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Decisione

52.2023.217

Licenza edilizia per uno stabile di appartamenti

27 marzo 2025Italiano15 min

proprietari dei fondi vicini RI 1 (part. __________), RI 2 (part. __________), RI

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.217

Lugano

27

marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

segretario:

David Algul

statuendo sul ricorso del 7 giugno

2023 di

RI

1

RI

2

RI

3

RI

4

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 17 maggio 2023 (n. 2421) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa dei ricorrenti contro la

risoluzione del 24 novembre 2021 con cui il Municipio di Mendrisio ha

rilasciato a CO 1, CO 2 e CO 3 la licenza edilizia per costruire un nuovo

stabile plurifamiliare (part. __________, _______ e __________, sezione Rancate);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Con domanda di

costruzione del 15 giugno 2021, CO 1, CO 2 e CO 3 hanno chiesto al Municipio di

Mendrisio il permesso di costruire un nuovo stabile di 9 appartamenti su tre

fondi lunghi e stretti (part. __________, __________ e __________, su cui

vantano dei diritti di compera), situati nella zona residenziale estensiva (Re)

di Rancate, in località __________. L'edificio, coperto da un tetto a falde e a

pianta essenzialmente rettangolare (ca. m 32 x 13), sarà articolato su tre

livelli fuori terra, oltre a un piano interrato destinato a un'autorimessa (con

15 posti auto e 12 per moto). Quest'ultima sarà raggiungibile mediante un

accesso da via __________ (che servirà anche dei parcheggi esterni).

ESTRATTO PLANIMETRIA (con e senza nuovo edificio)

B. a. Nel termine di

pubblicazione, la domanda ha tra l'altro suscitato l'opposizione dei

proprietari dei fondi vicini RI 1 (part. __________), RI 2 (part. __________), RI

4 (part. __________) e RI 3 (part. __________).

b. A fine agosto 2021, gli istanti hanno completato la domanda con ulteriori

piani e documenti (relativi alle misure per disabili, ecc.). Inoltre, hanno

presentato un progetto di mutazione fondiaria per la ricomposizione

particellare dei tre fondi in due nuovi lotti (part. __________ di 1'940 m2

e part. __________ di 2'009 m2 - quest'ultima interessata dal

progetto qui in discussione).

Anche alla luce di tale documentazione, gli opponenti hanno mantenuto le loro

obiezioni.

c. Richiamato l'avviso cantonale favorevole (n. 119067), il 24 novembre 2021 il

Municipio ha rilasciato agli istanti il permesso richiesto, respingendo nel

contempo tutte le opposizioni pervenute. Il permesso è stato tra l'altro

corredato da una condizione che subordina l'inizio dei lavori all'iscrizione a

registro fondiario della mutazione riguardante le part. __________, __________

e __________ (come da progetto già preavvisato favorevolmente dal Municipio).

C. Il 17 maggio 2023, il

Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dai suddetti vicini

opponenti contro quest'ultima risoluzione.

In sintesi, dopo aver ritenuto la domanda di costruzione completa, il Governo

ha disatteso l'eccezione relativa all'art. 37 cpv. 6 delle norme di attuazione

del piano regolatore di Mendrisio, sezione Rancate; NAPR (che subordina l'edificabilità

del comparto alla ricomposizione particellare dei fondi inclusi), ritenendo

corretta la condizione relativa alla mutazione particellare imposta dal

Municipio. In seguito, ha respinto le critiche riguardanti la sistemazione del

terreno (considerata conforme all'art. 12 NAPR) e l'altezza del nuovo edificio

(che rientrerebbe in quella massima ammessa, non dovendo essere computata la

trincea rispettivamente l'accesso dell'autorimessa). La precedente istanza ha

infine tutelato anche la valutazione estetica del progetto, che avrebbe

rettamente effettuato il Municipio e non l'Ufficio della natura e del paesaggio

(UNP).

D. RI 1, RI 2, RI 3 e RI

4 deducono ora il predetto giudizio dinnanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia.

In breve, riproposta l'eccezione d'incompletezza

del progetto, gli insorgenti lamentano in particolare la violazione del vincolo

di ricomposizione particellare prescritto dal PR (art. 37 cpv. 6 NAPR),

che non potrebbe essere soddisfatto mediante la semplice proposta di mutazione

delle part. __________, __________ e __________ e la relativa condizione di

licenza, ma richiederebbe l'esperimento di un iter previsto dalla legge sul

raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT; RL 702.100);

la lottizzazione prospettata non sarebbe in ogni caso conforme ai principi

della pianificazione. La sistemazione del terreno contemplata dal progetto,

proseguono, a dispetto di quanto concluso dal Governo, sarebbe inoltre

contraria all'art. 12 cpv. 1 NAPR (che l'ammetterebbe solo per il ripristino di

altimetrie coordinate). L'altezza dello stabile sarebbe invece ben superiore a

quella massima ammessa, e ciò anche applicando la facilitazione per le rampe d'accesso

ex art. 7 cpv. 3 NAPR. Gli insorgenti ribadiscono infine anche le loro critiche

relative al principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio (art.

104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL

701.100), su cui avrebbe dovuto esprimersi l'UNP e che, ad ogni modo, non

sarebbe ossequiato.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si riconferma nelle pregresse

prese di posizione. Il Municipio postula la reiezione del ricorso, al pari

degli istanti in licenza; in via subordinata, questi ultimi chiedono che il

permesso sia confermato all'ulteriore condizione che il progetto di

mutazione deve essere preventivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio

di Stato nell'ambito di una procedura di ricomposizione particellare ai sensi

dell'art. 50 della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23

novembre 1970. Delle loro rispettive argomentazioni si dirà, per quanto

necessario, in appresso.

F. In sede di replica e

duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle proprie conclusioni

e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la

legittimazione attiva dei ricorrenti, già vicini opponenti, personalmente e

direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui sono destinatari (art. 21

cpv. 2 LE, art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1

LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto del contendere emerge

in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. A una

valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), il

sopralluogo sollecitato dai ricorrenti non appare atto a portare la conoscenza

di ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

Considerandi

2.

Comparto

soggetto a ricomposizione particellare

2.1

Il piano regolatore assoggetta i comparti in zona residenziale estensiva

(Re) in località __________ e __________ a ricomposizione particellare. L'art.

37.

cpv. 6 NAPR dispone che l'edificabilità di questi comparti è

subordinata alla ricomposizione particellare dei fondi inclusi. Per quanto

qui interessa, il vincolo in località __________ ingloba le part. __________, __________

e __________, unitamente ad altri fondi e scorpori adiacenti a sud-ovest, fino

a via __________: part. __________, __________, __________, __________, __________

e parte del mapp. __________ (cfr. piano delle zone).

Questo vincolo è essenzialmente da ricondurre agli obiettivi del PR vigente

(approvato dal Governo con risoluzione n. 3405 del 9 luglio 2002) di un uso

razionale e parsimonioso del territorio e di promozione di costruzioni

urbanisticamente qualificate (favorendo il ricorso al piano di quartiere e alla

rifusione particellare per comparti difficili; cfr. rapporto di pianificazione

del 23 febbraio 2000, pag. 13 e risoluzione n. 3405 citata, pag. 20). In linea

con tale finalità, nella zona residenziale estensiva, per alcuni comparti

problematici dal punto di vista della struttura fondiaria (ovvero proprietà

difficilmente utilizzabili a scopo edilizio a causa della loro conformazione o

dimensione), è stato quindi richiesto il riordino dei fondi come condizione

indispensabile per l'edificazione (cfr. rapporto di pianificazione citato, pag.

23). La necessità di procedere preliminarmente a una ricomposizione

particellare - come risulta del resto già dal chiaro testo dell'art. 37 cpv. 6

NAPR - costituisce quindi una condizione imprescindibile alla quale è

subordinata l'edificabilità di tutti i fondi inclusi nel perimetro del comparto

(cfr. in senso analogo, STA 52.1999.66 del 21 dicembre 1999 consid. 2.2, con

riferimenti anche agli art. 28 cpv. 2 lett. c e 83 seg. della previgente legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 23 maggio 1990 [LALPT; BU 1990, 365], ora: art. 77 seg. LST;

cfr. pure messaggio n. 6309 del 9 dicembre 2009 sul disegno di legge sullo

sviluppo territoriale, pag. 101 segg.).

2.2

In concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede di edificare un

nuovo stabile d'appartamenti sulle part. __________, __________ e __________

situate nel comparto __________, di cui è prospettata una mutazione fondiaria

al fine di ricavarne due lotti di 1'940 e 2'009 m2 (cfr. proposta di

mutazione agli atti). Il Municipio ha in sostanza ritenuto che con il nuovo

assetto fondiario, di cui ha imposto a titolo di condizione di licenza il

perfezionamento a registro fondiario prima dell'inizio dei lavori, l'art. 37

cpv. 6 NAPR fosse rispettato. Conclusione, questa, che anche il Governo ha

avallato. A torto.

Il vincolo pianificatorio che grava il comprensorio __________ non tocca

infatti solo i tre fondi lunghi e stretti dedotti in edificazione (part. __________,

__________ e __________), ma, come visto, include anche diversi altri fondi

adiacenti (pure contraddistinti, almeno in parte, da superfici con

conformazioni che li rendono difficilmente utilizzabili, cfr. piano delle zone

ed estratto mappa al consid. A). Già per questo motivo, è escluso che il

requisito posto dall'art. 37 cpv. 6 NAPR - che subordina l'edificabilità dell'insieme

dei fondi di questo comparto problematico dal profilo della struttura fondiaria

a una ricomposizione particellare - possa essere eluso mediante una proposta di

mutazione privata, che coinvolge solo tre particelle. Insostenibile è l'opposta

deduzione del Municipio. Al contrario, è evidente che occorre procedere a una

ricomposizione particellare di tutti i fondi inglobati nel perimetro, secondo

una delle procedure previste dalla LRPT, al fine di ottenere un miglior uso del

suolo edificabile in base al piano regolatore. La licenza edilizia non può

pertanto essere confermata, siccome lesiva del diritto. Trattandosi di un

requisito indispensabile ai fini della stessa edificabilità dei fondi,

contrariamente a quanto assumono i resistenti, il permesso non può invece

essere subordinato a una condizione che, completando quella disposta dal

Municipio, richieda semplicemente che il loro progetto di mutazione sia preventivamente

sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato nell'ambito di una procedura

di ricomposizione particellare ai sensi dell'art. 50 LRPT (cfr. pure STA 52.2021.313

del 31 ottobre 2023 consid. 3.2 e rinvii; Adelio

Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 685 ad art. 2 LE).

3.

Altezza

3.1

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal

terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda

o del parapetto.

L'altezza degli edifici va di principio misurata lungo il loro perimetro

esterno. Gli ingombri verticali e l'impatto che ne deriva sono infatti

determinati dalle facciate. Il loro sviluppo verticale va per principio

misurato indipendentemente da eventuali arretramenti dei piani superiori rispetto

ai piani sottostanti. In tal senso, l'art. 43 del regolamento di applicazione

della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) dispone, ad esempio,

che l'altezza degli attici, solitamente arretrati rispetto alle facciate

sottostanti, è aggiunta a quella di queste ultime. Resta riservato il

particolare criterio di misurazione per le costruzioni in pendio, articolate

sulla verticale: per questi edifici, giusta l'art. 40 cpv. 2 seconda frase LE,

l'altezza si misura per ogni singolo corpo situato a quote diverse, a

condizione che tra gli stessi vi sia una rientranza di almeno 12 m (cfr. RtiD

I-2011 n. 19 consid. 3.1; STA 52.2021.48 del 10 novembre 2022 consid. 6.2 e

rimandi).

3.2

Il punto inferiore di misurazione è dato dal livello del terreno sistemato

perpendicolarmente sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1). Se il

terreno è sistemato mediante la formazione di un terrapieno, la sua altezza va

aggiunta a quella dell'edificio sovrastante, soltanto nella misura in cui

supera il limite di 1.50 m a una distanza di 3.00 m dal filo della facciata

(cfr. art. 41 LE; RtiD II-2006 n. 18 consid. 3). Se la sistemazione è ottenuta

abbassando il livello del terreno naturale (mediante escavazione), il maggior

sviluppo verticale delle facciate che ne risulta va interamente preso in

considerazione ai fini della misurazione dell'altezza (cfr. STA 52.2020.525 del

21.

dicembre 2023 consid. 2.1, 52.2021.48 citata consid. 6.3, 52.2016.504 del 16

marzo 2018 consid. 4.7 e rimandi; Scolari,

op. cit., n. 1223 ad art. 40/41 LE). Per giurisprudenza, una trincea che occupa

soltanto una frazione della facciata, scavata nel terreno per formare un'area

di disimpegno (come l'accesso a un'autorimessa o a locali sotterranei), non è

tuttavia da considerare quale livello del terreno sistemato. Le sue dimensioni

non sono in effetti tali da determinare un aumento dell'impatto risultante

dagli ingombri verticali dell'edificio sul paesaggio circostante (cfr. STA

52.2020.525

citata consid. 2.1, 52.2021.48 citata consid. 3.3, 52.2016.504

citata consid. 4.7 e rimandi; Scolari,

op. cit., n. 1229 ad art. 40/41 LE).

3.3

L'art. 7 cpv. 3 NAPR dispone che, in presenza di garages ai piani

seminterrati, l'altezza dell'edificio può essere misurata dalla quota d'entrata

del garage qualora la larghezza della rampa d'accesso (o della lunghezza di

facciata del garage) non supera i m 6.00.

3.Tale norma si

riallaccia ad analoghe disposizioni presenti in altri ordinamenti comunali, che

conformemente ai principi sopraindicati, escludono dall'altezza dell'edificio

le trincee d'accesso a vani sotterranei (quali rampe d'accesso ad autorimesse),

purché non superino una determinata estensione; estensione che, in concreto,

non è riferita a una frazione della lunghezza della facciata corrispondente (cfr.

Scolari, op. cit., n. 1229 ad art.

40/41 LE; ad es. STA 52.2012.112 del 19 febbraio 2013 consid. 3.1), ma fissata

in funzione all'ampiezza massima (6 m) della rampa (o della facciata del

garage). A differenza di altre norme, l'art. 7 cpv. 3 NAPR non dispone tuttavia

che in questi casi l'altezza dell'edificio possa essere determinata dal terreno

sistemato al servizio della costruzione (cfr. ad es. STA 52.2021.48 citata

consid. 6.3, 52.2012.112 citata consid. 3.1), facendo astrazione dall'escavazione,

ma, in modo singolare, dalla quota d'entrata del garage.

3.4

In concreto, il progetto prevede di sistemare il terreno ai piedi della

facciata sud-est con un terrapieno largo una decina di metri e alto fino a m

1.40, che ingloba anche l'autorimessa interrata, degradando progressivamente

(cfr. sezione A-A). Ne fa eccezione un tratto laterale largo m 5.50, dove è

previsto lo scavo della rampa d'accesso (cfr. planimetria 1.001, pianta piano

autorimessa, prospetto sud-est).

La rampa non è allineata ai piani superiori dell'edificio, se non per un breve

tratto di ca. m 1.50 (in corrispondenza del castello con i balconi sporgenti a

sud-ovest; cfr. prospetto sud-est). Al di là dello scavo, il corpo con l'entrata

dell'autorimessa non è quindi atto a configurare un possibile ingombro da conteggiare

sull'altezza della facciata sud-est, misurata dal terreno sistemato a una

distanza di 3 m (cfr. supra, consid. 3.1 e 3.2). Anche volendo ritenenere

che, limitatamente al predetto tratto di m 1.50, in applicazione dell'art. 7

cpv. 3 NAPR, l'altezza dell'edificio vada comunque determinata dalla quota d'entrata

del garage sottostante (350.65/350.90 msm), ciò non avrebbe ancora per

conseguenza un diniego del permesso per sorpasso (di circa 3 m) dell'altezza

massima prescritta (cfr. prospetto sud-est). Al difetto potrebbe in effetti agevolmente

essere posto rimedio arretrando il castello con i citati balconi di ca. m 1.50,

in modo da sopprimere ogni possibile computo d'altezza tra corpi "arretrati"

situati a quote diverse. Non occorre in ogni caso soffermarsi oltre su tale

aspetto, considerato che il giudizio impugnato, come visto, non può essere

tutelato.

4.

Per lo stesso

motivo, non mette conto di chinarsi sull'ammissibilità della sistemazione del

terreno (cfr. art. 12 NAPR) prevista dal progetto (facendo peraltro anche

riferimento alle altimetrie dei fondi confinanti che, a dipendenza della futura

parcellazione, potranno variare), né sulle ulteriori obiezioni (quali la

completezza della domanda e l'inserimento estetico).

5.

5.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto. Il giudizio del

Governo è di conseguenza annullato, unitamente alla licenza edilizia rilasciata

dal Municipio.

5.2

Visto l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta in

solido a carico degli istanti in licenza, soccombenti. Questi ultimi

rifonderanno inoltre un'adeguata indennità agli insorgenti a titolo di

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), a valere per entrambe le sedi di giudizio.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza, sono

annullate:

1.1

la

decisione del 17 maggio 2023 (n. 2421) del Consiglio di Stato;

1.2

la

licenza edilizia del 24 novembre 2021 rilasciata dal Municipio di Mendrisio a CO

1, CO 2 e CO 3 per la costruzione di uno stabile plurifamiliare (part. __________,

__________ e __________).

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.- è posta in solido a carico di CO 1, CO 2 e CO 3, i

quali sono inoltre tenuti a rifondere ai ricorrenti complessivi fr. 2'500.- a

titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio.

Agli insorgenti va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente Il

segretario