52.2023.210
Bando di concorso per l'assegnazione dell'affitto di fondi a scopo agricolo di proprietà del Patriziato - criteri d'aggiudicazione
22 marzo 2024Italiano10 min
I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid.
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.210
Lugano
22
marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 4 giugno
2023 di
RI
1
contro
la decisione del 26 aprile 2023 (n. 2041) del
Consiglio di Stato che ha respinto il gravame inoltrato dall'insorgente
avverso il bando di concorso indetto dal CO 1 per l'assegnazione dell'affitto
di fondi a scopo agricolo;
ritenuto, in
fatto
A. Dopo vicissitudine che
non occorre qui ripercorrere, il 1° dicembre 2022 l'Ufficio patriziale del CO 1
ha pubblicato un concorso per l'affitto di alcuni fondi di sua proprietà a
scopo agricolo, suddivisi in ventiquattro lotti. Il bando di concorso indicava
il canone massimo d'affitto autorizzato dalla Sezione dell'agricoltura per ogni
lotto, la durata del contratto di affitto, la scadenza del termine per le
offerte con la documentazione da presentare e specificava che l'aggiudicazione
sarebbe stata a esclusivo giudizio dell'Ufficio patriziale.
Con decisione del 19 gennaio 2023 il presidente del Consiglio di Stato ha
accolto l'istanza di RI 1 volta al conferimento dell'effetto sospensivo al
gravame da lei inoltrato contro l'avviso di concorso.
B. Con giudizio del 26
aprile 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1
avverso il suddetto bando di concorso. Esso ha infatti ritenuto valida la
clausola indicante che l'aggiudicazione del concorso sarebbe stata fatta a
esclusivo giudizio dell'Ufficio patriziale e ha dichiarato inammissibili,
poiché premature, le censure riferite a un'asserita precostituita esclusione
della ricorrente in sede di delibera.
C. Avverso quest'ultimo
giudizio, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo
l'annullamento del concorso; postula altresì che, in sostituzione del CO 1, venga
nominato un altro ente pubblico per l'assegnazione dei fondi in parola o, in
alternativa, che vi si proceda tramite sorteggio. Essa sostiene, in estrema
sintesi, che il Consiglio di Stato si sia basato per il suo giudizio su di un
accertamento errato e incompleto dei fatti rilevanti, non considerando
documenti e motivazioni forniti con il ricorso che dimostrerebbero violazioni
da parte dell'Ufficio patriziale di leggi e decisioni emesse da Autorità
giudiziarie. Lamenta che il bando di concorso non contenga i criteri di
aggiudicazione che l'ente applicherà per attribuire i fondi, ciò che permetterà
al patriziato di assegnarli a suo piacimento senza che sia possibile per i
concorrenti esclusi di verificare la legittimità della scelta.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
A identica conclusione perviene il CO 1 con argomenti di cui si dirà, ove
necessario, in seguito. La Sezione degli enti locali si è invece rimessa al
giudizio di questa Corte.
E. In sede di replica e
di duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive argomentazioni e
domande di giudizio.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 146 cpv. 1
della legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL 188.100). La
legittimazione attiva della ricorrente, destinataria della decisione impugnata,
cittadina patrizia e direttamente e personalmente interessata a partecipare al
concorso in oggetto, è certa (art. 147 lett. a e b LOP). Il ricorso, tempestivo
(art. 151 cpv. 2 LOP e art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
1.2. È anzitutto necessario precisare che oggetto della presente vertenza è e
può unicamente essere il quesito di sapere se il bando di concorso del 1°
dicembre 2022 indetto dall'Autorità patriziale e impugnato dall'insorgente sia
o non da annullare; ogni altra
domanda che esula da questo tema è di conseguenza inammissibile in questa sede.
Risulta pertanto irricevibile la richiesta dell'insorgente volta a far nominare
un (non meglio specificato) ente che, in sostituzione al Patriziato di __________,
proceda all'assegnazione dei lotti. L'emanazione di un simile provvedimento non
è di tutta evidenza competenza di questa Corte ma, a determinate condizioni,
dell'Autorità di vigilanza (art. 130 e segg. LOP, segnatamente art. 138 LOP),
le cui risoluzioni sono eventualmente impugnabili anche davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (art. 145 LOP).
Allo stesso modo appare improponibile la richiesta del patriziato resistente di
richiamare la ricorrente per le sue affermazioni diffamatorie; il reato
di diffamazione dovrà se del caso essere deferito alla competente Autorità
penale.
2. Giusta l'art. 12
cpv. 1 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà
del patriziato devono essere fatti per pubblico concorso. Il concorso dev'essere
accessibile a chiunque e annunciato all'albo per un periodo di almeno quindici
giorni consecutivi (art. 12 cpv. 2 LOP). La norma persegue un duplice scopo. Da
un lato mira a salvaguardare l'interesse della comunità, permettendo all'ente
pubblico di scegliere l'offerta più vantaggiosa, dall'altro tende invece ad
assicurare a tutti i concorrenti le stesse possibilità di riuscita (STA
52.2016.431 del 24 aprile 2018 consid. 2.1, 52.2006.241 del 20 ottobre 2006
consid. 2.1, 52.2007.164 del 03 ottobre 2007 consid. 2).
L'art. 8 del regolamento di applicazione della legge organica patriziale
dell'11 ottobre 1994 (RALOP: RL 188.110) stabilisce inoltre che l'avviso di
concorso per le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni di proprietà
patriziale deve indicare: il bene oggetto del concorso (numero particella,
ubicazione, destinazione del bene ecc.) e l'eventuale importo minimo d'offerta
(lett. a), le modalità attraverso le quali gli interessati possono prendere
conoscenza degli eventuali atti accompagnanti il concorso (lett. b), se del
caso, l'importo e la forma della garanzia di cui dev'essere corredata ogni
offerta (lett. c), il giorno, l'ora e il luogo di eventuali sopralluoghi (lett.
d), il giorno e l'ora nei quali le offerte devono pervenire all'Ufficio
patriziale (lett. e), il giorno, l'ora, e il luogo di apertura pubblica delle
offerte (lett. f).
Per quanto qui di interesse, l'aggiudicazione deve essere fatta al miglior
offerente (art. 14 cpv. 1 LOP). La decisione concernente l'aggiudicazione o l'eventuale
annullamento del concorso da parte dell'Ufficio patriziale, deve essere
comunicata per iscritto ad ogni concorrente, con l'indicazione della data della
deliberazione e dei rimedi giuridici (art. 10 RALOP).
3.
3.1. La ricorrente lamenta, invero in modo spesso confuso e assai
prolisso, che l'Autorità precedente non abbia correttamente tenuto in
considerazioni dei fatti rilevanti e la relativa documentazione da lei
presentata. Sostiene che l'Ufficio patriziale, in spregio all'art. 99 LOP,
abbia ripetutamente assegnato con dei contratti di comodato alcune particelle
oggetto del presente concorso pubblico a parenti dei membri di tale Autorità e
abbia violato le decisioni emesse dalla Pretura di __________ che le
riconoscevano un diritto prevalente alla gestione e al possesso dei mappali n. __________
e n. __________ di __________, anch'essi oggetto del concorso pubblico.
L'insorgente rimprovera poi all'Ufficio patriziale di non aver indicato nel
bando di concorso i criteri di aggiudicazione che verranno applicati per la
scelta dell'aggiudicatario, limitandosi a segnalare i canoni massimi di affitto
fissati dalla Sezione dell'agricoltura e riservandosi per contro il diritto di
deliberare secondo il proprio insindacabile giudizio. Essa sostiene che tale
modo di procedere sarebbe finalizzato a favorire alcuni agricoltori a scapito
di altri, tra cui l'insorgente verso la quale l'Autorità patriziale nutrirebbe un
forte astio. La ricorrente ritiene che tutti i concorrenti offriranno di tutta
evidenza il canone massimo di affitto e, considerato che la delibera sul
concorso pubblico avverrà a porte chiuse, non sarà pertanto possibile
verificare a posteriori i criteri di scelta applicati.
3.2. Anzitutto è necessario considerare che non risultano dirimenti ai fini del
presente giudizio le critiche relative a presunte violazioni da parte
dell'Ufficio patriziale di norme della LOP, segnatamente sul conflitto di
interesse, e di decisioni cautelari emesse dalla Pretura di __________
nell'ambito di reciproche contestazioni civili tra l'insorgente e il CO 1 in
relazione ai mappali n. __________ e n. __________ di __________. Da una parte,
infatti, indipendentemente dalla legittimità delle pronunce con cui l'Autorità
patriziale ha attribuito dei comodati d'uso annuali per alcuni terreni oggetto
del qui contestato concorso pubblico, al fine di garantire lo sfalcio degli
stessi fino all'assegnazione dei relativi affitti, decisioni anch'esse
impugnabili (cfr. art. 150 LOP), nel caso in esame il gravame è diretto contro
l'avviso di concorso, che in specie è accessibile a chiunque (art. 12 cpv. 2
LOP); non si vede pertanto in quale conflitto d'interesse possano essere
incorsi i membri dell'Ufficio patriziale o quelli dell'organo legislativo che
l'hanno preventivamente autorizzato (art. 68 lett. f LOP).
Per quanto attiene, invece, alle vertenze di natura civile, si rileva che con
sentenza del 15 luglio 2022 (n. 11.2021.129) della prima Camera civile del
Tribunale d'appello (doc. 6 allegato alla risposta dell'8 febbraio 2023), passata
in giudicato, è stata confermata l'azione negatoria presentata dal CO 1 nei
confronti di RI 1, poiché quest'ultima - almeno dalla fine del 2018 - non può
più vantare un diritto prevalente sui predetti fondi di proprietà del
patriziato. Ad ogni modo, l'eventuale violazioni da parte del patriziato dei
propri obblighi contrattuali non avrebbe inficiato il concorso, ma avrebbe se
del caso comportato una responsabilità civile a carico dell'ente.
Ne consegue che a giusto titolo il Governo cantonale non ha ritenuto tali questioni
rilevanti e non è pertanto entrato nel merito delle stesse.
3.3. Per quanto attiene poi alle altre censure, va considerato che l'esigenza
del pubblico concorso persegue un duplice scopo: da un lato mira a
salvaguardare l'interesse della comunità, permettendo all'ente pubblico di
scegliere l'offerta più vantaggiosa, dall'altro tende invece ad assicurare a
tutti i concorrenti le stesse possibilità di riuscita (STA 52.2016.431 del 24
aprile 2018 consid. 2.1, 52.2010.60 del 13 agosto 2010 consid. 3.2, 52.2008.69
del 22 luglio 2008 consid. 2.2, 52.2006.241 del 20 ottobre 2006 consid. 2.1 e
riferimenti). L'art. 8 RALOP indica gli elementi che devono obbligatoriamente
essere indicati nell'avviso di concorso e l'art. 14 cpv. 1 LOP stabilisce che l'aggiudicazione
deve essere fatta al miglior offerente; tuttavia né la legge né il suo
regolamento fanno alcun accenno ai criteri applicabili per la valutazione delle
offerte. Il patriziato è dunque libero di prestabilire i criteri di
aggiudicazione nel bando di concorso o di rinunciare a qualsiasi
predeterminazione in tal senso e fruisce in quest'ambito di un ampio margine di
manovra (cfr. STA 52.2016.431 del 24 aprile 2018 consid. 4.2). Se, come
ipotizza l'insorgente, tutti i concorrenti dovessero offrire il canone di
affitto massimo indicato dalla Sezione dell'agricoltura, l'ente banditore dovrà
far capo ad altri criteri per scegliere l'aggiudicatario, fermo restando che
questi dovranno permettergli di stabilire quale tra le offerte risulta
effettivamente la più vantaggiosa (art. 14 cpv. 1 LOP). Il patriziato dovrà di
conseguenza indicare nella propria decisione di delibera i parametri utilizzati
e i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinate offerte, di modo da
ottemperare al proprio obbligo di motivazione conformemente all'art. 46 LPAmm
(cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129
Fatti
I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid.
4).
L'insorgente, pertanto, non può pretendere
che l'Ufficio patriziale indichi già nell'avviso di concorso i criteri di
aggiudicazione che verranno applicati, né può lamentare - già a questo stadio -
una lesione dei suoi diritti di parte.
4. 4.1. Stante
quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto con conseguente conferma
della decisione governativa impugnata.
4.2. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in quanto
soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al patriziato
resistente, non patrocinato da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera