52.2023.228
Bando di concorso per il servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti riciclabili. Criterio di idoneità sostenibile
24 agosto 2023Italiano13 min
motivazioni addotte dal committente per giustificare l'esigenza di disporre di automezzi a 3 assi non sono infatti
Source ti.ch
Incarti n.
52.2023.228
52.2023.229
Lugano
24
agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sui ricorsi del 15
giugno 2023 della
RI
1
patrocinata
da:
contro
a.
b.
il bando del concorso indetto il 5 giugno 2023 dal
Municipio di CO 1 per aggiudicare il servizio comunale di raccolta e
smaltimento dei rifiuti riciclabili (carta, vetro, ALU/ferro e PET)
relativamente agli anni 2023-2027;
il bando del concorso indetto il 5 giugno 2023 dal
Municipio di CO 1 per aggiudicare il servizio comunale di raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU) relativamente agli anni 2023-2027;
ritenuto, in
fatto
A.
Il 5 giugno 2023 il Municipio di CO
1 ha indetto due pubblici concorsi, retti dal concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e
impostati secondo la procedura libera, per aggiudicare i servizi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti riciclabili (carta, vetro, ALU/ferro e PET),
rispettivamente di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU) sul
territorio comunale, per il periodo 2023-2027 (FU n. __________ pag. __________
seg.).
La
documentazione di gara, impostata in maniera identica per tutti e due i servizi
messi a concorso, annuncia, tra gli altri criteri di idoneità, il possesso di
almeno due veicoli grandi per il servizio di vuotatura dei contenitori
interrati che rispondessero alle seguenti esigenze (cfr. formulario Indicazioni dell'imprenditore pag. 5
cui rimanda la pos. 223.100 CPN 102, CI-3).
-
3 assi;
-
larghezza massima pari a mm 2'500;
-
lunghezza massima pari a mm 14'000
(compreso pedane);
-
compattatore rifiuti tipo Ochsner
o simile da almeno 12 m3;
-
gru e fungo Kinshofer tipo KM
920-12 o KM 920-21 o KM 924;
-
classe euro minimo "euro 4";
-
peso totale massimo pari a kg
26'000.
B. Con due separate impugnative (a) e
(b), di tenore identico, la RI 1 insorge contro i predetti bandi di concorso
dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la modifica degli
stessi nel senso che venga stralciata la condizione riferita al possesso di due
veicoli grandi, limitando la richiesta a quattro veicoli a 2 o 3 assi, dalle
dimensioni descritte a pag. 6 (recte: 5) del formulario Indicazioni
dell'imprenditore, e che il CI-3 sia riformato come segue:
la ditta deve possedere e garantire la messa a
disposizione per il presente appalto almeno quattro veicoli piccoli per il
servizio di vuotatura interrati e per il servizio di vuotatura cassonetti da
800 lt (2 veicoli principali e 2 veicoli di riserva) tipo EURO 4 o superiore
(secondo le Normative Europee Antinquinamento) con le caratteristiche descritte
al capitolo "Indicazioni dell'imprenditore", paragrafo "Veicoli
impiegati nella raccolta", con licenza di circolazione (intestata a
proprio nome), il certificato dell'esito positivo dell'ultimo collaudo,
immatricolato in Svizzera.
Domanda inoltre il conferimento dell'effetto
sospensivo al gravame. Sostiene che
l'esigenza di disporre di due veicoli a 3 assi sarebbe illegittima. Il
requisito non sarebbe pertinente (anche i mezzi a 2 assi hanno sufficiente
capienza per garantire un servizio efficiente e sostenibile) e sarebbe
d'ostacolo a una libera ed efficace concorrenza, favorendo di fatto un unico
offerente ticinese. Il requisito non si giustificherebbe neppure da un punto di
vista pratico: l'impiego di mezzi a 3 assi risulterebbe infatti inidoneo sulle
strade del Comune di CO 1.
C.
In sede di risposta il committente
si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, rilevando anzitutto che sul
territorio comunale i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili
rispettivamente di raccolta e trasporto dei RSU messi a concorso sono sempre
stati effettuati (anche) con mezzi di questo tipo. Il criterio sarebbe
assolutamente pertinente con i servizi richiesti e non ostacolerebbe la libera
concorrenza. Si giustificherebbe inoltre da motivi di ordine finanziario ed
ecologico: l'utilizzo di automezzi a 3 assi con compattatore da 12 mc, per
rapporto a quelli con due assi con minore capacità di carico, consentirebbe
infatti di ridurre considerevolmente gli spostamenti e con essi l'aggravio
ambientale e il costo complessivo del servizio.
D.
Con le repliche e le dupliche le
parti si riconfermano nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole con
argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
E.
L'Ufficio di vigilanza sulle commesse
pubbliche non ha presentato osservazioni.
Considerato, in
diritto
1.
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del
decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6
febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). I gravami sono tempestivi
(art. 15 cpv. 2 CIAP) e possono essere evasi con un unico giudizio (art. 76
cpv. 1 LPAmm).
2.
2.1. Quanto alla legittimazione
dell'insorgente si rileva che secondo l'art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013 (LPAmm; RL 165.100), ha diritto di ricorrere chi è particolarmente
toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
L'insorgente deve apparire portatore di un interesse personale, attuale,
diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio
effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere.
Legittimato ad agire in giudizio è insomma chi risulta titolare di un interesse
degno di tutela (Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 e segg. ad
art. 43).
In materia di commesse pubbliche,
il diritto di ricorrere contro un bando è di norma riconosciuto a chi adempie
tutti i presupposti per potervi partecipare, all'occorrenza previa modifica di
talune regole di cui è eccepita l'illegittimità (cfr. art. 15 cpv. 1bis lett. a
CIAP; RtiD I-2015 n. 10 consid. 1.3.1; cfr. pure: DTF 137 II 313 consid. 3.3; STA 52.2020.418 del
26 novembre 2020 consid. 1.2, 52.2017.318 del 18 ottobre 2017 consid. 1.2.2 con riferimenti).
2.2. Nel caso concreto, la ricorrente è una ditta
attiva nel ramo della raccolta e trasporto di materiali, rifiuti in particolare
(vedi scopo sociale iscritto a RC, doc. H). Essa ha impugnato i bandi di
concorso chiedendo lo stralcio di un criterio di idoneità (il possesso di due
veicoli a 3 assi) che non sarebbe da lei adempiuto. Il suo interesse alla
modifica del bando impugnato è pertanto dato. La legittimazione attiva può
dunque esserle riconosciuta.
2.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti,
senza procedere a ulteriori accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La
documentazione prodotta dalle parti permette al Tribunale di esprimersi con
cognizione di causa.
3.
3.1. Il bando
di concorso è un documento mediante il quale l'ente pubblico si rivolge ad una cerchia più o meno
indeterminata di potenziali interessati per invitarli a inoltrare offerte,
rispettivamente candidature, per l'esecuzione di opere edili, per la fornitura
di beni mobili o per la prestazione di servizi. Esso costituisce un insieme di regole e di condizioni che concretizzano e
precisano il quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.
L'avviso di concorso e i relativi
atti costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano
tanto l'ente banditore, quanto i concorrenti. Essi devono rispettare la legge
sulla quale si fonda il concorso e i principi generali del diritto amministrativo,
specie in correlazione all'ossequio delle regole della buona fede e della
parità di trattamento tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.; RDAT II-1997 n.
47; II-1994 n. 5; 1982 n. 14).
3.2. In
virtù dell'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione
garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo
criteri oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 8 cpv. 3 lett. k del
regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che l'avviso di gara deve contenere i
criteri di idoneità. Nella misura in cui non figurino già nell'avviso di gara,
soggiunge l'art. 10 cpv. 1 lett. c, la documentazione di gara deve fornire
indicazioni sulle prove relative ai criteri d'idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i
requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai
fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I
criteri di idoneità servono ad accertare se gli offerenti sono in grado di
eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. Essi
si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere
particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi
concorrente deve soddisfare indipendentemente
dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in
particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al
pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare
fra i criteri d'idoneità di carattere
particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge
stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a
dipendenza di sue specifiche esigenze.
3.3. Nella definizione dei criteri d'idoneità il
committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad
esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. I
criteri d'idoneità devono comunque essere fissati sulla base di parametri
oggettivi, apparire adeguatamente rapportati all'importanza della commessa e
rispettare i principi generali che governano la materia. Essi non devono in
particolare ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 cpv. 3 lett. a CIAP). Nella misura in cui si fonda sulla latitudine di
giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri
d'idoneità operata può essere censurata da parte dell'autorità di ricorso
soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto,
segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 16
cpv. 1 lett. a CIAP). Censurabili, da questo
profilo, sono quindi soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni
estranee alla materia, che non permettono di esprimere un giudizio ponderato
sulle attitudini dei concorrenti, che ledono il principio della parità di
trattamento o che limitano senza ragionevole motivo la libera concorrenza (RtiD
II-2012, n. 8 consid. 2; cfr. STA 52.2017.42 del 24 aprile
2017 consid. 2, 52.2015.498
dell'8 gennaio 2016 consid. 2; 52.2010.444 del 3 maggio 2011 consid. 2; Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte
generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 413).
4.
4.1. Nella fattispecie, la
ricorrente ha contestato il criterio di idoneità con cui l'ente banditore esige
dagli offerenti almeno due veicoli a 3
assi per i servizi di vuotatura dei contenitori interrati, ritenendolo discriminatorio e di
ostacolo a una libera ed efficace concorrenza. In Ticino solo due ditte, la G__________ e la G__________ SA, entrambe
con sede in via __________ a __________ e riconducibili allo stesso
proprietario, sarebbero infatti in possesso di tali mezzi.
Come osserva
giustamente il committente tuttavia, il concorso non limita la partecipazione alla
gara alle imprese attive in Ticino, ma è di portata territoriale internazionale, in
quanto sottoposto al CIAP, per cui alla stessa possono partecipare ditte con
sede non solo in Svizzera, ma anche all'estero. Non vi sono neppure elementi sufficienti per ritenere che il numero di
potenziali concorrenti sia a tal punto limitato da ostacolare in maniera
inammissibile la libera concorrenza. In particolare, dal semplice fatto che
delle 5 rispettivamente 7 ditte che avevano richiesto i documenti di gara (cfr.
Fatti
i doc. 2), soltanto
3 rispettivamente 4 abbiano per finire inoltrato la loro offerta (cfr. i doc.
G), non si può ancora dedurre che quelle
che vi hanno rinunciato non avessero i mezzi tecnici richiesti dall'ente
banditore per prendere parte alla gara. La censura va quindi disattesa.
4.2. La critica secondo cui il criterio
di idoneità contestato sarebbe totalmente ingiustificato è pure priva di
successo. Le
motivazioni addotte dal committente per giustificare l'esigenza di disporre di automezzi a 3 assi non sono infatti
destituite di fondamento. Risulta infatti fondato l'interesse dell'ente
banditore di ridurre in modo massiccio
gli spostamenti e con essi l'aggravio ambientale e il costo complessivo dei
servizi. Come rettamente sostenuto dalla stazione appaltante, se da un lato è
vero che veicoli a 2 o 3 assi possono svolgere egregiamente la stessa funzione,
dall'altro è altrettanto evidente che la capacità di carico post compattazione
dei secondi è indubbiamente maggiore, ciò che permette di dimezzare il numero
delle vuotature necessarie il che si traduce naturalmente in minori viaggi
all'interno del comune e sul percorso per raggiungere i punti di consegna dei
rifiuti raccolti, che a loro volta provocano minori costi e soprattutto minor
impatto ecologico (minor traffico, conseguente minor inquinamento atmosferico e
fonico). È quindi sostenibile che l'ente banditore adotti
delle disposizioni al fine di assicurare che i servizi di raccolta dei rifiuti
siano il più ecologici e il meno costosi possibile. Porre una specifica
esigenza tecnica in capo agli autocarri da impiegare appare senz'altro un mezzo
adeguato allo scopo.
La tesi della ricorrente non può essere seguita neppure laddove sostiene che l'impiego
di veicoli così grandi non sarebbe idoneo sulle strade del Comune di CO 1 e che
in alcune vicoli di __________ o __________ sarebbe finanche disagevole,
oltre che di ostruzione per il traffico locale. Lo stesso ente banditore ha
del resto avuto modo di confermare che i servizi comunali messi a concorso sono
sempre stati effettuati (anche) con automezzi a 3 assi, segno evidente che
l'utilizzo di questi veicoli è perfettamente compatibile con la morfologia del
territorio di __________ ed il calibro della sua rete stradale (laddove
evidentemente occorre passare per raggiungere e svuotare dei contenitori).
Nulla permette di ritenere che nella definizione del criterio di idoneità in
discussione il committente sia incorso in una violazione del diritto sotto il
profilo di un esercizio abusivo del potere discrezionale che deve essergli
riconosciuto in quest'ambito. D'altra parte, il contenuto della commessa e le
regole della gara vanno stabiliti nel rispetto della legge e in funzione delle
oggettive esigenze del committente, non secondo
le rivendicazioni di potenziali concorrenti volte a favorire sé stessi (cfr.
pro multis STA 52.2021.305 del 7 ottobre 2021). Dato che per finire
risulta sorretta da ragioni del tutto plausibili, la controversa prescrizione
concorsuale - sicuramente legittima contrariamente a quanto eccepito
dall'insorgente - va senz'altro confermata. Nulla consente insomma di
avvalorare la tesi della ricorrente secondo cui la gara è stata costituita in
modo da assicurare l'aggiudicazione ad un concorrente in particolare.
5.
Visto quanto precede i ricorsi
devono essere respinti.
6.
6.1. L'emanazione del presente
giudizio rende superflua l'evasione delle domande volte al conferimento
dell'effetto sospensivo ai gravami.
6.2. La tassa di giustizia è posta a carico
dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Esso verserà
inoltre al committente, patrocinato un legale, un'indennità per ripetibili
(art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. I ricorsi (a) e (b) sono respinti.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di
complessivi fr. 4'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a
suo carico. Essa verserà al Comune di CO 1 identico importo a titolo di
ripetibili per entrambe le procedure ricorsuali.
3.
Contro la presente decisione è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni
di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
vicecancelliera