52.2023.217
Licenza edilizia per uno stabile di appartamenti
27 marzo 2025Italiano15 min
proprietari dei fondi vicini RI 1 (part. __________), RI 2 (part. __________), RI
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.217
Lugano
27
marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
segretario:
David Algul
statuendo sul ricorso del 7 giugno
2023 di
RI
1
RI
2
RI
3
RI
4
patrocinati
da: PA 1
contro
la decisione del 17 maggio 2023 (n. 2421) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa dei ricorrenti contro la
risoluzione del 24 novembre 2021 con cui il Municipio di Mendrisio ha
rilasciato a CO 1, CO 2 e CO 3 la licenza edilizia per costruire un nuovo
stabile plurifamiliare (part. __________, _______ e __________, sezione Rancate);
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con domanda di
costruzione del 15 giugno 2021, CO 1, CO 2 e CO 3 hanno chiesto al Municipio di
Mendrisio il permesso di costruire un nuovo stabile di 9 appartamenti su tre
fondi lunghi e stretti (part. __________, __________ e __________, su cui
vantano dei diritti di compera), situati nella zona residenziale estensiva (Re)
di Rancate, in località __________. L'edificio, coperto da un tetto a falde e a
pianta essenzialmente rettangolare (ca. m 32 x 13), sarà articolato su tre
livelli fuori terra, oltre a un piano interrato destinato a un'autorimessa (con
15 posti auto e 12 per moto). Quest'ultima sarà raggiungibile mediante un
accesso da via __________ (che servirà anche dei parcheggi esterni).
ESTRATTO PLANIMETRIA (con e senza nuovo edificio)
B. a. Nel termine di
pubblicazione, la domanda ha tra l'altro suscitato l'opposizione dei
proprietari dei fondi vicini RI 1 (part. __________), RI 2 (part. __________), RI
4 (part. __________) e RI 3 (part. __________).
b. A fine agosto 2021, gli istanti hanno completato la domanda con ulteriori
piani e documenti (relativi alle misure per disabili, ecc.). Inoltre, hanno
presentato un progetto di mutazione fondiaria per la ricomposizione
particellare dei tre fondi in due nuovi lotti (part. __________ di 1'940 m2
e part. __________ di 2'009 m2 - quest'ultima interessata dal
progetto qui in discussione).
Anche alla luce di tale documentazione, gli opponenti hanno mantenuto le loro
obiezioni.
c. Richiamato l'avviso cantonale favorevole (n. 119067), il 24 novembre 2021 il
Municipio ha rilasciato agli istanti il permesso richiesto, respingendo nel
contempo tutte le opposizioni pervenute. Il permesso è stato tra l'altro
corredato da una condizione che subordina l'inizio dei lavori all'iscrizione a
registro fondiario della mutazione riguardante le part. __________, __________
e __________ (come da progetto già preavvisato favorevolmente dal Municipio).
C. Il 17 maggio 2023, il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dai suddetti vicini
opponenti contro quest'ultima risoluzione.
In sintesi, dopo aver ritenuto la domanda di costruzione completa, il Governo
ha disatteso l'eccezione relativa all'art. 37 cpv. 6 delle norme di attuazione
del piano regolatore di Mendrisio, sezione Rancate; NAPR (che subordina l'edificabilità
del comparto alla ricomposizione particellare dei fondi inclusi), ritenendo
corretta la condizione relativa alla mutazione particellare imposta dal
Municipio. In seguito, ha respinto le critiche riguardanti la sistemazione del
terreno (considerata conforme all'art. 12 NAPR) e l'altezza del nuovo edificio
(che rientrerebbe in quella massima ammessa, non dovendo essere computata la
trincea rispettivamente l'accesso dell'autorimessa). La precedente istanza ha
infine tutelato anche la valutazione estetica del progetto, che avrebbe
rettamente effettuato il Municipio e non l'Ufficio della natura e del paesaggio
(UNP).
D. RI 1, RI 2, RI 3 e RI
4 deducono ora il predetto giudizio dinnanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla licenza edilizia.
In breve, riproposta l'eccezione d'incompletezza
del progetto, gli insorgenti lamentano in particolare la violazione del vincolo
di ricomposizione particellare prescritto dal PR (art. 37 cpv. 6 NAPR),
che non potrebbe essere soddisfatto mediante la semplice proposta di mutazione
delle part. __________, __________ e __________ e la relativa condizione di
licenza, ma richiederebbe l'esperimento di un iter previsto dalla legge sul
raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT; RL 702.100);
la lottizzazione prospettata non sarebbe in ogni caso conforme ai principi
della pianificazione. La sistemazione del terreno contemplata dal progetto,
proseguono, a dispetto di quanto concluso dal Governo, sarebbe inoltre
contraria all'art. 12 cpv. 1 NAPR (che l'ammetterebbe solo per il ripristino di
altimetrie coordinate). L'altezza dello stabile sarebbe invece ben superiore a
quella massima ammessa, e ciò anche applicando la facilitazione per le rampe d'accesso
ex art. 7 cpv. 3 NAPR. Gli insorgenti ribadiscono infine anche le loro critiche
relative al principio d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio (art.
104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL
701.100), su cui avrebbe dovuto esprimersi l'UNP e che, ad ogni modo, non
sarebbe ossequiato.
E. All'accoglimento dell'impugnativa
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) si riconferma nelle pregresse
prese di posizione. Il Municipio postula la reiezione del ricorso, al pari
degli istanti in licenza; in via subordinata, questi ultimi chiedono che il
permesso sia confermato all'ulteriore condizione che il progetto di
mutazione deve essere preventivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio
di Stato nell'ambito di una procedura di ricomposizione particellare ai sensi
dell'art. 50 della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23
novembre 1970. Delle loro rispettive argomentazioni si dirà, per quanto
necessario, in appresso.
F. In sede di replica e
duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle proprie conclusioni
e domande di giudizio, sviluppando in parte le loro tesi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la
legittimazione attiva dei ricorrenti, già vicini opponenti, personalmente e
direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui sono destinatari (art. 21
cpv. 2 LE, art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1
LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto del contendere emerge
in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti. A una
valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), il
sopralluogo sollecitato dai ricorrenti non appare atto a portare la conoscenza
di ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.
Considerandi
2.
Comparto
soggetto a ricomposizione particellare
2.1
Il piano regolatore assoggetta i comparti in zona residenziale estensiva
(Re) in località __________ e __________ a ricomposizione particellare. L'art.
37.
cpv. 6 NAPR dispone che l'edificabilità di questi comparti è
subordinata alla ricomposizione particellare dei fondi inclusi. Per quanto
qui interessa, il vincolo in località __________ ingloba le part. __________, __________
e __________, unitamente ad altri fondi e scorpori adiacenti a sud-ovest, fino
a via __________: part. __________, __________, __________, __________, __________
e parte del mapp. __________ (cfr. piano delle zone).
Questo vincolo è essenzialmente da ricondurre agli obiettivi del PR vigente
(approvato dal Governo con risoluzione n. 3405 del 9 luglio 2002) di un uso
razionale e parsimonioso del territorio e di promozione di costruzioni
urbanisticamente qualificate (favorendo il ricorso al piano di quartiere e alla
rifusione particellare per comparti difficili; cfr. rapporto di pianificazione
del 23 febbraio 2000, pag. 13 e risoluzione n. 3405 citata, pag. 20). In linea
con tale finalità, nella zona residenziale estensiva, per alcuni comparti
problematici dal punto di vista della struttura fondiaria (ovvero proprietà
difficilmente utilizzabili a scopo edilizio a causa della loro conformazione o
dimensione), è stato quindi richiesto il riordino dei fondi come condizione
indispensabile per l'edificazione (cfr. rapporto di pianificazione citato, pag.
23). La necessità di procedere preliminarmente a una ricomposizione
particellare - come risulta del resto già dal chiaro testo dell'art. 37 cpv. 6
NAPR - costituisce quindi una condizione imprescindibile alla quale è
subordinata l'edificabilità di tutti i fondi inclusi nel perimetro del comparto
(cfr. in senso analogo, STA 52.1999.66 del 21 dicembre 1999 consid. 2.2, con
riferimenti anche agli art. 28 cpv. 2 lett. c e 83 seg. della previgente legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 23 maggio 1990 [LALPT; BU 1990, 365], ora: art. 77 seg. LST;
cfr. pure messaggio n. 6309 del 9 dicembre 2009 sul disegno di legge sullo
sviluppo territoriale, pag. 101 segg.).
2.2
In concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede di edificare un
nuovo stabile d'appartamenti sulle part. __________, __________ e __________
situate nel comparto __________, di cui è prospettata una mutazione fondiaria
al fine di ricavarne due lotti di 1'940 e 2'009 m2 (cfr. proposta di
mutazione agli atti). Il Municipio ha in sostanza ritenuto che con il nuovo
assetto fondiario, di cui ha imposto a titolo di condizione di licenza il
perfezionamento a registro fondiario prima dell'inizio dei lavori, l'art. 37
cpv. 6 NAPR fosse rispettato. Conclusione, questa, che anche il Governo ha
avallato. A torto.
Il vincolo pianificatorio che grava il comprensorio __________ non tocca
infatti solo i tre fondi lunghi e stretti dedotti in edificazione (part. __________,
__________ e __________), ma, come visto, include anche diversi altri fondi
adiacenti (pure contraddistinti, almeno in parte, da superfici con
conformazioni che li rendono difficilmente utilizzabili, cfr. piano delle zone
ed estratto mappa al consid. A). Già per questo motivo, è escluso che il
requisito posto dall'art. 37 cpv. 6 NAPR - che subordina l'edificabilità dell'insieme
dei fondi di questo comparto problematico dal profilo della struttura fondiaria
a una ricomposizione particellare - possa essere eluso mediante una proposta di
mutazione privata, che coinvolge solo tre particelle. Insostenibile è l'opposta
deduzione del Municipio. Al contrario, è evidente che occorre procedere a una
ricomposizione particellare di tutti i fondi inglobati nel perimetro, secondo
una delle procedure previste dalla LRPT, al fine di ottenere un miglior uso del
suolo edificabile in base al piano regolatore. La licenza edilizia non può
pertanto essere confermata, siccome lesiva del diritto. Trattandosi di un
requisito indispensabile ai fini della stessa edificabilità dei fondi,
contrariamente a quanto assumono i resistenti, il permesso non può invece
essere subordinato a una condizione che, completando quella disposta dal
Municipio, richieda semplicemente che il loro progetto di mutazione sia preventivamente
sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato nell'ambito di una procedura
di ricomposizione particellare ai sensi dell'art. 50 LRPT (cfr. pure STA 52.2021.313
del 31 ottobre 2023 consid. 3.2 e rinvii; Adelio
Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 685 ad art. 2 LE).
3.
Altezza
3.1
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal
terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda
o del parapetto.
L'altezza degli edifici va di principio misurata lungo il loro perimetro
esterno. Gli ingombri verticali e l'impatto che ne deriva sono infatti
determinati dalle facciate. Il loro sviluppo verticale va per principio
misurato indipendentemente da eventuali arretramenti dei piani superiori rispetto
ai piani sottostanti. In tal senso, l'art. 43 del regolamento di applicazione
della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) dispone, ad esempio,
che l'altezza degli attici, solitamente arretrati rispetto alle facciate
sottostanti, è aggiunta a quella di queste ultime. Resta riservato il
particolare criterio di misurazione per le costruzioni in pendio, articolate
sulla verticale: per questi edifici, giusta l'art. 40 cpv. 2 seconda frase LE,
l'altezza si misura per ogni singolo corpo situato a quote diverse, a
condizione che tra gli stessi vi sia una rientranza di almeno 12 m (cfr. RtiD
I-2011 n. 19 consid. 3.1; STA 52.2021.48 del 10 novembre 2022 consid. 6.2 e
rimandi).
3.2
Il punto inferiore di misurazione è dato dal livello del terreno sistemato
perpendicolarmente sottostante (cfr. RDAT II-1996 n. 35 consid. 4.1). Se il
terreno è sistemato mediante la formazione di un terrapieno, la sua altezza va
aggiunta a quella dell'edificio sovrastante, soltanto nella misura in cui
supera il limite di 1.50 m a una distanza di 3.00 m dal filo della facciata
(cfr. art. 41 LE; RtiD II-2006 n. 18 consid. 3). Se la sistemazione è ottenuta
abbassando il livello del terreno naturale (mediante escavazione), il maggior
sviluppo verticale delle facciate che ne risulta va interamente preso in
considerazione ai fini della misurazione dell'altezza (cfr. STA 52.2020.525 del
21.
dicembre 2023 consid. 2.1, 52.2021.48 citata consid. 6.3, 52.2016.504 del 16
marzo 2018 consid. 4.7 e rimandi; Scolari,
op. cit., n. 1223 ad art. 40/41 LE). Per giurisprudenza, una trincea che occupa
soltanto una frazione della facciata, scavata nel terreno per formare un'area
di disimpegno (come l'accesso a un'autorimessa o a locali sotterranei), non è
tuttavia da considerare quale livello del terreno sistemato. Le sue dimensioni
non sono in effetti tali da determinare un aumento dell'impatto risultante
dagli ingombri verticali dell'edificio sul paesaggio circostante (cfr. STA
52.2020.525
citata consid. 2.1, 52.2021.48 citata consid. 3.3, 52.2016.504
citata consid. 4.7 e rimandi; Scolari,
op. cit., n. 1229 ad art. 40/41 LE).
3.3
L'art. 7 cpv. 3 NAPR dispone che, in presenza di garages ai piani
seminterrati, l'altezza dell'edificio può essere misurata dalla quota d'entrata
del garage qualora la larghezza della rampa d'accesso (o della lunghezza di
facciata del garage) non supera i m 6.00.
3.Tale norma si
riallaccia ad analoghe disposizioni presenti in altri ordinamenti comunali, che
conformemente ai principi sopraindicati, escludono dall'altezza dell'edificio
le trincee d'accesso a vani sotterranei (quali rampe d'accesso ad autorimesse),
purché non superino una determinata estensione; estensione che, in concreto,
non è riferita a una frazione della lunghezza della facciata corrispondente (cfr.
Scolari, op. cit., n. 1229 ad art.
40/41 LE; ad es. STA 52.2012.112 del 19 febbraio 2013 consid. 3.1), ma fissata
in funzione all'ampiezza massima (6 m) della rampa (o della facciata del
garage). A differenza di altre norme, l'art. 7 cpv. 3 NAPR non dispone tuttavia
che in questi casi l'altezza dell'edificio possa essere determinata dal terreno
sistemato al servizio della costruzione (cfr. ad es. STA 52.2021.48 citata
consid. 6.3, 52.2012.112 citata consid. 3.1), facendo astrazione dall'escavazione,
ma, in modo singolare, dalla quota d'entrata del garage.
3.4
In concreto, il progetto prevede di sistemare il terreno ai piedi della
facciata sud-est con un terrapieno largo una decina di metri e alto fino a m
1.40, che ingloba anche l'autorimessa interrata, degradando progressivamente
(cfr. sezione A-A). Ne fa eccezione un tratto laterale largo m 5.50, dove è
previsto lo scavo della rampa d'accesso (cfr. planimetria 1.001, pianta piano
autorimessa, prospetto sud-est).
La rampa non è allineata ai piani superiori dell'edificio, se non per un breve
tratto di ca. m 1.50 (in corrispondenza del castello con i balconi sporgenti a
sud-ovest; cfr. prospetto sud-est). Al di là dello scavo, il corpo con l'entrata
dell'autorimessa non è quindi atto a configurare un possibile ingombro da conteggiare
sull'altezza della facciata sud-est, misurata dal terreno sistemato a una
distanza di 3 m (cfr. supra, consid. 3.1 e 3.2). Anche volendo ritenenere
che, limitatamente al predetto tratto di m 1.50, in applicazione dell'art. 7
cpv. 3 NAPR, l'altezza dell'edificio vada comunque determinata dalla quota d'entrata
del garage sottostante (350.65/350.90 msm), ciò non avrebbe ancora per
conseguenza un diniego del permesso per sorpasso (di circa 3 m) dell'altezza
massima prescritta (cfr. prospetto sud-est). Al difetto potrebbe in effetti agevolmente
essere posto rimedio arretrando il castello con i citati balconi di ca. m 1.50,
in modo da sopprimere ogni possibile computo d'altezza tra corpi "arretrati"
situati a quote diverse. Non occorre in ogni caso soffermarsi oltre su tale
aspetto, considerato che il giudizio impugnato, come visto, non può essere
tutelato.
4.
Per lo stesso
motivo, non mette conto di chinarsi sull'ammissibilità della sistemazione del
terreno (cfr. art. 12 NAPR) prevista dal progetto (facendo peraltro anche
riferimento alle altimetrie dei fondi confinanti che, a dipendenza della futura
parcellazione, potranno variare), né sulle ulteriori obiezioni (quali la
completezza della domanda e l'inserimento estetico).
5.
5.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso è accolto. Il giudizio del
Governo è di conseguenza annullato, unitamente alla licenza edilizia rilasciata
dal Municipio.
5.2
Visto l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta in
solido a carico degli istanti in licenza, soccombenti. Questi ultimi
rifonderanno inoltre un'adeguata indennità agli insorgenti a titolo di
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm), a valere per entrambe le sedi di giudizio.
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza, sono
annullate:
1.1
la
decisione del 17 maggio 2023 (n. 2421) del Consiglio di Stato;
1.2
la
licenza edilizia del 24 novembre 2021 rilasciata dal Municipio di Mendrisio a CO
1, CO 2 e CO 3 per la costruzione di uno stabile plurifamiliare (part. __________,
__________ e __________).
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'800.- è posta in solido a carico di CO 1, CO 2 e CO 3, i
quali sono inoltre tenuti a rifondere ai ricorrenti complessivi fr. 2'500.- a
titolo di ripetibili per entrambe le sedi di giudizio.
Agli insorgenti va retrocesso l'importo versato a titolo di anticipo.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente Il
segretario