2018.206 del 3 settembre 2018, 52.2015.36 del 5

ottobre 2015 consid. 2.3.1 e rinvii).

2.2

Nel caso concreto,

il Consiglio di Stato ha accertato la nullità della licenza edilizia,

rinviandogli gli atti al Municipio affinché ripeta la procedura nelle

corrette forme (domanda di costruzione a posteriori), interpellando il

Dipartimento del territorio. Il Governo ha altresì precisato che

l'eventuale licenza edilizia dovrà disporre la limitazione d'uso delle unità

abitative ai sensi di quanto prescritto dall'art. 7 cpv. 3 LASec e che con

la nuova decisione il Municipio dovrà ordinare i provvedimenti

necessari

a garantire il rispetto del diritto. Con il giudizio impugnato l'autorità

inferiore ha quindi deciso in modo vincolante che la licenza edilizia del 19/20

novembre 2015 è nulla, impartendo al Municipio istruzioni altrettanto

vincolanti in merito all'uso secondario di quanto realizzato nel caso in cui,

al termine della nuova procedura di rilascio del permesso a posteriori, venisse

rilasciata la licenza edilizia. Benché tale giudizio non ponga di per sé

termine al procedimento, va quindi assimilato ad una decisione finale. Ferme

queste premesse, occorre ritenere che siano dati i presupposti per esaminare i

ricorsi nel merito.

3.

Diritto di

essere sentiti

3.1

Il diritto di

essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., assicura al cittadino la

facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che modifica a suo

scapito la sua situazione giuridica. Esso comprende il diritto per

l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi

esprimere sui risultati in quanto possano influire sul giudizio che dovrà

essere preso (cfr. DTF 129 V 73 consid. 4a, 126 I 15 consid. 2 a/aa, 124 I 241

consid. 2 e rispettivi rinvii).

3.2

CO 1 e CO 2 con CO

3.

lamentano una violazione del diritto di essere sentiti di __________,

precedente proprietario del fondo e istante in licenza, e della __________, antecedente

proprietaria e venditrice delle unità di PPP, i quali non sarebbero stati

coinvolti nella procedura di vigilanza. A torto.

Quali

proprietari delle PPP realizzate in base alla controversa licenza edilizia, i

ricorrenti sono stati interpellati, unitamente al Municipio, nell'ambito della procedura

di vigilanza in esame. Giustamente, poiché essi sono chiamati a rispondere

(anche) del comportamento dei precedenti proprietari (cfr., mutatis mutandis,

STA 52.2020. 307 del 29 marzo 2022 consid. 3.3 e rimandi, confermata da STF 1C_246/2022

del 18 maggio 2022). Il loro diritto di essere sentiti è dunque stato

garantito. Neppure loro sostengono il contrario. Se ritenevano opportuno che,

ai fini degli accertamenti necessari, venissero sentite terze persone, ad

esempio come testi, avrebbero quindi dovuto richiederlo o produrre una loro

dichiarazione nel contesto della procedura di vigilanza, oppure, ancora, far

capo all'istituto della chiamata in causa (art. 45 LPAmm), ciò che non risulta

ch'essi abbiano fatto. Non possono invece pretendere d'invocare in questa sede

la violazione del diritto di essere sentito di terzi, che non hanno avuto veste

di parte nel procedimento. Gli insorgenti non rendono nemmeno verosimile,

limitandosi a sollevare una generica censura, che a causa del lamentato difetto

i fatti determinanti ai fini del giudizio non sarebbero stati sufficientemente

acclarati, né ciò risulta altrimenti. La questione non necessita dunque di

essere approfondita.

4.

Vigilanza - Competenza

e prescrizione

4.1

4.1.1

Giusta l'art. 48

cpv. 1 LE, l'applicazione della legge, dei regolamenti edilizi e dei piani

regolatori è compito del Municipio. Il Consiglio di Stato, soggiunge la norma

(cpv. 2), può intervenire d'ufficio per imporre all'autorità comunale

l'applicazione della legge, dei piani e dei regolamenti edilizi. Il disposto ricalca

il principio generale della vigilanza sui comuni contenuto nell'art. 194 LOC,

secondo cui i comuni, nel rispetto della loro autonomia, so-no

sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato, che designa il Dipartimento

competente (cfr. STA 52.2011.210 del 15 marzo 2012 consid. 4.1).

Il Dipartimento del territorio, dispone dal canto suo

l'art. 52 RLE, vigila sull'osservanza della legge nei comuni, facendone

rapporto al Consiglio di Stato nei casi in cui si giustifichi l'intervento

d'ufficio previsto dall'art. 48 cpv. 2 LE. L'art. 44l cpv. 4 RLE precisa a sua

volta che il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull'applicazione della

LASec (art. 15 LASec). Nelle procedure edilizie essa è esercitata secondo i

disposti dell'art. 52 RLE.

In base al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali

del 24 agosto 1994 (regolamento sulle deleghe; RL 172.220) la competenza del Dipartimento

a vigilare è delegata all'UDC (cfr. allegato del regolamento).

4.1.2

In concreto, la competenza dell'UDC ad

intervenire quale autorità di vigilanza si fonda sugli art. 44l cpv. 4 e 52 RLE

e il relativo regolamento sulle deleghe. Dopo aver constatato la possibile violazione

della LASec e aver dato alle parti la possibilità di esprimersi, l'Autorità

dipartimentale ha chiesto l'intervento del Consiglio di Stato, al quale incombe

la vigilanza in senso lato (art. 48 cpv. 2 LE). La competenza dell'UDC e del

Consiglio di Stato ad intervenire quali autorità di vigilanza nel caso concreto

è dunque certa.

4.2

4.2.1

Giusta

l'art. 196c

cpv. 1 LOC,

cui rinvia l'art. 48 cpv. 4 LE, l'autorità di vigilanza può adottare

provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi comunali,

allorquando, cumulativamente a) l'agire degli organi locali violi manifesta-mente

norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti e b) lo impongano

importanti e preponderanti interessi collettivi.

Ne deriva che le decisioni dell'autorità inferiore

possono essere annullate dall'Esecutivo cantonale, agente come autorità di

vigilanza sui comuni e sui Dipartimenti, soltanto in caso di violazione

manifesta di chiare disposizioni di legge, di norme procedurali essenziali e di

interessi pubblici rilevanti, cioè solo in quanto siano dati i presupposti

della revoca della licenza edilizia (art. 18 LE; cfr. DTF 107 Ib 35 consid. 4a

e b; STA 52.2011.210 citata consid. 4.1;

Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1379 ad art. 48 LE). La

facoltà di annullare le risoluzioni degli organi comunali si prescrive nel

termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato. È riservata ai terzi l'azione

di risarcimento (196c cpv. 2 LOC).

4.2.2

L'emanazione di

una decisione costituisce un atto amministrativo. Se tale atto viene emanato in

dispregio della legge, esso è inficiato da un vizio. La nullità, ovvero

l'inefficacia assoluta, irrimediabile e rilevabile in ogni tempo, di una

decisione viziata costituisce un caso eccezionale. Di regola, una decisione

inficiata da difetti è soltanto annullabile. La nullità è tuttavia ammessa

quando il difetto è particolarmente

grave ed evidente, purché non sia pregiudicata in modo intollerabile la

sicurezza del diritto (cfr. DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3, 137 I 273 consid.

3.1, 133 II 366 consid. 3.1 e 3.2 e rimandi; STF 1C_5/2019 del 12 luglio 2019

consid. 4.2), oppure se, come nel caso di specie, è esplicitamente prevista

dalla legge (cfr. DTF 139 II 243 consid. 11.3 e 11.6; STF 1C_322/2014 del 22

aprile 2015 consid. 3.4).

4.2.3

In concreto, il Governo, nella sua veste di

autorità di vigilanza, ha stabilito la nullità della licenza del 2015, ciò che

è possibile in ogni tempo (cfr. supra consid. 4.2.2). Non torna dunque

applicabile il termine di prescrizione di cinque anni stabilito dagli art. 196c

cpv. 2 LOC. Tantomeno, è applicabile l'art. 46 cpv. 5 LE, che regola la

prescrizione dell'azione volta a sanzionare le contravvenzioni alla LE, ai

piani regolatori e ai regolamenti edilizi comunali. Da respingere sono dunque le

censure dei ricorrenti su questo punto.

5.

Nullità

5.1

Brione Sopra Minusio era tra i comuni nei quali si presumeva che la quota

di abitazioni secondarie superasse il 20% del totale delle abitazioni. Per

questo motivo, figurava nell'Allegato dell'OASec 2012. Tale presunzione

non è stata confutata dal comune interessato facendo capo alla

possibilità concessagli a tale scopo

dall'art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza citata. Tant'é che esso figurava pure

nell'analogo Allegato dell'OASec, abrogato con effetto dal 1° gennaio 2018 e

compare tutt'ora nel corrente elenco pubblicato dall'Ufficio federale dello

sviluppo territoriale (ARE; cfr. art. 2 cpv. 4 OASec). Il Comune di Brione

sopra Minusio rientrava pertanto nel campo d'applicazione dell'OASec 2012 e

rientra pure in quello della LASec. Nessuno lo contesta.

5.2

5.2.1

L'11 marzo 2012 è entrato in vigore

l'art. 75b Cost., secondo cui la quota di abitazioni

secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie utile

lorda per piano utilizzata a scopo abitativo in un Comune non può eccedere il

20.

% (cpv. 1). In due sentenze di principio del 22 maggio 2013 il Tribunale

federale ha ritenuto che questa disposizione costituzionale si applicasse a

tutte le licenze edilizie rilasciate in prima istanza dopo l'11 marzo 2012 (DTF 139 II 243 consid.

11.1

e DTF 139 II 263 consid.

7). Era pure applicabile ai permessi di costruzione che, dopo l'11 marzo 2012,

venivano modificati in misura rilevante nell'ambito di una procedura ricorsuale

(DTF 139 II 263 consid. 7). Di contro, non si applicava alle autorizzazioni

rilasciate prima dell'11 marzo 2012, che restavano quindi valide anche se, a

seguito di una procedura di ricorso, erano cresciute in giudicato dopo tale

data (DTF 139 II 243 consid.

11.6; 139 II 263 consid. 3).

5.2.2

Il 1° gennaio 2016 sono entrate in

vigore la LASec e la relativa Ordinanza del 4 dicembre 2015 (OASec; RS 702.1),

che hanno abrogato l'Ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012

(OASec 2012), in vigore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, e

concretizzato gli art. 75be 197 cifra 9 Cost., che

disciplinano, in particolare, l'ammissibilità della costruzione di nuove

abitazioni, delle modifiche edilizie e dei cambiamenti di destinazione di

abitazioni esistenti nei comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera

il 20% (art. 1 LASec). Le relative disposizioni

transitorie stabiliscono anzitutto che la legge si applica a tutte le domande

di costruzione che devono essere decise in prima istanza o su ricorso dopo la

sua entrata in vigore, ovvero quelle che non sono ancora passate in giudicato

al 1° gennaio 2016 (art. 25 cpv. 1 LASec; cfr., al riguardo,

DTF 144 II 328 consid. 2.4; cfr. pure, sulle critiche espresse in dottrina, Ernst Hauser/ Christoph Jäger, in:

Stephan Wolf/Aron Pfammatter (curatori), Zweitwohnungsgesetz (ZWG) - unter

Einbezug der Zweitwohnungsverordung (ZWV), Berna 2021, pag. 241 n. 16, pag. 242

n. 18; Jean-Baptiste Zufferey/Valérie Bodevin, Les résidences

secondaires en droit suisse - Sources législatives et administratives -

Jurisprudence 2015-2022, Zurigo 2023, pag. 18 n. 13). Le norme transitorie prevedono

inoltre che le autorizzazioni edilizie rilasciate conformemente al diritto

procedurale cantonale prima del 31 dicembre 2012 con decisione passata in

giudicato restano valide (art. 25 cpv. 4 LASec). Su

questo aspetto, la norma ha così concretizzato la prassi del Tribunale federale

che considerava acquisite le autorizzazioni passate in giudicato prima

dell'entrata in vigore - l'11 marzo 2012- dell'articolo costituzionale e

soltanto annullabili quelle la cui entrata in forza di cosa giudicata è

intervenuta prima del 1° gennaio 2013 (DTF 139 II 243 consid.

11.6; STF 1C_555/2023 del 12 giugno 2024 consid. 2.3, 1C_439/2017 del 6 agosto

2018.

consid. 3.2). Infine, l'art. 25 cpv. 5 LASec stabilisce

che le autorizzazioni passate in giudicato conformemente al diritto procedurale

cantonale tra il 1° gennaio 2013 e l'entrata in vigore della LASec restano valide

a condizione che siano state rilasciate in base all'OASec 2012 (cfr. STF 1C_281/2018

del 12 settembre 2019 consid. 3.2, 1C_439/2017 citata consid. 3.2). Ciò vale

anche per i permessi rilasciati entro il 31 dicembre 2012 ma che, pur non

essendo stati impugnati, sono cresciuti in giudicato dopo il 1° gennaio 2013 (cfr.

STF 1C_555/2023 citata consid. 2.3, 1C_439/2017 citata consid.

3.3; cfr. Jäger/Hauser, op. cit., n.

41.

ad art. 25; François Bianchi,

La loi sur les résidences secondaires: une première approche, in:

Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht, 96/2015 pag.

293, 298 seg.).

5.3

5.3.1

Nel caso concreto, la licenza edilizia del 17/20 dicembre 2012 è stata oggetto

di un ricorso al Consiglio di Stato, sfociato nella decisione governativa del

10.

aprile 2013. Nella misura in cui ammette l'uso secondario delle abitazioni,

tale permesso, cresciuto in giudicato dopo il 1° gennaio 2013, sarebbe dunque valido

unicamente se fosse stato rilasciato conformemente all'OASec 2012 (art. 25 cpv.

5.

LASec). Ora, secondo l'art. 4 OASec 2012 nei comuni con una quota di

abitazioni secondarie superiore al 20% potevano essere rilasciate

autorizzazioni soltanto per la costruzione di abitazioni che: (a) sono

utilizzate quali abitazioni primarie; oppure (b) non sono strutturate o

arredate individualmente e vengono messe durevolmente a disposizione di clienti

alle usuali condizioni di mercato, esclusivamente per soggiorni di breve

durata, sempre che (1) siano sfruttate nel quadro di forme di alloggio

strutturate oppure (2) il proprietario abiti nella stessa casa. L'art. 8 cpv. 1

OASec 2012 stabiliva dal canto suo che le autorizzazioni edilizie per nuove

abitazioni secondarie potevano essere rilasciate in virtù del diritto anteriore

sulla base di un piano regolatore speciale inerente a un progetto se detto

piano: (a) è stato approvato prima dell'11 marzo 2012; e (b) disciplina gli

elementi essenziali dell'autorizzazione edilizia riguardanti l'ubicazione, la

posizione, le dimensioni e l'aspetto degli edifici e degli impianti, nonché la

modalità e l'indice del loro sfruttamento. Infine, fatte salve le

autorizzazioni di cui sopra (art. 4 lett. b e 8 cpv. 1), giusta l'art. 8 cpv. 2

OASec 2012 erano nulle le autorizzazioni edilizie per la costruzione di

abitazioni secondarie concesse tra il 1° gennaio 2013 e la sostituzione dell'OASec

2012.

da parte della legislazione d'esecuzione ordinaria, cioè la LASec. Ferme

queste premesse, v'è da ritenere che (anche) la licenza edilizia del 17/20 dicembre 2012 fosse/sia da considerare

nulla in virtù degli art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost. e art. 8 cpv. 2 OASec

2012.

in relazione con l'art. 25 cpv. 5 LASec (STF 1C_439/2017 citata consid.

3.4). Posto che la stessa non è comunque stata

sfruttata dall'allora istante in licenza, che non vi si è attenuto, e che non è

neppure oggetto del giudizio governativo impugnato, la questione non va

approfondita oltre.

5.3.2

La licenza edilizia del 28/30 aprile 2014 è stata correttamente subordinata

alla condizione che le abitazioni fossero utilizzate esclusivamente a scopo primario.

Come tale, essa non poneva dunque problemi sotto il filo della normativa sulle

abitazioni secondarie. Dato che anche in questo caso l'allora istante in

licenza non si è attenuto al permesso ricevuto, che peraltro nessuno invoca, non

occorre soffermarsi oltre sullo stesso.

5.3.3

Quanto alla licenza edilizia del 19/20

novembre 2015, che non pone(va) limitazioni circa la destinazione degli

appartamenti, essa è stata rilasciata ed è passata in giudicato, quantomeno nei

confronti dell'istante in licenza, tra il 1° gennaio 2013 ed il 1°

gennaio 2016. Non essendo fatto valere che il permesso fosse conforme all'OASec

2012, né ciò risultando altrimenti, esso è giustamente stato dichiarato nullo in

applicazione degli art. 197 n. 9 cpv. 2 Cost. e art. 8 cpv. 2 OASec 2012 in

relazione con l'art. 25 cpv. 5 LASec (cfr. STF 1C_281/2018 citata consid. 3.3).

Nulla possono dedurre gli insorgenti dal

progetto del 2012, sia perché la domanda del 2015 concerneva un'opera

chiaramente differente, sia perché, come accennato, anche il relativo permesso va

considerato nullo (cfr. supra consid. 5.3.1). La decisione impugnata,

che ha accertato la nullità della licenza, non è dunque arbitraria, né

tantomeno lesiva del principio di proporzionalità e della sicurezza del

diritto. Contrariamente a quanto preteso, la dichiarazione di nullità del

permesso non è neppure contraria alla garanzia costituzionale della proprietà,

che, notoriamente, tutela unicamente l'esercizio legittimo della proprietà

privata, nei limiti tracciati dall'ordinamento giuridico nell'interesse

pubblico, in particolare considerando le esigenze della pianificazione del

territorio, nelle quali rientra anche la limitazione - dal 2012 prevista anche

a livello federale - delle residenze secondarie (cfr. DTF 146 I 70 consid. 6.1,

145.

II 140 consid. 4.1, 117 Ib 243 consid. 3a). Da ultimo, essendo stato realizzato dopo l'11 marzo 2012, l'edificio in

discussione configura una nuova costruzione, alla quale non è quindi applicabile

l'art. 11 LASec. Per abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore

s'intendono in effetti quelle che sono state realizzate prima dell'11

marzo 2012 nel rispetto delle disposizioni in vigore o la cui realizzazione

risultava autorizzata in tale data con decisione passata in giudicato (cfr.

art. 10 LASec). Ciò detto, le censure dei

ricorrenti vanno disattese.

6.

Buona fede

6.1

L'art. 9 Cost.

istituisce un diritto fondamentale del cittadino a essere trattato secondo il

principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. In materia di

diritto amministrativo, tale principio tutela l'amministrato nei confronti

dell'autorità, quando, assolte determinate condizioni, il medesimo abbia agito

conformemente alle istruzioni e alle dichiarazioni di quest'ultima. Il

principio tutela in particolare la fiducia riposta in un'informazione ricevuta

dall'autorità o in un suo determinato comportamento suscettibile di destare

un'aspettativa legittima, quando l'autorità sia intervenuta in una situazione

concreta riguardo a determinate persone, quand'essa era competente a rilasciare

l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati

motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso

delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando non

siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio

dell'informazione stessa (cfr. DTF 143 V 341 consid. 5.2.1, 131 II 627 consid.

6.1, 130 I 26 consid. 8.1; cfr. inoltre DTF 137 I 69 consid. 2.5.1).

6.2

Nel caso concreto, come testé

illustrato, la licenza edilizia rilasciata il 19/20

novembre 2015 dal Municipio è nulla. Non è dunque suscettibile di esplicare

effetti giuridici. In tali circostanze, la pretesa violazione del principio

della buona fede e dell'affidamento non consente di confermare la validità del

controverso permesso. Certo, i ricorrenti fanno valere che in data 11/12

ottobre 2017 il Municipio ha confermato all'arch. __________ che le abitazioni

sul mapp.__________ non soggiacevano alla LASec e potevano quindi essere

utilizzate quali residenze secondarie e che a tale comunicazione, ribadita pure

dall'Ufficio tecnico comunale in data 27 luglio 2020, si faceva riferimento nei

rogiti di compravendita. Si tratta tuttavia di aspetti fattuali che potranno se

del caso essere presi in considerazione, sotto il profilo del principio della

proporzionalità, nell'ambito della eventuale futura adozione di misure di

ripristino volte a esigere il rispetto dell'obbligo di destinare le PPP a

residenza primaria (cfr. STA 52.2021.141 del 28 febbraio 2022 consid. 4.2, 52.2020.37

del 7 febbraio 2022 consid. 4.2).

7.

Il RI 1 chiede

di avere accesso a tutti gli atti, per verificare se le segnalazioni inoltrate

dai privati rispettino le prescrizioni formali dell'art. 48 cpv. 2 RALOC.

Ora, non è dato di vedere

in che modo il Comune potrebbe contestare sotto il profilo formale tali

segnalazione, posto che tale competenza spetterebbe semmai all'UDC quale

autorità di vigilanza, il quale, dandovi seguito, ha implicitamente dimostrato

di non ravvisare problemi da questo profilo. La censura/richiesta è in ogni

caso superata, posto che alle parti sono stati messi a disposizione gli incarti

dipartimentali, compreso l'incarto di vigilanza che contempla le predette

segnalazioni (cfr. risposte dell'UDC, pag. 1), senza che il RI 1 abbia poi

preso ulteriormente posizione sull'argomento.

8.

8.1. Sulla scorta delle considerazioni che

precedono, il ricorso del RI 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile, mentre i ricorsi dei ricorrenti privati sono respinti.

8.2

La tassa di giustizia è posta a carico di CO 4 e CO

5, CO 1 e CO 2, e CO 3, in solido, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 2 LPAmm), ritenuto che

il Comune ne va esente, essendo comparso in lite per esigenze di funzione (art.

47.

cpv. 6 LPAmm). Non si assegnano

ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso del RI 1 è respinto.

2.

I ricorsi di

CO 4 e CO 5, rispettivamente di CO 1

e CO 2 e CO 3 sono respinti.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 3'600.-, è posta a carico di CO 4 e CO 5, CO 1 e CO 2, e CO 3, secondo quanto da essi già

anticipato. Non si assegnano ripetibili.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente Il cancelliere