52.2023.212
Ricorso irricevibile. Esecuzione delle decisioni. Pretese pecuniarie
23 febbraio 2024Italiano10 min
Nell'ambito del processo che ha condotto all'adozione della nuova legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.212
Lugano
23
febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 6 giugno
2023 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
l'inazione del Consiglio di Stato in merito
all'esecuzione della decisone del 14 dicembre 2020 con cui l'Ufficio
presidenziale del Gran Consiglio lo ha iscritto nella classe 8 dell'organico
con 4 aumenti, con effetto retroattivo al 1° settembre 2020;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 17 aprile 2015 è
entrata in vigore la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio
di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC; RL 171.100), che ha introdotto la figura
del responsabile della gestione amministrativa del Gran Consiglio, a cui erano
assegnate le classi di stipendio 26-28 secondo il sistema retributivo allora in
vigore.
Nell'ambito del processo che ha condotto all'adozione della nuova legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23
gennaio 2017 (LStip; RL 173.300), con lettera del 13 ottobre 2014,
l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha chiesto al Consiglio di Stato di
essere coinvolto al più presto nei lavori riguardanti la futura classificazione
dei dipendenti dei Servizi del Parlamento nell'ambito della prospettata nuova
scala salariale. Ciò in considerazione delle proprie competenze in materia di
direzione suprema degli affari amministrativi del Gran Consiglio e di vigilanza
sull'amministrazione finanziaria dei suoi servizi. La richiesta è stata
rinnovata il 4 maggio 2015.
b. Il Consiglio di Stato ha risposto a tale ultimo scritto con lettera dell'11
settembre 2015 inviando all'Ufficio presidenziale del Legislativo cantonale una
tabella con le proposte di classificazione dei funzionari dei servizi del Gran
Consiglio. Tra queste figurava il collaboratore di direzione posizionato in
classe 6 della nuova scala salariale.
Il 21 settembre successivo, l'Ufficio presidenziale ha preso posizione
comunicando di aver deciso di sostituire la denominazione proposta di collaboratore
di direzione con quella di responsabile della gestione amministrativa,
conforme al tenore dell'art. 148 cpv. 1 LGC. Per questa funzione il predetto Ufficio
ha quindi informato di aver deciso l'attribuzione della classe 7.
c. Malgrado un ulteriore scambio di corrispondenza e un incontro, il Consiglio
di Stato e l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio non sono giunti a un accordo circa la classificazione del
responsabile della gestione amministrativa. Il Governo ha quindi proceduto alla
pubblicazione ufficiale del regolamento concernente le funzioni e le
classificazioni dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RClass;
RL 173.310) dove ha collocato la predetta posizione in classe 6.
B. Il 25 maggio 2020, in
esito a pubblico concorso, l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha
nominato RI 1 come responsabile della gestione amministrativa presso i Servizi
del Gran Consiglio. L'Autorità di nomina l'ha iscritto nella classe 6
dell'organico, annunciata dal bando di concorso, con 10 aumenti. L'entrata in
funzione è stata fissata al più tardi al 1° settembre 2020.
C. Con decisione del 14
dicembre 2020, l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, richiamato un
rapporto del 1° giugno 2018 della Commissione paritetica per la valutazione
delle funzioni contenente una proposta di riclassificazione della funzione di
responsabile della gestione amministrativa in classe 8, ha iscritto RI 1 nella
classe 8 dell'organico con 4 aumenti con effetto retroattivo al 1° settembre
2020, stabilendo altresì che l'ulteriore progressione degli scatti sarebbe
rimasta impregiudicata. L'autorità ha quindi incaricato la Sezione delle risorse
umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) di applicare la
decisione.
D. a. Con nota a
protocollo del 23 dicembre 2020, il Consiglio di Stato, ritenendo che
l'iscrizione di RI 1 nell'ottava classe dell'Organico non rispettasse le
disposizioni legali in vigore, ha stabilito che la Sezione delle risorse umane
non era momentaneamente tenuta a dare seguito alla richiesta di
classificazione.
b. Durante i primi
mesi del 2021, vi sono state discussioni tra il Consiglio di Stato e il l'Ufficio
presidenziale del Gran Consiglio finalizzate a trovare una soluzione in merito
alla retribuzione del dipendente. Le stesse non hanno permesso di giungere a un
accordo.
E. a. Con scritto del 6
aprile 2023, RI 1, per il tramite della sua legale, ha sollecitato la Sezione
delle risorse umane a dar seguito alla decisione dell'Ufficio presidenziale del
Gran Consiglio relativa alla sua retribuzione dal 1° settembre 2020.
Non avendo ottenuto
risposta, il dipendente si è rivolto al Direttore del DFE, sollecitando
l'esecuzione della predetta decisione.
b. Con lettera del 10
maggio 2023, il Consiglio di Stato ha comunicato alla legale del dipendente
che, se da un lato la decisione con cui il medesimo è stato inserito in classe
8 della scala stipendi è stata adottata dall'autorità competente, dall'altro
lato essa viola in modo manifesto il testo chiaro delle disposizioni in vigore
e sarebbe pertanto viziata di nullità.
F. Il 6 giugno 2023
RI 1 interpone un ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia fatto ordine al Consiglio di Stato, e per
esso all'Ufficio delle risorse umane, di eseguire la decisione del 14 dicembre
2020 dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio che gli riconosce la classe
8 dell'organico con 4 aumenti a decorrere dal 1° settembre 2020. Il ricorrente
ripercorre i fatti ed elenca le proprie mansioni che, anche poste a confronto
di altre funzioni statali, dimostrerebbero l'inadeguatezza della classificazione
nel sesto gradino della scala stipendi. Ricorda quindi le argomentazioni dell'Ufficio
presidenziale del Gran Consiglio, rimaste inascoltate dal 2015, nonché il
parere della Commissione paritetica per la valutazione delle funzioni, che ha ritenuto
adeguata la classe 8 per la posizione da lui occupata. Sostiene che il Governo
non potrebbe sottrarsi all'esecuzione della decisione della predetta autorità,
cresciuta in giudicato e formalmente valida.
G. All'accoglimento del
gravame si oppone la Sezione delle risorse umane. Sostiene che l'Ufficio
presidenziale del Gran Consiglio ha sì la competenza di nominare il personale a
esso attribuito, ma è legato in questa sua prerogativa alle normative vigenti e
in particolare alle classificazioni stabilite nel RClass. Sarebbe infatti
inammissibile che ogni autorità di nomina (ad esempio le autorità giudiziarie)
fissi o modifichi a suo piacimento le classi di stipendio dei propri
dipendenti. La decisione con cui l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha
inserito il ricorrente in classe 8 sarebbe inficiata da un difetto
particolarmente grave, tale da provocarne la nullità. L'autorità si sarebbe
infatti arrogata una competenza che non le spetta, assegnando a una funzione
una classificazione diversa da quella stabilita per regolamento dal Consiglio
di Stato. Il difetto sarebbe evidente e facilmente riconoscibile. La mancata
attuazione di tale decisione permetterebbe quindi di tutelare la sicurezza del
diritto.
H. Con la replica e la
duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, con precisazione di cui si
dirà, per quanto occorre, in seguito.
Considerato, in
diritto
1.
Prima di entrare
nel merito di un ricorso, il Tribunale esamina d'ufficio la propria competenza
(art. 5 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100). Come esposto in narrativa, il ricorrente, dipendente
cantonale, inoltra un ricorso per denegata giustizia contro l'inazione
del Consiglio di Stato in relazione al proprio rapporto di impiego.
Considerandi
2.
2.1
Secondo l'art. 67 LPAmm può essere
interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione
di una decisione impugnabile; in tal caso è dato il medesimo mezzo di ricorso
previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a
prendere (cfr. Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45). Tale
diritto presuppone quindi, in primo luogo, che l'autorità adita sia competente
a trattare la richiesta che le è stata sottoposta. In secondo luogo, occorre
anche che l'istante possa esigere l'emanazione di un provvedimento impugnabile.
2.2
Contro le decisioni del Consiglio di Stato relative al rapporto di impiego
con i dipendenti cantonali è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
(art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato
e dei docenti del 15 marzo 1995; LORD; RL 173.100). Di principio, questa Corte
è quindi competente a entrare nel merito di gravami per denegata giustizia
quando l'Esecutivo cantonale tarda o rifiuta di emanare una decisione in
applicazione di questa legge.
Malgrado la sua intestazione, l'atto inoltrato
dall'insorgente non si configura come un ricorso per denegata giustizia.
Infatti, il ricorrente non chiede che sia ordinato al Governo di emanare una
decisione impugnabile, ma semmai che esso esegua una risoluzione di un'altra
autorità. L'oggetto del contendere non riguarda pertanto un provvedimento che
il Governo è chiamato a prendere in applicazione della LORD. Intanto, sulle
pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di impiego dei dipendenti
cantonali decide l'autorità di nomina (art. 40 cpv. 1 LStip), che nel caso
concreto non coincide con il Governo. In ogni caso, la vertenza concerne unicamente
la mancata esecuzione della risoluzione del 14 dicembre 2020 con cui l'Ufficio
presidenziale del Gran Consiglio si è determinato sulle condizioni salariali
del ricorrente, inserendolo in classe 8 con 4 aumenti a decorrere dal 1°
settembre 2020. Decisione, quest'ultima, passata in giudicato incontestata.
3.
Stabilito l'oggetto della vertenza, resta da esaminare se il Tribunale
cantonale amministrativo sia l'autorità preposta a dirimerla.
3.1
La
procedura amministrativa ticinese regola l'esecuzione delle decisioni all'art.
56.
LPAmm. La norma stabilisce in primo luogo che l'autorità amministrativa
esegue le proprie decisioni (cpv. 1), mentre l'esecuzione delle decisioni
dell'autorità di ricorso è devoluta all'istanza che ha preso il provvedimento
impugnato (cpv. 2). Il cpv. 3 prevede invece che l'esecuzione forzata avviene:
a. trattandosi di pagamento di una somma di denaro o di prestazione di
garanzie, nelle forme della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
dell'11 aprile 1889 (LEF; RS 281.1);
b. mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato;
c. mediante coercizione diretta nei confronti dell'obbligato; a tale scopo
può essere chiesto l'intervento della polizia comunale e, in via sussidiaria,
della polizia cantonale.
3.2
Il ricorrente,
chiedendo l'esecuzione della predetta decisione dell'autorità di nomina,
postula in buona sostanza il versamento dello
stipendio corrispondente alla classe 8, così come stabilito nella stessa. A
questo scopo, trattandosi di una pretesa pecuniaria, al ricorrente non resta
che adire la esecutiva (art. 56 cpv. 3 lett. a LPAmm; cfr. Ulrich
Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo
2020, n. 1465 seg.). La citata regola di procedura vale infatti non solo nel caso in cui il debitore è l'amministrato, ma an-
che quando è l'ente pubblico a essere in questa posizione (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
vol. II, III ed., Berna 2011, pag. 150; cfr. art. 30 LEF).
Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per difetto di competenza
del Tribunale.
4.
La tassa di
giustizia, ridotta, è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art.
47.
cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili in assenza di parti vincenti
patrocinate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
irricevibile.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente a cui sarà restituito l'anticipo
versato in eccesso.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera