52.2023.218
Revoca della licenza di condurre
18 giugno 2025Italiano14 min
amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni
Source ti.ch
Incarto n.
52.2023.218
Lugano
18
giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matea Pessina, giudice presidente,
Sarah Socchi, Fulvio Campello
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 7 giugno
2023 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 26 aprile 2023 (n. 2040) del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione dell'11 ottobre 2022 con cui la Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre
veicoli a motore per la durata di tre mesi;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, nato il __________
1976, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore della categoria A
dal 2019.
Fiduciario di
professione, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.
B. a. Il 21 maggio 2022,
alle ore 4.50 circa, RI 1 ha circolato nell'abitato di __________ alla guida
del motoveicolo immatricolato __________ a una velocità punibile - accertata
tramite rilevamento radar - di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza),
laddove vigeva un limite di 50 km/h.
Interrogato il 18 luglio successivo dalla polizia cantonale, il conducente ha
accettato le risultanze del rilevamento tecnico della velocità, precisando di
non essersi reso conto di avere superato il limite vigente su quel tratto di
strada (che ha dato atto di conoscere), non avendo fatto caso al
contachilometri del veicolo.
b. Preso atto del relativo rapporto di polizia, il 2 settembre 2022 la Sezione
della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento
amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni
(con le quali ha trasmesso anche la sua licenza di condurre per iniziare a
scontare la misura), l'11 ottobre successivo l'Autorità ha risolto di revocargli
la licenza di condurre per la durata di tre mesi (dal 19 settembre al 18
dicembre 2022 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida delle
categorie speciali G e M. La risoluzione è stata adottata sulla base degli art.
16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 33 cpv. 1 dell'ordinanza
sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
c. A seguito dei predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 27 ottobre 2022
il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr,
proponendone la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente con un
periodo di prova di due anni - di 30 aliquote giornaliere da fr. 270.- cadauna
(per un totale di fr. 8'100.-), oltre che al pagamento di una multa di fr.
500.-. Avverso il suddetto decreto d'accusa, RI 1 ha interposto tempestiva opposizione.
C. Con giudizio del 26
aprile 2023, l'Esecutivo cantonale ha confermato il provvedimento
amministrativo, respingendo l'impugnativa presentata da RI 1.
Sanata una violazione
del diritto di essere sentito dell'insorgente e confermata, in esito
all'istruttoria esperita, la correttezza delle modalità di esecuzione e
l'affidabilità dei risultati del controllo di velocità, il Governo ha respinto
le relative censure ricorsuali, ritenute del tutto generiche. Ha quindi riconosciuto
la realizzazione di un'infrazione grave, per la quale la Sezione della
circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della
licenza di condurre della durata minima di tre mesi.
D. a. Avverso quest'ultimo
giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone,
in via principale, l'annullamento insieme alla risoluzione dipartimentale e
auspicando, subordinatamente, il rinvio degli atti alla precedente istanza per
procedere ai necessari accertamenti e pronunciarsi nuovamente. In via
preliminare postula la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché la
sospensione della procedura amministrativa fino a definizione di quella penale.
Riproponendo essenzialmente le tesi rimaste inascoltate davanti alle precedenti
istanze, il ricorrente contesta in particolare la validità del rilevamento di
velocità. Appoggiandosi alla giurisprudenza della Corte di appello e di
revisione penale (CARP), lamenta in particolare come dagli atti non emerga se, oltre
all'operatore incaricato del controllo della velocità, anche quello incaricato
della valutazione dei dati (di cui nemmeno è dato di conoscere l'identità bensì
unicamente il numero di matricola [__________]) disponesse delle competenze
esatte dall'art. 2 cpv. 3 dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul
controllo della circolazione stradale del 22 maggio 2008 (OOCCS-USTRA; RS
741.013.1). Ricorda infine di avere interposto opposizione al decreto di accusa
emanato nei suoi confronti a seguito dei medesimi fatti e di avere già chiesto
alla Pretura penale di voler finalmente colmare tale lacuna.
b. Con successivo scritto del 14 giugno 2023, l'insorgente ha trasmesso al
Tribunale il rapporto di complemento della polizia cantonale del 2 giugno 2023,
assunto agli atti del procedimento penale, nel quale si attesta che la persona
incaricata dell'elaborazione dei dati dei vari filmati non deve seguire alcuna
formazione obbligatorie né essere in possesso di alcun certificato, deducendone
l'assenza da parte dell'agente __________ delle competenze imposte dalle norme applicabili.
E. All'accoglimento del gravame
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione,
riconfermandosi nel proprio provvedimento.
F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del
ricorrente a presentare una replica.
G.
Nel frattempo, chiamata a pronunciarsi in merito all'opposizione interposta
dall'interessato, con sentenza del 14 dicembre 2023 la presidente della Pretura
penale, esperito il dibattimento, ha integralmente
confermato sia l'imputazione che la pena a carico di RI 1. Lo stesso ha fatto
la CARP adita dal condannato, con sentenza del 4 novembre 2024 (inc.
17.2024.24+108), passata in giudicato, che è stata acquisita agli atti
(come comunicato alle parti, che non hanno presentato osservazioni in merito).
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge
di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la
tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (cfr. art. 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati
dalla sentenza 17.2024.24+108 della CARP di cui si è detto in narrativa. Neppure
l'insorgente sollecita del resto l'assunzione di ulteriori mezzi di prova.
2. 2.1. Secondo
costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa
competente a ordinare la revoca della licenza
di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in
giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la
procedura ordinaria (DTF 150 II 519 consid. 4.5, 139 II 95 consid. 3.2, 136 II
447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal
giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti
sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume
nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se
l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice
penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale
non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che
riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid.
3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa).
L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per
presentare eventuali censure e mezzi di
prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in
sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili
contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121
Considerandi
II 214 consid. 3a; STF 1C_408/2024 del 19 maggio 2025 consid. 3.3.2,
1C_546/2024 del 7 novembre 2024 consid. 2.1, 1C_305/2020 del 24 agosto
2020.
consid. 3.2, 1C_415/2016 del 21
settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1 e rif.).
2.2
Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 21 maggio 2022, il competente procuratore pubblico ha emanato un decreto
d'accusa con cui ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle
norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per avere circolato a 25 km/h (già
dedotto il margine di tolleranza) oltre il limite di 50 km/h, proponendone la
condanna a una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni) di fr. 8'100.- (corrispondenti a 30 aliquote giornaliere da
fr. 270.- cadauna), oltre che al pagamento di una multa di fr. 500.-. Chiamata
a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, la presidente della
Pretura penale ha anzitutto acquisito agli atti un rapporto di complemento
della polizia cantonale secondo cui (1) l'operatore che si è occupato della
posa, del ritiro come pure della migrazione di tutti i file, dell'apparecchio
radar in questione ha seguito tutta la formazione completa ed è in possesso
dell'apposito certificato di formazione. L'operatore in questione è G__________
e (2) il numero dell'operatore __________ che si trova sul protocollo di
velocità è il numero di matricola della collaboratrice amministrativa che si
occupa in un secondo momento dell'elaborazione dei vari filmati prodotti dal
controllo radar. Questa persona non deve seguire nessuna formazione obbligatoria
e non deve essere in possesso di nessun certificato (cfr. rapporto di
complemento del 2 giugno 2023 sub doc. 3). Rispondendo a una richiesta della
Pretura penale volta a comprendere meglio il ruolo della collaboratrice
amministrativa matricola __________, il sostituto capo servizi tecnici della
polizia ha spiegato che la stessa "elabora" in una seconda fase
unicamente i file (foto) e più precisamente: Quando tutti i dati sono stati
controllati e trasferiti nel sistema da parte dell'operatore, lei si occupare
di "inquadrare/leggere" il viso e la targa del veicolo immortalato
nelle foto per poi trascrivere il nro. di targa nel programma in modo da poi
emettere la documentazione per le varie sanzioni. Precisiamo che la persona che
si occupa di tale lavoro non ha la possibilità di modificare i dati già
elaborati dal radar e dall'operatore (cfr. sentenza CARP del 4 novembre
2024.
consid. 7a). Alla luce di queste risultanze, esperito il dibattimento,
la presidente della Pretura penale ha quindi confermato sia l'imputazione che
la pena proposta nel decreto d'accusa.
Adita dall'interessato, la CARP
ha ritenuto, in base a quanto appena esposto, che la matricola __________ non
dovesse adempiere alle esigenze di formazione imposte dall'art. 2 cpv. 3 OOCCS-USTRA,
secondo cui il personale incaricato del controllo e della valutazione dei dati
deve (a) possedere le necessarie conoscenze specialistiche teoriche e pratiche
relative al tipo e al sistema di misurazione, all’esecuzione della misurazione
in questione e alla valutazione dei dati ricavati e (b) essere autorizzato
dall’autorità competente a svolgere le attività di controllo e di valutazione. Ha
quindi concluso che non vi fosse alcun motivo in concreto per dubitare della
correttezza della rilevazione della velocità tenuta dal conducente al momento
del controllo. Appurata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi
del reato imputatogli, ha quindi respinto l'appello presentato da RI 1. Tale
decisione non è stata ulteriormente contestata ed è pertanto regolarmente passata
in giudicato.
Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in
questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti
dalle autorità penali (neppure, dunque, la bontà del
rilevamento tecnico della velocità), le quali hanno ormai statuito sulla
fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di
giudizio, questo Tribunale è infatti
vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna
pronunciata il 4 novembre 2024. Se l'insorgente riteneva ancora che la
decisione penale fosse stata emanata sulla scorta di presupposti fattuali
inesatti, avrebbe infatti semmai dovuto insistere nel far valere le proprie
ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro la sentenza
della CARP, contestando l'infrazione in materia di circolazione stradale che
gli veniva addebitata davanti al Tribunale federale. Tanto più che aveva
chiesto di sospendere la procedura amministrativa proprio in attesa della
conclusione del procedimento penale (cfr. ricorso, pag. 8). In simili evenienze, il principio della
sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione in questa sede
gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la
misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).
3.
3.1. Ferme
queste premesse, non v'è dubbio che gli accadimenti descritti da ultimo nella sentenza
emanata il 4 novembre 2024 dalla CARP adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli
elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi,
del reato di infrazione grave alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales
de la loi sur la circulation routière,
Berna 2007, pag. 38 segg.) e ciò anche alla luce della valutazione giuridica
autonoma che compete al Tribunale (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019
consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Di riflesso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai
sensi dell'art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait
du permis de conduire, Berna 2015, pag. 438; cfr. pure STA 52.2022.235 del 28
novembre 2022 consid. 2.3-2.5 e rimandi). Se ne deve concludere che, in
assenza di precedenti in materia di
circolazione stradale e altri reati di cui tener conto, il provvedimento
di revoca della durata di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che
essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale
ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della
proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per
il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16c cpv.
2.
lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si
potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona
reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale
essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr.
art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234
consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del
21.
gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).
3.2
Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 19 settembre al
18.
dicembre 2022, ma le procedure ricorsuali che ha preferito
intraprendere (dopo avere depositato in un primo tempo la patente il 19
settembre 2022) hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento (cfr. scritto del
18.
novembre 2022 della Sezione della circolazione). Una volta passata in
giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto
con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo
periodo di espiazione della misura residua (tenuto conto del periodo già
scontato dal 19 settembre al 18 novembre 2022), che non potrà in ogni modo
essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al maggio 2022
e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il
loro carattere istruttivo.
4.
4.1.
Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
4.2
Con l'emanazione del presente
giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al gravame,
invero dato per legge (art. 71 LPAmm), diviene priva d'oggetto.
4.3
Dato l'esito, la tassa di
giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (cfr. art. 47
cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (cfr. art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a
suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
giudice presidente La cancelliera