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Decisione

52.2023.218

Revoca della licenza di condurre

18 giugno 2025Italiano14 min

amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni

Source ti.ch

Incarto n.

52.2023.218

Lugano

18

giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 7 giugno

2023 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 26 aprile 2023 (n. 2040) del

Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione dell'11 ottobre 2022 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre

veicoli a motore per la durata di tre mesi;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1, nato il __________

1976, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore della categoria A

dal 2019.

Fiduciario di

professione, non risulta avere precedenti in materia di circolazione stradale.

B. a. Il 21 maggio 2022,

alle ore 4.50 circa, RI 1 ha circolato nell'abitato di __________ alla guida

del motoveicolo immatricolato __________ a una velocità punibile - accertata

tramite rilevamento radar - di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza),

laddove vigeva un limite di 50 km/h.

Interrogato il 18 luglio successivo dalla polizia cantonale, il conducente ha

accettato le risultanze del rilevamento tecnico della velocità, precisando di

non essersi reso conto di avere superato il limite vigente su quel tratto di

strada (che ha dato atto di conoscere), non avendo fatto caso al

contachilometri del veicolo.

b. Preso atto del relativo rapporto di polizia, il 2 settembre 2022 la Sezione

della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento

amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue osservazioni

(con le quali ha trasmesso anche la sua licenza di condurre per iniziare a

scontare la misura), l'11 ottobre successivo l'Autorità ha risolto di revocargli

la licenza di condurre per la durata di tre mesi (dal 19 settembre al 18

dicembre 2022 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida delle

categorie speciali G e M. La risoluzione è stata adottata sulla base degli art.

16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 33 cpv. 1 dell'ordinanza

sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

c. A seguito dei predetti accadimenti, con decreto d'accusa del 27 ottobre 2022

il competente procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr,

proponendone la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente con un

periodo di prova di due anni - di 30 aliquote giornaliere da fr. 270.- cadauna

(per un totale di fr. 8'100.-), oltre che al pagamento di una multa di fr.

500.-. Avverso il suddetto decreto d'accusa, RI 1 ha interposto tempestiva opposizione.

C. Con giudizio del 26

aprile 2023, l'Esecutivo cantonale ha confermato il provvedimento

amministrativo, respingendo l'impugnativa presentata da RI 1.

Sanata una violazione

del diritto di essere sentito dell'insorgente e confermata, in esito

all'istruttoria esperita, la correttezza delle modalità di esecuzione e

l'affidabilità dei risultati del controllo di velocità, il Governo ha respinto

le relative censure ricorsuali, ritenute del tutto generiche. Ha quindi riconosciuto

la realizzazione di un'infrazione grave, per la quale la Sezione della

circolazione non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della

licenza di condurre della durata minima di tre mesi.

D. a. Avverso quest'ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone,

in via principale, l'annullamento insieme alla risoluzione dipartimentale e

auspicando, subordinatamente, il rinvio degli atti alla precedente istanza per

procedere ai necessari accertamenti e pronunciarsi nuovamente. In via

preliminare postula la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché la

sospensione della procedura amministrativa fino a definizione di quella penale.

Riproponendo essenzialmente le tesi rimaste inascoltate davanti alle precedenti

istanze, il ricorrente contesta in particolare la validità del rilevamento di

velocità. Appoggiandosi alla giurisprudenza della Corte di appello e di

revisione penale (CARP), lamenta in particolare come dagli atti non emerga se, oltre

all'operatore incaricato del controllo della velocità, anche quello incaricato

della valutazione dei dati (di cui nemmeno è dato di conoscere l'identità bensì

unicamente il numero di matricola [__________]) disponesse delle competenze

esatte dall'art. 2 cpv. 3 dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul

controllo della circolazione stradale del 22 maggio 2008 (OOCCS-USTRA; RS

741.013.1). Ricorda infine di avere interposto opposizione al decreto di accusa

emanato nei suoi confronti a seguito dei medesimi fatti e di avere già chiesto

alla Pretura penale di voler finalmente colmare tale lacuna.

b. Con successivo scritto del 14 giugno 2023, l'insorgente ha trasmesso al

Tribunale il rapporto di complemento della polizia cantonale del 2 giugno 2023,

assunto agli atti del procedimento penale, nel quale si attesta che la persona

incaricata dell'elaborazione dei dati dei vari filmati non deve seguire alcuna

formazione obbligatorie né essere in possesso di alcun certificato, deducendone

l'assenza da parte dell'agente __________ delle competenze imposte dalle norme applicabili.

E. All'accoglimento del gravame

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione,

riconfermandosi nel proprio provvedimento.

F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del

ricorrente a presentare una replica.

G.

Nel frattempo, chiamata a pronunciarsi in merito all'opposizione interposta

dall'interessato, con sentenza del 14 dicembre 2023 la presidente della Pretura

penale, esperito il dibattimento, ha integralmente

confermato sia l'imputazione che la pena a carico di RI 1. Lo stesso ha fatto

la CARP adita dal condannato, con sentenza del 4 novembre 2024 (inc.

17.2024.24+108), passata in giudicato, che è stata acquisita agli atti

(come comunicato alle parti, che non hanno presentato osservazioni in merito).

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge

di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la

tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente

toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (cfr. art. 65 cpv. 1

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati

dalla sentenza 17.2024.24+108 della CARP di cui si è detto in narrativa. Neppure

l'insorgente sollecita del resto l'assunzione di ulteriori mezzi di prova.

2. 2.1. Secondo

costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa

competente a ordinare la revoca della licenza

di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in

giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la

procedura ordinaria (DTF 150 II 519 consid. 4.5, 139 II 95 consid. 3.2, 136 II

447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal

giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti

sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume

nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se

l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice

penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale

non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che

riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid.

3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa).

L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per

presentare eventuali censure e mezzi di

prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in

sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili

contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121

Considerandi

II 214 consid. 3a; STF 1C_408/2024 del 19 maggio 2025 consid. 3.3.2,

1C_546/2024 del 7 novembre 2024 consid. 2.1, 1C_305/2020 del 24 agosto

2020.

consid. 3.2, 1C_415/2016 del 21

settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1 e rif.).

2.2

Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 21 maggio 2022, il competente procuratore pubblico ha emanato un decreto

d'accusa con cui ha ritenuto RI 1 colpevole di grave infrazione alle

norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per avere circolato a 25 km/h (già

dedotto il margine di tolleranza) oltre il limite di 50 km/h, proponendone la

condanna a una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di due anni) di fr. 8'100.- (corrispondenti a 30 aliquote giornaliere da

fr. 270.- cadauna), oltre che al pagamento di una multa di fr. 500.-. Chiamata

a pronunciarsi sull'opposizione interposta dall'interessato, la presidente della

Pretura penale ha anzitutto acquisito agli atti un rapporto di complemento

della polizia cantonale secondo cui (1) l'operatore che si è occupato della

posa, del ritiro come pure della migrazione di tutti i file, dell'apparecchio

radar in questione ha seguito tutta la formazione completa ed è in possesso

dell'apposito certificato di formazione. L'operatore in questione è G__________

e (2) il numero dell'operatore __________ che si trova sul protocollo di

velocità è il numero di matricola della collaboratrice amministrativa che si

occupa in un secondo momento dell'elaborazione dei vari filmati prodotti dal

controllo radar. Questa persona non deve seguire nessuna formazione obbligatoria

e non deve essere in possesso di nessun certificato (cfr. rapporto di

complemento del 2 giugno 2023 sub doc. 3). Rispondendo a una richiesta della

Pretura penale volta a comprendere meglio il ruolo della collaboratrice

amministrativa matricola __________, il sostituto capo servizi tecnici della

polizia ha spiegato che la stessa "elabora" in una seconda fase

unicamente i file (foto) e più precisamente: Quando tutti i dati sono stati

controllati e trasferiti nel sistema da parte dell'operatore, lei si occupare

di "inquadrare/leggere" il viso e la targa del veicolo immortalato

nelle foto per poi trascrivere il nro. di targa nel programma in modo da poi

emettere la documentazione per le varie sanzioni. Precisiamo che la persona che

si occupa di tale lavoro non ha la possibilità di modificare i dati già

elaborati dal radar e dall'operatore (cfr. sentenza CARP del 4 novembre

2024.

consid. 7a). Alla luce di queste risultanze, esperito il dibattimento,

la presidente della Pretura penale ha quindi confermato sia l'imputazione che

la pena proposta nel decreto d'accusa.

Adita dall'interessato, la CARP

ha ritenuto, in base a quanto appena esposto, che la matricola __________ non

dovesse adempiere alle esigenze di formazione imposte dall'art. 2 cpv. 3 OOCCS-USTRA,

secondo cui il personale incaricato del controllo e della valutazione dei dati

deve (a) possedere le necessarie conoscenze specialistiche teoriche e pratiche

relative al tipo e al sistema di misurazione, all’esecuzione della misurazione

in questione e alla valutazione dei dati ricavati e (b) essere autorizzato

dall’autorità competente a svolgere le attività di controllo e di valutazione. Ha

quindi concluso che non vi fosse alcun motivo in concreto per dubitare della

correttezza della rilevazione della velocità tenuta dal conducente al momento

del controllo. Appurata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi

del reato imputatogli, ha quindi respinto l'appello presentato da RI 1. Tale

decisione non è stata ulteriormente contestata ed è pertanto regolarmente passata

in giudicato.

Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in

questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti

dalle autorità penali (neppure, dunque, la bontà del

rilevamento tecnico della velocità), le quali hanno ormai statuito sulla

fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di

giudizio, questo Tribunale è infatti

vincolato alla descrizione degli avvenimenti che hanno portato alla condanna

pronunciata il 4 novembre 2024. Se l'insorgente riteneva ancora che la

decisione penale fosse stata emanata sulla scorta di presupposti fattuali

inesatti, avrebbe infatti semmai dovuto insistere nel far valere le proprie

ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro la sentenza

della CARP, contestando l'infrazione in materia di circolazione stradale che

gli veniva addebitata davanti al Tribunale federale. Tanto più che aveva

chiesto di sospendere la procedura amministrativa proprio in attesa della

conclusione del procedimento penale (cfr. ricorso, pag. 8). In simili evenienze, il principio della

sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione in questa sede

gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la

misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

3.

3.1. Ferme

queste premesse, non v'è dubbio che gli accadimenti descritti da ultimo nella sentenza

emanata il 4 novembre 2024 dalla CARP adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli

elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi,

del reato di infrazione grave alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales

de la loi sur la circulation routière,

Berna 2007, pag. 38 segg.) e ciò anche alla luce della valutazione giuridica

autonoma che compete al Tribunale (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019

consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Di riflesso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai

sensi dell'art. 16c

cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait

du permis de conduire, Berna 2015, pag. 438; cfr. pure STA 52.2022.235 del 28

novembre 2022 consid. 2.3-2.5 e rimandi). Se ne deve concludere che, in

assenza di precedenti in materia di

circolazione stradale e altri reati di cui tener conto, il provvedimento

di revoca della durata di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che

essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale

ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della

proporzionalità, tant'è vero che corrisponde al minimo previsto dalla legge per

il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16c cpv.

2.

lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si

potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona

reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale

essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr.

art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234

consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1C_13/2014 del

21.

gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).

3.2

Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dal 19 settembre al

18.

dicembre 2022, ma le procedure ricorsuali che ha preferito

intraprendere (dopo avere depositato in un primo tempo la patente il 19

settembre 2022) hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento (cfr. scritto del

18.

novembre 2022 della Sezione della circolazione). Una volta passata in

giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto

con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo

periodo di espiazione della misura residua (tenuto conto del periodo già

scontato dal 19 settembre al 18 novembre 2022), che non potrà in ogni modo

essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al maggio 2022

e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il

loro carattere istruttivo.

4.

4.1.

Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

4.2

Con l'emanazione del presente

giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al gravame,

invero dato per legge (art. 71 LPAmm), diviene priva d'oggetto.

4.3

Dato l'esito, la tassa di

giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (cfr. art. 47

cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (cfr. art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a

suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

giudice presidente La cancelliera