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Decisione

52.2023.210

Bando di concorso per l'assegnazione dell'affitto di fondi a scopo agricolo di proprietà del Patriziato - criteri d'aggiudicazione

22 marzo 2024Italiano10 min

I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.210

Lugano

22

marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 4 giugno

2023 di

RI

1

contro

la decisione del 26 aprile 2023 (n. 2041) del

Consiglio di Stato che ha respinto il gravame inoltrato dall'insorgente

avverso il bando di concorso indetto dal CO 1 per l'assegnazione dell'affitto

di fondi a scopo agricolo;

ritenuto, in

fatto

A. Dopo vicissitudine che

non occorre qui ripercorrere, il 1° dicembre 2022 l'Ufficio patriziale del CO 1

ha pubblicato un concorso per l'affitto di alcuni fondi di sua proprietà a

scopo agricolo, suddivisi in ventiquattro lotti. Il bando di concorso indicava

il canone massimo d'affitto autorizzato dalla Sezione dell'agricoltura per ogni

lotto, la durata del contratto di affitto, la scadenza del termine per le

offerte con la documentazione da presentare e specificava che l'aggiudicazione

sarebbe stata a esclusivo giudizio dell'Ufficio patriziale.

Con decisione del 19 gennaio 2023 il presidente del Consiglio di Stato ha

accolto l'istanza di RI 1 volta al conferimento dell'effetto sospensivo al

gravame da lei inoltrato contro l'avviso di concorso.

B. Con giudizio del 26

aprile 2023 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1

avverso il suddetto bando di concorso. Esso ha infatti ritenuto valida la

clausola indicante che l'aggiudicazione del concorso sarebbe stata fatta a

esclusivo giudizio dell'Ufficio patriziale e ha dichiarato inammissibili,

poiché premature, le censure riferite a un'asserita precostituita esclusione

della ricorrente in sede di delibera.

C. Avverso quest'ultimo

giudizio, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo

l'annullamento del concorso; postula altresì che, in sostituzione del CO 1, venga

nominato un altro ente pubblico per l'assegnazione dei fondi in parola o, in

alternativa, che vi si proceda tramite sorteggio. Essa sostiene, in estrema

sintesi, che il Consiglio di Stato si sia basato per il suo giudizio su di un

accertamento errato e incompleto dei fatti rilevanti, non considerando

documenti e motivazioni forniti con il ricorso che dimostrerebbero violazioni

da parte dell'Ufficio patriziale di leggi e decisioni emesse da Autorità

giudiziarie. Lamenta che il bando di concorso non contenga i criteri di

aggiudicazione che l'ente applicherà per attribuire i fondi, ciò che permetterà

al patriziato di assegnarli a suo piacimento senza che sia possibile per i

concorrenti esclusi di verificare la legittimità della scelta.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

A identica conclusione perviene il CO 1 con argomenti di cui si dirà, ove

necessario, in seguito. La Sezione degli enti locali si è invece rimessa al

giudizio di questa Corte.

E. In sede di replica e

di duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive argomentazioni e

domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 146 cpv. 1

della legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL 188.100). La

legittimazione attiva della ricorrente, destinataria della decisione impugnata,

cittadina patrizia e direttamente e personalmente interessata a partecipare al

concorso in oggetto, è certa (art. 147 lett. a e b LOP). Il ricorso, tempestivo

(art. 151 cpv. 2 LOP e art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013 [LPAmm; RL 165.100]), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

1.2. È anzitutto necessario precisare che oggetto della presente vertenza è e

può unicamente essere il quesito di sapere se il bando di concorso del 1°

dicembre 2022 indetto dall'Autorità patriziale e impugnato dall'insorgente sia

o non da annullare; ogni altra

domanda che esula da questo tema è di conseguenza inammissibile in questa sede.

Risulta pertanto irricevibile la richiesta dell'insorgente volta a far nominare

un (non meglio specificato) ente che, in sostituzione al Patriziato di __________,

proceda all'assegnazione dei lotti. L'emanazione di un simile provvedimento non

è di tutta evidenza competenza di questa Corte ma, a determinate condizioni,

dell'Autorità di vigilanza (art. 130 e segg. LOP, segnatamente art. 138 LOP),

le cui risoluzioni sono eventualmente impugnabili anche davanti al Tribunale

cantonale amministrativo (art. 145 LOP).

Allo stesso modo appare improponibile la richiesta del patriziato resistente di

richiamare la ricorrente per le sue affermazioni diffamatorie; il reato

di diffamazione dovrà se del caso essere deferito alla competente Autorità

penale.

2. Giusta l'art. 12

cpv. 1 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà

del patriziato devono essere fatti per pubblico concorso. Il concorso dev'essere

accessibile a chiunque e annunciato all'albo per un periodo di almeno quindici

giorni consecutivi (art. 12 cpv. 2 LOP). La norma persegue un duplice scopo. Da

un lato mira a salvaguardare l'interesse della comunità, permettendo all'ente

pubblico di scegliere l'offerta più vantaggiosa, dall'altro tende invece ad

assicurare a tutti i concorrenti le stesse possibilità di riuscita (STA

52.2016.431 del 24 aprile 2018 consid. 2.1, 52.2006.241 del 20 ottobre 2006

consid. 2.1, 52.2007.164 del 03 ottobre 2007 consid. 2).

L'art. 8 del regolamento di applicazione della legge organica patriziale

dell'11 ottobre 1994 (RALOP: RL 188.110) stabilisce inoltre che l'avviso di

concorso per le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni di proprietà

patriziale deve indicare: il bene oggetto del concorso (numero particella,

ubicazione, destinazione del bene ecc.) e l'eventuale importo minimo d'offerta

(lett. a), le modalità attraverso le quali gli interessati possono prendere

conoscenza degli eventuali atti accompagnanti il concorso (lett. b), se del

caso, l'importo e la forma della garanzia di cui dev'essere corredata ogni

offerta (lett. c), il giorno, l'ora e il luogo di eventuali sopralluoghi (lett.

d), il giorno e l'ora nei quali le offerte devono pervenire all'Ufficio

patriziale (lett. e), il giorno, l'ora, e il luogo di apertura pubblica delle

offerte (lett. f).

Per quanto qui di interesse, l'aggiudicazione deve essere fatta al miglior

offerente (art. 14 cpv. 1 LOP). La decisione concernente l'aggiudicazione o l'eventuale

annullamento del concorso da parte dell'Ufficio patriziale, deve essere

comunicata per iscritto ad ogni concorrente, con l'indicazione della data della

deliberazione e dei rimedi giuridici (art. 10 RALOP).

3.

3.1. La ricorrente lamenta, invero in modo spesso confuso e assai

prolisso, che l'Autorità precedente non abbia correttamente tenuto in

considerazioni dei fatti rilevanti e la relativa documentazione da lei

presentata. Sostiene che l'Ufficio patriziale, in spregio all'art. 99 LOP,

abbia ripetutamente assegnato con dei contratti di comodato alcune particelle

oggetto del presente concorso pubblico a parenti dei membri di tale Autorità e

abbia violato le decisioni emesse dalla Pretura di __________ che le

riconoscevano un diritto prevalente alla gestione e al possesso dei mappali n. __________

e n. __________ di __________, anch'essi oggetto del concorso pubblico.

L'insorgente rimprovera poi all'Ufficio patriziale di non aver indicato nel

bando di concorso i criteri di aggiudicazione che verranno applicati per la

scelta dell'aggiudicatario, limitandosi a segnalare i canoni massimi di affitto

fissati dalla Sezione dell'agricoltura e riservandosi per contro il diritto di

deliberare secondo il proprio insindacabile giudizio. Essa sostiene che tale

modo di procedere sarebbe finalizzato a favorire alcuni agricoltori a scapito

di altri, tra cui l'insorgente verso la quale l'Autorità patriziale nutrirebbe un

forte astio. La ricorrente ritiene che tutti i concorrenti offriranno di tutta

evidenza il canone massimo di affitto e, considerato che la delibera sul

concorso pubblico avverrà a porte chiuse, non sarà pertanto possibile

verificare a posteriori i criteri di scelta applicati.

3.2. Anzitutto è necessario considerare che non risultano dirimenti ai fini del

presente giudizio le critiche relative a presunte violazioni da parte

dell'Ufficio patriziale di norme della LOP, segnatamente sul conflitto di

interesse, e di decisioni cautelari emesse dalla Pretura di __________

nell'ambito di reciproche contestazioni civili tra l'insorgente e il CO 1 in

relazione ai mappali n. __________ e n. __________ di __________. Da una parte,

infatti, indipendentemente dalla legittimità delle pronunce con cui l'Autorità

patriziale ha attribuito dei comodati d'uso annuali per alcuni terreni oggetto

del qui contestato concorso pubblico, al fine di garantire lo sfalcio degli

stessi fino all'assegnazione dei relativi affitti, decisioni anch'esse

impugnabili (cfr. art. 150 LOP), nel caso in esame il gravame è diretto contro

l'avviso di concorso, che in specie è accessibile a chiunque (art. 12 cpv. 2

LOP); non si vede pertanto in quale conflitto d'interesse possano essere

incorsi i membri dell'Ufficio patriziale o quelli dell'organo legislativo che

l'hanno preventivamente autorizzato (art. 68 lett. f LOP).

Per quanto attiene, invece, alle vertenze di natura civile, si rileva che con

sentenza del 15 luglio 2022 (n. 11.2021.129) della prima Camera civile del

Tribunale d'appello (doc. 6 allegato alla risposta dell'8 febbraio 2023), passata

in giudicato, è stata confermata l'azione negatoria presentata dal CO 1 nei

confronti di RI 1, poiché quest'ultima - almeno dalla fine del 2018 - non può

più vantare un diritto prevalente sui predetti fondi di proprietà del

patriziato. Ad ogni modo, l'eventuale violazioni da parte del patriziato dei

propri obblighi contrattuali non avrebbe inficiato il concorso, ma avrebbe se

del caso comportato una responsabilità civile a carico dell'ente.

Ne consegue che a giusto titolo il Governo cantonale non ha ritenuto tali questioni

rilevanti e non è pertanto entrato nel merito delle stesse.

3.3. Per quanto attiene poi alle altre censure, va considerato che l'esigenza

del pubblico concorso persegue un duplice scopo: da un lato mira a

salvaguardare l'interesse della comunità, permettendo all'ente pubblico di

scegliere l'offerta più vantaggiosa, dall'altro tende invece ad assicurare a

tutti i concorrenti le stesse possibilità di riuscita (STA 52.2016.431 del 24

aprile 2018 consid. 2.1, 52.2010.60 del 13 agosto 2010 consid. 3.2, 52.2008.69

del 22 luglio 2008 consid. 2.2, 52.2006.241 del 20 ottobre 2006 consid. 2.1 e

riferimenti). L'art. 8 RALOP indica gli elementi che devono obbligatoriamente

essere indicati nell'avviso di concorso e l'art. 14 cpv. 1 LOP stabilisce che l'aggiudicazione

deve essere fatta al miglior offerente; tuttavia né la legge né il suo

regolamento fanno alcun accenno ai criteri applicabili per la valutazione delle

offerte. Il patriziato è dunque libero di prestabilire i criteri di

aggiudicazione nel bando di concorso o di rinunciare a qualsiasi

predeterminazione in tal senso e fruisce in quest'ambito di un ampio margine di

manovra (cfr. STA 52.2016.431 del 24 aprile 2018 consid. 4.2). Se, come

ipotizza l'insorgente, tutti i concorrenti dovessero offrire il canone di

affitto massimo indicato dalla Sezione dell'agricoltura, l'ente banditore dovrà

far capo ad altri criteri per scegliere l'aggiudicatario, fermo restando che

questi dovranno permettergli di stabilire quale tra le offerte risulta

effettivamente la più vantaggiosa (art. 14 cpv. 1 LOP). Il patriziato dovrà di

conseguenza indicare nella propria decisione di delibera i parametri utilizzati

e i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinate offerte, di modo da

ottemperare al proprio obbligo di motivazione conformemente all'art. 46 LPAmm

(cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129

Fatti

I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid.

4).

L'insorgente, pertanto, non può pretendere

che l'Ufficio patriziale indichi già nell'avviso di concorso i criteri di

aggiudicazione che verranno applicati, né può lamentare - già a questo stadio -

una lesione dei suoi diritti di parte.

4. 4.1. Stante

quanto precede, il ricorso deve dunque essere respinto con conseguente conferma

della decisione governativa impugnata.

4.2. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in quanto

soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili al patriziato

resistente, non patrocinato da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera