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Decisione

52.2023.212

Ricorso irricevibile. Esecuzione delle decisioni. Pretese pecuniarie

23 febbraio 2024Italiano10 min

Nell'ambito del processo che ha condotto all'adozione della nuova legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.212

Lugano

23

febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 6 giugno

2023 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

l'inazione del Consiglio di Stato in merito

all'esecuzione della decisone del 14 dicembre 2020 con cui l'Ufficio

presidenziale del Gran Consiglio lo ha iscritto nella classe 8 dell'organico

con 4 aumenti, con effetto retroattivo al 1° settembre 2020;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. a. Il 17 aprile 2015 è

entrata in vigore la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio

di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC; RL 171.100), che ha introdotto la figura

del responsabile della gestione amministrativa del Gran Consiglio, a cui erano

assegnate le classi di stipendio 26-28 secondo il sistema retributivo allora in

vigore.

Nell'ambito del processo che ha condotto all'adozione della nuova legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23

gennaio 2017 (LStip; RL 173.300), con lettera del 13 ottobre 2014,

l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha chiesto al Consiglio di Stato di

essere coinvolto al più presto nei lavori riguardanti la futura classificazione

dei dipendenti dei Servizi del Parlamento nell'ambito della prospettata nuova

scala salariale. Ciò in considerazione delle proprie competenze in materia di

direzione suprema degli affari amministrativi del Gran Consiglio e di vigilanza

sull'amministrazione finanziaria dei suoi servizi. La richiesta è stata

rinnovata il 4 maggio 2015.

b. Il Consiglio di Stato ha risposto a tale ultimo scritto con lettera dell'11

settembre 2015 inviando all'Ufficio presidenziale del Legislativo cantonale una

tabella con le proposte di classificazione dei funzionari dei servizi del Gran

Consiglio. Tra queste figurava il collaboratore di direzione posizionato in

classe 6 della nuova scala salariale.

Il 21 settembre successivo, l'Ufficio presidenziale ha preso posizione

comunicando di aver deciso di sostituire la denominazione proposta di collaboratore

di direzione con quella di responsabile della gestione amministrativa,

conforme al tenore dell'art. 148 cpv. 1 LGC. Per questa funzione il predetto Ufficio

ha quindi informato di aver deciso l'attribuzione della classe 7.

c. Malgrado un ulteriore scambio di corrispondenza e un incontro, il Consiglio

di Stato e l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio non sono giunti a un accordo circa la classificazione del

responsabile della gestione amministrativa. Il Governo ha quindi proceduto alla

pubblicazione ufficiale del regolamento concernente le funzioni e le

classificazioni dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RClass;

RL 173.310) dove ha collocato la predetta posizione in classe 6.

B. Il 25 maggio 2020, in

esito a pubblico concorso, l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha

nominato RI 1 come responsabile della gestione amministrativa presso i Servizi

del Gran Consiglio. L'Autorità di nomina l'ha iscritto nella classe 6

dell'organico, annunciata dal bando di concorso, con 10 aumenti. L'entrata in

funzione è stata fissata al più tardi al 1° settembre 2020.

C. Con decisione del 14

dicembre 2020, l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, richiamato un

rapporto del 1° giugno 2018 della Commissione paritetica per la valutazione

delle funzioni contenente una proposta di riclassificazione della funzione di

responsabile della gestione amministrativa in classe 8, ha iscritto RI 1 nella

classe 8 dell'organico con 4 aumenti con effetto retroattivo al 1° settembre

2020, stabilendo altresì che l'ulteriore progressione degli scatti sarebbe

rimasta impregiudicata. L'autorità ha quindi incaricato la Sezione delle risorse

umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) di applicare la

decisione.

D. a. Con nota a

protocollo del 23 dicembre 2020, il Consiglio di Stato, ritenendo che

l'iscrizione di RI 1 nell'ottava classe dell'Organico non rispettasse le

disposizioni legali in vigore, ha stabilito che la Sezione delle risorse umane

non era momentaneamente tenuta a dare seguito alla richiesta di

classificazione.

b. Durante i primi

mesi del 2021, vi sono state discussioni tra il Consiglio di Stato e il l'Ufficio

presidenziale del Gran Consiglio finalizzate a trovare una soluzione in merito

alla retribuzione del dipendente. Le stesse non hanno permesso di giungere a un

accordo.

E. a. Con scritto del 6

aprile 2023, RI 1, per il tramite della sua legale, ha sollecitato la Sezione

delle risorse umane a dar seguito alla decisione dell'Ufficio presidenziale del

Gran Consiglio relativa alla sua retribuzione dal 1° settembre 2020.

Non avendo ottenuto

risposta, il dipendente si è rivolto al Direttore del DFE, sollecitando

l'esecuzione della predetta decisione.

b. Con lettera del 10

maggio 2023, il Consiglio di Stato ha comunicato alla legale del dipendente

che, se da un lato la decisione con cui il medesimo è stato inserito in classe

8 della scala stipendi è stata adottata dall'autorità competente, dall'altro

lato essa viola in modo manifesto il testo chiaro delle disposizioni in vigore

e sarebbe pertanto viziata di nullità.

F. Il 6 giugno 2023

RI 1 interpone un ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia fatto ordine al Consiglio di Stato, e per

esso all'Ufficio delle risorse umane, di eseguire la decisione del 14 dicembre

2020 dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio che gli riconosce la classe

8 dell'organico con 4 aumenti a decorrere dal 1° settembre 2020. Il ricorrente

ripercorre i fatti ed elenca le proprie mansioni che, anche poste a confronto

di altre funzioni statali, dimostrerebbero l'inadeguatezza della classificazione

nel sesto gradino della scala stipendi. Ricorda quindi le argomentazioni dell'Ufficio

presidenziale del Gran Consiglio, rimaste inascoltate dal 2015, nonché il

parere della Commissione paritetica per la valutazione delle funzioni, che ha ritenuto

adeguata la classe 8 per la posizione da lui occupata. Sostiene che il Governo

non potrebbe sottrarsi all'esecuzione della decisione della predetta autorità,

cresciuta in giudicato e formalmente valida.

G. All'accoglimento del

gravame si oppone la Sezione delle risorse umane. Sostiene che l'Ufficio

presidenziale del Gran Consiglio ha sì la competenza di nominare il personale a

esso attribuito, ma è legato in questa sua prerogativa alle normative vigenti e

in particolare alle classificazioni stabilite nel RClass. Sarebbe infatti

inammissibile che ogni autorità di nomina (ad esempio le autorità giudiziarie)

fissi o modifichi a suo piacimento le classi di stipendio dei propri

dipendenti. La decisione con cui l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha

inserito il ricorrente in classe 8 sarebbe inficiata da un difetto

particolarmente grave, tale da provocarne la nullità. L'autorità si sarebbe

infatti arrogata una competenza che non le spetta, assegnando a una funzione

una classificazione diversa da quella stabilita per regolamento dal Consiglio

di Stato. Il difetto sarebbe evidente e facilmente riconoscibile. La mancata

attuazione di tale decisione permetterebbe quindi di tutelare la sicurezza del

diritto.

H. Con la replica e la

duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, con precisazione di cui si

dirà, per quanto occorre, in seguito.

Considerato, in

diritto

1.

Prima di entrare

nel merito di un ricorso, il Tribunale esamina d'ufficio la propria competenza

(art. 5 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Come esposto in narrativa, il ricorrente, dipendente

cantonale, inoltra un ricorso per denegata giustizia contro l'inazione

del Consiglio di Stato in relazione al proprio rapporto di impiego.

Considerandi

2.

2.1

Secondo l'art. 67 LPAmm può essere

interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione

di una decisione impugnabile; in tal caso è dato il medesimo mezzo di ricorso

previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a

prendere (cfr. Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45). Tale

diritto presuppone quindi, in primo luogo, che l'autorità adita sia competente

a trattare la richiesta che le è stata sottoposta. In secondo luogo, occorre

anche che l'istante possa esigere l'emanazione di un provvedimento impugnabile.

2.2

Contro le decisioni del Consiglio di Stato relative al rapporto di impiego

con i dipendenti cantonali è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

(art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato

e dei docenti del 15 marzo 1995; LORD; RL 173.100). Di principio, questa Corte

è quindi competente a entrare nel merito di gravami per denegata giustizia

quando l'Esecutivo cantonale tarda o rifiuta di emanare una decisione in

applicazione di questa legge.

Malgrado la sua intestazione, l'atto inoltrato

dall'insorgente non si configura come un ricorso per denegata giustizia.

Infatti, il ricorrente non chiede che sia ordinato al Governo di emanare una

decisione impugnabile, ma semmai che esso esegua una risoluzione di un'altra

autorità. L'oggetto del contendere non riguarda pertanto un provvedimento che

il Governo è chiamato a prendere in applicazione della LORD. Intanto, sulle

pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto di impiego dei dipendenti

cantonali decide l'autorità di nomina (art. 40 cpv. 1 LStip), che nel caso

concreto non coincide con il Governo. In ogni caso, la vertenza concerne unicamente

la mancata esecuzione della risoluzione del 14 dicembre 2020 con cui l'Ufficio

presidenziale del Gran Consiglio si è determinato sulle condizioni salariali

del ricorrente, inserendolo in classe 8 con 4 aumenti a decorrere dal 1°

settembre 2020. Decisione, quest'ultima, passata in giudicato incontestata.

3.

Stabilito l'oggetto della vertenza, resta da esaminare se il Tribunale

cantonale amministrativo sia l'autorità preposta a dirimerla.

3.1

La

procedura amministrativa ticinese regola l'esecuzione delle decisioni all'art.

56.

LPAmm. La norma stabilisce in primo luogo che l'autorità amministrativa

esegue le proprie decisioni (cpv. 1), mentre l'esecuzione delle decisioni

dell'autorità di ricorso è devoluta all'istanza che ha preso il provvedimento

impugnato (cpv. 2). Il cpv. 3 prevede invece che l'esecuzione forzata avviene:

a. trattandosi di pagamento di una somma di denaro o di prestazione di

garanzie, nelle forme della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

dell'11 aprile 1889 (LEF; RS 281.1);

b. mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato;

c. mediante coercizione diretta nei confronti dell'obbligato; a tale scopo

può essere chiesto l'intervento della polizia comunale e, in via sussidiaria,

della polizia cantonale.

3.2

Il ricorrente,

chiedendo l'esecuzione della predetta decisione dell'autorità di nomina,

postula in buona sostanza il versamento dello

stipendio corrispondente alla classe 8, così come stabilito nella stessa. A

questo scopo, trattandosi di una pretesa pecuniaria, al ricorrente non resta

che adire la esecutiva (art. 56 cpv. 3 lett. a LPAmm; cfr. Ulrich

Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, VIII ed., Zurigo/San Gallo

2020, n. 1465 seg.). La citata regola di procedura vale infatti non solo nel caso in cui il debitore è l'amministrato, ma an-

che quando è l'ente pubblico a essere in questa posizione (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, III ed., Berna 2011, pag. 150; cfr. art. 30 LEF).

Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per difetto di competenza

del Tribunale.

4.

La tassa di

giustizia, ridotta, è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art.

47.

cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili in assenza di parti vincenti

patrocinate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

irricevibile.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente a cui sarà restituito l'anticipo

versato in eccesso.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera